- le persone fisiche e gli Enti non commerciali residenti, per operazioni non rientranti nel regime d'impresa;
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1 1 di 7 24/05/ :10 Informatore de Il Sole 24 ORE 25 gennaio 2010 n. 4 pag. 42 RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI NON RIENTRANTI NEL REGIME D'IMPRESA di Cerato Sandro, Bana Michele Argomento - La Finanziaria 2010 ripropone la facoltà di conseguire, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva, il riconoscimento fiscale del valore di perizia delle partecipazioni, ovvero dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti dal contribuente al di fuori dell'attività imprenditoriale. L'entrata in vigore dell'art. 2, comma 229, legge 191/2009 (cosiddetta Finanziaria 2010), avvenuta con decorrenza 1 gennaio 2010, ha comportato la modifica dei termini riportati nell'art. 2, comma 2, D.L. 282/2002 e, quindi, il ripristino dell'operatività del provvedimento di rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti (1) al di fuori del regime d'impresa, di cui agli artt. 5 e 7, legge 448/2001. Conseguentemente, tali soggetti possono esercitare il diritto di affrancare, a pagamento, il nuovo valore dei suddetti beni, ottimizzando l'imposizione tributaria derivante da una futura cessione degli stessi, in termini di minore plusvalenza tassabile. Presupposto soggettivo - La facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni, ovvero dei terreni edificabili e con destinazione agricola, non è riconosciuta a tutti i contribuenti, ma soltanto a quelli idonei a generare le plusvalenze imponibili, di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis), D.P.R. 917/1986, a prescindere dal regime di tassazione scelto, e precisamente: - le persone fisiche e gli Enti non commerciali residenti, per operazioni non rientranti nel regime d'impresa; - le società semplici ed equiparate (art. 5, TUIR); - i soggetti non residenti, privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le cui plusvalenze sono imponibili in Italia, salvo quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Rivalutazione delle partecipazioni - Ai fini della determinazione delle plusvalenze, (2) di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), D.P.R. 917/1986, il costo di acquisto dei titoli, delle quote e
2 2 di 7 24/05/ :10 dei diritti (3) non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti da persone fisiche al 1 gennaio 2010, può essere assunto in misura pari al valore della frazione di patrimonio netto, a tale data, della società, dell'associazione ovvero dell'ente. Tale rideterminazione di valore può riguardare, inoltre, le partecipazioni in società di fatto (circ. n. 47/E, 18 giugno 2008). Il suddetto costo fiscale deve essere individuato tramite un'apposita relazione di stima, redatta e asseverata da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché nel registro dei revisori contabili. Il valore periziato deve essere riferito all'intero patrimonio sociale (art. 5, comma 4, legge 448/2001): la relazione di stima può essere predisposta anche successivamente alla cessione delle partecipazioni che ne formano oggetto. Qualora la perizia giurata sia stata predisposta per conto del soggetto partecipato, il relativo costo è deducibile dal reddito d'impresa di quest'ultimo, in quote costanti, nell'esercizio di sostenimento e nei successivi quattro. Diversamente, nel caso in cui la relazione di stima sia stata redatta nell'interesse di alcuni possessori di titoli, quote ovvero diritti alla data del 1 gennaio 2010, il corrispondente onere è imputabile a incremento del valore di acquisto della partecipazione, in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. La rilevanza tributaria del costo periziato in parola è subordinata al preventivo assoggettamento dello stesso a imposizione sostitutiva, in misura differenziata a seconda della natura della partecipazione rivalutata: - qualificata: 4,00%; (4) - non qualificata: 2,00%. E' possibile procedere a una rivalutazione limitata ad alcune partecipazioni possedute dal contribuente, nonché in forma parziale rispetto a una singola quota sociale detenuta. Al ricorrere di quest'ultima ipotesi, l'individuazione dell'aliquota d'imposta sostitutiva applicabile deve avvenire sulla base nella natura qualificata o meno dell'intera partecipazione posseduta al 1 gennaio senza considerare le cessioni effettuate nei dodici mesi precedenti - e non della minore quota oggetto di rideterminazione (circ. n. 9/E, 30 gennaio 2002, par. 2). Rivalutazione dei terreni - Le aree edificabili e con destinazione agricola, analogamente alle partecipazioni, possono formare oggetto di rideterminazione del valore, se possedute, alla data del 1 gennaio 2010, al di fuori del regime d'impresa.
