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1 ~:~~ 2012\4:,\0--M. G ,. ~~~~") Dipartimento del! 'Organizzazione Gi'l.«iiziaria, del personale e dei servizi Direzione generale del personale e del/a formazione Ufficio V - Pensioni Prot.n. ~06~ Roma,li 16 t1ar 2017 Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione R O M A AI Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione R O M A Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche R O M A Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia ROMA Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello Ai Sigg.ri Procwatori Generali della Repubblica presso le Com di Appello Ai Sigg,ri Commissari per la liquidazione degli Usi civici D.L. n convertito in legge n, C.d. "decreto salvaita1ia"~ art Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni Cin:olare della Presidenza Consiglio Ministri D. 2 deu' Cireo)a INPS n. 37 d.11413/~10~. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio studi Consulenza trattamento Personale, in data 8/312012,.ha diramato una circolare (la n.2). -che si allega in copia - COn la quale ha esplicitamente fomito i necessari chiarimenti sulla questione in epigrafe indicata. Nell'ultima parte del paragrafo l della predetta circolare si è asserito che "gli aspetti propriamente pensionistici saranno tra.ttati in apposita circolare dell'ente previdenziale". In merito a ciò, l'inps ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale), in data 14/3/2012, ha diramato una propria circolare, la n. 37, avente per oggetto: " Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge

2 NR.9140-P. 4/ MAR :30- -M G OIPARilMOOO DEliA FI.JtWONE f'u88uca 6 e '. e Ja "pensione anticipata", conseguita.sulla bue dei l'equis'itidi cui ai commi loe l I, lhmo restando guanto previsto dai commi 140, 15 fjis, J i e 18del medesimo articolo. Per i Javoral:Qrì dipeud-e[lti delle pubbliche amministrazioni. iscritti alle ca.sse ~tite dal)' a- INPDAP, uomini t: donne, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecch.iaia nell'anno ~012 si consegue al compì1nulto del 6tr anno di età (commi 6 e 7 dell'art. 2+) in presenza di un'aljzianit! contributiva minima pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimerjto ai quali i) primo accredito contributivo decolte succes:sivajjlmte al l" gennaio 1996, fermj restando il limite :magnrlico minimo pari a 6'6 anni e quejjo contributivo pari a 20. J'ac;ce5l>O al pensionamento è altresi condizionato au'importo della peo$loneche deve risultare JU)D inferiore a 1,5volte l'importo dell'assegno sociale, Si ptegcinde dai predetto requisito di importo minimo Be in poo.'e.sso di un'età anagrafica pari a 70 anni.ferma restando un1anzianità conttibuti"a effettiva di" anni. Per ila\'oratnrj dipendenti dclje pubbliche amministrazioni uomini il requisito per il dh-ittò alla pensione- anticipata nell'anno 2012 SI consegue aua maturazione del "J,j!0 anno e un mese di anzianit! l:ontributiva (comma lo dell'art. 24). Per le lavoratrici il requisito per il diritto alla pensione anticipata ne1fatmo ~lt' si consegue alla matw'azion@ del 4)0 anno e un mese di anzianitl contributiva, I predetti requisiti contribuo\-i sono poi iner~nblti di un mese nell'anno 201$ e dì un ulteriore.mese a deco,-,re,-e: dajj'anno retmi restando gli incrementi delja 3~anza di vita a.. decorrere dal J Cogennaio iojs. La domanda di pen.sione anticipata da parte di un lavoratore che abbia lu)"età anagrafica ìnferjo-rt! a 6~ anni comporta delle penalizzazioni st.d tratnmento a meno che non ricorrano le condizioni previste dal comma 2 qua.terdel di n. 216 del 2011, introdotto dalla legge d. conversione n. 1+ del f()li. 111base a quest'wtima pre"lsj()ne. Jé disposizioni il) materia di riduuone percentuale dei trattamenti pensionisaei ntm t1'o\-ailo applica.ziojle limitatamente ai $oggt!:tti Gl.e Dlàtur.llDD il previsto requisito di anz.ianità contributiva entro il ~17. qualora l'anzianità contributiva (ierivi esdusivaidl!dte da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternjtà, per l'a580lvirnento degfj obbjigiji di leva, per infortunio, per rn.a.lattia e di cassa intq;ruiol1e guadagni ordinaria. Il rcqui$jto dì età. anagrafica per Ja. maturazlone del didtto alla pensione di,,--ecchiaiaed il requisito ded'anz~nità contributiva per la rnattu'aliotre del diritto ajla pensione anticipata.':iono poi soggetti ad aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza. di vita (comma 12 dell'art, i:40), Si segnala che con decreto interministeriale 6 di~re foii (Gazzetta ufficiale 13 dicembre 20J l, n. 289) è stato determinato l'increnrento dei requisiti Il deoonete dali"anno 201S. E' oppcltt1.lno chr"rirecbe, in base alla legge (conuni.1 e 14-). j dipendenti cile hanno maturaro i requisiti per il pensiona.mento entro la data del,,] ~jcembre 20 Il rimangono soggetti al regime prev,i.gmte- JEr l'2cce$so e per la dew-rrenza del trattamento pensionistico dì vecthi.aia e di 3nUanità. Pertanto, anche se sono al'ltc»'ain ~TVizjo. bili dipendenti non saoo soggetti,. neppure su OPZÌODe.al ow)vo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva,. CennQ restando che si "

