VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI FUORI USO D.LGS. 209 DEL 24 GIUGNO 20031

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1 AGGIORNATO DA M. PINI IL PREMESSA VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI FUORI USO D.LGS. 209 DEL 24 GIUGNO PREMESSA Il decreto legislativo 209 del 24 giugno 2003 corretto ed integrato dal D.lgs. 23 febbraio 2006, n. 149 recepisce la direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso. Il testo unico sull ambiente con l art. 231 determina la discriminazione tra l applicazione di detto art. 231 e del D.lgs. 209/03. I veicoli disciplinati dal D.L.vo 209/03 sono i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (veicoli 1 Vedi anche Gaetano Noè, La nuova disciplina dei rifiuti, Experta editore 2008.

2 destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.) di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore. In modo analogo sono disciplinati i veicoli fuori uso diversi da quelli di categoria M1 ed N1 dall art. 231 del D.lgs. 152/2006. Un veicolo è considerato fuori uso con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell automercato o della succursale della casa costruttrice che accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del decreto medesimo rilascia il relativo certificato di rottamazione. E stata soppressa, rispetto alla originaria definizione di veicolo fuori uso del D.L.gsl. 209/03 la disposizione di esclusione dalla definizione di veicolo fuori uso del veicolo utilizzato in aree private per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario. Pertanto, a primo impatto, un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal P.R.A., a cura del proprietario, utilizzato in aree private è considerato, non essendo più prevista la clausola di salvaguardia, veicolo fuori uso. Tuttavia, il veicolo fuori uso può essere considerato tale, solamente nei casi previsti espressamente dalla definizione stessa. Riepilogando, un VEICOLO E' CLASSIFICATO FUORI USO: a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore; b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria; d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono. Ogni qual volta un veicolo fuori uso versi in condizioni di abbandono non rispettando le disposizioni legislative si applicheranno le sanzioni riferite agli articoli sopra menzionati. Sono altresì, considerati veicoli fuori uso anche i veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati, a seguito di specifico provvedimento dell Autorità amministrativa e giudiziaria e in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono. Non sono soggetti, invece, alla definizione di rifiuto i veicoli

3 d epoca e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all uso ovvero in pezzi smontati. Per ciò che riguarda l abbandono dei veicoli fuori uso, la giurisprudenza (in tal senso, Cass. Sez. III, 20 dicembre febbraio 2012 n. 6667, Cass. Sez. III, 13 aprile 2010 n , Cass. Sez. III, 2 aprile 2013 n ),ha evidenziato che ciò che rileva è da una parte la volontà ad abbandonare il veicolo da parte del proprietario e, dall'altra, la oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione. Recentemente la Cassazione penale, Sez. III, Sent., , n , ha ribadito questo concetto affermando il principio secondo il quale in tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 209 del 2003, art. 3, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata. Prima ancora dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 203 del 2009, peraltro, la Corte di Cassazione aveva precisato che rientrano nella nozione di rifiuti speciali i veicoli a motore, i rimorchi e loro parti e che a tal fine è necessario che si tratti di mezzi non più usabili come tali, anche se ancora non privi di valore economico. E' cioè sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all'abbandono, non nel senso di "res nullius", bensì in quello traslato - funzionale di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita. Il Ministero dei Trasporti, con la circolare del 23 febbraio 2006, n. 388/m361, ha precisato che non è possibile procedere alla reimmatricolazione di veicoli volontariamente radiati per demolizione in quanto, a seguito dell operazione di volontaria cancellazione dal Pra, il bene di che trattasi perde definitivamente la qualificazione giuridica di veicolo per acquistare, ope legis, quella di rifiuto ai sensi dell art. 6 del decreto Ronchi. Ragionamento diverso deve farsi nel caso di un veicolo per il quale sia stata effettuata, invece, la cancellazione dal P.R.A., dichiarando al contempo che lo stesso sarebbe stato destinato ad esclusivo utilizzo in aree private, ha sostenuto il Ministero, non si perfeziona la qualificazione giuridica di rifiuto. Il citato certificato di rottamazione deve essere rilasciato al detentore, dal centro di raccolta, concessionario, gestore della casa costruttrice e gestore dell automercato. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta oppure, in caso di acquisto di un veicolo nuovo, a cura del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell automercato. Entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo e relativa emissione del certificato di rottamazione e, non più entro tre giorni, il

