UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DECISIONE della Prima Commissione di ricorso dell 8 giugno 2011
|
|
- Gerardo Pugliese
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Commissioni di ricorso Nel procedimento R 1407/ DECISIONE della Prima Commissione di ricorso dell 8 giugno 2011 FIFTY NINE S.A. Boulevard du Prince Henri, 19-21, LU-1724 Luxembourg richiedente / ricorrente rappresentata da SIGNUS S.r.l.., Via O. Malagodi, 1, IT Cento (FE), Italia contro BARBA S.r.l. Via S. Pasquale a Chiaia, 83 IT Napoli Italia opponente / resistente rappresentata da STUDIO CIRILLO, Via S. Lucia, 15, IT Napoli, Italia RICORSO relativo al procedimento di opposizione n (domanda di marchio comunitario n ) LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO composta da Th. Margellos (Presidente), M. Bra (Relatore) e C. Rusconi (Membro) Cancelliere: P. López Fernández de Corres ha pronunciato la seguente Lingua del procedimento: Italiano
2 2 Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda del 24 luglio 2007, la S.A. FIFTY NINE (in appresso: la richiedente ) chiedeva la registrazione del seguente marchio denominativo: BARBAGIGGIA per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi: Classe 18 Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria. Classe 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. Classe 28 Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale. 2 La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 001/2008 del 7 gennaio Il 14 marzo 2008, la S.r.l. BARBA (in appresso: l opponente ) presentava opposizione contro la suddetta domanda, sulla base del marchio denominativo registrato come BARBA - marchio italiano, n , depositato il 12 gennaio 2001 e registrato il 26 aprile 2001, fra altri per i prodotti dei capi delle classi 18 e Marchio comunitario, n , depositato il 9 luglio 2001 e registrato il 2 agosto 2006, fra altri per i prodotti dei capi delle classi 18 e L'opposizione si fondava su una parte dei prodotti per i quali i marchi anteriori sono registrati, cioè sui i prodotti delle classi 18 e 25, ed era rivolta contro parte dei prodotti della domanda di registrazione, cioè contro i prodotti delle classi 18 e L'opponente adduceva la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMC. 6 Il richiedente richiedeva che l opposizione fosse respinta perché i marchi presentano numerose differenze che portano a escludere un rischio di confusione e richiedeva la prova di uso del marchio anteriore italiano. 7 L opponente addiceva la sussistenza di un rischio di confusione, perché i marchi sono simili e i prodotti sono identici, e ha prodotto vari documenti a prova dell uso del marchio anteriore italiano.
3 3 8 Con decisione del 30 giugno 2010 (in appresso la decisione impugnata ), la divisione Opposizione accoglieva l opposizione per tutti i prodotti contestati e poneva le spese a carico del richiedente, per i seguenti motivi: - L opposizione va esaminata sulla base del marchio anteriore comunitario. - I prodotti sono identici, dato che entrambi i segni contengono i capi delle classi 28 e Sotto il profilo visivo e fonetico, i marchi sono simili nella misura in cui entrambi contengono l elemento BARBA, in posizione iniziale. - Concettualmente, BARBAGIGGIA è una parola di fantasia in tutti paesi europei, mentre la parola BARBA ha un significato chiaro in italiano, portoghese e spagnolo. In questi paesi, i marchi non presentano similitudine concettuale. Nel resto dei paesi, nessuno dei segni ha un significato, e pertanto il confronto concettuale non influenza la somiglianza dei segni. - I prodotti sono identici e destinati al pubblico in senso lato. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo normale. La coincidenza visiva e fonetica nella parte iniziale dei segni, è in questo caso pertinente, dato che l elemento denominativo non è molto breve e che il pubblico lo leggera da sinistra verso destra, in modo ché la parte iniziale cattura per prima l'attenzione del lettore. Pertanto, il fatto che la coincidenza visiva e fonetica si trovi nella parte iniziale dei segni è pertinente. Pertanto i segni presentano un medio livello di somiglianza visiva e fonetica. I segni sono concettualmente dissimili per il pubblico italiano, portoghese e spagnolo, mentre sono concettualmente neutri, per il pubblico dei restanti paesi europei. Dato che il marchio anteriore è interamente riprodotto nel marchio impugnato, in tutti gli Stati membri, diversi dalla Spagna, Portogallo e Italia, le differenze fra i segni (non) sono sufficienti per controbilanciare le somiglianze visive e fonetiche fra i segni. - Poiché sussiste un rischio di confusione con il marchio Comunitario anteriore, il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. Pertanto, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori su cui era basata l opposizione. 9 Il 26 luglio 2010, il richiedente presentava un ricorso e la memoria contenente i relativi motivi. 10 Il ricorso è stato trasmesso alla divisione Opposizione per la revisione, conformemente all articolo 60 bis del RMC, ed è stato deferito alle Commissioni di ricorso in data 9 agosto Il 15 settembre 2010, l opponente depositava la propria memoria di risposta. 12 Il richiedente presentava replicava con una memoria in data 12 novembre L opponente controreplicava in data 8 aprile 2011.
