s Iv. Ct. SZ. Migliorare l attuazione della legge sulla protezione delle acque

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "s Iv. Ct. SZ. Migliorare l attuazione della legge sulla protezione delle acque"

Transcript

1 Ständerat Conseil des Etats Consiglio degli Stati Cussegl dals stadis s Iv. Ct. SZ. Migliorare l attuazione della legge sulla protezione delle acque s Iv. Ct. SG. Adeguamento della legge federale sulla protezione delle acque s Iv. Ct. LU. Modifica della legge sulla protezione delle acque s Iv. Ct. SH. Revisione meno restrittiva dell ordinanza relativa alla legge sulle protezione delle acque s Iv. Ct. UR. Revisione della legislazione sulla protezione delle acque s Iv. Ct. NW. Modifica della legge sulla protezione delle acque s Iv. Ct. GR. Adeguamento della legge sulla protezione delle acque s Iv. Ct. AG. Apportare modifiche alla legge sulla protezione delle acque s Iv. Ct. ZG. Legge federale sulla protezione delle acque. Modifica Rapporto della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio e dell energia del 27 ottobre 2015 Riunitasi il 27 ottobre 2015, la Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio e dell energia del Consiglio degli Stati ha nuovamente esaminato le iniziative cantonali summenzionate, presentate dal Cantone di Svitto il 9 maggio 2012, dal Cantone di San Gallo il 14 novembre 2012, dal Cantone di Lucerna il 5 novembre 2012, dal Cantone di Sciaffusa il 10 dicembre 2012, dal Cantone di Uri il 14 dicembre 2012, dal Cantone di Nidvaldo il 10 gennaio 2013, dal /12.309s/UREK--CEATE

2 Cantone dei Grigioni il 4 giugno 2013, dal Cantone di Argovia l 8 luglio 2013 e dal Cantone di Zugo il 3 dicembre Le iniziative chiedono di rendere meno restrittiva la legislazione sulla protezione delle acque, in particolare per quel che concerne lo spazio riservato alle acque, in modo che i Cantoni la possano attuare più facilmente. Proposta della Commissione La Commissione propone all unanimità di non dare seguito all iniziativa Iv. Ct. SZ. Migliorare l attuazione della legge sulla protezione delle acque. La Commissione propone all unanimità di non dare seguito all iniziativa Iv. Ct. SG. Adeguamento della legge federale sulla protezione delle acque. La Commissione propone all unanimità di non dare seguito all iniziativa Iv. Ct. LU. Modifica della legge sulla protezione delle acque. La Commissione propone all unanimità di non dare seguito all iniziativa Iv. Ct. SH. Revisione meno restrittiva dell ordinanza relativa alla legge sulle protezione delle acque. La Commissione propone all unanimità di non dare seguito all iniziativa Iv. Ct. UR. Revisione della legislazione sulla protezione delle acque. La Commissione propone all unanimità di non dare seguito all iniziativa Iv. Ct. NW. Modifica della legge sulla protezione delle acque. La Commissione propone all unanimità di non dare seguito all iniziativa Iv. Ct. GR. Adeguamento della legge sulla protezione delle acque. La Commissione propone all unanimità di non dare seguito all iniziativa Iv. Ct. AG. Apportare modifiche alla legge sulla protezione delle acque. La Commissione propone all unanimità di non dare seguito all iniziativa Iv. Ct. ZG. Legge federale sulla protezione delle acque. Modifica. Relatore: Ivo Bischofberger In nome della Commissione: Il presidente Ivo Bischofberger Contenuto del rapporto: 1 Testo delle iniziative cantonali 2 Decisione delle Camere 3 Considerazioni della Commissione 2