3 -NR.9140-p 6/ MAR :31 -M. G DIPAtUlMBKTO OEU.A F\ht%lONE PUe8UCA. In quest'ottica, il comma 7 dell'àit.. 2~, nel qutlt!: si prevede che si pre$cinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso id cui il dipendente abbia un'ètà anagrafica di 70 anni,.appresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturaz.ìone del diritto a pt"nsione anche in m\roredi Quei lavoratori chealtrimf"nti- in caso di vigenza del limite di impol"to mi:nimonon slite'bbero in grado di fruire del trattamento neppllre ajla prescritta età anagrafica Inoltre, in linea con i prlm;ipi enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di domanda. Jlammjnistrazione è tenuta a disporre. il trattenimento in $ervizio per que; dipendenti che non hanno ancora raggillnto il requisito dì contribuzione minimo pe. la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 2~ del ]99J, nellir quale si atk:rma ch~ "11pTi. (...) MUJndo ati nml può essere precktsa,.rc1izl1 "(;io/ure l 'mt. 38, setundo rolflhj4, ddla IM~ là pomhilitil ptr il pern''''1. (..) <heal emnpi''''''''' "'l ~_ "'O'" - quale du sia ltj data. di ~ - tum abbia anano, 7Illl!:uTiW il dirij;tq a pensume. th" àeroprl! a tale limiu per il wlib<ammto " riposa, al ",la uopo di rompletare il pmoda mi.i di ",roi!rin ruhwlo dalla li:gg<per il _eguimmtn di dirillo, non;nw ""n"" (.) lenza 1i""'"I... E' opportuno inoltre evidenziare cbe,. poiché jj citato art. 24 ha generalizzato l'appjicaziolle del sistema contributivo pro-rata per Je anzianità maturate a decorrere dal I gtnn<lio 20 Hlt, -iene invece meno il concetto di m'sllinla anzianità contributiva e, quindi. la tnodifica del sisterml rende. inapplicabijj dal l genuaiq 20llii! tutte le disposizioni previgentl che fanno riferimento a tale oolldilk.ne e che consm.tono aj per80n&le interessato di proseguire il servizio sjtlc) ai raggit.mgimedto de1la stes1;a per consegui.l"e il massimo delja pensione (es. al't. I. comma 4 qtthujn.zn. del eh D. 'i-j3 del 1989, COnvertito in 1. n_ ~7 dej ~990 per j dirigenti ci\'ili dejlo Stato in $el. i;do al l ottobre J97<J.oe art comma j,l',del d.lgs. D. i91 del J994- per il penlona.le del comparto scuola). Si seplala chi:':rimangono fermi gji specifici limiti ordinarnentali stabiliti per il personale ddle Forze armate, della PoJi2.ia ad ordinamento civile e militare e dci Vigili del fuoco (dal digs. D. ]6'5 del 1997 e dalle disposizioni speci.alidi settore). Per questo ))el"$onale. fra J'altro. la legge rinvia ad apposito regolamento di delegifica:r.:ione Itl disciplina dell"armonizzat,ione dei requisiti di acce-..:so a.i trartamento pensiol1i.stico rispetto al regime valevole per Ja generalità dei pubblici dipendenti (comma 18 dell'art. 2. ) e. pertanto, allo stato, le DLIOve DOrme sui requisiti di accesso n011 l>odo applicabili, $àiva invece l'apphcaz.iooe del $istcma COntributivo pro-tma. 3. ntrattenijnerrto in seh'izio e la risoluzione unilau,ale dei rapporut di lavoro. II comnja io deu'att. 24- pw.-edè: "'RtJtiijermD dle l'athl(j~io1le djk dis.posi:rit.mi di a/t all'articola 72th/ dtcrdtj.jegge ~5 giugno 2008, IL llij, C01lJJeltitQ «AI lj1.1xi.zjiajr.wui con legge 6 ugt»to f()()8, 11. /33, t til«mivc tnndi.fian:i4ni e inugr~ aj1l riferimn80 ai soggetti che trl/lbi.tll1loi 7Zquisili per il pauitmafrcr/o a.tlb»rrm dal I" germa.id 2Q}~ tiarz (;(rjdvdella ridetermi~u dei. requisiti di (lq;csjot1.1 p""woammlo come di.uiplioata dal pr.-.. -'..

4 26 MAR. 201f14:31--M. G _NR_ 9140-P. 7/21-_ OlPAllTJMeNl'O DEUA FUNZIONE PUB8l1CA Da tale disposizione discendono due dfetti; - anclle a!legtlito dell'entrata in vigore della riforma SOnaapplicabili gli istituti previsti nel citato art. 7:2 del dj. n. J 12 del lloo8 e. cioè, il trattenimento in servizio oltre i limiti dì età, la risolll~ione unilaterale del rapporto di lavoro e l'esonero {per questo, nei limiti stabiliti dal comma 1f.lett. e. ddj'art il"')j i presupposti per fapplicazione degli istituti nei cotifronti di ooloro clrn maturano i requisiti a doootn'fe dal l gennaiq 20lt devono essere rimodttjati in base ai nuovi requisìl:i di accesso al pensionamento. fattlr. eccezione per j'i!;tit'llto dell"eflonero che è stato abrogati> dalla.:bea di entrata in vigore della l. o. ~ l'l del 2011 (e. cioè. dal :ls dicembre!oli; la disposizione fa riferimento alla data di entrn.ta in vigore de) ~presentl!:decreto~, ma poiché la DOl"mQ è stata. inlj--odo~ dalla leggt! di conversione., Ja sua portata va riferita alla data dì entrata in vigore' della medesima legge1 tranne cile. per gli e1ioneri gjà concessi alla. data del i dicembre toi l (cfr.: paragrafo successivo). Pertanto, anclhe dopo Ja l iforma.. i dipendenti potranno chiedere e )e amminisq"'a.zioni pottarmo s{xa)roare il trattenimento in servwo (fermo quanto previsto dall'al"t, 9, comma ~l, del dj, n, 78 del!i010. convertito io l n. 12i del 20l0. circa il finamiamento), ma questo Bi riferirà al periodo successivo al codllegwmento del nuovo requjsito anagrafko necc::ssario per Ja pensione dj vecchiaia, Resta inteso che il trattenimento ad esempio da 6(i a 68 anni pot]'~ essere accordato ~olo a decorrere dal 1 geonaio 20lS (salvo l'<tggiornamento del limite l'isl!ltante dall'adeguamento alla spenoza di vita) nei confronti dei dipendenti soggetti al nllovo regime. J dipendenti che neil'anno ilol! compianti 66 andi di età, avéndo maturato jl requisito anagrafico di 65 armi nelf.bnno2<)j1 (sempre che abbiano maturato il diritto a pensione enb-o il 2(11). rimangono soggetti: al previgente regime e J'armninistrauone awebbe potuto accordare il trattenimentq da 65 anni sino.a 67. Pertanto, salvo l'l.':ventuale trattenimento in servizio concesso dau'amministraziql'le Q l'applicazione dell'eventuale fillestra., per questi dipendenti l'età di collocamento a ripos(i rimane fissata a. 55 afllli e il senrizio nod può protrar.sj oltre il6so anno di età. Si ~ala che l'art. 16 del dlgs. D. 50S del 1992 è stato nuovantetl.te modificato di recente dan'art. l del d.j. n. 158 del com... ertito id l del 201 L Con l'ultimo intenento normaov[j è stata valorizzata la discre2.ionajità neua concessione del tra:t~nlmedto da parte de11'ammini5tr.a.~ione.aspetto già evidenzjato con la modifica alla disposizione introdotta dal d.1. n li! del 2008, cod\lertito jn I. n del foos.rimane fermo. pertanto. che li trattenimento in servilio non costituisce più oggetto di un diritto potestaci\'o in capo alj'interessato, ma di un diritto condjrionato la (:ui soddisfazione dipellde dalle valuta1:ioni che J'ammittist:tazl.one co-mpie ÌJl ordine all'otgaz1jzzazione. al fabbisogno professionale e aua disponibilita finanziaria. Jn pmposjto.,,'a1gono anoora le indicazioni fornite con Ja circolare n. LOdel 2008 del Dipartimento della funzione pubblica. d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5 26. MAR :31 M.G NR. 914G-P. 8/21 DWJmMENTO DELlA FUNZIONE f'ubblica Inoltre, nell'anno 2013 le amministr3tioni potranno pr~edere alla ruo!lizione unilaterale del ~poi1o al compimento dejl'anzianìtà di 42 anni e.i mesi (considerato ij mese aggituhì\"q previsto da! COmma 10 secondo periodo dell'art 24 e l"adegl.l.amento alla speranza di vita) per i dipt:ndenti uonudi e di ti anni e 5 mesi (COllBiderato.iI Jnese aggitultivo previsto dal predetto comma lo e l'adeguamento aib speranza di vita) per le dipendenti donne. Per precisione. si segnala che, a.$eguito della riforma, con cui è stato generajinata J'applicazione del sistema contributivo»tr Je anzianità: maturate suocessivamente al l gennaio "OH!, non è più attuale il concetto dj onzijmità t1ijlssima conjrib~ ed è quincfi mutato il presupposto per l'esercizio del potere Ilr.I.ilatf'rale di risoluzi01'le, cbe, come visto. in vini! del. COmma 20 citato, per ì dipendenti (he matural)o irequisiti a decorrere dali gennaio iol! è attualizuto agii anni di anzianità contributiva nece~sari per la rnaturaz.ione del diritto <illapensione anticipata. ln proposito, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di Ima penalitzaz.iolle nel trattamento per i dipendenti cm.: sono in possesso di un'età inferiore a 62 anni, si raccomanda alle amministrazioni di oon eserci:ta.i"e la risoluzione nei confronti dei soggetti per i q\lali potrebbe operare la penalh:za'!'i4)ne!e"g<ji(>.siii punto si ricl1iama quanto gì1 evidenziato circa li recente intervento normativo operato dalla J. n. ade) 201i, di tonversione del dl. n,.!16del5!oll (art. 6",oommai fjuiiktj del dj. D. i16 del 2011). Resta inteso che il pre8llpp05to per l'applica!.ione delj"istituto della risoluzione nei confronti dì coloro che h~nno maturato i requisiti di età O di anzial)itcl -contributiva entro ranno Wl I per effetto dejb norma rimane filjsato secondo il regin'lt previgente al CQTTlpimentode. 40 anni dì antianità contributiva. Riprendendo quantu detto nella circolare li. lo del!008, $i raccomanda ancora una volta.alle amministrazioni di adottai'(' dei criteri generali. GlÙibrati a seconda dene proprie esigenze. in modo da seguire una linea di condotta toerente e da evitare comportamenti che condllcano a $celte contdddittorie. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e, quindi. dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni di personale o comunque adottari dall'autorità politica. Tra questi criteri possono, ad ~pio, considerarsi l'esigenza dj riorganiu.azione di BtruttUI"@: in rel:u:jone a progetti di innovazione tet.no-logica e ammodernamento anche con riferimento au'l.itiliuo di nuove profesb~ona1ità,la rideternùnazlone dei &bbisogni di personale. la raziortalizz,ltzione degli assetti organizzathti e i processi di riorganiuuione che potrebbero portare a situazioni di esubero. In proposito, ti segnala cfle l'art. 16 della I. n_ 18$ del 20~ J, legge di stabiljtà per il 20h~.nel modificare l'art_ :13 del d.lgs_ fl. 165 del 2001, ha fattorid\lio airapp1icazione dell'art. 72, comma Jl, del d.j. n. Ili del 2008 da.parte de)je pubbliche amministraz.ioni nei casi in cui siano riscontrate situazioni di soprannumero o siano rilevate L'Ccedenze. Inoltre,. l'art. ]5, comma] bis, del dj. D. 98 del 2011, convertito in 11}. li] del ioij, neu'ambito della disciplina della liquidazione degli enti dissestati, prevede che il commissario straordinario nell'bdottan le misure per ristabilire l'equijibrio finanziario deu ente, ))OBsa esercitare u/tj. jauj/tq dì ali all 1 artia)1o 71', «Jm'1M Il, del Qt:enfio-iegge 25 g%oj/d 'l Jl2, fxltt,.11erlìioam legge 6 pcdjf(i ~ 1l. l's, o.ndu! 1Iei. co1!fhmli del persrm11k cae non ahbia raggizmuj. l'a~ mtlslima CfJTJlrilruJiDu di qutzt47ud anni.