4 4 Argomenti delle parti 14 Il richiedente chiede alla Commissione di annullare la decisione impugnata e di condannare l opponente a tutte le spese del procedimento. Le sue argomentazioni possono essere riassunte come segue: - Il marchio BARBAGIGGIA si compone di un unico vocabolo di fantasia, che rimarrà impreso nella mente del consumatore nella sua unitarietà. Dato che il consumatore percepisce normalmente un marchio come un tutt uno e non effettua un esame analitico dei suoi singoli elementi, non è corretto scomporre il segno in porzioni, al fine di confrontare una sola parte con il marchio anteriore. - Il principio secondo cui la parte iniziale è più importante non trova applicazione nella fattispecie, dato che il pubblico non farà nessuna pausa né visiva, né fonetica, né concettuale, fra il termine BARBA e il termine GAGGIA. - Anche se il marchio anteriore è totalmente incorporato in quello richiesto, quest ultimo è un marchio unitario, ove il termine BARBA non è divisibile, né dominante, dato che la componente gaggia non può essere considerata trascurabile nell impressione complessiva del segno. - I segni si differenziano notevolmente, dal punto di vista visivo per la loro lunghezza e dato che più della metà di lettere o sillabe del marchio richiesto sono diverse da quelle che compongono i marchi anteriori. - Il fatto che i prodotti siano identici no basta per dar luogo a rischio di confusione, dato che i segno complessivamente valutati, sono dissimili. - Contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, non vi è rischio di confusione perché, nonostante l elemento comune BARBA, complessivamente valutati, i segni si distinguono completamente, sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. - Le prove d'uso non dimostrano una relazione diretta titolare-marchio-prodotti, motivo per il quale si richiede di non tenere conto del marchio anteriore italiano. 15 L opponente domanda alla Commissione di confermare la decisione impugnata e di condannare il richiedente alle spese, richiamando sostanzialmente le considerazioni sviluppate in sede di opposizione e quelle della decisione impugnata. Motivazione 16 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60 RMC e alla regola 48 REMC, ed è pertanto ammissibile. 17 Va sottolineato innanzitutto evidenziato che, per valutare la sussistenza di un rischio di confusione, la decisione impugnata ha considerato solo il marchio
5 5 anteriore comunitario. È pacifico che questo marchio anteriore non è sottoposto al onere di prova di uso. La Commissione statuirà ugualmente sulla base del marchio anteriore comunitario. 18 L articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del RMC dispone che, in seguito all opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso alla registrazione se a causa dell identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. 19 Secondo una costante giurisprudenza, configura un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente connesse (v. sentenza del 10 settembre 2008, T-325/06, Capio, non pubblicata nella Raccolta, punto 70 e sentenze del 29 settembre 1998, C-39/97, Canon, punto 29, e del 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, punto 17). 20 Secondo questa stessa giurisprudenza, l esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati. In tal senso, un limitato grado di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa (v. sentenza del 11 novembre 1997, C-251/95, Sabèl, punto 22). 21 La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza del 11 novembre 1997, C-251/95, Sabèl, punto 23; e del 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, punto 25). Tuttavia, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v. sentenza del 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, punto 26). 22 Nella fattispecie, il marchio anteriore esaminato è un marchio comunitario e, conseguentemente, il territorio pertinente ai fini dell analisi del rischio di confusione è costituito dall Unione europea nel suo complesso. Tuttavia, per giurisprudenza costante, affinché la domanda di registrazione di marchio comunitario sia rifiutata, è sufficiente l esistenza di un rischio di confusione per il consumatore di un solo Stato membro.