3 1 Testo delle iniziative cantonali 1.1 Iniziativa del Cantone di Svitto (12.309) Fondandosi sull articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Svitto presenta la seguente iniziativa: La legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS ; LPAc) e l ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (RS ; OPAc) devono essere modificate in base ai seguenti principi: - nell ambito della legge sulla protezione delle acque, l utilizzazione e la sistemazione dei terreni situati nello spazio riservato alle acque deve essere disciplinata in modo da non limitare eccessivamente - anche nelle zone dove i corsi d acqua sono molto ramificati - le modalità di sfruttamento secondo tradizione dei terreni agricoli, se tali limitazioni non comportano benefici tangibili per la protezione delle acque; - la definizione di "sfruttamento estensivo dello spazio riservato alle acque" deve essere adeguata alle norme che disciplinano la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate: limitazioni relative all esercizio possono essere previste unicamente per margini erbosi di almeno 6 metri di larghezza e non sottoposti a concimazione o a trattamento antiparassitario su una larghezza di 3 metri; - i cantoni devono disporre delle competenze e del margine di manovra necessari per considerare maggiormente gli interessi relativi alla protezione dei terreni agricoli e delle infrastrutture agricole a ubicazione vincolata; - i proprietari fondiari e i gestori delle aziende agricole devono essere preventivamente consultati e integrati nel processo decisionale. 1.2 Iniziativa del Cantone di San Gallo (12.320) Fondandosi sull articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di San Gallo La legge federale sulla protezione delle acque deve essere adeguata per consentire un attuazione orientata alla pratica di detta protezione. A tal fine bisogna considerare nel loro insieme le esigenze degli agricoltori, dei comuni, delle bonifiche fondiarie, dei proprietari dei fondi e quelle inerenti alla protezione contro le inondazioni e alla protezione della natura. 1.3 Iniziativa del Cantone di Lucerna (12.321) Fondandosi sull articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Lucerna presenta la seguente iniziativa: Nell articolo 36a della legge sulla protezione delle acque il Consiglio federale, quando emana le disposizioni esecutive per fissare lo spazio riservato alle acque, deve essere tenuto a far sì che gli obiettivi e i principi della pianificazione del territorio siano armonizzati fra loro in modo esaustivo ed equivalente. Nell ambito dell attuazione delle prescrizioni concernenti lo spazio riservato alle acque, deve essere data la priorità all uso parsimonioso del suolo sia all interno sia all esterno dell area urbana. Occorre in particolare poter considerare e ponderare in modo equivalente i bisogni della popolazione e gli interessi nei settori dello sviluppo degli insediamenti, dell agricoltura, dell ambiente e delle acque. 3

4 1.4 Iniziativa del Cantone di Sciaffusa (12.324) Fondandosi sull articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Sciaffusa I pertinenti capoversi degli articoli 41a a 41g dell ordinanza sulla protezione delle acque vanno adeguati così che gli spazi riservati alle acque debbano essere delimitati in maniera molto meno netta. 1.5 Iniziativa del Cantone di Uri (12.325) Fondandosi sull articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Uri presenta la seguente iniziativa: La legge sulla protezione delle acque (art. 36a) e l ordinanza sulla protezione delle acque (art. 41a- 41g) vanno adeguate così che gli spazi riservati alle acque debbano essere delimitati in maniera molto meno netta. Il margine d intervento per i cantoni va adeguato in modo che si possano considerarne le esigenze. 1.6 Iniziativa del Cantone di Nidvaldo (13.301) Conformemente all articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Nidvaldo Le Camere federali sono incaricate di adeguare la legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque e l ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque in base ai seguenti principi: - il disciplinamento della possibilità di sistemare e utilizzare le superfici situate nello spazio riservato alle acque deve evitare di limitare in modo eccessivo lo sfruttamento agricolo tradizionale esistente; - la promozione di uno sfruttamento più estensivo dello spazio riservato alle acque non deve fondarsi sulle imposizioni ma piuttosto su una comprovata strategia di incentivi su base volontaria; - l attuazione delle norme concernenti lo spazio riservato alle acque deve fondarsi prioritariamente sul principio dell uso parsimonioso del suolo sia all interno che all esterno delle aree d insediamento e deve mettere a confronto e contemperare equamente i bisogni della popolazione e gli interessi inerenti allo sviluppo degli insediamenti, all agricoltura, all ecologia e alla gestione delle acque. 1.7 Iniziativa del Cantone dei Grigioni (13.307) Fondandosi sull articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone dei Grigioni La legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS ) dev essere adeguata in funzione dei seguenti principi: a. gli interessi dei proprietari fondiari e dell agricoltura vanno tenuti maggiormente in considerazione; b. ai cantoni è attribuita la competenza e concessa la libertà di considerare maggiormente gli interessi riguardanti la protezione di superfici agricole utili e costruzioni ad ubicazione vincolata; c. occorre garantire un effettiva sostituzione delle superfici per l avvicendamento delle colture conformemente all articolo 36a capoverso 3 LPAc; d. i proprietari e i gestori delle superfici interessate devono essere previamente consultati conformemente all articolo 36a capoverso 1 LPAc e coinvolti nelle decisioni. 4

