Classificazione dei rifiuti Aspetti pratici

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1 Classificazione dei rifiuti Aspetti pratici Milano, 3 ottobre 2012 UNIONCAMERE LOMBARDIA Tiziano Bonato [Chimico] tizianobonato7@gmail.com ambiente@lab-control.it

2 Riferimenti normativi Il D.Lgs.205/10 ha modificato la Parte Quarta del D.Lgs.152/06, in recepimento della direttiva 98/2008/CE sui rifiuti Novitànella classificazione con Legge 24marzo2012, n. 28 (Gu24 marzo 2012 n. 71) Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 2/2012 art.3, Comma 19

3 LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: STATO DELL ARTE CONTESTO NORMATIVO EUROPEO Decisione 2000/532/CE di classificazione dei rifiuti Direttiva 67/548/CE di classificazioneed etichettatura sostanze pericolose Direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi Direttiva 2008/98/CE Regolamento 1272/2008/CE di CLP sostanze e preparati pericolosi Direttiva 2008/68/CE trasporto merci pericolose CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE D.Lgs. 152/06 T.U.A. D.Lgs. 205/2010 quarto correttivo T.U.A. D.Lgs.65/2003 di recepimento della Direttiva 1999/45/CE D.M.A.7 novembre 2008: operazioni di dragaggio dei S.I.N. L. n. 13 del 27 febbraio 2009 D.M.A.4 agosto 2010: modifica D.M.A.7 novembre 2008 L. n. 28 del 24 marzo 2012 Direttiva 2010/61/CE di adeguamento direttiva 2008/68 a ADR 2011

4 CLASSI DI RIFIUTI DECISIONE 2000/532/CE Il Codice Europeo dei Rifiuti ha articolato i rifiuti oltre che sulla base del ciclo produttivo di provenienza in tre classi distinte : -Rifiuti non pericolosi (NO ANALISI CHIMICA) - Rifiuti pericolosi -Rifiuti con codice a specchio ove l assegnazione del codice di pericoloso o meno è determinata dalla presenza nel rifiuto: in taluni casi di componenti pericolosi; più in generale di sostanze pericolose a sensi della direttiva 548/67/CE s.m.i.in concentrazioni superiori a limiti fissati o come singola sostanza o come sommatoria di sostanze aventi caratteristiche di rischio specifiche.

5 La codifica dipende dal processo che genera il rifiuto e non dalla analisi chimica! SI! Il CER viene attribuito secondo la procedura prevista in allegato D! UN PUNTO FERMO! HCl NO! Cerco le sostanze chimiche, assegno la classe di pericolo dell allegato I : in funzione del risultato assegno il codice.

6 NOV VITA Legge n 28/2012 (COMMA 5, ALL. D) ANTE legge n 28/2012 (COMMA 5, ALL. D) Se un rifiuto e` identificato come pericoloso Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso e` classificato come sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui in questione una o più delle proprietà di cui all allegato I. all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle H15? more dell adozione, da parte del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del DPR 254/2003 mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalita`dell accordo ADR per la classe 9 M6 e M7

7 LIMITI GENERICI! Punto 3.4, allegato D: I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/Ce e ad essisi applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 2008/98/Ce e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: punto di infiammabilità < o = 55 C, una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%, una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%, una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%, una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%, una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%, una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%, una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%, una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%, una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%, ALLEGATO III: CARATTERISTICHE DIPERICOLO PER I RIFIUTI (H1-H15) una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%, una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione >o = 5%, una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%, una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%; Allegato I, DLgs. 152/06 Progresso tecnico Ai fini del presente allegato per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosaai sensi della direttiva 67/548/Ceee successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

