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1 Consulta il sito internet ogni tuo quesito troverà una semplice ed immediata risposta E se vorrai saperne di più, o segnalarci bisogni, aspettative, casi particolari, potrai comunicare direttamente con noi e ricevere le informazioni che ti interessano La Cisl è da sempre impegnata a far conoscere, informare e ampliare le tutele a maternità e paternità La scelta delle persone di procreare ha bisogno di essere sostenuta attivamente e concretamente Per questo non ci accontenteremo di ciò che fino ad oggi abbiamo ottenuto e continueremo a lottare e a impegnarci per garantire tutele a chi non ne ha Entra in Cisl con CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 1

2 Sommario MATERNITA E PATERNITA Definizioni (art. 2 c. 1) Divieto di discriminazione (art. 3) Sostituzione assenti per maternità e paternità (art. 4) Anticipazione del trattamento di fine rapporto (art. 5) Lavori vietati (art. 7) Valutazione dei rischi Controlli prenatali (art. 14) Congedo di maternita...6 a. Divieto di lavoro (art. 16)...6 b. Anticipazione e prolungamento (art. 17)...6 c. Interruzione della gravidanza (art. 19)...7 d. Flessibilità del congedo di maternità (art. 20)...7 e. Parto prematuro (art. 16, comma 1, lettera d.)...7 f. Documentazione (art. 21)...8 g. Trattamento economico e normativo...8 h. Indennità oltre il rapporto di lavoro (art. 24)...8 i. Trattamento previdenziale...9 j. Adozioni e affidi (artt. 26, 27, 31) Congedo di paternità (artt. 28, 29, 30, 31) Congedo parentale...10 a. Durata e modalità applicative (art. 32)...10 b. Trattamento economico e normativo (art. 34)...10 c. Trattamento previdenziale (art. 35)...11 d. Adozioni e affidi (artt. 36, 37) Riposi e permessi...11 a. Riposi giornalieri della madre (art. 39)...11 b. Riposi giornalieri del padre (art. 40)...11 c. Parto plurimo (art. 41)...12 d. Trattamento economico e normativo (art. 43)...12 e. Trattamento previdenziale (art. 44)...12 f. Adozioni e affidi (art. 45) Congedi per malattia del figlio...12 a. Durata e documentazione (art. 47)...12 b. Trattamento economico e normativo...13 c. Trattamento previdenziale...13 d. Adozioni e affidi Lavoro notturno (art. 53) Divieto di licenziamento (art. 54) Divieto di sospensione dal lavoro...14 CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 2

3 16. Dimissioni durante il divieto di licenziamento Diritto al rientro nell unità produttiva ed alla conservazione del posto (art. 56) Genitori di portatori di handicap ex L. 104/92 (art. 42)...15 a. Prolungamento del congedo parentale e riposi giornalieri...15 b. Permessi mensili...15 c. Aspettativa retribuita Contratti a termine e contratti temporanei nella pubblica amministrazione (art. 57) Personale militare...16 a. Lavori vietati (artt. 9, 10)...16 b. Trattamento normativo (art. 58) Lavoro stagionale (art. 59) Lavoro a tempo parziale (art. 60) Lavoro a domicilio (art. 61) Lavoro domestico (art. 62) Lavoro in agricoltura (art. 63) Collaborazione coordinata e continuativa (art. 64) Attività socialmente utili (art. 65) Lavoratrici autonome (artt. da 66 a 69) Libere professioniste (artt. da 70 a 73) Assegno di maternità concesso dall Inps (art. 75)...19 a. Requisiti...19 b. Misura dell assegno...20 c. Termine presentazione domande Assegno di maternità concesso dai comuni (art. 74)...20 a. Requisiti generali...20 b. Requisiti economici...21 c. Misura dell assegno...21 d. Termine presentazione domande...21 CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 3

4 1. DEFINIZIONI (art. 2 c. 1) Il D.Lgs. 151/01 utilizza nuove definizioni per indicare le varie situazioni nell ambito della maternità e paternità. Sono definizioni che dovrebbero diventare progressivamente di uso comune: Per congedo di maternità si intende l astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; Per congedo di paternità si intende l astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità; Per congedo parentale si intende l astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; Per congedo per la malattia del figlio si intende l astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa; Per riposi giornalieri si intendono le c.d. ore di allattamento godute dalla lavoratrice o dal lavoratore entro il primo anno di vita del bambino; Per lavoratrice o lavoratore, salvo che non sia diversamente specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative. 2. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE (art. 3) E vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l accesso al lavoro, qualunque siano le modalità di assunzione, il settore o ramo di attività, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza. E vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale sia per l accesso che per i contenuti. E vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l attribuzione di qualifiche o mansioni e la progressione di carriera. 3. SOSTITUZIONE ASSENTI PER MATERNITA E PATERNITA (art. 4) Il D.Lgs. 368/2001, che ha modificato le norme sui contratti a termine, ribadisce che è ammessa l assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di personale assente per maternità anticipata, obbligatoria e facoltativa oppure in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Per i casi di assunzione a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti per congedo di maternità (anche anticipato) e di congedo parentale l assunzione può avvenire con un anticipo fino ad un mese rispetto alla data di inizio, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. Per queste assunzioni in aziende con meno di 20 dipendenti, i contributi a carico del datore di lavoro sono ridotti del 50%. La norma si applica sino ad un anno di età del bambino o un anno dall ingresso in famiglia per adozione o affido. CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 4

