Un atto di pubblica autorità (consorzi obbligatori). CC. La legge (consorzi coattivi).
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- Fabio Di Mauro
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1 Capitolo 10 La collaborazione fra imprese 1.1 Generalità 1 Il consorzio di imprese Nozione: è un gruppo di imprese, munito di un organizzazione comune, idoneo a soddisfare determinate esigenze di coordinamento della produzione e dello scambio. Fonte dell organizzazione consortile può essere La volontà dei singoli imprenditori mediante un contratto (consorzi volontari). Un atto di pubblica autorità (consorzi obbligatori). La legge (consorzi coattivi). 1.2 Il consorzio volontario Trova il suo fondamento nel contratto consortile, attraverso il quale più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art c.c.). Contratto formale (forma scritta, a pena di nullità), di natura associativa plurilaterale. Durata: può essere stabilita dalle parti; in mancanza non può superare i 10 anni. Organizzazione comune. Caratteri Differenze Autonomia delle imprese consorziate Possibilità per la singola impresa di sciogliersi dal contratto consortile o di essere esclusa dagli altri consorziati. Possibilità di ingresso di nuovi consorziati nel rispetto delle condizioni fissate dal contratto, in assenza delle quali è richiesto il consenso unanime dei consorziati. Il trasferimento dell azienda consorziata comporta l automatico subingresso dell acquirente nel contratto (art c.c.). Fondamentale è la distinzione tra consorzi con attività meramente interna e consorzi con attività esterna. Il consorzio con attività interna disciplina solo i rapporti fra i consorziati; chi opera per il consorzio è responsabile verso i membri dello stesso, secondo le norme sul mandato (art c.c.). Nel consorzio con attività esterna l organizzazione consortile esplica i suoi effetti anche nei confronti dei terzi e nasce una vera e propria persona giuridica (società consortili, art. 2615ter c.c.); in tal caso: il contratto deve prevedere l istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi; un estratto del contratto deve essere depositato per l iscrizione nel Registro delle imprese; si costituisce, attraverso i contributi dei consorziati, un fondo consortile, che rappresenta l autonomo patrimonio del consorzio. Capitolo 10 - La collaborazione fra imprese 43
2 2 Associazione temporanea di imprese Nozione: è una forma di cooperazione temporanea ed occasionale fra più imprese finalizzata all esecuzione di una determinata opera di rilevanti dimensioni (dighe, porti, centrali elettriche etc.). Le imprese (senza perdere la loro autonomia) conferiscono mandato ad una di esse (capogruppo) per la loro rappresentanza. Caratteri È un contratto atipico. Ha ad oggetto l esecuzione di una determinata opera o di uno specifico affare. Produce meri effetti inter partes. 3 Associazione in partecipazione Nozione: l associazione in partecipazione è il contratto con cui una parte (associante) attribuisce ad un altra (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa, o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto (art c.c.). Elementi essenziali del contratto L apporto dell associato: consiste, di regola, in una somma di denaro ma può consistere anche nel conferimento di beni o nella prestazione di servizi. L attribuzione di una partecipazione agli utili da parte dell associante. Disciplina L iniziativa economica è rimessa alla determinazione dell associante. L associante è il solo responsabile verso terzi. La gestione dell impresa o dell affare spetta all associante. L associato dovrà prestare la sua opera sotto la direzione dell associante. La partecipazione dell associato agli utili e alle perdite è disciplinata dal contratto. Osservazioni A seguito dell intervento del D.Lgs. 81/2015, per evitare che il contratto di associazione possa nascondere un rapporto di lavoro subordinato, non è più consentita l instaurazione di rapporti di associazione in partecipazione che prevedono l apporto di attività lavorativa da parte delle persone fisiche. 4 Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) Nozione: è un organismo associativo europeo finalizzato a consentire a imprenditori europei lo svolgimento di iniziative economiche comuni, nonché la realizzazione di rapporti di cooperazione interaziendale. Caratteri Scopo mutualistico. Carenza di personalità giuridica. 44 Parte Prima - L'imprenditore e l'impresa
