FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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- Albano Pace
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1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. G. M. veniva giudicato, a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato, con rito abbreviato dal gip del tribunale di Milano in relazione ai reati di pornografia minorile aggravata in quanto commessa in danno di minore degli anni quattordici, sostituzione di persona, induzione di minori, anche infraquattordicenni, al compimento di atti sessuali mediante inganno, corruzione di minorenne, inosservanza di pene accessorie con l aggravante del nesso teleologico, fatti così descritti nei seguenti capi di accusa: 1) Artt. 81 cpv, 600 ter c. 1, 600 sexies c. 1 e 2, 494 cp perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, induceva un numero imprecisato di minori degli anni diciotto, tra le quali C. L., A. E., G. P.A.S., R. R. ed altre, a partecipare ad esibizioni pornografiche ed in particolare, fingendosi un ragazzo sedicenne e contattando le ragazze su social networks (Facebook e Netlog) o avendone ottenuto le utenze telefoniche cellulari in qualità di allenatore sportivo, convinceva le giovani interlocutrici, dopo averle blandite e persuase ad intraprendere con lui una relazioni sentimentale virtuale ossia condotta mediante contatti telefonici e via chat, a denudarsi, a toccare i propri organi sessuali e a masturbarsi davanti alla web-cam, così da poter assistere egli stesso alla esibizione, inducendole anche ad inviargli materiale video e fotografico ritraente le predette esibizioni. In Trezzano sul Naviglio (MI), quantomeno dal 18 gennaio 2012 in permanenza 2) Artt. 81 cpv, 609 bis c. 2, 609 ter, 609 quater cp perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, traendo in inganno le persone offese per essersi sostituito ad altra persona ed in particolare creando dei profili su social networks (Facebook e Netlog) fingendosi un ragazzo di 16 anni, tra cui un profilo a nome [omissis] con nickname [omissis] (indirizzo [omissis]), inviando messaggi sms ed intrattenendo conversazioni telefoniche e via chat a contenuto esplicitamente sessuale con interlocutrici minorenni, anche infraquattordicenni, tra le quali C. L. (nata il [omissis]), A. E., G. P.A.S., R. R. ed altre, induceva le stesse a compiere atti sessuali, consistiti nel toccare i propri organi sessuali e masturbarsi durante le predette conversazioni. In Trezzano sul Naviglio (MI), quantomeno dal 18 gennaio 2012 in permanenza 3) Art. 81 cpv, 609 quinquies cp perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con le modalità di cui al capo che precede, si masturbava in collegamento web-cam con minori di anni quattordici, al fine di farle assistere. Via Serbelloni, MILANO (MI) redazione@penalecontemporaneo.it Editore Luca Santa Maria Direttore Responsabile Francesco Viganò Diritto Penale Contemporaneo
2 In Trezzano sul Naviglio (MI), quantomeno dal 18 gennaio 2012 in permanenza 4) Art. 81 cpv, 61 c. 2, 389 cp perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avendo il M. riportato condanna definitiva per reati a sfondo sessuale con pena accessoria ex art. 600 septies cp dell interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche private frequentate prevalentemente da minori, trasgrediva ai divieti previsti prestando la propria collaborazione in qualità di allenatore di squadre di pallavolo femminile minorili (under 12, under 16, over 16). Con l aggravante di aver commesso il fatto per eseguire i reati di cui ai capi precedenti. In Trezzano sul Naviglio (MI), quantomeno dal 18 gennaio 2012 in permanenza Nel giudizio si costituivano parti civili C. L., nata il , in persona degli esercenti la potestà e, in proprio, i genitori S. S. e C. C. e l imputato rendeva spontanee dichiarazioni. All esito delle discussioni e conclusioni delle parti il gip emetteva ordinanza ex art. 441 c. 5 cpp con cui disponeva perizia informatica. In particolare il gip