5 Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome, è possibile procedere, in caso di maternità delle stesse (entro il primo anno di età del bambino o di accoglienza nella famiglia), all assunzione di un lavoratore a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi. Anche in questi casi spettano le agevolazioni, illustrate nel comma precedente. 4. ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (art. 5) Durante i periodi di congedo parentale e quelli per malattia del figlio può essere richiesta l anticipazione del trattamento di fine rapporto ai fini del sostegno al reddito, nel rispetto delle norme previste dall art del codice civile: Le nuove causali si aggiungono a quelle già previste dalla L. 297/82; Acquisto della prima casa per sé o per i figli; Spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari. Per avere diritto alle anticipazioni un lavoratore o una lavoratrice devono avere un anzianità di servizio di almeno 8 anni e le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque entro il 4% degli addetti. I Fondi di pensione complementare possono fissare norme per l applicazione di questo diritto. 5. LAVORI VIETATI (art. 7) E vietato adibire le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Questi lavori sono riportati nelle Tabelle A e B della D.Lgs. 151/01. Nel periodo di divieto la lavoratrice è spostata ad altre mansioni, conservando la retribuzione e la qualifica originale in caso di collocazione in mansione inferiore. La lavoratrice può essere spostata ad altre mansioni, su istanza della lavoratrice o d ufficio, dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro se accerta che condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. Se non è possibile lo spostamento di mansione, il Servizio ispettivo può disporre il congedo di maternità anticipato, come illustrato al punto 8b. 6. VALUTAZIONE DEI RISCHI Il datore di lavoro, nell ambito dei piani di valutazione dei rischi, previsto dal D.Lgs. 626/94, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio, in particolare quelli previsti nell Allegato C del D.Lgs. 151/01, individuando le misure di prevenzione e protezione specifiche da adottare. Il datore di lavoro deve informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.) sui risultati della valutazione e sulle misure di protezione e prevenzione adottate. CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 5

6 Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per evitare il rischio stesso, modificando temporaneamente le condizioni o l orario di lavoro della lavoratrice. Ove le modifiche non siano possibili, il datore di lavoro deve applicare la procedura prevista al precedente punto 5, richiedendo l intervento del Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro. 7. CONTROLLI PRENATALI (art. 14) Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l orario di lavoro. Per fruire di questi permessi, la lavoratrice deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e successivamente la documentazione giustificativa. 8. CONGEDO DI MATERNITA a. Divieto di lavoro (art. 16) E vietato adibire al lavoro le donne: a) Durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) Ove il parto avvenga in ritardo, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) Durante i tre mesi dopo il parto; d) Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, in caso di parto prematuro (vedere punto 8e). b. Anticipazione e prolungamento (art. 17) Il Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro può disporre l interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza e sino all inizio del normale congedo di maternità, per: a) Complicanze nella salute della lavoratrice; b) Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna o del nascituro; c) Quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, nel caso in cui la propria mansione sia ritenuta pericolosa, faticosa o insalubre. La durata dell astensione è determinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione e può riguardare l intero periodo prima dell interdizione obbligatoria o solo una parte. Per la retribuzione e la copertura previdenziale dei periodi di astensione anticipata valgono le norme relative al Congedo di maternità. CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 6

7 E vietato inoltre adibire una lavoratrice durante il periodo di gestazione e sino al settimo mese di età del bambino a lavori ritenuti pericolosi, faticosi ed insalubri. L elenco delle lavorazioni è contenuto negli Allegati A, B e C del D.Lgs. 151/01. La lavoratrice interessata a queste lavorazioni può essere spostata ad altre mansioni e conserva retribuzione e qualifica precedente. Se non è possibile lo spostamento ad altre mansioni, il Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro decreta l astensione dal lavoro della lavoratrice per tutto il periodo di gravidanza e sino al settimo mese di età del bambino. Per tutto il periodo di congedo di maternità anticipato (in quest ultimo caso sino al 7 mese di età del bambino) la lavoratrice ha diritto ad un indennità pari all 80% della retribuzione dell ultimo mese lavorato. c. Interruzione della gravidanza (art. 19) L interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, come previsto dalla L. 194/78, è considerata a tutti gli effetti come malattia. Si considera aborto l interruzione della gravidanza che avviene prima del 180 giorno dall inizio della gravidanza e parto l interruzione che avvenga dopo tale limite. d. Flessibilità del congedo di maternità (art. 20) Ferma restando la durata di 5 mesi del congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro il mese prima del parto e quattro mesi dopo. La flessibilità è possibile a condizione che certificati del ginecologo del SSN e del medico aziendale (ove esiste) la consentano. La certificazione deve essere effettuata durante il 7 mese di gravidanza e presentata al datore di lavoro. La flessibilità è applicabile solo in caso di: Assenza di malattie che siano di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro; Assenza di un provvedimento di maternità anticipata o il venire meno delle cause che hanno precedentemente portato ad un periodo di maternità anticipata; Assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e/o del nascituro per le mansioni svolte, per l ambiente o l orario di lavoro. Il Ministero precisa che alla lavoratrice, al fine dell esercizio della flessibilità, non potrà essere consentito lo spostamento ad altra mansione o la modifica delle condizioni e dell orario di lavoro. Assenza di controindicazioni derivanti dal viaggio casa-lavoro (Circ. Ministero 43/2000). Una lavoratrice può chiedere la flessibilità anche per un periodo inferiore il mese e può essere interrotta in qualsiasi momento. La malattia della lavoratrice interrompe la flessibilità. Il periodo di prolungamento post-partum sarà quindi equivalente ai giorni di flessibilità effettivamente lavorati dopo l inizio del 8 mese di gravidanza. e. Parto prematuro (art. 16, comma 1, lettera d.) In caso di parto prematuro, i giorni di congedo di maternità non goduti prima del parto sono da usufruire dopo il parto. CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 7