4 concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso. Il veicolo fuori uso potrà essere cancellato dal P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione. Vediamo ora, nella tabella sotto riportata, i requisiti minimi che il nuovo certificato di rottamazione deve contenere. REQUISITI MINIMI PER IL CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE (ARTICOLO 5, COMMA 7) Il certificato di rottamazione di cui all'art. 5, comma 7, deve indicare e includere: 1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato; 2) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione; 3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato è rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta; 4) la data e l'ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato; 5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA; 6) la classe, la marca ed il modello del veicolo; 7) il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio e della targa, ove prevista; 8) il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la nazionalità, gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo e' consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità dello stesso proprietario.. LE SANZIONI DEI VEICOLI FUORI USO Dal punto di vista sanzionatorio, occorre in primis distinguere il caso di violazione commessa da soggetti inquadrabili in enti o imprese da soggetti diversi da queste categorie, ovvero privati. Nel primo caso troveranno applicazione le sanzioni penali individuate dall art. 256 c. 2 del d.lgs. n. 152/06. Nel secondo caso occorrerà distinguere fra due raggruppamenti di veicoli fuori uso (vd. Sent. sez. III, n del 15 aprile 2014): a) quelli disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 (in attuazione della direttiva CE

5 2000/53/CE); b) quelli disciplinati dall art. 231 del Testo Unico ambientale D.Lgs. 152/2006. Pertanto, quando la condotta illecita è posta in essere dai titolari di imprese e dai responsabili di enti, l'art. 256, comma 2, punisce l abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti con le seguenti sanzioni: - arresto da 3 mesi ad un anno o con l ammenda da duemilaseicento a euro 26 mila se si tratta di rifiuti non pericolosi. - arresto da 6 mesi a due anni e con l ammenda da duemilaseicento a euro 26 mila se si tratta di rifiuti pericolosi. Le sanzioni amministrative sui veicoli fuori uso si applicano generalmente ai soggetti che non sono inquadrabili in enti o imprese, quando un veicolo fuori uso, secondo la definizione riportato nella tabella del paragrafo precedente, viene abbandonato sul suolo in violazione dell art. 192 c. e del decreto legislativo n. 152/06. Le sanzioni sono diversificate a seconda della categoria dei veicoli. a) VEICOLI M1 ED N1 nonché veicoli a motore a tre ruote con esclusione dei tricicli a motore I veicoli (fuori uso) M1 ed N1, in base all art. 5 c. 1 del D.lgs. 209/03, destinati alla demolizione devono essere consegnati dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro possono essere consegnati al concessionario o al gestore della casa costruttrice o dell automercato, per la successiva riconsegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione. L inosservanza di questa disposizione comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 conciliabile in misura ridotta con la cifra di 1.666,67. B) VEICOLI ( fuori uso) DIVERSI DA M1 ED N1 e dai veicoli a motore a tre ruote. Rientrano dunque nella disciplina del D.Lgs. 152/2006, in quanto fuori dal campo di applicazione del decreto 209/2003: - veicoli per il trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre il conducente; - veicoli per il trasporto merci di massa superiore a 3,5 t; - rimorchi; - tricicli di categoria L5; - macchine agricole. Per tali veicoli, se in stato di abbandono, vale l interpretazione secondo cui essi possono considerarsi rifiuti solo in quanto è integrata la definizione di rifiuto ai sensi dell art. 183 D.Lgs. 152/2006. Per quanto riguarda i veicoli diversi da quelli M1 ed N1, sopra

6 specificati, che intendono essere avviati alla demolizione, l ambito di applicazione è contemplato dal testo unico ambientale. In particolare, in base all art. 231, analogamente a quanto avviene per i veicoli M1 ed N1, devono essere consegnati ad un centro di raccolta autorizzato oppure ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L inadempimento a tale disposizione comporta l applicazione della sanzione amministrativa da 105,00 a 620,00 (conciliabile in misura ridotta con 206,67 ). Nel caso, invece, non si chiunque non ottempera all ordinanza del sindaco ex art. 192 comma 3, o non adempie all obbligo di cui all art. 187, è applicabile l'art. 192 comma 3, che prevede la sanzione della pena dell arresto fino ad un anno;

