COMUNE DI GERACI SICULO
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1 COMUNE DI GERACI SICULO Provincia di Palermo segretariogenerale@pec.comune.geracisiculo.p pa.it Geraci Siculo Prot del Ai Responsabili di Settore Ai dipendenti addetti all Ufficio protocollo Al Revisoree unico dei conti (via pec) E pc. alla Giunta SEDE OGGETTO: Rispetto tempi di pagamenti: misure organizzative e adozione schemi determine. DIRETTIVA Con la presente direttiva si adottano le misure organizzative necessarie a contrastare i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materiaa e di garantire il corretto funzionamento e la sana gestione dell intera struttura amministrativa. A questo fine si richiameranno sinteticamente i momenti principali della pur complessa normativa stratificatasi negli ultimi anni in materia di tempi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di fornire i punti di riferimento essenziali, utili a tutti i dipendenti: 1. d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012: fissa il termine entro cui effettuare il pagamento a titolo di corrispettivo di qualsiasi transazione commerciale; 2. d.l. 78/2009, come convertito in l. n. 102/2009, art. 9, comma 1, lett. a): il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa; 3. d.l. 66/2014, in fase di conversione, art. 8: il comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l indicatore di tempestività dei pagamenti secondo uno schema tipo e modalità definite con dpcm da emanarsi, sentita, la Conferenza Unificata, entro 30 giorni. Il comma 2 stabilisce che la disposizione del comma 1 costituisce obbligo di trasparenza la cui inosservanza è sanzionata dall art. 46 del d. lgs. 33/2013. In realtà, la norma non crea nuovi obblighi di pubblicazione, se è vero che già il d.lgs. 33/ /2013 prevede l obbligo di pubblicazione dei dati del bilancio e del rendiconto (art. 29), nonché dell indicatore di tempestività dei pagamenti (art.33); la vera novità normativa sembra consistere nella previsione di uno schema tipo per determinare e pubblicare l indice di tempestività dei pagamenti, nonché l accessibilità su un portale unico dei dati relativi al bilancio e al rendiconto. 1
2 4. d.l. 66/2014, in fase di conversione, art. 27: modifica il d.l. 35/2013, introducendo l art. 7-bis il quale prevede che i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti di pubbliche amministrazioni dal 1 luglio 2014 possono utilizzare la piattaforma del MEF sulla certificazione dei crediti per comunicare i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento. Corrispondentemente, la norma prevede che le amministrazioni pubbliche utilizzano la medesima piattaforma per comunicare le informazioni inerenti la ricezione e la rilevazione in contabilità di fatture o richieste di pagamento. L utilizzo della piattaforma da parte dei creditori e della pubblica amministrazione ha funzione di mera comunicazione, ed è a tal fine facoltativo. Il comma 4 del nuovo art. 7-bis, però, introduce un nuovo obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, consistente nella comunicazione, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, e successive modifiche Il comma 5 della norma dispone che, sia per i debiti inseriti facoltativamente in piattaforma a cura del creditore sia per quelli inseriti obbligatoriamente dall amministrazione in quanto non pagati entro il termine di legge, sussiste l obbligo di inserire in piattaforma i dati dell ordinativo di pagamento, contestualmente al perfezionamento del mandato. Dispone, infine, il comma 8 che la violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. La norma, inoltre, introduce uno specifico onere di verifica della corretta attuazione delle procedure in capo all organo di revisione contabile. 5. d.l. 66/2014, in fase di conversione, art. 41: si dispone che, a decorrere dall esercizio 2014, venga allegato alla relazione al rendiconto un apposito prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di legge, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. Il revisore dei conti nella propria relazione al rendiconto verifica l attestazione e ne da atto. 6. d.l. 66/2014, in fase di conversione, art. 42: istituzione del Registro unico delle fatture a partire dal 1 luglio Si prevede che entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali. Il contenuto del registro delle fatture è puntualmente indicato dalla norma. La norma contiene due utili indicazioni sul piano organizzativo: - è esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto; -il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Ciò posto, si evidenzia la necessità di adottare immediate misure organizzative che consentano di poter assolvere ai nuovi obblighi normativi. A questo proposito, SI DISPONE 1. Al fine di assicurare il rispetto dei tempi di pagamento e il monitoraggio sugli stessi tutti i responsabili dei procedimenti sono tenuti ad adottare, sin dalla data di trasmissione della presente direttiva, gli schemi di determine allegati, per ciascun provvedimento di impegno e liquidazione. 2
