COMUNE DI CAROVIGNO (Provincia di Brindisi) VI Settore Gestione del Territorio Urbanistica Sezione Attività Produttive SUAP Polizia Amministrativa
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- Tiziano Caselli
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1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA, INTERRAMENTO DEI CANI RANDAGI E GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CAROVIGNO. Art. 1 SCOPI E LIMITI Il (qui indicato con AMMINISTRAZIONE) affida all APPALTATORE il servizio di ricovero, mantenimento, custodia, interramento dei cani randagi e gestione del canile municipale del sito in C.da Pendinelli Agro di Carovigno. Il servizio consiste nel ricovero, mantenimento, custodia dei cani randagi nel numero di almeno 146 unità, di cui il numero massimo di 20 sarà ricoverato e custodito presso il canile municipale sito in C.da Pendinelli che presenta una capienza massima di 20 posti, la parte restante sarà ricoverata e custodita presso rifugio dell appaltatore sito in, dando atto che rispetto al numero delle unità previste nel bando di gara, nel caso di esubero, saranno applicati gli stessi costi di aggiudicazione senza limite di concorrenza. Le eventuali somme necessarie saranno riscontrate trimestralmente o semestralmente. Il servizio oggetto del presente appalto ha, altresì, ad oggetto tutte le attività relative e necessarie allo smaltimento delle carcasse dei cani randagi, oggetto del servizio, eventualmente deceduti. La remunerazione per le attività di smaltimento carcasse è compreso nell importo complessivo giornaliero per ricovero, mantenimento, custodia per ogni singolo cane. Il, consegnerà all APPALTATORE, al momento dell affidamento dell incarico, elenco delle attrezzature e strutture del canile, nonché, elenco dei cani ospiti. Il affiderà all APPALTATORE il compito di provvedere agli interventi clinici, chirurgici e profilattici ruotinari o straordinari sui tutti i cani oggetto del servizio di cui al presente capitolato. 1
2 L APPALTATORE dovrà operare negli ambiti definiti dalle Norme e Regolamenti Nazionali, Regionali e Comunali. L APPALTATORE dovrà provvedere a garantire la cura sanitaria e il benessere degli animali di che trattasi nonché adoperarsi per ridurre la permanenza in canile e rifugio, incentivando la pratica dell adozione nello spirito della normativa vigente in specie la legge 281/91 e L. R. 03/04/1995, N. 12. L APPALTATORE come individuato dall esito di gara dovrà trasferire, a proprie cure e spese, i cani di proprietà dell ente presso il proprio rifugio. Il servizio di accalappiamento dei cani randagi e/o vaganti sul territorio del Comune di Carovigno incluse le frazioni viene effettuato ad opera dell A.S.L. competente. Art. 2 COMPITI DELL APPALTATORE NELLA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE Fanno capo all APPALTATORE i seguenti compiti e prestazioni: A) Il servizio di ricovero dei cani presso il Canile municipale e presso il rifugio nella disponibilità dell appaltatore, nonché le cure sanitarie prestate ai medesimi, svolti ai sensi della L.R. 03/04/1995, N. 12 senza soluzione di continuità. A tal fine, il canile ed il rifugio nella disponibilità dell appaltatore dovrà essere suddiviso in canile sanitario per il ricovero in quarantena di nuovi ingressi e, in canile rifugio per i cani ospiti. Le modalità operative per attuare tale suddivisione, i posti da riservare al canile sanitario nonché le norme di gestione del canile sanitario saranno definite dal competente Servizio veterinario. B) Agevolare e promuovere l affidamento ed adozione dei cani ai privati. La cessione dovrà essere comunicata entro quindici giorni al Servizio Comunale Anagrafe Canina completa dei dati anagrafici dell adottante e delle caratteristiche dell animale. L'adozione sarà consentita solo ai cittadini maggiorenni, che non abbiano subito denuncie o condanne per reati contro il benessere e la tutela degli animali, o che non svolgano sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali da affezione. 2
3 L adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive. Sono ammesse, inoltre, le adozioni a distanza, delle quali va data comunicazione mensilmente all Ufficio del Comune. L APPALTATORE comunica annualmente all AMMINISTRAZIONE il corrispettivo economico che si intende applicare ai richiedenti l adozione a distanza. Qualora il cane possa essere affidato in via definitiva a persona diversa da chi ha effettuato l adozione a distanza, quest ultimo deve essere tempestivamente informato ed ha 10 giorni di tempo per comunicare la sua eventuale intenzione ad adottare definitivamente il cane. C) L'approvvigionamento e la somministrazione, dei vaccini e di tutto il materiale sanitario necessario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate: - All ingresso del cane: visita sanitaria ed eventuali terapie necessarie, screening contro la filariosi, profilassi vaccinale per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi. - Per i cani ospiti: profilassi vaccinale annuale per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi, terapia della filariosi per gli animali riscontrati positivi allo screening, interventi clinici e chirurgici routinari e d emergenza. - All uscita dei cani: profilassi vaccinale antirabbica, sverminazione per echinococcosi, sterilizzazione per le femmine. D) L'approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione. E) L approvvigionamento e la somministrazione dei pasti. F) Il pagamento di tutte le fatture inerenti le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc.) per il funzionamento del servizio. G) La manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti per la gestione del canile, nonché piccole opere di riparazione delle strutture per il ricovero degli animali, degli edifici e delle recinzioni, con l obbligo di effettuare gli interventi al verificarsi della necessità di riparazione e comunque, entro 30 giorni dalla richiesta dell Amministrazione. H) Stipulazione delle assicurazioni previste dall art. 4 L. 266/91, ove dovute. 3