7 PROCEDURA OPERATIVA DEI VEICOLI RINVENUTI E NON RECLAMATI (IN STATO DI ABBANDONO SU AREA AD USO PUBBLICO) Con la G.U. del 7 dicembre 1999, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460 attuativo dell articolo 46 c. 3 del D. lgs. 22/97 (ora sostituito dall art. 231 comma 3 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. lgs. 24 giugno 2003, n. 209) che delegava il Ministero dell Interno, del Tesoro, dell Ambiente e dell Industria, del Commercio, dell Artigianato e dei Trasporti e della Navigazione, ad emanare un decreto che determinasse i casi e le procedure di conferimento ai centri di raccolta dei seguenti veicoli rinvenuti da organi pubblici su aree ad uso pubblico (ferma restando la procedura sanzionatoria illustrata nel paragrafo precedente): Veicoli rinvenuti e non reclamati dai legittimi proprietari; Veicoli che possono essere oggetto di acquisizione della proprietà per occupazione, ovvero quelli che non solo per le loro caratteristiche sono classificabili come rifiuti, ma per i quali non sussista alcun elemento che li possa far risalire ad un proprietario; Veicoli rinvenuti abbandonati, per i quali, a seguito della infruttuosa ricerca del proprietario, applicando le procedure di cui agli artt. 927, 928 e 923 del Codice Civile, l organo pubblico acquisisce la proprietà. L'ambito di applicazione del decreto è l'area ad uso pubblico. La dizione coincide con la definizione di strada pubblica o privata destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali di cui all art. 2 Codice della strada. Pertanto l area ad uso pubblico che rileva ai fini dell applicazione del D.M. 460/1999 è qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale. Il decreto 460/99 ha disciplinato queste procedure e fornito agli organi pubblici un valido strumento per combattere un fenomeno in notevole espansione. Questa regolamentazione era quanto mai auspicabile, ma ormai insperata, se si tiene conto che un analoga delega era anche contenuta nell abrogato D.P.R. 915/82 alla quale non era mai stata data attuazione. In applicazione dell art. 265 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Disposizioni transitorie che ha abrogato il d. lgs. n. 22/97, il D.M. n. 460/99 continua a trovare applicazione sino all adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione di detta materia e che, allo stato, non sono ancora state adottate. SE TRATTASI DI VEICOLO A MOTORE, IN GENERALE, PRIVO DI TARGA O IN APPARENTE STATO DI ABBANDONO SU AREA AD USO PUBBLICO 1) constatare lo stato di presunto abbandono, mediante relativo verbale, nel quale dare atto la eventuale assenza delle targhe/contrassegno, stato d uso, mancanza di parti essenziali, ecc.; 2) accertamento di eventuale pendenza di denuncia per furto; 3) notificazione al proprietario del verbale di constatazione e contestuale conferimento del veicolo in uno dei centri di raccolta autorizzati;

8 4) trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile; 5) decorso tale termine, il centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'organo di polizia della sussistenza delle condizioni indicate al punto 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia. SE TRATTASI DI VEICOLO A MOTORE, OGGETTO DI APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA, PERTINENTE LA SOSTA PROTRATTA PER OLTRE 60 GG. SU AREA AD USO PUBBLICO: 1) accertamento di eventuali violazioni al c.d.s., inerenti la sosta; 2) protrazione della sosta di oltre sessanta giorni rispetto a quella del primo accertamento; 3) accertamento di eventuale pendenza di denuncia per furto; 4) conferimento del veicolo in uno dei centri di raccolta autorizzati; 5) l'organo di polizia riferisce al sindaco, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 927 e seguenti del codice civile, delle circostanze del ritrovamento e dell'avvenuto conferimento; 6) il sindaco, oltre alla pubblicazione di cui all'articolo 928 del codice civile, dispone, ove il proprietario del veicolo o del rimorchio, quale risulta dai pubblici registri, sia identificabile, la notificazione allo stesso dell'invito a ritirarlo nel termine indicato nell'articolo 929 dello stesso codice, con l'esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione. La restituzione è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, di custodia e del procedimento; 7) trascorso il termine indicato nell'articolo 929 del codice civile senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo previo versamento delle spese, il centro di raccolta procede alla rottamazione, salvo che il comune, in relazione alle condizioni d'uso del veicolo, non ne disponga la vendita. La cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è curata dal centro di raccolta e, l'onere finanziario, così come precisato al comma 2, dell art. 3, del d.m. n. 460 del 1999, è posto a carico dell'ente proprietario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessionario della stessa. Nei medesimi termini, così come precisato dal comma 7 dell art. 5 del d. Lgs. n. 209 del 2003, sono conferiti ai centri di raccolta, i veicoli a motore fuori uso, rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli artt. 923, 927, 929 del codice civile.

