COMUNE DI PALERMO. Area Politiche di Sviluppo e Fondi strutturali Sportello Unico per le Attività Produttive

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1 COMUNE DI PALERMO Area Politiche di Sviluppo e Fondi strutturali Sportello Unico per le Attività Produttive Via Ugo La Malfa, Palermo suapfacile@cert.comune.palermo.it suap@comune.palermo,it ORDINANZA N. 5^ OS DEL li IL DIRIGENTE PREMESSO - che con ordinanze sindacali n. 187 del e n. 191 del veniva regolata la disciplina dell'attività di intrattenimento musicale e la vendita di prodotti alcolici e bibite nel territorio del Comune di Palermo; - che avverso le superiori Ordinanze Sindacali è stato proposto ricorso al TAR Sicilia Sez. Ili, che con Ordinanza n. 560/2013 ha accolto l'istanza cautelare avanzata nella considerazione che "l'ordinanza presenta, per contro profili di dichiarata ed astratta prevenzione di potenziali e genericììe situazioni di pericolo, in attesa di una regolamentazione ordinaria della materia die, pure preannunciata già nella prima ordinanza sindacale, non risulta, dopo quattro mesi, essere, stata adottata dall'amministrazione, nonostante essa si riveli lo strumento ordinario e più adeguato al corretto contemperamento dei vari e configgenti interessi in gioco"; - che il TAR Sicilia Sez. Ili con senteiìza n. 822 del , ha stabilito che "non sussistono le condizioni per una pronuncia conformativa e che il ricorso va dichiarato improcedibile relativamente alla istanza caducatoria, considerato die, come detto, le ordinanze impugnate ardevano durata sino al 31 settembre 2013 ed hanno, pertanto, cessato la loro efficacia nelle more del giudizio, cosicché il loro annullamento non apporterebbe alcun vantaggio ai ricorrenti"; - che il TAR Sicilia con la precitata sentenza ha altresì ritenuto che i provvedimenti oggetto di impugnazione "ìianno esaurito i loro effetti e sono stati emanati in una ottica assolutamente contingente" e che "emblematico è, sotto tale profilo, il riferimento contenuto nell'ultimo capoverso dell'ultima pagina di entrambi i provi^edimenti alla considerazione die "nelle more della definizione dei predetti regolamenti (i.e. regolamento riferito alla fruibilità urbana nell'ambito del programma "Agenda 21" e regolamento per la zonizzazione acustica)" si è ravvisata la necessità di tutelare i residenti dall'inquinamento acustico nelle ore notturne".

2 - con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del è stato approvato, tenendo altresì conto delle istanze formulate dalle Associazioni di categoria nel corso dell'incontro de 6 giugno U.S., lo schema di "Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliclie e demaniali"; - che con prot. n e n del è stata trasmessa, rispettivamente alla Ragioneria Generale per l'espressione del parere di regolarità contabile e ai Presidenti di Circoscrizione ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento per il decentramento, la proposta di Regolamento; VISTE - l'ordinanza n. 213 del , con la quale, nelle more che il Consiglio comunale provvedesse ad approvare la citata proposta prot. n del , si è disposta l'adozione, nel solo periodo estivo ed in un'ottica di equo contemperamento dei vari interessi confliggenti in gioco, di misure urgenti volte a garantire la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali; - l'ordinanza n. 287 del con la quale si è ritenuto necessario intervenire per un ulteriore periodo e segnatamente fino al nella considerazione che la precedente Ordinanza aveva costituito per le Forze di Polizia un efficace strumento di gestione dei dilaganti fenomeni di abusivismo; DATO ATTO - che in relazione all'ordinanza n. 213/2014 sono stati emessi da parte del TAR Palermo il Decreto cautelare n. 606/2014 e l'ordinanza n. 612/2014, con i quau è stata rigettata la richiesta di sospensiva; VISTE - la missiva prot n del (Allegato "A") con la quale il Sig. Sindacc segnala al Presidente del Consiglio comunale la necessità non più differibile che il Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le fimzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniah sia approvate "diversamente profilandosi un pericoloso e non consentito arretramento nella gestione delle purtroppc dilaganti forme di abuso perpetrate in vaste zone della città nell'ambito del pur legittimo esercizio delu attività di svago e della somministrazione di alimenti e bevande"; - la dehberazione di Giunta comunale n. 26 del con la quale è stato emendate il testo del Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare ritenuti r

3 necessario assumere nuove e più strìngenti misure rispetto a quelle già individuate e precisamente vietando la diffusione dell'attività musicale all'esterno con impianti di amplificazione di qualimque tipo, sia meccanici che elettronici, oltre che la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio a carico degli avventori; CONSIDERATO - che fine ultimo delle disposizioni introdotte con regolamento de quo è la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine Pubblico; - che, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del citato Regolamento, il Sig. Sindaco ha ravvisato la necessità di garantire, per il periodo che va dalla data della presente ordinanza e fino al , il corretto equihbrio tra i diritti degu operatori economici all'esercizio della loro attività nelle migliori condizioni di contesto e i motivi imperativi di interesse generale, quali quello dei cittadini alla salute ed al permanere delle condizioni minime di vivibilità nei quartieri residenziali ad alta densità di locali di somministrazione aperti nelle ore notturne; Conclusa l'attività istruttoria tecnica, ai ser\si deirart.6 della L.R. n.10/1991, tutto quanto sopra si rappresenta affinché il Sindaco, valuti l'adozione di un provvedimento finalizzato ad anticipare l'applicazione della disciplina contenuta del Regolamento approvato con atto di Giunta n. 91/2014, come emendato con deliberazione n. 26 del fino al Vista la nota del Sig. Sindaco prot n del (Allegato "B"); L'Assessore alle Attività Produttive condivide la superiore proposta, attesa l'esigenza di tutelare gli interessi come sopra indicati, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio comimale adozione del "Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le fiinzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliclie e demaniali"; L'Assessora (Dott^a Gipvarma Marano)

