DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 2 febbraio 2012

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1 UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Commissioni di ricorso DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 2 febbraio 2012 Nel procedimento R 833/ C.M.T. - COMPAGNIA MANIFATTURE TESSILI S.r.l. Piazzetta Matilde Serao, 7 IT Napoli Italia richiedente / ricorrente rappresentata da SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A, Piazza di Pietra, 39, IT Roma, Italia RICORSO relativo alla domanda di marchio comunitario n LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO composta da Th. M. Margellos (Presidente), C. Rusconi (Relatore) e S. Martin (Membro) Cancelliere: P. López Fernández de Corres ha pronunciato la seguente Lingua del procedimento: italiano

2 2 Sintesi dei fatti Decisione 1 Con domanda del 31 luglio 2010, C.M.T. - COMPAGNIA MANIFATTURE TESSILI S.r.l. (in prosieguo la richiedente ) chiedeva la registrazione del seguente marchio comunitario marchio denominativo: CAMOMILLA italia per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi: Classe 3 Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; Saponi; Profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; Dentifrici; Classe 9 Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; Apparecchi e strumenti per la conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; Supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; Distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; Registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; Estintori; Classe 11 Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari; Classe 14 Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; Gioielleria, pietre preziose; Orologeria e strumenti cronometrici; Classe 16 Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; Stampati; Articoli per legatoria; Fotografie; Cartoleria; Adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; Materiale per artisti; Pennelli; Macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); Materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); Materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); Caratteri tipografici; Cliché; Classe 18 Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; Pelli di animali; Bauli e valigie; Ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; Fruste e articoli di selleria; Classe 20 Mobili, specchi, cornici; Prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche; Classe 21 Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; Pettini e spugne; Spazzole (ad eccezione dei pennelli); Materiali per la fabbricazione di spazzole; Materiale per pulizia; Paglia di ferro; Vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); Vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; Classe 24 Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; Coperte da letto e copritavoli; Classe 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Classe 35 Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio.

3 3 2 Mediante comunicazione datata 3 settembre 2010 l esaminatrice informava la richiedente che il marchio non era registrabile ai sensi dell articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e dell articolo 7, paragrafo 2 del regolamento del Consiglio sul marchio comunitario (in prosieguo RMC ). In particolare, l obiezione dell esaminatrice si dirigeva esclusivamente con riguardo ai prodotti rivendicati nella classe 3, vale a dire preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici. 3 Mediante decisione datata 22 febbraio 2011 l esaminatore rifiutava la domanda ex articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell articolo 7, paragrafo 2 RMC asserendo che la denominazione CAMOMILLA italia sarebbe percepita dal pubblico di riferimento, vale a dire il consumatore medio di lingua italiana nell Unione europea, come un chiaro riferimento a caratteristiche essenziali dei prodotti obiettati dato che dalla camomilla è possibile ricavare un essenza utilizzabile anche nella produzione di tali prodotti. In virtù di queste considerazioni, l esaminatore riscontrava che il marchio è descrittivo ex articolo 7 paragrafo 1, lettera c) RMC. Alla luce di tale carattere descrittivo della denominazione CAMOMILLA italia il segno in questione risulta pertanto privo di qualsiasi carattere distintivo in relazione ai prodotti rivendicati nella classe 3 e quindi incorre anche nell impedimento assoluto ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMC. 4 Di conseguenza, l Ufficio ha ritenuto di mantenere l obiezione riguardante la registrabilità della domanda di marchio rispetto ai seguenti prodotti: Classe 3 Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; Saponi; Profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; Dentifrici. 5 Invece, l esaminatore accoglieva la domanda per i rimanenti prodotti rivendicati nelle classi 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 e In data 15 aprile 2011, la richiedente presentava ricorso, seguito il 22 giugno 2011 dai relativi motivi. Non veniva concessa la revisione pregiudiziale di cui all articolo 60 RMC e il ricorso veniva deferito alla Commissione di ricorso per la decisione. Motivi del ricorso 7 La richiedente, rinunciato espressamente a preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare ed abradere; oli essenziali; lozioni per capelli e dentifrici, domanda l annullamento della decisione e l accoglimento della domanda di registrazione per saponi, profumeria e cosmetici nella classe 3 (in prosieguo i prodotti in contestazione ). 8 La richiedente, inoltre, chiede che il marchio oggetto della domanda sia registrato non più come CAMOMILLA italia, ma bensì come CAMOMILLA Italia Fashion.