richiedeva al perito nominato, dr. L. C., di effettuare le seguenti attività: 1) verificare il contenuto degli account utilizzati dall'imputato per intrattenere comunicazioni e conversazioni via Internet con le persone offese ovvero, più in generale, con ragazze minorenni, ricostruendosi in tal modo la rete delle sue conoscenze o amicizie con loro e gli indirizzi utilizzati per le comunicazioni, con accesso a report di invio di file-immagine ed eventualmente a banche dati custodite on-line; 2) procedere ad un'analisi forense dei cellulari in sequestro con specifico riferimento ai collegamenti per accedere ai social network, atteso che nei progressivi 367 e 4038 l'imputato afferma o dimostra di utilizzare il cellulare per entrare su netto, con la ricostruzione della decodifica dei collegamenti attraverso gli apparecchi in sequestro; 3) poiché nella c.n.r. gli operanti sostengono che nei medesimi apparecchi sono presenti immagini e video con eliminati i volti dei personaggi onde impedirne l'identificazione o comunque l'intendimento dell'età, senza che la consulenza tecnica del P.M. ne faccia menzione, completare l'analisi con la visione e la segnalazione di tali immagini e video. Il giudice motivava l iniziativa istruttoria evidenziando di non poter decidere allo stato degli atti in quanto, alla luce del tenore letterale delle contestazioni mosse nei capi 1) e 3), sorgeva la necessità di disporre gli approfondimenti indicati in modo specifico nei quesiti sottoposti al perito. 2
3 Nella motivazione il gip evidenziava la necessità di reperire informazioni quanto più complete possibile circa tutti i messaggi, le conversazioni, le fotografie, i video e comunque i contenuti transitati attraverso detti account nonché circa la catalogazione dei contatti ad essi collegati e, da ultimo, le date di creazione ed eventualmente di chiusura degli account stessi, con esplicitazione dei motivi. Riteneva che l'indagine dovesse estendersi agli account ed indirizzi di posta elettronica comunque in uso all'imputato eventualmente individuati in conseguenza del progredire delle decodifiche e man mano che la collaborazione dei siti Internet interessati lo consentissero. La difesa si opponeva alla acquisizione di flussi di comunicazione in quanto riteneva fosse riconducibile alla disciplina dell art. 266 bis cpp, facendo riserva di ogni questione di inutilizzabilità. Il giudice di prime cure osservava che al perito era stato conferito mandato di ricostruire indirizzi di posta elettronica, profili, archivi e banche dati informatiche nella loro consistenza e nel loro sviluppo storico, con la conseguenza che l incarico doveva ritenersi meramente documentativo. I file e le eventuali stampe che il perito avrebbe acquisito sarebbero dunque stati inseriti nel fascicolo alla luce della loro valenza documentale. Per consentire al perito di rispondere compiutamente ai quesiti posti, si era successivamente resa necessaria una attività svolta con rogatoria negli Stati Uniti d America, al fine di ottenere copia del materiale informatico ancora allocato nei server dei social network su cui l imputato aveva l abitudine di intrattenersi con le ragazzine. In particolare il giudice aveva avviato l iniziativa rogatoriale sulla scorta dei rilievi di un primo elaborato peritale, depositato il La difesa, all'udienza del 4 marzo 2013, riproponeva l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione in tal modo acquisita. La rogatoria aveva esito positivo in quanto la richiesta collaborazione, attivata tramite il Ministero della Giustizia e la Autorità giudiziaria statunitense, investita attraverso il magistrato di collegamento e gli organi di rappresentanza a R., portava alla consegna presso l'ambasciata, tramite l F.B.I, di CD sui quali erano stati copiati tutti i file reperiti nelle caselle di posta elettronica e nei profili dei social network presenti sui server all'estero, CD che venivano infine consegnati al perito per la decodifica. Il gip pertanto, ritenuta la natura documentale di tutto