TOMO II NORMATIVA TECNICA DELLE COSTRUZIONI

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2 TOMO II NORMATIVA TECNICA DELLE COSTRUZIONI 1

3 REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE... 4 CAPO I PRESCRIZIONI GENERALI DEI REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE...4 Art Disposizioni di carattere generale...4 Art Organismo Edilizio e relazioni funzionali...4 Art Definizione delle Componenti dell Organismo Edilizio...4 Art Scomposizione dell Organismo Edilizio... 4 Art Scomposizione dell Organismo Edilizio in Unità Immobiliari (UI) e Parti Comuni... 4 Art Scomposizione dell Organismo Edilizio in Spazi Funzionali... 5 Art Scomposizione dell Organismo Edilizio in Componenti Strutturali e Tecnologiche... 6 Art Scomposizione dell Organismo Edilizio in spazi a diverso Grado di Protezione... 8 Art Requisiti e Famiglie di requisiti...8 Art Contenuto dei requisiti cogenti... 9 Art Contenuto dei Requisiti Volontari Art Limiti di applicazione dei requisiti...12 Art Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e in determinati interventi di recupero...12 Art. 1.7 Forme di incentivazione per l applicazione dei Requisiti Volontari...13 CAPO II PRESCRIZIONI GENERALI PER INTERVENTI EDILIZI...14 Art Requisiti definiti da norme di settore...14 Art Prescrizioni per insediamenti di attività produttive e di servizio...14 Art Prescrizioni di carattere ambientale in siti contaminati...14 Art Prescrizioni di carattere geotecnico...14 Art Prescrizioni di carattere fognario ed idraulico...14 Art Prescrizioni di carattere acustico...15 Art. 2.7 Prescrizioni generali riguardanti l illuminazione esterna...15 Art. 2.8 Prescrizioni relative a utilizzo di energie alternative...16 Art Impianti fotovoltaici Art Impianti termici solari per produzione acqua calda sanitaria Art Ambiti di applicazione relativi agli impianti fotovoltaici e solari Art. 2.9 Prescrizioni relative alla sicurezza stradale Passi Carrai ed uscita dalle autorimesse...16 Art Recinzioni e muri di cinta...17 Art Opere pertinenziali esterne all organismo edilizio...17 Art Norme igienico-sanitarie per le civili abitazioni...17 Art Cortili, pozzi-luce e chiostrine Art Marciapiedi Art Canali di gronda pluviali Art Locali a piano terra, seminterrati ed interrati Art Acque reflue all interno del sistema ambientale Art Acque superficiali e sotterranee Art Autorimesse pubbliche e private Art Installazione di bombole di gas liquefatti CAPO III PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO...20 Art Ambito di applicazione...20 Art Rispetto dell ambiente storico urbano e rurale e tutela delle pertinenze...20 Art Criteri generali d intervento...20 Art Indirizzi architettonici e morfologici...20 Art Strutture verticali Art Strutture portanti orizzontali Art Coperture Art Scale Art Aperture Art Paramenti esterni, intonaci, tinteggiature

4 Art Infissi esterni Art Pavimentazioni Art Elementi decorativi Art Recinzioni, muri di cinta CAPO IV PRESCRIZIONI RELATIVE AL DECORO URBANO E ALLA SICUREZZA...24 Art Facciate degli edifici ed elementi di pregio...24 Art Elementi aggettanti su spazi pubblici...24 Art Aperture dei sotterranei su spazi pubblici o ad uso pubblico...24 Art. 4.4 Allineamenti...24 Art Coperture, canali di gronda, pluviali...24 Art Apparati tecnologici...25 Art. 4.7 Ordine di manutenzione e messa in sicurezza delle costruzioni...25 CAPO V PRESCRIZIONI EDILIZIE PER LA QUALITA URBANA...26 Art Elementi di qualità urbana...26 Art Arredo Urbano Art Pubblicità su Insegne, cartelli, vetrine, mostre, tende, scritte, grafiti, etc Art Tende aggettanti Art Bacheche Art Edicole e chioschi Art Fioriere Art Coperture stagionali di spazi collegati a pubblici esercizi o ad altre attività - dehors Art Spazi pubblici Piazze...27 Art Verde privato...27 PARTE II REQUISITI COGENTI PARTE III REQUISITI VOLONTARI PARTE IV LINEE DI INDIRIZZO INCENTIVANTI IL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E L EDILIZIA SOSTENIBILE APPENDICE GLOSSARIO URBANISTICO EDILIZIO

