Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) Determinazione misura delle aliquote e detrazione di imposta per l anno Il CONSIGLIO COMUNALE

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1 Deliberazione Consiglio Comunale n. 52 del Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) Determinazione misura delle aliquote e detrazione di imposta per l anno Il CONSIGLIO COMUNALE - Visto il D. Lgs n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell Imposta Comunale sugli Immobili; - Visto il D. Lgs n. 446, che all art. 59 prevede che i comuni, con apposito regolamento adottato a norma dell art. 52 stesso D. Lgs., possono disciplinare l Imposta Comunale sugli Immobili; - Visto il Regolamento per l applicazione dell ICI del Comune di Siena, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 333 del e successive modificazioni ed integrazioni, ed in ultimo con deliberazione adottata in data odierna; - Visti il D.L. 4 Luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 4 Agosto 2006 n. 248 e il D.L. 3 Ottobre 2006 n. 262 convertito anch esso con modificazioni nella Legge 24 Novembre 2006 n. 286, normative entrambe contenenti, tra le altre, disposizioni di rilevanza per l I.C.I.; - Vista la Legge Finanziaria Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ed in particolare le disposizioni di particolare rilevanza per i tributi locali e per l I.C.I; - Vista altresì la Legge Finanziaria 2008 Legge n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ; - Visto in particolare l'art. 1 del Decreto- Legge n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, norma con la quale è stata disposta l'esenzione ICI prima casa ; - Vista la risoluzione del Ministero dell'economia e delle Finanze -Dipartimento delle Finanze Direzione Federalismo Fiscale n. 12/DF del , contenente chiarimenti in ordine al citato art. 1 del D.L. n. 93/2008; - Rilevato che in forza della citata disposizione, a decorrere dall'anno di imposta 2008, è stata stabilita, per i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla medesima norma, l'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica ex art. 1 comma 173 lett. b) della Legge n. 296/2006; - Atteso che sulla base del medesimo D.L. n. 93/2008, come sopra convertito, nonché alla luce dei chiarimenti forniti con la summenzionata risoluzione, l'esenzione si estende altresì alle seguenti fattispecie: a) al soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non

2 risulta assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (ex art. 6 comma 3 - bis del Decreto Legislativo n. 504/1992, introdotto dall'art. 1 comma 6 lett. b) Legge n. 244/2007); b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari -IACP- ( art. 8 comma 4 del decreto legislativo n.504/1992), nonché agli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; - Preso atto che in virtù della medesima normativa, l'esenzione opera anche per le fattispecie fatte oggetto di assimilazione all'abitazione principale operata sulla base dell'esercizio della facoltà regolamentare di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997, da cui ne discende per questo Comune che detta esenzione si applica altresì: alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate ( intendendosi come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione ); alla unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall ascendente al discendente in linea retta di I grado (genitori/fi gli), o viceversa a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e a condizione che l altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora; alle unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui sopra (ascendente discendente) in linea retta di I grado, purchè l altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora; - Rilevato altresì che ciascuna unità immobiliare è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze, ancorché distintamente accatastate, poste direttamente in rapporto funzionale con la cosa principale, alla quale quindi risultano legate da un rapporto inscindibile di complementarietà; - Preso atto che sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento ICI agli effetti dell'abitazione principale, nonché ai fini altresì delle assimilazione ad essa operata come sopra riportato, sono considerate parti integranti dell abitazione principale le sue pertinenze (garage C/6- o box C/7- o posto auto C/7-, soffitta C/2-, cantina C/2-, ancorché distintamente iscritte in catasto), ubicati entro la distanza massima di 600 metri dall abitazione principale, fino ad un massimo di n. 2 unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione, fatta eccezione per i posti auto scoperti ubicati nella zona censuaria 1 che, in quanto censiti nella categoria C/6 anziché C/7, non sono sottoposti a quest ultima condizione; - Considerato che la lettura sistematica della citata normativa, alla luce dei chiarimenti forniti con la sopra menzionata risoluzione ministeriale., porta conseguentemente a ritenere che le abitazioni adibite ad abitazioni principali classificate nelle citate categorie catastali A/1, A/8 e A/9, continuano a scontare l'aliquota ridotta già da tempo stabilita da questo comune nella misura del 4 per mille, oltre alla detrazione di imposta già fissata in Euro 103,29;