il materiale acquisito per via rogatoriale, non ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all art. 266 bis cpp, ritenendo viceversa che si verta in ipotesi di cui all art. 234 cpp. In particolare il giudice rileva che i file acquisiti non erano in transito al momento del loro ingresso nel procedimento penale. Essi - si legge a pag. 25 e seg. della sentenza - non sono altro che la copia del report delle chat, cui si aggiunge la copia delle caselle di posta elettronica utilizzate dall imputato I file acquisiti sono documenti perché, in definitiva, riproducono il contenuto del materiale presente, al momento delle operazioni negli spazi di memoria utilizzati sui server dall imputato, connesso ad Internet dall Italia, ma fruitore di un servizio di giacenza delle 3
4 informazioni fornito dalle società gestrici dei server nel territorio degli Stati Uniti d America.. Quindi l'analisi dei profili dei social network consentiva di individuare le caselle di posta elettronica, poiché le società che gestiscono i social network medesimi esigono dall'utente la dichiarazione di disponibilità di una casella di posta elettronica al fine di fornirgli quanto meno le credenziali di accesso allo spazio virtuale, cui però corrisponde uno spazio reale, onde collocare i contenuti delle chat-session. Nel corso dei chiarimenti sollecitati dal giudice il perito aveva precisato che il gestore aggiorna periodicamente lo spazio di memoria messo a disposizione di ciascun utente in modo da consentire un flusso di dati senza necessità di un loro inutile immagazzinamento. Così il gestore attribuisce dello spazio disco, quindi della memoria, che l'utente utilizza in un dato momento. Ad esempio se si hanno 1000 immagini, si utilizza una quantità di memoria idonea; se si possiedono 10 immagini, se ne utilizza una parte inferiore. Se avendo 1000 immagini l'utente ne cancella 900, automaticamente quello spazio viene riallocato ad altri utenti e viene soprascritto cosicché non è più possibile recuperare i dati, mentre in un personal computer sono ancora recuperabili perché il materiale rimane nei file temporanei o nei file log delle chat. I CD trasmessi dall F.B.I. pertanto completavano e superavano il materiale esaminato dal perito in esecuzione della prima parte dell'incarico, ove era stato esaminato il materiale probatorio offerto dal P.M.. Il giudice si diffonde quindi nel motivare che quanto contenuto nei predetti CD e oggetto della analisi completa da parte del perito esula del tutto dalla disciplina delle intercettazioni telematiche per la ragione che i CD recano impressa nient'altro che la copia di file allocati sui server di appoggio dei social network viepiù, non già nella loro consistenza originaria ma nella loro consistenza, per così dire, residua. I CD e, oltre, i file che vi sono impressi non sono altro che documenti ai sensi del primo comma dell'articolo 234 cpp. I file rappresentano una combinazione di codici magnetici che esiste in quanto allocata su un supporto idoneo alla sovrascrittura, ossia alla loro conservazione nella loro fisica materialità di espressione di acceso e spento nel linguaggio binario tipico dei computer. Essi si saldano con i CD medesimi perché sono intellegibili attraverso il supporto che li memorizza e, in siffatto modo di esistere, sostanziano la rappresentazione di fatti, persone o cose di cui discorre la disposizione citata. Rappresentano fatti, persone o cose perché detti fatti, persone o cose, che si sono verificati o animati nella realtà, necessariamente passata, non si verificano e neppure si animano nei file impressi sui CD, i quali contengono l'esito delle ridette verificazioni od animazioni, che perciò rappresentano, nel contesto di una serialità suscettibile di riproduzione, laddove la verificazione e l'animazione, naturalisticamente intesi, sono irripetibili. Rappresentano "fatti, persone o cose". Rappresentano "fatti": primieramente il fatto in sé dell'intrattenimento dell'imputato con le minorenni adescate e poi i fatti secondari dei contenuti erotici delle loro conversazioni, delle avance dell'imputato, delle risposte delle minorenni, della 4