5 PARTE I REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE CAPO I PRESCRIZIONI GENERALI DEI REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE Art Disposizioni di carattere generale 1. Fermo restando i limiti di applicabilità eventualmente indicati nel RUE, il rilascio o deposito del titolo abilitativo è subordinato alla conformità del progetto ai requisiti tecnici obbligatori e volontari, in conformità agli atti di indirizzo e coordinamento adottati dal Consiglio Regionale e all'art. 34 comma 2 della L.R. 25 novembre 2002 n I requisiti tecnici sono formulati in termini prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle esigenze da soddisfare, alle tipologie d'intervento, alle destinazioni d'uso e ai livelli di prestazione; si articolano in: requisiti cogenti, tesi a soddisfare le esigenze previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene, benessere ambientale, fruibilità, mobilità e risparmio energetico; requisiti volontari,tesi a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie. 3. I requisiti cogenti e volontari, sono tratti dal Regolamento Edilizio Tipo Regionale modificato relativamente alla famiglia 6 dei Requisiti Cogenti da atto di indirizzo regionale n. 156/2008) 4. Ai fini dell applicazione dei Requisiti Cogenti e Volontari, sono definite le scomposizioni dell organismo edilizio secondo gli spazi di fruizione, relazioni funzionali e componenti strutturali, come di seguito riportato. Art Organismo Edilizio e relazioni funzionali 1. S intende per ORGANISMO EDILIZIO un unità immobiliare ovvero un insieme di unità immobiliari con specifica destinazione d uso, progettato unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e di autonomia funzionale, con spazi, infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza. 2. L ORGANISMO EDILIZIO è costituito da spazi: di fruizione dell utenza per attività principale; di fruizione dell utenza per attività secondaria; di circolazione e collegamento appartenenti ad una unità immobiliare o comuni a più unità immobiliari); di locali e vani tecnici. 3. L ORGANISMO EDILIZIO può avere delle PERTINENZE, associate alla singola unità immobiliare ovvero comuni a più unità immobiliari. 4. Esclusi i locali e vani tecnici, gli spazi e le pertinenze possono essere chiusi o aperti. 5. Si intende per SISTEMA AMBIENTALE l insieme formato da ORGANISMO EDILIZIO con PERTINENZE, facenti parte di COMPLESSO EDILIZIO INSEDIATIVO dotato di INFRASTRUTTURE A RETE Art Definizione delle Componenti dell Organismo Edilizio Art Scomposizione dell Organismo Edilizio 1. L ORGANISMO EDILIZIO può essere articolato secondo diversi criteri di scomposizione: a) in unità immobiliari e parti comuni; b) in spazi funzionali diversamente caratterizzati; c) in componenti strutturali e tecnologiche; d) in spazi a diverso grado di protezione. Art Scomposizione dell Organismo Edilizio in Unità Immobiliari (UI) e Parti Comuni 1. Si definisce UNITÀ IMMOBILIARE, comprensiva delle eventuali proprie pertinenze, la minima porzione di un organismo edilizio che sia idonea ad assolvere con autonomia la funzione alla quale è destinata. Ciascun organismo edilizio può essere composto da una o più unità immobiliari. 2. Sono PERTINENZE di un'unità immobiliare: gli spazi aperti, quali terrazze, giardini, cortili, posti auto e simili, di esclusiva pertinenza; gli spazi chiusi, quali cantine, soffitte, autorimesse, di pertinenza esclusiva. 3. Sono PARTI COMUNI di un organismo edilizio composto da più di una unità immobiliare gli spazi chiusi o aperti non facenti parte di alcuna UI né di pertinenza esclusiva di alcuna di esse, ma in comunione fra più di una unità 4

6 immobiliare; ciascuna unità immobiliare deve avere almeno un ingresso autonomo dall'esterno dell'organismo edilizio o dalle parti comuni di esso. 4. L UNITÀ IMMOBILIARE può coincidere con l unità immobiliare catastale. Art Scomposizione dell Organismo Edilizio in Spazi Funzionali 1. Si definiscono SPAZI FRUIBILI di un organismo edilizio tutti gli spazi che per caratteristiche geometriche sono potenzialmente idonei ad ospitare persone; in particolare gli SPAZI FRUIBILI possiedono le seguenti due caratteristiche essenziali: a) una superficie praticabile di calpestio staticamente idonea a sostenere carichi; b) un'altezza utile interna, qualora siano dotati di copertura, non inferiore a m. 1,80 2. Gli spazi che non possiedono una o entrambe le caratteristiche di cui al primo comma si definiscono SPAZI NON FRUIBILI. Sono quindi SPAZI NON FRUIBILI: a) le parti di sottotetti o sottoscala aventi un'altezza utile inferiore a m. 1,80; b) l'estradosso delle coperture non piane; c) gli spazi tecnici normalmente non praticabili, anche se eventualmente ispezionabili e accessibili per operazioni occasionali di pulizia o manutenzione, intercapedini tecniche, cavedii tecnologici, condotte, cunicoli e simili. 3. Si riconoscono, in un organismo edilizio costituito da più di una unità immobiliare in riferimento alla funzione degli spazi, le seguenti categorie (dette anche SOTTOSISTEMI AMBIENTALI) fruibili dall utenza: a) di ciascuna unità immobiliare; a.1) per ATTIVITÀ PRINCIPALI, ovvero spazi di attività o riposo; a.2) per ATTIVITÀ SECONDARIE, ovvero spazi di servizio (bagni, ripostigli, spogliatoi, archivi, depositi senza permanenza di persone); a.3) per CIRCOLAZIONE E COLLEGAMENTO; a.3.1) in senso ORIZZONTALE; a.3.2) in senso VERTICALE; a.3.3) in senso INCLINATO; a.4) per VANI TECNICI PRATICABILI (altrimenti detti vani tecnici), ossia locali contenenti impianti dell'edificio, nei quali è previsto il normale accesso di persone (es. centrale termica). b) come locali di PERTINENZA di una singola unità immobiliare (spazi di servizio e accessori di pertinenza di una singola UI ma esterni alla UI stessa); c) come PARTI COMUNI ( o CONDOMINIALI); c.1) per SERVIZI COMUNI a più di una UNITÀ IMMOBILIARE; c.2) per CIRCOLAZIONE E COLLEGAMENTO comuni a più di una UNITÀ IMMOBILIARE.; c.2.1) in senso ORIZZONTALE; c.2.2) in senso VERTICALE; C.2.3) in senso INCLINATO; c.3) per VANI TECNICI PRATICABILI CONDOMINIALI (altrimenti detti VANI TECNICI CONDOMINIALI), ossia locali contenenti impianti dell'edificio nei quali è previsto il normale accesso di persone o condomini. 4. In un ORGANISMO EDILIZIO composto da una sola UNITÀ IMMOBILIARE, gli SPAZI FRUIBILI per PARTI COMUNI, non esistono. 5. Sono considerati spazi di fruizione per ATTIVITÀ PRINCIPALE quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone, corrispondentemente all'uso o agli usi urbanistici assegnati all'unità edilizia, che vengono cosi indicativamente raggruppati: A1 a) soggiorni, pranzo, cucine abitabili e camere da letto posti in edifici di abitazione individuale o collettiva; b) uffici, studi professionali, gabinetti medici, sale di lettura, guardiole di portineria; A2 a) negozi, sale di esposizione o di riunione o gioco, palestre pubbliche e private, pubblici esercizi; b) laboratori scientifico-tecnici; c) officine meccaniche, laboratori e impianti industriali e artigianali, cucine collettive; d) parti di autorimesse di uso collettivo, nelle quali vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite; e) autorimesse di uso collettivo, magazzini, depositi, archivi, dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia. A3 a) scuole, ospedali, sale cinematografiche, di pubblico spettacolo, ecc. 6. Sono considerati spazi di fruizione per ATTIVITÀ SECONDARIA quelli che sono eventualmente presenti, ma solo in quanto annessi e subordinati alle attività principali, di cui costituiscono un supporto, il cui funzionamento avviene esclusivamente in relazione all'attività principale fondamentale, come ad esempio : uffici e locali amministrativi direttamente ed esclusivamente a servizio delle attività principali di cui al comma precedente; 5