4 IL SINDACO Vista la superiore Relazione istruttoria; Ritenuto necessario intervenire per tm ulteriore periodo che va dalla data odierna al , con ordinanza a salvaguardia degli interessi dei cittadini alla salute ed al permanere delle condizioni minime di vivibilità nei quartieri residenziali ad alta densità di locali di somministrazione aperti nelle ore notturne al contempo rispettando i diritti degli operatori economici all'esercizio della loro attività nelle migliori condizioni di contesto, nelle more della approvazione da parte del Consiglio Comunale della compiuta regolamentazione; ORDINA Dalla data di esecutività della presente Ordinanza e fino al , salvo che il Consiglio comunale non provveda medio tempore ad approvare la citata proposta prot. n e n del come emendata con Deliberazione di Giunta comimale n. 26 del , avente ad oggetto "Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali", che la convivenza tra le fimzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali si svolga nel rispetto di quanto appresso: 1. Indicazioni operative a tutela dei cittadini I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati, degli esercizi commerciali e delle attività artigianati alimentari, nonché i responsabili delle manifestazioni pubbliche e private avvalendosi eventualmente di personate incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei confutti, hanno l'obbligo di: a. assicurare la completa pulizia e la massima condizione d'igiene da rifiuti, ed in particolare vetro, carte, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagu avventori o frequentatori dei locali, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Palermo; b. esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e

5 la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale; c. non collocare erogatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio se non espressamente autorizzati in deroga al presente provvedimento nel caso di particolari manifestazioni ed eventi; d. provvedere in maniera opportuna ed efficace, nell'orario di chiusura notturno del pubblico esercizio, a rendere inutilizzabili da eventuah passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali. Si fa divieto a chiunque di porre in essere tutti quei comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana quali, a titolo esemplificativo, l'abbandono di rifiuti, gli schiamazzi, le grida, gli imbrattamenti anche con "rifiuti corporau" dei muri, dei monumenti e in generale degli spazi pubblici. "~ 2. Divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro e contrasto all'abuso di alcool Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso di bevande alcotiche e dall'abbandono sul suolo alimentari, ai titolari di pubbuci esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli privati e ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 24,00 fino alle ore 07,00 del Nello stesso intervallo orario, ai titolari di esercizi artigianali alimentari è consentita pubblico di contenitori di bevande in vetro, è vietato ai titolari di attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali giorno successivo. la vendita di bevande in contenitori di vetro purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria ed esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali, oppure negli spazi esterni di pertinenza qualora aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concessa. È vietata la pubblicizzazione di offerte speciali relative alla somministrazione di alcolici valide dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00 del giorno successivo.

6 I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza, apposito avviso informativo per il pubblico. E fatta salva la consegna a domicilio. Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 del giorno successivo la sommirùstrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nelle aree private negli spazi intemi oppure, mediante servizio al tavolo, negli spazi estemi dei pubblici esercizi qualora aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concesse. Si fa divieto a chiunque, al di fuori delle previsioni di cui al comma precedente, di consumare bevande in contenitori dì vetro o in lattina dalle ore 24,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. 3. Indicazioni operative in materia di acustica E' vietata dalle ore 24,00, la diffusione sonora estema derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita dalle attività artigianali alimentari dalle manifestazioni pubbliche o private. II titolare del pubblico esercizio, o del locale di pubbuco spettacolo, deve osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubbhca. L'attività musicale, svolta all'esterno del pubbuco esercizio o del locale di pubblico spettacolo, è consentita dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fino al nelle giornate di venerdì e sabato e prefestivi fino alle ore 01,00 del giorno successivo. Dopo tali orari ogni attività musicale potrà avvenire solo all'interno del pubblico esercizio o del locale di pubbhco spettacolo, senza emissioni esteme e quindi a porte chiuse. In ogni caso l'attività musicale svolta all'estemo non potrà essere diffusa con impianti di amplificazione di nessun tipo, né meccanici né elettronici. 4. Sanzioni Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, alla sanzione amministrativa

7 del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall'art 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Chiunque viou le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della presente Ordinanza è, altresì, soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie/contenitori in vetro e lattine detenute all'interno dell'esercizio ai sensi dell'art 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art 20 comma 3 della stessa legge 689/81. Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 3 deua presente Ordinanza è, altresì soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art 20 comma 3 della stessa legge 689/81. DISPONE 1. - La notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcxm onere finanziario a carico del bilancio comunale, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Palermo, alla Questura di Palermo, il Comando Provinciale dell'arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Palermo, al Comando della Polizia Municipale di Palermo; 2. - Che dell'esecuzione deua presente ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale. IL SINDAG6 Ppóf. Leoluca Orlando

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