POLIZZA ASSICURA MUTUO

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1 CARDIF ASSURANCE VIE Rappresentanza Generale per l Italia CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l Italia POLIZZA ASSICURA MUTUO Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers ( - data dell ultimo aggiornamento: ) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE: - LA NOTA INFORMATIVA ED IL GLOSSARIO RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA; - LA NOTA INFORMATIVA ED IL GLOSSARIO RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI; - LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONGIUNTE, RELATIVE A TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE. IL FASCICOLO INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE /ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Pagina 1 di 1

2 NOTA INFORMATIVA della polizza ASSICURA MUTUO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA di CARDIF ASSURANCE VIE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS medesimo. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del Contratto. Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito internet A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Cardif Assurance Vie, ha la propria sede sociale in Boulevard Haussman 1, Parigi (Francia). Il Contratto di assicurazione sulla vita che prevede la copertura assicurativa per Decesso e Invalidità Permanente è stipulato con la Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurance Vie, avente sede legale al n 15 di Via Tolmezzo, Milano, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano , R.E.A. n , iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Telefono: ; sito internet: PEC: cardifvie@pec.cardif.it; informazioni@cardif.com. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 3.974,087 Milioni di Euro di cui 717,559 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 3.256,528 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali. Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato 3. Informazioni sull intermediario che entra in contatto con il Contraente Findomestic Banca S.p.A. - Capitale Sociale ,00 i.v. Via Jacopo da Diacceto, Firenze - R.E.A FI Cod. Fisc./Part. IVA e R.I. di FI Cod. S.I.A Albo Banche n Iscritta all albo dei Gruppi Bancari - come Findomestic Gruppo al n Iscritta all Albo degli Intermediari Assicurativi presso IVASS al n sez. D del RUI Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas). B - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 4. Prestazioni assicurative e garanzie offerte L entità della Prestazione assicurativa prevista in base al contratto dipende dall esistenza e dalla durata del Mutuo eventualmente sottoscritto dal Contraente/Assicurato nel periodo intercorrente tra la Data di Decorrenza e il 90 giorno successivo ad essa. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli Pagina 1 di 7

3 aspetti di dettaglio. La durata del contratto non potrà superare 360 mesi e non potrà avere una durata inferiore a 120 mesi. Si rinvia all art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: a) Prestazioni in caso di Decesso; b) Prestazioni in caso di Invalidità Permanente Totale. Le coperture assicurative per Decesso e Invalidità Permanente Totale prestate in forza del presente Contratto sono offerte esclusivamente in modo congiunto alle coperture Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'impiego prestate in forza del Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l Italia, la cui Nota Informativa costituisce parte integrante del presente Fascicolo Informativo, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dai due Contratti. Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. Avvertenza: alla copertura assicurativa si applicano le esclusioni specificamente indicate all art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Polizza relative alle informazioni rese dal Contraente/Assicurato sul suo stato di salute e sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dalla Dichiarazione di Buono Stato di Salute. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Le Condizioni di Assicurazione stabiliscono l incidenza sulla prestazione di determinate variazioni di rischio legate alla professione dei Contraenti, come dichiarata al momento della sottoscrizione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. Resta fermo in ogni caso, quanto previsto dagli artt e 1898 del codice Civile per le ipotesi ivi regolate. 6. Premi Il Premio è periodico, mensile anticipato, costante ed è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all età dell assicurato al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte. Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati. Il pagamento del Premio avverrà mediante addebito SDD mensile permanente sul conto corrente bancario del Contraente. Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o accollo liberatorio del Mutuo eventualmente sottoscritto, il Contraente può comunicare la volontà di recedere, il cui effetto sarà alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è ricevuta dalle Compagnie. L esercizio del diritto di recesso dal Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie implica altresì, necessariamente, il recesso anche dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l Italia, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Si rinvia all art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. C - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 7. Costi 7.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente/Assicurato Costi gravanti sul premio: Non sono previsti costi di emissione; Pagina 2 di 7