7 locali di deposito e magazzino, a servizio delle attività principali di cui al comma precedente, senza permanenza di persone oltre le normali operazioni di carico e scarico. 7. Sono spazi di pertinenza gli spazi di servizio all attività principale, gli spazi di circolazione e collegamento, i locali e vani tecnici, quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni limitate nel tempo e che sono destinati al servizio degli spazi di cui ai punti precedenti, e vengono cosi raggruppati: S1 a) servizi igienici e bagni di qualsiasi tipo ; S2 a) scale che collegano più di due piani fuori terra a servizio di più alloggi; b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di superficie o gli 8 m di lunghezza; c) lavanderie, stenditoi di uso condominiale o privato ; d) autorimesse di uso privato; e) locali di cottura in singole abitazioni; S3 a) disimpegni con superficie inferiore a mq 12 e corridoi di lunghezza minore di m 8; b) ripostigli, locali di deposito occasionale, cantine a servizio di alloggi; c) locali per servizi tecnici, quali macchinari che necessitano di solo di saltuaria sorveglianza; 8. Gli spazi non espressamente elencati ai commi precedenti vengono classificati, per analogia, dal progettista. Art Scomposizione dell Organismo Edilizio in Componenti Strutturali e Tecnologiche La scomposizione dell organismo edilizio in componenti strutturali e tecnologiche è definita secondo il seguente elenco le cui voci: a) ad una cifra sono definite CLASSI DI UNITÀ TECNOLOGICHE; b) a due cifre puntate sono definite UNITÀ TECNOLOGICHE; c) a tre cifre puntate sono definite ELEMENTI TECNOLOGICI. 1) Strutture portanti 1.1. Strutture di fondazione strutture di fondazione dirette strutture di fondazione indirette 1.2. Strutture in elevazione strutture di elevazione verticali strutture di elevazione orizzontali e inclinate strutture in elevazione spaziali 1.3. Strutture di contenimento strutture di contenimento verticali strutture di contenimento orizzontali 2) Chiusure 2.1. Chiusure verticali pareti perimetrali verticali infissi esterni verticali 2.2. Chiusure orizzontali inferiori solai a terra infissi orizzontali 2.3. Chiusure orizzontali su spazi esterni solai su spazi aperti 2.4. Chiusure superiori coperture (o solai di copertura) infissi esterni orizzontali o inclinati 3) Partizioni interne 3.1. Partizioni interne verticali pareti interne verticali infissi interni verticali elementi di protezione 3.2. Partizioni interne orizzontali solai trapiani e soppalchi infissi interni orizzontali 3.3. Partizioni interne inclinate scale interne 6

8 3.3.2 rampe interne 4) Partizioni esterne 4.1. Partizioni esterne verticali elementi di protezione elementi di separazione 4.2. Partizioni esterne orizzontali balconi e logge passerelle 4.3. Partizioni esterne inclinate scale esterne rampe esterne 5) Impianti di fornitura servizi 5.1. Impianto di climatizzazione alimentazione gruppi termici centrali di trattamento fluidi reti di distribuzione e terminali reti di scarico condensa canne di esalazione 5.2. Impianto idrosanitario allacciamenti macchine idrauliche accumuli riscaldatori reti di distribuzione acqua fredda e terminali reti di distribuzione acqua calda e terminali reti di ricircolo dell'acqua calda apparecchi sanitari 5.3. Impianto di smaltimento liquidi reti di scarico acque fecali reti di scarico acque domestiche reti di scarico acque meteoriche reti di ventilazione secondaria 5.4. Impianto di smaltimento aeriformi alimentazione macchina reti di canalizzazione 5.5. Impianto di smaltimento solidi canna di caduta canna di esalazione 5.6. Impianto di distribuzione gas allacciamenti reti di distribuzione e terminali 5.7. Impianto elettrico alimentazione allacciamenti apparecchiature elettriche reti di distribuzione e terminali 5.8. Impianto di telecomunicazioni alimentazione allacciamenti reti di distribuzione e terminali 5.9. Impianto fisso di trasporto alimentazione macchina parti mobili 6) Impianti di sicurezza 7

