Art. 1. Finalità ed ambito generale di applicazione

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1 PROVINCIA DI PISA Regolamento per il rilascio del riconoscimento delle qualifiche di Guardia Particolare Giurata Ittico Venatoria e Guardia Giurata Volontaria Ittico Venatoria (Approvato con delibera C. P. n. 102 del 27 luglio 2006)

2 Art. 1 Finalità ed ambito generale di applicazione Il presente regolamento si applica al procedimento amministrativo, finalizzato all'ottenimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Ittico-Venatoria, successivamente indicata come G.G.V. e della qualifica di Guardia Particolare Giurata Ittico Venatoria, successivamente indicata come G.P.G.I.V. di cui all'art. 163, comma 3 lett. a) e b) del D.Lgs. 112/98 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 157/92 e dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. n.1604 del e dell'art. 22 della L , n Quanto sopra, in armonia con i Principi del vigente T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 e dello Statuto Provinciale, ed al fine di valorizzare l esercizio dell'attività amministrativa, perseguendo l'economicità, l efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialità del procedimento amministrativo nella sua espressione più ampia. Il riconoscimento della qualifica può avvenire a seguito di procedimento istruttorio che accerti e verifichi l esistenza di presupposti di legittimità formale, o condizioni e accertamenti meramente tecnici, comprese le valutazioni in ordine alla opportunità a rilasciare il provvedimento finale al cittadino interessato. Art. 2 Requisiti per il riconoscimento della qualifica di G.G.V. e di G.P.G.I.V. La qualifica di G.G.V. può essere riconosciuta a coloro che siano in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Provincia e conseguito a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della L. 157/92. Possano ottenere la qualifica G.G.V. senza la necessità di sostenere l esame di cui al precedente comma; 1) Coloro che prima dell entrata in vigore della L. 157/92 rivestivano a qualsiasi titolo la qualifica di G.G.V. Venatoria e che abbiano regolarmente frequentato i corsi di aggiornamento previsti dalla L.R. 3/94; 2) Coloro che sono in possesso di abilitazione alla qualifica di Guardia Ambientale Volontaria, ai sensi della L.R. 7/98 Possono altresì ottenere la qualifica G.G.V. senza la necessità di sostenere l esame di cui al 1 comma e previa l obbligatoria frequnza di un corso approvato dalla Provincia di Pisa, ai sensi dell art. 52, 5 e 6 comma della L.R.3/94, coloro che: hanno prestato servizio nel Corpo di Polizia Provinciale, nel Corpo Forestale dello Stato o in altri Corpi di Polizia di Stato, di Polizia Locale e dell Arma dei Carabinieri; risultano aver maturato, per almeno tre anni consecutivi, il possesso del Decreto Prefettizio di Guardia Particolare Giurata;

