Il rapporto di agenzia, oltre agli aspetti contrattuali tra le parti, implica adempimenti sia a carico delle aziende preponenti che degli agenti.

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2 Capitolo n. 1 Adempimenti delle ditte preponenti ENASARCO 1) Iscrizione obbligatoria Deve essere effettuata entro 30 giorni dall'inizio del rapporto compilando appositi moduli (mod. 500 penta e 510 penta) riportati di seguito e indicando, in particolare, i seguenti dati: Agenti individuali: dati anagrafici, eventuale numero di iscrizione al ruolo professionale presso la Camera di Commercio e data di conferimento dell incarico. Agenti in forma societaria: data della costituzione della società, dati anagrafici ed indirizzi dei singoli soci illimitatamente responsabili, eventuali numeri di iscrizione al ruolo professionale e data di conferimento dell incarico. Inoltre bisogna tenere presente che: Nelle società di persone (s.a.s. e s.n.c.) e nelle s.a.p.a. vanno iscritti all ENASARCO i soci illimitatamente responsabili (nelle s.a.s. e nalle s.a.p.a. tali sono solo i soci accomandatari). Per questo motivo nel modello 510 penta vanno compilati i riquadri relativi alla distinzione tra soci che svolgono attività di agenzia e soci che non svolgono attività di agenzia Nelle società di capitali (srl, s.p.a.) invece, i soci non vanno iscritti poichè per i medesimi, in quanto tali, non deve essere accesa alcuna posizione previdenziale individuale (nel modello 510 penta pertanto non vanno compilati i riquadri relativi ai soci). N.B. Per tutti i rapporti di agenzia instaurati dal 24 agosto 2000 in poi con soggetti non iscritti al ruolo professionale, sussiste comunque l'obbligo per la ditta mandante di iscrizione all'enasarco entro 30 giorni. 2) Contributi a) Fondo di previdenza E' dovuto unicamente dagli agenti che operano individualmente (ditta individuale) o che risultano costituiti in forma di società di persone (s.a.s., s.n.c.). Il versamento deve effettuarsi entro 50 giorni dalla scadenza di ogni trimestre solare su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o rappresentante anche se non ancora materialmente corrisposte. Pertanto, il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluente il momento del pagamento. Per maturazione della provvigione si intende il momento in cui sorge il diritto dell'agente alla provvigione stessa in base a quanto previsto dal contratto individuale di agenzia (ad esempio ad un certo termine dall'emissione della fattura al cliente, alla consegna delle merce da parte della preponente, e comunque non oltre il buon fine dell'affare). Per liquidazione della provvigione si intende la determinazione dell'ammontare della stessa effettuata dalla preponente tramite la redazione dell'estratto conto alla fine di ogni trimestre. Per pagamento della provvigione si intende la materiale corresponsione della stessa all'agente. Dal 1 gennaio 2006 (ossia per le provvigioni maturate da tale data) il contributo è pari al 13,5% di cui il 6,75% a carico dell'agente o rappresentante da trattenersi all'atto del pagamento delle somme dovute. Tale contributo si applica su massimali provvigionali annui, che, dal 1 gennaio 2008, sono i seguenti: euro ,00 per agenti o rappresentanti monomandatari; euro ,00 per agenti o rappresentanti plurimandatari. Il contributo, inoltre, deve essere versato per un importo minimo annuo che, dal 1 gennaio 2008, è pari a euro 381,00 per gli agenti o rappresentanti plurimandatari e di euro 759,00 per gli agenti o rappresentanti monomandatari. I massimali provvigionali annui così come i minimali contributivi vengono rivalutati ogni biennio, secondo l indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, con arrotondamento all euro superiore, ai sensi dell'art. 4, 5 comma, del Regolamento delle Attività Istituzionali ENASARCO del 30/12/2003. Nel caso di mandato conferito ad agenti o rappresentanti che operino in forma societaria che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci (s.a.s, s.n.c., s.a.p.a.), il contributo va ripartito in misura