9 6.1. Impianto antincendio allacciamenti rilevatori e traduttori reti di distribuzione e terminali allarmi 6.2. Impianto di messa a terra reti di raccolta dispersori 6.3. Impianto parafulmine elementi di captazione rete dispersori 6.4. Impianto antifurto e antintrusione alimentazione rivelatori e trasduttori rete allarmi 7) Attrezzature interne 7.1. Elemento fisso d'arredo domestico pareti-contenitore (*) 7.2. Blocco servizi 8) Attrezzature esterne 8.1. Arredi esterni collettivi 8.2. Allestimenti esterni recinzioni (*) pavimentazioni esterne (*) (*) Voci esemplificative non costituenti elenco esaustivo. Art Scomposizione dell Organismo Edilizio in spazi a diverso Grado di Protezione 1. Con riferimento al diverso grado di protezione degli spazi, si riconoscono nell organismo edilizio: a) SPAZI CHIUSI, detti anche vani o locali; b) SPAZI APERTI COPERTI; c) SPAZI APERTI SCOPERTI o semplicemente spazi scoperti. 2. Si considera SPAZIO CHIUSO o locale o vano uno spazio delimitato in ogni direzione da chiusure o partizioni; si considera inoltre spazio chiuso uno spazio nel cui involucro (insieme delle chiusure e delle partizioni che lo delimitano) vi siano aperture non chiudibili, se la superficie di tali aperture non supera il 10% della superficie complessiva dell'involucro. 3. Si considera SPAZIO APERTO COPERTO uno spazio non chiuso delimitato: a) da una superficie di calpestio b) da una chiusura superiore o copertura o comunque da un elemento che in relazione allo spazio in questione funge da chiusura superiore: (ad es. un solaio) c) da eventuali ulteriori chiusure parziali o partizioni esterne d) per le parti non delimitate come sopra, dalla proiezione verticale del bordo della chiusura superiore, o copertura, sulla superficie di calpestio. 4. Si considera che costituisca chiusura superiore qualunque elemento tecnologico tale da garantire una protezione durevole da precipitazioni atmosferiche anche intense. 5. Si considera che non dia luogo ad uno spazio aperto coperto la superficie di calpestio delimitata dalla proiezione verticale di un elemento aggettante a sbalzo (cornici, cornicioni, mensole, balconcini, bow-windows. scale esterne a sbalzo) se la misura dello sbalzo non è superiore a m. 1, Si considerano SPAZI SCOPERTI le superfici di calpestio prive di coperture o chiusure superiori come sopra definite. Art Requisiti e Famiglie di requisiti 1. Gli organismi edilizi debbono rispondere a requisiti tecnici, esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, con riferimento alle esigenze di sicurezza, igiene e fruibilità degli utilizzatori. 2. I REQUISITI che soddisfano la medesima proposizione di esigenza sono raggruppati in FAMIGLIE DI REQUISITI; le proposizioni di esigenza sono quelle indicate dalla direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, a cui si aggiunge 8

10 l esigenza di fruibilità di spazi e attrezzature. 3. I requisiti sono classificati in COGENTI e VOLONTARI sono riportati nel presente Tomo II del RUE nella parte II. Art Contenuto dei requisiti cogenti 1. I requisiti cogenti sono, raggruppati in sette famiglie, come meglio specificato nella seguente tabella: FAMIGLIA 1 RC 1.1 Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche Resistenza meccanica e d esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni stabilità FAMIGLIA 2 Sicurezza in caso di incendio RC 2.1 Resistenza al fuoco; reazione al fuoco e assenza di emissioni nocive in caso di incendio; limitazioni dei rischi di generazione e propagazione di incendio; evacuazione in caso di emergenza ed accessibilità ai mezzi di soccorso RC 3.1 Controllo delle emissioni dannose RC 3.2 Smaltimento degli aeriformi RC 3.3 Approvvigionamento idrico RC 3.4 Smaltimento delle acque reflue RC 3.5 Tenuta all acqua FAMIGLIA 3 RC 3.6 Illuminamento naturale Benessere ambientale RC 3.7 Oscurabilità RC 3.8 Temperatura interna RC 3.9 Temperatura superficiale RC 3.10 Ventilazione RC 3.11 Protezione dalle intrusioni di animali nocivi FAMIGLIA 4 RC 4.1 Sicurezza contro le cadute e resistenza meccanica ad urti e sfondamento Sicurezza nell impiego RC 4.2 Sicurezza degli impianti FAMIGLIA 5 RC 5.1 Isolamento acustico ai rumori aerei Protezione dal rumore RC 5.2 Isolamento acustico ai rumori impattivi RC Prestazione energetica degli edifici RC Prestazione energetica degli edifici RC 6.2 Rendimento globale medio stagionale dell impianto termico FAMIGLIA 6 RC 6.3 Controllo della condensazione Risparmio energetico 1 RC 6.4 Contenimento dei consumi energetici in regime estivo RC 6.5 Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l uso razionale dell energia mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS) RC 6.6 Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate FAMIGLIA 7 RC 7.1 Assenza di barriere architettoniche Fruibilità di spazi e RC 7.2 Disponibilità di spazi minimi attrezzature RC 7.3 Dotazioni impiantistiche minime 1. Le tabelle rappresentative dei Requisiti Cogenti sono suddivise in allegato A/1 ed A/2. 2. L allegato A/1 indica, per ciascuna famiglia di requisiti, la PROPOSIZIONE DI ESIGENZA con riferimento alla direttiva CEE 89/106 e, per ciascun requisito di ogni famiglia, precisa: le ESIGENZE DA SODDISFARE; i CAMPI DI APPLICAZIONE; i LIVELLI DI PRESTAZIONE, con le relative unità di misura. 3. L allegato A/2 definisce i modi per verificare l intervento edilizio il requisito IN SEDE PROGETTUALE (per ottenere i relativamente alla scheda tecnica allegata al titolo abilitativo all intervento) ed a certificarlo A LAVORI ULTIMATI (per ottenere il certificato di conformità edilizia e agibilità relativamente al certificato di conformità edilizia e agibilità ovvero deposito di scheda tecnica descrittiva). 4. L allegato A/1 indica : le ESIGENZE DA SODDISFARE articolano la proposizione di esigenza della famiglia, in quanto ogni requisito ne soddisfa una specifica; I CAMPI D APPLICAZIONE sono in genere riferiti alle destinazioni d uso di cui all art12.2 elenco degli usi del TOMO I 1 Cfr. Allegato 2 e 3 direttiva regionale n. 156/2008 Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. 9