6 6 23 Peraltro, atteso che i prodotti di cui trattasi nella specie costituiscono prodotti di consumo corrente, il pubblico di riferimento è composto dai consumatori europei medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti. 24 Nella fattispecie, si tratta di prodotti di abbigliamento e accessori. Si ritiene, pertanto, che il livello di attenzione che il consumatore presterà nell acquisto dei prodotti in questione è medio. Trattandosi di prodotti di abbigliamento e accessori, si ritiene che il livello di attenzione che il consumatore presterà nell acquisto dei prodotti in questione è medio. 25 È pacifico che i prodotti a confronto siano identici, dato che entrambi i marchi comprendono il capo delle classi 18 e Peraltro, la valutazione globale deve essere fondata, per quanto riguarda la somiglianza dal punto di vista visivo, fonetico o semantico dei segni in conflitto, sull impressione generale prodotta da questi ultimi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. (v. sentenza del 11 novembre 1997, C- 251/95, Sabèl, punto 23). 27 Inoltre, secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili, quando dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (v. sentenze del 23 ottobre 2002, T- 6/01, Matratzen, punto 30; e del 26 gennaio 2006, causa T-317/03, Variant, punto 46). 28 I segni da porre a raffronto sono i marchi denominativi BARBA (marchio anteriore comunitario) e BARBAGIGGIA (marchio richiesto). 29 La divisione Opposizione ha ritenuto che, il marchio anteriore comunitario e il marchio richiesto presentassero somiglianze visive e fonetiche, visto che il marchio richiesto incorpora il marchio anteriore BARBA, in posizione iniziale. Per questo motivo, la divisione Opposizione ha ritenuto che nonostante le differenze visive e fonetiche risultanti dall aggiunta del vocale GIGGIA, i segni fossero complessivamente simili, ad un grado medio, sul piano visivo e fonetico. 30 Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza del tribunale e deve essere condivisa (v. sentenza del 25 giugno 2010, T-407/08, Metromeet, punto 30 e seguenti, in particolare punti 34 e 37). 31 Relativamente al confronto visivo la Commissione ritiene esistere in effetti, fra i marchi in causa, sia elementi di somiglianza, sia differenze. Per quanto riguarda le differenze visive, si osserva che il suffisso «GIGGIA» del marchio richiesto lo rende più lungo del marchio anteriore. Le somiglianze, sono nel termine «BARBA», che corrisponde al marchio anteriore comunitario e che è altresì la prima parte del marchio richiesto BARBAGIGGIA. 32 Tenuto conto della posizione iniziale del vocale BARBA, quest ultimo avrebbe un impatto più cospicuo della seconda parte del marchio richiesto. In effetti, è stato più volte dichiarato che il consumatore presta generalmente maggiore attenzione alla prima parte delle parole (v. sentenze del T-183/02 e T-184/02,
7 7 MUNDICOR, punto 81; del 16 marzo 2005, T-112/03, Flexi Air, punti 64 e 65). Nella fattispecie la componente «BARBA» del marchio BARBAGGIGGIA, data la sua posizione iniziale, cattura in modo del tutto particolare l attenzione del consumatore di riferimento. Tale accresciuta attenzione non esclude la percezione, da parte di detto medesimo consumatore di riferimento, del elemento «GIGGIA» del marchio richiesto. Ciò non di meno, globalmente, si deve riconoscere una certa somiglianza visiva fra i marchi in questione. 33 La richiedente fa presente che il segno BARBAGIGGIA si differenza dal segno anteriore BARBA, visto che le due ultime sillabe, sono più lunghe delle prime due sillabe e che il segno richiesto è più lungo. Va rilevato, tuttavia che tali considerazioni non sono determinanti per scartare tutta somiglianza visiva, visto che, in principio, il consumatore di riferimento presta più attenzione alla parte iniziale di un segno, che alla sua parte finale (v. sentenza del 19 maggio 2011, PEPE, e al./pepequillo, punto 77). 34 La richiedente richiama inoltre la forza attrattiva dell elemento «giggia» a causa della ripetizione delle lettere «g-gg» posizionate in successione al centro del segno. Talli considerazioni della richiedente sono corretti. Nonostante non cancellano la somiglianza fra i marchi in causa tenuto conto del fatto che il marchio anteriore «BARBA» è integralmente ripreso nella parte iniziale del marchio richiesto. 35 Da ciò risulta che si deve riconoscere un grado medio di somiglianza visiva fra il marchio richiesto BARBAGIGGIA e il marchio anteriore BARBA. 36 Per quanto attiene al confronto fonetico, il marchio richiesto BARBAGIGGIA si distingue dal marchio anteriore comunitario BARBA, per la struttura sillabica e il ritmo sonoro diversi rispetto al marchio anteriore. Il consumatore di riferimento accentuerà i segni in questione secondo le proprie regole di pronuncia. Per di più, le ultime sillabe aggiungono un suono diverso al marchio richiesto rispetto al marchio anteriore comunitario. Sebbene i marchi in questione abbiano una struttura sillabica diversa, e quindi un ritmo sonoro differente, si riscontra una quasi identità fonetica relativamente al termine «BARBA», in posizione iniziale. 37 La richiedente asserisce che, grazie alla peculiare sonorità imperniata sulla doppia «g», il suono «giggia» prevarrà rispetto alle sequenze sonore «barba». A tal riguardo, la Commissione rileva che, per lo meno in alcune lingue europee, la doppia «gg» del termine «giggia» non conferisce una sonorità notabilmente differente, rispetto alla singola lettera g. Per di più, nonostante siffatta sonorità, non si desume che il suono «giggia» s impone rispetto alle sequenze sonore «barba». Siffatta sonorità non è idonea a cancellare ogni somiglianza fonetica fra i marchi in causa, tenuto conto del fatto che il marchio anteriore «barba» è integralmente ripreso nella parte iniziale del marchio richiesto. 38 Per di più, è stato giudicato che il fatto che il numero di sillabe sia differente, non basta per scartare la sussistenza di una somiglianza fonetica fra i segni (v. sentenza del 19 maggio 2011, PEPE, e al./pepequillo, punto 79, e giurisprudenza citata). Questo detto, nella fattispecie, le due prime sillabi de
