News 14/2013: Penalizzazione e Pensione Anticipata.
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- Aniella Mancini
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1 News 14/2013: Penalizzazione e Pensione Anticipata. Consulta l'approfondimento riguardante: - PENALIZZAZIONI - PENSIONE ANTICIPATA PENALIZZAZIONI Normativa e Commenti TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.». (13A08778) (GU n.255 del ) Capo I : Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate. Art. 4 bis Modifica all art. 6 del decreto-legge 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità 1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: "nonchè per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151". 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1: a) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa 1 / 6
2 Commento L art. 24, comma 10 del DL 201/2011, ha introdotto, a decorrere dal la pensione anticipata: Tale prestazione viene erogata ad età inferiore a quella stabilità per la pensione vecchiaia, se si è in possesso dei requisiti di anzianità contributiva previsti, come indicati nella tabella sotto riportata. Le anzianità contributive sono soggette agli incrementi legati alla speranza di vita. Per il raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell assicurato. Nel caso in cui il collocamento a riposo avvenga ad una inferiore a 62 anni, la norma di cui all art. 24 citato, prevede una penalizzazione da applicarsi sull importo di pensione retributiva. Il decreto-legge 216 del 2011 convertito nella Legge 14/2012 ha previsto che le norme in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito entro il , qualora l anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Per effetto delle modifiche di cui all art. 4 bis del DL 101/2013 convertito nella Legge 125/2013, sono stati inclusi nella prestazione effettiva di lavoro anche i periodi di assenza per donazioni di sangue e di emocomponenti, nonché i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal TU di cui al DPR 151/2001, definiti dal medesimo testo unico come i periodi di astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore. La non chiara formulazione della norma ha generato non pochi problemi interpretativi in relazione soprattutto alla valutazione dei periodi, che pur non prevedendo una effettiva prestazione di lavoro sono stati, agli effetti retributivi e contributivi e quindi anche pensionistici, come ad essa equiparati. Si sono susseguiti fino ad ora interpretazioni o pareri non ufficiali che hanno generato confusione e incertezza interpretativa, mettendo in difficoltà gli enti chiamati a certificare i non meglio specificati periodi di assenza, nonché il dipendente, spesso non in grado di conoscere l esatto importo dell assegno pensionistico in quanto soggetto o meno alla penalizzazione. Ad esempio, l INPDAP Direzione Centrale, con risposta a quesito del novembre 2012 ha precisato che rientrano nella categoria delle prestazioni effettive di lavoro il congedo per maternità (art. 25 comma 2 D.lgs. 151/2001) al di fuori del rapporto di lavoro nonché i periodi derivanti da totalizzazione estera. Non rientrano invece nella locuzione di prestazione effettiva di lavoro il periodo di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro riscattato con onere ai sensi dell art. 35, comma 5 del D.lgs. 151/2001, l aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi previsti dalla Legge 2 / 6
3 206/2004, il riscatto per aspettativa senza assegni per gravi motivi di famiglia, il periodo di astensione facoltativa post partum fruita in attività di servizio, i permessi lavorativi ex Lege 104/92 e di congedo straordinario biennale retribuito, le maggiorazioni di servizio legate all invalidità e allo status di non vedente, nonché quelle derivanti dall esposizione all amianto. Nell ipotesi di applicazione della Legge 29/79, pur se presenti fra i periodi ricongiunti, non costituiscono prestazione effettiva di lavoro i periodi di servizio coperti da contribuzione volontaria, disoccupazione e riscatto laurea; non costituiscono prestazione effettiva di lavoro anche le maggiorazioni, pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro (e fino ad un massimo di 5 anni), di cui all art. 80, comma 3 della Legge 388/2000. Dopo le modifiche introdotte dal DL 101/2013 convertito nella Legge 125/2013, il parere già espresso dall istituto dovrà essere rivisto in relazione alla diversa valutazione dei congedi parentali di cui al TU di cui al Dlgs 151/2001. Nell incertezza della norma, in attesa di più dettagliate istruzioni, noi riteniamo che, per prestazione effettiva di lavoro potrebbero considerarsi, oltre ai periodi di effettiva presenza in servizio, (compresi quelli relativi a periodi di lavoro ricongiunti, computati o totalizzati) anche quelli che pur non prevedendo la presenza al lavoro sono retribuiti e coperti da contribuzione (ferie, congedo per studio, congedo matrimoniale ) e quelli per i quali vi è stato comunque il pagamento intero della contribuzione. Non sono inclusi nella effettiva prestazione lavorativa i periodi che