Lo Statuto CONSORZIO COMUNI BIM TICINO - VARESE STATUTO DELL ENTE

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1 Lo Statuto CONSORZIO COMUNI BIM TICINO - VARESE STATUTO DELL ENTE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 NATURA GIURIDICA SEDE DURATA. I sottoelencati quarantanove Comuni della Provincia di Varese, il cui territorio in tutto od in parte è compreso nel perimetro del Bacino Imbrifero Montano del Fiume Ticino, delimitato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n del e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi e per gli effetti della legge n. 959 sono uniti in Consorzio denominato Consorzio di Comuni compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Ticino della Provincia di Varese (BIM Ticino Varese) e così suddivisi: A) COMUNITA MONTANA VALLI DEL VERBANO 1) Agra 2) Brenta 3) Brezzo di Bedero 4) Brinzio 5) Brissago Valtravaglia 6) Casalzuigno 7) Cassano Valcuvia 8) Castello Cabiaglio 9) Castelveccana 10) Cittiglio 11) Cocquio Trevisago 12) Curiglia con Monteviasco 13) Cuveglio 14) Cuvio 15) Dumenza 16) Duno 17) Gavirate 18) Laveno Mombello 19) Maccagno con Pino e Veddasca 20) Masciago Primo 21) Mesenzana 22) Montegrino Valtravaglia 23) Orino 24) Porto Valtravaglia 25) Rancio Valcuvia 26) Tronzano Lago Maggiore

2 B) COMUNITA MONTANA DEL PIAMBELLO 1) Arcisate 2) Bedero Valcuvia 3) Besano 4) Bisuschio 5) Brusimpiano 6) Cadegliano Viconago 7) Cremenaga 8) Cuasso al Monte 9) Cugliate Fabiasco 10) Cunardo 11) Induno Olona 12) Lavena Ponte Tresa 13) Marchirolo 14) Marzio 15) Porto Ceresio 16) Valganna 17) Viggiu C) COMUNI NON COMPRESI IN COMUNITA MONTANE 1) Barasso 2) Comerio 3) Luvinate 4) Varese Il Consorzio è retto dal presente Statuto che sostituisce ed integra il precedente, approvato con Decreto Prefettizio n Div. IV in data e successivi Decreti integrativi nonché dalle norme applicabili ai Consorzi tra Enti Locali. Il Consorzio ha sede in Varese Via Staurenghi 31 C.F La durata del Consorzio è quella della legge n L eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, dovrà essere deliberato dai Comuni consorziati, nelle forme stabilite dall art. 5 della legge n. 925 del ART. 2 SCOPO Il Consorzio ha lo scopo di provvedere alla cura, gestione ed amministrazione del fondo comune previsto dall art. 1 comma 14 della legge n. 959 nonché dell art. 1 comma 3 della Legge regionale n. 27 del e successive modifiche, che disciplinano la ripartizione dei fondi disponibili alle Comunità Montane ed ai Comuni non compresi in esse, secondo i programmi annuali formulati dagli stessi Enti, ai sensi dell art. 5 della legge n e dell art. 11 della Legge Regionale n. 23. Tali programmi dovranno prioritariamente comprendere: opere di sistemazione idraulico-forestale, iniziative atte ad incrementare, sviluppare e sostenere l economia dei Comuni consorziati e si estenderanno anche ad ogni intervento collegato, connesso e/o comunque strumentale, anche in via indiretta, al perseguimento degli obiettivi di cui sopra. Il Consorzio può sostenere la difesa degli interessi di tutti i Comuni che ne fanno parte per le pratiche da trattare in sede amministrativa o giudiziaria, originate dall applicazione della legge n. 959 ed inoltre può sostenere anche