8 La procedura per la classificazione dei rifiuti in partefa riferimento (esclusivamente) alla direttiva 1999/45/CE e alla direttiva 67/548/CE: invece il CLP non è applicabile ( non è richiamato dal TUA). E vero però che in alcuni suoi punti il CLP modifica la direttiva 1999/45 e la direttiva sostanze. Quindi il CLP diventa in alcune sue parti applicabile ai rifiuti nel momento in cui modifica le direttive richiamate. La tabella 3.2 allegato VIdel CLPserve alla loro applicazione. In conseguenza di ciò le parti del CLP relative alla applicazione della tabella 3.2sono pertinenti e quindi a loro volta si devono applicare. Il caso della nota 1 dell allegato I ricade in questo ragionamento. La Tabella 3.2 riporta l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE. Articolo 56 del CLP : Modifiche della direttiva 1999/45/CE La direttiva 1999/45/CE è così modificata: 1) all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, i termini «figurano all'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;... La parte 3 del presente allegato (allegato VIdel CLP) contiene un elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate di sostanze pericolose per le quali sono state adottate a livello comunitario una classificazione e un'etichettatura armonizzate. Nella tabella 3.1 la classificazione e l'etichettatura fanno riferimento ai criteri di cui all'allegato I del presente regolamento. Nella tabella 3.2 la classificazione e l'etichettatura fanno riferimento ai criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

9 caratteristiche di pericolo (allegato I) classificazione ed etichettatura sostanze pericolose classificazione simboli di pericolo frasi di rischio R1, R2, R3, R4, R5, R6, R16, R18, R19, R44 H1 Esplosivo E E H2 Comburente O O R7, R8, R9 H3 Facilmente Infiammabile F F F+ F+ R12, R13 Infiammabile R10 R10 R11, R14, R15, R17, R30 H4 Irritante Xi (irritante) Xi R41, R36, R37, R38 H5 Nocivo Xn (nocivo) Xn R20, R21, R22, R48 R23, R24, R25, R33, Tossico T (tossico) T R39, R48 H6 T+ (altamente tossico) T+ R26, R27, R28, R39 Carc. Cat. 1 e 2 T R45, R49 H7 Cancerogeno Carc. Cat. 3 Xn R40 H8 Corrosivo C (Corrosivo) R35, R34 H9 Infettivo Carc. Cat. 1 e 2 T R60, R61 H10 Tossico per il ciclo produttivo arc. Cat. 3 Xn R62, R63, R64 Carc. Cat. 1 e 2 T R46 H11 Mutageno arc. Cat. 3 Xn R68 (ex R40) H12 sviluppo gas tossico R29, R31, R32 H13 Sostanza con produzione altre sostanze P R42, R43 H14 Ecotossico N Rifiuto con produzione altre H15 sostanze P R50, R51, R52, R53, R59

10 Note allegato I D.Lgs.n 152/06 H1 H15 Contraddizione con nuovo comma 5 all. D Chi prevale? 1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo"tossico" (e"molto tossico"), "nocivo","corrosivo" e "irritante" "cancerogeno", "tossico per la riproduzione", "mutageno" ed "ecotossico" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, della direttiva67/548/ceedel Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e IIIdella direttiva1999/45/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Pericoli salute Metodi di prova: I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/Ceee in altre pertinenti note del CEN (N.d.R.: superato dal reg. 440/2008). (9) Se disponibili metodi di prova (N.d.R.: riferito a H13). Direttiva 67/548/Cee direttiva 1999/45/Ce e il CLP, NON si applicano ai rifiuti! E la normativa sui rifiuti che per alcuni aspetti fa riferimento alle direttive sulle sostanze e ai preparati Pericoli ambiente UN PUNTO FERMO!

11 LIMITI GENERICI - schema del p.to 3.4 all.d Caratteristica H Frase di rischio o categorie Limite H3 (infiammabile) R10 T<21 C R11/12 21 C<T<55 C H4 (irritante) R41 Σ 10% R36/37/38 Σ 20% H5 (nocivo) R20/21/22 Σ 25% H6 (tossico) R26/27/28 Σ 0,1% R23/24/25 Σ 3% Cat.1 0,1% H7 (cancerogeno) Cat.2 0,1% Cat.3 1% H8 (corrosivo) R35 Σ 1% R34 Σ 5% Cat.1 0,5% H10 (tossico riproduzione) Cat.2 0,5% Cat.3 5% Cat.1 0,1% H11 (mutageno) Cat.2 0,1% Cat.3 1% No sommatoria! Tabella 3.2 allegato VI del CLP