6 26.MAR20InUI- -MG. o66889) ~~nr.9140-p. 9/21 D1PARllM~ D8..LAfUN1)ONE PUBBUCA Si rammenta inoltre quanto previsto dall'art 16, comma II, del d.l. n..98 de) ~Oll, convertito in]. D. 111 del 2011, secondo clii: or[7' lmuj di rual1l%io7i2 rk/ rfjpptjrtc di lmjoro l'esercizio dei1tjfoccltd rim1w5cilda alle pubbliclze omminisd"wm preuisltj dal t:l)ffimij. Il fkil'a1'/u;t)1o 72 del der...rejo-.!egg'f! ft) giup.a itoos, n. l/~ C(11jl1U~ txm modi~ùmi, do.llav 6 (Jgos{(J2(}O0',no 133, t! sr,"~ modff~i. rum 7l«Wila di vlteritjri! moli~ gwldra l'amministrtl.%imm mteressatd abbia p,~ del4rmi"",. i io. genua18 fi/jpo'ilia-ijzri di opp/ii;atiqj alo ljito Ji<lU""1. di orgrmizzm:iohe ~ sottoposto al vism dei C/'J1I1.f'etentiorgani di «mjrollo_ "'. ln base a quanto prevìsto dal comma a, 'etto e). dell'art. i4 in e6ame l'istituto dell'esonero dal S(tyìzio, duciplinato dall'art 72, conuni da l a 6, del d.1.d. 112 de oonvertito in J. n. lss del 2008, è stato soppres$o dalla legge di conversione n, 2]<1 del ioll e. quindj, a tar data dall'entrata ip vjgore della legge stessa (28 dicembre ~Oll) e le norme di disciplina del rapporto continuano ad applica.rsì agli esoneri già concessi prima del + dicembre. Con la norma, inoltl'e, sono state disapplicate le disposizioni di leggi regionali contenenti discipline analoghe a qtlelle rldl'istimto dell'esonero di cui alla normativa statale. Per quan.to rigullrda il regime dell'accesso al trattamento pensionibtieo per il penonale in esonero, m ba&eal COJI11'Da1+ primo periodo si applica, come per la generalità dei lavoratori, il regime prevl~nte sui I"t!quisiti e sulle Dnestre se il dipendellte ha maturata tali reqtljsiti en.tro il 31 dicembre Inoltre,. il previgente regime troverà applicazione anche nei confronti del personale in esodero che matura i reqllisiti di accesso al trattamento peosioaistico a dea:jltere dal I ~nnaio ioi! il patto clj.e1'l!sonl"rofosse in corso alla data del ", dicembre 201 J e dall'esito deua procedura di cui ai successivo commi). l5 risulti la capienza del co-ntingen~ secondo le modalità che verranno definite nel decreto in[em;rinisteriale previsto nel medesimo comma. Ai fini della norm<l,.l'eaonero si intende concesso se l'amministrazione, nella vèste del dirigente competente i~ base all'ordinamento dell'amnl;nistrazione s~sa, ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volanti di aeeogl;mento dejl'i5tan~1l dell'inter~"ato. L'eventuale incapienza del fondo comporterà l'~pplicaùone del nuo\'{) regimt: e, quindi, la prosecuzione del rapporto di esonero con il dipendellte sino alla matlu.az.ione dei nuovi requisiti di anzianità contributiva legale. 5. Periodo n.ansitorio. n citato comwa 120dell'art. :24 ~lfllitimo periodo 8tabili.~ce che: G.4Ifint! di agevoll1re il ~ di ritlurio~ degli tjsjeiti' orgqni%zi1tivi lulk puhhliche aml1z1:liistnjftirm~ remm, z,100't,.fi1fui i ~ di coii=mpik> a ripo<dper roggi.ngimenjo ikllimit. di dà fp'ì adottali, prima ddi4 da", di enita!4 in JJigore del ~ det:rdo, nei cmifi'ordi dei dipmuknti ddk puhwdle t1mmì1tì5ttazio7li di C14. all'l1ftidolo I, cummtz R. tkl d«n:trj. Ugisloti'VO SO ma1"%o!zool, ti. /65, tj:»dre se avmj:i. '!fj'eub SfJ«eSSitJllnl.tRleal]~ gtn7iqw rolsj.".

