CONVENZIONE. modificato dal D.Legs n. 344) L anno DUEMILASEDICI addì _ del mese di _ nella sede di Mezzocorona,

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1 Allegato alla delibera n. 42 dd f.to dott. Adriano Ceolan Esente dall imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 25 tabella allegato A COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG Provincia di Trento Rep. n. atti privati CONVENZIONE DI INCARICO DI REFERENTE TECNICO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA PIANA ROTALIANA CONTRATTO D OPERA PROFESSIONALE EX ART DEL CODICE CIVILE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (ART. 50, COMMA 1, LETTERA C - BIS, D.P.R n. 917, modificato dal D.Legs n. 344) L anno DUEMILASEDICI addì _ del mese di _ nella sede di Mezzocorona, Via Cavalleggeri 19. In esecuzione della deliberazione dell Organo Esecutivo n. 161 dd. 30/12/2014 fra il Comunità Rotaliana-Königsberg, C.F , rappresentato dal Segretario generale dott. Adriano Ceolan e la signora dott.ssa Francesca Viola, nata a Trento il , residente a San Michele all Adige in Via Biasi n. 90, codice fiscale VLIFNC84S46L378J si stipula il seguente OGGETTO DELL INCARICO ART. 1 Il Piano Giovani di Zona, si caratterizza come un iniziativa a forte valenza formativo-promozionale specifica per la realtà giovanile, il cui obiettivo è quello di favorire la crescita e l impegno dei giovani verso la comunità, e si sostanzia in una serie di progetti - azione concertati - 1 -

2 attraverso il Tavolo del Confronto e della Proposta che vede presenti tutti i Rappresentanti Istituzionali della Comunità Rotaliana-Königsberg e dei Comuni di Mezzocorona, Mezzolombardo, San Michele all Adige, Roverè della Luna e Nave S. Rocco, ed una serie di soggetti presenti sul territorio, oltre che un organismo di coordinamento dei lavori per gli aspetti tecnicoorganizzativi legati all attuazione del Piano. La Comunità Rotaliana-Königsberg quale Capofila, affida l incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo 01/04/ /12/2016, a supporto dell attività del Gruppo Referente per gli Aspetti Tecnico-Organizzativi del progetto Piano Giovani di Zona, che si concretizza nelle sotto specificate azioni: di tipo amministrativo/segretariale relativamente agli aspetti legati all organizzazione del Tavolo del Confronto e della Proposta, e propositiva promozionale relativamente all attivazione delle iniziative di Piano, oltre che di raccordo con i vari attori che progressivamente verranno coinvolti sia nelle azioni concrete che nella progettazione degli interventi. In specifico compete al collaboratore: - curare gli adempimenti inerenti al funzionamento del Tavolo (es. invio convocazioni, verbali, preparazione materiali necessari per gli incontri, diffusione di informazioni, realizzazione database); - curare la raccolta e l istruttoria dei progetti, nonché la redazione del Piano Operativo Giovani (POG) annuale, una volta che i progetti sono stati approvati dal Tavolo; - supportare i responsabili dei progetti nella fase di esecuzione (es. diffondere informazioni per l adesione ai progetti a livello sovracomunale, assistere nell organizzazione delle attività operative per la realizzazione dei progetti, fornire indicazioni per eventuali collaborazioni); - 2 -

3 - supportare i membri del Tavolo e i soggetti responsabili dei progetti nei rapporti con l ente capofila (es. rapporti finanziari in base alle direttive fornite dal capofila, raccolta delle informazioni in fase di rendicontazione); - curare le informazioni inerenti allo svolgimento dei singoli progetti approvati dal Tavolo al fine del monitoraggio; - diffondere tra i membri del Tavolo e sul territorio buone pratiche ed esperienze significative anche extra-territoriali; - mantenere e sviluppare la rete del Tavolo e del territorio; - partecipare agli incontri e ai percorsi formativi promossi dalla struttura competente in materia di politiche giovanili; - garantire l adempimento alle indicazioni operative fornite dalla struttura competente in materia di politiche giovanili. Il referente tecnico organizzativo potrà supportare e collaborare con il referente della specifica azione progetto per un ottimale progettazione ed organizzazione del progetto stesso. Articolo 2 La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell Ente Capofila, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi. L Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all espletamento dell attività sopra specificata

4 Articolo 3 Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà da luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile. Articolo 4 Il presente incarico si riferisce all attività quale referente tecnico del Piano Giovani di Zona per il periodo 01/04/ /12/2016. Articolo 5 La Comunità Rotaliana-Königsberg con deliberazione del comitato esecutivo n. _ dd. 21/03/2016 ha incaricato come unico referente tecnico del Piano Giovani la signora dott.ssa Francesca Viola. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, la Comunità Rotaliana-Königsberg (Capofila) corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo lordo di ,48 comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali a carico sia del committente che del collaboratore (e non soggetto a IVA, ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 633/72), IRAP esclusa. Detto compenso verrà liquidato in ratei con scadenza mensile posticipata, previa nota di richiesta del collaboratore. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell incarico. Articolo 6-4 -

5 Non sono previste spese di trasferta e viaggio. Articolo 7 Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo: in caso di infortunio, fino a guarigione; in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto; in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7 mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all Ente di intervenire con soluzioni alternative. In caso di malattia ed infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria

6 Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psicofisico (riposo) pari ad un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell incarico. ART. 8 L incarico non potrà assumere carattere di lavoro subordinato con la Comunità Rotaliana-Königsberg né a tempo indeterminato né determinato. Esso si configura come rapporto di locazione d opera ai sensi dell articolo 2222 del Codice Civile, comportante una collaborazione coordinata e continuativa, secondo quanto previsto dall art. 50, comma 1, lett. C - bis del D.P.R , n. 917, modificato dal D.Lgs n L attività non è soggetta ad IVA ai sensi dell art. 5, comma 2, D.P.R n. 633, che sarà rescin dibile in qualsiasi momento per rinuncia, o, ad insindacabile giudizio dell Amministrazione, per sopravvenuta ed accertata inidoneità alla prestazione del servizio. ART. 9 Il referente tecnico è assicurato, a cura dell Amministrazione, contro i rischi della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell espletamento del servizio stesso e contro gli infortuni in cui egli dovesse incorrere. ART. 10 Ai fini dell applicazione delle ritenute d acconto dell IRPEF, trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa, le stesse rientrano nella ritenuta di cui al 1 comma dell articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n ART. 11 L incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o - 6 -

7 comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità Rotaliana Kӧnigsberg che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. L incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Rotaliana Kӧnigsberg, approvato con deliberazione dell Organo Esecutivo n. 109 di data 2 ottobre 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tal fine l incaricato dà atto che l Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del presente contratto. L Amministrazione, verificata l eventuale violazione, contesta per iscritto all incaricato il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. Tutte le spese per ed in caso del presente atto sono assunte a carico del Comunità Rotaliana-Königsberg. Il presente atto è registrabile solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5 del D.P.R n Ai sensi del D.Lgs n. 196, il prestatore del lavoro dichiara di - 7 -

8 aver preso visione dell informativa sul trattamento dei propri dati personali e dà il consenso al Comune al loro utilizzo ai fini di attività finalizzate all assolvimento di obblighi previsti per legge o regolamento. Letto, approvato e sottoscritto

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