8 Per parto prematuro deve intendersi qualsiasi parto verificatosi prima della data presunta, determinata sul certificato di gravidanza. Il congedo di maternità quindi dura sino a 3 mesi dopo la data presunta del parto. Qualora la lavoratrice, a causa della anticipazione del parto, non abbia potuto presentare il certificato medico di gravidanza, la data presunta deve essere determinata, da parte del medico dell INPS, sulla scorta dei dati contenuti nella cartella clinica relativa al parto. f. Documentazione (art. 21) Prima dell inizio del periodo di interdizione al lavoro, la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro ed all ente erogatore dell indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato di nascita del figlio. g. Trattamento economico e normativo I periodi di congedo di maternità e paternità sono computati nell anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità (Art. 22, c. 3). Il trattamento economico per l intero periodo di congedo di maternità (compresa quella anticipata) e di congedo di paternità è pari all 80% dell ultima retribuzione. Tale indennità è comprensiva di ogni altra spettante per malattia (Artt. 22, 23). h. Indennità oltre il rapporto di lavoro (art. 24) L indennità di maternità spetta anche alle lavoratrici licenziate per cessazione dell attività dell azienda cui essa è addetta e per conclusione di un contratto a tempo determinato, se hanno iniziato ad usufruirne durante il rapporto di lavoro. Le lavoratrici gestanti che si trovino all inizio del periodo di congedo di maternità sospese, assenti dal lavoro o disoccupate sono ammesse al pagamento dell indennità di maternità se si trovano sospese, assenti o disoccupate da meno di 60 giorni. Per il computo dei 60 giorni non si tiene conto delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, congedo parentale o congedo per malattia del figlio per una precedente maternità e per mancata prestazione lavorativa nei contratti a tempo parziale di tipo verticale. Trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, se una lavoratrice si trova all inizio del congedo di maternità in godimento dell indennità di disoccupazione, ha diritto all indennità di maternità in sostituzione di quella di disoccupazione. Nel caso precedente, se una lavoratrice non sta usufruendo dell indennità di disoccupazione perché ha lavorato in attività non soggette all assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all indennità di maternità a condizione che: o Non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro; o Risultino almeno 26 contributi settimanali nell ultimo biennio. CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 8

9 Le lavoratrici, che si trovano sospese da più di 60 giorni per Cassa Integrazione Guadagni, hanno diritto all indennità di maternità in sostituzione della integrazione salariale. Queste disposizioni si applicano anche nel caso di fruizione dell indennità di mobilità, di cui alla L. 223/91. I periodi di congedo di maternità non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità, fermi restando i limiti di durata dell indennità di mobilità. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei 6 mesi di lavoro effettivamente prestato, che danno diritto all indennità di mobilità. Una lavoratrice, iscritta nella lista di mobilità e che sta usufruendo del congedo di maternità, non può essere cancellata dalla lista se rifiuta un offerta di lavoro o di impiego nei lavori socialmente utili o l avviamento a corsi di formazione professionale. i. Trattamento previdenziale I periodi di congedo di maternità e paternità sono coperti da contribuzione figurativa: 1) In costanza di rapporto di lavoro senza alcun vincolo di anzianità contributiva pregressa (Art. 25); 2) Al di fuori del rapporto di lavoro avendo almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La norma riguarda gli eventi accaduti in qualsiasi epoca (D.Lgs. 564/96 - art. 2 e sentenza Corte Costituzionale 193/2001). j. Adozioni e affidi (artt. 26, 27, 31) Alla madre adottiva o affidataria spetta l astensione obbligatoria per i 3 mesi successivi all ingresso nella famiglia del bambino che, al momento dell adozione o dell affidamento non abbia superato i 6 anni di età. Analogo diritto spetta al padre adottivo o affidatario, solo nel caso in cui la madre abbia rinunciato a fruire della maternità obbligatoria o sia deceduta, oppure il bambino sia affidato in via esclusiva al padre. In caso di adozione di minore straniero il diritto spetta anche nei casi di adozione e affidamento di minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni. Il diritto deve essere esercitato nei primi tre mesi dall ingresso del minore nel nucleo familiare. 9. CONGEDO DI PATERNITA (artt. 28, 29, 30, 31) Nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, l astensione obbligatoria spetta al padre lavoratore in caso di morte, grave malattia della madre, abbandono e affidamento esclusivo del bambino al padre. Una volta accertata da parte del medico dell Inps l impossibilità per la madre malata di accudire al neonato il padre usufruisce della paternità obbligatoria e la madre ha diritto all indennità di malattia, se spettante. In caso di abbandono da parte della madre, il padre che intenda avvalersi del diritto alla indennità per i tre mesi successivi alla nascita del figlio, deve renderne un autocertificazione. CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 9