5 trasmissione di immagini e di video da parte dell'imputato alle minorenni e da parte delle minorenni all'imputato mediante l'invio di file-immagine preconfezionati o mediante il contemporaneo avvio di sessioni in web-cam. Rappresentano "persone": le "persone" a venire in rilievo sono ovviamente quelle dell'imputato e delle minorenni; ma, recuperata l'etimologia della parola "persona", mentre le persone delle minorenni sono autentiche, come la più parte delle volte si può apprezzare dai loro avatar e dai contenuti consoni delle loro battute nelle conversazioni, la persona dell'imputato è falsa. L'imputato si è costruito il doppio di sé; si è costruito quell'identità di [omissis] che utilizza come suo alter ego per adescare, con l'inganno, le fanciulle ed indurle a credere di corrispondere i desideri di un coetaneo nel gioco di una relazione a un tempo sentimentale ed erotica. Tutto ciò si può dire con matematica - anzi informatica - certezza perché gli avatar associati agli account in uso all'imputato non riproducono l'effigie dell'imputato e neppure descrivono attività, modi d'essere e sembianze dell'imputato. In tal senso i file rappresentano le "persone": raffigurano, nel senso letterale del termine, attraverso gli avatar, l'imputato e le fanciulle, descrivendoli, nel senso questa volta figurato del termine, attraverso le loro parole ed i loro gesti, nell'atto della loro interazione. Ed infine i file rappresentano "cose". Il nodo è complesso ma non per questo non districabile. Anche quelle "cose" che i file avrebbero potuto rappresentare nella materialità della tecnica, ma, solo sul piano giust'appunto della materialità della tecnica, non rappresentano, sono anzitutto i file-immagine ed i file-video che l'imputato e le fanciulle si scambiavano.. 1 Il gip respingeva anche la ulteriore eccezione proposta dalla difesa, relativa alla inutilizzabilità del materiale acquisito con la rogatoria in quanto l'attività sarebbe stata condotta in violazione della disciplina che governa l'acquisizione e il sequestro della corrispondenza. Premesso che l'attività si era svolta nel pieno contraddittorio con le parti, il gip osserva che l'acquisizione dei CD provenienti dall'america rispetta l'articolo 254 bis cpp a proposito del sequestro di dati informatici con la procedura di estrazione della copia, in termini di compatibilità con la disciplina locale, che coniuga l'estrazione della copia con l'accesso al materiale ad esito dell'esecuzione dell order of exhibition, di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria dello Stato del luogo ove i server sono allocati, la quale valuta, primieramente, la sussistenza del requisito della probable cause e, poi, dispone il modo e i tempi dell'accesso; non sfuggirà che il perito, pur non essendovi tenuto, ha utilizzato l'accortezza persino di applicare, nuovamente in via analogica, il disposto del secondo comma dell'articolo 254 cpp, chiedendo ed ottenendo la presenza di personale dell'arma dei Carabinieri nella sede dell'ambasciata degli Stati Uniti d'america a R. nel momento, voluto dalle Autorità statunitensi, della determinazione della consistenza del materiale consegnato per il tramite dell F.B.I, tuttavia senza accesso al contenuto dei CD, con conseguente riapposizione di sigilli, aperti solo all'udienza al cospetto del giudice e dinanzi alle 1 V. pag della sentenza 5
