Oggetto:Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) Determinazione misura delle aliquote e detrazioni di imposta per l anno Il CONSIGLIO COMUNALE

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1 Deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del Oggetto:Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) Determinazione misura delle aliquote e detrazioni di imposta per l anno Il CONSIGLIO COMUNALE (.. omissis..) DELIBERA 1) di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell Imposta Comunale sugli Immobili a valere per l anno 2008 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all art. 5 del D. Lgs. 504/92: Aliquota ordinaria 7 per mille a) Abitazione dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, co.1 della L.556/96); b) L unità immobiliare, quale ex casa coniugale, di proprietà o di altro diritto reale di godimento del soggetto che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della citata abitazione, purché detto soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Siena (art.1 comma 6 della Legge Finanziaria 2008 Legge 244/2007); c) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione (art. 3, co. 56 della L. 662/96); d) L unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall ascendente al discendente in linea retta di I grado (genitori/figli), o viceversa a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e a condizione che l altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora. Nel caso di più fabbricati ad uso abitativo concessi gratuitamente dai genitori ai figli e viceversa, tutte le citate unità immobiliari ad uso abitativo sono ammesse a godere da

2 parte del concedente dell aliquota ridotta, purchè vengano rispettate le condizioni ed i requisiti stabiliti dal vigente Regolamento; e) Le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lett. d) (ascendente discendente) in linea retta di I grado, purchè l altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora; f) Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni); g) Immobili ad uso abitativo non locati siti nel territorio comunale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell 1/1/2008) art. 2, co. 4 della L. 431/98. Per detta fattispecie si intendono gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione ma tenuti vuoti o sfitti, posseduti oltre alla unità immobiliare ad uso abitativo tenuta a disposizione (vale a dire utilizzata dal medesimo contribuente o da un proprio familiare, ancorché in modo saltuario), sita nel territorio comunale, in aggiunta all abitazione principale, ovunque quest ultima sia ubicata; 9 per mille Detrazione per abitazione principale Euro 103,29 2) di dare atto che: ai fini della citata detrazione di imposta, sulla base di quanto stabilito dall art. 1 comma 5 della Legge Finanziaria 2008, si detrae dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo un ulteriore importo pari all 1,33 per mille della base imponibile; che tale ulteriore detrazione non può comunque essere superiore a 200,00 Euro, è fruibile fino a concorrenza dell imposta ed è rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae detta la destinazione ad abitazione principale; che la citata ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9; che ciascuna unità immobiliare, oggetto di aliquota, è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze; che ciascuna unità immobiliare, oggetto di aliquota, è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze; che qualora le pertinenze (garage C/6- o box C/7- o posto auto C/7-, soffitta C/2-, cantina C/2-, ancorché distintamente iscritte in catasto) siano connesse all abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolativo, purchè ubicate entro la distanza stradale massima di 600 metri dalla predetta unità

3 immobiliare, fino ad un massimo di n. 2 unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione, fatta eccezione per i posti auto scoperti ubicati nella zona censuaria 1 che, in quanto censiti nella categoria C/6 anziché C/7, non sono sottoposti a quest ultima condizione; che la citata detrazione per abitazione principale e con l ulteriore importo da detrarre secondo quanto disposto dalla suindicata Legge Finanziaria 2008, è a valere oltre che per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le fattispecie di cui alle lettere b) c), d) ed e) anche per : il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purchè lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situata nello stesso comune (nello specifico Comune di Siena ) ove è ubicata la casa coniugale; 3) di confermare la detrazione di imposta nella misura di Euro 180,00 (con l ulteriore incremento di cui all art.1, comma 5 della Legge Finanziaria 2008), per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di proprietà (usufrutto, uso o abitazione) delle seguenti categorie di soggetti in particolare disagio economico e sociale e purché ricorrano le seguenti condizioni: Presenza nel nucleo familiare di un invalido totale (100%), con o senza assegno di accompagnamento, invalidità riconosciuta dalle competenti autorità. A tal fine vengono considerati invalidi totali i seguenti soggetti: 1. Soggetti con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, eventualmente con impossibilità di deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore /o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; 2. Soggetti minori invalidi per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età / eventualmente con impossibilità di deambulare senza l aiuto di un accompagnatore / oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; 3. Soggetti ultrasessantacinquenni invalidi con impossibilità di deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore / o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; 4. Soggetti ultrasessantacinquenni invalidi per difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell età di tipo grave (pari al 100% di invalidità); 5. Soggetti con cecità assoluta / o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione; 6. Soggetti affetti da sordomutismo ai sensi della L. n. 381/1970; L unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4; Possesso (a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale di godimento) da parte dei componenti il nucleo familiare o da parte del soggetto invalido del solo alloggio ad uso abitativo (abitazione principale) ed eventuali due pertinenze secondo quanto riportato nel vigente regolamento I.C.I., nel territorio comunale di Siena. E fatto salvo il caso del possesso di più unità immobiliari ove la somma delle