3 Caratteri Soggetti partecipanti Società ed enti giuridici di diritto pubblico o privato. Persone fisiche che esercitino attività industriali, artigianali, commerciali, agricole. Liberi professionisti e coloro che prestino altri servizi nell Unione. Necessaria partecipazione di almeno due membri appartenenti a Stati diversi dell Unione europea. Responsabilità personale solidale ed illimitata di ciascuno dei membri per le obbligazioni del gruppo. Possibile soggezione al fallimento (senza necessaria estensione ai singoli membri). In sintesi Il consorzio è costituito da un gruppo di imprese munito di una organizzazione comune idonea a soddisfare determinate esigenze di coordinamento della produzione e dello scambio che le stesse hanno creato. L istituto, quindi, è finalizzato a far conseguire ad ogni impresa associata una struttura più solida e maggiori possibilità di affermazione e di espansione, attraverso la creazione di una organizzazione comune unitaria. Con l associazione in partecipazione, invece, un soggetto (associante) titolare di un impresa o di un affare, riceve un apporto (somma di denaro o beni) da un altro soggetto (associato) cui viene attribuito un diritto di partecipazione agli utili dell impresa o dell affare (art c.c.). note Capitolo 10 - La collaborazione fra imprese 45
4 Capitolo 26 La compravendita 1 Nozione, natura giuridica e requisiti Nozione: è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art c.c.). Natura giuridica del contratto Consensuale: per il suo perfezionamento è sufficiente il semplice consenso delle parti. Traslativo (ad effetti reali): attua il passaggio della proprietà della cosa o della titolarità del diritto da un soggetto ad un altro. Quando ciò non avvenga e l effetto traslativo è subordinato ad un evento diverso dal prestato consenso si parla di vendita con effetti obbligatori. A titolo oneroso. A prestazioni corrispettive o sinallagmatico. Commutativo: le parti possono conoscere fin dall inizio i vantaggi e gli svantaggi che deriveranno dal contratto. Causa La funzione economico-sociale è lo scambio di un diritto verso il corrispettivo di un prezzo. La compravendita non è un negozio formale, per cui il consenso delle parti può essere manifestato in qualsiasi modo. Forma È richiesta la forma scritta per Vendita di eredità (art c.c.). Vendita di navi ed aeromobili. Vendita di immobili (art. 1350, nn. 1 e 2, c.c.). 2 Obblighi del venditore Obbligazioni del venditore (artt e 1476 c.c.) Consegnare la cosa al compratore nel luogo e alla scadenza convenuti, con i relativi titoli e documenti necessari al normale esercizio dei diritti acquisiti. Far acquistare la proprietà (nel caso di vendite cd. obbligatorie). Garantire il compratore dall evizione e da eventuali vizi. 2.1 Garanzia per evizione Nozione: l evizione si ha quando il compratore è privato del diritto sul bene acquistato in conseguenza di una pronuncia giudiziaria che accerta un difetto nel diritto del venditore, a vantaggio di un terzo. Capitolo 26 - La compravendita 169
5 Osservazioni La garanzia per evizione, assieme alla garanzia per vizi occulti, costituisce, per la dottrina dominante, un elemento naturale del negozio, cioè una clausola tacita e imprescindibile a cui le parti sono sempre sottoposte. Totale: se si riferisce a tutta la cosa venduta (art c.c.) Il venditore deve restituire al compratore il prezzo pagato e rimborsare le spese di contratto e quelle successive e utili fatte per la cosa. Tipi Parziale: se riguarda solo una parte di essa (art c.c.) Il compratore può ottenere solo una riduzione del prezzo oltre al risarcimento del danno. Si applicano però le norme sull evizione totale, qualora risulti, secondo le circostanze, che egli non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è divenuto proprietario. Osservazioni Sulla natura giuridica vi sono numerose teorie: impossibilità originaria dell oggetto (Martorano); inadempimento contrattuale (Rubino, Bianca); speciale responsabilità contrattuale per oggettiva inattuazione o imperfetta attuazione dell effetto traslativo, derivante da anomalie preesistenti alla vendita (Luminoso). 2.2 Garanzia per vizi occulti della cosa Nozione: il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da difetti che la rendano inidonea all uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia è dovuta solo quando il vizio era ignoto al compratore e non era facilmente riconoscibile al momento dell acquisto (cd. vizi occulti). Il compratore deve denunciare al venditore i vizi occulti Entro 8 giorni dalla scoperta del vizio, a pena di decadenza. Entro un anno dalla consegna della cosa viziata (termine di prescrizione) deve far valere in giudizio la garanzia. Disciplina La garanzia viene fatta valere con L actio redibitoria: rivolta ad ottenere la risoluzione del contratto ed il rimborso del prezzo e delle spese (artt e 1493 c.c.). L actio aestimatoria (o quanti minoris): rivolta ad ottenere il mantenimento in vita del contratto e la riduzione del prezzo o il parziale rimborso del prezzo (art c.c.). 170 Parte Terza - I contratti commerciali
