IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA: RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

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1 L ARGOMENTO DEL MESE IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA: RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE Premessa Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Il DURC, sperimentato negli anni 90 solo in alcune regioni d Italia, è stato poi previsto espressamente con la legge n. 266/ come espediente di semplificazione per l attestazione della regolarità contributiva da parte delle imprese partecipanti ad appalti pubblici; per quanto concerne gli appalti privati, invece, il D.lgs n. 276/2003 e la relativa riforma del lavoro hanno modificato e integrato la disciplina di riferimento e hanno previsto il DURC anche per questi appalti 2. I due provvedimenti hanno stabilito inoltre che Inps, Inail e Casse Edili stipulassero convenzioni al fine del rilascio del DURC. In attuazione della citata normativa è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail 3 e, successivamente, in occasione dell'ampliamento della sfera di applicazione del DURC anche ai lavori privati è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia 4. Tali convenzioni hanno avuto, tra gli altri, l'obiettivo di ricondurre a uniformità le varie iniziative avviate sul territorio in via sperimentale. I due provvedimenti normativi hanno introdotto quindi un documento a servizio delle imprese per una contestuale attestazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali che hanno fornito alcune indicazioni in merito, già condivise 5. E lecito affermare che il Documento unico rappresenta quindi un utile strumento per l osservazione delle dinamiche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso dato che è un efficace mezzo per controllare gli adempimenti previdenziali in capo ai datori di lavoro. Istruzioni dell Istituto previdenziale L Inps ha fornito specifiche indicazioni operative per il rilascio del DURC a imprese non edili e ha sottolineato una serie di procedure e di condizioni necessarie per ottenere il documento 6. Occorre innanzitutto evidenziare che la compilazione del modulo di richiesta del DURC, necessaria per ottenere il documento in questione, comporta la piena ed esclusiva responsabilità, penale ed amministrativa, dell'utente in merito alle informazioni in esso riportate qualora queste dovessero rivelarsi mendaci. 1 Articolo 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla L. 22 novembre 2002, n Articolo 3, comma 8, lettere b) bis e b) ter del D.lgs.14 agosto 1996, n. 494 modificato dall'articolo 86, comma 10, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, poi dall'articolo 20 del D.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 del 2004 da ultimo abrogato dall art. 304, D.lgs. 9 aprile 2008, n Convenzione per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva del 3 dicembre Convenzione per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva del 15 aprile Circolare INPS n. 92 del 26 luglio 2005; circolare INAIL n. 38 del 26 luglio 2005; Circolare della commissione Nazionale Paritetica per le casse Edili (CNCE) prot. 230 del 12 luglio Circolare INPS n. 122 del 30 dicembre III

2 Al momento della partecipazione ad una gara di appalto e fino all'aggiudicazione della stessa, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi tramite una semplice autocertificazione. L Istituto ha poi sottolineato che il DURC deve invece essere richiesto: 1. Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia ai fini della verifica della prima dichiarazione della regolarità contributiva da parte del datore di lavoro; per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa); prima della stipula del contratto; per il pagamento degli stati di avanzamento lavori ; per il collaudo ed il pagamento del saldo finale. 2. Per i lavori privati in edilizia prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia o della denuncia dell inizio dell attività (DIA). 3. Per l Attestazione SOA (Società Organismi di Attestazione), l iscrizione all'albo Fornitori, le agevolazioni i finanziamenti le sovvenzioni prima dell'inoltro della relativa istanza. 4. Per gli appalti di forniture ai fini della verifica della prima dichiarazione della regolarità contributiva da parte del datore di lavoro; per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa); per la stipula del contratto (ove previsto); per l'emissione dell'ordinativo; per il pagamento finale. 5. Per gli appalti di servizi ai fini della verifica della prima dichiarazione della regolarità contributiva da parte del datore di lavoro; per l'aggiudicazione dell'appalto (ove pretesa); per la stipula del contratto; all'atto della regolare esecuzione; alla liquidazione di ogni fattura (nel solo caso dei servizi di pulizia). 6. Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione per l'aggiudicazione del servizio o dell'attività (ove pretesa); per la stipula della relativa convenzione o per il rilascio della relativa concessione. E bene precisare che l Inps può richiedere all impresa il DURC nei diversi momenti e nelle diverse fasi delle operazioni di cui sopra in quanto lo stesso documento ha validità trimestrale ai fini degli appalti privati in edilizia mentre nell ambito degli appalti pubblici e ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile. Questo è dato dal fatto che il DURC attesta la regolarità contributiva dove, per regolarità contributiva, deve intendersi: IV

