I contributi figurativi per maternità e puerperio
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1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Attualità I contributi figurativi per maternità e puerperio 4 Aprile 2005 Integralmente deducibili le somme versate per il riscatto dei periodi di astensione facoltativa I contributi figurativi sono quelli riconosciuti all'assicurato per i periodi nei quali non è stata svolta attività lavorativa e, quindi, non sono stati effettuati versamenti di contributi obbligatori. I periodi di contribuzione figurativa sono computati ai fini del calcolo del diritto alla pensione e del relativo importo. Brevemente, si ricorda che, in linea generale, i lavoratori dipendenti, assunti dopo il 31 dicembre 1995, acquisiscono il diritto alla pensione liquidata secondo il sistema contributivo, se sussistono almeno cinque anni di contribuzione effettiva. In tal caso, il diritto alla pensione viene riconosciuto al raggiungimento dei 57 anni di età. Il limite d'età non è indispensabile qualora l'anzianità contributiva sia superiore ai 40 anni effettivi (i periodi di lavoro svolti prima dei 18 anni di età sono computati una volta e mezza). Nel calcolo dei 40 anni restano esclusi i periodi di studio riscattati e i periodi di versamenti volontari. I lavoratori dipendenti, che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva, hanno diritto alla pensione liquidata secondo il sistema retributivo, al raggiungimento dei 65 anni di età, se uomini, o 60 anni, se donne. In tal caso, il diritto alla pensione è riconosciuto in presenza di 20 anni di contributi. 1 di 5
2 Tale periodo è ridotto a 15 anni per i lavoratori dipendenti che avevano già maturato 15 anni di contributi al 31/12/1992 o che, alla stessa data, avevano già raggiunto l'età pensionabile. Per i lavoratori dipendenti, che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, la pensione viene liquidata secondo un "sistema misto", ovvero applicando il sistema retributivo per i periodi di lavoro svolto fino al 31/12/1995 e il sistema contributivo per i periodi di lavoro svolto successivamente. Alle lavoratrici madri viene riconosciuto un anticipo al diritto alla pensione pari a quattro mesi per ciascun figlio, per un periodo massimo di dodici mesi, indipendentemente dallo svolgimento di un'attività lavorativa al momento della maternità. Ai fini della pensione di anzianità (35 anni di contribuzione), ai lavoratori dipendenti o autonomi, che al 31 dicembre 1992 non avevano già versato contributi Inps, dal 1 gennaio 1993 sono riconosciuti i contributi figurativi entro il limite massimo di cinque anni in tutto il periodo assicurativo. Per l'accreditamento dei contributi figurativi sono riconosciuti i periodi di: servizio militare, persecuzione politica o razziale, mobilità, disoccupazione, cassa integrazione, malattia e infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, tubercolosi, aspettativa sindacale, donazione di sangue, calamità naturali. In particolare, per i periodi di maternità e di congedo parentale, disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi, sono validi i periodi di: a) astensione obbligatoria dal lavoro per i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi (o facoltativamente, per il mese precedente e i quattro mesi successivi al parto), come prevista dall'articolo 20 del Dlgs n. 151/2001. In caso di parto prematuro, il periodo di astensione obbligatoria non fruito prima del parto è aggiunto al periodo di astensione obbligatoria successiva al parto b) astensione facoltativa per congedo parentale, riconosciuto a entrambi i genitori, per i figli di età non superiore a otto anni, per un periodo di sei mesi per ciascun genitore e nel limite massimo totale di dieci mesi (articolo 32 del Dlgs n. 151/2001). Tale diritto è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari nei primi tre anni di adozione se, all'atto della stessa, il minore ha un'età compresa tra i sei e i dodici anni c) assenza dal lavoro per malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, per un periodo 2 di 5
3 di cinque giorni all'anno d) riposi orari per allattamento: due ore per orario di lavoro superiore a sei ore o un'ora per orario di lavoro di durata inferiore alle sei ore. In caso di parto plurimo le ore di permesso per allattamento sono raddoppiate; possono essere fruite anche dal padre e) permessi di tre giorni mensili per uno dei due genitori con figlio di età superiore ai tre anni portatore di handicap grave, se non ricoverato (articolo 33, legge n. 104/1992) f) congedo straordinario per la durata massima di due anni, per assistenza del figlio con handicap grave. Ai fini del calcolo delle pensioni, liquidate con il sistema contributivo (per coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995), sono riconosciuti quali accrediti figurativi: l'assenza