10 10. CONGEDO PARENTALE a. Durata e modalità applicative (art. 32) Nei primi otto anni di vita del bambino i genitori possono assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di 11 mesi. La madre lavoratrice per un periodo massimo di 6 mesi; Il padre lavoratore, per un periodo massimo di 7 mesi. Qualora vi sia un solo genitore, per l intero periodo di 10 mesi. La madre e il padre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre lo può utilizzare anche durante i tre mesi di congedo di maternità post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi entro l anno del bambino (c.d. ore allattamento). Il genitore solo può verificarsi in caso di: morte di un genitore; non riconoscimento del figlio da parte di uno dei genitori; abbandono del figlio da parte di uno dei genitori; affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, risultante da un provvedimento formale. Il congedo parentale può essere frazionato in più periodi di durata diversa, anche di un solo giorno. La frazionabilità va intesa nel senso che tra un periodo e l altro di congedo parentale deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro. In caso di fruizione frazionata dell astensione, i periodi si calcolano secondo il calendario. Il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, ad un preavviso di 15 giorni, fatte salve altre disposizioni definite nei contratti collettivi. Il diritto del genitore di astenersi dal lavoro ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l altro genitore non ne ha diritto. b. Trattamento economico e normativo (art. 34) I periodi di congedo parentale sono computati nell anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. Senza condizioni di reddito, l indennità per i congedi parentali è fissata nel 30% della retribuzione dell ultimo mese lavorato per un periodo massimo complessivo di sei mesi: ai genitori naturali fino al giorno, compreso, del 3 compleanno; per i genitori adottivi o affidatari di bambini adottati in età inferiore a 6 anni fino al giorno, compreso, del 6 compleanno; per i genitori adottivi o affidatari di bambini adottati tra i 6 e i 12 anni, entro i tre anni successivi all ingresso in famiglia. Per i periodi di congedo parentale godute al di fuori delle condizioni predette, l indennità (30%) può essere erogata, se il reddito individuale del genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte l importo del trattamento minimo di pensione ( ,90 per l anno 2003). Il reddito individuale da prendere in considerazione è quello assoggettabile all IRPEF, esclusa la prestazione di cui trattasi, percepito dal genitore richiedente nell anno in cui inizia la maternità facoltativa o la frazione di essa, con esclusione: del reddito della casa d abitazione; dei trattamenti di fine rapporto; dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 10

11 L indennità è erogabile per intero al semplice verificarsi della condizione di mancato superamento del limite anzidetto di 2,5 volte l importo minimo pensionistico. c. Trattamento previdenziale (art. 35) I congedi parentali sono assicurati dal punto di vista previdenziale: Fino a 3 anni del bambino e per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi con contribuzione figurativa; Negli altri casi: accredito di un contributo pari al doppio dell assegno sociale ( ,98), con possibilità di integrazione attraverso il pagamento dei contributi volontari. La contribuzione figurativa per congedo parentale spetta solo in costanza di rapporto di lavoro (DPR 1026/76 - art. 9). Al di fuori del rapporto di lavoro è possibile riscattare i periodi di congedo parentale (D.Lgs. 564/96 - art. 2). d. Adozioni e affidi (artt. 36, 37) Le disposizioni sui congedi parentali spettano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali, ma con alcune specificità: fino ad 8 anni di età il diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data dell ingresso del figlio in famiglia; tra i sei e i dodici anni di età del bambino alla data del provvedimento di adozione o affido, l astensione può essere fruita entro tre anni dall ingresso in famiglia. 11. RIPOSI E PERMESSI a. Riposi giornalieri della madre (art. 39) La lavoratrice madre ha diritto a permessi giornalieri durante il primo anno di età del bambino: Due ore al giorno fino a 6 ore di orario di lavoro giornaliero; 1 ora al giorno per orari di lavoro inferiori alle 6 ore. b. Riposi giornalieri del padre (art. 40) La legge prevede la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire dei riposi giornalieri entro il primo anno del bambino e del relativo trattamento economico: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; L ipotesi b) comprende il caso di una lavoratrice dipendente che non si può avvalere dell astensione facoltativa in quanto appartenente a categoria non avente diritto ai riposi in questione (lavoratrice domestica o a domicilio); non comprende, invece, il caso di madre che non se avvalga perché sta fruendo di astensione obbligatoria o facoltativa. L ipotesi c) riconosce al padre lavoratore dipendente il diritto ai riposi anche quando la madre, lavoratrice, non ha la qualifica di dipendente, vale a dire sia CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 11