3 - la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi; - l'osservanza di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. La verifica della regolarità contributiva deve riferirsi all'intera situazione aziendale alla data di redazione del DURC. Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti ai quali vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi. Per tale motivo, l'impresa subappaltatrice deve possedere i medesimi requisiti di regolarità e correntezza previsti per l'impresa appaltatrice e il DURC deve essere rilasciato sull'intera situazione aziendale. Per le imprese del settore edile, la gestione del DURC è affidata alle Casse edili, le quali rilasciano un unica attestazione anche ai fini Inps e Inail; per le altre imprese, non essendo coinvolte le predette Casse, il certificato riguarderà la contestuale regolarità soltanto ai fini INPS e INAIL. A tal fine, gli Istituti hanno sottoscritto apposita convenzione per disciplinare la gestione del DURC. L INPS in caso di necessità, per esempio per indisponibilità dei dati contributivi, può riservarsi la facoltà di richiedere all impresa interessata l esibizione delle quietanze di versamento (modelli F24) ai fini della verifica della regolarità contributiva. Il richiedente principale del DURC è l'impresa ma, se la richiesta del documento è effettuata da soggetti diversi, come ad esempio un consulente o un associazione di categoria provvisti di delega, una copia del DURC sarà sempre inviata anche all impresa interessata. Possono essere soggetti richiedenti anche le pubbliche amministrazioni appaltanti, gli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (Società Organismi di Attestazione). Richiesta del DURC Ai fini della domanda vi è un apposito modulo unificato da compilare in base alla richiesta e alle necessità dell impresa interessata. Il Documento Unico deve essere richiesto, preferibilmente tramite via telematica, all INPS, all INAIL o allo Sportello Unico Previdenziale. La richiesta per via telematica può essere effettuata accedendo alternativamente al: Portale orizzontale per le imprese, gli intermediari, le stazioni appaltanti ed gli enti a rilevanza pubblica appaltanti; Portale verticale per le aziende e gli intermediari; Portale verticale per aziende e gli intermediari. L'impresa, per identificarsi, deve possedere e utilizzare i codici di accesso rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.; Sportello Unico Previdenziale: PIN e PASSWORD). I moduli cartacei invece, reperibili presso le strutture territoriali di INPS, INAIL, Casse Edili, nonché scaricabili dallo Sportello Unico ovvero dai siti Internet di INPS ed INAIL, devono essere debitamente compilati secondo le istruzioni riportate sugli stessi moduli, in via alternativa allo strumento telematico. Rilascio del DURC Il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio in caso di richiesta per lavori edili, mentre negli altri casi viene rilasciato dalla Sede INPS o INAIL competente per territorio a seconda dell'ente al quale è stata presentata la richiesta. Il DURC viene trasmesso al richiedente, e V