4 4 9 La richiedente afferma che, con riguardo ai prodotti in contestazione, il marchio richiesto non è contrario alle disposizioni di cui all articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMC. Questi i motivi: il termine camomilla è una parola di fantasia per saponi, profumeria e cosmetici. Tali prodotti non presentano alcun collegamento merceologico con la pianta della camomilla e/o con i suoi derivati. Pertanto, il marchio in questione non è descrittivo né privo di carattere distintivo in relazione a questi prodotti; il solo fatto che la pianta della camomilla potrebbe teoricamente essere impiegata anche per ottenere cosmetici e profumi non implica che il termine camomilla non può distinguere l origine commerciale dei prodotti che potrebbero essere ottenuti con il suo impiego, perché nessuno percepisce camomilla come componente essenziale o naturale di cosmetici e profumi; neanche la parola Italia ha un significato descrittivo giacché la provenienza dall Italia della camomilla non ha alcun significato merceologico e, nel caso di specie, la parola Italia sta unicamente ad indicare la nazionalità della richiedente; l aggiunta della parola fashion chiarirebbe immediatamente il fatto che la richiedente è una casa di moda e, in particolare, permetterebbe di delimitare il significato semantico del marchio. Come conseguenza di tale correzione si eviterebbe il rischio che il marchio possa essere percepito come descrittivo e/o carente di carattere distintivo in relazione a saponi, profumeria e cosmetici ; la denominazione CAMOMILLA è un marchio generale che serve alla richiedente per contraddistinguere i prodotti di abbigliamento. Dato che è prassi costante delle case di abbigliamento estendere attraverso un processo di merchandising il loro marchio ai cosmetici e profumi, il marchio oggetto della domanda sarebbe percepito dal pubblico unicamente in funzione della sua notorietà come marchio di abbigliamento. A tale riguardo, con la finalità di mostrare il carattere notorio del segno CAMOMILLA per l abbigliamento, la richiedente ha presentato degli estratti di riviste di moda e di articoli di giornale, delle locandine promozionali e del materiale pubblicitario, e, infine, dei cataloghi. Motivazione 10 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60 RMC e alla regola 48 REMC ed è pertanto ammissibile. 11 Il ricorso, tuttavia, è infondato. Il marchio è carente di qualsivoglia capacità distintiva originaria in relazione ai prodotti in contestazione, perlomeno nella prospettiva di un consumatore di lingua italiana. La motivazione è la seguente. Sulle modifiche alla domanda di registrazione proposte dalla richiedente

5 5 12 In primo luogo, la Commissione accetta la limitazione dell enunciato dei prodotti obiettati dall esaminatore a saponi, profumeria e cosmetici dato che conforme a quanto stabilito dall articolo 43 RMC. 13 Ciò nonostante, la Commissione non può accettare la modifica da CAMOMILLA italia a CAMOMILLA Italia Fashion. 14 L articolo 43, paragrafo 2 RMC così dispone: La domanda di marchio comunitario può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente, solo per rettificare il nome e l indirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché tale rettifica non alteri in misura sostanziale l identità del marchio e non estenda l elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche riguardano la riproduzione del marchio o l elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, questa è pubblicata come modificata. 15 Pertanto, il regolamento n. 207/09 prevede che la domanda di marchio comunitario può essere modificata, su istanza della richiedente, nei casi contemplati dall'articolo 43, paragrafo 2, e a condizioni tassative, in particolare per rettificare errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché tale rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio. Prevedendo tale possibilità, il legislatore comunitario ha voluto perseguire due obiettivi. Ha voluto, in primo luogo, evitare gli inconvenienti che deriverebbero da un divieto assoluto di qualsiasi modifica di una domanda di marchio, fra cui in particolare l'obbligo per il richiedente di presentare una nuova domanda. In secondo luogo, limitando siffatta possibilità con la condizione che la modifica della domanda non alteri sostanzialmente il marchio, il legislatore ha inteso evitare gli abusi che potrebbero risultare da un sistema troppo liberale di modifiche e tutelare quindi gli interessi dei terzi quanto alla disponibilità dei segni distintivi (v. sentenza del 15 novembre 2011, T-128/99, Teleeye, punto 48). 16 Ad avviso della Commissione l aggiunta di una parola, in questo caso fashion, al marchio CAMOMILLA italia non rappresenta una modifica che serve per rettificare un errore di espressione o di trascrizione o errore manifesto giacché si tratta un termine a sé che non era stato rivendicato nel marchio tale come originariamente depositato. Inoltre, risulta evidente che tale modifica altera in misura sostanziale l identità di tale marchio. 17 Atteso quanto sopra, la Commissione ritiene che la modifica del marchio riprodotto nella domanda di registrazione non può essere concessa. Il marchio verrà pertanto esaminato tale come originariamente depositato. Ambito del ricorso 18 Nel presente caso la Commissione dovrà valutare se l esaminatore ha correttamente ritenuto che l espressione CAMOMILLA italia sia descrittiva e carente di carattere distintivo con riguardo ai soli prodotti rimasti in contestazione, ovverosia saponi, profumeria e cosmetici nella classe 3.