3 3 di 7 24/05/ :10 Il riconoscimento fiscale della rivalutazione delle aree fabbricabili e con destinazione agricola è conseguibile mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, pari al 4,00%, da applicarsi all'importo risultante dalla perizia giurata (5) di un professionista, iscritto a uno dei seguenti albi: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari oppure periti industriali edili (tabella 1). La rideterminazione del valore di acquisto dei suddetti beni costituisce il valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi e d'atto (ipotecaria e catastale): conseguentemente, a differenza delle partecipazioni, (6) i terreni devono risultare ancora in possesso del contribuente anche alla successiva data di asseverazione della relazione di stima, in quanto il valore di perizia deve essere indicato nell'atto di trasferimento (circ. n. 15/E, 1 febbraio 2002). Tabella 1 - Modalità di rideterminazione del valore Bene oggetto di rivalutazione Imposta sostitutiva Partecipazioni non quotate qualificate 4,00% Partecipazioni non quotate e non qualificate 2,00% Terreni edificabili e con destinazione agricola 4,00% Adempimenti - Al fine di potere beneficiare della rilevanza fiscale della rivalutazione in commento, il contribuente interessato dal provvedimento deve assolvere alcuni obblighi (tabella 2). Perizia giurata - Deve essere redatta e asseverata da un professionista abilitato, come meglio precisato nei precedenti paragrafi rubricati alle specifiche tipologie di rivalutazione. Il giuramento della perizia, avente come data di riferimento7 il 1 gennaio 2010, deve essere eseguito entro il 31 ottobre 2010, presso il Tribunale, il giudice di pace ovvero il notaio. Imposta sostitutiva - Il pagamento del tributo di affrancamento può essere eseguito in un'unica soluzione, oppure in rate annuali di pari importo, fino a un massimo di tre, a decorrere dal 31 ottobre In ogni caso, il contribuente deve provvedere, entro la data in parola, al versamento integrale dell'imposta sostitutiva, ovvero della prima rata. A questo proposito, dovrà essere compilata la sezione "Erario", indicando come "anno di riferimento" quello di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione (2010), e utilizzando gli appositi codici tributo, attualmente in vigore, salva diversa comunicazione successiva dell'agenzia delle entrate: : rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati;
4 4 di 7 24/05/ : : rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Nel caso di rateizzazione, gli importi relativi ai pagamenti successivi alla prima tranche saranno assoggettati a una maggiorazione, a titolo di interessi, pari al 3,00% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. L'omesso versamento dell'imposta sostitutiva, ovvero della prima rata, comporta l'impossibilità di ottenere il riconoscimento del valore di perizia quale nuovo costo fiscale, ai fini della determinazione della plusvalenza, di cui all'art. 67, comma 1, lett. a), b), c) e cbis), D.P.R. 917/1986: al ricorrere della suddetta ipotesi, non è neppure invocabile l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472, 18 dicembre 1997). Al contrario, l'omesso versamento delle rate successive alla prima non inficia l'efficacia della rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (circ. n. 35/E, 4 agosto 2004). Conservazione dei documenti - La perizia giurata e i modelli di pagamento dell'imposta sostitutiva devono essere custoditi dal contribuente, al fine di ottemperare ottemperare a eventuali richieste di esibizione ovvero trasmissione da parte dell'amministrazione finanziaria. Dichiarazione dei redditi - In sede di predisposizione del mod. UNICO Persone fisiche Redditi 2010, deve essere fornita evidenza dell'avvenuta rideterminazione di valore, presumibilmente - in un'ottica di auspicabile continuità rispetto al passato - nei quadri RT (titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, nel caso di regime della dichiarazione) ed RM (terreni edificabili e con destinazione agricola), con separata indicazione, per ciascun bene, del valore attribuito dalla perizia giurata, dell'imposta sostitutiva dovuta e dell'eventuale rateizzazione del versamento. I contribuenti che utilizzano il mod. 730/2011 sono, pertanto, tenuti a presentare i quadri RT ed RM di UNICO Persone fisiche Redditi 2010, e il relativo frontespizio (circ. n. 27/E, 9 maggio 2003). L'obbligo dichiarativo non sussiste, tuttavia, nel caso di partecipazioni rispetto alle quali il contribuente abbia optato per il regime del risparmio amministrato o gestito (artt. 6 e 7, D.Lgs. 461, 21 novembre 1997). Tabella 2 - Obblighi della rideterminazione di valore Adempimento Scadenza Redazione e giuramento della perizia
5 5 di 7 24/05/ :10 Versamento dell'imposta sostitutiva (UNICO o prima rata) Modello UNICO Persone fisiche Redditi Versamento dell'imposta sostitutiva (seconda rata) Versamento dell'imposta sostitutiva (eventuale terza rata) Profili critici della rivalutazione - L'esercizio della facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni, ovvero dei terreni edificabili e con destinazione agricola, ancorché consolidato, pone alcune rilevanti problematiche di natura operativa. Beni precedentemente rivalutati - Qualora il contribuente si sia già avvalso, in passato, della suddetta facoltà per il medesimo bene, si verifica una duplicazione d'imposta. Sul punto, l'amministrazione finanziaria ha già precisato in passato che il contribuente deve procedere, comunque, al versamento del tributo sostitutivo, maturando il diritto a richiedere il rimborso di quanto pagato per effetto di precedenti rivalutazioni, ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 602, 29 settembre 1973 (circ. n. 27/E/2003). Il suddetto comportamento incontra, tuttavia, un evidente limite, rappresentato dal fatto che l'istanza di rimborso è soggetta a un termine perentorio di decadenza, pari a 48 mesi dalla data del versamento, decorso il quale non sarebbe più esperibile l'iniziativa del contribuente, così come peraltro ribadito dall'agenzia delle entrate (ris. n. 236/E, 10 giugno 2008). Il suddetto orientamento dell'amministrazione finanziaria non è stato, però, sinora accolto dalla giurisprudenza di primo grado, che è unanime nel ritenere ammissibile, in ogni caso, il rimborso richiesto dal contribuente. Secondo quanto espresso dalla citata giurisprudenza di merito,8 in tali casi si renderebbe applicabile il disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, secondo cui il termine per il rimborso è di due anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, che dovrebbe coincidere con il momento in cui assume rilevanza fiscale la rideterminazione del valore delle quote o dei terreni. Pertanto, facendo riferimento alla rivalutazione prevista dalla Finanziaria 2010, il termine di due anni decorrerebbe dal 31 ottobre 2010, data di versamento dell'imposta sostitutiva (o della prima rata). Attese le conclusioni alle quali sono sinora giunte le Commissioni tributarie, assolutamente avverse alle tesi dell'agenzia delle entrate, è auspicabile un sollecito chiarimento da parte di quest'ultima, anche al fine di evitare un significativo proliferare di ricorsi e contenziosi.