4 comunque in copia alla ditta se il richiedente è diverso da questa, utilizzando il canale postale con raccomandata A/R, all'indirizzo indicato dalla stessa in fase di richiesta. Può essere richiesta presso qualsiasi struttura territoriale di INPS, INAIL o Cassa Edile, una "Ristampa" del DURC. E bene precisare che qualora l Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette a godere del beneficio contributivo ovvero agisce come appaltante, l Istituto verifica i presupposti senza di fatto dover emettere il DURC. Tempi di rilascio Normalmente l emissione del DURC avviene entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di rilascio; trascorso tale periodo, senza l emissione del DURC, si forma il c.d. silenzioassenso in base al quale il documento si considera come emanato. I termini vengono sospesi qualora l Istituto inviti l impresa a regolarizzare la sua posizione, rilevata non corretta, entro un termine di 15 giorni. Gli Enti si riservano inoltre la facoltà di richiedere all'impresa documentazione ad integrazione dei dati già forniti, qualora sia ritenuta necessaria al fine dell'accertamento della regolarità contributiva. Tale richiesta, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC. Qualora l'impresa non presenti la suddetta documentazione entro il termine assegnato, l'ente che l'ha richiesta si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso. Finanziaria 2006 Agevolazioni Unione Europea La richiesta del DURC è stata poi indirizzata alle imprese con in corso agevolazioni cofinanziate dall Unione Europea da parte degli enti gestori dei finanziamenti, già in applicazione della norma del collegato alla Finanziaria La novità, però, è apparsa eccedere inizialmente la prescrizione normativa che, piuttosto, aveva elevato il DURC a condizione di «accesso» alle agevolazioni (come requisito, cioè, da inserire nei bandi di concorso agli incentivi) e non per l erogazione. Il predetto collegato alla manovra finanziaria per il 2006 ha esteso infatti il requisito della regolarità contributiva a tutte le imprese, di tutti i settori produttivi, ai soli fini dell accesso ai benefici con le conseguenti sovvenzioni comunitarie. Si tratta, in particolare, di tutti i finanziamenti che, anche se con legge nazionale, vengono attivati attingendo a risorse rese disponibili a livello comunitario. Per le imprese la mancata esibizione del DURC si è tradotta però, inizialmente, nel blocco della liquidazione del finanziamento salvo procedere al pareggio dei conti eventualmente in sospeso con gli istituti previdenziali, prima di richiedere l erogazione delle agevolazioni. La lettura applicativa della disposizione di cui sopra da parte degli enti gestori di finanziamenti comunitari, quindi, è stata smisurata rispetto al dettato normativo che obbligava al DURC solo per accedere ai benefici dopo di che si aveva diritto alle sovvenzioni comunitarie. Ciò significa che il DURC è condizione di ammissione a una certa agevolazione ossia il requisito da inserire nel bando per la partecipazione al concorso degli incentivi. La norma ha avuto l effetto di abilitare ai finanziamenti comunitari soltanto le imprese sane, cioè in regola anche con i versamenti contributivi, e di impedire che imprese consapevoli di aver diritto a un certo finanziamento si ritrovassero, a investimento iniziato, private delle indispensabili risorse per far fronte agli impegni finanziari del passato e del futuro. L Inps ha però precisato che il DURC va richiesto prima dell inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio dei finanziamenti comunitari e non alla liquidazione; si è di fatto confermato che non è necessario richiedere il DURC anche ai fini della liquidazione di somme spettanti per agevolazioni già concesse 8. 7 Decreto legge 30 settembre 2005, n Circolare INPS n. 122 del 30 dicembre VI

5 Rilevanti novità sono state da ultimo inserite nella legge Finanziaria per il dove occorre segnalare la riformulazione della disciplina del DURC in quanto, nel ripetere la norma introdotta dal "Collegato fiscale" 10, ne ha ristretto l'ambito di applicazione alle sole agevolazioni UE "per la realizzazione di investimenti". Finanziaria 2007 Regolamento DURC e Istruzioni relative La legge Finanziaria ha conferito ancor più rilievo e importanza al documento unico di regolarità contributiva in quanto ha previsto che i benefici normativi e contributivi in generale, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, sono subordinati al possesso del medesimo documento da parte dei datori di lavoro. Per godere dei suddetti benefici normativi e contributivi, la cui fruizione è subordinata al possesso del DURC, occorre anche rispettare gli altri obblighi di legge e gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, ove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La Finanziaria 2007 ha previsto l emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa Finanziaria 2007, sentiti gli Istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dove definire ed esplicitare: le modalità di rilascio; i contenuti analitici del DURC; le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC. Regolamento DURC Con notevole ritardo, è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza 12 che ha dato attuazione alla Legge Finanziaria per il 2007 promulgando il regolamento del DURC, regolamento che uniforma la disciplina già vigente. Il provvedimento in esame riepiloga innanzi tutto le ipotesi nelle quali è obbligatorio il possesso del DURC e include in queste anche l accesso ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale 13. Questo ampliamento comporta un nuovo e notevole vincolo per beneficiare di numerose agevolazioni in materia. Le agevolazioni di natura contributiva sono quelle che comportano una riduzione delle aliquote previdenziali intere. Sono previste quindi come eccezioni alla regola o deroga all ordinario regime contributivo; questo, però, non si verifica nel caso in cui lo sgravio contributivo non sia un abbattimento contributivo ma sia la normale aliquota contributiva in determinati settori (ad es. l agricoltura), in determinati territori (ad es. zone montane e a declino industriale) ovvero per precise categorie di lavoratori (ad es. gli apprendisti) dove le agevolazioni derivano da ragioni di carattere politico economico. 9 Art. 1, comma 553, legge 23 dicembre 2005, n. 266: "Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266." 10 Art. 10, comma 7, decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n Art. 1, commi , legge 27 dicembre 2006, n Decreto Ministero del lavoro e della previdenza del 24 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre Art. 1, Decreto Ministero del lavoro e della previdenza del 24 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre VII

