Anno 2015 N.RF005. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2015 N.RF005 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 10 OGGETTO NUOVA RIVALUTAZIONE PER TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 01/01/2015 RIFERIMENTI ART. 1, CO. 626 E 627, L. 190/2014; ART. 2, C.2, L. 228/2012; CM 47/2011; CM 1/2013 CIRCOLARE DEL 12/01/2015 Sintesi: la Legge di stabilità 2015 ha riproposto la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni posseduti al di fuori dell'attività di impresa alla data del 1/01/2015. A tal fine, entro il prossimo 30/06/2015 sarà necessario che: un professionista rediga ed asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; il contribuente versi l imposta sostitutiva (raddoppiata rispetto al passato e, quindi, pari al 4% su partecipazioni non qualificate e 8% su partecipazioni qualificate e terreni) in unica soluzione o in misura rateale limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. Inoltre, laddove i soggetti che si avvalgono della "nuova" rivalutazione abbiano già effettuato una precedente rivalutazione è possibile, alternativamente: - scomputare dall imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione di precedenti rivalutazioni; - richiedere il rimborso dell imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione entro 48 mesi dalla data del versamento dell intera imposta o della prima rata relativa alla nuova rivalutazione. Tuttavia, considerato il raddoppio dell imposta sostitutiva dovuta è possibile che il contribuente, pur effettuando una nuova rivalutazione al ribasso, sia tenuto ad un ulteriore versamento. L art.1 c. 626 e 627 della Legge di stabilità 2015 (L.190/2014) ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto: a) di terreni, agricoli ed edificabili b) di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati posseduti al 01/01/2015 non in regime d impresa. In particolare, rispetto al passato, le aliquote delle imposte sostitutive sono raddoppiate. Art. 1 c. 626 e 627 L. 190/2014: 626. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2015»; b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»; c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015» Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 626 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate. AMBITO SOGGETTIVO La rivalutazione in esame può essere effettuata da: persone fisiche (inclusi gli imprenditori agricoli) società semplici (anche operanti in agricoltura) associazioni professionali enti non commerciali (per beni non posseduti all'interno della eventuale attività commerciale)

2 Redazione Fiscale Info Fisco 005/2015 Pag. 2 / 10 AMBITO OGGETTIVO DATA DEL POSSESSO: i beni devono essere detenuti alla data del 1 gennaio DIRITTI RIVALUTABILI: è ammesso rideterminare il costo fiscale dei seguenti diritti: TERRENI (EDIFICABILI O AGRICOLI) Proprietà Usufrutto o nuda proprietà Diritto di superficie (o enfiteusi) PARTECIPAZIONI Proprietà Usufrutto o nuda proprietà USUFRUTTO/NUDA PROPRIETA : confermando la rivalutazione da parte del nudo proprietario o usufruttuario possessore dei beni alla data di riferimento (01/01/2015), l Agenzia ha chiarito che: in caso di decesso dell'usufruttuario gli eredi non possono fruire del valore del bene rideterminato dal de cuius (CM 6/2006) se il nudo proprietario successivamente alla perizia diviene pieno proprietario del bene a seguito dell estinzione dell usufrutto, lo stesso può rivalutare il solo diritto reale (nuda proprietà) posseduto alla data della perizia, senza poter fruire della rivalutazione operata dall usufruttuario (CM 12/2010). PERIZIA GIURATA DI STIMA Come di consueto, la perizia giurata di stima deve essere: redatta da tecnici all'uopo abilitati asseverata entro il 30/06/2015 SOGGETTI ABILITATI TERRENI iscritti agli albi: PARTECIPAZIONI iscritti agli albi: degli ingegneri degli agrotecnici dei dottori commercialisti degli architetti dei periti agrari dei ragionieri e periti commerciali dei geometri dei periti industriali edili dei revisori dei conti dei dottori agronomi degli esperti tributaristi iscritti alla CCIAA al 30/09/1993 (CM 6/2006) Asseverazione perizia: la perizia ha carattere stragiudiziale, e può quindi essere presentata per l asseverazione non soltanto presso la cancelleria del tribunale ma anche presso: l ufficio di un giudice di pace un notaio. CONSERVAZIONE DOCUMENTI: la perizia ed i dati dell estensore della stessa vanno conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi all Agenzia qualora richiesti. PERIZIA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI In caso di rivalutazione di una partecipazione: PERIZIA DI STIMA la perizia va riferita all intero patrimonio sociale; il valore della partecipazione al 01/01/2015 va individuato avendo riguardo alla frazione di patrimonio netto della società/associazione