6 6 di 7 24/05/ :10 Beni oggetto di usufrutto - La rideterminazione di valore può essere operata sia dal nudo proprietario che dall'usufruttuario: l'importo oggetto di rivalutazione deve essere individuato facendo affidamento sui coefficienti vigenti ai fini dell'imposta di registro (art. 48, D.P.R. 131, 26 aprile 1986) e sull'età dell'usufruttuario alla data del 1 gennaio Conseguentemente, il nudo proprietario può rideterminare il valore dell'area, ma non quello corrispondente al diritto di usufrutto, per mancanza del requisito soggettivo del possesso. Analogamente, nel caso di consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario, per esempio a causa della morte dell'usufruttuario, non si ha alcun effetto retroattivo: qualora si sia verificato successivamente al 1 gennaio 2010, il valore suscettibile di rideterminazione è, pertanto, limitato a quello della nuda proprietà alla suddetta data (circ. n. 27/E/2003). Donazione e successione - Non possono avvalersi della facoltà di rideterminazione del valore coloro che abbiano ricevuto, per effetto di atto di donazione ovvero successione, il bene in epoca successiva al 1 gennaio 2010, in quanto non sussiste il presupposto soggettivo per l'applicazione del provvedimento rivalutativo (circ. n. 12/E/2002). (1) La norma rivalutativa in parola non si riferisce, pertanto, ai soli proprietari di partecipazioni, ovvero terreni edificabili e con destinazione agricola, ma anche ai titolari di diritti reali su medesimi beni. (2) Qualora la cessione dei cespiti rivalutati dovesse far emerge una minusvalenza, quest'ultima sarebbe fiscalmente irrilevante, ai sensi dell'art. 68, commi 3 e 4, TUIR (art. 5, comma 6, legge 448/2001). (3) Per esempio, diritti d'opzione, warrant e obbligazioni convertibili in azioni: in ogni caso, deve trattarsi di diritti non negoziati in mercati regolamentati, anche se conferiscono la facoltà di acquistare partecipazioni quotate (circ. n. 12/E, 31 gennaio 2002). (4) La partecipazione è "qualificata" se presenta i requisiti indicati dall'art. 67, comma 1, lett. c), D.P.R. 917/1986. Per esempio, le azioni, diverse da quelle di risparmio, e ogni altra partecipazione al capitale oppure al patrimonio dei soggetti di cui agli art. 5 - società di persone ed equiparate, escluse le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio di arti e professioni - e 73, comma 1, lett. a), b) e d), TUIR (società di capitali, Enti commerciali e trust), che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20,00%, ovvero una quota sociale di capitale o patrimonio maggiore del 25,00%. (5) Il costo della relazione di stima asseverata può essere imputato a incremento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola da considerare ai fini della
7 7 di 7 24/05/ :10 determinazione della plusvalenza, in caso di successiva successione, nella misura in cui è stato sostenuto ed effettivamente rimasto a carico. (6) La rideterminazione di valore delle partecipazioni è possibile anche se, alla data della perizia giurata, è già stata ceduta, purché fosse posseduta dal contribuente al 1 gennaio 2010, e soggetta al regime della dichiarazione, dovendo la plusvalenza essere inserita nel mod. UNICO (obbligo non previsto nel caso di risparmio amministrato ovvero gestito). (7) Nel caso di terreni edificabili e con destinazione agricola, potranno, pertanto, essere considerate esclusivamente le variazioni urbanistiche intervenute sino alla data di riferimento della perizia giurata (1 gennaio 2010). (8) Comm. trib. prov. di Modena n. 71, 14 aprile 2009, Comm. trib. prov. di Treviso n. 55, 6 luglio 2009 e Comm. trib. prov. di Forlì n. 117, 3 agosto 2009.
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