3 - Visto altresì l'art. 77 bis del D.L n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del , che, al comma 30 stabilisce che resta confermata per il triennio , ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto- legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) ; - Vista inoltre la citata Legge n. 244, che all'art. 1 comma 6 lett. a) inserisce all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 il comma 2 bis che testualmente stabilisce: la deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un 'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore a 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni; - Visto a tal fine il regolamento per l'applicazione dell'ici contenente tra l'altro la relativa disposizione disciplinante detta agevolazione; - Vista inoltre la L n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni recante Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ; - Rilevato pertanto come occorre determinarsi sulle aliquote I.C.I. a valere per l anno 2009, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia e delle disposizioni regolamentari adottate ex art.59 D. Lgs. n. 446/1997; - Atteso che l andamento del gettito ICI relativo al 2008, sia pure non ancora definitivamente consolidato, consente, nel rispetto delle previsioni di bilancio 2009 di stabilire: l aliquota ordinaria nella misura del ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse: 7 per mille a) Abitazioni classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale coincidente, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica, ed unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari -IACP- nonché agli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del 4 per mille

4 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 b) Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni); c) Immobili ad uso abitativo non locati siti nel territorio comunale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell 1/1/2009) art. 2, co. 4 della L. 431/98. Per detta fattispecie si intendono gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione ma tenuti vuoti o sfitti, posseduti oltre alla unità immobiliare ad uso abitativo tenuta a disposizione (vale a dire utilizzata dal medesimo contribuente o da un proprio familiare, ancorché in modo saltuario), sita nel territorio comunale, in aggiunta all abitazione principale, ovunque quest ultima sia ubicata; d) Le unità immobiliari ad uso abitativo fatte oggetto di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni - per gli impianti termici solari ( pannelli solari ) e di cinque anni per la installazione di impianti fotovoltaici (art. 1 co. 6 lett. a) della Legge Finanziaria 2008 L. n.244/2007 ) e fatta oggetto di specifica disposizione regolamentare v.di.vigente regolamento per l'applicazione dell'i.c.i. ) 4 per mille 9 per mille 3 per mille - Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro 103,29 la detrazione per abitazione principale, da applicarsi per le seguenti fattispecie: a) alle unità immobiliari ad uso abitativo, adibite ad abitazione principale classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9; b) alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate; - Atteso che per quest'ultima fattispecie - lettera b) - l'aliquota prevista è quella ordinaria; - Ritenuto stabilire per i soggetti interessati dall'esenzione ICI casi di assimilazione all'abitazione principale e più specificatamente: ex casa coniugale, concessione in uso gratuito di alloggi ad uso abitativo ad ascendenti/discendenti in linea retta di primo grado o reciprocamente, l'obbligo di presentare, entro il all Ufficio I.C.I., apposita comunicazione,- ad esclusione di coloro che già nelle scorse annualità hanno già provveduto a detto adempimento, e purchè non siano intervenute variazioni, da effettuarsi utilizzando i modelli a tal fine predisposti dallo stesso ufficio,dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra non venga presentata ovvero venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione in misura fissa di cui all art.14, 3 comma del D.L gs. n.504/1992;, - Preso atto che, anche in ordine ai contratti di tipo concordato, la suindicata aliquota del 4 per mille è a valere unicamente per quei contratti stipulati secondo gli accordi territoriali, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con l avvertenza:

5 - che l eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista nei citati accordi territoriali, comporta in sede di autotassazione l impossibilità di assumere l aliquota suindicata; - che resta ferma da parte del Comune la verifica dei suddetti contratti, che, ove rivelatisi non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero della maggiore imposta dovuta con sanzioni ed interessi; - Dato atto che dovrà essere presentata analoga comunicazione anche per detti contratti concordati stipulati a decorrere dal o fatti oggetto di proroga nel corso del 2009 entro lo stesso termine del 31 dicembre 2009, con la relativa documentazione, che verrà indicata dallo stesso ufficio I.C.I, dando atto che, in caso di omessa o tardiva comunicazione, verrà applicata la sanzione in misura fissa di cui all art.14, 3 comma del D.Lgs. n. 504/1992; - Precisato altresì che nello stesso termine del (termine decadenziale) dovrà essere presentata apposita comunicazione anche da parte di coloro che abbiano installato impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, corredata della prescritta documentazione meglio riportata nel vigente regolamento per l'applicazione dell'ici, dando atto che per detta agevolazione, in caso di omissione o ritardo nella presentazione di quanto richiesto, l'aliquota agevolata non verrà riconosciuta per l'anno di imposta 2009; - Preso atto che stesso termine vale per i soggetti che rispetto alle precedenti comunicazioni hanno subito variazioni (cessazione di agevolazioni, variazione del tipo di agevolazione, ecc ), dando atto che l eventuale omissione o infedeltà delle stesse sarà oggetto di recupero I.C.I. da parte di questo Comune, con irrogazione di sanzioni ed interessi; - Rilevato che ai fini dei citati adempimenti si intendono presentate nel termine di cui sopra le comunicazioni inviate anche per posta, avuto riguardo alla data del timbro postale di spedizione; - Visto l art. 1 comma 169 della Legge n. 296 che stabilisce che gli enti locali deliberano le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detta deliberazione anche se approvata successivamente all inizio dell esercizio, purchè entro il termine suindicato, ha effetto dal 1 Gennaio dell anno di riferimento; - Dato atto che i termini per l'approvazione del bilancio di previsione sono stati prorogati al ; - Visto l art. 48 del D. Lgs n. 267; - Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore della Direzione Risorse Finanziarie, di cui all art. 49 del D. Lgs n. 267; Con votazione..; DELIBERA 1) di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e

