CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA

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1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA il/la Dott./Dott.ssa nato/a a, in data, che interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Direttore del Dipartimento di dell'università degli Studi di Firenze, con sede in, via n. (C.F. e P.IVA ) domiciliato per le funzioni presso la sede dell ente medesimo, denominato di seguito Committente E il/la Dott./Dott.ssa nato/a a il, residente in, Via n., codice fiscale, di seguito denominato di seguito Collaboratore Premesso che il Dipartimento deve sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti, quali specificate nell oggetto del presente contratto; al fine di individuare la professionalità richiesta per soddisfare le predette esigenze, il Dipartimento ha preventivamente verificato, mediante apposita ricognizione a livello di Ateneo, l impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane al momento disponibili al suo interno; il Dipartimento ha pertanto necessità di stipulare un contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa con soggetto altamente qualificato e di comprovata specializzazione nel settore; (di seguito inserire il caso interessato) con delibera del Consiglio di Dipartimento del, che ne ha altresì autorizzato la relativa spesa, è stata indetta procedura comparativa per l affidamento dell'incarico di collaborazione di cui alla presente scrittura; il bando di selezione è stato pubblicato, per il periodo dal al, sul sito internet dell Università di Firenze, sul sito del Dipartimento nonché all Albo del medesimo; con decreto del Direttore n. del sono stati approvati gli atti della procedura di selezione con la quale è stato individuato il/la Dott./Dott.ssa idoneo/a al conferimento dell'incarico; (oppure) 1

2 il Consiglio di Dipartimento, con motivata delibera del, ha individuato il/la Dott./Dott.ssa quale soggetto cui attribuire l incarico in via diretta in quanto la prestazione è tale da non consentire forme di comparazione riguardo alla natura dell incarico, all oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell incaricato; (oppure) il Consiglio di Dipartimento con motivata delibera del, ha individuato il/la Dott./Dott.ssa quale soggetto al quale attribuire l incarico in via diretta essendo andata deserta la procedura di valutazione comparativa di cui al bando D. D. (pubblicato dal al sul sito internet dell Università di Firenze, sul sito del Dipartimento nonché all Albo del medesimo) e finalizzato all attribuzione di un incarico di collaborazione inerente lo svolgimento di analoga attività; Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 24 del 28 dicembre 2009; Dato atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura, tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue Art.1 Oggetto dell incarico Il Dipartimento, come sopra identificato, conferisce al/alla Dott./Dott.ssa, che accetta, incarico avente ad oggetto prestazione di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, come di seguito specificato ---> [inserire oggetto del contratto e le connesse prestazioni] La suddetta prestazione viene resa nell ambito di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato. Art.2 Modalità e sede di svolgimento dell'incarico 2.1 Ai sensi dell'art del codice civile, dell art. 409 c.p.c. nonché dell'art. 50, I comma lettera c) bis del T.U.I.R., il Collaboratore si impegna a svolgere la prestazione sopra indicata secondo le direttive e le indicazioni di massima del Responsabile, Prof., alle quali dovrà attenersi. Resta inteso che le modalità tecniche per lo svolgimento dell'incarico saranno di esclusiva competenza del Collaboratore e che risulta escluso ogni vincolo di subordinazione. La prestazione si svolgerà prevalentemente [indicare il luogo in cui verrà svolta la prestazione]. 2