dal lavoro per educazione e assistenza dei figli, fino a sei anni di età, per un periodo di 170 giorni per ciascun figlio l'assenza dal lavoro per educazione e assistenza dei figli di età superiore ai sei anni, per un periodo di 25 giorni all'anno per due anni. Per il riconoscimento dei suddetti contributi figurativi, le lavoratrici madri, ad eccezione delle lavoratrici agricole, devono presentare istanza all'inps corredata di: a) una dichiarazione del datore di lavoro, da cui risulti la durata dell'astensione obbligatoria e la data presunta del parto, come indicata dal certificato medico presentato dalla lavoratrice b) certificato medico che indichi la data del parto c) eventuale copia del provvedimento dell'ispettorato del lavoro che ha concesso un prolungamento del periodo di astensione obbligatoria durante la gravidanza d) in caso di astensione facoltativa post partum, dichiarazione del datore di lavoro che attesti la durata dell'assenza. Le lavoratrici agricole, oltre alla documentazione di cui ai punti b) e c), devono inviare all'inps un certificato medico che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e, per l'eventuale periodo di astensione facoltativa post partum, un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva che specifichi i periodi di tale astensione. Nei casi di malattia del figlio, le lavoratrici sono tenute a inviare all'inps una dichiarazione del datore di lavoro che indichi i periodi di assenza, un certificato medico relativo alla malattia del bambino e un certificato di nascita del bambino (o dichiarazione sostitutiva). Il diritto ai contributi figurativi per il periodo di astensione facoltativa viene riconosciuto qualora 3 di 5
4 l'astensione intervenga nell'ambito di un rapporto di lavoro assicurato, senza limiti di anzianità di servizio; a nulla rileva, invece, un'eventuale assenza o riduzione di retribuzione. Viceversa, i periodi di astensione obbligatoria per maternità, intervenuti in assenza di rapporti di lavoro, possono essere riconosciuti mediante contributi figurativi se, all'atto della domanda, risultano versati almeno cinque anni di contributi (Dlgs. n. 564 del 16 settembre 1996). Analogamente, i periodi di astensione facoltativa al di fuori di rapporti di lavoro possono essere riscattati, a domanda, se risultano versati cinque anni di contributi (articolo 25 del Dlgs n. 151/2001). E' riconosciuto un contributo figurativo non superiore a sei mesi per ciascuna maternità, nel limite massimo complessivo di cinque anni. Se la lavoratrice madre ha già beneficiato del riscatto per gli anni di laurea, i periodi di assenza facoltativa dal lavoro per maternità e puerperio possono essere riscattati fino a concorrenza del limite massimo di 5 anni. L'Inps, sul proprio sito Internet, ha recentemente precisato che: "Per avere diritto all'accredito della maternità al di fuori del rapporto di lavoro e stabilirne la durata, si deve fare riferimento al primo contributo obbligatorio immediatamente successivo al periodo da accreditare, o in mancanza di contribuzione, al primo contributo precedente l'evento... il requisito è di 260 contributi (cinque anni di contribuzione) e deve essere posseduto al momento della domanda di accredito e deve riferirsi a contributi versati in costanza di lavoro subordinato nell'ago, senza la possibilità di considerare contribuzioni versate nelle gestioni autonome (ART/COM e CD/CM). In caso di contribuzione versata a favore delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si deve procedere all'accredito figurativo della maternità a partire dal 1 luglio 1972, mentre l'accredito figurativo in favore delle addette ai lavori agricoli è riconosciuto a decorrere dal 4 gennaio in quanto il periodo di riferimento non può essere antecedente alla data di costituzione della gestione interessata. Infine, ha diritto all'accredito, chi, prima o dopo l'evento possa vantare contribuzioni versate in costanza di lavoro subordinato e sempre in presenza del requisito dei cinque anni". Dall'anno d'imposta 2001, ai fini fiscali, l'articolo 10, lettera e), del Dpr n. 917/86, prevede il diritto alla deduzione dal reddito dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ad esempio per il riscatto dei suddetti periodi di astensione facoltativa. Per i contributi in commento, versati fino al 31 dicembre 2000, era riconosciuta, invece, una detrazione d'imposta, come prevista dall'articolo 13-bis del Dpr n. 917/86. La deduzione è ammessa anche nel caso in cui i contributi in oggetto siano versati in favore dei familiari fiscalmente a carico, di cui all'articolo 433 del codice civile. 4 di 5
5 I contributi facoltativi versati nel 2004 possono essere indicati nel modello 730/2005, quadro E, rigo E18, o nel modello Unico PF, quadro RP, rigo RP 19. di Miriam Cosmai URL: 5 di 5
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