ART. 7 TERRITORIALITÀ DELL IMPOSTA - DEFINZIONI Nella nuova versione l art. 7, alla lett. a del D.P.R. n. 633 chiarisce che con la locuzione

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ART. 7 TERRITORIALITÀ DELL IMPOSTA - DEFINZIONI Nella nuova versione l art. 7, alla lett. a del D.P.R. n. 633 chiarisce che con la locuzione"

Transcript

1 ART. 7 TERRITORIALITÀ DELL IMPOSTA - DEFINZIONI Nella nuova versione l art. 7, alla lett. a del D.P.R. n. 633 chiarisce che con la locuzione territorio dello Stato si intende fare riferimento al territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'italia e delle acque italiane del lago di Lugano (cioè nel tratto racchiuso tra Ponte Tresa e Porto Ceresio). In sostanza il territorio dello Stato corrisponde a quello soggetto alla sua sovranità con le sole esclusioni appena richiamate. Secondo i principi generali del diritto pubblico, nel concetto di territorio rientrano lo spazio terrestre compreso negli attuali confini, il soprassuolo ed il sottosuolo in corrispondenza al confine terrestre e delle cosiddette acque territoriali. Così come precisato dall Agenzia delle Entrate con la circolare del 22 luglio 2009, n. 38/E per acque territoriali si devono intendere quelle comprese nel limite delle 12 miglia marine dalla costa, come si evince dall'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare e dall'art. 2, secondo comma, del codice della Navigazione. Da ricordare come alla predetta Convenzione si è recentemente richiamata anche la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 29 marzo 2007, in causa C-111/05, per precisare il confine geografico entro il quale gli Stati membri possono legittimamente esercitare il proprio potere impositivo (cfr punti 56 e 57 della sentenza). Ovviamente restano fuori dal concetto di Stato il territorio della Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, in quanto territori esteri. Dunque il territorio dello Stato, così come individuato ai fini dell imposta sul valore aggiunto è, in quanto comprensivo anche di alcuni territori extradoganali ed assimilati, più ampio del territorio doganale. Ad esempio, i punti franchi (zone portuali disciplinate dall art. 166 del D.P.R. n. 43 del 1973 che comprendono moli, banchine, capannoni, edifici e specchi d acqua adiacenti che rimangono anch essi, di regola, fuori dalla linea doganale) esistenti presso i porti di Brindisi, Genova, Messina, Napoli e Trieste, nonostante siano territori extradoganali ed in quanto tali assimilati per quel che concerne l imposizione doganale ai territori esteri, ai fini IVA devono essere considerati a tutti gli effetti territorio dello Stato e, pertanto, del tutto equivalenti a qualsiasi altra località italiana (ris. min. 4 gennaio 1996 n. 3/E prot , ris. min. 13 luglio 1995 n. 184/E prot. 15/613). Deve essere precisato, altresì, che esiste il cosiddetto territorio mobile, costituito dalle navi e aeromobili sia mercantili sia militari. Le navi e gli aerei mercantili sono equiparati al territorio dello Stato, ma non quando si trovano nello spazio aereo o marino che è soggetto alla sovranità di un altro Stato (ris. min. 28 febbraio 1997 n. 36/E). Diversamente, le navi e gli aerei militari conservano il carattere di territorio dello Stato anche quando sono all estero (codice della navigazione regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, art 4 delle preleggi). Sempre in tema di sovranità è il caso di ricordare come le ambasciate godano dell inviolabilità, nel senso che lo Stato territoriale non può compiervi alcun atto di coercizione materiale, se non su autorizzazione espressa dell agente diplomatico accreditato. In ragione di tale inviolabilità, in passato, si parlava d extraterritorialità delle ambasciate, come se facessero parte dello Stato accreditatario. In realtà, le ambasciate fanno parte del territorio dello Stato accreditante, il quale trova soltanto un limite all esercizio della propria potestà coercitiva.

2 Pertanto anche ai fini IVA, le ambasciate italiane site all estero non sono considerate territorio dello Stato italiano (cfr ris. min. 26 luglio 1985, n ), mentre le ambasciate straniere in Italia sono considerate territorio dello Stato italiano. Del resto è proprio perché le prestazioni sono territorialmente rilevanti che in questo secondo caso vige la non imponibilità a norma dell art. 72 del D.P.R. n L art. 7, comma 1, lett. b del D.P.R. n. 633 delimita, invece, il territorio della Comunità che corrisponde al campo d applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. Dal 1 gennaio 2007 la Comunità è composta da ventisette Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria. La citata lettera b dispone, inoltre, le seguenti esclusioni: per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; per la Repubblica di Finlandia, le isole Aland. La nuova lett. b, esclude esplicitamente anche le isole Anglo-Normanne: Jersey, Guernesey e le sue dipendenze Brechou, Great SarK, Hern, Jethou e Lihou Di contro, il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di Akrotiri e Dhekelia sono compresi nel territorio, rispettivamente, della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro. Per quanto attiene il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l amministrazione finanziaria che non rientra nel territorio di questo paese Gibilterra - circolare del 10 giugno 1998 n. 145/E. Del pari, l'agenzia delle Dogane con la circolare del 7 aprile 2004 n. 21/D, ha chiarito che per quanto riguarda il trattamento IVA delle merci provenienti o dirette verso le zone orientali dell isola di Cipro sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, devono essere trattate alla stregua di merci terze (vale a dire extracomunitarie). I paesi e territori d'oltremare (cosiddetti PTOM) pur godendo di una relazione speciale con uno degli Stati membri, ai fini IVA non sono considerati territorio dell Unione. Questo spiega perché nel testo dell art. 7 non vi è una specifica esclusione Costituzionalmente i PTOM dipendono da quattro Stati membri (Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito) e non sono quindi Stati indipendenti. I venti paesi e territori d'oltremare sono i seguenti. Paesi e territori d'oltremare britannici: Anguilla, Isole Cayman; Isole Falkland; Georgia del Sud e Sandwich Australi; Montserrat; Pitcairn; Sant'Elena; Ascensione; Tristan da Cunha; Territorio Antartico Britannico; Territorio Britannico dell'oceano Indiano; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini Britanniche. Paesi e territori d'oltremare francesi: Mayotte; Nuova Caledonia; Polinesia Francese; Saint-Pierre e Miquelon; Terre Australi e Antartiche Francesi; Isole Wallis e Futura. Paesi e territori d'oltremare olandesi: Aruba; Antille Olandesi (Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba). Paesi avente relazioni particolari con il Regno di Danimarca: Groenlandia. In base a queste disposizioni e chiarimenti, Monte Carlo, l Isola di Madera, per fare un esempio, rientrano entrambi nel territorio della Comunità Europea, mentre lo Stato della Repubblica di San Marino, il territorio del comune di Livigno, lo Stato Di Andorra, il Lichtenstein o, ancora, Gibilterra, al pari della Svizzera o della Norvegia sono territori extracomunitari.

