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1 CHE COS È IL PCT Guida al processo civile telematico Clicca qui per scoprire le soluzioni

2 SOMMARIO IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 1 2 Il PCT La normativa di riferimento PRASSI E PROCEDURE La PEC Il flusso di consultazione del ReGIndE Gli standard informatici per il deposito telematico Profilo dell avvocato depositante IL DEPOSITO TELEMATICO Dal depositante all ufficio giudiziario Dall ufficio giudiziario al soggetto esterno LA CONSULTAZIONE DEI DATI La consultazione nei registri informatici di cancelleria e nel fascicolo informatico La consultazione del registro generale degli indirizzi elettronici La consultazione del portale procedure concorsuali 2

3 1. IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

4 1.1 Il PCT Il PCT o processo civile telematico è un cardine fondamentale delle politiche di e-government della giustizia civile italiana. Il Ministero della Giustizia lavora al progetto dal 1997, ma solo con il DPR 123/2001 è stata definita la struttura tecnica e normativa dei servizi informatici del PCT. Scopo principale del progetto è quello di gestire con modalità informatiche e telematiche la redazione, la sottoscrizione a valore legale, la trasmissione e la conservazione degli atti processuali, nonché di garantire la possibilità agli utenti interessati e legittimati, di poter accedere alle informazioni ed agli atti contenuti nei registri di cancelleria e nei fascicoli processuali. La normativa dettata da questo provvedimento è stato il primo esempio applicato seppur parzialmente di digitalizzazione di un ampio settore della Pubblica Amministrazione, ed ha rappresentato un punto di riferimento per tutti i futuri programmi e progetti di informatizzazione nel settore pubblico in quanto in esso, per la prima volta L uso di strumenti digitali sta riducendo molto i tempi di invio delle comunicazioni ai professionisti e quelli di emissione del provvedimenti. Il risparmio è del 30/40% del tempo di lavoro degli ufficiali giudiziari, e del 20/30% del tempo di lavoro degli addetti di cancelleria, oltre a ovviamente il taglio dei costi di stampa e di notifica. I tempi di emissione dei decreti ingiuntivi passano dai 45 giorni del cartaceo a 15 giorni. 4

5 e piuttosto in anticipo rispetto al Codice dell Amministrazione Digitale, si affermava che: È ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici... e che L attività di trasmissione, comunicazione o notificazione dei documenti informatici, è effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile... Diverse sono le modifiche e gli adattamenti che ad oggi sono stati introdotti rispetto al progetto originario, fino ad arrivare alla struttura che dal 30 giugno 2014 rappresenterà l unico canale obbligatorio per il deposito telematico dei ricorsi per decreto ingiuntivo e di tutti gli atti civili depositati dal legale successivamente alla costituzione in giudizio. (tratto da: Guida Processo Telematico del sito www. momentolegislativo.it ). A Milano è a regime soprattutto il procedimento dei decreti ingiuntivi e funziona bene. L avvocato del creditore digitalizza i documenti, le fatture se non sono digitali all origine appone la firma elettronica, la manda al tribunale attraverso alla PEC e così arrivano sul PC del giudice, che emette il provvedimento in digitale sempre via PEC. Guido Scorza, avvocato esperto di nuove tecnologie. 5

6 1.2 Norme istitutive La norma istitutiva del PCT che ha dettato la base normativa e il modello tecnico del processo civile telematico è, appunto, il D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123, regolamento recante disciplina sull uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, che ha introdotto il processo civile telematico nel nostro ordinamento, al quale è seguito il decreto del Ministero della Giustizia 17 luglio 2008, che ha definito le regole tecnico-operative per l utilizzo di strumenti informatici e telematici nel processo civile. Tali ultime regole tecniche e operative sono state in larga parte superate dal decreto Ministeriale 44/2011, con il quale si sono ridefinite le regole del Processo Civile Telematico, in particolare in ordine al flusso di dati per i depositi, e sull uso della CPECPT (Casella PEC del PT), abbandonata in favore della PEC ordinaria. Uno studio da 1 milione di euro di fatturato ottiene risparmi pari al 10% dei ricavi. Percentuale che sale al 20% nel caso di un piccolo studio da 50mila euro di ricavi l anno. A questi vantaggi concreti e misurabili si aggiungono poi benefici intangibili, ma non meno importanti. Studio dell Osservatorio ICT&Commercialisti del Politecnico di Milano,