11 A B C D E del RUE ai seguenti raggruppamenti di funzioni: funzione abitativa; funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, compresi gli esercizi pubblici e l artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali; funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto B, compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo; funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale, comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale; funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo. In taluni casi il campo d applicazione del requisito può essere riferito a raggruppamenti diversi delle funzioni di cui al precedente comma. I LIVELLI DI PRESTAZIONE comportano la definizione dell unità di misura o il rimando ad unità di misura definite dalle normative nazionali e sono articolati in : livelli richiesti per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi assimilati alle nuove costruzioni, Quando la normativa tecnica nazionale o regionale, per alcuni degli interventi assimilati alle nuove costruzioni definiscono livelli diversi da quelli delle nuove costruzioni il requisito si attiene esplicitamente ai livelli richiesti dalla normativa nazionale vigente (come è sempre specificato nel testo o nelle note a piè pagina); livelli richiesti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con riferimento in generale a quanto stabilito e salvo quanto diversamente specificato in ciascun requisito. 5. Per molti requisiti i livelli di prestazione sono ulteriormente diversificati in rapporto: al MODELLO DI SCOMPOSIZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE (spazi per attività principale e secondaria, spazi di circolazione e collegamento, locali e vani tecnici, pertinenze dell unità immobiliare o dell organismo edilizio); a seconda che si faccia riferimento a spazi, vani o pertinenze chiusi ovvero aperti. Per taluni requisiti vi può essere un articolazione dei livelli di prestazione in rapporto a singole componenti tecnologiche (pareti, parapetti, infissi, ecc.). 6. L allegato A/2 riporta i metodi di verifica. Salvo nel caso in cui i metodi di verifica vadano rispettati integralmente perché stabiliti da una normativa nazionale (sempre richiamata nelle note), il progettista potrà anche assumere metodi di verifica diversi da quelli indicati nell ALLEGATO A/2: in tal caso dichiarerà in sede progettuale le metodiche seguite e ne assumerà ogni responsabilità, ai fini del rispetto del livelli stabiliti dal Regolamento Urbanistico Edilizio. 7. IN SEDE PROGETTUALE, per ottenere il titolo abilitativo all intervento sono possibili i seguenti metodi di verifica: verifica progettuale del dimensionamento e delle caratteristiche dell opera edilizia o degli impianti mediante metodi di calcolo, con specificazione dei dati di progetto e delle ipotesi assunte. Quando per il medesimo requisito sono indicati più metodi di calcolo, il progettista sceglie quello più appropriato in rapporto alle caratteristiche dello spazio progettato, secondo i criteri specificati nell allegato A/2.; progettazione (comprendente calcoli di verifica progettuale) da parte di tecnico abilitato, con eventuale deposito del progetto in sede competente (di volta in volta specificata nelle note ai requisiti, con riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale). La progettazione va presentata al momento dell avvio del procedimento per ottenere il titolo abilitativo all intervento, se il requisito non fa esplicito richiamo ad una normativa nazionale che consenta di posticipare la presentazione al momento dell inizio lavori; adozione di soluzioni tecniche conformi a quelle indicate nell allegato A/2 (per dimensioni, materiali e modalità esecutive) ovvero adozione di soluzioni tecniche certificate (relative ai materiali o ai componenti dell opera edilizia) mediante prove di laboratorio eseguite dalle ditte produttrici secondo metodiche riconosciute; descrizione dettagliata delle soluzioni morfologiche o tecnologiche o della scelta dei materiali da impiegare nell esecuzione del progetto e della loro efficacia a conseguire i livelli di prestazione richiesti (accettabile solo se l allegato A/2 non indica altri metodi di verifica) ovvero ancora ATTESTAZIONE che i materiali e le soluzioni da adottare in fase esecutiva verranno scelti in conformità alla corrispondente normativa. 8. A LAVORI ULTIMATI possono essere necessari, in modo complementare o alternativo, secondo il requisito: dichiarazione di conformità di quanto realizzato ai dati ed alle ipotesi assunte per le verifiche progettuali con metodi di calcolo; dichiarazione di conformità di quanto realizzato alla progettazione redatta ai sensi di legge ed alla relativa normativa tecnica, (la dichiarazione va in tal caso sottoscritta da professionista abilitato e depositata presso l autorità competente ai sensi di disposizioni legislative, come specificato nelle annotazioni ad 10