4 I) Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l APPALTATORE utilizzerà personale idoneo (retribuito o volontario), e fornirà le necessarie prestazioni mediche veterinarie tramite personale abilitato. L APPALTATORE avrà anche cura delle necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti. Il personale addetto dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica o una consolidata esperienza pratica, per procedere alla manipolazione e alla cura di tutti gli animali oggetto del servizio di cui al presente appalto. Riguardo al personale dipendente, l APPALTATORE provvederà ai sensi di Legge all accantonamento annuale della quota del Trattamento di Fine Rapporto. J) La tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l ingresso e l uscita di ogni animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di: restituzione del cane al proprietario, affido temporaneo del cane, cessione definitiva del cane e decesso dell animale. Tale registro, su cui annotare tutte le comunicazioni ufficiali previste dalla normativa vigente, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili e dovrà essere vidimato dall AUSL BR/1-Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Sanità Animale Area A di Cisternino. K) Qualora il cane che entra in canile o nel rifugio nella disponibilità dell appaltatore non sia, ai sensi della Legge Regionale 03/04/1995,n.12 provvisto né di tatuaggio, né di microchip, l servizio veterinario provvederà immediatamente a inserire il microchip, indicando quale proprietario il. L) Per i cani entrati in canile o nel rifugio nella disponibilità dell appaltatore e restituiti al proprietario, l APPALTATORE dovrà rilasciare ricevuta delle somme riscosse in conformità al successivo art. 6, annotandone gli estremi anche sul registro di cui al punto J). Art. 3 COMPITI DELL AMMINISTRAZIONE Fanno capo all AMMINISTRAZIONE (ai sensi della L. 281/91 e della L. R n. 03/04/1995,n.12) i seguenti compiti: A) Fornire all APPALTATORE i Microchip per i cani introdotti ed ospitati al canile o al rifugio nella disponibilità dell appaltatore. B) Provvedere alla manutenzione straordinaria della struttura del canile municipale. 4
5 C) Segnalare all APPALTATORE gli interventi di manutenzione ordinaria necessari, mediante comunicazione scritta. D) Definire con l Area Sanità Pubblica Veterinaria dell AUSL BR/1-Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Sanità Animale Area A di Cisternino, le modalità delle verifiche del rispetto del regolamento sanitario inerente il canile e il rifugio nella disponibilità dell appaltatore. Art. 4 VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE A) Ai sensi di legge, la vigilanza su adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta all AUSL BR/1-Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Sanità Animale Area A di Cisternino. B) L APPALTATORE invierà all AMMINISTRAZIONE con cadenza semestrale una relazione dettagliata sull'attività svolta in adempimento al presente contratto. C) Le attività previste dal presente capitolato sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte dell AMMINISTRAZIONE. Art. 5 CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI L AMMINISTRAZIONE pagherà il corrispettivo aggiudicato in sede di gara, oltre ad IVA se e in quanto dovuta. L importo suddetto, è comprensivo di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia e smaltimento carcasse dei cani deceduti, e, null altro potrà essere preteso dall APPALTATORE. La liquidazione avverrà con cadenza mensile entro massimo 30 giorni dalla richiesta che l APPALTATORE dovrà inoltrare, con indicato tutti i dati necessari e l istituto presso il quale effettuare correttamente i versamenti. L APPALTATORE potrà promuovere la raccolta di fondi per la propria attività animalista e per gli eventuali maggiori costi del canile, sia mediante azioni volte a promuovere adozioni a distanza dei cani sia con proprie autonome iniziative, di volta in volta approvate 5