12 una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc. Le ore di riposo giornaliero non spettano al padre quando la madre invece non svolge attività lavorativa (disoccupata, studentessa, casalinga, ecc.). Se i permessi spettano al padre, questi ne usufruisce in base al proprio orario giornaliero di lavoro. c. Parto plurimo (art. 41) I periodi di riposo spettanti durante il primo anno di vita dei bambini sono raddoppiati in caso di parto plurimo e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre. Le ore aggiuntive (2 ore, ridotte a 1 se il suo orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore) possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre. Se delle ore aggiuntive ne usufruisce un solo genitore, questi ha diritto ad un numero di ore di riposo raddoppiate rispetto a quelle previste per un solo figlio (4 ore o 2 ore a seconda che il suo orario giornaliero di lavoro sia pari o superiore a 6 ore, ovvero sia inferiore a 6 ore). La suddivisione tra i genitori può avvenire anche in modo difforme tra loro (es. 3 ore la madre ed 1 ora il padre). d. Trattamento economico e normativo (art. 43) Per i riposi giornalieri è dovuta la retribuzione intera, che è anticipata dal datore di lavoro e da questi portata a conguaglio dei contributi previdenziali dovuti all Ente previdenziale. I riposi giornalieri sono computati nell anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. e. Trattamento previdenziale (art. 44) I riposi giornalieri sono coperti da contribuzione figurativa, con attribuzione di un valore pari al 200% dell assegno sociale. E possibile l accreditamento del valore completo attraverso il versamento dei contributi volontari. f. Adozioni e affidi (art. 45) Le disposizioni sui riposi giornalieri si applicano anche nei casi di adozione e affidamento entro il primo anno di vita del bambino. 12. CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO a. Durata e documentazione (art. 47) Entrambi i genitori, alternativamente, nei primi otto anni di vita del bambino possono assentarsi dal lavoro per malattie del bambino: Fino a tre anni, senza limiti di durata; In età compresa tra tre e otto anni, nel limite di cinque giorni lavorativi annui per ciascun genitore. CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 12

13 Il diritto è pieno per entrambi i genitori: chi ne usufruisce è tenuto solo ad un autocertificazione attestante che l altro genitore non sia assente nello stesso periodo e per lo stesso motivo (Art. 51). b. Trattamento economico e normativo I periodi di assenza per malattia del bambino non sono indennizzati. Questi periodi sono computati nell anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e tredicesima mensilità. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso delle ferie in godimento da parte del genitore (Art. 47, c. 4). A questi permessi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. c. Trattamento previdenziale Per la copertura contributiva: Fino a tre anni del bambino, diritto alla contribuzione figurativa; Per i periodi tra tre e otto anni del bambino, copertura figurativa con un valore dei contributi pari a 2 volte l assegno sociale, con diritto alla prosecuzione volontaria ai fini di un integrazione contributiva (Art. 49). d. Adozioni e affidi Le norme sono estese anche ai genitori adottivi o affidatari. In caso di adozione il limite dei 3 anni è elevato a 6 anni, mentre è confermato quello degli 8 anni. Se all atto dell adozione o dell affidamento il minore abbia un età tra 6 e 12 anni, il diritto è esercitato nei primi tre anni dall ingresso del minore nel nucleo familiare, entro il limite di 5 giorni lavorativi per ciascun genitore (Art. 50). 13. LAVORO NOTTURNO (art. 53) E vietato adibire le donne al lavoro dalle 24 alle 6 dall accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: o La lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; o La lavoratrice o il lavoratore che sia l unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; o La lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104/ DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 54) Divieto di licenziamento della lavoratrice dall inizio della gravidanza e sino al compimento di un anno del bambino. CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 13

14 La lavoratrice non può essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/91. Il licenziamento è nullo e la lavoratrice ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro, presentando un certificato dal quale risulti lo stato di gravidanza alla data di licenziamento. Il divieto non opera nel caso di: Colpa grave della lavoratrice, che costituisca giusta causa; Cessazione dell attività dell azienda; Risoluzione del rapporto per scadenza del termine; Esito negativo della prova. Il divieto di licenziamento è esteso al padre nei casi in cui usufruisce del congedo di paternità. Il divieto scatta dall inizio del congedo sino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto è esteso anche ai casi di adozione e di affidamento. Il divieto si applica fino ad un anno dall ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e/o paternità. 15. DIVIETO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO Nel periodo in cui è vietato il licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso in cui sia sospesa l attività dell azienda o del reparto in cui è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale (Art. 54 c. 4). Il divieto opera anche nei casi di riduzione dell orario di lavoro (DPR 1026/76 - art. 3 - c. 4). La norma è estesa al padre, nei soli casi in cui scatta il divieto di licenziamento (Art. 54, cc. 7, 4). 16. DIMISSIONI DURANTE IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO Alle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice durante il primo anno di vita del bambino si applicano le norme di legge e di contratto dei casi di licenziamento. La lavoratrice non è tenuta al preavviso (Art. 55 cc. 1, 5). Le dimissioni presentate in questo periodo devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro (Art. 55 c. 4). Le norme precedenti sono estese al padre, che usufruisce del congedo di paternità ed in caso di adozione e affidamento, entro un anno dall ingresso del minore nel nucleo familiare (Art. 55 cc. 2, 3). CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 14

