COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 140 del 25/09/2014

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1 COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (PROVINCIA DI BRINDISI) COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 140 del 25/09/2014 OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA` DEI PAGAMENTI DELL`ENTE. Pareri (art. 49 TUEL 267/2000) allegati nel testo integrale REGOLARITA' TECNICA Parere Favorevole Data 22/09/2014 Il Responsabile del Settore F.to (Dott. Domenico MUNI) ( FIRMA DIGITALE ) PARERE DI CONFORMITA' (Art. 97, D.Lgs 267/2000) dell azione amministrativa alle leggi, allo Statuto Comunale ed ai regolamenti Data 22/09/2014 F.to (Dott. Domenico RUSSO) ( FIRMA DIGITALE ) L'anno 2014 il giorno 25 del mese di SETTEMBRE alle ore 10:00 nella solita sala di riunione, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. Salvatore RIPA - SINDACO e con la presenza degli assessori: Presente 1 Salvatore RIPA Sindaco Si 2 Pasquale FINA Assessore Si 3 Cosimo MUSCOGIURI Assessore Si Assente 4 Salvatore SCAZZI Assessore Si 5 Arturo ROVITO Assessore Si Partecipa Dott. Domenico RUSSO. PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE Pubblicata, mediante affissione all'albo Pretorio on-line N 1213 del 01/10/2014 e per 15 giorni IL SEGRETARIO GENERALE ( f.to Dott. Domenico RUSSO)

2 LA GIUNTA COMUNALE Premesso che l art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella legge 3/08/2009, n. 102 prevede: - che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottino senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti; - che nelle medesime pubbliche amministrazioni il responsabile di Settore che adotta impegni di spesa ha l obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, la violazione dell obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all obbligo contrattuale, l amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Premesso, inoltre, che il D.Lgs 192/2012, in materia di pagamenti delle transazioni commerciali tra imprese e la Pubblica Amministrazione, in vigore dal 1 gennaio 2013, con il quale è stata recepita la direttiva 2011/7 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciale, prevede tempi di pagamento massimi standard per i nuovi contratti stipulati a partire dal 1/01/2013, pari a 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Considerato che il sopracitato decreto prevede tra l'altro: - l a decorrenza degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; - nelle transazioni commerciali in cui il debitore sia la Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine superiore ai trenta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di pagamento non possono essere superiori a sessanta giorni e la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto; Preso atto che le numerose novità introdotte da tali disposizioni comportano la necessità di adottare un insieme di interventi per consentire il corretto espletamento delle attività amministrative, con particolare riguardo al punto 2) lett. a) dell art. 9, che prevede la responsabilità disciplinare ed amministrativa nei confronti dei Responsabili di Settori che effettuino impegni di spesa non coerenti con il programma dei pagamenti nel rispetto delle norme che disciplinano la gestione del bilancio e delle norme di finanza pubblica (patto di stabilità). Constatato che: - il disposto normativo trova immediati limiti rispetto all attuale gestione del patto di stabilità che prevede vincoli soprattutto per il pagamento delle spese in conto capitale per le quali, a differenza delle spese correnti, nonostante le risorse di cassa disponibili, il rispetto dei tempi di pagamento è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul patto di stabilità;