5 1.8 Iniziativa del Cantone di Argovia (13.311) Fondandosi sull articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Argovia presenta la seguente iniziativa: Il Gran Consiglio del cantone di Argovia chiede all Assemblea federale di modificare la legge sulla protezione delle acque (LPAc; RS ) in modo tale da garantire un attuazione equilibrata della stessa. 1.9 Iniziativa del Cantone di Zugo (13.314) Fondandosi sull articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Zugo presenta la seguente iniziativa: Vi presentiamo la seguente iniziativa che chiede di adeguare la legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS ; LPAc) e l ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (RS ; OPAc) secondo i principi seguenti: - nell ambito della legge sulla protezione delle acque, l utilizzazione e la sistemazione dei terreni situati nello spazio riservato alle acque devono essere disciplinate in modo da non limitare eccessivamente - anche nelle zone dove i corsi d acqua sono molto ramificati - le modalità di sfruttamento secondo tradizione dei terreni agricoli se non ne risulta un beneficio tangibile per la protezione delle acque; - se necessario occorre rinunciare completamente all obbligo di sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque. 2 Decisione delle Camere Il 16 marzo 2015 il Consiglio degli Stati ha rifiutato all unanimità di dare seguito alle nove iniziative cantonali che chiedono una revisione della legge sulla protezione delle acque. Ha invece accolto una mozione, presentata dalla propria Commissione il 19 gennaio 2015, la quale chiede di modificare l ordinanza sulla protezione delle acque e le pertinenti direttive per dare ai Cantoni il massimo margine di manovra possibile nella determinazione dello spazio riservato alle acque ( ). Il 23 settembre 2015 il Consiglio nazionale ha dato seguito a queste iniziative dopo aver constatato che l esecuzione delle disposizioni sullo spazio riservato alle acque continua a porre problemi. 3 Considerazioni della Commissione In risposta all iniziativa popolare «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)» (07.060), depositata nel 2006, il Parlamento ha elaborato un controprogetto indiretto (07.492) nell intento di trovare il giusto equilibrio fra la protezione dei corsi d acqua e il loro utilizzo. Questa revisione della legge e dell ordinanza sulla protezione delle acque è il risultato di un delicato compromesso, che ha portato al ritiro dell iniziativa popolare. La CAPTE-S attribuisce pertanto a queste disposizioni una particolare importanza. La revisione riguarda in particolare lo spazio riservato alle acque. Questo spazio svolge funzioni essenziali per la popolazione nel suo complesso, garantendone la sicurezza (protezione contro le piene) e assicurando le funzioni naturali dei corsi d acqua nonché il loro utilizzo. La revisione prevede la rivitalizzazione di 4000 km di corsi d acqua fortemente arginati sui km esistenti, ossia un quarto dei corsi d acqua che si trovano in un cattivo stato morfologico (l iniziativa popolare prevedeva la rivitalizzazione di tutti i corsi d acqua). Lo spazio riservato alle acque deve essere 5