9 SCHEMA DI PROCEDURA OPERATIVA PER I VEICOLI ABBANDONATI PER SOGGETTI DIVERSI DA ENTI E IMPRESE Per veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 nonché veicoli a motore a tre ruote con esclusione dei tricicli a motore. Per i veicoli a motore non appartenenti alle categorie M1 ed N1. Sanzione ex art. 6 d.lgs 209/03 P.M.R. di (vd. Fac simile di verbale nelle pagine seguenti). Sanzione ex Art. 231 d.lgs. 152/06. P.M.R. di 206,67. (vd. Fac simile di verbale nelle pagine seguenti). Se abbandonato su area ad uso pubblico. CONDIZIONI DI ABBANDONO Rinvenuto in un area ad uso pubblico in sosta vietata protratta per oltre 60 gg. Se abbandonato su area privata (lo stato di abbandono si desume quando il veicolo manchi di parti essenziali per l uso o la conservazione. Procedura ex D.M. 460/99 (Verbale di constatazione). Ordinanza ripristinatoria ex art comma del d.lgs. 152/06 (fac simile di verbale è riportato nelle pagine seguenti). N.B. Lo stato di abbandono, ai sensi del D.M. 460/99, si presume qualora esso giaccia su area ad uso pubblico alle seguenti condizioni: a) il veicolo risulti privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione ovvero di parti essenziali per l uso o la conservazione; b) quando vi sia il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta irregolare del veicolo in area ad uso pubblico.

10 NORMATIVA DIVIETO DI ABBANDONO2 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. Attività dei centri di recupero In base al comma 10 dell art. 231 del testo unico in materia ambientale nonché all art. 15 del decreto legislativo 209/03 è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n L'utilizzazione delle parti di ricambio (art. 231 cc. 12) da parte delle imprese esercenti attività autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente. Finalmente sono state individuate le parti di veicolo attinenti alla sicurezza con l allegato III del decreto legislativo sui veicoli fuori uso rappresentati nella seguente tabella: PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEL VEICOLO a) componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti; b) componenti il cui mancato funzionamento non è avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio. 2 Art. 192 del d. Lgs. N. 152/06.

11 Impianto freni: servofreno; pompa/cilindro freni; dischi/tamburi; pinza completa; disco portafreni; tubazioni flessibili/rigide; pedaliera completa; caveria freno a mano; leva freno a mano. Sterzo: albero superiore e inferiore snodato; tiranteria lato cremagliera/ruote; tubazioni idroguida; organi servosterzo. Sospensione anteriore/posteriore: montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti; bracci oscillanti; perni a sfera; puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali; traverse e telai; ammortizzatori. Trasmissione: semiassi. Varie: tubazioni impianto alimentazione; pompa benzina esterna; sistemi di ritenuta per sicurezza passiva [cinture, pretensionatori, air bag). L'attività di demolizione si compone delle seguenti fasi: a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente; b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, cosi' da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso; c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonche' dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:

12 a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori; b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione; c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali; d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali; e) nella rimozione dei componenti in vetro. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni: a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica puo' essere effettuata sul posto o in altro luogo; b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili; c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag; d) prelievo del carburante e avvio a riuso; e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalita' e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo; f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego; g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB; h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

13 A salvaguardia dell ambiente, il decreto legislativo n. 209/03 ha previsto (art. 9 c. 1) il divieto di produzione o l immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti alcune sostanze pericolose quali piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. E prevista la deroga per le componenti contemplate nell allegato II recentemente modificato dal decreto del 4 dicembre 2013 che di seguito si rappresenta. Materiali e componenti Piombo come elemento di lega Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione Materiali e componenti che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento a condizione che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati 1(a). Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo 1(b). Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo. 2(a). Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo 2(b). Alluminio contenente, in peso, lo 1,5 % o meno di piombo 2(c). Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo 3. Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso 4(a). Cuscinetti e pistoni 4(b). Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento Veicoli omologati prima del 1 gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli Come pezzi di ricambi per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 luglio 2005 Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 luglio 2008 (1) (1) Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 luglio luglio 2011 e pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 luglio 2011 Piombo e composti di piombo nei componenti