6 6 Sul divieto ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC 19 Ai sensi dell articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. 20 Detta norma persegue una finalità d interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (v. sentenza del 23 ottobre 2003, C-191/01 P, Doublemint, punto 31, e la giurisprudenza citata). 21 Occorre altresì rammentare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione del pubblico di riferimento e, dall altra, in relazione ai prodotti o ai servizi interessati (v. sentenza del 8 luglio 2008, T-160/07, Color Edition, punto 44, e la giurisprudenza citata). Si tratta di valutare il carattere descrittivo del marchio richiesto tenendo conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto dei prodotti o servizi di cui trattasi. 22 I prodotti in contestazione sono generi di largo consumo, destinati al grande pubblico in quanto si tratta di prodotti per l igiene, la bellezza e la cura del corpo. Poiché il marchio è costituito da un espressione in lingua italiana, il consumatore rispetto al quale valutare la registrabilità è quello comunitario di lingua italiana. 23 La Commissione concorda con la constatazione dell esaminatore secondo cui il segno richiesto è descrittivo in relazione ai prodotti in contestazione per il pubblico di riferimento, per i motivi qui di seguito indicati. 24 Il marchio è costituito dai sostantivi camomilla e Italia. Dato che la parola Italia compare nel marchio in questione, il consumatore non ha alcun motivo per ricollegarla, come erroneamente ritiene la richiedente, alla nazionalità italiana del titolare. Al contrario, il consumatore comprenderà la parola Italia come un indicazione dell origine geografica dei prodotti in contestazione. Inoltre, l industria cosmetica italiana gode di grande prestigio presso i consumatori e quindi è ragionevole ritenere che questi esposti al marchio CAMOMILLA italia percepiscano che il termine Italia si riferisce all origine dei prodotti commercializzati sotto il marchio in esame. 25 Quanto al termine camomilla, la Commissione non può condividere l argomento della richiedente secondo cui la parola camomilla sarebbe unicamente l indicazione descrittiva di prodotti come tranquillanti, sedativi e sonniferi. 26 Infatti, è importante innanzitutto notare come oggigiorno è alquanto comune per i consumatori trovare nei negozi oltre ai prodotti tradizionali anche certe linee di

7 7 prodotti naturali o agli estratti di erbe. Attraverso queste linee vengono normalmente commercializzati saponi, creme, shampoo, profumi, oli, trattamenti, maschere etc.: si pensi ad esempio alle creme e ai saponi all aloe vera o all olio d oliva, cosi come agli shampoo alla menta o alla mandorla. Dal punto di vista del consumatore è quindi ragionevole considerare che anche la pianta della camomilla, in virtù delle sue note proprietà benefiche, possa essere altresì impiegata nelle composizioni di questo genere di prodotti. In particolare, l uso degli estratti della camomilla, e anche dell aloe vera per citare un ulteriore esempio, è piuttosto diffuso nella preparazione dei prodotti cosmetici, e in generale per la cura del corpo, specificamente ideati per le pelli delicate e per le pelli infantili. 27 Pertanto, il termine camomilla quando è riferito ai prodotti in contestazione, che abitualmente possono contenere certi ingredienti di origine vegetale, verrà compreso come un indicazione che la loro composizione include anche la camomilla e/o i suoi estratti. 28 In virtù di queste premesse è ragionevole ritenere che con rispetto a saponi, il pubblico di riferimento possa considerare che il marchio CAMOMILLA italia indichi che questi prodotti contengano nella loro composizione estratti di camomilla di provenienza italiana. 29 Il medesimo ragionamento risulta essere applicabile con riguardo a cosmetici. La stessa richiedente, nella sua memoria di ricorso, cita fra gli svariati usi che possono essere fatti di tale pianta anche quelli in cosmetica per preparare lozioni e creme. 30 Per ultimo, è alquanto comune presso certi gruppi di consumatori preferire ai profumi artificiali le essenze e i profumi a base di aromi naturali o interamente composti da un solo ingrediente di origine vegetale, come ad esempio la lavanda, o la menta, o, come nel caso di specie, la camomilla. Quindi, è possibile ritenere che le proprietà tipiche della pianta della camomilla e soprattutto la sua fragranza notoriamente gradevole possano rientrare tra le caratteristiche dei profumi della richiedente e che, pertanto, il marchio CAMOMILLA italia può essere percepito come descrittivo anche con riguardo a tali prodotti. 31 L argomento della richiedente secondo cui che la camomilla solo teoricamente e potenzialmente potrebbe entrare a formare parte della composizione di certi cosmetici e profumi deve essere respinto. Infatti, com è stato precedentemente esposto, è risaputo che l impiego della camomilla e dei suoi estratti è frequente in molti prodotti cosmetici così come nei prodotti per l igiene quali saponi e shampoo, ed anche nelle fragranze e nei profumi. Non vi è dubbio che i consumatori di questo genere di prodotti conoscono bene le proprietà lenitive, emollienti, protettive e purificanti della pianta della camomilla. Pertanto, risulta erroneo e fuorviante reputare che la camomilla possa essere solo impiegata teoricamente nella preparazione dei prodotti in contestazione. 32 Inoltre, la Commissione rileva che anche se la camomilla non è un ingrediente essenziale dei prodotti in questione come rilevato dalla richiedente, questo non impedisce che il pubblico di riferimento, esposto al marchio CAMOMILLA