6 tuttavia delimitato per tutti i corsi d acqua, ad eccezione di quelli che si trovano in una zona densamente edificata, nella foresta o in una regione d estivazione, così come dei corsi d acqua interrati o artificiali. Questa delimitazione amplia di ettari la superficie dello spazio riservato alle acque, all interno del quale è autorizzata soltanto un agricoltura di tipo estensivo. Le conseguenti perdite di guadagno saranno indennizzate nella misura di 20 milioni di franchi all anno sotto forma di pagamenti diretti. Le nuove disposizioni sullo spazio riservato alle acque hanno causato notevoli problemi di applicazione nei Cantoni, in particolare per quel che riguarda le superfici per l avvicendamento delle colture e la loro compensazione; per questa ragione, a partire dal 2012 la Commissione ha dedicato diverse sedute a questo argomento. Al riguardo, essa rammenta le due guide destinate ai Cantoni quale aiuto all esecuzione. Questi strumenti elaborati dall Ufficio federale dello sviluppo territoriale, dall Ufficio federale dell ambiente e dall Ufficio federale dell agricoltura in collaborazione con i Cantoni, ossia con la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell ambiente e la Conferenza dei direttori cantonali dell agricoltura illustrano le disposizioni contenute nell ordinanza, nell intento di garantire un applicazione che sia la più uniforme possibile su tutto il territorio nazionale. Il primo documento («L espace réservé aux eaux en territoire urbanisé», disponibile in tedesco e francese) è una guida pratica sull applicazione del concetto di «zone densamente edificate»: concetto che è stato interpretato in vari modi e che nel 2014 è stato oggetto di due decisioni del Tribunale federale (DTF 140 II 428 e DTF 140 II 437). Nella seconda guida («Espace réservé aux eaux et agriculture», disponibile anch essa in tedesco e francese) si ribadisce da un lato che gli impianti realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e utilizzabili conformemente alla loro destinazione situati entro lo spazio riservato alle acque sono per principio protetti nella propria situazione di fatto; d altro lato si specifica che le superfici di avvicendamento delle colture situate nello spazio riservato alle acque possono essere sfruttate soltanto in modo estensivo, mentre uno sfruttamento intensivo è possibile unicamente in caso di crisi, e che devono essere compensate unicamente le perdite effettive. La Commissione constata che la prima parte della revisione dell ordinanza sulla protezione delle acque entrerà in vigore nel gennaio 2016, mentre la seconda parte dovrebbe essere conclusa nell estate Queste modifiche tengono conto di vari aspetti critici e integrano nell ordinanza elementi disciplinati nelle guide menzionate in precedenza. Al fine di rispondere alle richieste dei Cantoni e delle cerchie agricole, nell autunno 2014 il Parlamento ha inoltre adottato una mozione della CAPTE-N ( ) in cui si chiede che la questione riguardante la compensazione delle superfici per l avvicendamento delle colture venga disciplinata nella legislazione e non in una circolare. La Commissione ritiene che questa mozione e la mozione della CAPTE-S ( ) menzionata nel punto 2 rispondano alle preoccupazioni ricorrenti espresse nelle iniziative cantonali. Considerato che i Cantoni sono stati coinvolti nei lavori per l applicazione delle disposizioni sulla rinaturazione delle acque, che il Parlamento ha accolto due mozioni la prima delle quali chiede di chiarire la questione riguardante le superfici per l avvicendamento delle colture, mentre la seconda chiede di dare ai Cantoni il più ampio margine di manovra possibile nella determinazione dello spazio riservato alle acque e che la prima parte della revisione dell ordinanza sulla protezione delle acque entrerà in vigore il 1 gennaio 2016, la Commissione mantiene la posizione adottata in occasione del primo esame e propone di non dare seguito alle nove iniziative cantonali. 6

Legge federale sulla protezione delle acque

Legge federale sulla protezione delle acque Termine di referendum: 13 maggio 2010 Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) (Rinaturazione) Modifica dell 11 dicembre 2009 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto

Dettagli

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla protezione delle acque

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla protezione delle acque Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'ambiente UFAM 23.05.2016 concernente la modifica dell ordinanza sulla protezione delle

Dettagli

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Modifica del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1996 1, decreta:

Dettagli

Rapporto sui resultati della consultazione relativa alla modifica dell ordinanza sui fondi propri

Rapporto sui resultati della consultazione relativa alla modifica dell ordinanza sui fondi propri Dipartimento federale delle finanze DFF 23 novembre 2016 Rapporto sui resultati della consultazione relativa alla modifica dell ordinanza sui fondi propri Copertura con fondi propri applicabile a derivati