3 Redazione Fiscale Info Fisco 005/2015 Pag. 3 / 10 COSTO PERIZIA se redatta per conto società: è deducibile dal reddito d impresa in quote costanti nell esercizio in corso e nei 4 successivi. se redatta per conto soci: incrementa il valore rivalutato Cessione delle partecipazioni e asseverazione: la perizia va asseverata: - in generale: anche successivamente alla cessione (ma in ogni caso entro il 30/06/2015) - in deroga: deve precedere la cessione solo se il contribuente applica l imposta tramite un intermediario abilitato (nella cd. "gestione amministrata") PARTECIPAZIONI NON QUOTATE POSSEDUTE AL 01/01/015 PERIZIA DI STIMA Regime della dichiarazione Regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito Va eseguita entro il 30/06/2015 anche dopo la cessione della partecipazione Nota: secondo la CM 47/2011 la possibilità di effettuare una nuova rideterminazione del costo fiscale è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla precedente perizia. PERIZIA RIVALUTAZIONE TERRENI Va eseguita entro il 30/06/2015 prima della cessione della partecipazione In caso di rivalutazione di un terreno la redazione ed asseverazione della perizia di stima deve sempre precedere l atto di vendita dell'area. Ciò in quanto il valore risultante della perizia è assunto quale valore minimo sia ai fini reddituali che delle imposte di registro e ipo-catastali, a pena di decadenza dalla rivalutazione (CM 15/2002, ribadita nelle successive CM 81/2002, 35/2004, CM 16/2005 e CM 47/2011). Cassazione sent.n.11062/2013: in contrasto con l orientamento delle Entrate la Corte ha riconosciuto la validità della rivalutazione anche se la perizia di stima è stata asseverata dopo la cessione...attesa l assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative ; Costo perizia: può essere portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente. IRRILEVANZA DESTINAZIONE URBANISTICA: l attitudine edificatoria dei terreni, come definita dagli strumenti urbanistici adottati dal Comune (es. PRG), non rappresenta un fattore discriminante, dovendosi ugualmente intendere come rivalutabili sia i terreni edificabili che quelli agricoli. Qualora una particella risulti in parte edificabile ed in parte agricola, è possibile rivalutare la sola porzione edificabile, richiamando in sede di perizia lo strumento urbanistico che determina tale destinazione, senza che si renda necessario operare a tal fine un frazionamento della particella.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 005/2015 Pag. 4 / 10 VERSAMENTO DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA Le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva rimangono del tutto analoghe a quelle previste per le rivalutazioni avvenute in passato. DETERMINAZIONE IMPOSTA Al valore della perizia vanno applicate le seguenti aliquote (raddoppiate rispetto al passato): IMPOSTA SOSTITUTIVA Bene PARTECIPAZIONI TERRENI Aliquota " non qualificate al 01/01/2015 4% "qualificate al 01/01/2015 edificabili o con destinazione agricola 8% Si rammenta che la tipologia di partecipazione è così individuata: PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in società quotate) rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate) VERSAMENTO L'imposta dovuta va versata entro il 30/06/2015 alternativamente: in unica soluzione in 3 rate di pari importo, con applicazione di interessi fissi al 3% su base annua decorrenti dal 30/06/2015, con le seguenti scadenze: Rata Scadenza Interessi (dal 30/06/2015) 1 30/06/ /06/2016 3% annuo 3 30/06/2017 3% annuo CODICE TRIBUTO: i contribuenti, ai fini della compilazione del modello F24, dovranno rispettivamente utilizzare i seguenti codici (indicando quale anno di riferimento il 2015 ): 8055: rideterminazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati 8056: rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Comproprietà: il versamento va effettuato pro-quota da ciascun comproprietario. PERFEZIONAMENTO DELLA RIVALUTAZIONE Secondo la CM 47/2011 la rivalutazione si considera perfezionata : con il versamento alternativamente: dell unica rata della 1 rata In tal caso, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all articolo 67 del TUIR.