6 Disciplina Proposta una delle due azioni, con domanda giudiziale, il compratore non può esercitare l altra; né può proporle entrambe, una come domanda principale e l altra come subordinata. Inoltre è sempre possibile l azione per il risarcimento del danno: se il venditore non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (art c.c.). 2.3 Mancanza di qualità promesse o essenziali Nozione: si ha quando la cosa venduta non ha le qualità promesse o essenziali all uso cui è destinata; in tal caso si riscontra un ipotesi di inesatto adempimento. Tutela del compratore Azione di risoluzione per mancanza di qualità a prescrizione annuale (art c.c.). Azione per il risarcimento dei danni. 2.4 Aliud pro alio Nozione: si ha quando la cosa consegnata dal venditore è funzionalmente incapace di assolvere la destinazione economico-sociale cui la cosa pattuita era destinata e quindi di soddisfare i concreti bisogni che hanno indotto l acquirente a contrarre. Si tratta di un vero e proprio inadempimento del contratto. Tutela del compratore Azione ordinaria di risoluzione (art c.c.), non soggetta ai brevi termini di prescrizione e decadenza su indicati. Eccezione di inadempimento (art c.c.). Risarcimento del danno. 3 Obblighi del compratore L obbligazione principale del compratore consiste nel pagamento del prezzo. Il prezzo deve essere pagato al momento della consegna della cosa venduta e nel luogo ove tale consegna si esegue ovvero presso il domicilio del venditore. Clausole derogatorie Pagamento al ricevimento della merce (o in contrassegno): si muta il luogo dell adempimento che diventa quello in cui la merce viene ritirata. Pagamento a mezzo tratta o ricevuta bancaria: in tali operazioni è coinvolta una banca nella cui sede il debitore è tenuto ad effettuare il pagamento. Pagamento merci su documenti: tali operazioni riguardano merci depositate presso un terzo o in viaggio, che sono rappresentate da un titolo. Il prezzo può essere Libero: se le parti possono liberamente contrattarlo. D imperio: se imposto dall autorità governativa. Imposto: dal produttore, o grossista, o dettagliante. Capitolo 26 - La compravendita 171
7 Il prezzo può essere Non determinato: le parti non lo hanno determinato convenzionalmente, in tal caso si applica (art c.c) Il prezzo normalmente praticato dal venditore, se si tratta di cose che il venditore vende abitualmente. Il prezzo dei listini o delle mercuriali, se si tratta di cose che hanno un prezzo di borsa o di mercato. Il prezzo fissato da un terzo nominato dal Presidente del Tribunale, se le parti si sono riferite al giusto prezzo. 4 Vendita di beni immobili Caratteristiche Il contratto deve essere sempre redatto in forma scritta (art c.c.). È prescritta una peculiare pubblicità del contratto, che si attua con la trascrizione nei registri immobiliari (art c.c.). Tipi Vendita a misura: nel contratto sono indicate espressamente le unità di misura dell immobile ed il prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura Se la misura è inferiore rispetto a quella indicata, il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo. Se è superiore, il venditore ha diritto ad un supplemento, ma il compratore può recedere dal contratto se l eccedenza supera la ventesima parte della misura dichiarata (art c.c.). Vendita a corpo: il prezzo è determinato con riguardo all immobile considerato nel suo complesso, indipendentemente da qualsiasi unità di misura In tal caso è prevista diminuzione o supplemento del prezzo solo qualora la misura reale sia inferiore o superiore di 1/20 rispetto a quella indicata nel contratto (art c.c.). 5 Vendita di beni mobili La vendita di cose mobili non richiede una forma ad substantiam, ma è circondata da una serie di garanzie. Infatti: il rapporto deve avere una pronta esecuzione; le irregolarità devono essere rapidamente accertate; le conseguenze di una eventuale inadempienza devono essere immediatamente liquidate. Istituti volti a tutelare tali esigenze Perizia preventiva (artt. 696 c.p.c. e 1513 c.c.) Esecuzione coattiva (artt e 1516 c.c.) Risoluzione di diritto (art c.c.) Rivendicazione del venditore (art c.c.) 172 Parte Terza - I contratti commerciali