interrompono il servizio utile e quindi sono privi di contribuzione, ovvero periodi parzialmente retribuiti o non retribuiti per i quali vi è stata una contribuzione figurativa da parte dell Istituto previdenziale. Alcuni periodi con contribuzione figurativa sono però stati equiparati per legge alla effettiva attività lavorativa. Questi sono: la malattia, l infortunio, il servizio militare, la cassa integrazione, la maternità obbligatoria (durante e fuori del rapporto di lavoro ) e, per effetto della Legge 125/2013, anche la maternità facoltativa ( si ritiene sia quella durante il rapporto di lavoro che quella riscattata) e i giorni di donazione del sangue. Non pare non possono essere considerati prestazione effettiva di lavoro i riscatti di periodi di studio (sono invece utili i riscatti di periodi di lavoro), nonché le maggiorazioni di servizio previste da disposizioni di legge (ad esempio per ciechi, invalidi, lavorazioni dell amianto ecc). E quantomeno singolare che benefici previsti dallo Stato a parziale risarcimento di situazioni di particolare pericolosità o di disagio come l attività lavorativa con esposizione all amianto vengano esclusi e quindi penalizzati. L ente pubblico datore di lavoro è spesso chiamato (Patronati, INPS gestione dipendenti pubblici) a dichiarare le assenze dal servizio che possono dar luogo alla penalizzazione. Al fine di evitare dichiarazione false o incomplete l ente potrà eventualmente certificare che " Sulla 3 / 6
4 base della documentazione ancora giacente presso l amministrazione i periodi per i quali il lavoratore è stato assente, che risultano coperti da contribuzione figurativa sono i seguenti che la suddetta dichiarazione dovrà essere verificata dall Istituto previdenziale che è in possesso della documentazione relativa alla posizione assicurativa del dipendente e della posizione contributiva dichiarata e versata dall ente". Naturalmente questa è una indicazione di massima, che parte dal presupposto che è compito dell Istituto previdenziale verificare la posizione previdenziale del dipendente e che l ente non è in possesso spesso di tutta la documentazione completa per poter certificare assenze, tra l altro non meglio specificate o parzialmente specificate. La non obbligatorietà dell ente di fornire certificazione per periodi per i quali non è più tenuto a conservare la documentazione non esclude che il lavoratore che richiede la pensione anticipata e non ha compiuto a tale data i 62 annidi età, debba essere informato sulle incertezze interpretative e sulle possibili penalizzazioni. PENSIONE ANTICIPATA La pensione anticipata è stata introdotta dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 è la pensione che viene erogata, indipendentemente dall età anagrafica, a coloro che hanno maturato un anzianità contributiva prevista per l anno 2013, di almeno 42 anni e 5 mesi (uomo) e 41 anni e 5 mesi (donna) e per l anno 2014 di almeno 42 anni e 6 mesi (uomo) e 41 anni e 6 mesi (donna). Normativa e Note comma 10. A decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'ago e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno Sulla quota di trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1 gennaio 2012, e' applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di 4 / 6
5 anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi. Note SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO REQUISITI CONTRIBUTIVI PENSIONE ANTICIPATA UOMINI 42 anni e 1 mese 42 anni e 5 mesi 42 anni e 6 mesi DONNE 41 anni e 1 mese 41 anni e 5 mesi 41 anni e 6 mesi REQUISITI CONTRIBUTIVI PENSIONE ANTICIPATA con ipotesi incrementi speranza di vita UOMINI 42 anni e 6 mesi 42 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi DONNE 41 anni e 6 mesi 41 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi Calcolo penalizzazione La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. - per coloro che possono far valere un anzianità contributiva pari a 18 anni al la riduzione si applica sulle quote di pensione maturate al per coloro che possono far valere un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al , la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal , non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione con un età inferiore a 62 anni. Come si effettua il calcolo La suddetta riduzione viene stabilita in 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni, elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di 5 / 6
6 Powered by TCPDF ( Studio Naldi anticipo rispetto a 2 anni. Nel caso l'età non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale rispetto al numero di mesi. Esempio: Età del dipendente al momento del pensionamento: 59 e 7 mesi Sistema di riferimento del dipendente: Misto ex retributivo Periodo mancante al compimento dei 62 anni: 2 anni e 5 mesi Aliquota di penalizzazione: 1% per i primi due anni mancanti; 2% per ogni anno per i successivi anni mancanti = 0,01 per 2 anni mancanti = 0,02+ 0,02/12*5 = 0, da applicarsi sulla quota di pensione maturata fino al (quota retributiva) 6 / 6
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