7 2. PRASSI E PROCEDURE

8 2.1 La PEC Per poter fruire dei servizi del PCT non è più indispensabile iscriversi ad un Punto di Accesso (così detto PDA), essendo sufficiente, invece, essere titolari di un semplice indirizzo PEC. La casella di Posta Elettronica Certificata diventa, nella pratica, l indirizzo digitale dello studio del professionista e sostituisce a tutti gli effetti processuali, qualsiasi tipo di elezione di domicilio fisica e tradizionale. Da essa vengono inviati gli atti processuali sottoscritti dal difensore o dall ausiliario del giudice (ad es. il Consulente Tecnico d Ufficio) e in essa vengono spediti i biglietti di cancelleria e qualsiasi comunicazione proveniente dagli uffici giudiziari o da altri soggetti processuali abilitati all utilizzo del sistema si pensi ad esempio alle notifiche che l avvocato deve effettuare al procuratore costituito di controparte. L obiettivo è massimizzare il risparmio delle risorse, puntando su una riduzione dei costi e degli adempimenti da parte della Pubblica Amministrazione. Tutti i flussi di trasmissione degli atti processuali e di comunicazione dagli Uffici Giudiziari ai soggetti processuali (dall esterno verso l interno e viceversa) vengono effettuati attraverso il canale della PEC. Acquisendo carattere fondamentale in questa struttura la PEC, appare evidente che è indispensabile che vi sia un registro informatico dal quale sia possibile recuperare da parte di ciascun soggetto del PCT, sia interno (Giudici, personale di cancelleria) che esterno (avvocati, altri professionisti, ausiliari e collaboratori esterni del Giudice), gli indirizzi telematici (casella PEC) degli altri soggetti coinvolti nella giurisdizione. Questo registro prende il nome di ReGIndE. (tratto da: Guida Processo Telematico del sito ) 8

9 Infatti, a norma del DM 44/2011, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati personali di identificazione nonché l indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni del PCT, e più precisamente: 1. appartenenti ad un ente pubblico; 2. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiticon legge, e fra questi chiaramente gli avvocati; 3. ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l albo al ministero della giustizia, (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l invio dell albo deve essere sempre fatto dall ordine di appartenenza o dall ente che si difende). 9

10 2.2 Il flusso di consultazione del ReGIndE Lo schema che segue (tratto dal sito del Ministero della Giustizia) descrive i flussi di alimentazione e di consultazione del ReGIndE: 10

11 Da marzo 2012 ad aprile 2013 il tribunale di Milano ha emesso provvedimenti telematici, con punte massime nel settore lavoro, esecuzioni e cognizione ordinaria, meno in materia fallimentare. A livello nazionale, finora sono stati trasmesse 13 milioni di comunicazioni telematiche di biglietti di cancelleria, con risparmi di circa 30/40 milioni di euro. I servizi erogati dal PCT si distinguono in quelli (asincroni) preordinati al deposito degli atti processuali e alla notifica dei biglietti di cancelleria, e quelli (sincroni) per la consultazione dei registri di cancelleria e dei fascicoli processuali telematici e per il rilascio delle copie. Il deposito per via telematica di atti processuali deve avvenire nel rispetto della normativa regolamentare e delle regole tecniche concernente l uso di strumenti telematici e tecnologie dell informazione e della comunicazione nel processo civile e nel processo penale, sopra citate. Il deposito effettuato nel rispetto di tali normative avrà piena validità giuridica e funzionale nel processo. 11