3 uguale alle quote sociali, o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale; in difetto, i contributi verranno ripartiti in misura paritetica. Il minimale di contribuzione è dovuto soltanto quando il rapporto abbia prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. Quindi se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, andranno corrisposte anche le quote trimestrali di minimale riferite ai trimestri nei quali il rapporto è stato improduttivo. La differenza tra il minimale e l'entità dei contributi maturati è a totale carico del preponente. Il contributo minimo non è dovuto quando nel corso dell'anno il rapporto di agenzia sia stato improduttivo. In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è dovuto per i soli trimestri di effettiva durata del rapporto e sempre qualora l'agente abbia maturato provvigioni. Nota Bene Nel caso di società il contributo minimo annuo è dovuto integralmente per la società stessa e non per i singoli soci. Il contributo di previdenza non è dovuto per gli agenti o rappresentanti che esercitano la loro attività sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata. Le ditte che si avvalgono dell'opera di un solo agente effettuano il versamento sul c/c postale n intestato a: ENASARCO - Contributi Obbligatori - Servizio Tesoreria, Via A. Usodimare, Roma. Tale bollettino, recante sul retro i dati identificativi dell'agente, vale anche come distinta per la contabilizzazione del versamento stesso. Le ditte che si avvalgono dell'opera di più agenti utilizzano il c/c postale n intestato a: ENASARCO - Contributi Obbligatori - Servizio Tesoreria, Via A. Usodimare, Roma. A tale bollettino va abbinata una distinta di ripartizione precompilata, che la Fondazione ENASARCO provvede ad inviare unitamente al bollettino di conto corrente postale, al fine di accreditare l'importo versato sui conti dei singoli agenti. In entrambi i casi qualora, successivamente all iscrizione, la preponente non abbia ancora ricevuto la documentazione necessaria per effettuare il versamento, la stessa dovrà attenersi alle seguenti istruzioni: 1. utilizzare bollettini di c/c postale bianco (numero c/c Fondo Previdenza - numero c/c Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) debitamente compilati, e inviare alla Fondazione una distinta, riportata di seguito, indicando tutti i dati relativi all agente per il quale o, per i quali, sono stati effettuati i versamenti. Distinta di versamento in bianco Previdenza /Assistenza. Da compilare indicando anno e trimestre di riferimento enasarco - modello G14.pdf Distinta di versamento in bianco Previdenza /Assistenza/FIRR (3 colonne). Da compilare indicando anno e trimestre di riferimento. enasarco - modello G14FIRR.pdf 2. indicare nella causale di versament il fondo di riferimento, la ragione sociale, il codice fiscale e la posizione ENASARCO della ditta mandante. Gli stessi dovranno essere intestati a: Fondazione ENASARCO Via A. Usodimare, Roma. La distinta di versamento deve contenere i seguenti dati: ragione sociale del preponente, indirizzo e numero di posizione assegnata dall'ente stesso; periodo al quale si riferiscono i contributi versati (1/1-31/3; 1/4-30/6; 1/7-30/9; 1/10-31/12); dati anagrafici, indirizzo e numero di matricola assegnato dall'ente all'agente o rappresentante; l'importo contributivo di ciascun agente o rappresentante; data di effettuazione del versamento; timbro e firma del preponente. b) Fondo di assistenza E' dovuto, in luogo del contributo per il Fondo di Previdenza, unicamente per gli agenti o rappresentanti che operano in forma di società per azioni o a responsabilità limitata. Il contributo è pari al 2% a totale carico della ditta preponente, senza previsione di massimali né minimali annui. A decorrere dal 1 settembre 2003, tale contributo viene calcolato come di seguito riportato: Importi Provvigioni annui Aliquota contributiva Fino a Euro ,00 2% da Euro ,01 a Euro ,00 1% da Euro ,01 a Euro ,00 0,5% da Euro ,01 in poi 0,1%