3 La qualifica di G.G.V, ai fini della vigilanza sulla pesca nelle acque interne, è rilasciata senza necessità di specifici attestati, salvo diverse disposizioni della legislazione regionale di settore. La persona per la quale viene richiesto il riconoscimento deve: a) essere cittadino italiano o di uno stato della Comunità Europea purché residente e/o domiciliato in Italia, ed in possesso della completa conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; b) avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell'art.1 della L , n.39); c) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo conseguito in Italia o equivalente/equipollente se conseguito in uno stato estero; d) non avere riportato condanne penali per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l attività venatoria, la pesca e la salvaguardia dell ambiente, né avere procedimenti penali in corso, di qualunque genere e natura; e) non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento della qualifica di G.G.V.; f) essere in possesso di idoneità allo svolgimento dell attività di G.G.V. attestata da certificazione medica; Ai fini della verifica dei requisiti di cui alla precedente lett. e), rimangono escluse e quindi non ascrivibili le violazioni commesse e conseguentemente sanzionate ai sensi dell art. 58 lett. i), m) e q) della L.R.T n. 3/94, nonché quelle dell art. 27, lett. f) e h) della L.R.T. n. 25/84. La qualifica di G.P.G.I.V. è riconosciuta al personale dipendente degli Enti Locali senza la necessità di sostenere l esame di cui al 1 comma, purché in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lett. d) ed e), previa l obbligatoria frequnza di un corso approvato dalla Provincia di Pisa, ai sensi dell art. 52, 5 e 6 comma della L.R.3/94; Art. 3 Procedimento amministrativo La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.P.G.I.V. e/o di G.G.V deve essere avanzata tramite l Ente di appartenenza o un Associazione Venatoria, Agricola e di Protezione Ambientale e della Protezione Animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonchè dalle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute dal Ministero dell Ambiente e dalle Associazioni dei Pescatori. La richiesta in carta legale, o in carta semplice se trattasi di O.N.L.U.S., deve essere sottoscritta dal rappresentante dell associazione o dell Ente richiedente e dal soggetto per il quale si chiede il riconoscimento. La stessa deve contenere i dati anagrafici del soggetto per il quale si richiede il riconoscimento. La richiesta deve essere corredata: della dichiarazione sostitutiva con cui l interessato afferma, sotto la propria personale responsabilità, di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 2 e congiuntamente rilascia, ai sensi della L. 675/96, autorizzazione al trattamento dei propri dati personali; della fotocopia di un documento di identità, in corso di validità;

4 di nr. 2 foto formato tessera, a colori, a capo scoperto; della certificazione medica di cui all art. 2., se prevista; Dell avvio del procedimento è data comunicazione personale ai soggetti di cui all art.7 della Legge 241/91 e la stessa deve contenere: l oggetto del procedimento promosso ed il termine per la sua conclusione; l indicazione dell unità organizzativa competente; il nominativo del funzionario responsabile del procedimento; l ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti e l orario di apertura al pubblico dell ufficio medesimo; il termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti. Non si fa luogo a notizia dell avvio del procedimento, ai sensi dell art. 7, comma 1, della legge, a motivo della sussistenza di particolari esigenze, di celerità istruttorie. L omissione, il ritardo o l incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al responsabile preposto all unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le necessarie procedure. Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di G.G.V. e di G.P.G.I.V., deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 60, decorrenti dall inizio del procedimento stesso. A tale fine non sono considetari utili i tempi necessari all acquisizione del parere o delle determinazioni di altre Pubbliche Amministrazioni. Il Resonsabile del procedimento può disporre, nei casi di necessità e con provvedimento motivato, affinchè singoli atti vengano istruiti ed adottati con urgenza. Qualora per fondate difficoltà il termine fissato per la conclusione del procedimento non possa essere rispettato il responsabile ne dà comunicazione all interessato, motivando le ragioni del ritardo ed indicando un termine entro cui verrà adottato l atto. Nel caso la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed in questo caso, il termine iniziale del procedimento decorrerà dalla data di ricevimento della regolarizzazione della domanda. Art. 4 L unità organizzativa competente e Responsabile del Procedimento La responsabilità del procedimento è assegnata alla U.O. Corpo di Polizia Provinciale. Il Comandante della Polizia Provinciale può affidare, in via generale o per un tempo determinato e salvo revoca, ad altro dipendente addetto all Unità Operativa, la responsabilità dell istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento, compresa l eventuale adozione del provvedimento finale con le modalità, condizioni e limiti previsti dal Regolamento di Organizzazione. Fino al momento della formale identificazione delle persone, nei modi indicati al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate nell art.6 della legge 241/91 e nelle altre