3 In buona sostanza, ai fini dell imposta sul valore aggiunto, è possibile ricondurre qualsiasi territorio ad una delle tre seguenti categorie: territorio dello Stato; territorio della comunità; territorio extracomunitario. Questa terza e ultima categoria, che ha natura residuale, accoglie tutti i territori o le nazioni che non sono specificamente richiamati nelle prime due. Nella successiva lettera d del nuovo articolo 7, invece, il legislatore dà le definizioni di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato chiarendo come debba intendersi per le persone fisiche un soggetto passivo domiciliato in Italia, ovvero se ivi residente che non abbia stabilito il proprio domicilio all estero. La circolare ministeriale n. 26/ del 3 agosto 1979 ha specificato che per quanto attiene il domicilio o la residenza delle persone fisiche, valgono i criteri dettati dal codice civile e, pertanto, la residenza si desume di regola dalle anagrafi della popolazione residente. In base agli artt 43 e 45 del codice civile, il domicilio e la residenza sono rispettivamente il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Con la risoluzione del 3 ottobre 2008 n. 369 è stato precisato come un soggetto residente in un paese terzo che intende aprire un attività economica in Italia, senza esercitare nel proprio paese alcuna professione, nel modello AA9/9, da presentarsi ai sensi dell'articolo 35 del decreto in materia Iva, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l'attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita Iva ordinaria. A tale conclusione l amministrazione è pervenuta in quanto la circostanza che nel territorio italiano venga costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un paese terzo (Repubblica di San Marino) non è di ostacolo a considerare l'istante quale soggetto passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva (in pratica la sede operativa). Ad ogni modo al di là delle indicazioni contenute nella citata lett. d nell individuare la sede legale, per le persone giuridiche non si deve perdere di vista l aspetto sostanziale che deve portare ad individuare il luogo dove l operatore svolge la propria attività economica intesa come il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la gestione generale di tale attività e ove sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale (N.d.r in questo senso si esprime la proposta di regolamento di attuazione della Commissione UE COM 2009\1 672). Individuare il luogo di materiale svolgimento dell attività potrebbe dunque non essere sufficiente per determinare dove è stabilita la sede di un attività economica. In questo contesto appare comunque di tutta evidenza, come gli istituti dell identificazione diretta o del rappresentante fiscale non abbiano alcuna influenza nella determinazione della territorialità. Questo significa che se venisse resa una consulenza o un trasporto o, ancora una lavorazione su di un bene mobile o più in generale una qualsiasi altra prestazione che rientra nell art. 7 ter nei confronti di una azienda non residente, l operazione sarebbe sempre fuori campo IVA, a nulla rilevando il fatto che il soggetto passivo committente abbia in Italia un proprio rappresentante o si sia qui identificato. Il possesso di una semplice partita IVA italiana, pertanto, non è significativa ai fini del presupposto territoriale, semmai potrà permettere al committente del servizio di detrarsi l imposta da cui è rimasto inciso. Ad esempio ai sensi dell art. 7 quater la territorialità è determinata dal luogo in cui si insiste l immobile per cui se una società tedesca commissionasse un intervento su un proprio immobile ubicato in Italia, l operazione sarebbe assoggettata ad IVA e la fattura sarebbe comunque emessa applicando l imposta indipendentemente che nel corpo della stessa appaiano oltre ai dati dell azienda il numero con cui si è identificato in Italia o quello del proprio rappresentante fiscale.