12 Esempio Cromato di piombo < 0,5% p/p H10 Tabella 3.2 del Reg. CE 1272 del 2008

13 H15: essere o non essere? questo è il dilemma Nota bene: nel nuovo comma 5, nella parte aggiunta non si fa menzione esplicita di H15. Si fa riferimento alla decisione 2000/532 che a sua volta rimandava per l elenco delle classi di pericolo all allegato III della direttiva 91/689. A quel tempo non era previsto H15 e l elenco era leggermente diverso: H15 di oggi corrisponde a H13 di allora. Allora non vi era H13inteso come oggi: il sensibilizzante non era previsto. Quindi va chiarito quanto prima l inghippo. Significa che il sensibilizzante non va preso in considerazione? R Solfato di Nichel sensibilizzante 0,01%!!!!!? Tabella 3.2 CLP All. D non fissa limiti generici Nella proposta di revisione LoW H13 C>1% Allora Nota 2, allegato I allegato II dir. 1999/45/CE

14 Prima di ADR come si attribuiva H14? Alle sostanze pericolose per ambiente con frase di rischio R50, R51, R52, R53 (amb. Acquatico) si associano CL(molto sempl.): 0,25% R ,5% R % R ,1% R59

15 I limiti della precedente tabella sono per singola sostanza. Però per H14 vale il principio dell additività P N,R50 53 P N,R51 53 P R ,25 + 2, P= percentuale in peso Differenza dai cancerogeni: che non si sommano!!!!!!

16 ADR H14 limiti specifici (compresi fattori M) Sono compresi anche i rifiuti! ADR si applica alle merci ed ai beni oggetto di trasporto: si presuppone in prima istanza che la composizione di questi sia nota e pertanto si richiede ai fini della classificazione la conoscenza di alcuni dati: -Tossicità acuta -tossicità cronica per l'ambiente acquatico -Bioaccumulazione potenziale o effettiva -Degradazione biotica dei composti organici

17 Come per le sostanze il processo di classificazione per ADR utilizza un approccio graduale che dipende dal tipo di informazioni disponibili. Comprende: una classificazione basata sui dati sperimentali una classificazione basata sui principi ponte il metodo delle sommatorie dei componenti classificati CLP o direttive : ADR (quando non vi sono sufficienti conoscenze) + -

18 Classificazione con dati sperimentali Tabella (iii) Moratoria: direttiva 86/609/CEE e al 47 considerando del Regolamento (CE) n. 1907/2006 CL5096h(perpesci)* CE5048h(percrostacei) CEr50 72 o 96h (per alghe o altre piante acquatiche) da>1a 10mg/L OECD203 da>1a 10mg/L OECD202 da>1a 10mg/L OECD201 e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il Log Kow 4 (salvo se il fattore di bioconcentrazionebcf è <500), salvo se le NOEC della tossicità cronica siano > 1 mg/l. * In alternativa si propone batterio Vibrio fisheri, metodo UNI EN ISO :2009 Non basta dichiarare nel RdP risultato ma sono obbligatorie altre informazioni

19 Schema logico Materia NON pericolosa per l ambiente

20 Collegamento tra Direttiva 1999/45/CEE e ADR per H14 -limiti - Classificazione sostanza Classificazione preparato per H14 N, R50-53 N, R51-53 R52-53 N, R50-53 Cn 25% 2,5% Cn<25% 0,25% Cn<2,5% N, R51-53 Cn 25% 2,5% Cn<25% R52-53 Cn 25% Concentrazione più bassa (a meno di fattori M) da 2500 mg/kg si passa a mg/kg

21 Classificazione delle miscele (rifiuti) Acuto Somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati in Acuta1XM>=25% Miscela classificata Acuta1 Cronico Somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati in Cronica1XM (MX10X Cronica1)+Cronica2 Miscela classificata Cronica1 Cronica2 Fattori M: abbassano le concentrazioni = si moltiplica x 1, 10,100,.. A seconda di EC50

22 Conseguenze sulla gestione per H14 Il trasporto deve avvenire in conformità all ADR per la classe 9 (se non ci sono altri pericoli)con numeri UN 3077 (solido) o UN 3082 (liquido). Obbligo seguire il corretto imballaggio, etichettatura per ADR Deve essere prevista idonea documentazione di accompagnamento del trasporto Certificato di formazione per conducente mezzo Eventuale nomina del consulente ADR