3 Qualora fosse necessario, il Committente provvederà a mettere a disposizione del Collaboratore opportuni strumenti di lavoro. In tal caso, quest'ultimo si impegna a garantire un uso diligente e responsabile dei mezzi e delle strumentazioni anche informatiche, messe a disposizione. Ai fini dell espletamento dell incarico, il Collaboratore è altresì autorizzato ad accedere ai locali del Committente nell ordinario orario di apertura degli uffici. Il Collaboratore non potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione della prestazione oggetto del presente accordo ed è tenuto ad osservare il segreto in relazione alle informazioni acquisite nel corso dell'incarico o delle quali è venuto a conoscenza nello svolgimento delle attività inerenti lo stesso. Il Responsabile procederà a verifiche periodiche sull'attività svolta dal Collaboratore secondo quanto previsto dall art. 3 comma 2; dette verifiche saranno finalizzate ad accertare l effettivo raggiungimento degli obiettivi pattuiti. 2.2 Il Collaboratore potrà svolgere altre attività lavorative presso terzi purché compatibili e non in conflitto d'interessi con la prestazione pattuita. Art.3 Durata e corrispettivo dell incarico 3.1 Il presente contratto decorrerà dal al e non è rinnovabile. La presente scrittura privata, con atto sottoscritto da entrambe le parti e senza costi aggiuntivi per il Committente, potrà essere prorogata, per ragioni non imputabili al Collaboratore, solo nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di completare la prestazione. 3.2 Il Committente corrisponderà un compenso complessivo di al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente a carico del percipiente. Le parti convengono la seguente modalità di erogazione del compenso: Unica soluzione al termine della prestazione, previa verifica dell'esatto adempimento della stessa e del raggiungimento dei risultati, a fronte di relazione finale del Collaboratore sottoscritta dal Responsabile. oppure (in caso di pagamento in più soluzioni) n. rate (indicare scadenze). Ogni rata verrà corrisposta previa presentazione da parte del Collaboratore di relazione sull attività svolta sottoscritta dal Responsabile. Del pari, per il saldo, verrà prodotta relazione finale. La corresponsione di quanto di spettanza, sarà subordinata all effettivo raggiungimento degli obiettivi. Resta inteso che dalla presente collaborazione non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né ferie, né indennità di cessazione dell'incarico. 3.3 Eventuali spese per trasferte, direttamente collegate all'incarico, preventivamente autorizzate, verranno rimborsate a piè di lista dietro presentazione di idonei documenti giustificativi; esse graveranno sui fondi di cui è 3

4 assegnatario il Responsabile. Per quanto attiene i massimali di spesa ammissibili, si rinvia al vigente regolamento di Ateneo in materia di rimborsi e spese; Art. 4 Malattia e infortunio 4.1 In caso di malattia il rapporto verrà sospeso senza erogazione del corrispettivo fino ad un massimo di giorni di malattia. La sospensione non comporterà una proroga della durata del contratto che si estinguerà alla sua naturale scadenza. Il Committente potrà, comunque, recedere dal contratto se la sospensione dell attività lavorativa si protrarrà per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto. Al Collaboratore, che non risulti iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria e non sia titolare di pensione diretta, verrà corrisposta a carico dell INPS un indennità giornaliera pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell arco dell anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. A tal fine il Collaboratore dovrà produrre all Università ed all INPS certificazione medica comprovante la patologia, entro il termine di due giorni dal rilascio. Il collaboratore in malattia risulta soggetto alle disposizioni in materia di fasce di reperibilità oraria e di controllo. Pertanto lo stesso potrà essere soggetto a visite domiciliari e/o ambulatoriali, disposte d ufficio da parte dell INPS o su richiesta del datore di lavoro, volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa. A tal fine, il Collaboratore sarà tenuto comunicare, all INPS e all Università, la residenza o temporanea diversa dimora ove sarà reperibile nonché ogni eventuale variazione degli stessi. Resta inteso che in caso di malattia comportante la degenza ospedaliera il Collaboratore potrà beneficiare delle disposizioni di cui all art 51, comma 1, L. 488/ In caso di infortunio il rapporto di collaborazione non si estingue, rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo e potrà essere indennizzato da parte dell INAIL, qualora ne ricorrano le condizioni. La sospensione non comporterà proroga della durata del contratto che si estinguerà alla sua naturale scadenza. Resta inteso che il Committente potrà comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrarrà per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto. (EVENTUALE ) Art.5 Gravidanza e puerperio Ai sensi dalla D. Lgs. n.276 del 2003 come successivamente modificato e integrato, la gravidanza, comprovata da idonea certificazione medica, non comporta l estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo. La Collaboratrice è obbligata all astensione nei due mesi precedenti la data presunta del parto, nel periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva e nei tre mesi successivi al parto. E fatta salva la possibilità di astensione anticipata per maternità a rischio. 4