4 Da tenere presente, infine, la figura delle stabili organizzazioni in Italia di operatori non residenti che si considerano sempre soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato limitatamente alle operazioni da esse rese o ricevute. Al riguardo una prima difficoltà è costituita dal definire con esattezza il concetto di stabile organizzazione, in ragione del fatto che oltre alla mancanza di una definizione nella normativa nazionale dell imposta sul valore aggiunto, non è più possibile trovare dei riferimenti in direttive comunitarie dopo l entrata in vigore il 1 febbraio del 2007 della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE. Infatti, rispetto alle indicazioni contenute nell art. 9, paragrafo 1, del 17 maggio 1977, della direttiva 77/388/CEE (trasfusa nella direttiva 2006/112/CE), dove si faceva riferimento al "centro di attività stabile" e sul quale si è pronunciata in più occasioni la Corte di Giustizia UE (solo per citarne alcune: sentenza del 23 marzo 2006 C-210/04; 17 luglio 1997 C-190/95), la vigente direttiva 2006/112/CE all art. 43 richiama il concetto di stabile organizzazione, senza definirla in alcun modo. In questo contesto sostanzialmente cambiato ci si deve interrogare se (e in caso affermativo in che modo) deve essere rivisitata la richiamata giurisprudenza ed inoltre ci si deve domandare qual è la valenza d attribuire oggi alla nozione di stabile organizzazione ai fini della disciplina IVA. In generale, si può affermare che si configura una stabile organizzazione, quando l entità presente sul territorio dello Stato abbia un organizzazione di dimensioni minime permanentemente dotata di risorse umane e tecniche in misura sufficiente da consentirle di ricevere e utilizzare i servizi che le sono resi ovvero di fornire i servizi oggetto della propria attività. In proposito la Corte di Cassazione, con sentenza n del 19 settembre 1990, ha affermato che il concetto di stabile organizzazione ai fini IVA afferma che ai fini tributari rilevano le situazioni di fatto che denotino lo scopo degli stessi soggetti ad esercitare nello Stato un attività imprenditoriale e che siano caratterizzate, oltre che dal collegamento non occasionale con luoghi del territorio nazionale e con persone ivi operanti, dall effettivo impiego di beni e di attività lavorative, coordinati per la produzione e/o lo scambio di beni e servizi e da un effettiva, anche se limitata autonomia funzionale. Si è già detto che le stabili organizzazioni in Italia di operatori non residenti sono considerate soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni in cui esse intervengono direttamente e, pertanto come si vedrà in prosieguo, sono in grado di determinare la territorialità delle prestazioni generiche di cui all art. 7 ter del DPR n. 633 del 1972, quando le commissionano. Al riguardo, è bene avere presente che le funzioni di sostegno amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero debiti non determinano un coinvolgimento diretto di una stabile nelle attività svolte sul territorio italiano dalla casa madre. Essendo considerate soggetti passivi stabiliti in Italia a tutti gli effetti, per le stabili organizzazioni valgono le disposizioni di cui all art. 17, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, quindi nelle operazioni dove il cedente o il prestatore sono soggetti passivi non residenti sarà la stabile organizzazione in veste di cessionaria committente ad assolvere l imposta mediante il meccanismo del reverse charge. Ad esempio, per l attività di consulenza legale da parte di un avvocato non residente o non domiciliato nello stato in favore di una stabile organizzazione in Italia sarà quest ultima ad assolvere l imposta mediante il sistema dell inversione contabile, indipendentemente che il legale abbia un proprio rappresentante fiscale o si sia identificato direttamente. In aggiunta agli adempimenti previsti per qualsiasi soggetto passivo nazionale, le stabili organizzazioni devono svolgere un ulteriore funzione.

5 Per esplicita previsione dell art. 17, comma 4 del DPR n. 633 del 1972, infatti, le attività territorialmente rilevanti in Italia realizzate dalla casa madre non residente devono confluire nella posizione IVA della stabile organizzazione, dato che alla casa madre non è più concesso avere un proprio rappresentante fiscale o di identificarsi ai fini IVA. È evidente che questa doppia posizione può creare qualche dubbio o equivoco, ad esempio nel caso in cui la casa madre partecipi ad una fiera in Italia, la stabile organizzazione potrà farsi intestare la fattura per gli acquisti effettuati direttamente dalla casa madre e recuperare l IVA con la detrazione dell imposta, mentre per le operazioni attive realizzate dal soggetto non residente nei confronti di operatori nazionali, l IVA sarebbe sempre assolta da questi ultimi mediante il meccanismo del reverse charge. Diversamente, nel caso i clienti siano dei privati sarà la stabile organizzazione che dovrà assolvere l imposta emettendo la fattura per conto della casa madre. Altro aspetto da tenere presente è legato alla compilazione e alla presentazione dei modelli Intra. Si ritiene che la stabile organizzazione oltre a predisporre gli elenchi per le operazioni rese o ricevute direttamente deve compilare e presentare anche i modelli Intra facenti capo al soggetto passivo non residente per le operazioni effettuate direttamente senza il tramite della stabile organizzazione posto che la casa madre non può nominare un proprio rappresentante fiscale o si possa identificare direttamente. Nelle due successive lett. e ed f il legislatore si occupa rispettivamente dei trasporti passeggeri effettuati all interno della Comunità e dei trasporti comunitari di beni. Per quanto i trasporti passeggeri viene chiarito che per parte di un trasporto di passeggeri effettuata all interno della Comunità deve intendersi la parte di trasporto che non prevede uno scalo al di fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri. Il luogo di partenza di un trasporto passeggeri è il primo luogo d imbarco di passeggeri previsto nella Comunità mentre per il luogo di arrivo di un trasporto passeggeri è l ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità. Dunque un trasporto passeggeri via mare da Ancona a Portorose in Slovenia può essere considerato un trasporto passeggeri effettuato all interno della comunità se non prevede, ad esempio, un precedente scalo a Pola in Croazia. È importante tenere presente che per i trasporti andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto. Quanto alla lettera f, il legislatore tratta del trasporto intracomunitario di beni e chiarisce come è tale il trasporto di beni il cui luogo di partenza e di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. Chiarisce altresì che luogo di partenza è il luogo inizia effettivamente, per cui non si deve tenere conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni e luogo di arrivo è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente. Pertanto a differenza di quanto stabilito per i trasporti passeggeri, i trasporti intracomunitari di beni ammettono scali intermedi anche in paesi non aderenti all Unione Europea. Infine con la lettera g, il legislatore chiarisce che per locazione anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto deve intendersi il possesso o l uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti. Da tenere presente che i contratti hanno natura di presunzione semplice e, pertanto può essere confutata con qualsiasi mezzo atto a stabilire la durata effettiva del possesso o dell uso ininterrotto. Ad ogni modo è evidente che sul termine della durata si potrebbero verificare situazioni di criticità ed è per questo che l art. 42 della proposta di regolamento prevede che: un superamento del periodo di noleggio fissato nel contratto dovuto a circostanze chiaramente definite che sfuggono al controllo delle parti non incide