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 005/2015 Pag. 5 / 10 Nota: qualora il versamento sia effettuato oltre i termini previsti: - il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza - il contribuente può chiedere il rimborso dell imposta versata. RIVALUTAZIONE - IRREVOCABILITÀ O RITRATTABILITA' L Agenzia nella citata CM 47/2011 ribadisce che la rivalutazione configura una "manifestazione di volontà" che, in quanto tale, una volta esercitata non è ritrattabile. Pertanto il contribuente che non si avvale del valore rivalutato nella determinazione della plusvalenza in sede di cessione: non ha diritto al rimborso di quanto versato è obbligato, in caso di versamento rateale, a corrispondere le rate successive. Se non si versano le rate successive (ciò con riferimento anche agli eredi, che devono proseguire nel versamento dell'imposta laddove accettino l'eredità), esse vengono iscritte a ruolo. CTR Lombardia sent.n.71/66/2011: ha ritenuto che la rivalutazione è revocabile essendo facoltativa e dunque il contribuente, ancorché abbia provveduto alla redazione della perizia di stima, al pagamento della 1 rata dell imposta sostitutiva e all indicazione dei dati della rivalutazione in Unico, può sempre esprimere la volontà di revocare la propria scelta omettendo il versamento delle rate successive. Tuttavia, detta revocabilità della rivalutazione: è stata riconosciuta anche dalla CTP Ravenna nella sentenza n. 395/02/14 è stata esclusa dalla CTP Treviso nella sentenza n. 66/5/12 Esempio1 Il sig. Caio è proprietario di una partecipazione non qualificata (15%) nella Gamma srl. Il valore del patrimonio netto della società al 01/01/2015 risultante dalla perizia di stima è pari a ; pertanto il valore della partecipazione posseduta ammonta a ( x 15%). L imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione risulta pari a: x 4% = L importo così ottenuto può essere versato in unica soluzione entro il 30/06/2015 ovvero in 3 rate annuali di pari importo (600) a decorrere dal 30/06/2015, applicando alle rate successive alla prima gli interessi del 3%. RATEIZZAZIONE (MENSILE) DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA Nella RM 70/2013, l Agenzia, ha ribadito che le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d impresa e l affrancamento del saldo attivo non sono rateizzabili (mensilmente) ex art. 20, D.Lgs.241/97. Ciò vale anche per il versamento dell imposta relativa alla rivalutazione in esame. OMESSO VERSAMENTO L'omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva: in unica soluzione o 1 rata (versamento rateale): comporta l'inefficacia della rivalutazione delle rate successive alla prima ( 2 /3 rata) : non fa venire meno la validità della rivalutazione che si intende comunque perfezionata permette di sanare con il ravvedimento operoso gli importi non versati comporta l iscrizione a ruolo dei versamenti non effettuati

6 Redazione Fiscale Info Fisco 005/2015 Pag. 6 / 10 OMESSO / CARENTE VERSAMENTO 1 RATA NO RIVALUTAZIONE 2 o 3 RATA SI RIVALUTAZIONE RAVVEDIMENTO ISCRIZIONE A RUOLO RECUPERO DELL IMPOSTA DA PRECEDENTI RIVALUTAZIONI Come in passato, i soggetti che si avvalgono della "nuova" rivalutazione: ove abbiano già effettuato una rideterminazione del valore degli stessi beni in virtù di una precedente legge di rivalutazione possono recuperare l'imposta già versata secondo 2 procedure alternative: a) COMPENSAZIONE b) RIMBORSO detraendo dall imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni non sono più dovute eventuali rate residue della precedente rivalutazione versando l'imposta sostitutiva sulla nuova rivalutazione chiedendo a rimborso quanto versato per la precedente rivalutazione: - entro il termine di 48 mesi (art. 38,DPR 602/73) - dalla data di versamento dell imposta riferita all ultima rivalutazione effettuata (unica rata o prima rata se versamento rateale). In ogni caso, l importo richiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione. Pertanto, il contribuente che ha già rivalutato un terreno/partecipazione (ad esempio, al 01/01/2014) e che intende usufruire della nuova rivalutazione al 01/01/2015 può alternativamente: 1) scomputare dall imposta dovuta quanto già versato per la precedente rivalutazione 2) versare l imposta dovuta sulla nuova rivalutazione e nel contempo chiedere a rimborso quanto versato per la precedente rivalutazione. Nota: non rileva quante volte si sia già proceduto alla rivalutazione; anche qualora ciò sia avvenuto più di una volta, sarà ammesso il recupero di tutte le imposte sostitutive già versate per il medesimo bene. Esempio2 Il sig. Verdi possiede un terreno, già oggetto di rivalutazione al 1/01/2014, che intende nuovamente rivalutare al 1/01/2015. Il valore del terreno all 1/1/2015 risultante dalla perizia di stima giurata è pari ad Per la precedente rivalutazione ha già versato a titolo di imposta sostitutiva (valore peritato ( ) in soluzione unica. Ne segue che: - imposta sostitutiva rivalutazione all 1/1/2015: ( x 8%) - imposta sostitutiva precedente rivalutazione: (già versata) Imposta sostitutiva dovuta Tale importo potrà essere versato in unica soluzione (o in 3 rate dal 30/06/2015).