8 8 segni in paragone sono identici e saranno pronunciate praticamente nello stesso modo. Certo, l accento potrebbe variare, secondo le regole di pronuncia dei vari Stati membri, tuttavia questo non è sufficiente per scartare tutta similitudine fonetica fra i marchi in causa tenuto conto del fatto che il marchio anteriore «barba» è integralmente ripreso nella parte iniziale del marchio richiesto. 39 Da ciò risulta che si debba riconoscere per lo meno un certo grado di somiglianza fonetica fra il marchio richiesto BARBAGIGGIA e il marchio anteriore BARBA (v. sentenza del 19 maggio 2011, PEPE, e al./pepequillo, punto 80). 40 Per questi motivi, la Commissione ritiene che gli argomenti della richiedente non possano rimettere in discussione la valutazione secondo la quale i marchi presentassero una certa somiglianza visiva e fonetica. 41 Per quanto attiene, al raffronto visivo e fonetico, si deve osservare, da un lato, che i marchi coincidono, effettivamente, nel termine BARBA. Questa voce rappresenta, come si è visto, l elemento che dapprima cattura l attenzione del consumatore, in entrambi i segni, e assume per la sua posizione iniziale, un ruolo visivamente importante in entrambi i casi. La voce aggiuntiva del segno richiesto, ossia la parola GIGGIA, non è di natura tale da deviare totalmente l attenzione del consumatore dal fatto che il marchio anteriore BARBA sia completatemene ripreso, in posizione iniziale, nel marchio richiesto. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che, nonostante le differenze segnalate, si debba riconoscere un grado medio di somiglianza visiva e almeno una certa somiglianza fonetica, fra il marchio richiesto BARBAGIGGIA e il marchio anteriore comunitario BARBA. 42 Con riguardo alla comparazione concettuale, è pacifico che il vocabolo BARBA, ha un significato chiaro in italiano, spagnolo e portoghese. Per di più, si deve necessariamente rilevare che la presenza del vocale GIGGIA nel marchio contestato fa che il termine BARBAGIGGIA, nel suo insieme, non ha nessun significato. Per questi motivi, è pacifico che per i consumatori, italiani, portoghesi e spagnoli, i marchi non sono concettualmente simili. Tuttavia, per il resto dei consumatori europei, entrambi i segni sono parole di fantasia, in modo ché l aspetto concettuale non influisce sulla comparazione dei segni. 43 La rivalutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze del 29 settembre 1998, C-39/97, Canon, e del 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik ). 44 Nella fattispecie, va rilevato dapprima, che il marchio anteriore è dotato di un carattere distintivo inerente normale, come correttamente rilevato nella decisione impugnata. 45 Com è stato rilevato cui sopra, i segni presentano una certa somiglianza, sotto l aspetto visivo e fonetico. Per tutti i consumatori europei (ad eccezione di quelli
9 9 spagnoli, italiani o portoghesi), tali somiglianze non sono controbilanciate da nessuna differenza concettuale, fra i segni. Per di più, è pacifico che i prodotti siano identici. 46 In conformità con la giurisprudenza succitata, tenendo conto dell interdipendenza dei vari fattori da prendere in considerazione, l identità tra i prodotti di cui è causa in combinazione con la somiglianza dei marchi in questione, si deve concludere che sussista un rischio di confusione nella mente dei consumatori europei (ad eccezione di quelli italiani, spagnoli o portoghesi), quanto all origine commerciale dei prodotti contemplati dal marchio richiesto BARBAGIGGIA, da un lato, e, dal marchio anteriore BARBA, dall altro lato. 47 In effetti, le differenze tra i marchi non sono tanto importanti, da escludere, in un ottica globale, che il pubblico di riferimento al vedere il marchio richiesto, BARBAGIGGIA, che contiene in posizione iniziale il marchio anteriore, BARBA, utilizzato per prodotti identici nelle classi 18 e 25, possa supporre che trattasi di una nuova linea di prodotti del titolare del marchio anteriore. Cosi che non si può escludere che il pubblico di riferimento possa supporre un origine commerciale comune dei prodotti identici, coperti dai marchi. 48 Per le ragioni innanzi esposte, si deve concludere che sussiste un rischio di confusione, fra il marchio comunitario anteriore e il marchio richiesto, in tutti paesi europei, ad eccezione dell Italia, Spagna e Portogallo. 49 Per questi motivi, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso deve essere respinto. Spese 50 Poiché la richiedente è la parte soccombente ai sensi dell articolo 85, paragrafo 1, RMC, essa dovrà sopportare le spese del procedimento di opposizione e di ricorso. Ai sensi dell articolo 81, paragrafo 6, RMC (ora articolo 85, paragrafo 1 RMC codificato) e della regola 94, paragrafo 3, ultima frase, REMC, la parte richiedente è pertanto tenuta a rimborsare le spese di rappresentanza sostenute dalla opponente, nel procedimento di ricorso (550 EUR), ai sensi della regola 94, paragrafo 7, lettera d), REMC.