6 Le più ricorrenti agevolazioni contributive, e solo a titolo esemplificativo, per le quali è necessario il DURC sono quindi: le assunzioni di lavoratori disoccupati o in Cigs da almeno 24 mesi 14 ; le assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, di lavoratori collocati in mobilità 15 ; le assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori in Cigs da almeno tre mesi provenienti da imprese in Cigs da almeno sei 16 ; le assunzioni con contratto di inserimento 17. Il Ministero del Lavoro ha comunque fornito ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni contributive e ha fatto un elenco più preciso, anche se non esaustivo, di quello appena indicato (Allegato A) 18. Per benefici normativi devono, invece, intendersi tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello contributivo, ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale. In tale campo vi rientrano le agevolazioni fiscali e i contributi - sovvenzioni previsti sia dalla normativa nazionale, sia da quella regionale, sia da atti con valenza comunque normativa connessi alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (ad es. cuneo fiscale, credito d imposta per assunzioni in soprannumero). Per quanto concerne invece la procedura di rilascio del DURC, l architettura previgente al regolamento resta invariata. Infatti il Documento unico continua ad essere emesso dall INPS, dall INAIL 19 e dalle Casse edili. Lo stesso vale per i soggetti legittimati a richiedere il DURC e le modalità per il suo rilascio dato che la richiesta può essere presentata direttamente dall interessato o dagli intermediari abilitati. Nella fattispecie dell appalto il DURC relativo all appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle Amministrazioni pubbliche o dai soggetti a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (Soa). Inoltre, come accennato sopra, nel caso in cui è lo stesso Istituto previdenziale che ammette il datore di lavoro ad un determinato beneficio contributivo o che agisce in qualità di stazione appaltante, il DURC non sarà materialmente emesso, fermo restando l accertamento di tutte le condizioni previste per la regolarità contributiva. Requisiti per la regolarità contributiva Il Ministero del lavoro ha riepilogato le condizioni necessarie per attestare la regolarità contributiva 20 : - correntezza degli adempimenti mensili o periodici; - corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti come dovuti; - inesistenza di inadempienze in atto. Si sottolinea come l impresa sia da considerarsi regolare sia nell ipotesi di richiesta di rateizzazione di debiti contributivi per cui l Istituto competente abbia espresso parere favorevole, sia qualora siano state disposte sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative ed infine qualora sia stata presentata un istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito. 14 Art. 8, legge 29 dicembre 1990, n Artt. 8 e 25, legge 23 luglio 1991, n Art. 4, legge 19 luglio 1993, n Art. 54, D.lgs. 10 settembre 2003, n Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 5 del 30 gennaio Il DURC può essere rilasciato anche da altri Istituti previdenziali obbligatori che hanno stipulato un apposita convenzione con INPS e INAIL. 20 Art. 5, Decreto Ministero del lavoro e della previdenza del 24 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficia le n. 279 del 30 novembre VIII