Dettagli

Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il 2000 e il 2001

Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il 2000 e il 2001 Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per il 2000 e il 2001 del 17 novembre 1999 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2-4 della legge federale del 19 giugno 1959 1

Dettagli

Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo

Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016 2019 del 28 gennaio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze

Dettagli

Indice di sfruttamento fiscale per il 2013

Indice di sfruttamento fiscale per il 2013 Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Data: 4 dicembre 2012 Indice di sfruttamento fiscale per il 2013 L indice in breve L indice di sfruttamento fiscale analizza

Dettagli

Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007

Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007 Ordinanza che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007 613.11 del 9 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 4 della legge

Dettagli

Legge federale sulla pianificazione del territorio

Legge federale sulla pianificazione del territorio Termine di referendum: 4 ottobre 2012 Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) Modifica del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) Modifica del 25 maggio 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre

Dettagli

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del 12 dicembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno

Dettagli

Indice di sfruttamento fiscale 2012

Indice di sfruttamento fiscale 2012 Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Data: 1º dicembre 2011 Indice di sfruttamento fiscale 2012 Concetto ed eloquenza L indice di sfruttamento fiscale è stato

Dettagli

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) Modifica del 2 novembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 novembre 2007 1 concernente

Dettagli

Indice di sfruttamento fiscale 2014

Indice di sfruttamento fiscale 2014 Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Documentazione Data: 5 dicembre 2013 Indice di sfruttamento fiscale 2014 L indice di sfruttamento fiscale analizza in

Dettagli

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) Modifica del 7 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 novembre 2007 1 concernente

Dettagli

\ COO

\ COO Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR 24.04.2018 Risultati della procedura di consultazione concernente l integrazione dell ordinanza sull esportazione e l intermediazione

Dettagli

Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare del 18 maggio 2014

Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare del 18 maggio 2014 Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare del 18 maggio 2014 (Decreto federale concernente le cure mediche di base; iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino

Dettagli

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati

Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati 11.439 Iniziativa parlamentare Disposizioni transitorie complementari sull introduzione del finanziamento ospedaliero Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo modello di gestione dell Amministrazione federale, NMG) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea

Dettagli

Indice di sfruttamento fiscale 2015

Indice di sfruttamento fiscale 2015 Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Documentazione Data: 4 dicembre 2014 Indice di sfruttamento fiscale 2015 L indice di sfruttamento fiscale mostra in che

Dettagli

Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare del 12 febbraio 2017

Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare del 12 febbraio 2017 Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare del 12 febbraio 2017 (Decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione; Decreto

Dettagli

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione svoltasi dal 2 luglio al

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione svoltasi dal 2 luglio al Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria di Stato della migrazione SEM Sintesi dei risultati della procedura di consultazione svoltasi dal 2 luglio al 22 ottobre 2014 concernente la

Dettagli

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale del Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate

Dettagli

n Iv. Pa. Kiener Nellen. Limitare nel tempo l'autodenuncia esente da pena. Incentivare l'onestà fiscale con l'amnistia individuale

n Iv. Pa. Kiener Nellen. Limitare nel tempo l'autodenuncia esente da pena. Incentivare l'onestà fiscale con l'amnistia individuale Nationalrat Conseil national Consiglio nazionale Cussegl naziunal 14.432 n Iv. Pa. Kiener Nellen. Limitare nel tempo l'autodenuncia esente da pena. Incentivare l'onestà fiscale con l'amnistia individuale

Dettagli

Iniziativa cantonale Legge sulla protezione delle acque. Modifica

Iniziativa cantonale Legge sulla protezione delle acque. Modifica 10.324 Iniziativa cantonale Legge sulla protezione delle acque. Modifica Rapporto della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio e dell energia del Consiglio degli Stati del 3 settembre

Dettagli

Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero: avvio della procedura di consultazione

Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero: avvio della procedura di consultazione Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Berna, il 25 giugno 2014 Destinatari: Governi cantonali Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero: avvio della procedura

Dettagli

Rallentamento dell attività economica in Svizzera nel 2015

Rallentamento dell attività economica in Svizzera nel 2015 Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 04.12.2017, 9:15 4 Economia N. 2017-0262-I Prodotto interno lordo per Cantone nel 2015 Rallentamento