6 sulla durata stabilita del possesso e dell uso del mezzo di trasporto. 2 Se il noleggio di un mezzo di trasporto è coperto da due o più contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti oppure se l intervallo fra i contratti è di non più di due giorni, la durata del possesso o dell uso ininterrotto del mezzo di trasporto nell ambito di un contratto tiene conto del possesso o dell uso di tale mezzo di trasporto previsti da contratti precedenti. Purchè non esista abuso di diritto, la durata del possesso o dell uso ininterrotto di un mezzo di trasporto nell ambito di un contratto non tiene conto dell eventuale possesso o uso di detto mezzo di trasporto previsti da contratti successivi. 3 Se il mezzo di trasporto oggetto dei contratti di noleggio non è lo stesso, la durata del possesso o dell uso ininterrotto del mezzo di trasporto nell ambito di ciascun contratto è determinata separatamente, purchè non esistano prove di abuso del diritto

LA TERRITORIALITA DELLE CESSIONI DI BENI

LA TERRITORIALITA DELLE CESSIONI DI BENI IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE DELL IVA Normativa e principale prassi di riferimento: - Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006, come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE del 12/2/2008 - Artt. 7 e ss., DPR 633/72,

Dettagli

IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE DELL IVA

IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE DELL IVA IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE DELL IVA Normativa e prassi di riferimento: - Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006, come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE del 12/2/2008 - Artt. 7 e ss., DPR 633/72, come

Dettagli

Operazioni con la Repubblica di San Marino. San Marino, 12 maggio 2017

Operazioni con la Repubblica di San Marino. San Marino, 12 maggio 2017 Operazioni con la Repubblica di San Marino San Marino, 12 maggio 2017 LE PRESTAZIONI DI SERVIZI La circostanza che la Repubblica di San Marino sia un Paese non aderente all Unione Europea e i cui confini

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Vigente al:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Vigente al: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Vigente al: 14 9 2015 TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Art. 7. (Territorialita'

Dettagli

Nautica da diporto e Dogane

Nautica da diporto e Dogane Incontro del 17.02.2011 presso la sede di Genova della Confindustria sul tema: Nautica da diporto e Dogane Matilde Misitano Direzione Regionale per la Liguria Navigazione delle unità da diporto fonte normativa

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) TITOLO I

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) TITOLO I Reg. (CE) 23 aprile 2008, n. 450/2008 (1). REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (2). TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 27 12.02.2016 Retribuzione estera 2016: la regolarizzazione contributiva I contributi relativi al mese di gennaio 2016, dovranno

Dettagli

Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno In collaborazione con

Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno In collaborazione con Triangolazioni IVA UE ed extra-ue, quadrangolazioni, prestazioni di servizi e nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta nei rapporti internazionali Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 31 14.02.2017 Retribuzione estera 2017: la regolarizzazione contributiva I contributi relativi al mese di gennaio 2017, dovranno essere

Dettagli

Definizioni. Articolo 7 DPR n. 633/72

Definizioni. Articolo 7 DPR n. 633/72 Articolo 7 DPR n. 633/72 199 (1) (2) Art. 7 DPR n. 633/72 Territorialità dell imposta Definizioni [1] Agli effetti del presente decreto: a) per Stato o territorio dello Stato si intende il territorio della

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 ottobre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 ottobre 2017 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 ottobre 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0172 (NLE) 12578/17 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: ACP 103 WTO 213 RELEX 793 COLAC 89 DEVGEN

Dettagli

posteurop 2000 Emissione comune europea : i giovani e il futuro. Andorra francese Andorra spagnola austria aland azzorre belgio cipro danimarca

posteurop 2000 Emissione comune europea : i giovani e il futuro. Andorra francese Andorra spagnola austria aland azzorre belgio cipro danimarca 2000 Emissione comune europea : i giovani e il futuro. aland Andorra francese Andorra spagnola austria azzorre belgio cipro danimarca Cipro turca faeroer finlandia francia groenlandia Europa 253 Seguito

Dettagli

Le prestazioni di servizi generiche

Le prestazioni di servizi generiche Luca Bilancini (Dottore Commercialista, Pubblicista, Coordinatore scientifico Map) Le prestazioni di servizi generiche 1 Prestazioni di servizi Natura del servizio: generico o specifico Status del committente:

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 aprile 2018 Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE

Dettagli

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 9 agosto 2017. Modifica degli allegati al decreto 28 dicembre 2015, concernente l attuazione della legge 18 giugno

Dettagli

posteurop 1996 Emissione comune europea : le donne celebri. aland Andorra spagnola Andorra francese azzorre austria belgio cipro Europa 210

posteurop 1996 Emissione comune europea : le donne celebri. aland Andorra spagnola Andorra francese azzorre austria belgio cipro Europa 210 1996 Emissione comune europea : le donne celebri. aland Andorra francese Andorra spagnola austria azzorre belgio cipro Europa 210 Seguito emissioni 1996 Cipro turca danimarca finlandia francia faeroer

Dettagli

Europa cept Emissione comune europea : gli edifici postali di ieri e di oggi. ANDORRA FRANCESE ANDORRA SPAGNOLA AUSTRIA AZZORRE BELGIO CIPRO

Europa cept Emissione comune europea : gli edifici postali di ieri e di oggi. ANDORRA FRANCESE ANDORRA SPAGNOLA AUSTRIA AZZORRE BELGIO CIPRO Europa cept 1990 Emissione comune europea : gli edifici postali di ieri e di oggi. ANDORRA FRANCESE ANDORRA SPAGNOLA AUSTRIA AZZORRE BELGIO CIPRO Europa 150 Europa cept Seguito emissioni 1990 CIPRO TURCA

Dettagli

Oggetto: Iva Unione Europea Adesione nuovi Stati membri.