15 17. DIRITTO AL RIENTRO NELL UNITA PRODUTTIVA ED ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO (art. 56) Al termine dei periodi di congedo di maternità (anche anticipato), la lavoratrice ha diritto di conservare il posto di lavoro e (salvo espressa rinuncia) a rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata all inizio del periodo di gravidanza e di permanervi sino al compimento di un anno di età del figlio. Ha altresì diritto di essere adibita alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. Le norme si applicano anche al lavoratore al rientro dal congedo di paternità ed ai casi di adozione e di affidamento, sino ad un anno dall ingresso del minore nel nucleo familiare. Escluso l obbligo di permanenza sino ad un anno, le norme si applicano anche negli altri casi di congedo, permessi e riposi previsti dal D.Lgs. 151/ GENITORI DI PORTATORI DI HANDICAP EX L. 104/92 (art. 42) a. Prolungamento del congedo parentale e riposi giornalieri La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità (L. 104/92) possono richiedere ai datori di lavoro, in alternativa: Prolungamento fino a 3 anni del periodo di congedo parentale, con il percepimento del 30% del salario, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati; Due ore di permesso giornaliero retribuito, con le medesime norme dei riposi giornalieri (c.d. ore di allattamento), fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (vedere punto 11). Le disposizioni precedenti si applicano anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto. Le ore di permesso giornaliero possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. b. Permessi mensili Successivamente al compimento del terzo anno e sino al raggiungimento della maggior età del figlio con handicap, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa. Successivamente al raggiungimento della maggior età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ancora ai 3 giorni di permesso retribuito mensile, a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva. Queste disposizioni si applicano anche nel caso in cui l altro genitore non ne abbia diritto. I permessi mensili possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. I giorni di permesso mensile sono coperti da contribuzione figurativa. CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 15

16 c. Aspettativa retribuita La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (come previsto dalla L. 104/92), accertata da almeno 5 anni e che abbiano titolo ad usufruire dei permessi giornalieri (vedi sopra) hanno diritto a fruire di un congedo sino a 2 anni, anche frazionabile. Il periodo di congedo è retribuito ed è coperto da contribuzione figurativa, entro il limite di 70 milioni di lire annue rivalutabili. Durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei permessi mensili. 19. CONTRATTI A TERMINE E CONTRATTI TEMPORANEI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 57) I lavoratori e le lavoratrici, assunti con contratti a tempo determinato o a lavoro interinale nella pubblica amministrazione, hanno piena titolarità del diritto ai congedi e al relativo trattamento economico come previsto nel D.Lgs. 151/01, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di miglior favore. Nei casi di diritto al congedo di maternità nei periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (vedere punto 8, lettera h), le lavoratrici o i lavoratori hanno diritto alla corresponsione del trattamento a cura dell amministrazione pubblica presso di cui si è svolto l ultimo rapporto di lavoro. 20. PERSONALE MILITARE a. Lavori vietati (artt. 9, 10) Durante la gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla polizia di stato, alla polizia penitenziaria ed alla polizia municipale. Durante la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto, il personale militare femminile non può svolgere lavori pericolosi, faticosi e insalubri, come determinati da un decreto interministeriale. b. Trattamento normativo (art. 58) Le assenze per maternità non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze Armate e della Guardia di Finanza. Le assenze per congedo di maternità, anche anticipato, sono valide ai fini della progressione di carriera. Il personale militare che si assenta per congedo parentale e per malattia del figlio è posto in licenza straordinaria, con applicazione dei diritti spettanti dal D.Lgs. 151/01. CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 16