12 2.3 Gli standard informatici per il deposito telematico Queste norme e regole tecniche in effetti prevedono che l atto giudiziario e i relativi allegati siano trasmessi utilizzando formati e modalità digitali e buste crittografiche complesse, difficili da gestire senza l aiuto di appositi software che rendano trasparenti e semplici per l utente tale complessità informatica. Il documento da inviare deve rispettare i seguenti requisiti: 1. formato.pdf testuale; 2. firma digitale; 3. allegati firmati digitalmente; 4. dati e info necessari per l identificazione del fascicolo processuale digitale in formato.xml Nello schema che segue è rappresentata la complessità tecnica dell atto giudiziario a norma di legge. Si ricorda che la dimensione massima ammessa della busta telematica è pari a 30 MegaByte. Il deposito per via telematica di atti giudiziari ad oggi è possibile per gli uffici di merito solo nell ambito dei procedimenti civili di cognizione, lavoro, esecuzioni civili individuali e concorsuali. Non è invece attivo per i procedimenti di volontaria giurisdizione. Per la Corte Suprema di Cassazione, in attesa dell attivazione delle funzionalità di deposito telematico di atti giudiziari, sono state rilasciate le specifiche tecniche per consentire alle software house di sviluppare o aggiornare gli applicativi messi a disposizione dei professionisti. Il tutto va inserito in una busta crittografica chiamata busta telematica, per assicurare che solo l Ufficio Giudiziario di destinazione possa leggere l atto. 12

13 L atto e i suoi allegati devono essere inviati utilizzando un messaggio di PEC indirizzato all ufficio giudiziario ove pende il processo ovvero territorialmente competente per l emissione del decreto ingiuntivo. Poiché Il messaggio di PEC con il quale si inoltra l atto da depositare deve essere conforme ad una specifica sintassi tecnica e deve rispettare specifici formati previsti dalle regole tecniche, normalmente è lo specifico software redattore che gestisce anche l invio del messaggio attraverso la PEC, per evitare che il mancato rispetto di tale sintassi possa determinare un esito negativo del deposito. 13

14 2.4 Profilo dell avvocato depositante I prerequisiti per il deposito telematico dell atto giudiziario prevedono, pertanto, che l avvocato deve: 1. Essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE); 2. Essere dotato di casella di PEC, regolarmente censita nel RegIndE (sotto tale profilo è indispensabile che qualsiasi eventuale modifica dell indirizzo PEC sia comunicato all Albo di appartenenza e inserito nel RegIndE); 3. Essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico (smart card o chiavetta USB); 4. Disporre di un apposito software per la creazione della busta telematica, secondo le specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio A questo proposito si noti che il Ministero non fornisce software per questa funzione. A Milano circa il 30/40% dei decreti aggiuntivi è telematico afferma il magistrato milanese Enrico Consolandi, pioniere di questi temi Molte sentenze, verbali, ordinanze sono depositate come documento informatico. I dati processuali sono reperibili tramite l applicativo Polisweb. È possibile vedere via smartphone, tramite un App, i registri di cancelleria anonimizzati. 14

15 3. IL DEPOSITO TELEMATICO

16 3.1 Dal depositante all Ufficio Giudiziario L invio telematico della busta contente l atto da depositare, con i suoi allegati e i dati strutturati in formato XML (datiatto.xml), all ufficio giudiziario segue i paradigmi della Posta Elettronica Certificata, come nel diagramma di sequenza. 16