6 parti, nel quale contesto, sotto gli occhi di tutti, si è verificata la natura del linguaggio dei file impressi sui CD medesimi. 2 Osserva quindi il giudice che il materiale fornito dagli Stati Uniti d'america e i profili sui social network nonché gli indirizzi di posta elettronica alla luce del primo comma dell'articolo 254 cpp erano sequestrabili in vista della regola che coniuga la disposizione procedimentale del secondo comma dell'articolo 253 cpp con la previsione di confisca obbligatoria del secondo comma dell'articolo 240 cp. Infatti non vi è ombra di dubbio che l'imputato li utilizzasse per il compimento della sua illecita attività. Poco senso avrebbe però avuto sequestrarli e poi confiscarli, come del resto reso patente dall'opzione infine eletta dallo stesso legislatore nell'intervento novellistico ex articolo 254 bis cpp in sede di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001: le società gestrice mettono a disposizione degli utenti una memoria variabile a seconda dell'utilizzo, nel senso che, in caso di ridotto e, in prospettiva, di mancato utilizzo, lo spazio si riduce automaticamente in favore di altri utenti. Preminente la funzione probatoria del materiale, la copia dello stesso, la quale è informaticamente un originale, poiché ciascun file allocato sui CD è in sé e per sé identico, quanto a sequenze di bit, a quello allocato sui server, variando solo le estensioni necessarie al salvataggio e, quindi, i metadati, non solo fa prova dei contenuti alla stregua, come detto, di un documento Ma, acquisendo altresì la qualifica di corpo del reato, va soggetto ex art. 235 cpp alla medesima disciplina del sequestro ai sensi, non a caso, del secondo comma dell'articolo 253 cpp con la variante che l'acquisizione, da chiunque il documento sia formato o detenuto, tiene luogo del sequestro: né d'altronde, rispetto al sequestro di documenti, il vincolo di realità si realizza in altro modo che con l'acquisizione. Ferme tutte le considerazioni che precedono, nel caso che ne occupa, la disciplina del sequestro, sebbene formalmente sostanzialmente ossequiata, neppure sarebbe applicabile, posto che il materiale infine trasmesso dall'fbi, ben lungi dall'afferire ad un'attività in sé acquisitiva, costituisce la base di dati necessaria al perito per rispondere, nell'osservanza dei principi di completezza e verità, ai quesiti sottopostigli. Tant'è che, proprio in seguito alla rogatoria, il perito potuto svolgere il suo incarico. 3. Così superate le eccezioni preliminari proposte dalla difesa, il gip, con sentenza del 20 marzo 2013, depositata il 18 aprile 2013, dichiarava G. M. colpevole di tutti i reati ascrittigli, esclusa la aggravante di cui all art. 600 sexies c. 2 cp contestata al capo 1; riconosciuta la continuazione tra tutti i reati, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1 e applicata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione ed euro di multa, oltre al pagamento delle spese processali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere; applicava all imputato la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante l esecuzione della pena; applicava le pene accessorie di 2 Pag. 28 della sentenza 3 Pag. 29 e 30 della sentenza 6
7 cui all art. 600 septies e nonies cp; ordinava la confisca e distruzione di quanto in sequestro; condannava l imputato a risarcire il danno alle costituite parti civili rimettendo le parti avanti al giudice civile per la liquidazione e condannando l imputato al pagamento di una provvisionale pari ad euro a favore della minore e 500 a favore del padre e 500 a favore della madre, condannando altresì l imputato a rifondere alle parti civili le spese processuali liquidate in euro oltre oneri e riservando il deposito delle motivazioni nel termine di giorni 30, con sospensione del decorso dei termini di custodia e con riserva al deposito della motivazione di trasmissione alla Procura della Repubblica degli atti i ordine alla emersione di fatti costituenti reato suscettibile di procedibilità di ufficio. Nella determinazione della pena, illecito riteneva più grave il reato di cui al capo 1, fissando la pena base in anni nove di reclusione ed euro di multa, pena aumentata di anni tre ed euro per la aggravante, con ulteriori aumenti di anni uno per la continuazione interna, anni tre per il capo due, mesi sei per il capo tre mesi sei per il capo quattro, con indicazione della pena finale in anni 17 di reclusione ed euro di multa, pena ridotta di un terzo per il rito. Nel motivare la affermazione di responsabilità in