4 - Nella prima annualità di copertura, è riconosciuta in media all'intermediario una quota parte pari al 60,00% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 10,00 la remunerazione dell intermediario è pari ad Euro 6,00; - Nelle annualità di copertura successive alla prima, è riconosciuta in media all'intermediario una quota parte pari a 19,00% del premio al netto delle tasse; ad esempio, su un premio imponibile di Euro 10,00 la remunerazione dell intermediario è pari ad Euro 1,90. il premio è comprensivo di costi di gestione, quale quota parte del premio, secondo le percentuali seguenti differenziate per fascia di età dell Assicurato: o da 18 a 25 anni: 32,0% o da 26 a 32 anni: 31,0% o da 33 a 38 anni: 30,0% o da 39 a 44 anni: 29,0% o da 45 a 55 anni: 26,0% ad esempio, su un premio imponibile di Euro 100,00 pagato da un Assicurato di 50 anni, i caricamenti per costi gestionali sono è pari ad Euro 26,00. AVVERTENZA: il contratto non prevede visita medica, ma l Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute. Il costo di tale visita medica, a carico dell Assicurato, è pari a Euro 230,00 (per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti al numero ). 8. Sconti Non sono previsti sconti di premio. 9. Regime fiscale Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurance Vie: - la totale esenzione da imposte sui premi versati; - una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei premi versati entro i limiti previsti dalla normativa vigente. La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti all Aderente/Assicurato; - la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari, in caso di Decesso o Invalidità Permanente Totale. D - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 10. Modalità di perfezionamento del contratto Le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative sono indicate agli artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione. 11. Riscatto e riduzione Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della copertura. 12. Diritto di recesso Il Contraente/Assicurato può recedere dal Contratto entro 90 giorni dalla data di pagamento del premio dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif Back Office Protezione Via Tolmezzo, Milano. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione al Contraente del premio versato al netto delle imposte e della parte di Pagina 3 di 7

5 Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. L esercizio del diritto di recesso dal Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie implica altresì, necessariamente, il recesso anche dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers - Rappresentanza Generale per l Italia, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. L art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio del diritto di recesso. 13. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni Per la verifica della documentazione da presentare all impresa per la liquidazione delle prestazioni, si rinvia all art. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione. L Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso. Ai sensi dell art cod. civ. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la Compagnia provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 14. Legge Applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 15. Lingua in cui è redatto il contratto La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l italiano. 16. Reclami Reclami all impresa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o all Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: - Cardif Assurance Vie Rappresentanza Generale per l Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, Milano - n fax indirizzo reclami@cardif.com La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'ivass - via del Quirinale 21, Roma, secondo le modalità sottoelencate previste per i reclami presentati direttamente all IVASS ed inviando altresì copia del reclamo presentato all Impresa nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. Reclami all IVASS I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all IVASS al recapito sopraindicato. Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito e sul sito della Compagnia nella sezione dedicata ai reclami. Pagina 4 di 7

6 Il reclamo inviato all IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: - il nome, cognome e domicilio del reclamante; - l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; - la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n 28 del 4 marzo 2010 e di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: - direttamente all Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: - all IVASS che provvede all inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito Comunicazioni tra il Contraente/Assicurato e la Compagnia Le comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato alla Compagnia, con riferimento alla Polizza, dovranno essere fatte per iscritto a: Cardif Back Office Protezione Via Tolmezzo, Milano, fax n Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dal Contraente/Assicurato. 18. Conflitti d interesse La Compagnia vigila per l individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse. Nell ambito delle operazioni in conflitti d interesse, ha rilievo l assegnazione di un mandato distributivo a favore di Findomestic Banca, Società appartenente al Gruppo del quale è parte anche la Compagnia. In ogni caso, la Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio agli assicurati e si impegna ad ottenere il miglior risultato possibile indipendentemente dall esistenza di tali situazioni avuto riguardo agli obiettivi assicurativi degli stessi. CARDIF ASSURANCE VIE È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA CARDIF ASSURANCE VIE Il Rappresentante Generale per l Italia Isabella Fumagalli Pagina 5 di 7