8 6 Vendita con efficacia obbligatoria Vi sono casi in cui la vendita ha efficacia meramente obbligatoria: non trasferisce immediatamente la proprietà della cosa, ma obbliga il venditore a trasferire successivamente la cosa medesima. Disciplina Al momento della conclusione del contratto si determina l effetto obbligatorio, consistente Nell irrevocabilità del consenso (art. 1372, co. 1, c.c.). Nell impegno del venditore di fare acquistare la proprietà della cosa o il diritto al compratore (art. 1476, n. 2, c.c.). Nell obbligo del compratore di pagare il prezzo (art c.c.). L effetto reale viene differito ad un momento successivo e ricollegato al verificarsi di un ulteriore atto o fatto che viene ad incidere sul rapporto di vendita già costituito. Osservazioni Varie teorie sono state sostenute, in dottrina, in ordine alla natura giuridica della vendita obbligatoria. La dottrina prevalente (COTTINO, GRECO, MIRABELI, RUBINO) inquadra il negozio nello schema contrattuale della compravendita, rilevando la perfetta compatibilità con tale schema del differimento degli effetti traslativi. Ipotesi Vendita alternativa. Vendita di cosa generica. Vendita a termine di cose non determinate (titoli di credito). Vendita di cosa futura. Vendita di cose altrui. Vendita a rate con riserva di proprietà. 6.1 Vendita alternativa Caratteristiche Due o più cose sono dedotte nel contratto, ma una sola di esse dovrà essere trasferita al compratore (si applicano gli artt e ss. c.c.). L oggetto non è determinato, ma solo determinabile. L effetto traslativo si realizza con la concentrazione, cioè con l esercizio di una facoltà di scelta che consente l individuazione del bene. La facoltà di scelta spetta al venditore ma può essere attribuita al compratore o ad un terzo. 6.2 Vendita di cosa generica Caratteristiche È la vendita avente ad oggetto cose individuate solo nel genere. L effetto traslativo si verifica con l individuazione, cioè la determinazione in concreto dell oggetto della vendita. L individuazione è l operazione giuridica per mezzo della quale la cosa generica si concretizza in cosa specifica. Capitolo 26 - La compravendita 173
9 Una forma particolare di vendita di cose generiche è la vendita a termine di titoli di credito non determinati, ma indicati solo con riferimento ad una specie o quantità. 6.3 Vendita di cosa futura Caratteristiche È la vendita di una cosa che non è ancora venuta ad esistenza (res sperata), per cui tale vendita è definita «emptio rei speratae». L effetto traslativo si verifica automaticamente quando la cosa viene ad esistenza. La vendita è nulla se la cosa non viene ad esistenza (art c.c.). Osservazioni Quanto alla natura giuridica, secondo parte della dottrina si tratterebbe di un contratto perfetto ab initio, avente per oggetto una res in fieri. Secondo altra dottrina sarebbe, invece, un contratto non ancora perfetto, ossia un contratto in via di formazione che si perfeziona con il venire ad esistenza della cosa. 6.4 Vendita di cosa altrui È una vendita avente ad oggetto una cosa che, al momento della stipulazione del contratto non appartiene al venditore, ma fa parte del patrimonio di un terzo. Fa sorgere l obbligo, in capo al venditore, di procurarsi la cosa e consegnarla al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà del bene. Caratteristiche In caso di mancato acquisto del bene da parte del venditore Se il compratore era consapevole dell altruità della cosa, non avrà diritto alla risoluzione del contratto, ma solo al risarcimento dei danni conseguenti all inadempimento. Se il compratore era in buona fede avrà diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento. 6.5 Vendita a rate con riserva di proprietà Caratteristiche È una forma particolare di vendita nella quale l effetto traslativo rimane subordinato all effettivo adempimento del compratore. Le parti stabiliscono che il prezzo venga pagato frazionatamente entro un certo tempo: la cosa viene consegnata subito, ma la proprietà passa con il pagamento dell ultima rata del prezzo (art c.c.). 174 Parte Terza - I contratti commerciali