7 Redazione Fiscale Info Fisco 005/2015 Pag. 7 / 10 NUOVO VALORE DI PERIZIA < VALORE PRECEDENTE RIVALUTAZIONE Nella citata CM 47/2011, l Agenzia, ha evidenziato che il nuovo valore rivalutato del terreno o della partecipazione può essere inferiore a quello della perizia relativa alla precedente rivalutazione; in tal caso si dovrà: scomputare dall imposta dovuta per la nuova rivalutazione (al 01/01/2015) quanto versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa versare l imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione e chiedere a rimborso la precedente. CM 47/2011: l importo del rimborso non può essere superiore all importo dovuto in base all ultima rideterminazione del valore effettuata Pertanto: se l'imposta versata per la precedente rivalutazione eccede quanto dovuto per la nuova rivalutazione nulla è dovuto per quest'ultima rivalutazione (che di fatto si perfeziona con la sola stesura e asseverazione della perizia), ma l eccedenza d'imposta non risulta rimborsabile Come anticipato, per effetto del raddoppio dell imposta sostitutiva dovuta, una rivalutazione al ribasso comporta, in molti casi, l obbligo in capo al contribuente di versare un ulteriore importo rispetto a quanto già versato in occasione della precedente rivalutazione. Esempio3 Riprendendo l'es. 2, ipotizzando che la perizia attribuisca un valore di si avrà: - imposta sostitutiva rivalutazione all 1/1/2015: ( x 8%) - imposta sostitutiva precedente rivalutazione: (già versata) Differenza In tal caso, nonostante la nuova rivalutazione sia al ribasso ( in luogo di ) e venga scomputata l imposta sostitutiva già versata (4.200) il contribuente dovrà versare per la nuova rivalutazione RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI DONATE Come noto, per il donatario il costo fiscale della partecipazione è costituito: dal costo fiscale sostenuto dal donante (ivi compreso quello eventualmente rideterminato da quest ultimo) + eventuale imposta di donazione a carico del donatario. In caso di donazione di partecipazioni opera, quindi, un regime di neutralità e continuità di valori per cui il costo fiscale della partecipazione in capo al donatario è costituito dal costo/valore d acquisto che poteva assumere il donante, compreso quello rideterminato. Con la RM 91/2014, l Agenzia, interviene sull ipotesi di rivalutazione da parte del donatario di partecipazioni già oggetto di rivalutazione ad opera del donante. Nello specifico, l Agenzia sostiene che: per quanto il donatario debba assumere il medesimo costo fiscale che avrebbe assunto il donante nell ipotesi di cessione, ivi incluso quello da questi eventualmente rideterminato ciò non comporta che il donatario subentri nella medesima posizione del donante; pertanto: ove anche il donatario intenda procedere ad una nuova rivalutazione non può scomputare l imposta sostitutiva versata dal donante in occasione della precedente rivalutazione.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 005/2015 Pag. 8 / 10 Nota: a sostegno di tale orientamento, l Agenzia ritiene che, sulla base del dato letterale della norma: l imposta sostitutiva corrisposta dal donante, essendo personale, assolve la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione al fine di realizzare una minore plusvalenza da parte del medesimo soggetto che ha posto in essere la procedura di rideterminazione il soggetto che effettua una nuova rivalutazione sulla medesima partecipazione sia lo stesso che aveva effettuato la precedente; Tale disposizione è volta al recupero dell imposta pagata dal medesimo soggetto al fine di evitare duplicazioni dell imposta già pagata. RIVALUTAZIONE DI QUOTE GIA' RIVALUTATE DAL DONANTE IL DONATARIO VERSA L'INTERA IMPOSTA SOSTITUTIVA SENZA SCOMPUTARE L'IMPOSTA VERSATA DAL