relazione a tutte le ipotesi criminose descritte nei capi di accusa, il gip riporta anzitutto l'esito delle indagini, confermate e ampliate (solo dal punto di vista quantitativo, come si vedrà, ovvero con riferimento al numero di ragazzine coinvolte, e non già qualitativo) dal contenuto della relazione peritale disposta d'ufficio e in particolare dalla analisi dell esito della attività rogatoriale. I fatti vengono riassunti nella c.n.r. dei Carabinieri, Stazione di [omissis], del La P.G. riferisce che tale S. G. chiedeva un incontro per avere un consiglio sul comportamento da tenere con l imputato, allenatore della squadra di pallavolo femminile di [omissis] (che accoglie ragazze a partire dai sedici anni). S. informava i militari di aver appreso da alcune giocatrici che G. M. era stato allontanato a settembre-ottobre del 2011 dalla squadra femminile di pallavolo di [omissis] (under 12), che egli allenava in concomitanza con quella di [omissis], poiché un genitore aveva segnalato sue attenzioni nei confronti della figlia. Era noto al S. che M. era stato arrestato in passato per fatti di pedofilia. Per questi motivi S. aveva sospeso dalla attività l imputato, fissando un incontro chiarificatore il 16 gennaio, incontro al quale avrebbero partecipato gli stessi militari. Alle del 16 gennaio 2011 gli operanti, in abiti civili, si recavano alla palestra comunale in [omissis]. Nella immediatezza M. dichiarava di essere a conoscenza dei precedenti a suo carico e consapevole della violazione dell art. 389 cp ed assumeva pertanto la veste di indagato in relazione a tale ipotesi di reato. In quella occasione l imputato rendeva spontanee dichiarazioni e si procedeva al sequestro di tre telefoni cellulari in suo possesso. Emergeva che a M., a seguito di condanna, era stata applicata la pena accessoria della interdizione perpetua da incarichi di ogni ordine e grado in uffici, servizi, istituzioni o 7
8 strutture, pubbliche o private, frequentate da minori. L imputato ammetteva di aver ricoperto, contravvenendo al divieto, l incarico di allenatore di squadre di pallavolo: in particolare nel periodo tra novembre 2010 e giugno 2011 la squadra femminile di pallavolo [omissis] (under 16); tra settembre e ottobre 2011 la squadra femminile [omissis] (under 12); tra settembre 2011 e dicembre 2011 la squadra femminile [omissis], il cui responsabile aveva allertato le Forza dell'ordine. L'imputato inoltre riferiva agli operanti di avere un falso profilo su Facebook, con nickname [omissis], collegato alla posta elettronica [omissis], ove si presentava come un ragazzo di 16 anni con la finalità di chattare con ragazze di giovane età. Ammetteva di intrattenere corrispondenza telefonica con ragazzine, confermando che all'interno dei tre telefoni cellulari sequestrati (aventi numeri [omissis]; [omissis] e [omissis]) vi erano fotografie di ragazze di età compresa fra i 13 e i 17 anni e che alcune di loro erano immortalate in atteggiamenti erotici. Affermava che tutte le ragazze erano state conosciute su Facebook. Alla CNR erano allegati accertamenti tecnici che attestavano l'esistenza di fotografie di ragazze minorenni nude o seminude in atteggiamenti erotici consistenti in esibizioni o atti di auto-palpeggiamento delle parti intime; la presenza di filmati pornografici con i volti delle persone coinvolte nascosti per eludere l'età; la permanenza di corrispondenza con numerose ragazze via SMS, con messaggi espliciti nei contenuti erotici e diretti a incontri con finalità sessuali. L'analisi della copia di backup dei tre telefoni cellulari (poi restituiti all'imputato) era contenuta nella Relazione di analisi tecnica informatica della Squadra reati informatici presso la Procura della Repubblica. I video registrati sulla micro-sd del Samsung C 3050 sono copie di quelli, più numerosi, registrati sulla micro SD del Nokia 5800, questi ultimi peraltro conservati anche nella memoria del Samsung (come poi accertato dalla perizia). I video possono essere aperti dai CD agli atti con l'impiego