CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA. Il/la dott. C.F. nato/a a il e residente in Via (Collaboratore) Premesso che

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1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA la Regione Calabria, di seguito e per brevità denominata "Regione", CF rappresentata dal Prof. Riccardo Fatarella, CF FTRRCR50E18E202F, nato a Grosseto (GR), il che, nella qualità di Dirigente Generale, agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della stessa E Il/la dott. C.F. nato/a a il e residente in Via (Collaboratore) Premesso che a) il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, considerato l avviso di selezione pubblica, approvato con decreto n del 08 novembre 2012, avente ad oggetto il conferimento di n. 5 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, intende costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere individuale, temporaneo, per lo svolgimento delle attività previste dal progetto Il farmacista nella segnalazione nelle reazioni avverse da farmaci da parte del cittadino: Progetto interregionale (Regione Capofila Veneto) b) con decreto n dell è stata approvata la graduatoria di merito per il conferimento degli incarichi per Progetti regionali di Farmacovigilanza. c) Il/la dott., a seguito dell esito della procedura comparativa sopra citata è risultato/a idoneo/a ed in posizione utile alla nomina di vincitore per i profili individuati nel bando d) il finanziamento di detto contratto trova copertura nei fondi a disposizione del capitolo di spesa Assegnazione per l'avvio di iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulla proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitarie nella stessa materia. TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO il Committente conferisce al Collaboratore un incarico di collaborazione, secondo le modalità e le condizioni di seguito specificate: 1

2 SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO Il Committente conferisce l'incarico al/alla dott laureato/a in che accetta di prestare la propria attività di collaborazione avente per oggetto: i compiti professionali relativi al rafforzamento della farmacovigilanza attiva. Il/la dott. è preposto/a alla consulenza e supporto delle attività di potenziamento del Servizio Politica del Farmaco e funzioni di farmacovigilanza attiva nell ambito dei progetti approvati dall AIFA e monitoraggio per come definito dal Dirigente del Settore Area LEA e dal Responsabile Tecnico Scientifico del Progetto, rapportando allo stesso le funzioni proprie dell'incarico ricevuto con il presente contratto. ART. 2 - NATURA DEL RAPPORTO Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con un impegno lavorativo di 30 ore settimanali, secondo gli indirizzi e le modalità che saranno concordate con il Dirigente del Settore Area LEA e dal Responsabile Tecnico Scientifico del Progetto, nei limiti e con le modalità del presente contratto. Il rapporto costituito con il presente contratto tra Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ed il/ la dott., esclude in qualsiasi modo una prestazione riconducibile al rapporto di pubblico impiego qualificandosi giuridicamente come un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. ART. 3- SEDE E SVOLGIMENTO DELL'INCARICO La collaborazione viene svolta, nei confronti del committente, presso la sede della Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e presso le aziende del SSR. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Dirigente del Settore Area LEA e dal Responsabile Tecnico Scientifico del Progetto, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Dipartimento. Il Dipartimento e le Aziende del SSR si impegnano a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con comunicazione all'amministrazione tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con la Regione Calabria. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del Dirigente del Settore Area LEA e dal Responsabile Tecnico Scientifico del Progetto dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere 2

3 rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Le clausole del presente articolo hanno, per il committente, carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art del codice civile. Ai sensi della normativa vigente, il collaboratore attesta di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitti di interesse, anche solo potenziali, con le attività del Dipartimento Tutela della Salute e, più in generale, dell Amministrazione regionale e si impegna sin d ora a comunicare ogni eventuale sopravvenuto motivo di inconferibilità durante lo svolgimento dell incarico. L incompatibilità sarà motivo di decadenza dell incarico. ART. 4 - DURATA DEL RAPPORTO La prestazione avrà durata di anni 1 con inizio alla data di sottoscrizione, con un impegno lavorativo di n. 30 ore settimanali. Alla scadenza, il presente incarico cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti senza che il Collaboratore abbia nulla a che pretendere dal Committente e senza bisogno di alcuna disdetta da parte del Committente stesso. ART. 5- TRATTAMENTO ECONOMICO Per tale incarico la Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, prevede un corrispettivo annuo lordo pari a ,00, comprensivo anche degli oneri a carico dell Ente. Il corrispettivo mensile previsto è onnicomprensivo per tutte le attività connesse all'oggetto ed alla natura del rapporto, senza null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causale estranea alla natura del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. La liquidazione del compenso di cui sopra sarà effettuata con atto dirigenziale di norma entro la prima decade del mese successivo a quello riferimento, previa verifica da parte del Dirigente del Settore Area LEA e dal Responsabile Tecnico Scientifico del Progetto, della regolarità di esecuzione della prestazione. ART. 6 - CASI E MODALITÀ Dl SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative: 3

4 1. Art. 2, comma 26, legge n. 335/95, che ha previsto l'istituzione di un apposita gestione separata presso l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale; 2. D.lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare; 3. Art. 51, comma 1, legge n. 488/1999, che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia; 4. Art. 5 D. Lgs. n. 38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni; Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo: in caso infortunio, fino a guarigione; in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto; in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l'attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 3 mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al Dipartimento di intervenire con soluzioni alternative. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico. ART. 7 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA Ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.mi, Il collaboratore, è tenuto ad osservare le regole del segreto d ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazioni o prenderà 4

5 conoscenza durante lo svolgimento dell incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere ceduti a terzi. Le clausole del presente articolo hanno, per il committente, carattere essenziale ed irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell art del C.C. ART. 8 - ADEMPIMENTI SICUREZZA DEL LAVORO Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro del committente, saranno assolti, ove applicabili, in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall art. 3, comma 7, del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. ART. 9- RECESSO Il committente può recedere dal contratto, per giusta causa, prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata A.R.. Il Collaboratore potrà sempre, se Io ritiene opportuno far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso. Il Collaboratore può recedere dal contratto, in anticipazione sulla data del termine, con un periodo di preavviso di 30 giorni. L'Ente sarà tenuto a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato. ART SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra Committente e Collaboratore, nonché la valutazione di possibili diversità interpretati ove del presente accordo. A questo fine i contraenti possono chiedere l'assistenza e/o delegare terzi a cui conferiscono mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni. In caso di controversie il foro competente è quello di Catanzaro. ART RESPONSABILITA' Il /la secondo quanto previsto dalla vigenti norme in materia, si assume tutti i rischi derivanti da infortuni e/o da responsabilità civili verso terzi. 5

6 ART SPESE Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, sono a carico del/la dott. Lo stesso atto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a carico della parte soccombente. ART NORME FINALI Il/la dott. accettando l'incarico, contestualmente alla firma del presente atto dichiara di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità, non svolgendo alcuna attività connessa a quella affidata con il presente contratto. Il/la dott.ssa accettando l'incarico si impegna a svolgere con diligenza le attività richieste di cui al precedente art. 1 per conto della Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie. Il presente contratto si compone di n.6 pagine e di n. 13 articoli. Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto. Letto, confermato e sottoscritto. F.to Il Collaboratore Il Dirigente Generale F.to Catanzaro, li 6

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