DONANTE CORRISPETTIVO INFERIORE A VALORE DI PERIZIA Nell ambito della CM 1/2013 è stata affrontata la questione relativa l eventuale cessione di terreni o partecipazioni a corrispettivo inferiore rispetto a quello rideterminato. Al riguardo, l Agenzia, ha precisa quanto segue: CESSIONE PARTECIPAZIONI CESSIONE TERRENI la cessione di partecipazioni non negoziate (il cui valore o costo di acquisto è stato rideterminato ) ad un prezzo inferiore al valore di perizia: non inficia la rivalutazione (è così confermata la validità) ma non dà luogo ad eventuali minusvalenze fiscalmente rilevanti in caso di terreno ceduto ad un prezzo < valore rivalutato (o di perizia), se nell atto di cessione: A) è indicato il valore rivalutato (ancorché il prezzo di cessione sia inferiore) : la rivalutazione rimane efficace e ciò comporta che: imposte indirette (registro + ipocatastali): vanno assolte sul valore di perizia indicato nell atto di trasferimento (comportamento si riflette negativamente sull acquirente al quale è richiesto un maggior onere che cercherà di ribaltare sul cedente); imposte dirette: si determina una minusvalenza fiscalmente irrilevante B) NON è indicato il valore rivalutato (quindi un valore inferiore a quello di perizia): la rivalutazione diviene inefficace e pertanto: imposte indirette (registro + ipocatastali): vanno assolte sul prezzo di cessione indicato nell atto di trasferimento (con possibilità comunque da parte dell'ufficio di accertare un più elevato valore venale del bene) imposte dirette: la plusvalenza non tiene conto del valore rideterminato OMESSA INDICAZIONE IN UNICO I dati relativi la rivalutazione di terreni/partecipazioni vanno indicati in Unico, rispettivamente nel quadro RM (rivalutazione dei terreni) e nel quadro RT(rivalutazione partecipazioni).

9 Redazione Fiscale Info Fisco 005/2015 Pag. 9 / 10 Sul punto, la CM 1/2013 (confermando la precedente CM 35/2004), precisa che l omessa indicazione degli stessi: non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta valida, essendo la stessa perfezionata con il versamento dell intero importo o della 1 rata (se versamento rateale). comporta la sanzione da. 258 a (art.8, DLgs 471/97) quale "violazione formale. LA RIVALUTAZIONE IN PILLOLE BENI RIVALUTABILI SOGGETTI INTERESSATI TERRENI PARTECIPAZIONI terreni edificabili e con destinazione agricola partecipazioni in società di qualsiasi tipo non quotate in mercati regolamentati I beni devono essere posseduti: da persone fisiche (al di fuori dell eventuale attività di impresa esercitata) da società semplici da associazioni professionali (studi associati) da enti non commerciali (al di fuori dell eventuale attività commerciale esercitata e pertanto iscritte nell inventario dell attività istituzionale) DATA DI POSSESSO I beni devono essere detenuti alla data del 1 gennaio 2015 TERMINI Entro il 30 giugno 2015: Perizia di stima asseverata da un professionista Versamento dell imposta sostitutiva (per l intero o la 1 rata) CARATTERISTICHE DELLA RIVALUTAZIONE rileva il valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza (art. 67, TUIR) non è possibile rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia di stima (nell atto di cessione va riportato il valore della perizia). è valida la rivalutazione anche nel caso in cui il terreno sia successivamente oggetto di esproprio, se il contribuente opta per la tassazione ex art. 67, TUIR il valore rivalutato rappresenta il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è possibile rivalutare anche i terreni posseduti in regime di comunione in presenza di un terreno, in parte edificabile e in parte agricolo è possibile limitare la rivalutazione alla sola parte edificabile, senza la necessità di provvedere al frazionamento della stessa; nella