Dettagli

Indice di sfruttamento fiscale 2011

Indice di sfruttamento fiscale 2011 Dipartimento federale delle finanze DFF Data 6 dicembre 2010 di sfruttamento fiscale 2011 Concetto ed eloquenza 1 L indice di sfruttamento fiscale è stato sviluppato nell ambito della nuova perequazione

Dettagli

Analisi statistiche. 1. semestre 2010, analisi nazionale. Informazioni e moduli di richiesta:

Analisi statistiche. 1. semestre 2010, analisi nazionale. Informazioni e moduli di richiesta: Analisi statistiche 1. semestre 2010, analisi nazionale Informazioni e moduli di richiesta: www.ilprogrammaedifici.ch 2 / 18 22.07.2010 Centro nazionale di prestazioni, Ernst Basler + Partner AG, Zollikerstrasse

Dettagli

Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR

Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale Rapporto sui risultati

Dettagli

Biglietti virtuali. Regole e condizioni di partecipazione In vigore dal 1 gennaio 2019

Biglietti virtuali. Regole e condizioni di partecipazione In vigore dal 1 gennaio 2019 Biglietti virtuali Regole e condizioni di partecipazione In vigore dal 1 gennaio 2019 Swisslos Interkantonale Landeslotterie, Lange Gasse 20, Postfach, CH-4002 Basel T 0848 877 855, F 0848 877 856, info@swisslos.ch,

Dettagli

Ordinanza concernente l aiuto alle vittime di reati

Ordinanza concernente l aiuto alle vittime di reati Ordinanza concernente l aiuto alle vittime di reati (OAVI) del 18 novembre 1992 (Stato il 23 dicembre 1997) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 4 ottobre 1991 1 concernente l aiuto

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle

Dettagli

Ordinanza che limita l effettivo degli stranieri

Ordinanza che limita l effettivo degli stranieri Ordinanza che limita l effettivo degli stranieri (OLS) Modifica del 23 maggio 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 ottobre 1986 1 che limita l effettivo degli stranieri è modificata

Dettagli

s Iv. Ct. ZG. Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale

s Iv. Ct. ZG. Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale Nationalrat Conseil national Consiglio nazionale Cussegl naziunal 14.307 s Iv. Ct. ZG. Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale 14.316 s Iv. Ct.

Dettagli

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri (Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli) del 1 novembre 2000 (Stato 14 gennaio

Dettagli

Rapporto sui risultati dell indagine conoscitiva

Rapporto sui risultati dell indagine conoscitiva Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione SEFRI Modifica dell ordinanza / del regolamento concernente

Dettagli

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC) Modifica del 19 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 novembre 2007 1 concernente

Dettagli

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera Riferimento/Numero d'incarto: R

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera Riferimento/Numero d'incarto: R Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'ambiente UFAM 27.04.2018 concernente l ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale

Dettagli

la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) decide quanto segue:

la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) decide quanto segue: Accordo intercantonale concernente i contributi cantonali agli ospedali per il finanziamento del perfezionamento professionale dei medici e la relativa compensazione tra i Cantoni (Accordo sul finanziamento

Dettagli

Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Prestazioni. del 6 ottobre 2004

Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Prestazioni. del 6 ottobre 2004 Convenzione di diritto pubblico concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l esercizio del portale Internet www.ch.ch dal 2005 al 2006 del 6 ottobre 2004 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

1 / 18. Analisi statistiche. Rapporto annuale 2011, analisi concernente tutta la Svizzera

1 / 18. Analisi statistiche. Rapporto annuale 2011, analisi concernente tutta la Svizzera 1 / 18 Analisi statistiche Rapporto annuale 2011, analisi concernente tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta: www.ilprogrammaedifici.ch 2 / 18 06.01.2012 Centro nazionale di prestazioni,

Dettagli

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Revisione totale dell ordinanza sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali Rapporto sui

Dettagli

Spiegazione delle note

Spiegazione delle note A. Regole generali Le note per casi identici sono uniformi. La prima nota non numerata di un atto normativo ne indica la fonte (CS 1 a 14 oppure RU 1948 e annate successive). Se nella CS l atto fu riprodotto