dell'apposito programma VLC Media Player. Il video denominato l viene in particolare evidenziato dal perito nella relazione dell'8 marzo 2013 alle pagine 96 e 97: ritrae una ragazzina, dodicenne o tredicenne, che pratica un rapporto orale sul membro eretto di un uomo, immagine sfuggita al tecnico nella relazione di accertamento predisposto su incarico del P.M. Altri video registrati sulla micro S-D del Nokia 5800 raffigurano ragazze minorenni che si prestano a pratiche sessuali; il gip evidenzia in particolare il contenuto dei video denominati [omissis] ; [omissis], dove una giovane è ripresa mentre pratica contemporaneamente rapporti orali sui falli di due soggetti adulti, e [omissis]. Altri video pornografici sono relativi solo ad adulti e altri attengono alle attività sportive dell'imputato, molto abile nel pattinaggio su strada, e altri relativi all'attività della pallavolo. Per quanto riguarda le fotografie, il gip richiama quelle riprodotte alle pagine 10 e 11 della relazione tecnica informatica (allegato 8/2), rinvenute nel Samsung C
9 Vi sono ragazzine che si auto ritraggono in reggiseno o slip o a seno nudo, in pose ammiccanti, con la macchina fotografica rivolta direttamente a sé o, indirettamente, attraverso lo specchio, talvolta con la mano sulle parti intime. Le fotografie contenute nella micro SD del Nokia 5800 (pag. 27 e 28 della relazione) sono del pari esplicite. Alcune fotografie risultano inviate all'imputato dalle ragazzine dietro sue esplicite richieste in tal senso, allorché fingeva di essere il sedicenne S., nel contesto della messa in scena di una relazione sentimentale virtuale, come attestato anche dal tenore degli SMS riportati a pagina della sentenza 4. Il 17 gennaio 2012 G. S. rendeva sommarie informazioni nel corso delle quali specificava che l'imputato stava regolarmente frequentando, autorizzato dalla federazione italiana di pallavolo, un corso per diventare allenatore e che la palestra ospitava più squadre di pallavolo con frequentazione di bambini a partire dai cinque anni e di adulti. Riferiva che S. D.T., padre di una ragazzina che frequentava la palestra, C. di 13 anni, aveva saputo dalla figlia che l'imputato, sebbene non allenasse la ragazzina, alcuni giorni prima l'aveva raggiunta all'oratorio [omissis] e aveva chiesto, con successo, di incontrarla. La figlia, peraltro, si era infastidita e quindi, preoccupata e imbarazzata, era rientrata all'oratorio. Emergeva che nei giorni seguenti era stato presentato un esposto da A. R., madre di N., undicenne, in quanto l'imputato, nella sua qualità di allenatore della squadra, aveva la disponibilità del numero cellulare della figlia e la contattava con messaggi ambigui. In accordo con il P.M., in data 21 gennaio 2012 venivano restituiti all'imputato i tre telefoni cellulari, previo backup degli apparati, poiché gli inquirenti prevedevano che M. potesse riutilizzarli. Veniva così autorizzata una attività di intercettazione telefonica delle tre utenze sopraindicate. Veniva monitorato anche il numero di rete fissa [omissis] intestato e in uso alla madre dell'imputato, identificata in B. E.G. Dalla intercettazione di quest'ultima utenza emergevano una serie di indicazioni utili, tra cui la identificazione di una quarta utenza in possesso all'imputato ma intestata alla madre. Nel corso di conversazioni con la madre, l'imputato esternava la sua forte preoccupazione di poter venire nuovamente arrestato. In una conversazione la madre parlava con l'amica G. e le raccontava le vicissitudini del figlio. L'amica le diceva di aver reperito su Facebook un profilo di tale G. che, spacciandosi per un ragazzino, contattava le minorenni usando il nickname di [omissis] o [omissis]. La donna diceva di essere sicura che questo profilo appartenesse all'imputato perché vi erano pubblicate foto di allenamenti e partite di pallavolo, aggiungendo che egli era in contatto con una ragazzina di 12 anni di nome 4 Amore rimanda mex Amore ho dt una snz reg? Si amore dai manda Amore prometti ke farai il geloso