3 consulenze per la corretta applicazione delle normative di legge riguardanti i sovracanoni derivanti dai vecchi o nuovi impianti idroelettrici, localizzati nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Ticino della Provincia di Varese. Il Consorzio può divenire soggetto attuatore di opere di pubblica utilità finanziate totalmente o parzialmente dall Unione europea o da Enti Pubblici nazionali o da privati nell ambito di procedure di finanza di progetto, interessanti uno o più Comuni consorziati. ART. 3 FINANZIAMENTO All assolvimento del proprio scopo, il Consorzio provvede con l utilizzazione dei sovracanoni attribuitigli ai sensi dell art. 1 comma 8 della legge n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, o con altri contributi comunque spettantigli od assegnatigli. ART. 4 ORGANI DEL CONSORZIO E LORO COMPETENZA Gli Organi del Consorzio sono: 1 - L Assemblea Generale. 2 - Il Consiglio Direttivo. 3 - Il Presidente. CAPO II L ASSEMBLEA GENERALE ART. 5 COSTITUZIONE L Assemblea Generale del Consorzio è costituita da un Rappresentante per singolo Comune consorziato, designato con provvedimento del rispettivo Sindaco, capo della Amministrazione comunale. Il Rappresentante dura in carica cinque anni e comunque scade con lo scadere del rispettivo Consiglio comunale. Ciascun Rappresentante resta in carica in regime di prorogatio, fino alla nomina del nuovo Rappresentante. ART. 6 ELEGGIBILITA Sono eleggibili a membri dell Assemblea Generale coloro che hanno i requisiti per essere eletti consiglieri comunali ai sensi dell art.55 del D. Lgs n. 267/2000. ART. 7 CONVOCAZIONE L Assemblea Generale ordinaria, è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo almeno una volta all anno e può essere convocata in via straordinaria, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure in seguito a domanda di un terzo dei Rappresentanti consortili che rappresentino almeno due Comunità Montane. La convocazione deve essere effettuata, mediante avvisi personali raccomandati, al domicilio che questi elegge in forma scritta su richiesta del Consorzio ad inizio mandato, da rimettere a ciascun Rappresentante almeno otto giorni prima dell adunanza, con la comunicazione degli argomenti

4 posti all ordine del giorno, oppure mediante fax, purchè espressamente richieste dal singolo Rappresentante. Ai Componenti l Assemblea saranno rimborsate le spese vive di viaggio. Le sedute dell Assemblea sono pubbliche. ART. 8 ATTRIBUZIONI Spetta all Assemblea Generale: Approvare il conto consuntivo. Approvare il bilancio preventivo ed il pluriennale nonché la relazione previsionale e programmatica. Approvare e modificare lo Statuto dell Ente. Nominare il Presidente, il Vice Presidente, i Componenti il Consiglio Direttivo e stabilirne le indennità di funzione ed i rimborsi delle spese. ART. 9 VALIDITA DELLE DELIBERAZIONI L Assemblea Generale può validamente deliberare se siano presenti almeno la metà più uno dei suoi Componenti, le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Il Componente l Assemblea Generale, impossibilitato ad intervenire può delegare per iscritto a rappresentarlo un altro Membro dell Assemblea, oppure il Sindaco od un altro Consigliere del Comune di appartenenza. Non è ammesso cumulare più di una delega a persona. Di tutte le adunanze dovrà essere redatto apposito verbale che verrà pubblicato a norma di legge all Albo del Consorzio. Le deliberazioni e tutti i documenti formati e detenuti dal Consorzio, sono accessibili nelle forme previste dagli artt. 22 e segg. della legge 07 Agosto 1990 n CAPO III IL CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 10 COSTITUZIONE Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere in rappresentanza dei Comuni non compresi in Comunità Montane. Il Presidente ed il Vice Presidente dovranno essere eletti nell ambito di Zone Omogenee differenti (fermo restando la norma transitoria di cui all art. 21). Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall Assemblea con le modalità di cui all art. 14. Il Rappresentante dei Comuni non facenti parte delle Comunità Montane, sarà eletto dall Assemblea del Consorzio in sede di rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rinnovabile. L eventuale decadenza del Presidente, comporta la decadenza dell intero Consiglio Direttivo.