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) Modifica del 3 aprile 2019 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 febbraio 2000 1 sulla procedura d approvazione

Dettagli

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua 721.100 del 21 giugno 1991 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24 e 24 bis della Costituzione

Dettagli

Legge federale sulla ricerca

Legge federale sulla ricerca Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008 1, decreta:

Dettagli

Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare dell 11 marzo 2012

Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare dell 11 marzo 2012 Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare dell 11 marzo 2012 (Iniziativa popolare «Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!»; decreto federale concernente

Dettagli

Ordinanza riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione. storiche della Svizzera. (OIVS) Sezione 1: Disposizioni generali

Ordinanza riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione. storiche della Svizzera. (OIVS) Sezione 1: Disposizioni generali Ordinanza riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS) del 14 aprile 2010 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 1 e 26 della legge

Dettagli

Accordo amministrativo

Accordo amministrativo Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull istituzione e l esercizio di un Centro di coordinamento

Dettagli

Statistica fiscale 2017

Statistica fiscale 2017 Luglio 2018 Statistica fiscale 2017 IN BREVE Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale

Dettagli

Statistica fiscale 2018

Statistica fiscale 2018 Luglio 2019 Statistica fiscale 2018 IN BREVE Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale

Dettagli

Rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N)

Rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) 11.467 Iniziativa parlamentare LADI. Termine quadro e periodo di contribuzione minimo per le persone che hanno più di 55 anni Rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio nazionale

Dettagli

Emanazione dell ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale,

Emanazione dell ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale, Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell economia SECO Condizioni di lavoro Sicurezza dei prodotti Emanazione dell ordinanza sulla sicurezza dei

Dettagli

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua 721.100 del 21 giugno 1991 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24 e 24 bis della Costituzione

Dettagli

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione. Cooperazioni internazionali nell ambito dell istruzione militare e dell armamento; rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 6 ottobre 2015 Parere del Consiglio federale dell

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici [Signature] [QR Code] Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 febbraio 2000 1 sulla procedura

Dettagli

Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili

Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (O 2 IMA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC)

Dettagli

L Assemblea federale Il Parlamento Svizzero

L Assemblea federale Il Parlamento Svizzero L Assemblea federale Il Parlamento Svizzero Consiglio nazionale Consiglio nazionale Il Consiglio nazionale rappresenta il Popolo svizzero. È composto di 200 deputati. In base alla popolazione attuale,

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali ( Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione

Dettagli

Iniziativa parlamentare Controprogetto indiretto all iniziativa sul congedo di paternità

Iniziativa parlamentare Controprogetto indiretto all iniziativa sul congedo di paternità ad 18.441 Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione. Questo testo è una versione provvisoria e potrebbe dunque subire ancora modifiche. [QR Code] Fa [Signature]

Dettagli

Statistica fiscale 2015

Statistica fiscale 2015 Luglio 2016 Statistica fiscale 2015 IN BREVE Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale

Dettagli

7.3 Allegato

7.3 Allegato 7.3 Allegato 7.3 Parte III: Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2018 Allegato secondo l articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, l

Dettagli

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 30 novembre 2012 1 sul CO2 è modificata come segue: Art. 9 cpv.

Dettagli

Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti

Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Segreteria generale SG-DATEC Servizio stampa 26 novembre 2018 Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti

Dettagli

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 1 sulla politica regionale

Dettagli

A Legge federale sull Assemblea federale

A Legge federale sull Assemblea federale A Legge federale sull Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Diverse modifiche della legge sul Parlamento) Progetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti

Dettagli

Costruzioni, impianti e utilizzazioni nei parchi d importanza nazionale

Costruzioni, impianti e utilizzazioni nei parchi d importanza nazionale Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'ambiente UFAM Divisione Specie, ecosistemi, paesaggi http://www.bafu.admin.ch Scheda 20

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale

Dettagli

Indice di sfruttamento fiscale 2010

Indice di sfruttamento fiscale 2010 Dipartimento federale delle finanze DFF Documentazione Data 11 dicembre 2009 Indice di sfruttamento fiscale 2010 Perché un nuovo indice? Fino all anno fiscale 2006 l Amministrazione federale delle contribuzioni