12 ogni singolo requisito); dichiarazione di conformità alla soluzione tecnica conforme o alla soluzione tecnica certificata; prove in opera eseguite secondo i metodi indicati ovvero secondo quelli della vigente normativa nazionale, comprese le norme UNI. Per alcuni requisiti le prove in opera, tra quelle indicate nell allegato A/2, sono da scegliere in modo appropriato alle caratteristiche dello spazio o dei componenti interessati. Per alcuni requisiti le verifiche di progetto eseguite secondo i metodi indicati nell allegato A/2 liberano dalla necessità delle prove a lavori ultimati, ferma restando la necessità di attestare la conformità dell opera edilizia realizzata o della soluzione tecnica adottata a quella progettata (vedi quanto meglio specificato nei singoli requisiti); eventuale collaudo da parte di professionista abilitato, se imposto dalla normativa nazionale; il collaudo va eseguito secondo le modalità indicate dalla specifica normativa di settore; giudizio sintetico di un professionista abilitato (eventualmente incaricato di ottenere il certificato di conformità edilizia) circa l idoneità dell opera eseguita, dei materiali impiegati, delle soluzioni tecnologiche adottate; il giudizio può anche essere eventualmente supportato da certificazioni del produttore concernenti i materiali e componenti utilizzati. 9. Le prove in opera eseguite nel caso di controlli pubblici ad opera ultimata, preliminari al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità o al deposito di scheda tecnica descrittiva nel caso di verifica a campione ovvero posteriori al rilascio del certificato o al deposito di scheda tecnica descrittiva, nei casi di contestazione per inconveniente igienico accertato, seguono in genere le modalità specificate nelle rispettive tabelle per ciascun requisito. 10. Il rispetto dei requisiti cogenti è obbligatorio per ottenere la validità del titolo abilitativo all intervento edilizio o il certificato di conformità edilizia e sono inderogabili (salvo quanto espressamente stabilito dalla corrispondente normativa nazionale, così come richiamata nelle annotazioni a ciascun requisito) perché rappresentano esigenze e livelli minimi di prestazione essenziali per garantire in tutto il territorio regionale uguali livelli di sicurezza, benessere e fruibilità agli utenti delle opere edilizie, fermo restando quanto specificato al successivo art. 1.6 Art Contenuto dei Requisiti Volontari 1. I REQUISITI VOLONTARI, sono indicati per offrire la possibilità, agli operatori interessati, di dimostrare una maggiore qualificazione delle opere edilizie attraverso il raggiungimento di livelli di prestazione superiori o di requisiti aggiuntivi a quelli cogenti, mai in contrasto con questi ultimi. 2. I REQUISITI VOLONTARI sono, raggruppati in cinque famiglie, come meglio specificato nella seguente tabella e riportati al CAPO III: P.V.1 - Prerequisito R.V.1 Analisi del sito (complementare ai requisiti delle famiglie 6, 8, 9) FAMIGLIA 3 R.V.3.1 Temperatura superficiale nel periodo invernale Benessere ambientale R.V.3.2 Riverberazione sonora R.V.6.1 Controllo dell apporto energetico da soleggiamento estivo (complementare al seguente) FAMIGLIA 6 R.V.6.2 Uso dell apporto energetico da soleggiamento invernale (complementare al Uso razionale delle risorse precedente) climatiche ed energetiche R.V.6.3 Risparmio energetico nel periodo invernale (per quanto non disciplinato R.V.6.4 Protezione dai venti invernali nel corrispondente requisito cogente) R.V.6.5 Ventilazione naturale estiva R.V.6.6 Uso dell inerzia termica per la climatizzazione estiva R.V.6.7 Uso dell'apporto energetico solare per il riscaldamento dell'acqua FAMIGLIA 7 R.V.7.1 Accessibilità all intero organismo edilizio Fruibilità di spazi e R.V.7.2 Arredabilità attrezzature R.V.7.3 Dotazione di impianti per aumentare il benessere e il senso di sicurezza R.V.8.1 Riduzione del consumo di acqua potabile FAMIGLIA 8 R.V.8.2 Recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle Uso razionale delle risorse coperture idriche R.V.8.3 Recupero, per usi compatibili, delle acque grigie FAMIGLIA 9 R.V.9.1 Controllo delle emissioni nocive nei materiali delle strutture, degli impianti e Controllo delle delle finiture caratteristiche nocive dei R.V.9.2 Asetticità 11

13 materiali da costruzione R.V.9.3 Riciclabilità dei materiali da costruzione Art Limiti di applicazione dei requisiti 1. Poiché ogni requisito, cogente o volontario, ha un proprio campo di applicazione (sempre individuato dalle funzioni di cui al precedente art. 1.4 e talvolta individuato anche dal tipo di spazio ed eventualmente dalle componenti tecnologiche), IN FASE PROGETTUALE il tecnico incaricato della progettazione edilizia definisce nella Relazione Tecnica definita nel presente RUE quali sono i requisiti cogenti e quelli volontari pertinenti l intervento edilizio di progetto all opera edilizia progettata in funzione delle destinazioni d uso, delle attività previste ed i livelli pertinenti ai singoli spazi o ai singoli componenti dell organismo edilizio; il tecnico dichiara inoltre la conformità a quanto prescritto per ciascun requisito, per i livelli di prestazione ed i campi di applicazione. Il tecnico indicherà anche se i metodi di verifica del soddisfacimento del requisito adottati in sede progettuale sono conformi a quelli indicati nelle stesse tabelle di ciascun requisito; in alternativa il tecnico giustifica l adozione di metodi di verifica diversi, limitatamente ai requisiti per i quali ciò è consentito. Il tecnico indica anche il programma delle verifiche da svolgere a lavori ultimati ed eventualmente anche in corso d opera. 2. Le indicazioni di cui al comma precedente riportate nella relazione tecnica sono riassunte utilizzando la modulistica comunale. 3. Nel caso di attività caratterizzate da significative interazioni con l ambiente di cui alla delibera G.R. 477/95, vanno rispettate le ulteriori prescrizioni e i requisiti definiti dalla normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro per la specifica attività ovvero richiesti in sede di parere preventivo delle strutture sanitarie competenti. 4. Qualora al momento della richiesta del titolo abilitativo all intervento edilizio non sia definita l attività specifica da svolgere, per il rilascio del titolo abilitativo basta soddisfare i requisiti cogenti per la destinazione d uso prevista nell area d intervento dallo strumento urbanistico vigente. 5. A LAVORI ULTIMATI, ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, il tecnico incaricato di compilare la scheda tecnica descrittiva di cui all art. 20 della L.R. 31/2002: allega le dichiarazioni di conformità e gli eventuali collaudi ai sensi di legge; indica le eventuali prove in opera eseguite ed livelli di prestazione accertati per l opera realizzata, dichiarando la conformità dei livelli a quanto riportato nella relazione di progetto presentata per l avvio del procedimento abilitativo all intervento edilizio; allega gli eventuali giudizi sintetici. 6. La scheda tecnica di cui all art. 20 della L.R. 31/2002 ed il certificato di agibilità e conformità edilizia di cui all art. 10 della medesima legge attestano la rispondenza dell opera eseguita al progetto approvato dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e delle sole prestazioni corrispondenti ai requisiti cogenti sopraddetti. Se la successiva definizione dell attività specifica rende necessarie opere edilizie aggiuntive per il rispetto di ulteriori requisiti cogenti in relazione alla specifica attività svolta, può occorrere un ulteriore titolo abilitativo all intervento edilizio. 7. La scheda tecnica é redatta utilizzando l apposita modulistica comunale. Art Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e in determinati interventi di recupero 1. I requisiti cogenti del presente R.U.E. regolamento vanno rispettati, limitatamente ai campi di applicazione, nei seguenti casi: nuova costruzione, compresi gli ampliamenti; ristrutturazione urbanistica; ristrutturazione edilizia, limitatamente ai casi di demolizione con ricostruzione e nei casi di ristrutturazione globale; cambio di destinazione d uso associato o meno ad opere; cambio di attività caratterizzata da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, di cui alla delibera di G.R. n 477/1995, senza cambio di destinazione d uso. 2. Per i medesimi interventi il progettista definisce nella relazione tecnica asseverata i livelli che saranno raggiunti per ciascun requisito, in relazione alla destinazione d uso, ai singoli spazi dell organismo edilizio ed eventualmente ai singoli componenti interessati. 3. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di cui al 1 comma del presente articolo, il tecnico professionista incaricato, nella relazione tecnica allegata al progetto (attraverso un apposito elenco riassuntivo) specifica quali requisiti, fra quelli definiti cogenti e quelli volontari dal presente R.U.E., vanno presi in considerazione in quanto strettamente correlati alle parti dell organismo edilizio o delle relative pertinenze sulle quali interviene. 4. L elenco dei requisiti resta valido nelle successive fasi di esecuzione del progetto edilizio e va messo in relazione al programma dei controlli e verifiche che vanno attivati da parte del tecnico incaricato. 12