10 10 Dispositivo Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiedente è condannata a sopportare le spese di rappresentanza professionale dell opponente nel procedimento di ricorso, che si quantificano in complessivi 550 EUR. Th. Margellos M. Bra C. Rusconi Cancelliere: P. López Fernández de Corres
BLACK GOLD GOLD BLACK Divisione d Opposizione
BLACK GOLD GOLD BLACK Divisione d Opposizione 25.05.2017 BLACK GOLD GOLD BLACK Divisione d Opposizione 25.05.2017 BLACK GOLD contro GOLD BLACK Siamo di fronte al marchio anteriore BLACK GOLD e al marchio
DettagliSUPERFLASH Divisione di Opposizione
SUPERFLASH Divisione di Opposizione 15.12.2016 SUPERFLASH Divisione di Opposizione 15.12.2016 marchio anteriore marchio impugnato Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste della dicitura
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME SEZIONE 4 IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE CAPITOLO
DettagliUFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Divisione d Opposizione OPPOSIZIONE N. B 1 974 685 Aldegheri S.R.L., Via Volta 9, Frazione Domegliara, 37010 Sant Ambrogio di
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE C OPPOSIZIONE SEZIONE 2 DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO
DettagliUFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO OPERAZIONI SERVIZIO DISEGNI E MODELLI DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 26/11/2012 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO
DettagliUFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 27 settembre 2012
UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Commissioni di ricorso Nel procedimento R 2515/2010-1 DECISIONE della Prima Commissione di ricorso del 27 settembre 2012 La
DettagliFANTASY contro FANTASY SANDALS Prima Commissione di ricorso EUIPO
FANTASY contro FANTASY SANDALS Prima Commissione di ricorso EUIPO 18.08.2016 FANTASY SHOES contro FANTASY SANDALS Prima Commissione di ricorso EUIPO 18.08.2016 Marchio anteriore è Fantasy Shoes Srl la
DettagliOLTRE contro OLTREMARE Prima Commissione di ricorso EUIPO
OLTRE contro OLTREMARE Prima Commissione di ricorso EUIPO 11.08.2016 OLTRE contro OLTREMARE Prima Commissione di ricorso EUIPO 11.08.2016 marchio OLTRE contro marchio OLTREMARE Nella specie la comparazione
DettagliART BRACE contro M BRACE Divisione d Opposizione EUIPO
ART BRACE contro M BRACE Divisione d Opposizione EUIPO 27.10.2016 ART BRACE contro M BRACE Divisione d Opposizione EUIPO 27.10.2016 marchio ART BRACE contro contro marchio M BRACE Nel presente caso, l
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE C OPPOSIZIONE
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE C OPPOSIZIONE SEZIONE 2 DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO DI CONFUSIONE CAPITOLO
DettagliYAMAMAY contro MAIMAI MADE IN ITALY- Divisione d Opposizione
YAMAMAY contro MAIMAI MADE IN ITALY- Divisione d Opposizione 21.10.2016 YAMAMAY contro MAIMAI MADE IN ITALY- Divisione d Opposizione 21.10.2016 marchio YAMAMAY contro marchio MAIMAI MADE IN ITALY Entrambi
DettagliNEON contro NEOX VISION Divisione di Opposizione EUIPO
NEON contro NEOX VISION Divisione di Opposizione EUIPO 04.10.2016 NEON NEOX VISION Divisione di Opposizione EUIPO 04.10.2016 Neon contro Neox Vision Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE D ANNULLAMENTO SEZIONE 2 NORME SOSTANZIALI Direttive
DettagliTribunale I grado CE, sez. VI, 2 dicembre 2009
Nella causa T-434/07, Tribunale I grado CE, sez. VI, 2 dicembre 2009 Volvo Trademark Holding AB, con sede in Göteborg (Svezia), rappresentata dagli avv.ti T. Dolde, V. von Bomhard e A. Renck, ricorrente,
DettagliDECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 27/08/07
DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 27/08/07 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO: ICD 000003382 DISEGNO O
DettagliUFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO OPERAZIONI SERVIZIO DISEGNI E MODELLI DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 07/12/2011 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO
DettagliMarchio per prodotti di bellezza VENUS
Marchio per prodotti di bellezza VENUS Marchio di prodotti di bellezza VENUS Il marchio di prodotti di bellezza VENUS vince sul posteriore marchio VENEX Il machio VENEX è confondibile col marchio di prodotti
DettagliPage 1 of 9 AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright. SENTENZA DELLA CORTE (Terza
DettagliUFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO OPPOSIZIONE N. B DECISIONE:
UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Divisione Opposizione B280 OPPOSIZIONE N. B 1 754 475 Massimiliano Santopadre, Via dell Agricoltura, 9, Fiano Romano, 00065
DettagliFocus: OPPOSIZIONI COMUNITARIE
Focus: OPPOSIZIONI COMUNITARIE Marchi e Disegni Comunitari 3ª edizione Milano Camera di Commercio 12 novembre 2013 Maria Luce Capostagno Dipartimento Operazioni 1 Requisiti di registrabilità ASSOLUTI (del
DettagliUFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) ATTO DI OPPOSIZIONE. Riferimento dell opponente/rappresentante (non più di 20 caratteri)
UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) ATTO DI OPPOSIZIONE Ultimo aggiornamento: 07/2013 Numero pagine (compresa questa) Riferimento dell opponente/rappresentante (non più 20 caratteri)
DettagliStabilire i criteri di valutazione del carattere distintivo del marchio (e/o parti dello stesso)
Comunicazione comune sulla prassi comune riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione (impatto degli elementi privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole) 2 ottobre 2014 1.
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE C OPPOSIZIONE SEZIONE 2 DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO
DettagliMARCHIO FIGURATIVO raffigurante DUE CURVE ROSSE OBLIQUE Assenza di carattere distintivo. Quarta Sezione Euipo
MARCHIO FIGURATIVO raffigurante DUE CURVE ROSSE OBLIQUE Assenza di carattere distintivo. Quarta Sezione Euipo 31.01.2017 MARCHIO FIGURATIVO raffigurante DUE CURVE ROSSE OBLIQUE Assenza di carattere distintivo.
DettagliTecninox contro Tecnoinox Divisione-di-Opposizione
Tecninox contro Tecnoinox Divisione-di-Opposizione 23.01.2017 TECNINOX contro TECNOINOX Divisione di Opposizione 23.01.2017 Marchio Tecninox contro marchio Tecnoinox Il marchio anteriore è un marchio figurativo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma
DettagliUFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 16/02/2007.
UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI - DIVISIONE ANNULLAMENTO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 16/02/2007 NEL PROCEDIMENTO
DettagliUFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DECISIONE del 25/09/2008
UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Divisione Opposizione B280 DECISIONE del 25/09/2008 CHE STATUISCE IN MERITO ALL OPPOSIZIONE N. B 841 777 Opponente: Il Ponte
DettagliEXPLORER CASES contro GIVI EXPLORER Divisione d Opposizione EUIPO
EXPLORER CASES contro GIVI EXPLORER Divisione d Opposizione EUIPO 11.08.2016 EXPLORER CASES contro GIVI EXPLORER Divisione d Opposizione EUIPO 11.08.2016 L opposizione è stata parzialmente accolta. Ad
DettagliI Aspetto L USO DESCRITTIVO DEL MARCHIO ALTRUI (LE LIBERE UTILIZZAZIONI) II Aspetto
I Aspetto L USO DESCRITTIVO DEL MARCHIO ALTRUI (LE LIBERE UTILIZZAZIONI) II Aspetto MARCHI ED INDICAZIONI GEOGRAFICHE: GLI IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE Torino, 16 giugno 2016 I Aspetto Modifica entrata
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE C OPPOSIZIONE SEZIONE 2 DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO
DettagliUFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO OPERAZIONI SERVIZIO DISEGNI E MODELLI DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 27/10/2012 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO
Dettagliha pronunciato la presente
N. 12363/2015 REG.PROV.COLL. N. 03411/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE C OPPOSIZIONE SEZIONE 2 DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO
DettagliPage 1 of 10 AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright. SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza
DettagliUfficio per l armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da A. Schifko, in qualità di agente,
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione) 26 settembre 2014 «Marchio comunitario Opposizione Registrazione internazionale che designa la Comunità europea Marchio figurativo KW SURGICAL INSTRUMENTS Marchio
DettagliDeliberazione n. 76/2009/PAR
Deliberazione n. 76/2009/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: dott. Mario Scano dott. ssa M. Paola Marcia dott. ssa Valeria
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE C OPPOSIZIONE SEZIONE 2 DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE C
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE C OPPOSIZIONE SEZIONE 2 DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO DI CONFUSIONE
DettagliUFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO OPPOSIZIONE N. B
UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Divisione d Opposizione OPPOSIZIONE N. B 1 852 097 Delicius Rizzoli S.p.a., Via Micheli, 2, 43056 S.Polo Di Torrile (Parma),
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
DettagliLa CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che:
La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che: "Il diritto dell Unione deve essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale
DettagliRELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO Conferimento dell incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013 2021; determinazione del relativo compenso.