5 La Collaboratrice ha diritto alla proroga della durata del contratto di collaborazione per un periodo di 180 giorni. La Collaboratrice ha diritto a fare richiesta all INPS del contributo specifico per la tutela della maternità di cui all art. 59, comma 16 della L. 449/97, così come modificato dal D.M. 4 aprile La Collaboratrice potrà, altresì, usufruire di un periodo di congedo parentale di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, con contestuale sospensione del rapporto e della relativa retribuzione; le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di adozioni o affidamento. Art. 6 Assicurazione INAIL e per responsabilità civile verso terzi 6.1 Ai fini dell applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D. Lgs. 38/2000, il Collaboratore prende atto che l Università opererà la ritenuta di sua competenza in occasione dell erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall attività oggetto dell incarico e nella misura che il Committente giudicherà idonea per la specifica categoria. A tal fine, il Collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali rapporti di collaborazione attivati con altri committenti. Nell ipotesi in cui il Collaboratore subisca un infortunio sul lavoro, il Committente dovrà effettuare la prescritta denuncia secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 6.2 Per il periodo di validità del presente contratto l Università provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi a favore del Collaboratore nell ambito dell espletamento dell attività di collaborazione oggetto del presente contratto. Art. 7 Invenzioni e scoperte del collaboratore Qualora nell esecuzione del contratto dovessero evidenziarsi procedimenti o prodotti attualmente non noti, il Collaboratore sarà riconosciuto autore di tali nuovi procedimenti o prodotti. Art. 8 Accertamenti medici Il Committente si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamenti di sorveglianza sanitaria il Collaboratore qualora l attività lavorativa svolta comporti l esposizione a fattori di rischio secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro. Art. 9 Recesso e risoluzione 9.1 Entrambe le parti potranno unilateralmente recedere dal contratto per giusta causa e senza preavviso. 5

6 9.2 Le parti potranno recedere dal contratto anticipatamente mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un periodo di preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. Il Collaboratore dovrà far pervenire al Committente i risultati dell attività e degli obiettivi raggiunti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di effettivo recesso. In caso di recesso unilaterale dal contratto, il Collaboratore avrà diritto alle spese sostenute e al corrispettivo maturato sino alla data di effettivo recesso, che saranno erogati dietro presentazione di relazione finale approvata dal Responsabile scientifico. 9.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art del codice civile, le parti convengono le seguenti cause di risoluzione del presente contratto: ( in via esemplificativa ) violazione dell'obbligo di riservatezza (art. 11); esito negativo di verifiche effettuate sui risultati conseguiti e sull'attività svolta dal Collaboratore (art. 3.2); esecuzione della prestazione da parte di persona diversa dal Collaboratore (art. 2); [altre ipotesi pattuite] Il contratto si intenderà risolto a far data dalla ricezione della comunicazione, effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il Committente dichiara la propria volontà di risolvere il contratto. Art. 10 Controllo della Corte dei Conti L efficacia del presente contratto è subordinata all esito positivo del controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell art.3 della Legge n.20/1994. In caso di mancata registrazione da parte della Corte dei Conti del presente contratto, questo rimarrà privo di effetti tra le parti e nulla sarà dovuto al Collaboratore. Art. 11 Obbligo di riservatezza Il Collaboratore si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna delle informazioni concernenti l attività dell Università e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Resta salvo l utilizzo delle informazioni che risultino già pubblicate o comunque di pubblica conoscenza. 6

7 E facoltà del Collaboratore portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per l'adempimento dei suoi obblighi. L inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall art c.c. (art. 9.3 del presente accordo). Art.12 Trattamento dei dati personali del collaboratore Il Collaboratore prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell Università degli Studi di Firenze (Decreto Rettorale n. 1177/2005) e dal Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 196/2003 (Decreto Rettorale n. 906/2006). Art.13 Foro competente Qualunque controversia in ordine all interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla esclusiva competenza dell Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze. Art. 14 Clausola di rinvio Per quanto non previsto dalla presente scrittura, le parti rinviano alla disciplina vigente in materia ed, in particolare, agli artt e seguenti del codice civile. Art.15 Registrazione Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Letto, approvato e sottoscritto. Firenze, il Il Direttore del Dipartimento ( ) Firenze, il Il Collaboratore ( ) 7

8 Ai sensi e per gli effetti di cui all art c.c. il Collaboratore accetta espressamente le clausole contenute negli artt. 9, 11, 13 del presente contratto. Firenze, il Il Collaboratore ( ) 8

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