7 Lo stesso Ministero ha precisato e distinto quattro ipotesi di cause non ostative al rilascio del DURC: 1. la prima è quella in cui risultano crediti iscritti a ruolo per i quali è stato emanato un provvedimento di sospensione della cartella esattoriale a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario; 2. la seconda riguarda crediti ancora non iscritti a ruolo: la regolarità contributiva potrà essere attestata fino alla decisione che respinge il ricorso qualora sia pendente un contenzioso di tipo amministrativo; qualora sia pendente, invece, un contenzioso giudiziario la regolarità è dichiarata fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna 21 ; 3. la terza, relativa alle gare di appalto, prevede che il DURC deve essere rilasciato anche qualora si determini uno scostamento «non grave» tra le somme dovute e quelle versate; è da considerarsi «non grave» lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate e, in ogni caso, quando lo scostamento è inferiore a 100 euro, fermo restando l obbligo di versare la differenza dovuta entro il termine di trenta giorni dal rilascio del DURC per sanare l irregolarità riscontrata; 4. la quarta è l aver beneficiato degli aiuti di Stato anche se non ancor rimborsati o depositati in un conto bloccato 22. La parte più critica del provvedimento ministeriale riguarda le irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al rilascio del DURC 23. Questo non può essere rilasciato se il datore di lavoro viola disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nella tabella sottostante. Lo stesso datore è tenuto altresì ad autocertificare l inesistenza di detti provvedimenti amministrativi o giurisdizionali. Nel caso in cui si verificassero violazioni alla normativa sociale, pur in presenza di regolarità contributiva, il DURC non viene rilasciato per un periodo di tempo stabilito dal decreto. E bene, però, precisare che solo nei casi in cui si rilevi una sentenza passata in giudicato o un provvedimento divenuto definitivo riguardante le ipotesi previste dalla tabella sotto riportata che l Istituto potrà legittimamente rifiutare il rilascio del DURC e per il periodo indicato nella stessa tabella. 21 Salvo l ipotesi in cui l Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell art. 24, D.lgs. 26 febbraio 1999, n Art. 1, c. 1223, legge 27 dicembre 2006, n Art. 9, Decreto Ministero del lavoro e della previdenza del 24 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n- 279 del 30 novemb re IX

8 ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL ARTICOLO 9 LA CUI VIOLAZIONE E' CAUSA OSTATIVA AL RILASCIO DEL DURC Le cause ostative al rilascio del DURC previste dall allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 Tipologia dell illecito Omicidio colposo per violazione delle norme di sicurezza Omissione dolosa delle misure di sicurezza Lesioni colpose per violazioni delle norme di sicurezza Violazioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Violazioni in materia di sicurezza del lavoro Violazione delle norme in materia di sicurezza nelle costruzioni Violazione delle norme in materia d igiene del lavoro Violazione delle norme generali in materia di prevenzione degli infortuni Occupazione di lavoratori extra-comunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno Riferimento normativo Articolo 589, comma 2, c.p. Articolo 437 c.p. Articolo 590, comma 3, c.p. Disposizioni indicate dall articolo 22, comma 3 lett. a), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 Disposizioni indicate dall articolo 89, comma 1 e comma 2 lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Disposizioni indicate dall articolo 77, comma1 lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 Disposizioni indicate dall articolo 58, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 303/1956 Disposizioni indicate dall articolo 389, comma1 lett. a) e b), D.P.R: n. 547/1955 Articolo 22, comma 12, D.lgs. n. 286/1998 Periodo di non rilascio del DURC 24 mesi 24 mesi 18 mesi Alcuni esempi di violazioni più ricorrenti nella prassi professionale 12 mesi Mancata osservanza delle prescrizioni tecniche dell allegato IV, D.lgs. 494/1994; Mancata attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano operativo di sicurezza (POS); Mancata trasmissione del POS al coordinatore per l esecuzione dei lavori. 12 mesi Omessa valutazione dei rischi; Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR); Omessa nomina del RSPP; Mancato aggiornamento del DVR. 12 mesi Impalcati e parapetti dei castelli; Disarmo delle armature; Violazione delle norme sui parapetti. 12 mesi Violazione delle norme in materia di pavimenti, muri, finestre, rampe di carico; Utilizzo non autorizzato di locali sotterranei; Mancata difesa dalle polveri. 12 mesi Mancata applicazione dei dispositivi di protezione su presse, cesoie, calandre etc. Vie di transito non adeguate; Mancanza di estintori; Mancanza del certificato di prevenzione incendi; Omissione dei dispositivi di arresto dei motori. 8 mesi X