7 .9~urtf~rJ.~ OIPAATlMENTO DeuAfUNZIOOE PUB8l1CA Come si e. inee dal testo della dispositione, la finalità della qllella di agevolare il 26.MAR :31 -M. G )4J5~ ~NR P. 10/21 processo di riduzione degli assetti organizz.a.tivi C(KlDe$$O all'entrati in vjgore delle l-ece,hi norme di contenimento della spesa e degli apparati pubblici. lo base alla nonna SOno fatti sajvi gli effetti degli atti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età adottati daue amministrazioni prima dei 6 dicembre 2'011. anche se aventi decorrenza successiva ali gennaio 2012, a prescindere quindi dalla sussistenti dei nuovi Yeqoisì.ti di pensi()qamento in capo al dipenden~ interessato. Per espressa previsione, la salvsgoardia concerne solo le ipotesi di raggiungimento de:) limite di età. Ne consegue che invece debbono intendersi Rtr1lvoJti" dalla ouova di.i'j:ciplina - se aventi ]a predetta deeorreota - lt~ dete.rrninuioni ed i provvedimenti di pension.amento eventualmente: già adottati per motivi diversi dal raggiungimento del limite dì età nei confronti di dipendenti soggetti al nuovo regime ma sp~ovvisti dri nuovi requisiti alla data di decorrenza detratto. Sl fa riferimento in particolare a provvedimenti dì collocamento in quiescenza aventi decorrenza dal.20js per l'(!'sercizio dcl recesso per il rsggiungimento della massima antiiulità contribllti"3 coltll.roicato in.app)jcazione deu'art 72, comma Il, del d.1. D. I H! d4':1!i!oos a dipendenti con anzianità contributiva inferiore a i2 anni e 5mesi per gli uomini e 4-1anni e'; mesi per le donne ed età inferiore a 6i anni (richiesta al fine di evitare pena:lizzazioni) o au'accetbuione, già nell'anno' 2011, deue di.n'ussioni comwlicate per il raggiungimento della quota nell'anno!olil (I negli anni suceessjvj. Per i casi di risoluzione unilaterale, l'amministrazione dovrà rivedere la propria determinazione dandone comunicazione all'interessato, valutarldo ~ se del caso - una successiva comunicazìone sulla base dei nuovi requi.siti. Nei ta!ji dì risoluzione dei ral)porti di Ja"'OrDo di impiego per il raggiungiloel1to del requisito della quota. il rapporto tra l'amministrazione ed il dìpendenté dovx-à COntinuare sino al raggiungimento dei l'luovi requisiti e l'amministrazione dovrà darne oornunica.zìone all'interessato e ritirare l'eventuale determinazione o annullare J"eventu..aleprovvedimento di eollocamentd in quie$cejlzl1 già adottato. 6. Personale del comparto scuola. Per il persol1a1e direttivo, docente ed ammi:nistrativo del comparto scuoja, rimane ferma la vigema deglì specifici termini di eeosaz.ione dal servizio stabiliti in relazione all'inizio dell'anno scolastico per le esigenze d~ servizio e specifiche indic.a:l:ioni saranno fornite dalla competente: Djretione del Ministero delj'istrut.jone, dell'università e della ricerca. IL MINISTRO PER LA PUB8L1CA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLlFlCAZIONE

8 -, 26.MAR. 201n4:32-~M.G NR.9140-P. 11/21--- INPS IstiMDNazionaIePmviderJzclSociaIe ~ Direzione Generale Roma, 14/03/2012 Circolare n. 37 Ai DirigentI centra/j e periferici Ai Respons~bllf delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centra1je periferid dei Rami professionali Al CoordInatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, AI Presidente AI Presidente e al Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza AI Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci AI Magistrato delj~corte dei Conti delegato il/l'esercizio del controllo Ai Presidenti del Comltatf amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO; Decreto Leggen. 201 del 6 dicembre 2011 convertito COnmoclific:azioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, COme ulteriormente modificato dalla Leg!ite 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazloni del deereto legge 29 dicembre 2011 n Disposizlo"i In materia di trattamenti pe.,sionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli l$critti alle casse gestite dall'ex INPDAP. SOMMARIO: 1. Premessa - 2. EQuoindenttino epensioni privilegiate (art. 6) ~ 3. Interpretazione dejrarticolo 47, comma 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146 (articolo 23, comma 5) - 4, AmplIamento della platea del destinatari del sistema contributivo pro retta (articolo 24, comma 2) - 5. Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pension;stiche (articolo 24, comma 3)- 6. DIsapplicazione dejla C.d. "finestra mobile" e deroghe (articolo 24~commi S e 14) -