23 Esempio di confronto vecchio e nuovo approccio per la classificazione di un rifiuto Analisi chimica è H14? Rame (Cu) : 1800 mg/kg Dal ciclo produttivo Vedere le sostanze: CuSO4 R50-53 CL dir. 1999/45 =0,25% 2500 mg/kg P.A. (Cu)= 63 P.M. (CuSO 4 )=160 Rapporto 160/63=2,5 N sostanza tab. 3.2 CLP = *2,5=4500 mg/kg > 2500 mg/kg!! Si! H14 CL ADR 2011 =2,5% mg/kg 1800*2,5=4500 mg/kg < mg/kg NO! H14 23

24 Rifiuti e idrocarburi H14 L. n 13/2009, art. 6-quater fa riferimento ad H7 Parere ISS prot. del 06/08/ Tabelle 1 e 4 devono essere così modificate Limiti specifici Classificazione del Classificazione finale del rifiuto come H14 componente R50/53 R51/53 R52/53 R50/53 C 25% p/p 2,5 C< 25% p/p 0,25 C<2,5% p/p R51/53 C 25% p/p 2,5 C< 25% p/p R52/53 C 25% p/p Tab.1 Classificazione del componente (DBahA, BaA) Classificazione finale del rifiuto come H14 R50/53 R51/53 R52/53 R50/53 C 0,25% p/p 0,025% C<0,25% p/p 0,0025% C<0,025 %p/p Tab.4

25 Metalli e loro composti Vediamo: Note relative alla classificazione e all etichettatura delle miscele Allegato VI del CLP N o t a 1 : Le concentrazioni indicate o, in loro assenza, le concentrazioni generiche di cui al presente regolamento (tabella 3.1) o le concentrazioni generiche di cui alla direttiva 1999/45/CE (tabella 3.2), sono espresse in percentuale in peso dell elemento metallicocalcolata in rapporto al peso totale della miscela. Piombo , ADR 2011 : per i metalli e loro composti sono necessarie disposizioni particolari allegato 10 GHS: guida per la trasformazione/dissoluzione dei metalli e composti dei metalli in mezzo acquoso Il test prevede di considerare il pericolo effettivo che è dovuto alle sostanze disciolte nella colonna d acqua, quindi l esposizione a questa sorgente è limitata dalla solubilità in acqua e dalla biodisponibilità.

26 Piombo (tab. 3.2 CLP rif. Dir. 1999/45/CE) Cromato di piombo Diacetato di piombo Bis(ortofosfato) di tripiombo Acetato di piombo, basico Idrogenoarsenato di piombo Esafluorosilicato di piombo Piombo alchili Piombo azide Composti del Pb escluso quelli espressamente indicati Toss. Ripro Cat. 1 C 0,5 %(5000 mg/kg) Repr.Cat.1; R61 Repr.Cat.3; R62 Xn; R20/22 R33 N; R50/53 Dir. 99/45 Pb PbSO 4 PbSO 4 Rifiuto ( Pb) ADR EC 50 N ONU 3077

27 Cobalto Non è elencato tra i metalli pesanti, allegato D Tabella 3.2 CLP CoCl 2 R49 Può provocare il cancro per inalazione. Allegato 5, tabella 1 (valori per suoli), siti uso commerciale : 250 mg/kg! Nel caso le sostanze non siano note (rifiuti abbandonati) fare riferimento allo ione ( 1000 mg/kg Co) Parere ISS n 36565/2006 0,01% 100 mg/kg di CoCl 2! 45 mg/kg di Co! H7 NO! Fare riferimento a limiti generici e non specifici allegato D Carcinogenocat. 2 0,1% (1000 mg/kg CoCl 2 ) Buon senso!

