LA RIVALUTAZIONE ALL 1/07/2011 IN PILLOLE

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1 Anno 2012 N.RF111 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI IN UNICO 2012 RIFERIMENTI ART. 7, C. 2 DL 70/ CM 47/ ISTRUZIONI UNICO PF RF 187/2011 CIRCOLARE DEL 28/05/2012 Sintesi: a seguito della rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti all 01/07/2011 i contribuenti devono evidenziare i relativi dati in UNICO PF 2012 rispettivamente nel quadro RM e RT. Come noto, il cd "Decreto sviluppo" (art. 7 c. 2, DL 70/2011) ha disposto la riapertura dei termini per la rivalutazione del costo fiscale: di terreni agricoli ed edificabili di partecipazioni non quotate in Borsa posseduti al di fuori del regime d impresa alla data del 1 luglio LA RIVALUTAZIONE ALL 1/07/2011 IN PILLOLE SOGGETTI INTERESSATI: possono procedere alla rivalutazione: SOGGETTI CHE POSSONO RIVALUTARE persone fisiche (inclusi gli imprenditori agricoli) società semplici (anche operanti in agricoltura) associazioni professionali enti non commerciali (per beni non posseduti all'interno della eventuale attività commerciale) società di capitali: per le quali i beni sono stati oggetto di misure cautelari e che, in esito al giudizio, ne hanno riacquistato la piena titolarità. DATA DI POSSESSO: i beni devono essere detenuti alla data del 1 luglio IMPOSTA SOSTITUTIVA DIRITTI RIVALUTABILI Bene PARTECIPAZIONI TERRENI TERRENI (EDIFICABILI O AGRICOLI) Proprietà Usufrutto o nuda proprietà (*) Diritto di superficie (o enfiteusi) (*) La CM 27/2003 ha incluso qualsiasi diritto reale Aliquota " non qualificate al 1 luglio % "qualificate al 1 luglio 2011 edificabili o con destinazione agricola 4% PARTECIPAZIONI Proprietà Usufrutto o nuda proprietà (*) PERIZIA: redatta da tecnici all'uopo abilitati deve essere: asseverata entro il 30/06/2012 (presso le Cancellerie di tribunale, il Giudice di pace o un notaio) SOGGETTI ABILITATI TERRENI iscritti agli albi: PARTECIPAZIONI iscritti agli albi: - degli ingegneri - degli agrotecnici - dei dottori commercialisti - degli architetti - dei periti agrari - dei ragionieri e periti commerciali - dei geometri - dei periti industriali edili - dei revisori dei conti - dei dottori agronomi - degli esperti tributaristi iscritti alla CCIAA al 30/09/1993 (CM 6/2006) Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati -

2 Redazione Fiscale Info Fisco 111/2012 Pag. 2 / 7 PERIZIA PARTECIPAZIONE TERRENO VALORE individua il valore della partecipazione all 1/7/2011 in base alla frazione di patrimonio netto della società TERMINE ASSEVERA ZIONE COSTO DELLA PERIZIA - in generale: anche successivamente alla cessione (ma in ogni caso entro il 30/6/2012) - in deroga: deve precedere la cessione solo se il contribuente applica l imposta tramite un intermediario abilitato (nella cd. "gestione amministrata") - se redatta per conto società: è deducibile dal reddito d impresa in quote costanti nell esercizio in corso e nei 4 successivi. - se redatta per conto soci: incrementa il valore della partecipazione individua il valore del terreno al 1/7/2011 Secondo l'agenzia (per ultima la CM 47/2011): - deve sempre precedere l atto di cessione dell'area - il valore di perizia deve essere assunto quale valore minimo nell'atto di cessione (sia ai fini redditi che dell'imp. di registro/ipocatastali), a pena decadenza (eventi che avessero portato a svalutare il terreno potranno tuttavia essere valutati dall'agenzia) CTR Piemonte sent. n. 87/36/2010: ritiene che la perizia possa essere redatta ed asseverata anche in data successiva alla cessione incrementa il valore del terreno DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA: è scomputabile l'imposta già pagata riferita a precedenti rivalutazioni TERMINI DI VERSAMENTO: l'imposta va versata entro il 2/07/2012 (il 30/06/2012 cade di sabato) alternativamente. in unica soluzione in 3 rate di pari importo, con applicazione di interessi fissi al 3% su base annua decorrenti dal 30/06/2012, con scadenza: Rata Scadenza Interessi (dal 30/06/2012) 1 02/07/2012 (il 30/6 cade di sabato) 2 01/07/2013 (il 30/6 cade di domenica) 3% annuo 3 30/06/2014 3% annuo Compensazione: l imposta sostitutiva può essere compensata in F24 con eventuali crediti. PERFEZIONAMENTO: la rivalutazione si considera effettuata (è pertanto possibile avvalersi immediatamente del nuovo valore ai fini della determinazione delle plusvalenze ex art. 67 Tuir): con il versamento alternativamente: dell unica rata della 1^ rata Omesso/insufficiente versamento: se riguarda il versamento: dell'unica rata o della 1 rata: comporta l'inefficacia della rivalutazione: quanto eventualmente versato va richiesto a rimborso (ex art. 48 Dpr 602/73) delle rate successive alla prima (2 /3 rata) : non fa venire meno la validità della rivalutazione che si intende comunque perfezionata permette di sanare con il ravvedimento operoso gli importi non versati comporta l iscrizione a ruolo dei versamenti non effettuati