6 dall AMMINISTRAZIONE, nel massimo della trasparenza, rilasciando la ricevuta delle offerte verificabile in caso di richieste di controllo. Nello spirito della L.R. 12/1995, i contributi volontari dei cittadini introitati da parte dell Amministrazione, saranno impiegati per migliorare le condizioni di vita dei cani accolti nel canile. Art. 6 SPESE A CARICO DEI PROPRIETARI DI CANI Ai sensi dell art. 11 della L. R. 12/1995, è fissata in 2,07 giorno la quota di rimborsi spese che l APPALTATORE richiederà ai proprietari che chiedono la restituzione del loro cane a qualsiasi titolo ospitato in canile. Compete all APPALTATORE un rimborso spese che richiederà ai proprietari dei cani ospitati in canile, fissato in. 430,30 forfettari. Gli importi riscossi dovranno essere documentati con apposito ricevutario. Inoltre, l APPALTATORE richiederà ai proprietari, il rimborso delle spese per cure sanitarie eventualmente prestate e documentate, compreso il costo dell identificazione con microchip, se effettuata. Qualora il cane del quale il proprietario richiede la restituzione fosse risultato privo di tatuaggio identificativo o microchip, l APPALTATORE richiederà al proprietario il rimborso del costo del microchip. L APPALTATORE è altresì tenuto a comunicare entro 48 ore all Ufficio del le generalità del proprietario al fine della modifica dei dati dell anagrafe canina, nonché dell applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla Legge Regionale 12/1995. Delle somme riscosse l APPALTATORE rilascerà regolare ricevuta in triplice copia (una al canile, una al Comune, una al proprietario). L APPALTATORE dovrà esporre in modo visibile il cartello riportante gli importi e le condizioni fissati nel presente articolo. Art. 7 CAUSE DI RISOLUZIONE Costituisce causa unilaterale di risoluzione la contestazione da parte del Comune o dell ASL- Servizio Veterinario, di addebiti gravi, inerenti la conduzione del canile o la salute degli animali ivi ricoverati o la qualità del servizio svolto, o di violazioni del regolamento. 6
7 L Amministrazione Comunale, comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento, l avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 5 giorni per il contraddittorio. Successivamente, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato e sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione, non darà diritto ad alcuna rivalsa e comporterà l annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati. Art. 8 PENALI Fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 7, si conviene che l'inosservanza da parte dell APPALTATORE di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o di disposizioni dell Amministrazione Comunale, comporterà l applicazione di una penale di. 100,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai pagamenti da effettuare. La determinazione della penale, sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento. Art. 9 CONTROVERSIE Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l appaltatore e l amministrazione comunale, dovranno essere risolte con spirito di amichevole accordo, tra rappresentati delle parti. Nel caso non sia possibile l accordo amichevole, le parti potranno agire davanti al Giudice competente per Legge. Art. 10 REFERENTI Quali referenti ordinari per i rapporti inerenti il servizio le parti indicano: per l AMMINISTRAZIONE: Il Responsabile del Servizio; per l APPALTATORE il referente sarà comunicato prima dell inizio del servizio. Le parti devono reciprocamente comunicare eventuali sostituzioni dei designati. 7
8 Art. 11 ULTERIORE DISCIPLINA Per ogni altro aspetto non previsto dal presente capitolato, le parti si comporteranno secondo proprie scelte operative, attivando iniziative promozionali tendenti al miglioramento del benessere fisico ed affettivo dei cani ospitati. Art. 12 DEPOSITO CAUZIONALE L APPALTATORE è tenuto alla costituzione della cauzione definitiva del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo della cauzione avverrà secondo quanto disposto dallo stesso decret. Art. 13 DURATA Il contratto avrà durata di anni 2 (due) e comunque dal primo giorno del mese seguente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Il contratto d appalto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell Ente concedente. Il contratto di appalto si intenderà risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti l abolizione dell affidamento del servizio stesso. E esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto. L Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto secondo le procedure di cui all art. 6 della Legge 537/93, così come riformulato dall art. 44 della Legge 724/1994 ove ne ricorrano le 8
9 condizioni. Il predetto rinnovo, potrà essere effettuato solo agli stessi patti e condizioni del contratto originari. Art. 14 SUBAPPALTO L impresa società aggiudicataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, ad eccezione dello smaltimento delle carcasse dei cani deceduti da conferire a ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle competenti autorità. Non si potrà dar luogo ad affidamenti in subappalto se non nel rispetto delle condizioni di cui all art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e ss. mm. ed ii. e dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di leggi in materia. Art. 15 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; D. Lgs. n. 157/1995; L. n. 281/1991; L. R. n. 12/1995; R. D. n. 827/1924, nonché normativa vigente in materia di appalti pubblici. Art. 16 FORMA DEL CONTRATTO Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale. Art. 17 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese contrattuali sono a carico dell APPALTATORE. Il Responsabile del Servizio Arch. Vito Nicola Sacchi 9
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