5 leggi che ne determinano le attribuzioni, nonché i compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, ivi compresi quelli attinenti all applicazione delle disposizioni della legge , n.15 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 5 Validità temporale del riconoscimento Il riconoscimento della qualifica di G.G.V. e di G.P.G.I.V. ha durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è soggetto a convalida annuale, con le modalita stabilite dal successivo art. 6. Alle G.G.V. ed alle G.P.G.I.V. viene rilasciato un documento di riconoscimento, su modello predisposto dalla Provincia, contenente i dati anagrafici e munito di fotografia. La validità di tale documento è fissata in anni 5. La validità annuale della qualifica di G.G.V.e di G.P.G.I.V. è subordinata a convalida del Comando di Polizia Provinciale secondo i criteri di cui al successivo art. 6. Successivamente alla nomina la G.G.V. e la G.P.G.I.V. devono prestare un giuramento dinanzi al Sindaco del comune di residenza. Di tale giuramento viene trasmessa la documentazione originale al Corpo di Polizia Provinciale per essere inserita nel fascicolo personale. Dei provvedimenti di rilascio o di rinnovo del decreto di G.G.V. e di G.P.G.I.V. è fatta comunicazione annuale alla Prefettura a cura del Comando di Polizia Provinciale. Art. 6 Convalida annuale del riconoscimento Il rinnovo del decreto di G.G.V. è subordinato all obbligatoria frequenza, entro la data di scadenza del quarto rinnovo annuale, ad uno dei corsi di aggiornamento di cui all art. 52, 5 e 6 comma della L.R. 3/94 (ai fini della suo positivo riconoscimento la frequenza non dovrà in nessun caso essere inferiore ai 2/3 del monte ore totale); Il soggetto al quale sia riconosciuta la qualifica di G.G.V. o di G.P.G.I.V. che presenti istanza di convalida annuale, è tenuto a far pervenire al Comando di Polizia Provinciale, almeno 30 giorni prima della data di scadenza del titolo opportuna autocertificazione, redatta su apposito modello predisposto dalla Provincia, nella quale l interessato dichiara, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di essere ancora in possesso dei requisiti che hanno permesso il riconoscimento della qualifica; Qualora emergano motivi ostativi al rinnovo e/o permanere del riconoscimento di G.G.V. e di G.P.G.I.V., fra cui, per le sole G.G.V., la violazione delle prescrizioni di cui all art. 9 del presente Regolamento, sarà provveduto all immediata revoca o sospensione, ai sensi del successivo art. 7. Il Comando di Polizia Provinciale, acquisisce l autocertificazione di cui al comma 2, ne verifica la conformità archiviandolo con visto di convalida salvo quanto previsto dal successivo art. 7. I decreti verranno rilasciati a scadenza periodica, ovvero a far data dal giorno1 dei mesi di Marzo, Maggio e Luglio di ogni anno.

6 Art. 7 Sospensione e Revoca del riconoscimento La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V. e di G.P.G.I.V. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.G.V. e di G.P.G.I.V. La revoca è altresì disposta nel caso sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di convalida annuale. In tal caso a carico del soggetto saranno attivate le procedure previste nei casi di specie. Il provvedimento motivato di revoca o di sospensione della qualifica G.G.V. e di G.P.G.I.V. è disposto dal reponsabile del procedimento, previa audizione della G.G.V. e tempestivamente notificato all interessato nonché partecipato al responsabile dell Associazione e/o dell Ente di appartenenza. Il provvedimento di sospensione o di revoca, così come la decorsa validità della qualifica di G.G.V. e di G.P.G.I.V., implica la tempestiva riconsegna alla Provincia, del tesserino di riconoscimento. Art. 8 Poteri e compiti La Provincia coordina l attività dei volontari tramite il Corpo di Polizia Provinciale. Le GG.GG.VV., durante l espletamento del servizio, sono Pubblici Ufficiali e svolgono ed esercitano, nel territorio provinciale, le funzioni ed i poteri di accertamento previsti dalla L.157/92 dalla L.R.T. n. 3/94 - e dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. n.1604 del dalla L. 963/65 e dagli art. 13 e 14 della legge n.689, e successive modificazioni ed integrazioni - redigendo i conseguenti verbali per le violazioni alla normativa che regola l attività venatoria e/o di pesca nelle acque interne. In caso di illecito commesso e nel territorio provinciale e/o di competenza, ed accertato in stato flagranza, le GG.GG.VV. possono, ai soli fini della diretta contestazione all interessato, operare anche oltre i limiti del territorio della Provincia di Pisa. Art. 9 Doveri delle GG.GG.VV. Ai fini dell espletamento del servizio, le GG.GG.VV. sono tenute a rispettare il presente Regolamento nonché i fini e gli scopi previsti dallo Statuto dell Associazione di appartenenza, salvo il fatto che questo non costituisca violazione di legge. Le GG.GG.VV., devono inoltre: prestare il proprio servizio con diligenza e perizia; qualificarsi indossando la divisa dell Associazione di appartenenza (approvata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) oppure un indumento (modello unico per ogni associazione) recante la