3 - la necessità di rispettare entrambi i vincoli (tempestività dei pagamenti e patto di stabilità) rende indispensabile affrontare delicate scelte programmatiche per garantire il corretto espletamento delle attività da parte dei funzionari finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmati. Ritenuto, pertanto, necessario ed indispensabile delineare gli indirizzi necessari per dare piena attuazione all art. 9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102, al fine di: - contenere gli impegni di spesa del Titolo 1 e i pagamenti del Titolo 2 di spesa all interno dei parametri dettati dalla normativa sul Patto di Stabilità per l anno 2014; - provvedere ai sensi del D. M. 22/06/12 alla certificazione del credito certo, liquido, non prescritto ed esigibile dei fornitori che ne fanno richiesta al fine di compensarli con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 28 quater del DPR 29/09/73 n Tenuto debito conto che i pagamenti correnti e in conto capitale conseguenti alla certificazione concorrono al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. Visto il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, con il quale sono state introdotte misure volte a garantire lo sblocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, il quale prevede: a) una ricognizione generale del debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni nei confronti di terzi per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2012, con obbligo di predisporre un piano dei relativi pagamenti (art. 6, comma 9); b) l obbligo di comunicare sulla piattaforma elettronica gestita dal Mef per la certificazione dei crediti, tutti i debiti risultanti al 31/12/2012 che alla data del 15 settembre 2013 risultino non pagati (art. 7, comma 4); c) l obbligo, a regime, di comunicare sulla piattaforma l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori (art. 7, comma 4-bis); Visto il Decreto Legge 14 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, cosiddetto "Spendig Review 2014", il quale prevede anche disposizioni di interesse per gli enti locali, tra cui assumono un particolare rilievo quelle previste dagli articoli 8 e 47, a norma dei quali gli enti locali sono chiamati a concorrere alla razionalizzazione della spesa con risparmi che determineranno corrispondenti tagli al fondo di solidarietà 2014, per compensare i quali gli enti dovranno agire principalmente sui contratti di acquisto e su una compressione delle spese correnti e principalmente con una riduzione della spesa per beni e servizi in proporzione alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio. Tale obiettivo di spesa subisce un aggravio del 5 % per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 gg. rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002 (30 gg.), nonché per gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli acquisti Consip e alle centrali di committenza regionale in misura inferiore al valore della suddetta media. In caso di mancato rispetto, da parte delle amministrazioni, dei termini di pagamento indicati, le stesse subiscono delle sanzioni. Difatti se i tempi medi dei pagamenti sono superiori a 90 gg. nel 2014 ed a 60 gg. a decorrere dal 2015 rispetto a quelli di legge, nell'anno successivo l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (oltre ovviamente a contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione). Inoltre, se l'ente non rispetta la tempistica di legge

4 non può partecipare alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge 220/2010; Dato atto che: - è stato previsto l'obbligo di approntare il registro delle fatture, l'obbligo di attestare nel rendiconto i tempi di ritardo nei pagamenti e sanzione, nei casi di ritardo superiore al limite di 30 giorni (60 per il 2014); il monitoraggio mensile dei debiti scaduti e facoltà per i creditori di comunicare i dati delle fatture nella piattaforma elettronica; - dal 1 luglio 2014 tutte le amministrazioni pubbliche dovranno protocollare, appena acquisite al protocollo generale, le fatture (o richieste equivalenti di pagamento) per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e, entro dieci giorni, dovranno annotare nel registro fatture (con numerazione progressiva) il numero di protocollo, i riferimenti fiscali, la scadenza, l'impegno di spesa (oppure il capitolo di bilancio dove verrà effettuato il pagamento), l'eventuale rilevanza iva e, ove presenti, il CIG e il CUP; - il registro costituisce parte integrante del sistema informativo contabile ed è preclusa la possibilità di usare protocolli differenziati per settore e potrà essere attivato anche tramite funzionalità della piattaforma elettronica; - a decorrere dall'esercizio 2014 le pubbliche amministrazioni dovranno allegare al rendiconto un prospetto (firmato dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile finanziario) attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati oltre la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs 231/2002 e il tempo medio dei pagamenti; - l'organo di controllo interno dovrà verificare le attestazioni e darne atto nella propria relazione. Per gli enti (esclusi quelli del servizio sanitario nazionale) che presentano ritardi medi superiori a 30 giorni (60 nel 2014), rispetto alla normativa del decreto 231/2002, scatta dall'anno successivo la sanzione del blocco assoluto delle assunzioni a qualsiasi titolo e tipologia contrattuale, con divieto di stipulare contratti elusivi con privati o di procedere con le stabilizzazioni. Inoltre la riduzione degli obiettivi del patto (comma 122 articolo 1, legge 220/2010) è ripartita solo fra gli enti locali rispettosi dei tempi di pagamento; - da un lato, i responsabili dei settori dovranno inserire nella piattaforma elettronica, entro il 15 di ogni mese, i dati relativi ai pagamenti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, appalti, forniture e prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente sia stato superato il limite di decorrenza degli interessi di mora. Dall'altro lato, a partire dal 1 giugno 2014, nelle more dell'avvio della fatturazione elettronica, è già stato consentito ai fornitori e alle amministrazioni pubbliche di comunicare nella piattaforma i dati relativi alle fatture emesse dal 1 gennaio 2014 riportando il CIG; - all'atto del pagamento di questi debiti l'ente deve inserire sulla piattaforma i dati del mandato di pagamento. Le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai creditori accreditati, anche ai fini della certificazione dei crediti e del registro delle fatture. - questa misura è molto più stringente dell'obbligo di monitoraggio oggi in vigore, che, dal 30 aprile di quest'anno, chiede agli enti di trasmettere, tramite la piattaforma elettronica, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il decreto legge sblocca debiti (D.L. 35/2013) ha previsto per questo adempimento, in caso di inadempienza la sanzione pecuniaria di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione del debito;