9 26.MAR :32--M. G J ~RR ~P.12/ Premessa 7. Requisiti prescritti per il din"tto alla pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6,7,9820) - B. RequIsiti prescritti per 1/ diritto alla pensione antiopata (articolo 24, comma 10) - 9. Ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo (articolo 24, comma H)-.1:0.Adeguamenti agli incrementi del/a speranza di vita (alticolo 24, comma 13) Il. Coeffidente di tra!wjrmazione (articolo 24, comma 16) Armonizzazioni (articolo 24, comma 18) Totalizzazlone ai fini de"a pensione di vecchiaia e di anz;anita (articolo 24, commals) Opzione per liquidazione del trattamento penslonistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (atticolo 24, COmma 7) - 1,5. Inabilità a qualsiasi attivn:à lavorativa ai sensi della legge n, 335/ Termine di pagamento del TFS e dei TFR In relazione a cessazioni dal servizia connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianita contributivae precisazianl sulle deroghe ai nuovi termini previsti datrart. J, comma 23, del D.L. n. 138/2011 COnvertito con modlficaziani dalla legge n. 148/2011. Nel Supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione, con moditkazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, avente per oggetto "Disposizioni urgenti per la cresc:ita, l'equità e il. consolidamento dei conf'i pubblici; la normativa è stata ulteriormente modificata dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversionedel decreto legge 29 dicembre 2011 n Con la presente, açquisfto il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sadali reso con nota n del 22 febbraio 2012, si forniscono le indicazioni per quanto COncernele disposizioni in materia di trattamenti pensionistid e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gl"liscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP. 2. Equo indennizzo e pensioni privilegiate (articolo 6) L'articolo In oggetto abroga gli istituti deu'ac;certamelltodella dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennilzo e del/cl pensione privilegiata, demandando, ave previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di setvizio all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall'inail). Per esplicita disposizione legislativa,. ai fini e;;he qui interessano, il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla nonnativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011) nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all'arma dei carabinieri, alle Forze di Polizia'ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia dì finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico. La normativa previgente continua, altresì, ad esplicare:i suoi effetti:. 1) per i proçeclimenti di riconoscimento dell'equo Indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011~ 2) nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti I termini per la domanda di prestazionei CIIriguardo si evidenzia che per le pensioni di privilegio tali termini sono: a) per gli iscritti alla CPDELrCPS,CPI e CPUG,cinque 21nnidalla cessazione dal servizio; b) per gli iscritti alla CTPS,cinque anni dalla cessazione, elevati a died anni qualora!'"infermità sia derivata da parkinsonismoi nell'ipotesi In cui vi sia stato il riwnoscimento, per la medesima infermità, delta causa di servizio in costanza di attività lavorativ~ non sussiste alcun termine (articolo 169 del DPR29 dicembre 1973, n. 1092); sempre nel confronti degli ist:littl alla Cassa Stato resta, in Ogl11 caso, fermo Cjuanto prec:isato nella nota operativa INPDAP n. 35 del 15 ottobre 2008; 3) nelle ipotesi di procedimenti awiabili d'ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.

10 --26. MAR. 201n4:32--M. G m-- -- _-- --NR.9140-P. 13/ Xrtterpreta%ione dell'articolo 47,. comma 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146 (articolo 23, comma 6) L'art. 47, comma 2, della legge 24 aprile 1980 n. 146 prevede che; \\1dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amminlstrazioni, nonché I dipendenti degli enti e degli altri istituti di dkitto pvbblico, sottoposti ajla vigilanza del/o Stato, eha non siano membri "delparlamento e siano chiamatf alruffido cli Ministro e di Sottosegretario, sono co/locatl In aspett.ltiva per il periodo durante il quale esercitano le loro ft;nzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dal membri del ParlamentaR. L.'art. 23, COmma 6, del decreto legge n. 201/2011 dispone che ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (sia trattamento di fine servizio che di fine rapporto) dei dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e Sottosegretario, si debba prendere a riferimento, per la determinazione delle relative prestazioni, l'ultimo trattamento economico In godimento prima del conferimento dell'incaric":ogovernativo, Inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione,ed esclusa la retribuzione di risultato; il periodo di aspettativa è, comunque, considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio. Conseguentemente l'obbligo contributivo sia a fini pensicmistici che previdenziali dovrà essere assolto, secondo l'ordinaria lipartizione in quota datoriale e quota personale, con riferimento all'ultimo trattamento economico In godimento prima del confelimento dell'incarico governativo, di;!l MinisterOpresso il quale sono eserdtate le funzioni di Ministro o Sottosegretario. 4. Attrpliamento della platea dei destinatari del sistema contributivo pro-rabj (articolo 24, çomma2) A decorrere da/1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. Con tale disposlzionel nei confronti del soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, fenna restando la valutazione con il sistema retributivo delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, la quota di pensione relativa alle anzianità contl1butive maturate a partire dal 1a gennaio 2012 è determinata con il sistema di calcolo contributivo. La disposizione in esame trova appllca#::ionenei confronti di tutti gli iscritti alle casse gestite dall'ex Inpdapi ivi compresi quelli di cui al comma 18 dell'articolo 24 della legge in esame (si veda infra Il paragrafo 12), per i quali è prevista l'emanazione, entro il 30 giugno 2012, di un regolamento, ai sensi dell'art, 17, comma 2, della legge n. 400/88, ai tini dell'armonizzazione dei requisiti di accessoal pensionamento. L'introduzione del sistema contributivo pro-rata dallo gennaio 2012 comporta per il personale militare, delle forze di polizia civili e militari e del COrPQnazionale del viglli del fuoco il venir meno della disposizionedi cui all'articolo 6, comma 2 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva), salvi;!l'ipotesi In cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dewclttantaper cento. Nulla è innovato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge Elagosto 1995, n. 335, già destinatari del C.d. sistema di calcolo misto di pensione. s. certezza dei diritti per i requisiti di accesso e defltri%ione delle prestazioni pensionistiche (articolo 24, comtml3) 1 lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pemionlstica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa dewrrenza. Di conseguenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011 sia ai fini de; trattamenti pensionlstid di anzianità (sistema delle quote owero massima anzianità contributiva) çhe ai fini delle pensioni di vecchiaia, sono salvaguardati, per; soggetti di Ct.IiSOpra,anche nel caso di accesso al pensionarnento in data sl. li:cesslva al 31 dicembre 2011, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui awarticolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per pensioni di vecchiaia e pensione di anzianità) < del D.L, 31 maggio 2010, n. 78 convertito con