smp e ke dirai ke sn tua? Giuro amore mio SONO GELOSO SEMPRE E TE SEI MIA Si amore xro skrivi sui kommenti dll foto ke sn tua e quello ke vuoi ti prg amore ok amore si Ora manda la foto qui Amore che figa che sei. Mmm ora la figa Amore la figa stasera xche ora nn mi va tnt dimostrami ke 6 geloso Amore se mandi foto a qualcuno ti prendo e ti picchio con la frusta e poi ti scopo Mmm amore stasera fai un video? Anche io lo faccio Amore nn lo so fare cmq ci provo Amore ti amo hai altre foto anche nuda? Amore no amore? A dopo ti amo e VOGLIO e fai VIDEO Ok amore vado a pallavolo ma stasera con te VOGLIO ECCITARMI GODERE E FARTI GODERE OK? Ti mando video sega e foto del mio cazzo duro Stasera dp le ok okok amore mio a stasera. 9
10 M., tratta in inganno dall'età apparente del sedicente [omissis], il cui finto intestatario era un ragazzo nato a Milano il 16 maggio L'intercettazione della nuova utenza telefonica [omissis], intestata alla madre dell'imputato ma in uso al predetto, poneva in evidenza un graduale aumento di interesse e di coinvolgimento telefonico da parte dell'indagato verso utenze diverse da quelle della madre. Peraltro si trattava di semplici squilli telefonici che gli investigatori interpretavano solo come un avvertimento, ovvero uno squillo di saluto, ovvero un invito a collegarsi a Internet o su social network. L'ingenuità di alcune interlocutrici, tra cui una che per sentire la voce di lui lo invitava a non riattaccare la conversazione perché altrimenti non si sarebbe più collegata alla chat, consentiva di suffragare il significato degli squilli così come interpretato dagli inquirenti. Emergeva sempre più chiaramente che le minori erano coinvolte dalle attenzioni di quello che ritenevano essere un ragazzo, di nome S., classe 1995/96, nato a Milano, del tutto ignare di relazionarsi in realtà con un quasi cinquantenne. Il gip riporta quindi una parte della c.n.r. del ove i Carabinieri della Stazione di [omissis], che hanno condotto le indagini, scrivono: Tra i numerosi squilli cominciano a riproporsi anche delle comunicazioni tra il M. G. e le vittime. Ciò che appare quanto meno impressionante è la dialettica, il tono della voce, la continua circonvenzione della vittima con continui cambi di discorso per evitare loro riflessioni, il bombardamento psicologico continuo che portano pian piano le vittime ad un quasi totale assoggettamento psicologico al fantomatico S. di anni 15/16, interpretato vigliaccamente e subdolamente dal M. G. che usa questa strategia al fine di trarre in inganno le sue vittime; dall'ascolto dei dialoghi, della tonalità della voce, tra l'altro, sembra credibile che si tratti realmente di un ragazzo di 15 anni e non di un adulto di 48 anni. Ed è proprio a mezzo della dialettica, del tono di voce, del comportamento ammaliante, del linguaggio adolescenziale che utilizza per corteggiare le vittime e per raggiungere il proprio scopo che l'indagato riesce a procurarsi il materiale pornografico per masturbarsi o costringere le vittime a praticare giochi auto erotici sul Web. Dalla descrizione delle telefonate che verranno riproposte, si capisce in modo palese che le ragazze vengono invitate a pubblicare immagini che le ritraggono completamente nude, oppure a seni scoperti oppure mentre si masturbano in webcam. Quindi, da pagina 40 pagina 152 della sentenza del gip, viene trascritto il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, intercorse tra l'imputato e L. C., nata il [omissis] 6 ; R. R. (di anni 16) 7 ; A. E., nata il [omissis] (e quindi quattordicenne da pochi giorni al momento della cnr, ma conosciuta dall'imputato prima del compimento del 14º anno di età) 8 ; G. P. A. S., nata il [omissis] e quindi di anni 12 9 ; T. L., nata il [omissis] e quindi infradodicenne, minore non indicata esplicitamente 5 Allegato F, conversazione telefonica progressivo 138, utenza intercettata in uso a E.G. B. 6 Pag Pag Pag Pag
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
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