10 Disciplina I rischi della cosa venduta passano dal venditore al compratore al momento della consegna (in deroga al principio di cui all art c.c.). È inefficace la clausola secondo cui il mancato pagamento di una sola rata dà luogo alla risoluzione del contratto, a meno che non superi l ottava parte del prezzo (art c.c.). In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, questi ha diritto alla restituzione delle rate pagate, salvo un equo compenso al venditore per l uso della cosa oltre al risarcimento del danno (art c.c.). L acquirente non può alienare il bene fino a quando non ne ha acquistato la proprietà. In caso di vendite immobiliari o di beni mobili registrati il patto di riservato dominio è opponibile ai terzi compratori solo se risultante da atto scritto regolarmente trascritto. 7 La tutela del consumatore: vendite concluse fuori dalle sedi commerciali, clausole vessatorie e vendite a distanza Generalità: nella pratica commerciale, il consumatore rappresenta il contraente «debole» del rapporto contrattuale che abbia come controparte un professionista o un imprenditore, per cui necessita di una tutela peculiare. La tutela del consumatore è contenuta nel D.Lgs , n. 206, un testo unico con cui è stato varato il Codice del consumo, il quale ha riunito la frammentata legislazione precedente sulla materia. In esso, il consumatore è definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Scopo delle norme del codice è quello di garantire che il rapporto contrattuale di cui il consumatore è protagonista non sia disequilibrato, cioè che non sia svantaggiato dalla presenza di clausole del contratto che gli addossano rischi o gli impediscono di esercitare diritti o rimedi. 7.1 Clausole vessatorie abusive dei contratti conclusi dal consumatore con il professionista Clausole vessatorie sono quelle che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; è necessario, inoltre, che tale squilibrio sia contrario al principio della buona fede oggettiva, in base al quale le parti hanno il dovere di comportarsi correttamente nella fase di formazione del contratto. Il legislatore ha provveduto poi a fornire, altresì, una elencazione esemplificativa delle clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria (art. 33 del Codice del consumo). La sanzione comminata dal Codice del consumo è quella della nullità della clausola vessatoria (che ha sostituito la precedente «inefficacia»). Forma di invalidità particolare in quanto È relativa, opera infatti solo a vantaggio del consumatore. È rilevabile d ufficio dal giudice. È parziale, in quanto il contratto rimane per il resto valido. Il legislatore, riferendosi esclusivamente ai contratti conclusi tra professionisti e consumatori, ha lasciato ferma, peraltro, la disciplina di carattere generale di cui agli artt c.c., di modo che quest ultima continua a trovare applicazione relativamente ai contratti conclusi, sulla base di condizioni generali, tra professionisti o tra non professionisti. Con il D.L , n. 1 sulle liberalizzazioni, convertito con modificazioni nella L , n. 27, nel Codice del Consumo è stato inserito il nuovo articolo 37bis che offre, in aggiunta all azione inibitoria, anche un ulteriore importante tutela amministrativa contro la vessatorietà delle clausole. Capitolo 26 - La compravendita 175
11 Competente ad accertare la vessatorietà delle clausole è l Autorità garante della concorrenza e del mercato. Procedimento L Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà procedere d ufficio o su denuncia, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o le loro unioni. Il provvedimento che accerta e dichiara la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell Autorità, sul sito dell operatore autore della clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell operatore. È prevista la facoltà per le imprese di interpellare preventivamente l Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei propri rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall Autorità e dichiarate vessatorie con un provvedimento formale. In ogni caso resta ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori. Da ultimo, il D.Lgs. 130/2015 ha introdotto nel Codice del consumo una serie di norme attuative della direttiva europea in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (ADR) che si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti e consumatori, attraverso l intervento di un organismo di risoluzione alternativa delle controversie che propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole. 7.2 Garanzie concernenti i beni di consumo Gli articoli del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) disciplinano taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. Ambito di applicazione Contratti Soggetti Vendita. Permuta. Somministrazione. Appalto. D opera. Altri contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Consumatore. Venditore. Produttore. Beni di consumo Qualsiasi bene mobile (anche beni usati o da assemblare), tranne i beni oggetto di vendita forzata, l acqua e il gas non confezionati per la vendita in un volume o una quantità determinati e l energia elettrica. 176 Parte Terza - I contratti commerciali