DettagliPage 1 of 5 RG2 AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright. SENTENZA DEL TRIBUNALE
DettagliI datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione
I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro
DettagliTit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom
DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2015 DEFC.2015.3 Tit. 2012.1.10.21.666 del 18/03/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E NGI X La Responsabile del Servizio Corecom Vista la legge 14 novembre
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliPage 1 of 9 RG1 AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright. SENTENZA DEL TRIBUNALE
DettagliDiritto commerciale l. Lezione del 7/12/2016
Diritto commerciale l Lezione del 7/12/2016 Diritti di proprietà intellettuale Con il termine Proprietà industriale si intende una serie di istituti che, pur nella loro diversità, sono accomunati dalla
DettagliSCHEDA SINTETICA. Data di pubblicazione: 7 maggio 2012 Data di apertura form online: 7 settembre 2012
SCHEDA SINTETICA Inn.Impresa s.r.l. Programma Scadenze BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI Data di pubblicazione: 7
DettagliUFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 02/04/07.
UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI - DIVISIONE ANNULLAMENTO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 02/04/07 NEL PROCEDIMENTO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1539/2007 Reg.Dec. N. 7615 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
DettagliPremesse 1. Il problema» 3 2. Il perché della ricerca» 5 3. I limiti» 5 4. Il percorso narrativo» 8
I N D I C E Prefazione pag. XVI Premesse 1. Il problema» 3 2. Il perché della ricerca» 5 3. I limiti» 5 4. Il percorso narrativo» 8 P A R T E P R I M A Capitolo I: Introduzione alla Psicologia della Percezione
DettagliORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 giugno 2016 (*)
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 giugno 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte Articolo 101 TFUE Autotrasporto Prezzo dei servizi di autotrasporto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1583/2008 Reg.Dec. N. 5017 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliHome. Le legislazioni e i tribunali dell'ue stanno prestando maggiore attenzione allo
cerca... Home Le legislazioni e i tribunali dell'ue stanno prestando maggiore attenzione allo. Questo tema è oggetto di particolare preoccupazione in Italia, patria di alcuni dei marchi più prestigiosi
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1081/09 Reg.Dec. N. 6780 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliUFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Divisione d Opposizione B280 OPPOSIZIONE N. B 1 942 864 Pastas Alimenticias Romero S.A, Avda. de Madrid, 43, 50360 Daroca, Zaragoza,
DettagliSentenza del Tribunale di primo grado. (Prima Sezione) del 15 febbraio 2005.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 15 febbraio 2005. Cervecería Modelo, SA de CV contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Marchio
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N.2183/2009 Reg. Dec. N. 7147 Reg. Ric. Anno 2000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 03482/2012 REG.PROV.COLL. N. 02493/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha
DettagliTAR di Bari. Difformità fra il progetto definitivo di un parco eolico e quello sottoposto a verifica di assoggettabilità
TAR di Bari. Difformità fra il progetto definitivo di un parco eolico e quello sottoposto a verifica di assoggettabilità Nel caso in cui l amministrazione regionale riscontri una difformità fra il progetto
DettagliInformazioni sul marchio d impresa
Informazioni sul marchio d impresa DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO D IMPRESA I diritti esclusivi riconosciuti al titolare del marchio dal codice per la proprietà industriale sono conferiti
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8139 del 2015,
Dettaglisul ricorso iscritto al NRG. 1522/08, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del Ministro in
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N.1377 /2008 Reg. Dec. N. 1522 Reg. Ric. Anno 2008 ha pronunciato la seguente
DettagliLA CARRIE contro CARRIE LOVE SHOP Divisione d Opposizione EUIPO
LA CARRIE contro CARRIE LOVE SHOP Divisione d Opposizione EUIPO 11.11.2016 LA CARRIE BAG contro CARRIE LOVE SHOP Divisione d Opposizione EUIPO 11.11.2016 marchio LA CARRIE BAG contro marchio CARRIE LOVE
DettagliRegistrazione di marchio comunitario: quando è legittima l opposizione Tribunale UE, sez. II, sentenza n. T-321/11 (Michele Iaselli)
Registrazione di marchio comunitario: quando è legittima l opposizione Tribunale UE, sez. II, sentenza 14.05.2013 n. T-321/11 (Michele Iaselli) Il Tribunale europeo con la sentenza in argomento è chiamato
DettagliCon riferimento poi, al punto 2) del quesito posto, si conferma che, come prescritto all'art 8.1.b