Oggetto: Iva Unione Europea Adesione nuovi Stati membri. CIRCOLARE N. 39/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 agosto 2004 Oggetto: Iva Unione Europea Adesione nuovi Stati membri. Premessa Dal 1 maggio 2004 l Unione Europea ha allargato i propri

Dettagli

L IVA nelle operazioni con l estero. A.I. Cremona, 20 gennaio 2011

L IVA nelle operazioni con l estero. A.I. Cremona, 20 gennaio 2011 L IVA nelle operazioni con l estero A.I. Cremona, 20 gennaio 2011 IVA prestazioni di servizi 1/1/2010 nuove regole di territorialità per le prestazioni di servizi 1/1/2011 modifiche alle regole di territorialità

Dettagli

Allargamento della UE a dieci nuovi paesi: principali effetti ai fini IVA

Allargamento della UE a dieci nuovi paesi: principali effetti ai fini IVA ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 15/2004 Allargamento della UE a dieci nuovi paesi: principali effetti ai fini IVA Copyright

Dettagli

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010. Treviso, 15 marzo 2010

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010. Treviso, 15 marzo 2010 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010 Treviso, 15 marzo 2010 OGGETTO: Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina Con il DLgs. 11.2.2010 n. 18, pubblicato

Dettagli

Movimentazione dei cani, gatti e furetti a seguito del proprietario/detentore

Movimentazione dei cani, gatti e furetti a seguito del proprietario/detentore Movimentazione dei cani, gatti e furetti a seguito del proprietario/detentore Gli animali devono essere identificati con microchip o con tatuaggio se applicato prima del 3 luglio 2011. Se si presenta un

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 17 gennaio 2017

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 17 gennaio 2017 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 gennaio 2017 Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE

Dettagli

posteurop 2005 Emissione comune europea : la gastronomia. aland Andorra francese Andorra spagnola austria azzorre belgio cipro

posteurop 2005 Emissione comune europea : la gastronomia. aland Andorra francese Andorra spagnola austria azzorre belgio cipro 2005 Emissione comune europea : la gastronomia. aland Andorra francese Andorra spagnola austria azzorre belgio cipro Idem proveniente da libretto Europa 306 Seguito emissioni 2005 Cipro turca danimarca

Dettagli

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 23 Dicembre 2009 E - MAIL: segreteria2@studiocastelli.com NOVITA IVA NEI RAPPORTI INTRACOMUNITARI E CON SOGGETTI EXTRA UE Il Consiglio dei Ministri del 12.11.2009 ha approvato lo schema di D.lgs..che

Dettagli

1.1. I PAESI DELL UNIONE EUROPEA

1.1. I PAESI DELL UNIONE EUROPEA Il territorio dell Unione Europea 1. 1.1. I PAESI DELL UNIONE EUROPEA Il territorio dell Unione Europea è attualmente composto da 28 Paesi. L estensione geografica, politica ed economica del mercato unico

Dettagli

LE MODIFICHE ALLA TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO

LE MODIFICHE ALLA TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO LE MODIFICHE ALLA TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO ABSTRACT Con effetto dal 1.1.2013 è modificata la territorialità IVA delle prestazioni di locazione e noleggio

Dettagli

REGOLAMENTO (CEE) N. 2151/84 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1984 relativo al territorio doganale della Comunità

REGOLAMENTO (CEE) N. 2151/84 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1984 relativo al territorio doganale della Comunità REGOLAMENTO (CEE) N. 2151/84 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1984 relativo al territorio doganale della Comunità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica

Dettagli

CIRCOLARE N. 38/E. Roma, 22 luglio Oggetto: IVA. Nautica da diporto.

CIRCOLARE N. 38/E. Roma, 22 luglio Oggetto: IVA. Nautica da diporto. CIRCOLARE N. 38/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 luglio 2009 Oggetto: IVA. Nautica da diporto. Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito al trattamento fiscale

Dettagli

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI Circolare n. 05 del 19 marzo 2010 A tutti i Clienti Loro sedi OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI UFFICIALI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (D.Lgs. 18/2010 -

Dettagli

PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI: LE DIVERSE CONFIGURAZIONI

PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI: LE DIVERSE CONFIGURAZIONI Periodico quindicinale FE n. 08 23 aprile 2014 ABSTRACT PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI: LE DIVERSE CONFIGURAZIONI Le prestazioni di trasporto di beni sono territorialmente rilevanti nel Paese di stabilimento

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 102 03.06.2015 Lavoratori rimpatriati: chiarimenti sull indennità di disoccupazione Per ricevere l indennità di disoccupazione,

Dettagli

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ATTENZIONE: LA PRESENTE SCHEDA RIGUARDA LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SI PREGA DI LEGGERE LE SEGUENTI ISTRUZIONI CON LA MASSIMA ATTENZIONE Anche per l anno scolastico 2017/2018 è prevista la raccolta