perizia di stima va richiamato lo strumento urbanistico che individua tali destinazioni (CM 81/2002) rileva il valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza (art. 67, TUIR) sono irrilevanti le minusvalenze derivanti dalla cessione di una partecipazione rivalutata è possibile effettuare una rivalutazione parziale; in tal caso l imposta sostitutiva dovuta (4-8%) è quantificata in base alla tipologia di partecipazione (non qualificata / qualificata) posseduta al 01/01/2015 non è possibile utilizzare il valore rivalutato nell ipotesi di recesso tipico, ossia nel caso in cui la società provveda alla liquidazione della quota al socio (il reddito conseguito è qualificato, infatti, reddito di capitale e non diverso) è possibile rivalutare la partecipazione anche se ceduta prima della perizia di stima, ma solo nel caso in cui si applichi il regime della dichiarazione per le partecipazioni scudate, il costo fiscalmente riconosciuto, in mancanza della documentazione di acquisto, è individuato nell importo risultante dall apposita

10 Redazione Fiscale Info Fisco 005/2015 Pag. 10 / 10 EREDI/DONATARI Riferimento dichiarazione sostitutiva ovvero dalla dichiarazione riservata, nel limite comunque del valore normale delle stesse alla data del 31/12/2008. Considerato che possono essere oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni in società non residenti, in quanto suscettibili di generare una plusvalenza, la convenienza della rivalutazione è connessa con la differenza tra il valore di perizia al 01/01/2015 e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione oggetto dello scudo fiscale. Gli eredi/donatari che hanno acquisito un terreno o una partecipazione dopo il 01/01/2015, non possono fruire della rivalutazione in quanto a tale data non erano possessori del bene. Tuttavia, gli eredi che hanno ricevuto una partecipazione in successione dopo l 1/1/2015 possono effettuare la rivalutazione a condizione che prima del decesso il de cuius abbia conferito ad un professionista il mandato per la redazione della perizia di stima. (CM 27/2003). Per gli eredi possessori di una partecipazione al 01/01/2015, tenuto conto delle successioni/donazioni apertesi dal 3/10/2006, il costo da assumere ai fini della determinazione della plusvalenza corrisponde al valore indicato nella dichiarazione di successione. Per le partecipazioni acquisite per donazione, invece, il costo rilevante per il donatario è il costo fiscalmente rilevante in capo al donante; pertanto, se il donante ha provveduto a rivalutare la partecipazione, il valore rivalutato si trasferisce in capo al donatario. Per i terreni il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione della plusvalenza è quello risultante dalla dichiarazione di successione o dall atto di donazione. Tale riconoscimento, che costituisce una sorta di rivalutazione gratuita, potrebbe ridurre l appeal di beneficiare della riapertura in esame. TUTTE LE NORME DI RIVALUTAZIONE Data rivalutazione Art. 5 e 7 L. 448/01 01/01/2002 Art. 2 D.L. 282/02 01/01/2003 Art. 6-bis DL 355/03 01/07/2003 Art. 11-quaterdecies, c. 4 DL 203/2005 Art. 1 c. 91 L. 244/07 01/01/2008 Scadenza imposta sostitutiva (o della 1 rata) 30/09/2002 (prorogata al 16/12/2002) 16/05/2003 (prorogata al 16/03/2004) 30/09/2004 (prorogata al 30/06/2005) Scadenza 2 rata Scadenza 3 rata 16/12/03 16/12/04 16/03/05 16/03/06 30/06/06 30/06/07 1/01/ /06/ /06/07 30/06/08 30/06/2008 (prorogata al 31/10/2008) 31/10/09 31/10/10 Art. 2 c. 229 L. 191/09 01/01/ /10/ /10/11 31/10/12 Art. 7 c. 2, DL 70/11 01/01/ /07/ /07/ /06/14 Art. 1 c. 473 L. 228/12 01/01/ /07/ /06/ /06/15 Art. 1 c. 156 L. 147/13 01/01/ /06/ /06/ /06/16 Art. 1 c. 626 L. 190/14 01/01/ /06/ /06/ /06/17

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