17 Di seguito la descrizione dei passaggi presenti nella figura: 1. Il depositante predispone l atto e gli allegati, tipicamente utilizzando un apposito software applicativo il quale produrrà la busta telematica. 2. Il depositante predispone il messaggio di PEC (eventualmente attraverso lo stesso software utilizzato per la predisposizione della busta telematica), con destinatario l indirizzo di PEC dell ufficio giudiziario o dell UNEP destinatario. 3. Il messaggio viene inviato al gestore di PEC del depositante stesso, il quale restituirà la Ricevuta di Accettazione (RdA), che viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante. 4. Il gestore di PEC del depositante invia il messaggio al gestore di PEC del Ministero della giustizia (GiustiziaCert) che, a sua volta, restituisce la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC); la busta si intende ricevuta nel momento in cui viene generata la RdAC. 5. La RdAC viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante. 6. Il gestore dei servizi telematici effettua il download del messaggio di PEC e verifica la presenza del depositante (titolare della casella di PEC mittente) nel ReGIndE. Nel caso in cui il depositante sia un avvocato, effettua l operazione di certificazione, ossia viene verificato lo status del difensore. Nel caso in cui lo status non sia attivo, viene segnalato alla cancelleria. Effettuati gli opportuni controlli automatici (formali) sulla busta telematica, l esito è inviato con un messaggio di PEC al depositante, mediante un collegamento con il gestore di PEC del Ministero della giustizia. 7. Il gestore dei servizi telematici recupera la Ricevuta di Accettazione (RdA) dal gestore di PEC del Ministero e salva la relativa RdA nel fascicolo informatico. 8. Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio con l esito dei controlli automatici al gestore di PEC del depositante che provvede a rendere disponibile l esito dei controlli automatici nella casella di PEC del depositante. 17

18 9. Lo stesso gestore di PEC del depositante invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) che viene recuperata dal gestore dei servizi telematici e salvata nel fascicolo informatico. dell intervento d ufficio nella casella di PEC del depositante e invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC). Questa viene recuperata dal gestore dei servizi telematici e infine salvata nel fascicolo informatico. 10. L operatore di cancelleria o dell ufficio NEP, attraverso il sistema di gestione dei registri, accetta l atto, che viene così inserito nel fascicolo informatico. 11. Il gestore dei servizi telematici, all esito dell intervento dell ufficio, invia un messaggio di PEC al depositante, collegandosi con il gestore di PEC del Ministero della giustizia, utilizzando il formato del messaggio previsto. Viene quindi recuperata la Ricevuta di Accettazione (RdA) dal gestore di PEC del Ministero. 12. Il gestore dei servizi telematici salva la relativa RdA nel fascicolo informatico. 13. Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio con l esito dell intervento d ufficio al gestore di PEC del depositante. 14. Il gestore di PEC del depositante provvede a rendere disponibile l esito 18

19 Pertanto, a seguito dell invio di una PEC contenente l atto da depositare, l avvocato potrà ricevere dal dominio Giustizia: a) Ricevuta di Avvenuta Consegna: la data e l ora della RdAC determina il momento della ricezione ai fini dei termini processuali ed equivale al depositato degli atti processuali cartacei. Attenzione: nell ipotesi in cui la RdAC sia rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. b) Avviso Mancata Consegna (AMC) in alternativa alla RdAC: equivale all impossibilità a consegnare la PEC di deposito alla casella di posta elettronica certificata dell ufficio giudiziario adito. In questo caso si consiglia di ritentare l invio della PEC di deposito o di rivolgersi al proprio gestore di PEC ovvero al proprio Punto di Accesso (PdA) nel caso di PEC integrata nelle funzionalità del PdA. d) Esito intervento della cancelleria: è un messaggio di PEC in cui viene riportato l esito dell intervento di accettazione dell atto da parte della cancelleria o della segreteria dell Ufficio Giudiziario. Anche, per la gestione di questi avvisi e comunicazioni di esito, il software redattore è indispensabile, avendo delle specifiche funzioni che aiutano a semplificare i processi di conservazione degli stessi, collegandoli stabilmente nel tempo con i relativi atti inviati e depositati. In tal modo, in caso di contestazione, l avvocato avrà sempre modo di dimostrare se, quando e con quale esito ha effettuato il deposito telematico di un atto processuale. c) Esito controlli automatici: è un messaggio di PEC in cui viene riportato l esito dei controlli inerenti le verifiche formali del messaggio e della busta telematica. 19