14 5. Pile (1) X 6. Masse smorzanti Veicoli omologati prima del 1 gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X Come pezzi di 7(a). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per ricambio per i veicoli elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per immessi sul mercato carburante, tubi per ventilazione, parti in prima del 1 luglio elastomero/metallo del telaio, e castelli motore (b). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo 7(c). Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo 8(a). Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici e elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche 8(b). Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro 8(c). Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio 8(d). Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell'aria Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 luglio 2006 Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 luglio 2009 Veicoli omologati prima del 1 gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli Veicoli omologati prima del 1 gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli Veicoli omologati prima del 1 gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli Veicoli omologati prima del 1 gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (2) X (2) X (2) X (2) 8(e). Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 (3) X (2) % o più di piombo in peso) 8(f). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi. (3) X (2) 8(g). Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti (3) X (2) integrati secondo la configurazione "Flip Chip" 8(h). Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un'area di proiezione minima di 1 cm 2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di (3) X (2)

15 superficie del circuito integrato di silicio. 8(i). Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate Veicoli omologati prima del 1 gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (2) 8(j). Piombo nelle saldature su lastre laminate (3) X (2) 9. Sedi di valvole Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1 luglio (a). Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica. Questa esenzione non si X (4) (per componenti diversi da quelli applica all'uso di piombo in: piezoelettrici dei motori) vetro delle lampadine e delle candele, materiali ceramici dielettrici di componenti indicati ai punti 10(b), 10(c) e 10(d). 10(b). Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti 10(c). Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC 10(d). Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all'effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici 11. Inneschi pirotecnici 12. Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell'industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico Cromo esavalente Veicoli omologati prima del 1 gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli (3) Veicoli omologati prima del 1 luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli Veicoli omologati prima del 1 gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli X 13(a). Rivestimenti anticorrosione 13(b). Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 luglio 2007 Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1 luglio

16 14. Come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento nei camper fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, salvo sia praticabile l'uso di altre tecnologie di refrigerazione (disponibili sul mercato per l'applicazione in camper) e non vi siano impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori X Mercurio 15(a). Lampade a luminescenza per i proiettori 15(b). Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti Veicoli omologati prima del 1 luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli Veicoli omologati prima del 1 luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli X X Cadmio Come pezzi di ricambio per i veicoli 16. Accumulatori per veicoli elettrici immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 (1) Questa esenzione sarà riesaminata nel (2) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 10 a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione. (3) Questa esenzione sarà riesaminata nel (4) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione. Note: È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio. È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall'articolo 9, comma 1. Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1 luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1 luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 1 (*). (*) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni

17 Dichiarazione MUD veicoli fuori uso Il D.L. 20 dicembre 2015, n GU n.302 del (c.d. D.L. milleproroghe) proroga ulteriormente l entrata in vigore del pieno regime del SISTRI, per cui fino al 31/12/2016 gli adempimenti legati al SISTRI, conviveranno con gli altri adempimenti (MUD, formulari, registro). I soggetti obbligati alla comunicazione sono coloro che effettuano attività di trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali (autodemolitori, rottamatori e frantumatori). I veicoli fuori uso oggetto della comunicazione MUD sono quelli rientranti nel campo di applicazione dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 209/2003. La comunicazione riguarda: i dati relativi ai veicoli fuori uso e relativi materiali e componenti sottoposti a trattamento; i dati relativi a materiali, prodotti e componenti ottenuti ed avviati al recupero, reimpiego e riciclaggio. Le istruzioni per la compilazione del MUD a partire dal 2015, sono disciplinate dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, riguardante l approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno La Comunicazione MUD dei Rifiuti Veicoli Fuori Uso consiste in un MUD telematico. PRONTUARIO SANZIONATORIO IN MATERIA DI VEICOLI FUORI USO IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 209/03 VEICOLI FUORI USO ART. 6 DEL D.L.VO 209/03 mod. D.l.vo 149/06 NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE SANZIONI E ATTI DA REDIGERE Messa in sicurezza dei veicoli fuori uso (art. 6 lett. Sanzione penale: a) del d lgs. 209/03). Arresto da sei mesi a due anni e In qualità di (precisare la denominazione del centro di ammenda da a raccolta) effettuava attività di gestione del veicolo mediante (precisare le operazioni effettuate).. senza effettuare al più presto le operazioni di messa in sicurezza3. 3 Allegato I punto 5): Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni: a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo; b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili; c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag; d) prelievo del carburante e avvio a riuso; e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni

18 Smontaggio veicoli prima della messa in sicurezza dei veicoli fuori uso (art. 6 c. 1 lett. b) del d lgs. 209/03). In qualità di (precisare la denominazione del centro di raccolta) effettuava lo smontaggio dei veicoli (indicare le caratteristiche e l elenco dei veicoli). procedendo allo smontaggio di (indicare le parti dei veicoli che erano state smontate).. prima di effettuare la messa in sicurezza degli stessi. Rimozione di componenti e materiali etichettati in violazione delle disposizioni comunitarie di veicoli fuori uso (art. 6 c. 1 lett. c) del d lgs. 209/03). In qualità di (precisare la denominazione del centro di raccolta) effettuava la rimozione preventiva dei componenti(o i materiali etichettati) (precisare quali tipologie di componenti o materiali) violando le prescrizioni comunitarie. Rimozione di componenti e materiali pericolosi con contaminazione di altri rifiuti di veicoli fuori uso (art. 6 c. 1 lett. d) del d lgs. 209/03). In qualità di (precisare la denominazione del centro di raccolta) effettuava la rimozione preventiva dei componenti(o i materiali etichettati) (precisare quali tipologie di componenti o materiali).contaminando (precisare la tipologia dei rifiuti contaminati) frantumati e provenienti dai veicoli fuori uso (indicare le caratteristiche e gli estremi dei veicoli fuori uso). Smontaggio e deposito scorretto (art. 6 c. 2 del d lgs. 209/03). In qualità di (precisare la denominazione del centro di raccolta) effettuava le operazioni di smontaggio e di deposito di..(precisare i veicoli per i quali venivano eseguite dette operazioni). compromettendone le possibilità di reimpiego (riciclaggio o recupero) in quanto (precisare i motivi per cui venivano compromesse le operazioni di recupero, reimpiego, riciclaggio)... Mancata consegna di un veicolo fuori uso M1 ed N14 destinato alla demolizione al centro di raccolta (concessionario di vendita, gestore della Sanzione penale: Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da a Sanzione penale: Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da a Sanzione penale: Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da a Sanzione penale: Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da a Sanzioni amministrative Sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00. accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo; f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego; g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB; h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio. 4 Solamente per le autovetture, autocarri fino a 3,5 t e per i veicoli a motore a tre ruote (esclusi tricicli a motore ). Per tutti gli altri veicoli a motore continua ad applicarsi il decreto Ronchi ovvero le meno gravi sanzioni di cui al combinato disposto degli artt. 46 e 50/1, del D.L.vo n. 22/1997.

19 casa costruttrice o automercato) (art. 5 c. 1 del d lgs. 209/03). In qualità di (precisare la tipologia del possesso: proprietario, usufruttuario, locatario etc..) del veicolo..(precisare caratteristiche e dati del veicolo).. destinato alla demolizione in quanto..(indicare i motivi che indicano la volontà di procedere alla demolizione: ad es. in quanto versava in condizioni di abbandono e con parti essenziali del veicolo mancanti)).. (o senza ricevere il certificato di rottamazione previsto per legge). Mancata consegna del certificato di rottamazione del veicolo fuori uso (o consegna con dati inesatti o non corrispondenti) (art. 5 c. 6 e 7 del d lgs. 209/03). In qualità di (precisare la denominazione del centro di raccolta, concessionario di vendita, succursale della casa costruttrice o automercato) al momento della consegna del veicolo.(indicare caratteristiche, tipologia e dati del veicolo).. che avveniva in..(indicare data). e a mezzo del sig..(indicare generalità).. in qualità di.(precisare la titolarità del veicolo: proprietario, usufruttuario, locatario etc.).. non consegnava allo stesso il certificato di rottamazione. Mancata cancellazione al PRA del veicolo fuori uso (art. 5 c. 8 del d lgs. 209/03). In qualità di (precisare la denominazione del centro di raccolta) avendo ricevuto il veicolo..(precisare caratteristiche, tipologie e dati).. in data. dal sign come risulta dall annotazione del registro di carico e scarico al n. non provvedeva ad effettuare la cancellazione al PRA entro trenta giorni consecutivi dalla consegna dello stesso. Trattamento del veicolo fuori uso prima della cancellazione (art. 5 c. 9 del d lgs. 209/03). In qualità di (precisare la denominazione del centro di raccolta) effettuava il trattamento del veicolo in quanto.(indicare le operazioni che effettuava)... prima di avere effettuato la cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Nota: L obbligo di cancellazione è previsto anche per il titolare del centro di raccolta o altro luogo di custodia per i veicoli rimossi ai sensi dell art. 215 e 214 c.d.s (art. 5 c. 11). Pagamento in misura ridotta: 1.666,67. Autorità competente: La Provincia (o diverso ente individuato dalla Regione) nel cui territorio è stata commessa la violazione. Proventi: Sono devoluti alle Province (o diverso ente individuato dalla Regione). (vd. nota (1). Sanzioni amministrative Sanzione amministrativa da 300,00 a 3.000,00. Pagamento in misura ridotta: 600,00. Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso in cui i documenti in oggetto risultino inesatti o non corrispondenti a quanto stabilito dal presente veicolo. Autorità competente: La Provincia (o diverso ente individuato dalla Regione) nel cui territorio è stata commessa la violazione. Proventi: Sono devoluti alle Province (o diverso ente individuato dalla Regione). Sanzioni amministrative Sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00. Pagamento in misura ridotta: 1.666,67. Autorità competente: La Provincia (o diverso ente individuato dalla Regione) nel cui territorio è stata commessa la violazione. Proventi: Sono devoluti alle Province (o diverso ente individuato dalla Regione). Sanzioni amministrative Sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00. Pagamento in misura ridotta: 1.666,67. Autorità competente: La Provincia (o diverso ente individuato dalla Regione) nel cui territorio è stata commessa la violazione. Proventi: Sono devoluti alle Province (o diverso ente individuato dalla Regione).