3 Si richiama in particolare l attenzione sul fatto che le determine di impegno (all. A) dovranno in ogni caso dare atto della verifica della compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto dal citato art. 9, comma 2, d.l. 78/2009. Le determine di liquidazione (all. B) dovranno invece contenere indichino chiaramente ed espressamente in ciascun atto di liquidazione il codice SIOPE; il responsabile del servizio finanziario non procederà ad apporre il visto di regolarità su tali atti in assenza del codice SIOPE, e verificherà la correttezza della relativa attribuzione. Raccomando, in particolare, di utilizzare il codice S1210 solo nei casi in cui l acquisto non sia riconducibile a nessun altra tipologia di spesa per la quale esiste uno specifico codice. Lo stesso vale per gli atti di accertamento delle entrate. Gli schemi di determine di cui ai due allegati verranno contestualmente alla comunicazione della presente inviati agli indirizzi di posta elettronica di ciascun Responsabile di settore e servizio, in formato word al fine di facilitarne l utilizzo da parte di ciascun responsabile di procedimento. Si raccomanda di mantenere anche l impostazione grafica dei due schemi. 2. Al fine di assicurare l adempimento delle disposizioni di cui all art. 8 del d.l. 66/2014, viene individuato un dipendente all interno dell Ufficio di ragioneria che curerà le pubblicazioni, sul sito dell amministrazione, relative ai dati sulla spesa, e all indicatore di tempestività dei pagamenti. In considerazione della precedente determina del Segretario comunale n. 1 del 03/01/2014, di nomina dell Ufficio trasparenza si ritiene di assegnare le presenti attività di cui all art. 8, comma 1, alla dipendente Fiorentino Concetta, dietro il coordinamento del Responsabile del Settore Finanziario. 3. Per quanto concerne gli obblighi di cui al d.l. 66/2014, art. 42, ossia l istituzione del Registro unico delle fatture a partire dal 1 luglio 2014, da un punto di vista organizzativo e procedurale, si dispone con decorrenza immediata che le fatture (fino all entrata in funzione della fattura elettronica, ossia fino al ) dovranno essere consegnate direttamente all ufficio del protocollo, che provvedere a registrale nel registro unico del protocollo e ad assegnare contestualmente la copia al responsabile del settore finanziario e l originale al responsabile del servizio competente. Il Registro unico delle fatture dovrà contenere tutti i dati indicati dall art. 42 del d.l. 66/2014, dalla lett. a) alla lett. o). Il Responsabile del Settore competente avvierà con immediatezza il procedimento di liquidazione, avviando le verifiche sulla fornitura e sui lavori a mezzo del direttore dell esecuzione o del direttore dei lavori, nonché le verifiche di regolarità contributiva e quelle (eventuali) di cui all art. 48-bis del dpr 602/1973. Il responsabile del servizio finanziario provvederà, invece, entro 10 giorni ad annotare la fattura nel registro delle fatture e, dopo il controllo sull atto di liquidazione, ad effettuare il pagamento. Nel caso in cui il creditore ha comunicato alla piattaforma una propria fattura, il responsabile del servizio finanziario dovrà inserire nella medesima piattaforma gli estremi del pagamento contestualmente all emissione del mandato; analoga comunicazione deve essere effettuata al momento del pagamento delle fatture per le quali si è maturato un ritardo rispetto ai termini di cui all art. 4 del d.lgs. 231/2002, con obbligo di inserimento dei dati in piattaforma entro il 15 del mese successivo. In particolare, si evidenzia che, a seguito della L. 192/2012, che ha recepito la direttiva 7/2011/CE, il termine di pagamento è fissato, anche per le pubbliche amministrazioni, in 30 giorni dalla data di 3