9 Occupazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria Mancata concessione del riposo giornaliero e del riposo settimanale (solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata) Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dall articolo 36 bis del decreto legge, 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) Articoli 7 e 9 D.lgs. n. 66/ mesi 3 mesi DURC interno Il Ministero ha precisato che quando l Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso che ammette il richiedente alla fruizione delle agevolazioni contributive o agisce come stazione appaltante, l Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il rilascio del documento di regolarità. In tali casi, la richiesta di certificazione e il suo rilascio rappresentano una procedura meramente virtuale. A tal fine, il Ministero del lavoro ha specificato che per evitare appesantimenti amministrativi e per favorire l uso della telematica nei rapporti con l amministrazione, l azienda provvederà semplicemente a indicare il codice identificativo del beneficio richiesto lasciando all Istituto la verifica del requisito di regolarità contributiva ai fini della fruizione dell agevolazione richiesta 24. Queste indicazioni ministeriali sono risultate poco chiare e quindi l INPS ha fornito le seguenti istruzioni 25 : - il documento richiesto per lo scopo in oggetto è definito DURC interno e si distingue dal DURC previsto per gli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia; - la richiesta del DURC virtuale è assolta con la presentazione del mod. DM 10/2 nel quale si espongono i benefici con gli appositi codici istituiti dall Istituto. Il DURC interno attesta la regolarità contributiva. L Istituto, nel precisare che il decreto ministeriale estende il requisito di regolarità anche con riferimento agli adempimenti contributivi nei confronti degli altri istituti previdenziali, richiede ai datori di lavoro il rilascio di apposita dichiarazione riferita alla regolarità dell assolvimento di eventuali obblighi previdenziali e assistenziali. L istituto ha precisato che, per fruire delle agevolazioni contributive, il datore di lavoro deve attestare: - il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; a tale proposito l Inps ricorda, quanto già precisato dal Ministero del lavoro, che tale condizione va intesa nel senso che i benefici sono subordinati all applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi; - la regolarità rispetto anche agli altri enti previdenziali. 24 Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 5 del 30 gennaio Circolare INPS n. 51 del 18 aprile XI

10 Ai fini della dichiarazione dei contratti collettivi l INPS ha predisposto un apposito modulo, che avrà validità annuale (1 gennaio 31 dicembre), denominato SC 37 DURC interno che i datori di lavoro devono inoltrare all Istituto stesso. I datori di lavoro che già nel 2008 fruiscono di agevolazioni contributive sono tenuti a trasmettere il modulo entro il 31 ottobre 26 ; coloro che, invece, non applicano ancora benefici contributivi dovranno attivarsi contestualmente alla richiesta degli stessi benefici. Con lo stesso modulo, i datori di lavoro devono dichiarare: - di essere in regola con l assolvimento degli eventuali obblighi nei confronti degli altri enti previdenziali, assistenziali e alle Casse edili; - l inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all allegato A del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 (tabella sotto riportata) o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. «cause ostative»). L invio della predetta dichiarazione (prelevabile dal sito Inps alla sezione moduli) deve avvenire, preferibilmente, per via telematica (compilazione on line o inviato con la funzione «sfoglia» se precedentemente scaricato). Ciò significa che l utilizzo della via telematica non è esclusivo quindi l obbligo può essere assolto anche presentando il modulo cartaceo. Trasmessa la dichiarazione, l Inps assegna all azienda il codice autorizzazione «4W» avente il seguente significato: azienda che ha presentato la dichiarazione di rispetto dei contratti e degli altri obblighi di legge ai sensi del comma 1175, art. 1, legge n. 296/2006 (da riportare poi nel modello DM10). Avendo assegnato una validità temporale annua alla predetta dichiarazione (1 gennaio - 31 dicembre), occorrerà quindi rinnovarla annualmente. L INPS non indica un termine da rispettare, ma si ritiene che quest ultimo debba essere individuato nel termine di presentazione del modello DM10 del mese di gennaio di ciascun anno. L INAIL ha precisato che a decorrere dal 1 gennaio 2008, per la fruizione dei benefici contributivi, i datori di lavoro dovranno presentare l autocertificazione 27 di regolarità, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, utilizzando il fac-simile di modulo predisposto dall Istituto 28. L Istituto effettuerà d ufficio sia i controlli sulle autocertificazioni del datore di lavoro sia le verifiche sul possesso dei requisiti di regolarità contributiva. Resta salvo il fatto che, nel caso in cui venisse riscontrata qualche irregolarità contributiva, le Unità territoriali prima di procedere alla revoca del beneficio inviteranno l impresa a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni. 26 Messaggio INPS n dell 11 settembre Art. 9, c. 3, Decreto Ministero del lavoro e della previdenza del 24 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficia le n. 279 del 30 novembre Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008 Modello di Autocertificazione per benefici INAIL. XII