Dettagli

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ATTENZIONE: LA PRESENTE SCHEDA RIGUARDA LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SI PREGA DI LEGGERE LE SEGUENTI ISTRUZIONI CON LA MASSIMA ATTENZIONE Anche per l anno scolastico 2016/2017 è prevista la raccolta

Dettagli

Campo d applicazione del 6 luglio

Campo d applicazione del 6 luglio Campo d applicazione del 6 luglio 2016 8 Albania a 3 settembre 2003 A 9 maggio 2004 Andorra 15 aprile 1996 A 31 dicembre 1996 Antigua e Barbuda 17 maggio 1985 S 1 novembre 1981 Argentina * 8 maggio 1987

Dettagli

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. Roma, 11/06/2019

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi. Roma, 11/06/2019 Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 11/06/2019 Circolare n. 86 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie

Dettagli

Regolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS

Regolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1 of 5 23/08/2016 08:46 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 9 agosto 2016 Modifiche del decreto 4 settembre 1996, recante: «Elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni

Dettagli

Gennaio-Luglio Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Gennaio-Luglio Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 8 - TOT Gennaio-Luglio 2018 EXTR 531 4254 4785 28699 64246 92945 14500 21861 36361 15132 22177 37309 6362161 1906744 8268905 Paesi Bassi 003 10.082 32.995 32.839 242.049 42.921 275.044 Germania 004 22.347

Dettagli

Gennaio-Aprile Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Gennaio-Aprile Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 8 - TOT Gennaio-Aprile 2019 EXTR 515 4614 5129 28015 65418 93433 14127 22121 36248 14750 22812 37562 2856824 6084212 8941036 Stati Uniti d'america 400 15.670 27.336 5.293 23.715 20.963 51.051 Germania

Dettagli

LE AUTOFATTURE PREMESSA non soggettivo

LE AUTOFATTURE PREMESSA non soggettivo LE AUTOFATTURE PREMESSA Il III comma dell articolo 17 del dpr 633/1972, statuisce testualmente che Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013

NOTA OPERATIVA N. 1/2013. OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013 NOTA OPERATIVA N. 1/2013 OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013 - Introduzione La legge 228, del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto alcune modifiche all

Dettagli

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI C 4/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 9.1.2015 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI Informazioni ai sensi dell articolo 76 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del

Dettagli

Identificazione dell'acquirente Ue nella cessione intracomunitaria di beni

Identificazione dell'acquirente Ue nella cessione intracomunitaria di beni Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Identificazione dell'acquirente Ue nella cessione intracomunitaria di beni 26 Novembre 2004 Gli adempimenti del cedente ai fini della non

Dettagli

LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE. Dott. Sergio PELLEGRINO

LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE. Dott. Sergio PELLEGRINO LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE Dott. Sergio PELLEGRINO Diretta 1 febbraio 2010 DECRETO LEGISLATIVO RECEPIMENTO DIRETTIVE 2008/117/CE (modifica 2006/112/CE) Contrasto frodi fiscali

Dettagli

LA NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SICUREZZA SOCIALE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE

LA NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SICUREZZA SOCIALE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE LA NORMATIVA INTERNAZIONALE DI SICUREZZA SOCIALE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE CIRCOLARE INPS n 89/2010 Dati di Contesto Brescia. A1 Autonomi +Dipendenti dal 2013 al 2018 NAZIONE 2013 2014 2015

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 22/01/2014

Direzione Centrale Entrate. Roma, 22/01/2014 Direzione Centrale Entrate Roma, 22/01/2014 Circolare n. 8 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2002)

Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2002) Traduzione 1 Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali relativo all abolizione della pena di morte Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983

Dettagli

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 6 - TOT CONSISTENZA RICETTIVA E RILEVATI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI Anno 2017 539 3552 4091 28964 60058 89022 14636 20789 35425 15262 20509 35771 9593028 18500148 28093176 Paesi Bassi 003 10.983 33.517 33.745

Dettagli

Roma, 24 aprile p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Roma, 24 aprile p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Art. 5. Il 2 maggio 2018 la Banca d Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente

Dettagli

IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI

IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI Normativa Art. 1, comma 325, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; Art. 7, c. 4 lettera f) -quinquies del DPR. n. 633/72; Direttiva comunitaria 2006/212 del 28.11.2006;

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 22/01/2014

Direzione Centrale Entrate. Roma, 22/01/2014 Direzione Centrale Entrate Roma, 22/01/2014 Circolare n. 8 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Direzione Centrale Entrate. Roma, 19/03/2012

Direzione Centrale Entrate. Roma, 19/03/2012 Direzione Centrale Entrate Roma, 19/03/2012 Circolare n. 40 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 29 gennaio 2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. DECRETO 29 gennaio 2019 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 29 gennaio 2019 Modifica degli allegati B e D al decreto 28 dicembre 2015, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Dettagli

Gennaio-Novembre 2018

Gennaio-Novembre 2018 8 - TOT CONSISTENZA RICETTIVA E RILEVATI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI Gennaio-Novembre 2018 EXTR 528 4398 4926 28617 65025 93642 14456 22060 36516 15090 22403 37493 8785278 18138949 26924227 Paesi Bassi 003

Dettagli

RISOLUZIONE N. 79/E. Roma, 1 agosto 2014

RISOLUZIONE N. 79/E. Roma, 1 agosto 2014 RISOLUZIONE N. 79/E Roma, 1 agosto 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Regime IVA servizio di vigilanza armata su navi mercantili in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria

Dettagli

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1 ALBANIA-ALGERIA-ARGENTINA- ALBANIA-AUSTRALIA- AUSTRALIA-AUSTRIA-BELGIO- BOSNIA ERZEGOVINA-- BIELORUSSIA-BULGARIA-BOSNIA -IRLANDA-MACEDONIA- ERZEGOVINA-BRASILE-CANADA- MONTENEGRO- -CIPRO-COREA DEL SUD-

Dettagli

Politica di Registrazione del nome a dominio

Politica di Registrazione del nome a dominio Politica di Registrazione del nome a dominio DEFINIZIONI Questa Politica adotta le definizioni dei termini utilizzati nei Termini e Condizioni e/o nella Procedura di Risoluzione delle Dispute. OGGETTO

Dettagli

Circolare del 22/07/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e

Circolare del 22/07/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Circolare del 22/07/2009 n. 38 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso IVA. Nautica da diporto Sintesi: Chiarimenti in merito al trattamento fiscale IVA della nautica da diporto,

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 28/VI/2006 C(2006) 2909 def. NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28/VI/2006 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle

Dettagli

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti. Roma, 30/01/2019

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti. Roma, 30/01/2019 Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Roma, 30/01/2019 Circolare n. 13 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle

Dettagli

Fisco & Nautica. Nauticsud ^ edizione Mostra d oltremare di Napoli. Daniela Barbato Dottore Commercialista 11 febbraio 2019

Fisco & Nautica. Nauticsud ^ edizione Mostra d oltremare di Napoli. Daniela Barbato Dottore Commercialista 11 febbraio 2019 Fisco & Nautica Nauticsud 2019 46^ edizione Mostra d oltremare di Napoli Daniela Barbato Dottore Commercialista 11 febbraio 2019 1 Presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dell Iva nell ambito

Dettagli

NORD. Mare del Nord. Regione. germanica. Regione. Regione. italiana. Mar Mediterraneo SUD

NORD. Mare del Nord. Regione. germanica. Regione. Regione. italiana. Mar Mediterraneo SUD Le Regioni europee NORD nordica OCEANO ATLANTICO OVEST britannica Mare del Nord russa EST francese germanica centro- orientale iberica italiana balcanica Mar Nero Mar Mediterraneo L Europa è formata da

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: Protocollo n. 2016/ 84383 Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio

Dettagli

Torino, lì 8 marzo Circolare n. 8/2010. OGGETTO: Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina PREMESSA

Torino, lì 8 marzo Circolare n. 8/2010. OGGETTO: Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina PREMESSA Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Chiara Valente Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 8 marzo 2010 Circolare n. 8/2010 OGGETTO: Territorialità IVA - Recepimento

Dettagli

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ATTENZIONE: LA PRESENTE SCHEDA RIGUARDA LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO SI PREGA DI LEGGERE LE SEGUENTI ISTRUZIONI CON LA MASSIMA ATTENZIONE Anche per il 2015 è prevista la raccolta di informazioni

Dettagli

SERVIZI A E DA SOGGETTI NON RESIDENTI

SERVIZI A E DA SOGGETTI NON RESIDENTI SERVIZI A E DA SOGGETTI NON RESIDENTI LA NORMA RIGUARDA TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOGGETTI NON RESIDENTI: INTRACOMUNITARI ESTERI FUORI DALLA CE Il D.L.gs. 11/02/2010 nr. 18, ha recepito nella disciplina nazionale

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 118/18 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/704 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2018 relativa alla conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 dei tassi unitari per le zone

Dettagli

FONTI NORMATIVE. Reg. CE n / 2003 del 27 novembre 2003 Entrato in vigore il 1 marzo 2005 Che sostituisce il precedente reg. CE n.

FONTI NORMATIVE. Reg. CE n / 2003 del 27 novembre 2003 Entrato in vigore il 1 marzo 2005 Che sostituisce il precedente reg. CE n. FONTI NORMATIVE Reg. CE n. 1347 / 2000 (Bruxelles II) del 29 maggio 2000 Entrato in vigore il 1 marzo 2001 Relativo alla Competenza Riconoscimento ed Esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale

Dettagli

Circolare del 05/08/2004 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e

Circolare del 05/08/2004 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Circolare del 05/08/2004 n. 39 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Iva - Unione Europea - Adesione nuovi Stati membri Sintesi: La circolare fornisce chiarimenti relativamente

Dettagli

OFFERTA VALIDA PER SPEDIZIONI CON SERVIZIO EXPRESS SAVER

OFFERTA VALIDA PER SPEDIZIONI CON SERVIZIO EXPRESS SAVER OFFERTA VALIDA PER SPEDIZIONI CON SERVIZIO EXPRESS SAVER Italia Belgio, Francia, Germania, UK, Principato di Monaco Austria, Olanda, Spagna Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Polonia, Slovenia, Ungheria Bulgaria,

Dettagli

Le principali criticità connesse alla territorialità dell Iva 23 marzo 2017

Le principali criticità connesse alla territorialità dell Iva 23 marzo 2017 Export a Tuttofood 2017 Formazione Prefieristica Le principali criticità connesse alla territorialità dell Iva 23 marzo 2017 Dr. Alberto Perani Territorialità cessione di beni Art. 7-bis DPR 633/72 «Le

Dettagli

TAVOLA MOVIMENTO CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER PAESE DI RESIDENZA, CATEGORIE E TIPOLOGIE DI ESERCIZI Anno 2015

TAVOLA MOVIMENTO CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER PAESE DI RESIDENZA, CATEGORIE E TIPOLOGIE DI ESERCIZI Anno 2015 Esercizi Alberghieri Alberghi 1 stella Alberghi 2 stelle Alberghi 3 stelle e 3 stelle sup. Alberghi 4, 4 sup. e 5 stelle Residenze Turistico Alberghiere Alberghieri ITALIA 92,2 97,8 93,1 56,7 130,8 86,5