17 21. LAVORO STAGIONALE (art. 59) Al termine del congedo di maternità e per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, le lavoratrici hanno diritto alla ripresa dell attività lavorativa e alla precedenza nelle riassunzioni. Alle straniere con permesso di soggiorno è riconosciuta l assicurazione di maternità (D.Lgs. 286/98, art. 25, c. 1, lettera d). 22. LAVORO A TEMPO PARZIALE (art. 60) Alla lavoratrice e al lavoratore a tempo parziale spettano uguali diritti di un dipendente a tempo pieno. Solo il trattamento economico è riproporzionato in relazione all entità della prestazione lavorativa. Se, per un periodo che in parte coincide con il congedo di maternità, il datore di lavoro e lavoratrice o lavoratore hanno concordato la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, per il calcolo dell indennità spettante si applica la base di calcolo più favorevole. In caso di part-time verticale distribuito nel corso di alcuni mesi dell anno, l indennità per il congedo di maternità e paternità spetta anche durante i periodi di prevista sospensione dell attività lavorativa. 23. LAVORO A DOMICILIO (art. 61) Le lavoratrici ed i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e paternità. Non hanno diritto invece al congedo parentale, ai riposi giornalieri ed ai congedi per malattia dei figli. Durante il periodo di congedo di maternità e paternità spetta l 80% del salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori interni, riferito alla qualifica operaia della stessa industria. L indennità è corrisposta a condizione che sia riconsegnata al committente tutta la merce e tutto il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. 24. LAVORO DOMESTICO (art. 62) I lavoratori domestici hanno diritto al congedo di maternità e di paternità con le medesime modalità previste dal D.Lgs. 151/01, ivi compreso l anticipo del congedo, disposto dai servizi ispettivi. Non hanno invece diritto ai congedi parentali, a quelli per malattia del figlio ed ai riposi giornalieri. Per gli addetti ai servizi domestici familiari il trattamento economico durante i congedi di maternità e paternità è pari all 80% della retribuzione, a condizione che risultino versati, anche in settori diversi da quello domestico: o 52 contributi settimanali nei 2 anni precedenti la data di inizio; o ovvero 26 contributi settimanali nell anno precedente. CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 17

18 25. LAVORO IN AGRICOLTURA (art. 63) Per i lavoratori e le lavoratrici agricole a tempo indeterminato valgono le regole previste dal D.Lgs. 151/01 per i lavoratori dell industria. Per i lavoratori e le lavoratrici a tempo determinato le indennità spettano a condizione risultino iscritti negli elenchi nominativi agricoli per almeno 51 giornate nell anno precedente o, in caso di inizio del lavoro agricolo, nell anno corrente. Per i contratti a tempo determinato le indennità sono calcolate sul salario contrattuale provinciale oppure, ove non esistono tali contratti, sul salario convenzionale determinato annualmente da un decreto ministeriale. 26. COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (art. 64) Le lavoratrici con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non hanno alcun diritto rispetto ai congedi previsti dal D.Lgs. 151/01 e nemmeno in materia di tutela della salute (maternità a rischio o lavori gravosi e insalubri). A loro spetta un indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti la data del parto ed i 3 mesi successivi, a condizione che abbiano versato 3 mensilità di contributi alla gestione separata nell anno che precede il settimo mese di gravidanza. L indennità è pari all 80% dell ammontare dei compensi dell anno precedente (compenso diviso 365 per il numero di giorni compresi nel periodo di indennità). Nel caso in cui l anzianità assicurativa sia inferiore a 12 mesi, la durata e l importo dell indennità sono proporzionalmente ridotti. L indennità di maternità spetta anche nei casi di adozione e affidamento. L indennità spetta anche al padre collaboratore coordinato e continuativo nei 3 mesi successivi alla data di nascita del figlio, in caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono e di affidamento esclusivo al padre. Nel caso in cui l indennità risulti complessivamente inferiore a 3.761,76, la lavoratrice può chiederne l integrazione sino al raggiungimento della cifra prevista dall assegno di maternità erogato dall Inps (vedere successivo punto 30) Nel caso in cui la lavoratrice non possa contare sui tre contributi mensili versati alla gestione separata, può usufruire eventualmente dell assegno di maternità erogato dai Comuni (vedere successivo punto 31). 27. ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI (art. 65) Le lavoratrici ed i lavoratori impegnati in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e paternità. Per la lavoratrice valgono anche le norme relative ai congedi anticipati. Se lavoratori e lavoratrici non possono vantare precedenti coperture assicurative, l indennità di maternità è corrisposta dall INPS in ragione dell 80% di 472,36, ossia dell assegno per i lavoratori socialmente utili non percettori di trattamenti previdenziali. Al termine del periodo di congedo di maternità o paternità i lavoratori socialmente utili hanno diritto a continuare l attività ancora in corso o prorogata. Gli L.S.U. hanno diritto anche ai riposi giornalieri ed ai riposi ed ai permessi per figli con handicap grave. CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 18