Dettagli

55a capoverso 2 LAMal e alle disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno della LAMal. 3

55a capoverso 2 LAMal e alle disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno della LAMal. 3 Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OLNF) del 3 luglio 2013 (Stato 1 luglio 2016) Il

Dettagli

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'ambiente UFAM 27 aprile 2018 concernente la modifica dell ordinanza sulla protezione delle

Dettagli

Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo)

Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo) Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo) Avamprogetto del X mese 0X L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 6a capoversi -, 6a capoversi

Dettagli

emana le seguenti istruzioni:

emana le seguenti istruzioni: Istruzioni dell Ufficio federale della protezione della popolazione sulla partecipazione della protezione civile ai costi dell infrastruttura della rete radio nazionale di sicurezza (POLYCOM) del 05 febbraio

Dettagli

Legge federale sull Assemblea federale

Legge federale sull Assemblea federale Legge federale sull Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Diritto parlamentare. Diverse modifiche) Modifica del 3 ottobre 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto

Dettagli

Messaggio concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d abitazione nelle regioni di montagna

Messaggio concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d abitazione nelle regioni di montagna 00.071 Messaggio concernente la modifica della legge federale per il miglioramento delle condizioni d abitazione nelle regioni di montagna del 6 settembre 2000 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo

Dettagli

Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) 6.0 Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie) del 20 giugno 2013 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Dettagli

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) Modifica

Dettagli

Ordinanza sulla giustizia militare (O-GM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 22 novembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza sulla giustizia militare (O-GM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 22 novembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) Ordinanza sulla giustizia militare (O-GM) del 22 novembre 2017 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoversi 4 e 5, 4c, 6 capoverso 1, 10 capoverso 1 nonché 218

Dettagli

Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare del 5 giugno 2016

Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare del 5 giugno 2016 Decreto del Consiglio federale che accerta l esito della votazione popolare del 5 giugno 2016 (Iniziativa popolare «A favore del servizio pubblico»; iniziativa popolare «Per un reddito di base incondizionato»;

Dettagli

Conferenza stampa 10 luglio 2019, Bellinzona

Conferenza stampa 10 luglio 2019, Bellinzona Adeguamento della Legge tributaria cantonale alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell AVS (RFFA) Riforma fiscale cantonale Conferenza stampa 10 luglio 2019, Bellinzona

Dettagli

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari Ordinanza concernente la protezione delle opere militari del 2 maggio 1990 (Stato 1 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1 concernente

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre

Dettagli

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri Termine di referendum: 17 marzo 2005 Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) del 3 ottobre 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Valore aggiunto e reddito in calo con forti disparità regionali

Valore aggiunto e reddito in calo con forti disparità regionali Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 18.01.2007, 9:15 7 Agricoltura e selvicoltura N. 0352-0700-40 Conti economici del settore primario 2005

Dettagli

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005

Dettagli

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri (Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli) del 1 novembre 2000 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005

Dettagli

Accordo amministrativo

Accordo amministrativo Traduzione Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull istituzione e l esercizio di un Centro di coordinamento

Dettagli

Aziende agricole meno numerose e più grandi

Aziende agricole meno numerose e più grandi Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale di statistica UST Comunicato stampa Embargo: 11.05.2017, 9.15 7 Agricoltura e selvicoltura N. 2017-0455-I Rilevazione della struttura delle aziende

Dettagli

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico 951.931 del 10 giugno 1996 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 10 del decreto federale

Dettagli

Attuazione del mandato legislativo sulla compensazione di vantaggi derivanti da pianificazioni (art. 5 e art. 38a cpv. 5 LPT)

Attuazione del mandato legislativo sulla compensazione di vantaggi derivanti da pianificazioni (art. 5 e art. 38a cpv. 5 LPT) Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE Attuazione del mandato legislativo sulla compensazione di vantaggi

Dettagli

Ordinanza del DATEC concernente l acquisto di terreni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata

Ordinanza del DATEC concernente l acquisto di terreni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata Ordinanza del DATEC concernente l acquisto di terreni per il completamento della rete del 4 dicembre 2007 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, d intesa

Dettagli