20 Mancata annotazione in registro di carico e scarico di veicoli fuori uso (art. 5 c. 10 del d lgs. 209/03). In qualità di (precisare la denominazione del centro di raccolta, del gestore della casa costruttrice o dell automercato) non effettuava l annotazione sull apposito registri di carico e scarico degli estremi della ricevuta dell avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del Pra del veicolo.(indicare tipologia, caratteristiche e dati del veicolo).. Nota: L obbligo di cancellazione è previsto anche per il titolare del centro di raccolta o altro luogo di custodia per i veicoli rimossi ai sensi dell art. 215 e 214 c.d.s (art. 5 c. 11). Produzione, immissione sul mercato di materiali componenti di veicoli fuori uso prima della cancellazione (art. 5 c. 10 del d lgs. 209/03). In qualità di (precisare la denominazione del centro di raccolta) procedeva al trattamento del veicolo mediante smontaggio di (indicare le parti del veicolo che sono state trattate).. e alla conseguente immissione sul mercato in quanto venivano rinvenuti..(indicare i siti e le circostanze nelle quali sono stati rinvenuti i materiali o componenti). Mancata predisposizione del produttore di informazioni per la demolizione (art. 10 c. 1 del d lgs. 209/03). In qualità di (precisare la denominazione del centro produttore del veicolo) non predisponeva le informazioni necessarie mettendole a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati, non consentendo di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo (e/o l ubicazione di sostanze pericolose). Mancato utilizzo delle norme di codifica dei materiali e componenti di veicoli fuori uso (art. 10 c. 3 del d lgs. 209/03). In qualità di (precisare la denominazione del centro produttore del veicolo) non utilizzava le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE dei materiali (e/o componenti) (indicare i materiali dei componenti o materiali).. in accordo con il produttore dei materiali in quanto (indicare come si è pervenuti all accertamento della violazione)... Sanzioni amministrative Sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00. Pagamento in misura ridotta: 1.666,67. Autorità competente: La Provincia (o diverso ente individuato dalla Regione) nel cui territorio è stata commessa la violazione. Proventi: Sono devoluti alle Province (o diverso ente individuato dalla Regione). Sanzioni amministrative Sanzione amministrativa da 5.000,00 a ,00. Pagamento in misura ridotta: 8.333,34. Autorità competente: La Provincia (o diverso ente individuato dalla Regione) nel cui territorio è stata commessa la violazione. Proventi: Sono devoluti alle Province (o diverso ente individuato dalla Regione). Sanzioni amministrative Sanzione amministrativa da 5.000,00 a ,00. Pagamento in misura ridotta: 8.333,34. Autorità competente: La Provincia (o diverso ente individuato dalla Regione) nel cui territorio è stata commessa la violazione. Proventi: Sono devoluti alle Province (o diverso ente individuato dalla Regione). Sanzioni amministrative Sanzione amministrativa da 5.000,00 a ,00. Pagamento in misura ridotta: 8.333,34. Autorità competente: La Provincia (o diverso ente individuato dalla Regione) nel cui territorio è stata commessa la violazione. Proventi: Sono devoluti alle Province (o diverso ente individuato dalla Regione).