7 GLOSSARIO VITA Anno assicurativo Assicurato Beneficiario Cessazione della garanzia Condizioni generali di assicurazione Contraente Contratto di assicurazione Costi di emissione Decorrenza della garanzia Detraibilità fiscale del premio Dichiarazione di Buono Stato di Salute Esclusioni Fascicolo informativo Franchigia Indennizzo, indennità o prestazione Intermediario di assicurazione IVASS Liquidazione Massimale Polizza Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto. Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto. Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, eventualmente in forma di polizza collettiva. Contratto attraverso il quale l assicurato trasferisce all assicuratore un rischio al quale egli è esposto. Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l emissione del contratto assicurativo. Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista dalla normativa vigente, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione. Si veda la definizione di Questionario Sanitario Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione. Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare al contraente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e, eventualmente, il modulo di adesione. Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall assicuratore, sulla base della quale una parte del danno rimane a carico dell assicurato. Somma dovuta dall assicuratore in caso di sinistro. Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; è un Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni. Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Limite dell esposizione finanziaria dell assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell assicurato. Documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di Pagina 6 di 7

8 Polizza collettiva Polizza di assicurazione sulla vita Polizza di puro rischio Premio Premio unico Prescrizione Questionario sanitario (o anamnestico) Rischio demografico Sinistro assicurazione. Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell interesse di più assicurati. Contratto di assicurazione con il quale l assicuratore si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste. Categoria di contratti di assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell assicurato quali il decesso, l invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi. Somma dovuta all assicuratore come corrispettivo per l assunzione dei rischi previsti dal contratto. Premio corrisposto in un'unica soluzione all assicuratore al momento della conclusione del contratto. Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Documento che l assicurato deve compilare, ove richiesto dall assicuratore, prima della stipulazione dell assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell assicurato che si ricollega l'impegno dell assicuratore di erogare la prestazione assicurata. Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell assicurato. Pagina 7 di 7

9 NOTA INFORMATIVA della polizza ASSICURA MUTUO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI di CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS medesimo. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del Contratto. Per la consultazione di ogni eventuale modifica delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivante da innovazioni normative si rimanda al sito internet A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali Cardif Assurances Risques Divers ha la propria sede sociale in Boulevard Haussman 1, Parigi (Francia). Il Contratto di assicurazione danni, che prevede la copertura assicurativa per Inabilità Temporanea Totale e Perdita d Impiego, è stipulato con la Rappresentanza Generale per l Italia di Cardif Assurances Risques Divers, avente sede legale al n 15 di Via Tolmezzo, Milano, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano , R.E.A. n iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif, operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza di ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Telefono: ; sito internet: PEC: cardifrd@pec.cardif.it; informazioni@cardif.com. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Cardif Assurance Risques Divers ha un Patrimonio Netto pari a 278,790 Milioni di Euro di cui 16,876 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 261,914 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali. Avvertenza: i dati patrimoniali di cui sopra sono quelli risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato. 3. Informazioni sull intermediario che entra in contatto con il Contraente Findomestic Banca S.p.A. - Capitale Sociale ,00 i.v. Via Jacopo da Diacceto, Firenze - R.E.A FI Cod. Fisc./Part. IVA e R.I. di FI Cod. S.I.A Albo Banche n Iscritta all albo dei Gruppi Bancari - come Findomestic Gruppo al n Iscritta all Albo degli Intermediari Assicurativi presso IVASS al n sez.d del RUI Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas). B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto non prevede il tacito rinnovo. L entità della Prestazione assicurativa prevista in base al contratto dipende dall esistenza e dalla durata del Mutuo eventualmente sottoscritto dal Contraente/Assicurato nel periodo intercorrente tra la Data di Decorrenza e il 90 giorno successivo ad essa. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Pagina 1 di 7

