Anno 2013 N.RF039. La Nuova Redazione Fiscale
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1 Anno 2013 N.RF039 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO VERSAMENTO DEL SALDO IVA ANNO 2012 RIFERIMENTI ART. 6 DPR 542/1999; CM 1/2011; CM 7/2012 CIRCOLARE DEL 25/02/2013 Sintesi: i soggetti passivi che riportano un saldo annuale Iva a debito, sono tenuti al versamento: a decorrere dal 18/03/2013: se presentano la Dichiarazione Iva in forma autonoma con possibilità di differire il versamento entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi: se la Dichiarazione Iva è presentata in forma unificata. In entrambi i casi è ammessa la rateizzazione fino a Novembre. Inoltre, i contribuenti che nel 2012 hanno adottato il regime degli ex minimi, entro il 18/03 devono versare l IVA (senza interessi); questi, possono tener conto della rettifica della detrazione a favore derivante dall uscita dai vecchi minimi. Il termine per il versamento del saldo Iva a debito è differenziato a seconda che il contribuente presenti la Dichiarazione annuale Iva: in forma autonoma (per obbligo o per facoltà) all interno di UNICO2013. Versamento minimo: 10 (considerato l arrotondamento di. 10,33). DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA SCADENZA DEL 16 MARZO Il termine per il versamento: scade il 18/03/2013 ed è possibile effettuarlo alternativamente: in soluzione unica in forma rateale Rateizzazione del saldo: la determinazione delle rate va eseguito come segue: - quota capitale: le quote sono costanti (saldo a debito / n rate prescelto) - numero di rate: fino ad un massimo 9 rate (il termine ultimo scade il 18/11/2013) - interessi: 0,33% mensile - versamento: entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza a partire dal 18/03/2013. VERSAMENTO SALDO IVA (Dich. IVA autonoma) UNICA SOLUZIONE A RATE (max 9) ENTRO IL 18/03/2013 Rata scadenza Interessi 1 18 mar 2 16 apr 0,33% 3 16 mag 0,66% 4 17 giu 0,99% 5 16 lug 1,32% 6 20 ago 1,65% 7 16 set 1,98% 8 16 ott 2,31% 9 18 nov 2,64% Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati -
2 Redazione Fiscale Info Fisco 039/2013 Pag. 2 / 7 Interessi mensili: si tratta in realtà di una maggiorazione fissa (non applicata "a giorno") dovuta a "titolo di interessi"; a differenza della "maggiorazione" di cu sopra, va versata col cod. tributo "1668" Giorni festivi: si rammenta che la scadenza che cade al sabato o in giorno festivo è prorogata al primo giorno lavorativo successivo e che è "a regime" la cd. "proroga di Ferragosto". Iva: debito si sceglie di versare in n 4 rate (8.000 / 4 = 2.000): Esempio1 n. rata scadenza Q.ta capitale Q.ta interessi Tot. rata 1 18 marzo , aprile x 0,33% = 6, , maggio x 0,66% = 13, , giugno x 0,99% = 19, ,80 1 rata: rata: e così via. Cod. tributo per gli interessi rateali Arrotondamento: se il versamento viene effettuato: in unica soluzione: va arrotondato all'unità di euro a rate: va arrotondato al centesimo di euro Presentazione dell'f24: può essere adottata una delle ordinarie procedure telematiche. DICHIARAZIONE IVA IN UNICO 2013 Rata pagata e numero di rate prescelto Il versamento può essere effettuato a scelta: 1) con le medesime modalità previste per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in forma autonoma (ovvero entro il prossimo 18/3 in unica soluzione o in forma rateale applicando la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima) 2) spostando il debito in Unico al 17/06/2013 (+ 0,4% se spostato 17/07/2013; inoltre, le società di capitali con periodo non solare versano al 16 del 6 mese successivo alla chiusura del periodo). In tal caso è possibile scegliere di versare il saldo IVA 2012: in unica soluzione: maggiorando il dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese nel periodo compreso dal 18/03-17/06 (17/07 + 0,40%) In sostanza la maggiorazione è complessivamente pari a: 3 x 0,4% = 1,2% per differimento dal 18/03/2013 al 17/06/ x 0,4% = 2,0% per differimento dal 18/03/2013 al 17/07/2013 in forma rateale: maggiorando il dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a partire dal 18/03 suddividendo l importo nel numero di rate scelte (max 6 rate) applicando gli interessi dello 0,33% mensili sulle rate successive alla prima.