6 detrazione per abitazione principale ai fini dell Imposta Comunale sugli Immobili a valere per l anno 2009 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all art. 5 del D. Lgs. 504/92: Aliquota ordinaria 7 per mille a) Abitazioni classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale coincidente, salvo prova contraria, con la residenza anagrafica, ed unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari -IACP- nonché agli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 b) Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 co. 4 della L. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni); c) Immobili ad uso abitativo non locati siti nel territorio comunale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell 1/1/2009) art. 2, co. 4 della L. 431/98. Per detta fattispecie si intendono gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione ma tenuti vuoti o sfitti, posseduti oltre alla unità immobiliare ad uso abitativo tenuta a disposizione (vale a dire utilizzata dal medesimo contribuente o da un proprio familiare, ancorché in modo saltuario), sita nel territorio comunale, in aggiunta all abitazione principale, ovunque quest ultima sia ubicata;; d) Le unità immobiliari ad uso abitativo fatte oggetto di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni - per gli impianti termici solari ( pannelli solari ) e di cinque anni per la installazione di impianti fotovoltaici ( art. 1 co. 6 lett. a) della Legge Finanziaria 2008 L. n.244/2007 ) e fatta oggetto di specifica disposizione regolamentare v.di.vigente regolamento per l'applicazione dell'i.c.i.). 4 per mille 4 per mille 9 per mille 3 per mille Detrazione per abitazione principale Euro 103,29 da applicarsi per le seguenti fattispecie: a) alle unità immobiliari ad uso abitativo, adibite ad abitazione principale classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

7 b) alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate; 2) di dare atto che: - in forza dell'art. 1 del Decreto- Legge n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126, per i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla citata norma, sussiste l'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica ex art. 1 comma 173 lett. b) della Legge n. 296/2006; - che sulla base del medesimo D.L. n. 93/2008, come sopra convertito, nonché della risoluzione del Ministero dell'economia e delle Finanze -Dipartimento delle Finanze Direzione Federalismo Fiscale n. 12/DF del , l'esenzione si estende altresì alle seguenti fattispecie: a) al soggetto passivo che, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8 commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale ; b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari -IACP- nonché agli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 3) di dare atto altresì che l'esenzione ICI, come da Decreto legge n. 93/2008, come sopra convertito: si applica altresì alle fattispecie sottoriportate, rientranti nell'ambito abitazione principale, in quanto assimilate da questo Comune nell'esercizio della facoltà regolamentare ai sensi degli artt. 52 e 59 del D:lgs. n. 446/1997: Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente,a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione; L unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall ascendente al discendente in linea retta di I grado (genitori/figli), o viceversa a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e a condizione che l altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica ed effettiva e stabile dimora; Le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui sopra (ascendente discendente) in linea retta di I grado, purchè l altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora;