4 Il versamento va effettuato sul conto corrente postale n intestato a: ENASARCO - Fondo Assistenza, Via A. Usodimare, Roma. A tale bollettino va abbinata una distinta di ripartizione precompilata, che la Fondazione ENASARCO provvede ad inviare unitamente al bollettino di conto corrente postale, al fine di accreditare l'importo versato sui conti dei singoli agenti. Nel caso in cui la preponete non abbia ricevuto i bollettini e la distinta precompilati, dovrà attenersi alle istruzioni indicate al paragrafo precedente ed effettuerà il versamento utilizzando il medesimo numero c/c. Nota bene I termini di versamento, validi sia per il Fondo di Previdenza che per il Fondo di Assistenza, sono i seguenti: I trimestre 20 maggio II trimestre 20 agosto III trimestre 20 novembre IV trimestre 20 febbraio dell'anno successivo 3) Accantonamento al Fondo di Indennit à Risoluzione Rapporto (F.I.R.R.) Tale versamento va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno successivo rispetto a quello di competenza ed è a totale carico della casa mandante. Il versamento è pari a: - per agenti o rappresentanti plurimandatari : a) 4%: sulla quota di provvigioni e fino a euro 6.200,00 annue; b) 2%: sulla quota di provvigione da euro 6.200,01 a euro 9.300,00; c) 1%: sulla quota eccedente euro 9.300,00. - per agenti o rappresentanti monomandatari : a) 4%: sulla quota di provvigioni fino a euro ,00 annui; b) 2%: sulla quota di provvigione da euro ,01 a euro ,00 annui; c) 1%: sulla quota eccedente euro ,01. Nel caso di risoluzione del rapporto in corso d'anno i massimali sopra riportati devono essere riproporzionati al numero dei mesi di durata dello stesso nell'anno solare (1/1-31/12). Qualora il rapporto di agenzia o rappresentanza si interrompa prima della scadenza del versamento all'enasarco, il FIRR relativo all'anno in corso deve essere erogato direttamente all'agente o rappresentante. 4) Cessazione del rapporto La cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza per qualsiasi causa intervenuta deve essere comunicata a cura della casa mandante entro 30 giorni all'enasarco di Roma, mediante uno dei seguenti modelli: - Modello 1845 Modello 1845.pdf - Modello 1845 bis Modello 1845bis.pdf - Modello 1845 ter

5 Modello 1845ter.pdf IMPOSTE DIRETTE Sui compensi corrisposti viene operata la ritenuta d'acconto nella misura 23% sul 50% dell'imponibile, oppure del 23% sul 20% dell'imponibile se l'agente ha comunicato - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - di servirsi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, o entro 15 giorni dalla data in cui si verificano, in corso d'anno, le condizioni richieste per la riduzione; le variazioni che determinano il venir meno della riduzione devono essere dichiarate entro 15 giorni. Modello 500 penta Modello 510 penta Mod_500_penta.pd Mod_510_penta.pd

6 Capitolo n. 2 Adempimenti per l'esercizio dell'attività dell'agente Ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204 chiunque intende esercitare l'attività di agente deve chiedere alla Camera di Commercio della provincia di residenza, l'iscrizione al ruolo agenti. I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti : 1. essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; 2. godere dell'esercizio dei diritti civili; 3. non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la Pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 4. deve essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado. Il richiedente deve inoltre : 1. aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche; 2. oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista e con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purchè l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda; 3. oppure aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni. L'agente dovrà iscriversi inoltre al R.A.A.R.C. (sempre presso la C.C.I.A.A.) ed all'inps nella Gestione speciale Commercianti. Va peraltro segnalato che a seguito dei pronunciamenti da parte della Corte di Giustizia Europea e la Corte di Cassazione in tema di obbligo di iscrizione al ruolo, numerosi giudici del Registro Imprese hanno ritenuto di disapplicare la legge 204/85 e di conseguenza in molte province l'iscrizione al ruolo agenti non è più condizione obbligatoria per svolgere l'attivit à. Sulla materia si è quindi in attesa di una decisione legislativa di uniforme applicazione sul territorio nazionale.

7 Capitolo n. 3 Schema di contratto Si riporta in allegato una bozza di contratto di agenzia commerciale elaborata dal Servizio Sindacale e Previdenziale, redatta tenendo conto dell'accordo Economico Collettivo e delle norme di legge, che andrà adattata sulla base delle specifiche caratteristiche del rapporto e delle singole esigenze delle parti. In considerazione della complessità della materia si raccomanda di consultare il Servizio Sindacale e Previdenziale prima della definitiva sottoscrizione del contratto (e.mail sindacale@assind.vi.it, tel , fax ).

8 Capitolo n. 4 Testo Accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002 Si riporta per opportuna consultazione il testo dell'accordo Economico Collettivo 20 marzo AEC 20 marzo 2002 AEC 20 marzo doc

9 Capitolo n. 5 Nota di commento di Confindustria dell'accordo Economico Collettivo 20 marzo 2002 Confindustria ha elaborato una nota illustrativa del nuovo accordo economico collettivo fornendo altresì utili formule ed esemplificazioni per il calcolo delle indennità di fine rapporto. Note di commento all'accordo Economico Collettivo AEC note di commento.doc

10 Confindustria Vicenza

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