14 5. Per tutte le categorie di edifici di cui al DPR 412/93, e sue s.m.i nel caso di interventi di nuova costruzione, demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti e di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di SU superiore a 1000 mq, è obbligatoria l istallazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica per una potenza istallata non inferiore a 1 kw per unità abitativa e 0,5 kw per ogni 100 mq di SU di edifici ad uso non residenziale. 6. Per tutte le categorie di edifici di cui al DPR 412/93 e sue s.m.i nel caso di interventi di: nuova costruzione, demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti e ristrutturazione integrale di edifici esistenti di SU superiore a mq 100; nuova istallazione di impianti termici o di ristrutturazione di impianti termici esistenti; l impianto di produzione di energia termica da fonti rinnovabili deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici di cui all art. A-7 della L.R. 20/ Ai fabbricati oggetto d intervento si applicano le disposizioni, agevolazioni e semplificazioni normative previste da DLgs 115/08 in tema di efficienza energetica. Art. 1.7 Forme di incentivazione per l applicazione dei Requisiti Volontari 1. Il Comune, con apposito provvedimento deliberativo riguardante l applicazione dei requisiti volontari, può definire e aggiornare le forme di incentivazione correlate alla prestazione ed alla classe energetica degli edifici secondo quanto stabilito dal D.Lgs 192/2005, dalla L.R. 26/2004 e dalle direttive regionali, nonché alla sostenibilità ambientale degli interventi. Tale incentivo sarà determinato in funzione del maggior grado di soddisfacimento delle prestazioni di efficienza energetica e qualità ambientale, da applicarsi come scomputo dal contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria. 13

15 CAPO II PRESCRIZIONI GENERALI PER INTERVENTI EDILIZI Art Requisiti definiti da norme di settore 1. Quando, in relazione alle vigenti normative nazionali o regionali, per soddisfare il requisito e per verificarlo è necessario seguire apposite modalità progettuali (progettazione da parte di tecnico abilitato, con deposito presso le competenti autorità), di autorizzazione all inizio lavori o di verifica a lavori ultimati (es. certificazione di conformità al progetto ed alle normative da parte del progettista o da parte di enti, certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato o da parte di enti), in nota al requisito sono richiamate le prescrizioni di legge. 2. Qualora il progetto, l autorizzazione all inizio lavori, la certificazione o il collaudo siano stati depositati presso il Comune ovvero siano stati direttamente richiesti dal Comune alle autorità competenti o siano autocertificabili ai sensi di legge, il professionista incaricato di attestare la conformità dell opera al progetto ed alle vigenti normative comunicherà al comune gli estremi degli atti di deposito o autorizzazione all inizio lavori ed allegherà alla documentazione necessaria al rilascio della conformità edilizia (scheda tecnica descrittiva di cui all art. 20 della L.R. 31/2002 la certificazione di conformità e gli atti di collaudo debitamente sottoscritti da professionisti abilitati. 3. Il mancato rispetto delle predette disposizioni di legge (qualora superi il limite delle tolleranze esecutive comporta da parte del dirigente competente (oltre all irrogazione delle sanzioni per eventuali abusi urbanistico-edilizi) anche l irrogazione delle sanzioni attribuite dalla norma nazionale alla competenza comunale ovvero, per le materie non attribuite, la segnalazione alle autorità competenti alla vigilanza sulla specifica normativa. Art Prescrizioni per insediamenti di attività produttive e di servizio 1. La progettazione di qualsiasi intervento edilizio relativi ad insediamenti di attività produttive e di servizio deve tenere conto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza del Lavoro". Art Prescrizioni di carattere ambientale in siti contaminati 1. Qualsiasi intervento edilizio dovrà essere preceduto da specifiche analisi del sito per la verifica di potenziali situazioni di inquinamento pregresso del suolo o delle falde acquifere, con particolare riferimento a precedenti destinazioni di attività dimesse, od alla prossimità con insediamenti che possano farne presupporre la contaminazione. 2. Qualora dall analisi di cui al punto precedente risulti l ipotesi di contaminazione od inquinamento, dovrà essere attivato, preliminarmente alla esecuzione dell intervento, un piano di caratterizzazione con successivo progetto preliminare e definitivo per la bonifica del sito, quali approfondimenti tecnici di cui all art. 10 del DM 471/99, ed al titolo V del D.Lgs 3/4/2006 n. 152 e s.m.i.. 3. A seguito dell approvazione delle fasi progettuali citate al punto precedente, si procederà ai lavori di bonifica che dovranno terminare prima dell inizio dei lavori dell intervento edilizio previsto. Art Prescrizioni di carattere geotecnico 1. L inizio dei lavori di tutti gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, salvo i casi di opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità definiti dal Consiglio regionale ai sensi dell art. 6 della L.R. 19/06/1984 n 35, è assoggettato al deposito presso lo Sportello Unico per l Edilizia, del progetto esecutivo e dei suoi allegati. 2. A seguito del deposito è verificata da parte del Comune, la conformità delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonché la compatibilità tra gli interventi proposti e le condizioni geomorfologiche e di stabilità dei terreni. 3. Tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale debbono contenere, fra l altro, la valutazione della compatibilità delle previsioni in essi contenuti, con l obbiettivo della riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile, sulla base di analisi di pericolosità locale nonché di vulnerabililtà ed esposizione urbana. 4. Ai fini applicativi si fa altresì riferimento generale ai decreti ministeriali (Norme tecniche per le costruzioni), alle leggi regionali ed alla relative deliberazione di Giunta Regionale (Prime indicazioni applicative in merito alle Norme tecniche per le costruzioni) Art Prescrizioni di carattere fognario ed idraulico 1. In tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione residenziali e per attività produttive, nonché in quelli per la riqualificazione e sostituzione edilizia, il sistema fognario dovrà essere previsto con separazione delle acque bianche e nere; l innesto sia delle acque bianche che delle acque nere, nella pubblica fognatura dovrà avvenire sul confine di proprietà e comunque a valle dei sistemi di depurazione/trattamento delle unità immobiliari. 2. Negli ambiti di nuova urbanizzazione, sia residenziali che produttivi, dovrà essere predisposto o in alternativa partecipare agli oneri per la realizzazione di un idoneo sistema di compenso idraulico. 3. La raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, secondo gli Indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne di cui alla delibera di Giunta Regionale n 286 del 14/2/2005, ed agli 14