20 3.2 Dall Ufficio Giudiziario al soggetto esterno Anche le comunicazioni per via telematica inviate dall ufficio giudiziario al soggetto abilitato esterno sono eseguite secondo precise regole tecniche emanate con il DM 44/2011 e con il provvedimento del 18 luglio Le regole tecniche, infatti, prevedono che queste comunicazioni degli Uffici Giudiziari vengano effettuate tramite messaggio PEC inviato all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che il soggetto abilitato esterno ha provveduto a registrare nel Registro degli Indirizzi Elettronici. In caso la comunicazione dell ufficio giudiziario contenga dati personali sensibili, la stessa viene effettuata per estratto e, in tal caso, il messaggio PEC contiene l avviso di disponibilità della comunicazione che potrà essere recuperata integralmente da una apposita area riservata del Portale dei Servizi Telematici previa autenticazione del soggetto (tramite certificato di autenticazione contenuto nel token crittografico) e utilizzando l URL indicato nel messaggio di PEC di avviso. Il destinatario riceverà all indirizzo registrato un messaggio di PEC contenente il testo della comunicazione, l eventuale atto oggetto di comunicazione e due file contenenti i dati strutturati (formato XML) contenuti nella comunicazione stessa. Anche per la lettura dei file strutturati, in formato XML, è necessario utilizzare l apposito software non essendo sufficiente il browser di navigazione. 20

21 Il flusso telematico di notifica delle comunicazioni provenienti dagli Uffici giudiziari è riportato nello schema riportato nella figura che segue: 21

22 Di seguito la descrizione dei passaggi presenti nella figura: 1. L operatore di cancelleria registra l evento da cui scaturisce la comunicazione nell ambito del proprio sistema di gestione dei registri. 2. L eventuale documento (depositato dal giudice o scansionato) viene salvato nel fascicolo informatico. 6. Il gestore di PEC del Ministero invia il messaggio al gestore di PEC del destinatario, che provvede a renderlo disponibile nella relativa casella di PEC. 7. Il gestore di PEC del destinatario invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC), che viene recuperata dal gestore dei servizi telematici e che viene salvata nel fascicolo informatico. 3. Il sistema a disposizione dell operatore di cancelleria verifica su ReGIndE la presenza o meno della casella di PEC del destinatario. 4. Se tale casella è presente in ReGIndE, l operatore di cancelleria invia la comunicazione o notificazione. 5. Il gestore dei servizi telematici assembla il messaggio di PEC da inviare e provvede all invio al destinatario, collegandosi con il gestore di PEC del Ministero della Giustizia. Il formato del messaggio è quello precedentemente riportato. Lo stesso gestore recupera la Ricevuta di Accettazione (RdA) dal gestore di PEC del Ministero e la salva nel fascicolo informatico. 22

23 4. LA CONSULTAZIONE DEI DATI

24 4.1 La consultazione nei registri informatici di cancelleria e nel fascicolo informatico Fra i servizi del Processo Telematico, hanno grande rilevanza quelli destinati alla consultazione delle informazioni e dei dati dei procedimenti civili, contenuti nei registri informatici di cancelleria e nel fascicolo processuale informatico. La consultazione, che riguarda sia i dati descrittivi dell iter del procedimento (dati dei registri di cancelleria) sia il contenuto documentale del fascicolo processuale è regolamentata dalla normativa vigente che definisce specifici limiti e vincoli di accesso. Ciascun utente può accedere alle informazioni e visionare fascicoli e documenti in funzione del ruolo che lo stesso ricopre in relazione allo specifico procedimento al quale le informazioni e i documenti si riferiscono: pertanto, l avvocato potrà accedere soltanto alle informazioni relative ai processi dove lo stesso risulta essere costituito come difensore di una delle parti. Per consentire questo accesso limitato è richiesta l identificazione tramite token crittografico (smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro) del soggetto che accede al servizio. Le informazioni disponibili nell attività di consultazione e i criteri per la ricerca e l interrogazione dei sistemi informativi degli uffici giudiziari sono reperibili nel documento al seguente link. La consultazione dei registri informatici e dei documenti dei fascicoli processuali informatici può avvenire essenzialmente in tre modi: 1. Accesso tramite portale dei servizi telematici, gestito dal Ministero che però non fornisce alcun servizio di assistenza o formazione sui servizi resi disponibili sul portale dei servizi telematici. 2. Accesso tramite software specifico, che consente non soltanto di effettuare la navigazione fra le informazioni ma di recuperare le novità e i dati aggiornati dagli uffici giudiziari, creando specifici alert ed inserendo automaticamente scadenze e attività da gestire in apposite agende elettroniche. 24