11 26.MAR :32 --M.G ' NR.9140-P. 14/21-- modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n Gli iscritti In possesso dei requisiti prescritti per il dltitto al trattamento pensionistlco entr-o il 31 dicembre 2011, possono chiedere all'ente prevldenziale la certificazione di tale dlrltto, avente valore meramente dichiarativo, posto che Il diritto risulta già acquisito In virtù dei requisiti anagrafici e contributivi posseduti anteriormente al 1u ~ennaio Nel ribadire che la predetta certificazlone deve essere rilasciata solamente a condizione che gli iscritti, al 31 dicembre 2011, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto alla pensione, per le modalità di r1jasdo della certificazione in esame si rimanda a quanto illustrato "alici circolare INPDAP n. 44 del 13 settembre Nel confronti dei soggetti che maturano a decorrere dallo gennaio 2012 i requisiti per 11 diritto a pensione prescritti dalla disposizione legislativa In esamel le pensioni di vecchialal di vecchiaia anticipata e di an~lanità sono sostituite dalle seguenti prestazioni: a) «pensione vecchiaia», di conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti esplicitati al paragrafo 7 della presente circolare; «pensione antidpata», conseguita esclusivamente sulla base del requisiti illustrati ai b) paragrafi 8 e 9 della presente drcolare. 6. DlstlppllQl%ione del/ii c.d. "finestra mobile'" e deroghe (articold 24, commi 5 e 14) Nel confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata dal 1 0 gennaio 2012 in base ai requisiti prescritti dalla legge in esame, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per le pensioni di Vecchiaia di anzianità) del D.L 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche e nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e quelle di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L, 13 agosto 2011, n. 138 Ci"lnvertito con modificazionì dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (finestra uscita per il personale del comparto Scuola e AFAM), fatta eccezione le fattispecie di per specificate nella presente circolare. In merito all'articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L, 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modlflcazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 si rappresenta che la previsione legislativa fvi contenuta (accesso al trattamento pensfonistico del personale del comparto scuola e AFAM a decorrerei rispettivamente, dal primo settembre O primo novembre dell'anno successivo alla maturazlone dei requisiti) avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti dì detto personale che avesse maturato i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1 0 gennaio 2012, come specificato nella cil"t:olare INPDAP n, 16 del novembre In conseguenza della disapplicazione effettuata dall'articolo 24, comma 5 della legge in esame (che ha effetto sempre per requisiti maturati a partire dal 0 gennaio 2012) le istruzioni 1 contenute nel paragrafo 1 della citata circoli,;ire si intendono superate e l'accesso al pensionamento del persomllle del comparto scuola e AFAM continua ad essere disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con rifelimento all'anno di maturazione dei requisiti e non già all'anno successivo, come previsto dal citato articolo 1, comma 21, della legge n. 148/2011, fatta eccezione per le fattispecie specificate nella presente circolare. La finestra mobile continua a trovare appllcazfone nei seguenti casi: 1) Soggetti che maturano requisiti prescritti per il (Ilritto CI pensione [ entro il 31 dicembre 2011; 2) lavoratric:i che accedono al pensionamento in Virtù di quanto disposto dall'articolo l, comma 9 della I~ge 243/2004, ossia che conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionlstico di n. anzianlta, in presenza un'anzianità contributiva pari O superiore a trentacinque anni e di un'età di parola superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1 0 gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per liquidazione del trattamento medesimo secondo la le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015). Nel confronti delle lavoratrlcl del comparto scuola ed ArAM il regime derre decorrenze è Quello di cui afl'articolo 1, comma 21 del decreto legge n, 138/2011 che non è stato abrogato ma disapplicato con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1 CI gennaio 2012 maturano I requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 dell'articolo 24 della legge In esame. Conseguentemente, per coloro che maturano il diritto ad esempio dallo gennaio al 31 dicembre 201~ la decorrenza del relativo trattamento penslol1lstico è fissata allo settembre o novembre 2013 in relazione al comparto dr appartenenza (Scllol~ o AFAM). 3) addettf alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile n. 57 ancorché maturino f requisiti ~er il pensioni;lmento dallo gennaio 2012 (cfr. nota operlltiva INPDAP n. del 28 dicembre 2011); 43 4) favoratori che accedono 211 trattamento penslonfstico in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e s.m. i., ai Cluali continua ad applicarsi il comma 3, del

12 26.MAR :JJ -M.G J5--' ~ NR P. 15/21--- più volte citato articolo 12 della legge n, 122/2010. Per il personale del comparto scuola ed AFAM, come chiarito dal t-'linlstero del lavoro e delle politiche sociali I:On la l'io~ n, 04/UL S/Pdel 23 febbraio 2011, COntinuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997, (".Osicorne successivamente modificate dall'articolo 1, comma 21, del decreto legge n. 138/2011. In altri termini, chi consegue l requisiti minimi per il diritto a pensione in regime di totalizzazlone dallo gennaio 2012, accede al tral:tamento penslonlstico dalll'mizio dell'anno scolastico o accademico (in relazione al comparto di appartenenza Scuola o AFAM) successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti. Si precisa che tale particolare regime opera solo Qualora l'ultimo periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad attività disciplinata dalla normativa del comparto scuola o AFAM; diversamente la decorrenza del trattamento penslonistico in regime di totalizzazione è fissata decorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti; noncl'lé, r'lel limite massimo numerico stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dì concerto con Il Ministro dell'economia e delle fimmze, nei confronti di: 5) lavoratori collocati in mobilità e mobilità lunga ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011; nel caso di mobljrtàai sensi degli articoli 4 e 24 della citata legge n. 223/1991 j requisiti per il pensionamento devono essere maturati entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; 6) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di sohdarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dic:embre1996, n. 662 nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo casogli interessati restano tuttavia in carico del fondi medesimi fino al compimento di almeno 50annl di età, ancorché maturino prima del oompimento della predetta età i requisiti per l'acc;:essoal pensionamento previsti prima della data di entrata In vigore del decreto legge r'i.201/2011; 7) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; si predsa che per data di autorizzazione sì deve intendere la data di presentazione della relativa domanda risultata accoglibile; 8) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno In oorso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'alticolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008} n. 112, convertito con modifica%ioni con legge 6 agosto 2008, n, 133; l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il prowedimento dr concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre!2011; dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'istituto dell'esonero, tranne che per i ~5i sopra specificati; 9) lavoratori li cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di proc;:edura civile, o in appjjcazionadi accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione ct'le rrcorrano i seguenti elementi: ~ la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunìcazionl obbligatorie agli Ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, IndIcati nel medesimo decreto mini5teriale; - il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla prevlgente disciplina pensionistlca, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del çitato decreto-legge n. 201 del lo) lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'arfu:,,:olo42, COmmi:!S, del testo unico di cui al dec::retolegislativo ~6 marzo 2001, n, 151, i Quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inil;io del predetto congedo, il requisito contribljtivo per "acçesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modiflcazioni e integrazioni (40 anni di anzianità contributiva). 7. RequlSIl:i prescritti per il dlrlut# alla pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6, 7,9 e 20) Per gli Iscritti alle forme eschjsllle dell'assicurazione generale obbligatoria, che maturano a decorrere dal 11:1 gennaio 2012 i requisiti prescritti per il diritto a pensione, Il requisito anag:a~c;:'? per l'accesso alla pensione di vecchiaia è determinato in 66 anni in presenza di un1anzlanlta contributiva minima pari a 20 anni.