11 ALLEGATO A TABELLA "TIPI CONTRIBUZIONE" CON AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA Lavoratori svantaggiati ex art. 4, comma 3, della Legge 8/11/1991 n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali). (circ. INPS n. 296/92) Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord). (circ. INPS n. 25/91) Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno). (circ. INPS n. 25/91) Lavoratori interinali ex n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%. Individua i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità. (circ. INPS n. 136/2001) Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, della Legge 23/7/91, n (circ. INPS n. 260/91) Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23/7/91, n (circ. INPS n. 260/91) Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23/7/91, n. 223, trasformato nel. corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (circ. INPS n. 260/91) Lavoratori detenuti o internati, ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000. (circ. INPS n. 134/2002) Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 1204, come modificati dalla legge n. 53, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione. (circ. INPS n. 117/2000) Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge 23/7/91 n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro. (circ. INPS n. 215/91) Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della Legge 23/7/91 n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (circ. INPS n. 215/91) Lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DL 8/10/92, n (circ. INPS n. 260/92) XIII

12 Dirigenti iscritti all'inpdai, prima del , assunti ai sensi dell'art. n. 10 del DL 511/96, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (circ. INPS n. 2/97) (A zero) Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento, esclusi dagli incentivi economici previsti dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. XIV

13 Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. XV

14 Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006. Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006. Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006. Lavoratori percettori di indennità di mobilità assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. h) del Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. 44/2006). Decorrenza 3/2006. Lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c. 1. lett. h) del Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. 44/2006). Decorrenza 3/2006. Lavoratori percettori di altre indennità o sussidi assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13. c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 276/2003. (circ. INPS n. 44/2006). Decorrenza 3/2006. Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da datori di lavoro che optano per l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 12 mesi. (circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005. Lavoratori in mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 13, comma 2, legge 80/2005). (circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005. Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 13, comma 2, legge 80/2005). (circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005. Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 13, comma 2, XVI

15 legge 80/2005). (circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005. Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese del Centro Nord ai sensi dell'art. 13, c. 2 della Legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005. Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese artigiane e imprese del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13, c. 2 della Legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro. (circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005. Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006. Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità. ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006. Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006. Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005. Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005. Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005. Soci lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 4, della Legge n. 236/1993. (circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005. Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, della Legge 23/7/91, n (circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005. Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23/7/91, n (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005. XVII

16 Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23/7/91, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005. Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord). (circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005. Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla senzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno). (circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005. Lavoratori edili che, ai sensi del DL n. 244/1995 art. 29 e art. 1, comma 51, L. n. 247/2007, svolgono attività lavorativa per un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione. Sgravio art. 1, commi 67 e 68, L. n. 247/2007. Con riferimento al triennio , è relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione dì incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Oscillazione del tasso medio per prevenzione nei primi 2 anni di attività. 19 e 20 MAT (DM ) 15%. Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività art. 24 MAT (DM ). 5% o 10% a seconda del n. di lavoratori. XVIII

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