5 ART. 11 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o che sia fatta richiesta al Presidente mediante lettera raccomandata da almeno due Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consorzio. Spetta al Consiglio Direttivo: Convocare l Assemblea Generale stabilendone la data e l ordine del giorno; Predisporre il bilancio preventivo, pluriennale ed il conto consuntivo; Effettuare gli storni, gli assestamenti e le variazioni che occorre introdurre al bilancio nel corso dell esercizio, salvo sottoporli alla ratifica dell Assemblea nella prima adunanza; Redigere lo Statuto ed i regolamenti da portare all approvazione dell Assemblea; Approvare o modificare il regolamento organico del personale; Nominare il Segretario e stabilirne il trattamento economico e lo stato giuridico; Deliberare sul servizio di Tesoreria; Assumere le necessarie deliberazioni programmatiche ed attuative per gli appalti ed i contratti gestiti direttamente e per la concessione di contributi alle CC. MM.ed ai Comuni, che siano consoni all art. 2 dello Statuto; Ratificare gli eventuali provvedimenti urgenti assunti dal Presidente; Autorizzare il Presidente a stare in giudizio per la tutela dei diritti del Consorzio; Gestire la parte amministrativa, economica, ottimizzare ogni forma di investimento e liquidità, disciplinare l ordine degli affari, le pratiche ed i diritti del Consorzio per addivenire al conseguimento degli scopi statutari ed alla divulgazione degli atti tesi alla conoscenza delle attività consortili. Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi dell opera di apposite commissioni consultive e/o di Consulenti da esso nominati. ART. 12 CONVOCAZIONE Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e la convocazione deve essere fatta con lettera diretta a tutti i Consiglieri, almeno cinque giorni prima dell adunanza o tre giorni prima con raccomandata se trattasi di adunanza straordinaria urgente, con l indicazione degli argomenti posti all ordine del giorno. Le adunanze sono valide con l intervento di almeno due Componenti il Consiglio Direttivo. ART. 13 DELIBERAZIONI Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti, espressi - salvo diversa determinazione in forma palese. Delle adunanze dovrà stendersi apposito verbale che sarà pubblicato a norma di legge all Albo del Consorzio.

6 CAPO IV IL PRESIDENTE ART. 14 NOMINA Il Presidente ed il Vice Presidente, vengono eletti a maggioranza assoluta e con distinte votazioni dall Assemblea Generale. Possono essere eletti alle suddette cariche, anche persone non facenti parte dell Assemblea Generale, purchè abbiano i requisiti di legge per essere eletti consiglieri comunali. Il Presidente ed il Vice Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. ART. 15 FUNZIONI Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Ente e rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche Amministrazioni ed Autorità, con i singoli Comuni consorziati e con i terzi. Egli presiede l Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, apre e chiude le sedute, dirige le discussioni, proclama l esito delle votazioni. Spetta al Presidente: Convocare il Consiglio Direttivo fissandone l ordine del giorno; Sorvegliare l esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Consorzio; Curare l esatta assegnazione nelle singole gestioni delle entrate e delle spese, salvo diversa indicazioni prevista nei regolamenti; Sovrintendere al buon andamento degli Uffici e dei lavori; Ordinare i pagamenti e le riscossioni; Sorvegliare la regolare tenuta dei libri contabili; Stipulare tutti gli atti nell interesse del Consorzio; Fare quanto altro occorra per la gestione dell Ente. In caso di sua assenza od impedimento, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente. CAPO V I REVISORI DEI CONTI ART. 16 NUMERO E FUNZIONI I Revisori dei conti sono nominati in numero di tre tra i Membri dell Assemblea Generale e durano in carica due anni. E loro attribuzione l esame del conto consuntivo e del bilancio di previsione, sui quali debbono presentare relazione scritta da sottoporre per l approvazione nei termini utili all Assemblea Generale e nessuna indennità spetta ai suddetti Revisori, fatti salvi i rimborsi delle spese.

7 CAPO VI TESORERIA ART.17 Il servizio di Tesoreria verrà affidato ad un Istituto Bancario, mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 con invito ad almeno cinque Istituti. CAPO VII ESERCIZIO FINANZIARIO ART. 18 L esercizio finanziario del Consorzio, ha inizio con il 1 Gennaio e termina con il 31 Dicembre. Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo, si fa riferimento a quanto disposto in merito dalle vigenti disposizioni di legge per gli Enti locali. CAPO VIII REGOLAMENTO DEL PERSONALE ED ORGANI TECNICO-AMMINISTRATIVI ART.19 Con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo, potranno essere introdotte modifiche alla dotazione organica, introdotte nuove modalità contrattuali e disciplinate le competenze e le attribuzioni del personale. Il Consorzio ha un proprio Segretario nominato dal Consiglio Direttivo. CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI ART.20 Le disposizioni del presente Statuto, si intendono integrate da quelle contenute nel Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti locali, nonché dalle disposizioni di cui alla legge n. 959 e dalla L.R. n. 27/1976 e dalle successive disposizioni integrative e modificative che regoleranno la materia. Copia del presente Statuto verrà inviato a tutti i Comuni consorziati per la pubblicazione ai propri Albi Pretori ed il Consorzio provvederà anche alla pubblicazione attraverso un quotidiano locale.

8 CAPO X NORMA TRANSITORIA ART.21 Al fine di conformarsi alla normativa regionale e nel rispetto del presente Statuto, il Presidente, il Vice Presidente ed il Rappresentante dei Comuni non compresi in Comunità Montane, attualmente in carica, continueranno il loro incarico sino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.

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