28 Che cosa ricerco nel rifiuto? Universo mondo delle sostanze chimiche? Principio di precauzione Principio del buon senso (processo produttivo, conoscenza dei fatti e luoghi, schede tecniche, ecc) Andranno ricercate unicamente quelle sostanze che ragionevolmente possono essere contenute in funzione della conoscenza del ciclo produttivo e/o di consumo che ha generato il rifiuto. Conoscere il 99,9% p/pdel rifiuto? 0,1% p/p Scheda sicurezza Oltre sostanze pericolose Torbernite

29 Rifiuti con composizione non nota o non determinabile analiticamente Terre e rocce da siti contaminati Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione Fluff frazione leggera e polveri Fanghi di dragaggio Fanghi di depurazione reflui industriali Rifiuti stabilizzati/solidificati Sovvalli: rifiuti da selezione meccanica di rifiuti Queste tipologie di rifiuti sono una percentuale molto elevata di rifiuti trattati in impianti (oltre 70%)

30 Impatto della classificazione dei rifiuti pericolosi Smaltimento discariche per R. pericolosi (poche): problema TOC, rifiuti stabili non reattivi, ecc. Non è applicabile DM (recupero agevolato) Problematiche legate D.lgs. 81/2008 (sicurezza) Spedizione rifiuti: regolamento 2006/1013/CE Direttiva Seveso Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) Incompatibilità tra rifiuti con H diverse

31 Principio di precauzione Comunicazione della Commissione UE del Equilibrare la libertà e i diritti degli individui, delle industrie e delle organizzazioni con l esigenza di ridurre i rischi di effetti negativi per l ambiente e per la salute Evitare un ricorso ingiustificato al principio di precauzione che diverrebbe una forma dissimulata di protezionismo.

32 Combustione i metalli in forma di Ossidi più o meno complessi Scorie Carbonatazione: tempo esposizione aria ZnO R50-53 PbO 2 R50-53 Cu 2 O R50-53 Nota: per ADR il Pbsi esprime come composto Anioni Solfati mg/l SO 4 2- <1 Cloruri mg/l Cl metodo Eluato: specie solubili Anche con ADR, Per tutte le ipotesi: conferma Biotest Metalli Metodo UNI EN 13657:2004+ UNI EN ISO 11885:2009 Unità Mis. mg/kg tq metallo Parametro Valore Incertezza Antimonio Arsenico 8 2 Berillio <2 -- Cadmio <2 -- Cobalto 17 3 Cromo Mercurio <1 -- Nichel Piombo Rame Selenio <5 -- Stagno Tallio <5 -- Tellurio <5 -- Vanadio 25 6 Zinco TEST CESSIONE UNI 10802:2004/E. corr.31/08/05 UNI EN :2004 Con il calcolo: prima sì H14 (a meno di Biotest), ora no H14! Inc= 15%

33 ph ESTREMI Position PaperCE 18 sett. 2007:il ph estremo prevale anche rispetto ai limiti generici È ancora applicabile dopo L. 28/2012? Attenendoci scrupolosamente all allegato D: in via generale sì. Il ph è un parametro indicatore. Per corrosivi R35 limite sommatoria è 1%. Nel caso di un ph>12,5: considerando idrossidi complessi nella scoria si è fuori limite. Mediante riserva alcalina (diagramma Young) e test in vitrosi può escludere pericolosità! H8 Ragionamento Chimico Parere ISS prot. N del 19/01/2012 H8 H4 Reg. 2008/440/CE, All. B40 bis (corrosività)

34 Sovvalli CER? *: contenente sostanze pericolose Discarica -Inceneritore -CDR Impianto separazione secco umido rifiuti urbani e speciali - Trattamento meccanico - ETEROGENEO Analisi merceologica Campionamento adeguato (UNI 10802) Verificare: farmaci, amianto, batterie, RAEE,. Analisi chimica (idrocarburi, metalli ) Relazione finale c h i m i c o Sistema aziendale controlli Responsabile tecnico Procedura Omologa

35 Come attribuire il CER Origine (processo produttivo)

36 Quindi per Codici a specchio: CER *: rifiuto generato dal trattamento meccanico di rifiuti contenente sostanze pericolose CER : rifiuto generato dal trattamento meccanico del rifiuti diverso di quello di cui alla voce * Decisione 2000/532/CE residuale Produttoreha obbligo della codifica Obbligo di provare che non contiene sostanze pericolose Omologa: valutazione in funzione anche delle prescrizioni autorizzative Corresponsabilità del Destinatario

37 Campionamento e Analisi allegato 3 DM 27/9/2010 Caratterizzazione di base Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deveessere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi -Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati e alle norme UNI EN e UNI EN Verbale di campionamento Ogni quanto fare l analisi? Regolarmente generato? Pianificazione del campionamento (N incrementi, massa incrementi, massa campione laboratorio )

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