12 Si tratta, in particolare, della disciplina concernente: l obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (art. 129 del Codice del consumo). I beni di consumo si presumono conformi al contratto di vendita quando Sono idonei all uso cui servono abitualmente beni dello stesso tipo. Sono conformi alla descrizione del venditore e hanno le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello. Presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, considerate la natura del bene e le dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte dal venditore o dal produttore, etc. Sono idonei all uso particolare voluto dal consumatore, comunicato al venditore alla conclusione del contratto. La denuncia del difetto deve avvenire entro due mesi dalla data della scoperta, mentre le azioni si prescrivono entro 26 mesi dalla consegna (art. 132 del Codice del consumo); la individuazioni dei rimedi spettanti al consumatore in ipotesi di difetto di conformità: il venditore è infatti responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto esistente alla consegna del bene, per il periodo di due anni dalla consegna stessa (art. 132 del Codice del consumo). Il consumatore ha a sua disposizione quattro rimedi: il ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta del consumatore), ovvero la riduzione adeguata del prezzo, o la risoluzione del contratto (art. 130 del Codice al consumo); il diritto di regresso riconosciuto al venditore finale: egli, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un azione o ad un omissione del produttore (o di un precedente venditore della medesima catena contrattuale), ha diritto di regresso nei confronti del soggetto responsabile facente parte della suddetta catena distributiva (art. 131 del Codice del consumo). Garanzia convenzionale Deve lasciare impregiudicati i diritti legali del consumatore. Deve indicare l oggetto, il soggetto debitore, la durata, i termini e l estensione territoriale. Deve essere resa disponibile per iscritto e in lingua italiana. 7.3 Contratti negoziati fuori dei locali commerciali e contratti di vendita a distanza Si considerano negoziati fuori dei locali commerciali i contratti tra il professionista e il consumatore Conclusi alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista. Per cui è stata fatta un offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al punto precednte. Conclusi nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore. Conclusi durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e aventi lo scopo o l effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore. Capitolo 26 - La compravendita 177
13 Contratti di vendita a distanza Quelli conclusi tra il professionista e il consumatore attraverso tecniche di comunicazione che non presuppongono la presenza fisica e simultanea delle parti, mediante l uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto. Il D.Lgs. 21/2014, attuativo della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, ha apportato rilevanti modifiche alla parte del Codice del consumo relativa ai contratti a distanza e ai contratti conclusi fuori dai locali A partire dal 14 giugno 2014 (data di entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto) sono previste maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori: in particolare, il provvedimento intende consentire a ciascun consumatore di operare una scelta consapevole quando procede ad un acquisto ed ai professionisti di poter operare in maniera più trasparente. 7.4 I contratti informatici A partire dall inizio degli anni Settanta, l impiego della tecnologia informatica si è progressivamente esteso trovando applicazione nella quasi generalità delle organizzazioni imprenditoriali. L espressione «contratti informatici» viene utilizzata per ricomprendere tutti i contratti che fondano la loro funzione economico-sociale sull informatica, ovvero i contratti di utilizzazione degli strumenti dell informatica, i contratti di acquisizione, elaborazione e diffusione di dati a mezzo di strumenti informatici, nonché i contratti che si formano attraverso gli strumenti dell informatica. Distinzione in base all oggetto del contratto Contratti che hanno ad ogetto l hardware: la fornitura di hardware avviene mediante contratti di compravendita, di locazione o di leasing. Si applica, quindi, la disciplina di tali contratti anche se la particolarità dell oggetto può comportare la previsione di clausole particolari. Contratti che hanno ad oggetto il software: il contratto di licenza d uso di un programma è l accordo con cui una parte (fornitore) cede ad un altra parte (licenziatario), dietro corrispettivo, il diritto di utilizzare in modo non esclusivo il programma oggetto di licenza. Conclusione dell accordo Il contratto telematico si intende concluso nel momento in cui viene comunicata la ricezione dell accettazione. Tipologie contrattuali connesse ad internet Contratto di sviluppo e gestione di un sito web. Contratto di accesso ad internet. Contratto di locazione di spazio web. Contratto di bannering. 