7 qualifica rivestita, il nome e/o logo distintivo dell Associazione di appartenenza abbinati a quello della Provincia di Pisa; collaborare con il Corpo di Polizia Provinciale, con gli altri servizi di tutela e con gli agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo, di accertamento di reati commessi contro il patrimonio faunistico ed ambientale in genere; A tale scopo ed in linea con le disposizioni di cui all art. 51, comma 4 della L.R. 3/94, le G.G.V. sono tenute a registrare il proprio servizio attreverso il sistema della teleprenotazione, istituito presso il Corpo di Polizia Provinciale, provvedendo altresì alla preventiva programmazione dei propri servizi, da effettuare di norma con un anticipo di 24 ore e comunque almeno due ore prima dell inizio del servizio. Nel caso la G.G.V. si trovi, per imprevisti motivi personali, impossibilitata a rispettare la preventiva programmazione, potrà variare il proprio servizio attraverso il medesimo sistema, il quale prevede anche la possibilità di rispondere a situazioni di emergenza con celere attivazione del servizio, ovvero nei soli casi di stato di flagranza. I casi di intervento in stato di emergenza, non dovranno in alcun modo costiutuire prassi operativa per la quale, nel rispetto dei principi di trasparenza e prevenzione degli illeciti, debbono essere adottate le modalità operative di cui al precedente comma 2; Alle GG.GG.VV. non è consentito l esercizio venatorio durante lo svolgimento del servizio di vigilanza, così come dettato dall art.51 punto 3, L.R. 3/94, mentre alle GG.PP.GG.II.VV. non è consentito l esercizio venatorio nell ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, così come dettato dall art. 27, comma 5 della L. 157/92, e conseguentemente richiamato dall art. 51 punto 2, L.R. 3/94. Art. 10 Controlli Il controllo sull operato delle GG.GG.VV. sia sotto il profilo della legittimità operativa, comportamentale e della funzionalità di servizio viene attuato dal Corpo di Polizia Provinciale ed è mirato essenzialmente a considerare l efficienza e l efficacia dell attività di vigilanza svolta nel campo della tutela della fauna omeoterma e della fauna ittica. Il controllo sulle dichiarazioni rese, in sede di autocertificazione è effettuato d ufficio dalla Polizia Provinciale. Art. 11 Porto d armi Le GG.GG.VV. e le GG.PP.GG.II.VV. potranno svolgere il proprio servizio con l ausilio di armi per difesa personale, solo ed esclusivamente nel caso risultino in possesso di specifica licenza per il porto di dette armi, rilasciata dal Prefetto ai sensi degli artt. 42 del T.U.L.P.S. e 71 del Regolamento di attuazione. Alle stesse è consentito l uso di armi specifiche per l esercizio venatorio, così come specificamente individuate e previste dall art. 31 della L.R. 3/94, solo ed esclusivamente durante il servizio espletato in attuazione degli interventi di controllo selvaggina, cui all art. 37 della medesima L.R. 3/94.

8 Art. 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della Delibera Provinciale di approvazione, ai sensi dell art. 6, comma 4 dello Statuto.

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