3 Redazione Fiscale Info Fisco 039/2013 Pag. 3 / 7 Rateizzazione del saldo: la determinazione delle rate, come nel caso della Dichiarazione Iva autonoma, deve concludersi entro il mese di novembre; pertanto, se si decide di versare: prima rata al 17/06/2013: max 6 rate prima rata al 17/07/2013: max 5 rate Riprendendo l Es. 1 supponiamo ora di portare il saldo Iva dovuto in Unico e di rateizzare a partire dal 17/06/2013 in 4 rate; in tal caso avremo che: spostamento saldo IVA dal 18/03/2013 al 17/06/2013: x (8.000 x 0,4% x 3 mesi) = = determinazione quota capitale: / 4 = Esempio2 n. rata scadenza Q.ta capitale Q.ta interessi Tot. rata 1 17 giugno , luglio x 0,33% = 6, , agosto x 0,66% = 13, , settembre x 0,99% = 20, ,04 Gli F24 saranno compilato come nell es. precedente (indicando separata gli interessi). VERSAMENTO IN COMPENSAZIONE: in presenza di: un saldo IVA 2012 a debito, differito al versamento delle imposte risultanti da Unico crediti utilizzabili in compensazione (es. credito IRPEF) la maggiorazione dell 0,40% va applicata esclusivamente sull ammontare non compensato a prescindere che la presentazione dell'f24 sia effettuata al 17/06/2013 o al 17/07/2013. Esempio3 Riprendendo l Esempio2, poniamo ora che: debito da saldo Iva: (da versare in n 4 rate) credito Ires: In tal caso, occorre: - innanzitutto procedere alla compensazione orizzontale (riducendo il debito Iva ad ); l F24 può essere presentato anche dopo il 18/03 (di norma al 17/06 o al 17/07, unitamente al pagamento della 1 rata) - applicare la maggiorazione per differimento del pagamento al 17/06/2013, ovvero (8.000 x 0,4% x 3 mesi) = (+0,40% se si differisce al 17/07) - determinare la quota capitale: / 4 = TERMINE DI VERSAMENTO DICH. IVA AUTONOMA DICHIARAZIONE IVA UNIFICATA AL 18/03/2013 AL 18/03/2013 AL 16/04 + 0,4% MAGGIORAZ. AL 16/05 + 0,8% MAGGIORAZ. TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DI UNICO + 1,2% MAGGIORAZIONE È AMMESSO IL PAGAMENTO RATEALE IN QUOTE COSTANTI DA TALE DATA ED ENTRO AL 16/11/2013
4 Redazione Fiscale Info Fisco 039/2013 Pag. 4 / 7 INTERESSI DI RATEAZIONE: 1 rata al 17/06/2013 0,40% 0,40% 0,40% 1 rata 2 rata 3 rata 4 rata 5 rata 6 rata Scadenze: Interessi: 18/03/ /06/13 16/07/13 16/08/13 16/09/13 16/10/13 18/11/13 0,33% 0,66% 0,99% 1,32% 1,65% 1 rata al 17/07/2013 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 1 rata 2 rata 3 rata 4 rata 5 rata Scadenze: Interessi: 18/03/ /07/12 16/08/13 16/09/13 16/10/13 18/11/13 0,33% 0,66% 0,99% 1,32% MODALITÀ DI VERSAMENTO Come noto, il versamento del saldo IVA 2012 va effettuato: utilizzando il consueto modello F24 (in modalità telematica) indicando quale : codice tributo: 6099 (e per gli interessi rateali 1668 ) anno di riferimento: Nota: è sempre necessario indicare il numero della rata che si procede a versare (es: 0105 per la prima rata di 5, 0101 in caso di versamento in unica soluzione). CASI PARTICOLARI Ai fini del versamento dell IVA dovuta per il 2012, si esaminano alcune casistiche particolari. TRIMESTRALI SPECIALI I contribuenti destinatari di alcuni particolari regimi Iva devono versare entro il 18 febbraio 2013 (il 16/02/2013 cade di sabato). - autotrasportatori di cose c/terzi iscritti al relativo albo - imprese che prestano servizi al pubblico con - esercenti impianti di distribuzione di carburante ampia diffusione che comportano l addebito di corrispettivi per periodi superiori al mese, come - associazioni in regime agevolato L. 398/91 individuati da appositi decreti. NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13 L. 388/2000) I contribuenti che nel 2012 erano in regime delle Nuove iniziative produttive devono: versare l Iva con cadenza annuale (non hanno effettuato le liquidazioni periodiche) con le modalità ordinare viste in precedenza e cioè alternativamente: saldo Iva al 18/03/2013 differimento al termine delle imposte da Unico con possibilità di rateizzare fino a novembre 2013 a partire dal 17/06/2013 o dal 17/07/2013.