19 28. LAVORATRICI AUTONOME (artt. da 66 a 69) Le seguenti disposizioni valgono per lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole Anche a queste lavoratrici spetta l indennità giornaliera per il periodo della gravidanza (5 mesi) calcolata sulla base dell 80% della retribuzione minima giornaliera: della retribuzione minima degli operai agricoli, per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole; della retribuzione minima degli impiegati della propria categoria per le artigiane e le commercianti. L indennità spetta anche in caso di adozione o affido, per i tre mesi successivi all effettivo ingresso del bambino nella famiglia e vale a condizione che il bambino non abbia più di 6 anni nel caso di adozioni nazionali e 18 anni per adozioni internazionali. In caso di interruzione della gravidanza verificatesi non prima del terzo mese, alle lavoratrici autonome spetta l indennità per un periodo di 30 giorni. Dal 1 gennaio 2000 a queste lavoratrici è esteso il diritto (e il relativo trattamento economico del 30%) al congedo parentale della durata di tre mesi da fruire entro il primo anno di età del bambino. 29. LIBERE PROFESSIONISTE (artt. da 70 a 73) La norma riguarda le libere professioniste iscritte alle varie casse di previdenza e assistenza di categoria (notai, avvocati, farmacisti, medici, geometri, sportivi, dottori commercialisti, architetti, ragionieri e consulenti del lavoro). L indennità è pari all 80% di 5 dodicesimi del reddito denunciato fiscalmente nel secondo anno precedente la domanda e non può essere inferiore a 5 mensilità della retribuzione minima degli impiegati del commercio. L indennità è corrisposta indipendentemente dall effettiva astensione dall attività ed è erogata dalla cassa previdenza cui la libera professionista è iscritta. L indennità spetta in misura intera anche in caso di interruzione della gravidanza dopo il sesto mese di gravidanza ed in misura ridotta (una mensilità) se l interruzione della gravidanza avviene non prima del terzo mese. Il diritto all indennità è esteso ai casi di adozioni e affidamenti, a condizione che il bambino abbia meno di 6 anni. 30. ASSEGNO DI MATERNITA CONCESSO DALL INPS (art. 75) a. Requisiti Per i figli nati o adottati dal 2 luglio 2000, le cittadine italiane, quelle comunitarie e quelle in possesso della carta di soggiorno possono richiedere questo assegno, nei seguenti casi: CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 19

20 quando la donna ha in corso una qualsiasi forma di tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ma che per il periodo di congedo di maternità fruisca complessivamente di un indennità inferiore all assegno e possa far valere tre mesi di contributi nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti la data del parto o dell ingresso del minore in famiglia; quando il periodo intercorso dalla perdita del diritto ad una delle seguenti prestazioni previdenziali (lavori socialmente utili, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, compresa quella a requisiti ridotti; cassa integrazione, indennità di malattia o maternità, derivate dallo svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa) e la data dell evento che dà diritto all assegno di maternità non sia superiore a 9 mesi; quando in caso di recesso, anche volontario del lavoro, durante il periodo di gravidanza la donna possa far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti all evento. Per richiedere questo assegno non è previsto alcun requisito economico. b. Misura dell assegno L importo dell assegno per l anno 2003 è di 1.671,76 ed è corrisposto per intero nel caso non sia corrisposta alcuna tutela previdenziale obbligatoria della maternità oppure in misura differenziale nel caso la richiedente riceva già una prestazione che complessivamente sia inferiore all importo dell assegno. Gli assegni, non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali, non sono cumulabili e nel caso sia già stato concesso l assegno erogato tramite i comuni (vedere punto 31), la richiedente potrà chiedere la quota differenziale. c. Termine presentazione domande La domanda deve essere presentata in carta semplice all INPS nel termine perentorio di 6 mesi dalla nascita o dall ingresso del minore nella famiglia. 31. ASSEGNO DI MATERNITA CONCESSO DAI COMUNI (art. 74) a. Requisiti generali Questo assegno, già in vigore dall per le sole cittadine italiane, è stato esteso dall alle cittadine comunitarie o in possesso della carta di soggiorno; anche il figlio, per il quale si chiede l assegno, se non è nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell Unione Europea, deve essere in possesso della carta di soggiorno. L assegno è riconosciuto anche per i minori in affido preadottivo o in adozione, entrati in famiglia dal 1 luglio 2000, purché non abbiano superato i 6 anni di età ovvero, per le adozioni internazionali, la maggiore età. Il beneficio di questo assegno può passare al padre nei seguenti casi: decesso della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo al padre. Nel caso di neonato non riconosciuto da entrambi i genitori, può beneficiare dell assegno la persona cui il bambino è stato affidato con provvedimento del Giudice. CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 20

21 b. Requisiti economici Questo assegno di maternità è subordinato ad un requisito economico. Per esempio una famiglia composta da due genitori e un figlio è che il reddito familiare non può superare per il ,42. Detto limite aumenta in base al numero dei componenti il nucleo familiare. Il calcolo è effettuato in base all ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente): reddito del nucleo familiare, aumentato del 20% del valore del patrimonio immobiliare (dal totale del patrimonio immobiliare è dedotta una franchigia per l abitazione principale sino a ,68) e del 20% patrimonio mobiliare (con una franchigia di ,70). Il limite per acquisire il diritto all assegno per l anno 2003 è il seguente: Scala di equivalenza (base: 1 comp.=1) (base: 3 comp.=1) scala D.Lgs. 109/98 parametri art ,57 0, ,32 3 2,04 1, ,42 4 2,46 1, ,18 5 2,85 1, ,78 6 3,20 1, ,22 7 3,55 1, ,64 8 3,90 1, ,07 Numero componenti c. Misura dell assegno L assegno è di 271,56 per 5 mensilità dall d. Termine presentazione domande Valore situazione economica riparametrato La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dall evento. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva per la definizione del calcolo dell ISEE. CISL USR Lombardia Sito internet: Chi siamo Dipartimenti Coordinamento donne 21

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