4 ricezione della fattura; decorso tale termine sulla somma dovuta maturano interessi moratori, anche in assenza di atto di costituzione in mora. I Il comma 4 dell art. 4 del d.lgs. 231/2002 prevede che ove il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire con atto scritto ed in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 giorni ( ma non superiore a 60) quando ciò sia giustificato dalla natura o dall oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Si ricorda che la clausola di differimento del termine deve essere provata per iscritto, e che la legge conferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. 4. Per quanto concerne gli adempimenti di cui al novellato art. 7-bis del d.l. 35/2013 (comunicazioni obbligatorie entro il 15 del mese) debbono essere effettuati dal responsabile del Settore finanziario, che dovrà anche procedere a comunicare in piattaforma MEF i dati degli ordinativi di pagamento relativi alle fatture facoltativamente inserite in piattaforma a cura dei creditori ovvero obbligatoriamente inserite dall amministrazione a causa del ritardato pagamento. Con particolare riferimento al comma 4 del nuovo art. 7-bis del d.l. 35/2013, il responsabile del settore finanziario all inizio di ciascun mese dovrà verificare, sulla base del registro delle fatture, quelle per le quali nel mese precedente è stato superato il termine di pagamento, ed inserire i relativi dati in piattaforma entro il 15 del mese. Ad avviso dello scrivente, il responsabile del servizio finanziario, fatta eccezione per le funzioni di certificazione dei crediti, potrà delegare le comunicazioni sulla piattaforma ad un apposito responsabile individuato tra il personale assegnato all ufficio. 5. Si richiama infine l attenzione sulle specifiche misure sanzionatorie previste dalla legge. Il comma 2 dell art. 41 dispone che i comuni che registrano tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni rispetto ai tempi di cui all art. 4 del d. lgs 231/2002 nel 2014 nell anno successivo non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Si tratta una ipotesi di blocco assoluto di ogni forma di assunzione di personale, anche dei piani di stabilizzazione; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della presente disposizione. Il limite di sforamento oltre il quale scatta la sanzione dal 2015 è ridotto a 60 giorni. Il comma 3 dell art. 41, infine, prevede che la riduzione degli obiettivi annuali del patto di stabilità per i comuni che hanno già violato il patto, in rapporto alla riduzione dei trasferimenti erariali, si applica solo ai comuni che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dalla legge. La violazione degli obblighi di attestazione della compatibilità dei pagamenti da parte di ciascun responsabile del procedimento di spesa, di cui al dl. 78/2009, comporta l insorgere di responsabilità disciplinare e amministrativa in capo al soggetto responsabile del procedimento. La violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati sui tempi di pagamento costituisce obbligo di trasparenza, e la relativa violazione è sanzionata ai sensi dell art. 46 del d.lgs. 33/ Al fine di approfondire le tematiche e la normativa di cui alla presente direttiva è convocato un seminario di formazione interna per martedi 3 giugno p.v. h , che sarà tenuto dallo scrivente Segretario comunale, al fine di evitare ulteriori costi per l Amministrazione, e che verrà inserito nell ambito del redigendo Piano annuale di formazione del personale di cui all art. 15 del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione 4
5 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 30/01/2014. Tutti i dipendenti interessati ai procedimenti citati sin ora sono tenuti a partecipare. Nel raccomandare un analisi puntuale dell intero decreto legge 66/2014 si ricorda infine che la violazione della presente direttiva comporterà l insorgere della responsabilità secondo quanto previsto dal nuovo codice disciplinare e dalle disposizioni vigenti in materia. La presente costituisce altresì atto di indirizzo e di assegnazione di specifico obiettivo gestionale, nelle more dell approvazione del bilancio di previsione Si dispone la comunicazione a tutti i dipendenti interessati, e la pubblicazione sul sito istituzionale dell Ente. Geraci Siculo, lì 22/05/2014 Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura E. Lo Iacono 5
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