GARA CIG : 6628948CEE RISPOSTE AI QUESITI QUESITO N. 1 si chiedono due chiarimenti in merito ai requisiti minimi di capacità economico finanziaria di cui al Punto XII. Lettera b) del Bando di Gara. 1)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
Dettagli1. Come si vive e lavora in Umbria: il posizionamento della regione nell ultimo decennio
Estratto dal capitolo 1 della Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e sull amministrazione regionale RESOCONTO DI LEGISLATURA (Pubblicata nel S.S. del B.U.R. n. 10 del3 marzo 2010)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliSentenza 28 giugno 2005
TRIBUNALE CE: SENTENZA NON CONFUSIONE MARCHI CANALI E CANAL JEAN CO. NEW YORK Ancora una interessante pronuncia del Tribunale di primo grado della Comunità con riferimento al conflitto tra un marchio di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliVISTA la l.r. 2/2008 che all articolo 5, comma 2 definisce le seguenti tipologie di strutture ricettive alberghiere:
Decreto n. 2160 del 03/08/2010 VISTA la legge regionale 7 febbraio 2008, n.2 Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari ed in particolare l articolo 39, comma 1 che prescrive l
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00080/2016 REG.PROV.COLL. N. 00139/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliLezione del 22 settembre 2016 I segni distintivi. Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri5o Industriale
Lezione del 22 settembre 2016 I segni distintivi Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diri5o Industriale I segni distintivi: funzione Strumenti utilizzati dall imprenditore per distinguere i propri prodotti
DettagliBREVI NOTE IN TEMA DI DOMANDA DI FISSAZIONE DI UDIENZA di Licia Grassucci, Dirigente del Consiglio di Stato
BREVI NOTE IN TEMA DI DOMANDA DI FISSAZIONE DI UDIENZA di Licia Grassucci, Dirigente del Consiglio di Stato L udienza di discussione del ricorso, com è noto, è fissata su domanda di parte. Eccezionali
DettagliDeliberazione n. 5/2016/PAR. Corte dei conti. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e
Deliberazione n. 5/2016/PAR Repubblica italiana Corte dei conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. Francesco Petronio Dott. ssa Maria Paola Marcia Dott. ssa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO In sede giurisdizionale Sez. VI Sentenza n. 6072 del 12/10/2006 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE C OPPOSIZIONE SEZIONE 2 DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO
DettagliDELIBERA N. 254/14/CONS
DELIBERA N. VERIFICA AI SENSI DELL ARTICOLO 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE CONCERNENTE L ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ ELEMEDIA S.P.A.
Dettagli03/02/2010. Normativa nel C.P.I.
MARCHI 1 Strumento di comunicazione tra l impresa ed i consumatori: apposto sul prodotto permette di distinguere un prodotto da altri prodotti uguali o simili (funzione distintiva); con l uso, la pubblicità,
DettagliSENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione) 12 luglio 2006 (*)
Page 1 of 14 AVVISO IMPORTANTE:Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright. SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda
DettagliDIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI
DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI PARTE E OPERAZIONI DEL REGISTRO SEZIONE 2 CONVERSIONE
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI
PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 17.07.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 416/2004, presentata da Antonio Di Spirito, cittadino italiano, corredata di 185 firme, su
Dettagliha pronunciato la presente
N. 07094/2011 REG.PROV.COLL. N. 04328/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 02057/2013 REG.PROV.COLL. N. 00926/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliScritto da Daniela Martedì 19 Gennaio :54 - Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Gennaio :09
Ritengo interessante segnalarvi due recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nn. 46624/2015 e 46625/2015) in tema di applicabilità delle sanzioni aggravate in caso di guida di veicolo
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA
Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 21 luglio 2016 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 21 luglio 2016 (*) «Impugnazione Marchio dell Unione europea Domanda di marchio dell Unione europea denominativo English pink Opposizione del titolare del marchio
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.4293/08 Reg.Dec. N. 9620 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliN. 98 FISCAL NEWS. Schede carburante: I criteri per la corretta deducibilità
a cura di Antonio Gigliotti www.fiscal-focus.it N. 98 FISCAL NEWS La circolare di aggiornamento professionale 07.03.2011 Categoria Ires Schede carburante: I criteri per la corretta deducibilità Ai fini
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,
Dettagli