4 quote delle stesse possedute dall interessato, non superi l unità, oltre alle eventuali pertinenze; Il soggetto deve risiedere ed avere dimora abituale nell alloggio ad uso abitativo, oggetto della maggiore detrazione di imposta; Il nucleo familiare del soggetto invalido non deve possedere altri beni immobili sul territorio nazionale (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo) produttivi di redditi IRPEF superiore a Euro 200,00; Il totale dei redditi imponibili IRPEF dei componenti del nucleo familiare relativo all anno precedente non deve eccedere Euro ; per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, quale quella risultante nello stato di famiglia alla data del ; 4) Di confermare, infine, che la detrazione di imposta è fino a concorrenza dell imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, e di proprietà (usufrutto, uso o abitazione) dei seguenti soggetti purché ricorrano le seguenti condizioni: - Nucleo familiare (intendendo la famiglia anagrafica come risulta nello stato di famiglia alla data del ) composto da pensionati conviventi /o da un solo pensionato, aventi i seguenti requisiti: Possesso ( a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale di godimento ) del solo alloggio ad uso abitativo (abitazione principale) ed eventuali due pertinenze nel territorio comunale di Siena. E fatto salvo il caso del possesso di più unità immobiliari ove la somma delle quote delle stesse possedute dall interessato, non superi l unità, oltre alle eventuali pertinenze; I soggetti di che trattasi /o il soggetto (ove il nucleo familiare sia composto da una persona) non devono/e comunque possedere altri beni immobili sul territorio nazionale (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo) produttivi di redditi IRPEF superiore a Euro 200,00; Aver compiuto il 65 anno di età alla data dell ; Essere in condizione non lavorativa e con un reddito imponibile I.R.P.E.F. relativo all anno precedente non superiore a ,00 nucleo composto da una persona o ,00 nucleo composto da due o più persone; L unità immobiliare di cui sopra deve essere classificabile nelle categorie o A/2 o A/3 o A/4; Il soggetto/i soggetti deve/devono risiedere ed avere dimora abituale nell alloggio ad uso abitativo, oggetto della maggiore detrazione di imposta. 5) Di dare atto che restano esclusi dal beneficio delle agevolazioni di cui ai punti 3) e 4) i soggetti che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, (fattispecie descritta alla lettera c) del punto 1) ), atteso che in detto caso il soggetto non è più residente nel nucleo familiare; 6) di precisare altresì che nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

5 sanitari a seguito di ricovero permanente, ove nella stessa sia residente altro soggetto contitolare, l aliquota ridotta e la detrazione d imposta spettano a entrambi detti soggetti; 7) di stabilire che, agli effetti delle detrazioni di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell abitazione stessa, e che l ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell imposta dovuta per l abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull imposta dovuta per le pertinenze; 8) di stabilire inoltre, in ordine ai contratti di tipo concordato, che l aliquota del è a valere unicamente per quei contratti stipulati secondo gli accordi territoriali nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con avvertimento che l eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista nei citati accordi territoriali, comporta in sede di autotassazione l impossibilità di assumere l aliquota suindicata, fermo restando da parte di questo Comune la verifica dei suddetti contratti, che, qualora rivelatisi non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero della maggiore imposta dovuta con sanzioni ed interessi; 9) di stabilire altresì: - che i soggetti che a far data intendono beneficiare delle sopra indicate agevolazioni (maggiori detrazioni di imposta, aliquota ridotta e detrazione di imposta per concessione in uso gratuito di alloggi ad uso abitativo ad ascendenti/discendenti in linea retta di 1 grado o reciprocamente), dovranno presentare entro il 31 dicembre 2008 all Ufficio I.C.I., apposita comunicazione, utilizzando i modelli a tal fine predisposti dallo stesso ufficio dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra venga omessa o presentata tardivamente, verrà applicata la sanzione in misura fissa di cui all art.14, 3 comma del D.Lgs. n.504/92; - che anche in ordine ai contratti di tipo concordato, la suindicata aliquota del è a valere unicamente per quei contratti stipulati secondo gli accordi territoriali, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con l avvertenza che l eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista nei citati accordi territoriali, comporta in sede di autotassazione l impossibilità di assumere l aliquota suindicata, fermo restando da parte di questo Comune la verifica dei suddetti contratti, che, ove rivelatisi non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero della maggiore imposta dovuta con sanzioni ed interessi; - che dovrà essere presentata analoga comunicazione anche per detti contratti concordati stipulati a decorrere dal o fatti oggetto di proroga nel corso del 2008 entro lo stesso termine del 31 dicembre 2008, con la relativa documentazione, che verrà indicata dallo stesso ufficio I.C.I., dando atto che in caso di omessa o tardiva comunicazione, verrà applicata la sanzione in misura fissa di cui all art.14, 3 comma del D.Lgs. n.504/92; - che stesso termine vale per i soggetti che rispetto alle precedenti comunicazioni hanno subito variazioni (cessazione di benefici, variazione del tipo di agevolazione, ecc.), dando atto che l eventuale omissione/ o infedeltà delle stesse sarà oggetto di recupero I.C.I. da parte di questo Comune, con irrogazione di sanzioni ed interessi;

6 10) di introitare la somma derivante dall applicazione delle aliquote, come sopra stabilite, all apposito capitolo 100/0 dell esercizio 2008; 11) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell Economia e delle Finanze; 12) di provvedere, altresì, di dare avviso nella Gazzetta Ufficiale della adozione del presente provvedimento, secondo le direttive diramate dal Ministero dell Economia e delle Finanze, con circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali Federalismo Fiscale n. 3 del

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