8 Tipi di vendita rispetto alla qualità dell oggetto Vendita con riserva di gradimento (art c.c.) C C Tale vendita non si perfeziona fino a quando il gradimento del compratore non viene comunicato al venditore. 178 Parte Terza - I contratti commerciali
14 Osservazioni Discussa è la natura giuridica. L opinione prevalente la considera un opzione. Altri parlano di negozio sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa. Altri di semplice proposta contrattuale. Vendita a prova (art c.c.) Presuppone l esame della merce da parte dell acquirente. È sottoposta alla condizione sospensiva che la cosa sia oggettivamente conforme alle qualità pattuite o sia idonea all uso cui è destinata. Vendita su campione (art c.c.) È una vendita perfetta, non sottoposta a condizione, in cui il compratore può chiedere la risoluzione del contratto per qualsiasi difformità che la merce presenti rispetto al campione. Vendita su tipo di campione (art c.c.) Il campione serve come esclusivo paragone per la qualità della merce: è una parte della cosa oggetto del contratto. Per ottenere la risoluzione deve ricorrere una difformità notevole dal campione. Il campione serve solo ad individuare in modo approssimativo la qualità della merce. 9 Vendita con patto di riscatto Nozione: il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà della cosa venduta entro un termine stabilito, mediante la restituzione del prezzo e delle spese sostenute dal compratore (art c.c.). La facoltà di riscatto è un diritto potestativo del venditore. Disciplina Si esercita Con un apposita dichiarazione, da comunicarsi al compratore entro il termine stabilito (entro 5 anni per i beni immobili e 2 per i mobili), decorrente dalla conclusione del contratto. Con l offerta, formale o non, entro lo stesso termine, delle somme liquide dovute per il rimborso del prezzo e le spese fatte per la vendita. Se l offerta è rifiutata dal compratore, il venditore deve fare un offerta reale ex art c.c., altrimenti decade dal riscatto. Capitolo 26 - La compravendita 179
15 Effetti dell esercizio del riscatto Tra le parti «Ritorno» del diritto venduto nel patrimonio del venditore riscattante (ex nunc). Onere di restituzione del prezzo e di rimborso delle spese di contratto (pena la decadenza dal diritto di riscatto). Obbligo di rimborso delle spese necessarie e utili fatte per la cosa. Obbligo del riscattato di restituire la cosa, non anche i frutti. Rispetto a terzi l opponibilità del patto è regolata dai principi generali Per i beni immobili e mobili registrati sarà necessaria la trascrizione del patto di riscatto. Per gli altri si renderà indispensabile un atto di data certa anteriore. In sintesi La compravendita è un contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Si tratta di un contratto consensuale, traslativo, a titolo oneroso, sinallagmatico, commutativo. L accordo tra le parti si perfeziona con lo scambio di proposta ed accettazione (art c.c.), anche se nella pratica commerciale sono diffuse modalità di conclusione del contratto diverse dallo schema classico della proposta seguita dall accettazione (es.: vendita a prelievo diretto, acquisto di beni a mezzo di distributori automatici ecc.). I principali obblighi del venditore sono: consegnare la cosa al compratore; fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se ciò non è la conseguenza immediata del contratto (es.: vendita di cosa altrui); garantire il compratore dall evizione e dai vizi della cosa. I corrispettivi doveri del compratore sono: pagare il prezzo nel luogo e per il tempo convenuto; saldare le spese del contratto, salvo patto contrario. Principali figure di tale contratto sono: vendita alternativa; vendita di cosa futura; vendita di cosa generica; vendita di cosa altrui; vendita a rate con riserva di proprietà. Infine, una particolare disciplina è stata introdotta dal D.Lgs , n. 206 (Codice del consumo) per la tutela dei beni di consumo giustificata dall esigenza di una maggior tutela del consumatore. 180 Parte Terza - I contratti commerciali
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