8 4) di precisare: - che ciascuna unità immobiliare è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze, ancorché distintamente accatastate, poste direttamente in rapporto funzionale con la cosa principale, alla quale quindi risultano legate da un rapporto inscindibile di complementarietà; - che sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento ICI agli effetti dell'abitazione principale, nonché ai fini altresì delle assimilazione ad essa operata come sopra riportato, sono considerate parti integranti dell abitazione principale le sue pertinenze (garage C/6- o box C/7- o posto auto C/7-, soffitta C/2-, cantina C/2-, ancorché distintamente iscritte in catasto), ubicati entro la distanza massima di 600 metri dall abitazione principale, fino ad un massimo di n. 2 unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione, fatta eccezione per i posti auto scoperti ubicati nella zona censuaria 1 che, in quanto censiti nella categoria C/6 anziché C/7, non sono sottoposti a quest ultima condizione; 5) di dare atto che che le abitazioni adibite ad abitazioni principali classificate nelle citate categorie catastali A/1, A/8 e A/9, continuano a scontare l'aliquota ridotta già da tempo stabilita da questo comune nella misura del 4 per mille, oltre alla detrazione di imposta già fissata in Euro 103,29; 6) di stabilire inoltre, in ordine ai contratti di tipo concordato, che l aliquota del 4 per mille è a valere unicamente per quei contratti stipulati secondo gli accordi territoriali nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti negli stessi, con avvertimento che l eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista nei citati accordi territoriali, comporta in sede di autotassazione l impossibilità di assumere l aliquota suindicata, fermo restando da parte di questo Comune la verifica dei suddetti contratti, che, qualora rivelatisi non correttamente stipulati, saranno fatti oggetto di recupero della maggiore imposta dovuta con sanzioni ed interessi; 7) di precisare altresì, relativamente all'aliquota agevolata del 3 per mille, stabilita a favore dei soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo, che : Gli interventi consistono nella installazione di pannelli solari, come definiti dall'art.1 comma 346 della Legge n. 296, e per i quali spetta la relativa detrazione di imposta sui redditi.. I soggetti devono aver sostenuto spese, nel corso dell'anno di imposta, - interventi atti a conseguire risparmio energetico - per una spesa minima pari a Euro (diecimila). L'agevolazione ha durata triennale. I soggetti passivi che hanno installato impianti fotovoltaici, per i quali siano in possesso della tariffa incentivante e dell'eventuale premio abbinato all'uso efficiente dell'energia incentivi conto energia soggetto attuatore G.S.E.-. ( conto energia, introdotto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive ). L'agevolazione ha durata quinquennale. 8) di stabilire altresì: - che nel termine decadenziale del dovrà essere presentata apposita comunicazione da parte di coloro che abbiano installato impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, corredata della prescritta documentazione meglio riportata nel vigente regolamento per l'applicazione dell'ici, dando atto che per detta agevolazione, in caso di

9 omissione o ritardo nella presentazione di quanto richiesto, l'aliquota agevolata non verrà riconosciuta per l'anno di imposta 2009; - che dovrà essere presentata analoga comunicazione anche per i contratti concordati stipulati a decorrere dal o fatti oggetto di proroga nel corso del 2009 entro lo stesso termine del 31 dicembre 2009, con la relativa documentazione, che verrà indicata dallo stesso ufficio I.C.I, dando atto che, in caso di omessa o tardiva comunicazione, verrà applicata la sanzione in misura fissa di cui all art.14, 3 comma del D.Lgs. n.504/1992; - che per i soggetti interessati dall'esenzione ICI casi di assimilazione all'abitazione principale- e più specificatamente : ex casa coniugale, concessione in uso gratuito di alloggi ad uso abitativo ad ascendenti/discendenti in linea retta di primo grado o reciprocamente, l'obbligo di presentare, entro il all Ufficio I.C.I., apposita comunicazione,- ad esclusione di coloro che già nelle scorse annualità hanno già provveduto a detto adempimento, e purchè non siano intervenute variazioni, da effettuarsi utilizzando i modelli a tal fine predisposti dallo stesso ufficio dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra non venga presentata ovvero venga presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione in misura fissa di cui all art.14, 3 comma del D.Lgs. n.504/1992;, - che stesso termine vale per i soggetti che rispetto alle precedenti comunicazioni hanno subito variazioni (cessazione di agevolazioni, variazione del tipo di agevolazione, ecc ), dando atto che l eventuale omissione o infedeltà delle stesse sarà oggetto di recupero I.C.I. da parte di questo Comune, con irrogazione di sanzioni ed interessi; - che ai fini dei citati adempimenti si intendono presentate nel termine di cui sopra le comunicazioni inviate anche per posta, avuto riguardo alla data del timbro postale di spedizione ; 9) di introitare la somma derivante dall applicazione delle aliquote, come sopra stabilite, all apposito capitolo 100/0 dell esercizio 2009; 10) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell Economia e delle Finanze; 11) di provvedere altresì di dare avviso nella Gazzetta Ufficiale della adozione del presente provvedimento, secondo le direttive diramate dal Ministero dell Economia e delle Finanze, con circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali Federalismo Fiscale n. 3 del

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