21 Mancato comunicazione annuale dei dati relativi ai veicoli fuori uso (art. 11 c. 3 del d lgs. 209/03). In qualità di (precisare la denominazione della ditta che effettua l attività di raccolta, trasporto o trattamento dei veicoli fuori uso) non effettuava la comunicazione annuale dei dati relativi ai veicoli fuori uso (oppure ai componenti o materiali dei veicoli fuori uso) (precisare i dati dei veicoli).. avviati al riciclaggio (oppure al recupero, reimpiego). Nota: La comunicazione viene effettuata utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015 (rimasto invariato nel 2016) approvato con Il D.P.C.M. 17 dicembre 2014, entro il 30 aprile di ogni anno. Sanzioni amministrative Sanzione amministrativa da 3.000,00 a ,00. Pagamento in misura ridotta: 6.000,00. Autorità competente: La Provincia (o diverso ente individuato dalla Regione) nel cui territorio è stata commessa la violazione. Proventi: Sono devoluti alle Province (o diverso ente individuato dalla Regione). CONSIDERAZIONI A MARGINE5 In sede di discussione presso il nostro Comando, abbiamo avuto modo di riflettere in ordine alla correttezza sostanziale dell agire amministrativo, laddove un veicolo resti stargato per lungo tempo su di un area pubblica. Più specificatamente, abbiamo ipotizzato la circostanza in cui taluno, dovendo fare un lungo viaggio, lascia nell area di parcheggio il proprio veicolo per lungo tempo; abbiamo anche ipotizzato la possibilità che estranei provvedano alla stargatura del veicolo, per appropriasi delle targhe medesime e quindi farne un uso illecito o, semplicemente, per fare un dispetto. Abbiamo infine ipotizzato che dal momento in cui il veicolo è stato definitivamente rimosso ed affidato al centro di custodia, l ignaro e magari irreperibile proprietario/intestatario, non possa essere raggiungibile dall atto di invito con il quale si richiede di fornire informazioni e/o a ritirare il mezzo. Non omettiamo di segnalare pure le preoccupazioni di chi ha pensato ad un intervento su di un auto di lusso, piuttosto che non su di una utilitaria, se non altro con riferimento alla successiva circostanza della paccatura del bene mobile. Ebbene, chi scrive ha espresso un suo parere, non suffragato da alcuna circolare o sentenza, ma dettata da quello che egli ritiene possa essere dettato dal comunissimo buon senso. Intanto chi scrive ritiene che chiunque fa uso della strada, deve essere anche ben cosciente di circolare sul suolo di tutti e quindi, che le proprie esigenze personali, sono sempre da contemperare con le esigenze della comunità proprietaria del demanio stradale. Non da meno, chi amministra la comunità, dunque, i beni di quest ultima, ha il diritto/dovere di disciplinare la circolazione stradale e di renderla sicura; quindi, anche la necessità di verificare che l uso della strada avvenga in conformità con le regole di diritto, senza che ciò comporti un uso eccezionale della stessa (assoggettato a regime concessorio, per occupazione di suolo pubblico) o particolare (assoggettato a regime autorizzatorio per l esercizio di un interesse legittimo). Certamente è chiaro che sulla strada è ammessa la sosta, in quanto arresto protratto nel tempo del veicolo; così come il parcheggio, in quanto sosta nell ambito di determinati spazi: ma è altrettanto evidente che nell un caso, come nell altro, il tutto si svolge in un regime d uso più generale, che attiene alla circolazione dei veicoli e quindi, al movimento, alla fermata e alla sosta, dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 3, comma 1, n. 9 del d. Lgs. N. 285 del 1992). Chi pone il proprio veicolo in circolazione, non può disconoscere che in ragione di esigenze particolari, il movimento degli utenti della strada che per l appunto costituisce la circolazione, in senso giuridico può subire degli obblighi, dei divieti o delle limitazioni; certamente, si presume una conoscenza legale delle leggi dello Stato e dei regolamenti amministrativi esecutivi di per sé che comporta l obbligo di prevedere che da comportamenti illeciti di altri (quali appunto la stargatura del veicolo nei termini anzidetti) possono 5 Le considerazioni a margine sono state stilate a cura di Giovanni Fontana.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D040865/02 - Annex.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D040865/02 - Annex. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 gennaio 2016 (OR. en) 5120/16 ADD 1 ENV 2 ENT 1 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 6 gennaio 2016 Destinatario: Segretariato generale del

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