Dettagli

10.01 Internazionale Salariati all estero e i loro familiari

10.01 Internazionale Salariati all estero e i loro familiari 10.01 Internazionale Salariati all estero e i loro familiari Stato al 1 gennaio 2016 Errata corrige articoli 5, 9, 14, 15 e 18 5 A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposte le persone che esercitano

Dettagli

AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 1 OTTOBRE 2013

AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 1 OTTOBRE 2013 AUMENTO ALIQUOTA IVA DAL 1 OTTOBRE 2013 pagina 1 di 14 Aliquota IVA dal 21 al 22 % Aumento solo per aliquota ordinaria Decorrenza: martedì 1 ottobre 2013 Invariate aliquote ridotte (4 e 10%) e di compensazione

Dettagli

Semplificazioni in materia di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT

Semplificazioni in materia di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 2 15 GENNAIO 2007 Semplificazioni in materia di compilazione e presentazione dei modelli

Dettagli

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it Informativa per la clientela di studio N. 53 del 03.04.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Territorialità IVA: regole

Dettagli

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 gennaio 2017. Modifi ca degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 6.6.2016 C(2016) 3347 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6.6.2016 che stabilisce l elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Circolare del 05/08/2004 n. 39 Oggetto: Iva - Unione Europea - Adesione nuovi Stati membri. Testo: Premessa Dal 1 maggio 2004 l'unione Europea

Dettagli

NORME ASSUNTIVE E TARIFFA

NORME ASSUNTIVE E TARIFFA Descrizione Destinatari Polizza multi garanzia per la tutela dei praticanti gli sport invernali. Contraente Il prodotto è destinato all assunzione di rischi aventi come Contraente persone fisiche o giuridiche.

Dettagli

NORME GENERALI - Conversione / Rinnovo Patente Estera Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Giugno :50. Norme Generali

NORME GENERALI - Conversione / Rinnovo Patente Estera Ultimo aggiornamento Mercoledì 01 Giugno :50. Norme Generali Norme Generali E possibile effettuare la conversione senza esami solo ai titolari di patente EXTRACOMUNITARIA residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (

Dettagli

- Decreto Legge n. 78 dell 1 luglio 2009, modificato e convertito in legge 141 del 4 ottobre 2009 (scudo-ter)

- Decreto Legge n. 78 dell 1 luglio 2009, modificato e convertito in legge 141 del 4 ottobre 2009 (scudo-ter) LE NORME DI RIFERIMENTO - Decreto Legge n. 78 dell 1 luglio 2009, modificato e convertito in legge 141 del 4 ottobre 2009 (scudo-ter) - Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 (scudo-quater) - Circolari

Dettagli

IL NUOVO SCUDO FISCALE

IL NUOVO SCUDO FISCALE S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IL NUOVO SCUDO FISCALE Avv. Fabrizio Vedana 25 novembre 2009 LA NUOVA NORMA - Decreto Legge n. 78 dell 1 luglio 2009, convertito in legge 102 del 2 agosto 2009 - Decreto

Dettagli

LA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010

LA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010 LA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010 PROGRAMMA - Contenuti Introduzione logica dell intervento La nuova regola generale, la struttura dell art. 7, le eccezioni Le modalità operative

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 11.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/37 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1180/2012 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2012 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa

Dettagli

L INGRESSO DELLA CROAZIA NELL UNIONE EUROPEA

L INGRESSO DELLA CROAZIA NELL UNIONE EUROPEA Periodico quindicinale FE n. 13 3 luglio 2013 L INGRESSO DELLA CROAZIA NELL UNIONE EUROPEA ABSTRACT A seguito dell ingresso della Croazia nell Unione Europea, dallo scorso 1.7.2013 le operazioni intercorse

Dettagli

PARTE PRIMA ISTANZE. Dati di riepilogo relativi al periodo

PARTE PRIMA ISTANZE. Dati di riepilogo relativi al periodo PARTE PRIMA ISTANZE Dati di riepilogo relativi al periodo 2000-2016 Tabella 1.1 Istanze pervenute all Autorità Centrale italiana negli anni dal 2000 al 2016, secondo la tipologia di istanza. a. Istanze

Dettagli

PARTE PRIMA ISTANZE. Dati di riepilogo relativi al periodo

PARTE PRIMA ISTANZE. Dati di riepilogo relativi al periodo PARTE PRIMA ISTANZE Dati di riepilogo relativi al periodo 2000-2015 Tabella 1.1 Istanze pervenute all Autorità Centrale italiana negli anni dal 2000 al 2015, secondo la tipologia di istanza. 1 a. Istanze

Dettagli

e di proporzionalità 3. Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'unione europea

e di proporzionalità 3. Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'unione europea L atto finale contiene un elenco dei protocolli vincolanti e delle dichiarazioni non vincolanti Atto finale La CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, riunita a Bruxelles il 30 settembre

Dettagli

NORME GENERALI - Conversione / Rinnovo Patente Estera Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Febbraio :43. Norme Generali

NORME GENERALI - Conversione / Rinnovo Patente Estera Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Febbraio :43. Norme Generali Norme Generali E possibile effettuare la conversione senza esami solo ai titolari di patente EXTRACOMUNITARIA residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 8.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 336/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1159/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2012 recante modifica del regolamento

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 11 del 5 marzo 2010 Territorialità IVA - Recepimento

Dettagli

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 90/106 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.3.2013 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2013 che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al

Dettagli

Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi

Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi A cura di Antonino Iacono Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio IVA I presupposti

Dettagli