13 26,MAR,201214:33--M, G, NR,9140-P, 16/21-- Per i lavoratori COnriferimento ai quali il primo accredito contrlbljtivo decorre dallo gennaio 1996, fermi restando li limite anagrafico minimo pari a 66 anni e ql,lello contributivo pari CI20, l'accesso al pensionamenw è altresì condizionato all'importo della pensione che deve risultare non Inferiore ;:li l,s, volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia); tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'istat, COn riferimento al qufnquennio precedente l'anno da rivalutare. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 l'importo mensile dell'assegno sodale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se In possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributive effettiva di cinque anni. Si specifica che per "contribuzione effetthla" deve Intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurat"lva. Considerato che i requisiti di accessa al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incr-ementi della speranza di vita eli sensi dell'articolo 12 del D.L 31 maggio 2010, n, 78 convertito con modificazjonidalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i., a decorrel"e!dal 1Co gennaio 2013 il requisito anagrafico di 66 anni e quello di 70 anni sono incrementati di 3 mesi. Per un'immediata visualizzazione dei requ!slti prescritti a partire dal 1D gennaio 2012 per il diritto alla pensione di vecchiaia, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo li<, si ri orta uno schema rie ilo atlvo. ANNO ETA' ANZIANITA' C::ONTRIBUnvA anni 20 anni anni e 3 mesi 20 anni * Nel sistema di calcolo contlibutivo, oltre ai sopra riportati requisiti, l'importo della pensione deve essere non inferiore a 1,5 'Volte l'importo dell'assegno sodale, tranne i casi di accesso al pensionamento con 70 anni età (in questo caso la contribuzione effettiva minima richiesta è pari a 5 anni). Per esplicita previsione normativa, j requisiti anagrafici illustrati al presente paragrafo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al pensionamento non Inferiore a 67 anni per j soggetti che maturano jf diritto alla prima decorrenza utjle al pensionamento dall'anno 2021j qualora, per effetto del predetti adeguamenti agli Incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età mjnima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagriilfici. Al fine di agevolare il processo dì riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età già adottati prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi effetto successivamente al 1CI gennaio 2012, 8. R.equlsltiprescrltti per il diritto alla pensione antiçiplil:a (articolo 241 comma fo) Nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento CI partire dallo gennaio 2012, la pensione antidpata si consegueesclusivamente a condizione che risulti maturata un'anzianltà contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e l mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati dì un ulteriore mese per Ilanno 2013 e di un ulteriore mese CI decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza dì vita Cldecorrere dal 1li' gennaio Per un'immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1 0 gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (conb1butivo pro-rata) che contributivo, si riporta uno SChema r1epllogativo già aggiomato agli attuali valori inerenti l'incremento della speranu di vita Anno Anzianltii wntributiva Uomini Donne anni e 1 mese 41 anni e 1 mese :2 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi

14 26.MAR :33--M.G NR.9140-P. 1)/21-- Sulla quota retributivci del trattamento penslonistico relativa alle anzianità corttributlve rnaturate antecedentemente allo gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionarnento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata i.'i 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (owero rispetto ai 60 anni dì età). è Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale proporzionale al numero dei mesi. Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione, Iimitatarnente al soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivl prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, Includendo l periodi astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli di obblighi di leva, per infortunio, per malattia di cassa integr'cizione guadagni ordinaria. e 9. Ulteriore possibilità tli accesso,alla pensione antidpata nel sistema contributivo (articolo 24, comlfut 11) Nei confronti dei lavoratotì con riferimento ai quali Il primo accredito contributivo decorre dallo gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata l oltre ai casi illustrati al precedente paragrafo 8, Si consegue, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condl2'lone che risultino possesso di un'anzianità contributiva effettiva almeno venti anni e che l'ammontare in di della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantific:ato per l'anno2012, inmisura pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. L'importo della soglia mensile è annualmente rivalutato sulla base della varia~ione media quinquennale del PIL, appositamente calcolata dall'istat con rifelimehto al quinquennio precedente l'anno da rivalutarej l'importo della soglia mensile non può in ogni çaso essere inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sodale, Ançhe per questa tipologia di pensione anticipata, vigente nel solo sistema contributivol i requisiti anagrafld previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita. SI specifica che per "contribuzione effettiva" deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscattol effettivamente versata e accreditata con esclusione Quindi di quell(l figurativa, lo. AdeguiJmenti agii incrementi della spul"bnza di vita (articolo 24,. comma 13) Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza lo gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 122/2010. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter del citato articolo, devono rifelirsi blennio, al :t:t. Coeffldente di trasformazione (artictjlo 24, comma.16) Con effetto dal lo gennaio 2013 il çoefficlente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995 è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70, soggetto ad adeguamenti in relazione agli incrementi della speranza vita. Ogniqualvolta il predetto a~eguamento comporti, con riferimento al valore originaliamente Indicato in anni per l'ann02012, l'incremento dello stesso tale da superare di una Q più unità 70 Il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 anni, nell'ambito della procedura di cui all'articolo l, comma 111 della citata legge n. 335/1995. Gli aggiornamenti dei coefficienti di trasfonnazione successivi a quello decorrente dallo gennaio 2019 sono effettuati con perlodidtà biennale. 12. Armo"izzaz/onl (articolo 24 comma 1.8) Nei confronti dei soggetti che accedono al pensionamento con requisiti dner'5i da quelli previsti per la generalità dei lavoratori a decorrere dal 10 gennaio 2012, la disposizione in 85ame demanda ad un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 400/881 da emanare

15 26.MAR :33 M.G ~----NR P. 18/21 ~entro Il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'aclozionedi misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sfstema penslonistico. tenendo conto delle obiettive peculiantà ed esigenze dei settori d'l attività nonché dei rispettivi ordinamenti, Per quanto attiene agli iscritti alle casse pensioni gestite dall'ex Inpdap, la norma in esame trova applicazione nel confronti del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell'arma del Carabinieri, delle forze di polizia <Id ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e Corpo nallanale dei vigili del fuoco nonché nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge n.248/1990 (controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomislir8,' esperto di assistenza al volo e meteo). Nel confronti dì detto personale, continuano pertanto a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione che ti regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (si veda la circolare Inpdap n. 1B dlri:lmata In data 8 ottobre 2010), in quanto tale regime è disapplicato solo per coloro r quali accedono al pensionamento secondo le disposizioni previste dalla legge in esame. Come già precisato al paragraf04, l'armonizzazione riguarda esclusivamente i requisiti minimi di accesso al pensionamento; di conseguenul, anche nel confronti del personale in esame è introdotto il sistema rnntributivo pro-rata. per le aol.ianità contributive maturate a partire dai 1 0 gennaio 2012, 13. Totaliuaz;one ai fini della pensiotle di vecdliali, e di anz;anltj (atticolo Z4, comma 19) Con il comma in esame, a seguito della soppresslone delle parole "dì durata non inferiore a tre anni" contenute awarticolo 11 comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in dascuna gestione assicurativa. In quanto nonnativa di carattere speciale non specificamente modificata dawart. 24 della legge in esame, restano ferme le ulteriori disposizjoni vigenti in materia di pensione in regime di totalizzazione, ivi compresi i requisiti anagrafici prescritti (65 anni) ovverol in c:asodi accesso indipendentemente dall'età, i quaranta anni di an2:ianità crmtributiva nonché il regime delle decorrenze di cui alparticolo 12, COmma3 (finestra mobile di 18 mesi), della legge n. 122/2010. In materia di decorrenze dei trattamenti pensionistìd in regime di totalizzazione del personale del comparto scuola e AFAMsi rinvia a quanto specificato al paragrafo 6 punto 4) della presente circolare. Alle prestazioni pensionlstiche in regime di totalizzazione trova, in ogni caso, applicazione l'adeguamento arra speranta di vita di cui dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modlfrcaz/oni, dalla legge 30 luglio 2010, n , Opzio"e per Ilquldazloné del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (articolo 24, comma 7) In riferimento alla facoltà di opzione del trattamento pensionlstico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, con il comma 7 dewart. 24 sono state soppresse le parole hivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19"contenute nell'articolo 21 comma 23, della legge n. 335/1995 e s.m.!.; la soppressione della dtata locuzione fa venire meno " rinvio ai requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. DI conseguenza, anche se resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all'ago e alle forme sostitutive ed e5clusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento penslonistico esdusivamente COnle regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell'opzione, abbiano anche maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 l''iel sistema medesimo, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pel"lsiol"lfsticoesclusivamente con le!'egofe di calcolo del sistema contributivo ai applicano i req\jisltidi accesso a/la pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, Introdotti dall'art. 24 del decreto in esame, previstl per i lavoratori in possesso di an.l!:ianitàcontributiva al 31 dicembre 1995.