8 8 italia, potrebbe ritenere che i prodotti in contestazione contengano estratti della camomilla. È infatti indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte dal segno in questione siano essenziali o accessorie sul piano commerciale (v. per analogia, sentenza del 12 febbraio 2004, C-363/99, Postkantoor, punti 101 e 102; v. altresì sentenza del 16 dicembre 2010, T-281/09, Chroma, punto 29). 33 Infine, la richiedente fa valere che CAMOMILLA italia è un marchio nel campo dell abbigliamento e che è prassi costante delle case di moda quella di sfruttare la notorietà e la fama raggiunta dai loro marchi nel campo dell abbigliamento anche nei settori divenuti contigui come ad esempio quello dei profumi, al fine di provare il carattere notorio del marchio, la richiedente ha prodotto vari documenti come articoli in giornali e riviste specializzate, locandine, cataloghi, etc. 34 La Commissione ritiene, tuttavia, il materiale in questione del tutto insufficiente per dimostrare la notorietà invocata dalla richiedente nel campo della moda giacché le prove non forniscono alcuna informazione sull intensità dell uso, ne sulla percezione del marchio e della sua notorietà che ha il consumatore medio. Difatti, il processo citato dalla richiedente attraverso cui la notorietà di un marchio nel campo dell abbigliamento si estende ad altri campi adiacenti come quello della cosmetica e della profumeria implica ben altri livelli di notorietà in termini d intensità e di tempo che potrebbe essere dimostrata solo con la produzione di sondaggi, dichiarazioni delle camere di commercio e dell industria, fatturati che dimostrino un elevato volume di vendite e materiale pubblicitario che rifletta un intensa ed estesa attività di merchandising del marchio in questione. Solo poche grandi case di moda come possono essere ad esempio Calvin Klein o Armani o Versace, sono in grado di dare luogo a questo tipo di processo che richiede svariati anni di sforzi economici e pubblicitari. 35 Alla luce delle considerazioni che precedono, il segno richiesto presenta con i prodotti in causa un nesso sufficientemente diretto e concreto da consentire al pubblico destinatario di percepire immediatamente, e senz altra riflessione, una descrizione di uno degli ingredienti contenuti nelle composizioni dei prodotti in questione. Ne consegue che l impedimento assoluto alla registrazione di cui all articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC è applicabile alla fattispecie. 36 Il marchio è, quindi, descrittivo ai sensi dell articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMC. Sul divieto ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMC 37 La Commissione considera che non occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l applicazione dell articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMC. 38 Infatti, come emerge dall articolo 7, paragrafo 1 RMC, è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati in questa disposizione affinché il segno di cui trattasi non possa essere registrato come marchio comunitario (v. sentenza del 16 dicembre 2010, T-281/09, Chroma, punto 51).

9 9 Dispositivo Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide: Il ricorso è respinto. Th. M. Margellos C. Rusconi S. Martin Cancelliere: P. López Fernández de Corres

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