25 Anche in questo caso l autenticazione dell utente sarà eseguita dal Portale e richiederà il possesso del token crittografico. 3. Utilizzo di un punto di accesso. È possibile utilizzare differenti punti di accesso: il punto di accesso rende disponibile i servizi attraverso le proprie pagine o propri strumenti ed è tenuto a fornire adeguati servizi di formazione e assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici. I registri di cancelleria a cui è possibile accedere sono i seguenti: CONTENZIOSO CIVILE DIRITTO DEL LAVORO PROCEDURE CONCORSUALI ESECUZIONI MOBILIARI ESECUZIONI IMMOBILIARI PROCEDIMENTI CIVILI PRESSO L UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 25

26 4.2 La consultazione del registro generale degli indirizzi elettronici Secondo analoghe modalità è possibile consultare anche il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), contenente i dati identificativi nonché l indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni. La ricerca permette di visualizzare per ciascun soggetto il nome, il cognome, il codice fiscale, l eventuale Ente di appartenenza, l indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e il domicilio legale. La dematerializzazione dei documenti nelle attività di contabilità per persone fisiche e società incide sia sull efficienza dei processi che sugli output prodotti, impattando prevalentemente su tre tipologie di costo: tempi di esecuzione delle attività, spazi occupati dagli archivi cartacei, materiali di consumo (carta, toner stampanti e fax, etc.) Studio dell Osservatorio ICT&Commercialisti del Politecnico di Milano,

27 4.3 La consultazione del Portale procedure concorsuali Infine, tra i servizi di consultazione messi a disposizione dal Ministero nell ambito del Processo Telematico c è il Portale procedure concorsuali. Il servizio consente ai soggetti interessati in particolare ai creditori di avere informazioni tempestive e aggiornate circa le procedure concorsuali in atto, evitando di presentarsi allo sportello dell Ufficio Giudiziario. In aggiunta, il servizio prevede l invio di news all indirizzo di posta elettronica comunicato dall utente al momento del deposito della domanda di insinuazione presso la cancelleria, e la possibilità per l utente di inviare richieste direttamente all Ufficio Giudiziario. Le informazioni e gli aggiornamenti sono curati direttamente dagli Organi procedurali, quali cancellerie, giudici delegati e professionisti incaricati. L Area pubblica contiene informazioni e documenti che gli Organi procedurali ritengono dover rendere pubblici. L Area privata, invece, contiene informazioni di merito e documenti relativi alla singola procedura e consultabili a seconda del grado di riservatezza. Il Portale a cui fa riferimento il servizio è suddiviso in un Area pubblica, accessibile senza necessità di autenticazione e un Area riservata, accessibile attraverso l uso di credenziali rilasciate dalla cancelleria al momento del deposito della domanda di insinuazione. 27

28 In particolare permette: Area pubblica Area privata Informazioni di carattere generale sulla procedura: ritualità e numero di ruolo Giudice Delegato, termine di presentazione per il creditore delle domande di insinuazione allo stato passivo Curatore/Commissario Calendario delle udienze di verifica da tenersi Documenti di tipo pubblico News di tipo pubblico La visualizzazione delle domande di insinuazione depositate dal creditore La visualizzazione del progetto di stato passivo: si precisa che la consultazione del progetto di stato passivo, fino alla esecutorietà da parte dei creditori insinuati, è consentita al fine della tempestiva formulazione di eventuali osservazioni/impugnazioni di cui all art. 98 della Legge Fallimentare La visualizzazione dei decreti di esecutività dello stato passivo La visualizzazione dei documenti endoconcorsuali La visualizzazione del calendario udienze già tenute con eventuali estratti di verbali di udienza (a discrezione della Cancelleria di competenza) Servizi aggiuntivi utente: a) Richiesta di integrazione/aggiornamento delle informazioni anagrafiche del creditore; b) Ricezione di comunicazioni tramite . 28

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