16 orientamenti tecnici di riferimento di cui all art. 2, paragrafo IV della citata delibera, saranno da prevedere negli ambiti in cui vi sono pericoli di sversamento e inquinamento causati da operazioni di carico e scarico di prodotti pericolosi.. 4. Per ciascun ambito dovranno essere inoltre rispettate le specifiche prescrizioni riportate nel rispettivo articolo di disciplina dell insediamento. Art Prescrizioni di carattere acustico 1. Per tutti gli ambiti destinati a nuovi insediamenti dovrà essere valutata la compatibilità acustica degli interventi, secondo quanto stabilito dalla Classificazione acustica del territorio comunale. 2. In particolare, laddove richiesto dalla legge 447/95 e s.m. e i. e dalle NTA della classificazione acustica del territorio comunale, gli interventi stessi dovranno essere accompagnati da una Documentazione di impatto acustico o relazione previsionale di clima acustico firmata da un tecnico abilitato, alla verifica della compatibilità del nuovo insediamento nei confronti del contesto insediativo di riferimento. Art. 2.7 Prescrizioni generali riguardanti l illuminazione esterna 1. Tutti gli spazi pubblici e di uso pubblico devono essere dotati di adeguati impianti di pubblica illuminazione; tali impianti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza CEI, della L.R. 19/2003 sull inquinamento luminoso e della relativa direttiva applicativa di cui alla Delibera di Giunta Regionale n del 29/12/2005, e succ. mod. ed int.; 2. Negli impianti di nuova costruzione devono essere applicate tecnologie che favoriscano il risparmio energetico e la flessibilità dell impianto per eventuali modificazioni dello stesso. 3. La progettazione dei nuovi impianti di pubblica illuminazione ed il rinnovo di quelli esistenti deve prevedere, oltre all illuminazione stradale, l illuminazione dei percorsi pedonali, coperti e non, dei percorsi ciclabili, degli incroci e attraversamenti stradali, dei viali ed organizzare, in funzione scenografica, l illuminazione degli edifici monumentali, dei prospetti e paramenti a forte carattere di tutte le forme architettoniche e degli elementi decorativi. 4. La progettazione deve prevedere il calcolo e la quantificazione dell efficienza luminosa, della forma del diagramma fotometrico, della luminosità e, nelle zone a verde e negli ambiti di valore artistico o ambientale, dovrà essere posta particolare attenzione alla resa cromatica dei corpi illuminanti. 5. I progetti di intervento negli ambiti di particolare interesse monumentale ed artistico debbono essere corredati da una relazione descrittiva di sperimentazioni in loco eseguite nella fase di progettazione. 6. Sulle strade di scorrimento veloce gli incroci devono essere segnalati anche dalla diversa colorazione ed intensità delle fonti luminose. 7. Nella progettazione di nuovi impianti, ovvero la modifica di quelli esistenti, deve essere prodotta la documentazione di cui all art. 10, comma 2 della Delibera G.R. n del 29/12/2005, ovvero: progetto illuminotecnico redatto da una figura professionale abilitata per tale settore, che si assume la completa responsabilità sino alla ultimazione dei lavori; misurazioni fotometriche dell apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo; istruzioni di installazione ed uso corretto dell apparecchio in conformità con la legge. 8. Al termine di lavori l impresa installatrice deve rilasciare la dichiarazione di conformità dell impianto realizzato secondo il progetto illuminotecnico ed i criteri applicativi di cui all art. 5 comma 2 della D.G.R. 2263/ Il progetto illuminotecnico non è obbligatorio per gli impianti di modesta entità o temporanei per i quali, l impresa installatrice, deve rilasciare al richiedente il certificato di conformità ai requisiti minimi di legge di cui all art. 5, comma 2 della citata delibera G.R. 2263/2005, e precisamente per: a) gli impianti di cui all art. 8 della medesima D.G.R. 2263/2005 ossia: le sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie e, in generale le sorgenti che per il loro posizionamento non possono diffondere luci verso l alto, fermo restando possibilmente l utilizzo di apparecchi che, a parità di luminanza, conseguano impieghi ridotti di potenza elettrica; le sorgenti di luce che non risultino attive oltre due ore dopo il tramonto del sole; gli impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi dei protezione, sicurezza o ad interventi di emergenza; gli aeroporti e le strutture militari e civili, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione aerea; le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità, cioè costituiti da un massimo di tre centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i 90, complessivamente entro 2250 lumen, fermo restando i vincoli del singolo punto luce e 15

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