3 Redazione Fiscale Info Fisco 111/2012 Pag. 3 / 7 RECUPERO DELL IMPOSTA DA PRECEDENTI RIVALUTAZIONI I soggetti che si avvalgono della "nuova" rivalutazione: ove abbiano già effettuato una rideterminazione del valore degli stessi beni in virtù di una precedente legge di rivalutazione (caso frequente) possono recuperare l'imposta già versata secondo due procedure alternative: A) COMPENSAZIONE: detraendo dall imposta sostitutiva dovuta a seguito della nuova rivalutazione (all 1/7/2011) l'imposta sostitutiva precedentemente versata. In tal caso, si evita il versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione. Note: non si applica alcun limite di decadenza, potendo detrarre l'imposta scontata fin dal 2002 la detrazione è monitorata in Unico2012, con la richiesta dell'imposta versata relativa a precedenti rivalutazioni (v. col. 3 quadro RM e RT). B) RIMBORSO: versando l'imposta sostitutiva sulla nuova rivalutazione (all 1/7/2011) chiedendo a rimborso l imposta sostitutiva pagata nelle precedenti rivalutazioni: entro il termine di 48 mesi (art. 38, DPR 602/73) decorrenti dalla data del versamento dell intera imposta o della 1 rata relativa all ultima rideterminazione effettuata (e non dalla data in cui è stata versata l imposta di cui si chiede il rimborso) Decadenza del rimborso: se al 14/05/2011 (data di entrata in vigore del DL 70/2011) erano già decorsi i 48 mesi per la richiesta del rimborso, l'istanza era comunque ritenuta tempestiva se effettuata entro il 14/05/2011. NUOVO VALORE DI PERIZIA < VALORE PRECEDENTE RIVALUTAZIONE (CM 47/2011): l'importo del rimborso non può essere superiore all'importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva in base all'ultima rideterminazione effettuata pertanto, scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza (che corrisponde ad un versamento con contestuale richiesta di rimborso), l eccedenza non risulta rimborsabile. RIVALUTAZIONE - IRREVOCABILITÀ O RITRATTABILITA' Secondo l Agenzia la rivalutazione configura una manifestazione di volontà che, in quanto tale, una volta esercitata non è ritrattabile (CM 47/2011). Pertanto, il contribuente che non si avvale del valore rivalutato nella determinazione della plusvalenza in sede di cessione: non ha diritto al rimborso di quanto versato è obbligato, in caso di versamento rateale, a corrispondere le rate successive. Se non si versano le rate successive (ciò con riferimento anche agli eredi, che devono proseguire nel versamento dell'imposta laddove accettino l'eredità), esse vengono iscritte a ruolo.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 111/2012 Pag. 4 / 7 Attenzione: laddove il contribuente abbia proceduto rateizzare l'imposta di precedenti rivalutazioni senza procedere al versamento della 2 e/o 3 rata, dovrà essere chiarito se: sia possibile scomputare l'imposta sostitutiva limitatamente alle rate versate (venendo meno l'obbligo di versamento delle rate successive, che andranno sgravate se già iscritte a ruolo) oppure se il debito per le rate non versate rimanga iscritto a ruolo (dovendosi ad oggi permettere lo scomputo di rate d'imposta non ancora versate) CTR Lombardia sent. n. 71/66/2011: ha ritenuto che la rivalutazione è revocabile essendo facoltativa e dunque il contribuente,ancorché abbia provveduto alla redazione della perizia di stima, al pagamento della 1 rata dell imposta sostitutiva e all indicazione dei dati della rivalutazione in Unico, può sempre esprimere la volontà di revocare la propria scelta omettendo il versamento delle rate successive PRECEDENTI NORME DI RIVALUTAZIONE Riferimento Data di rif. rivalutazione Art. 5 e 7 L. 448/01 01/01/2002 Art. 2 D.L. 282/02 01/01/2003 Art. 6 bis DL 355/03 01/07/2003 Art. 11 quaterdecies, c. 4 DL 203/2005 Scadenza imposta sostitutiva (ovvero 1 rata) 30/09/2002 (prorogata inizialmente al 30/11/2002 art. 4 D.L. 209/2002) e poi al 16/12/2002 L. 265/2002) 16/05/2003 (prorogata al 16/03/2004 art. 39 D.L. 269/2003) 30/09/2004 (prorogata al 30/06/2005 art. 1 c. 376 L. 311/2004) Scadenza 2 rata Scadenza 3 rata 16/12/03 16/12/04 16/03/05 16/03/06 30/06/06 30/06/07 1/01/ /06/ /06/07 30/06/08 Art. 1 c. 91 L. 244/07 01/01/ /06/2008 (prorogata al 31/10/2008 art. 1 c. 31/10/09 31/10/ L. 311/2004) Art. 2 c. 229 L. 191/09 01/01/ /10/ /10/11 31/10/12 INDICAZIONI IN UNICO 2012 Come in passato, nel Modello Unico 2012 (periodo d imposta 2011) andrà indicato il valore rivalutato e l ammontare dell imposta sostitutiva dovuta. Per la rivalutazione: dei terreni: dovrà essere compilato il quadro RM delle partecipazioni: dovrà essere compilato il quadro RT. RIVALUTAZIONE TERRENI Il valore rivalutato dei terreni va indicato nei righi da RM20 a RM22 della la nuova Sezione X del quadro RM:

5 Redazione Fiscale Info Fisco 111/2012 Pag. 5 / 7 In particolare sono distintamente indicati: COLONNA DESCRIZIONE 1 Valore rivalutato valore del terreno rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima 2 Imposta sostitutiva ammontare dell imposta sostitutiva dovuta (4% dell importo di col. 1) Ammontare dell imposta eventualmente gia versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni che 3 Imposta versata puo essere scomputata dall imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione sempreché il contribuente non abbia già presentato istanza di rimborso. Ammontare dell imposta da versare pari alla differenza tra l imposta di colonna 2 4 Imposta da versare e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato; barrare la casella se l importo dell imposta sostitutiva da versare di colonna 4 è 5 rateazione stato rateizzato; 6 Versamento cumulativo barrare la casella se l importo dell imposta sostitutiva da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo. Comproprietà: il versamento deve essere effettuato pro-quota da ciascun comproprietario il quale deve indicare nel proprio quadro RM il valore della propria quota di terreno e imposta sostitutiva dovuta; Rivalutazione plurima (più terreni): l imposta sostitutiva può essere versata cumulativamente. Nel quadro RM bisogna indicare il valore rivalutato e la relativa imposta sostitutiva distintamente per ciascun terreno (compilare un rigo per ciascun terreno rivalutato). Esempio1 Esempio2 Il sig. Rossi ha rivalutato un terreno di sua proprietà (100%). Il valore del terreno all 1/7/2011 risultante dalla perizia di stima giurata è pari ad Il contribuente ha scelto di versare la relativa imposta sostitutiva in 3 rate annuali. In tal caso la Sezione X del quadro RM va così compilata: Il sig. Verdi ha rivalutato al 1/07/2011 un terreno di sua proprietà, già rivalutato all 1/1/2002. In tal caso, il valore del terreno risultante dalla perizia di stima giurata è pari ad Per la precedente rivalutazione ha versato a titolo di imposta sostitutiva. Ne consegue che: - imposta sostitutiva rivalutazione all 1/7/2011: ( x 4%) - imposta sostitutiva precedente rivalutazione (già versata) - imposta sostitutiva dovuta Il contribuente sceglie il versamento in 3 rate e pertanto la Sezione X del quadro RM va così compilata