5 Redazione Fiscale Info Fisco 039/2013 Pag. 5 / 7 FUORIUSCITI DAL REGIME DEI MINIMI - RETTIFICA DELL'IVA I contribuenti che, dal 2012 sono fuoriusciti (o decaduti) dal regime agevolato dei minimi: indipendentemente che abbiano avuto accesso al regime agevolato dei cd. ex- minimi oppure siano transitati in contabilità semplificata o ordinaria possono effettuare: la rettifica della detrazione IVA a favore in relazione a tutti i beni e servizi: esistenti al 31/12/2011 non ancora ceduti o utilizzati Regime contabile semplificato : qualora i contribuenti - possiedono i requisiti richiesti dal regime dei minimi in vigore fino al 31/12/ ma non quelli per accedere ai nuovi minimi possono adottare il regime contabile agevolato previsto per i cd ex minimi. Questo si caratterizza per una serie di semplificazioni tra cui l applicazione dell IVA secondo le ordinarie modalità (IVA a debito IVA a credito); pertanto, sarà possibile effettuare il versamento annuale dell IVA 2012 (senza interessi) entro il prossimo 18/03/2013 Si tratta di rendere detraibile l IVA non detratta durante il regime dei vecchi minimi che, a seguito del passaggio al regime IVA ordinario, diviene detraibile. In particolare, la rettifica va effettuata in relazione: alle rimanenze di magazzino risultanti al 31/12/2011 ai servizi non utilizzati al 31/12/2011 (es: canoni di leasing fatturati nel 2011 e riferiti al 2012) ai beni mobili (es: attrezzature, pc, mobili e arredi, autovetture, ecc.) per i quali al 31/12/2011 non è ancora scaduto il cd periodo di tutela fiscale (si tratta dei beni acquistati dal 2008 in poi in quanto per quelli acquistati fino al 2007 è già trascorso il quinquennio) APPOSITA DOCUMENTAZIONE: per consentire il controllo da parte dell Amministrazione finanziaria, è necessario predisporre un apposita documentazione nella quale indicare distintamente, per categorie omogenee, la quantità ed i valori dei beni del patrimonio aziendale (secondo le modalità illustrate nella CM 328/97). DICHIARAZIONE IVA 2013: l IVA a credito conseguente alla rettifica della detrazione va indicata nel rigo VF56. VERSAMENTO "NETTO": il contribuente fuoriuscito dal regime dei minimi: che all ingresso in tale regime ha dovuto operare la rettifica della detrazione dell IVA (a sfavore) scegliendo il versamento rateizzato (5 rate annuali di pari importo) può provvedere al versamento delle rate residue (alla data dell 1/01/2012) al netto della rettifica a favore (permanendo in essere, si ritiene, la rateazione) evidenziando a rigo VF56 la differenza (con il segno - o + ) tra le 2 rettifiche. RETTIFICA NEGATIVA RATEIZZATA = RATE "RESIDUE" RETTIFICA NEGATIVA meno RETTIFICA POSITIVA DA FUORIUSCITA