5 Ribadito che: - gli enti pubblici devono pagare entro 30 giorni (o, solo in circostanze del tutto eccezionali, entro 60 giorni) i beni ed i servizi che hanno acquistato dalle imprese. Le imprese devono regolare le fatture entro 60 giorni, a meno che non abbiano espressamente concordato altrimenti e ciò non costituisca una condizione manifestamente iniqua; - le imprese hanno il diritto di esigere il pagamento degli interessi di mora e di ottenere altresì un importo fisso minimo di 40,00 a titolo d'indennizzo dei costi di recupero del credito. Esse potranno comunque esigere anche il rimborso di tutti i costi ragionevoli incorsi a tal fine; - il tasso di legge applicabile agli interessi di mora viene aumentato e portato ad almeno 8 punti percentuali al disopra di quello di riferimento della Banca centrale europea. Non è consentito agli enti pubblici fissare tassi inferiori per gli interessi di mora. Rilevato che tutti i predetti strumenti di tracciabilità, di monitoraggio e di attestazione dei pagamenti delle spese nonché le molteplici disposizioni normative previste dal D. Lgs. n. 267/2000 afferenti alle diverse fasi impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento - della spesa, alla gestione dei residui passivi ed al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, coinvolgono direttamente tutti i responsabili di settori attraverso specifici ed obbligatori adempimenti contabili; Considerato, alla luce di quanto sopra esposto, che il registro unico delle fatture non può che essere gestito necessariamente dal settore Economico-Finanziario di questo ente; Ritenuto, pertanto, sulla base della sopravvenute normativa in subiecta materia, aggiornare le vigenti misure organizzative sulla tempestività dei pagamenti; Ritenuto di dover aggiornare le vigenti misure organizzative ed approvare le nuove misure quali risultanti nel citato documento allegato al presente atto; Visto il documento allegato al presente atto sotto la lettera A avente ad oggetto MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI ; Visto il vigente Regolamento di Contabilità; Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; con votazione unanime resa nei modi e forme di legge DELIBERA 1. aggiornare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del DL n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, del decreto legislativo n.192/2012 e del D.L. n.66 del 24/4/2014 convertito nella legge n.89 del 23/6/2014, le vigenti misure organizzative sulla tempestività dei pagamenti, quali approvati con deliberazione giuntale n.70 del 15 maggio 2014; 2. approvare, conseguenzialmente, le nuove misure organizzative sulla tempestività dei pagamenti, quali risultanti nel documento allegato al presente atto sotto la lettera A per esserne parte

6 integrante e sostanziale; 3. trasmettere copia del presente atto a: responsabili di settore per gli adempimenti di loro competenza; Revisore Unico per l azione di controllo; capigruppo consiliari; 4. pubblicare le presenti misure adottate sul sito internet dell'ente, ai sensi dell'art. 9 del DL n.78/2009; 5. nominare responsabile del procedimento il dott. Domenico Muni, responsabile del settore Economico-Finanziario; 6. dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

7 Verbale letto, confermato e sottoscritto. SINDACO f.to (Salvatore RIPA) f.to (Dott. Domenico RUSSO) Per copia conforme all originale. San Pancrazio Salentino, lì ( Dott. Domenico RUSSO) La presente deliberazione viene inviata: INVIO DELLA DELIBERAZIONE [ ] ai Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000) Prot. n. del ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: [ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000). [ ] Decorrenza giorni 10 dall inizio della pubblicazione. San Pancrazio Salentino, lì 01/10/2014 f.to ( Dott. Domenico RUSSO)

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