6 Redazione Fiscale Info Fisco 111/2012 Pag. 6 / 7 Esempio3 Il sig. Bianchi ha già rivalutato un terreno di sua proprietà versando in unica soluzione la relativa imposta sostitutiva ( 3.400). Considerato che intende usufruire dell attuale rivalutazione all 1/7/2011 e che il valore del terreno risulta inferiore a quello precedente ( anziché di ). Ne consegue che: - imposta sostitutiva da rivalutazione all 1/7/ ( x 4%) - imposta sostitutiva precedente rivalutazione (già versata) differenza In tal caso il sig. Bianchi può alternativamente: - versare l imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto precedentemente versato; - scomputare dall imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione quanto già versato. In entrambi i casi l eccedenza di 1000 non è rimborsabile. Se il contribuente sceglie lo scomputo, la Sezione X del quadro RM va così compilata: RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI Il valore rivalutato delle partecipazioni va indicato nei righi RT47 e RT48. della sezione IV del quadro RT. In particolare sono distintamente indicati: COLONNA DESCRIZIONE 1 Valore partecipazione valore della partecipazione rivalutata come risultante dalla perizia giurata di stima Aliquota applicata: 2 Aliquota 4% per le partecipazioni qualificate 2% per le partecipazioni non qualificate 3 Imposta dovuta l imposta sostitutiva dovuta (col. 1 x col. 2) Ammontare dell imposta sostitutiva eventualmente già versata per precedenti 4 imposta versata rivalutazioni delle medesime partecipazioni da scomputare dall imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione all 1/7/2011 sempreché il contribuente non abbia già presentato istanza di rimborso. 5 imposta da versare Ammontare dell imposta da versare pari alla differenza tra col. 3 e col. 4. Se il risultato è negativo il campo non va compilato. 6 Rateazione Barrare la casella in caso di versamento rateale dell importo dovuto 7 Versamento cumulativo Il campo non va compilato in quanto negativo Barrata la casella in caso di versamento cumulativo dell imposta dovuta per la rivalutazione di più partecipazioni Rivalutazione plurima (più partecipazioni): l imposta sostitutiva può essere versata cumulativamente. Nel quadro RT bisogna indicare il valore rivalutato e la relativa imposta sostitutiva distintamente per ciascuna partecipazione(compilare un rigo per ciascuna partecipazione rivalutata).

7 Redazione Fiscale Info Fisco 111/2012 Pag. 7 / 7 Esempio4 Supponiamo che il sig. Rossi abbia rivalutato 2 partecipazioni di cui una non qualificata e l altra qualificata. Il valore rivalutato delle partecipazioni all 1/7/2011 risultante dalla perizia di stima giurata risulta rispettivamente pari a: partecipazione non qualificata partecipazione qualificata Se il contribuente sceglie di versare l imposta sostitutiva in un unica soluzione il quadro RT va così compilato: Esempio5 Riprendendo l esempio precedente supponiamo che il sig. Rossi abbia già versato l imposta sostitutiva per precedenti rivalutazioni delle medesime partecipazioni per un importo rispettivamente pari a. 100 ed a Se anche in tal caso sceglie di versare l imposta sostitutiva cumulativamente in un unica soluzione il quadro RT andrà così compilato: Giornata di studio STUDI DI SETTORE 2012 TREVISO PARK HOTEL VILLA FIORITA Monastier (TV) Giovedì 14 giugno 2012 VICENZA ALFA FIERA HOTEL Uscita Autostrada Vicenza Ovest Venerdì 15 giugno 2012

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