6 Redazione Fiscale Info Fisco 039/2013 Pag. 6 / 7 Il geometra Rossi ha iniziato l attività nel 2003 e dal 2008 ha applicato il vecchio regime dei minimi. Ha dovuto operare la rettifica della detrazione a sfavore per un importo di 2.200, optando per il versamento in 5 rate. Si ipotizzi, inoltre, che lo stesso: dal 2012 è uscito da tale regime ed ha adottato il regime semplificato per gli ex minimi. nel corso del vecchio regime dei minimi (2011) ha acquistato un bene strumentale per (IVA 20%). Esempio4 In tal caso, la rettifica della detrazione da operare nel mod. IVA 2013 (rigo VF56) ammonta ad 140 ed è così determinata: - quinta rata rettifica detrazione a sfavore (2.200/5) - rettifica detrazione a favore (1200 / 5 x 4) 520 Ipotizzando che l IVA a debito relativa al 2012 sia pari a e quella a credito pari a 700 il saldo IVA 2012 da versare entro il 18/03/2013 è così determinato: - IVA a debito IVA a credito ( ) Saldo da versare REGIME DEI NUOVI MINIMI - ACCESSO DAL 2013 I soggetti che accedono, dal 2013, al nuovo regime dei minimi devono effettuare: la rettifica della detrazione dell IVA a credito a sfavore in relazione a beni e servizi: esistenti al 31/12/2012 non ancora ceduti o utilizzati. Beni ammortizzabili (compresi gli immateriali): si rammenta che la rettifica: - va eseguita se non sono trascorsi 4 anni da quello di entrata in funzione ovvero 10 anni dalla data di acquisto o ultimazione relativamente agli immobili - non va eseguita per i beni < 516,46 o per quelli il cui coefficiente d ammortamento è > 25%. Sul punto la CM 17/2012 precisa che la rettifica dell IVA è un ipotesi residuale, applicabile soltanto dai contribuenti che, al sussistere delle condizioni, hanno: iniziato l attività dal 2008 optando per il regime ordinario / delle nuove iniziative applicato dal 2012 il nuovo regime dei minimi. Pertanto, il versamento dell IVA dovuta a seguito della rettifica (da indicare al rigo VA14), va effettuato alternativamente: in unica soluzione: entro il termine per il versamento del saldo dell IVA relativo all anno precedente a quello di applicazione del regime, ovvero entro il 18/03/2013. in 5 rate annuali di pari importo, di cui: 1 rata: entro i termini ordinari di versamento del saldo IVA, ovvero il 18/03/ rate successive: entro il termine di versamento a saldo dell imposta sostitutiva IRPEF (senza interessi)
7 Redazione Fiscale Info Fisco 039/2013 Pag. 7 / 7 Detto versamento: va effettuato: mediante F24, con le consuete modalità telematiche indicando il codice tributo 6497 ed anno di riferimento il 2012 può essere oggetto di compensazione in F24 con gli eventuali crediti disponibili non può essere: rateizzato effettuato entro il termine previsto per il saldo di Unico 2013 (CM 7/2008). Esempio5 L impresa Mario Bianchi, in attività dal 2010, entra dal 2013 nel regime dei nuovi minimi. Si ponga poi che: l Iva da restituire a seguiti di rettifica sia pari a (da versare in 1 o in 5 rate) dalla dichiarazione è emerso un debito IVA complessivo di , così suddiviso: - debito senza rettifica: rettifica Iva: In tal caso, si dovrà versare:.840: nei modi ordinari (in unica soluzione al 18/03/2013, con rateizzo fino a novembre o portando il debito in Unico con la maggiorazione) : alternativamente (importi non rateizzabili fino a novembre) - in unica soluzione al 18/03/ in 5 rate di. 432 (al 17/06/2013, 17/07/2013, 20/08/2013 e così via). Dichiarazione Iva2013 (anno 2012)... Versamento al 18/03/2013 Non contiene il debito da rettifica X
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