16 26.MAR. 201n4:34--M.G J5~ ~-NR P.19/21-- JS. Inabilità il qualsiasi aftirifà lavorativa ai sensi della legge n. 335/1.995 Come precisato al paragrafo 4 della presente circolare, la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a dec:orrere da) 10 gennaio 2012 è calc:olatacon il sistema rontrlbutivo. DI conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza 5uccessivaallo gennaio 2012, la relbtiva maggiorazione 51calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nel limiti di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995). 16. Termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine,lipporto in relazione a cessazlortl diti servizio COnnesse il pelj$/onamenti COli 40 anni di anzianità contributiva e precj.~ionj sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall'art, 1, comma 23r del D.L n. J38/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 1.48/20J1. Le modlfid'le introdotte dall'art. 24 alle regole di accesso e calcolo per le presl:bzioni pens/onistlche rendono necessarie alcune precisazioni sull'ambito di applicazione dei termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio del dipendenti pubblici, di cui all'art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertita dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come recentemente modificato dall'art. 1, commi 22 e 23, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazloni dalla legge 14 settembre 2011, n DalI" gennaio 2012, venendo meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di an~al1ità contributiva a prescindere dall'età per chi non ha già matl1rato tale requisito al , sia la nozione di anzlanità t;ontr1butiva masslm<:l(40 anni di contribuzione ovvero un minor numero dì anni con riferimento ad alcuni regimi spec::lali),tipica del.sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni COn40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato Il tel1tline di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D,L. 138/ si veda Infra) per il pagamento delle prestazioni di fine servizio. Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accessoe c:alcolodella pensione e Lhitl' cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine selvizio e fine rapporto non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall'internzicne del rapporto di lavoro. Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi (o QuellOdi 105 giorni previsto dalle deroghe del O.L. 138/2011) per il personale che ha maturato l'anzianità contributiva massima al fini pensionistici (40 anni ovvero anzianità col1tributiveinferioti con rifetìmento al dipendenti appartenenti a regimi pensionistid spedali, per esempio il personale militare) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamentealla predetta data. Per il personale interessato dalle deroghe di cui all'art. l, COmmi5123, del D.L. 138{2011, convertito c:on modificazioni dalla legge n. 148/2011, e che, pertanto, ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, se personale della scuola e del comparto AFAM), valgono i vecchi termini di pagamento dei TFS e del TFR anteriori a quelli introdotti dall'art. 1, comma 22, del D,L. 138{2011, con la precisazione riportata di segulto sulla scorta delle osserva~ioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sodali con nota prato n del 22 febbraio Conseguentemente, le Indicazioni contenute nella circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011 e nella nota operativa Inpdi;lp n. 41 del Vembl'e2011, relative ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servìzio e fine rapporto per gli Iscritti alla gestioni prevtdenziajiex Inpdap, sono modificate come di seguito indicato e riepilogato. Termine breve: entro 105 giorni dalla ces5é1zione In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere ajj'inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro ls giomi dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, prowede a corrispondere la prestazione, o la l'lima rata di questa, entro i tre mesi succe"ssivialla ricezjone della documentazione stessa. Decorsi Questi due peliodi (complessivamentepari a 105 giorni) sono dovuti gli InteressI, lermine di sei mesi

17 2&.MAR :34--M.G. 0&& ~NR P. 20/21_._ La prestazione non può essere liquidata e messa in pagatnento prima di sei mesi dal/i;! çessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:. - raggiunglmento del limiti di età; - cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all'ipotesi di cessazione per limiti di servi4io); - cessa:t"ione dal servizio connesso ad un pensfor'larnento conseguito con l/anzianità contributiva massima ai fini pensionisticl (per esempio 40 anni per fa generalità dei lavoratori dipendenti OVVero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionist:icispeciali) se maturata entro il 31 dicembre Nei casi rientranti nel termine in esame l'istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento dell.:!prestazione, owero della prima rata di QUesta, prima che siano decorsi sei mesi dalla Cessazionedel rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l'istituto deve mettere in plig"mento la presta2ione entro 3 mesi. Dec:orsiquesti due periodi (complessivamente pali a 270 giorni) sono dovutigljinteressi. Termine di 24 mesi La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di tavoro, C1uandoquesta è alll/enuta per cause dìverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato ml:lturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare: - le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione; - il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall'impiego). Nei casi rientranti nel termine in esame l'istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di Questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, 11st'ltutodeve mettere in pagamento I" prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) 50no dovuti gli interessi. Deroghe Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per' i C1uali continua a trovare app/lcazione la disciplina previgente all'art. 1, comma 22, del dec:retolegqe13 agosto 2011, convertito con modificazioni di3l1alegge 14 settembre 2011, n. 148: - lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafid per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011; - personale del comparto $cuola e delle istitulioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) Interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; Iientra nella disciplina derogatoria anche Il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti re disposlzicmirelative all'ordinamento dei docenti della scuola statale. Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono j seguenti: 1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per Inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o I"i:Iggiungimentodella massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condiz:ioneche i relativi requisiti siano.stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAMi cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro li tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel ~ontratto stesso; 2) non prima che siano decorsi 6 mesi dalla çessazionedel rapporto di lavoro per tutte le altre casistiçhe.

18 26.MAR. 201n4:34--M. G NR.9140_P.21/21 _ 1n relazione al j;lunto 1), secondo quanto precisato nella citata nota prato n del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all'art. 1, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, IIIl.IStt'ata nel punto "3.5 Deroghe" della arcolare n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per I lavoratori çh!a alla data del 12 agosto 2011 abbiano maturato j requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta "quota") ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza owero l'anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche Qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità cohtributiva massima (es. 40 anni). Il Direttore Generale Nori

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