10 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative per Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'impiego prestate in forza al presente Contratto sono offerte esclusivamente in modo congiunto alle coperture Decesso e Invalidità Permanente Totale prestate in forza del Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l Italia, la cui Nota Informativa costituisce parte integrante del presente Fascicolo Informativo, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Per tale ragione le Condizioni di Assicurazione descrivono congiuntamente le coperture assicurative garantite dai due Contratti. 4.1 Il Contratto offre le seguenti coperture assicurative: a) copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale Il rischio coperto è l Inabilità Temporanea Totale da infortunio o da malattia, che si verifichi quando l Assicurato esercita effettivamente un attività lavorativa regolare. L Assicuratore corrisponde, per ciascuna rata mensile del Mutuo (o per ciascuna frazione mensile delle rate con diversa periodicità) in scadenza durante il periodo dell Inabilità stessa, un Indennità mensile consistente in una quota della rata mensile (o del frazionamento mensile delle rate con diversa periodicità) calcolata in base al rapporto esistente tra Somma Assicurata e l intero importo di capitale finanziato del Mutuo. In assenza del Mutuo al momento del sinistro, l Indennità è pari ad una rata di rimborso calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50%. Nel caso di pensionati, la garanzia si intende operante esclusivamente in caso di Ricovero Ospedaliero o di convalescenza ad esso seguente. Avvertenze: Alla copertura assicurativa si applica un Periodo di franchigia ed un limite massimo di mensilità indennizzabili. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. b) copertura assicurativa in caso di Perdita d Impiego Il rischio assicurato è la perdita d impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L Assicuratore corrisponde, per ciascuna rata mensile del Mutuo (o per ciascuna frazione mensile delle rate con diversa periodicità) in scadenza durante il periodo di disoccupazione e, in caso di perdita di un impiego a tempo determinato, entro e non oltre la prevista durata del contratto d impiego, un Indennità mensile consistente in una quota della rata mensile (o del frazionamento mensile delle rate con diversa periodicità) calcolata in base al rapporto esistente tra Somma Assicurata e l intero importo di capitale finanziato del Mutuo. In assenza del Mutuo al momento del sinistro, l Indennità è pari ad una rata di rimborso calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50%. Nel caso in cui non sia mai stato sottoscritto un mutuo tra la Data di Decorrenza ed il sinistro, la prestazione è ridotta al 50%. Avvertenze: Alla copertura assicurativa si applica un Periodo di franchigia ed un limite massimo di mensilità indennizzabili. Alla copertura assicurativa si applica altresì una Carenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. 4.2 Avvertenze relative a tutte le coperture: Per tutte le coperture indicate è previsto un limite massimo di età assicurabile, indicato nell art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. Tutte le coperture indicate non operano in presenza delle cause di esclusione elencate nell art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Per tutte le coperture indicate è prevista l applicazione di un massimale indicato nell art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Pagina 2 di 7

11 Esemplificazioni: Il Periodo di franchigia è un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle condizioni di assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità. Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un periodo di franchigia di 30 (trenta) giorni, la Prestazione non verrà corrisposta prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento del Sinistro e a condizione che persistano, allo scadere del periodo suddetto, le condizioni che hanno determinato l operatività della copertura. La Carenza è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di decorrenza dell assicurazione, durante il quale l efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Ad esempio: nel caso in cui sia prevista una carenza di 60 (sessanta) giorni, qualsivoglia Sinistro verificatosi prima che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell assicurazione, non potrà essere indennizzato. Il Massimale è la somma fino alla cui concorrenza l Assicuratore presta le garanzie. Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un Massimale pari a Euro 1.000,00 e il debito residuo (o il valore della rata di rimborso) ammonti a Euro 1.500,00, l Assicuratore corrisponderà un Indennizzo di importo pari, al massimo, a Euro 1.000, Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alle circostanze del rischio In sede di conclusione del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire all Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che il Contraente/Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa. Si rinvia all art. 17 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle conseguenze. Avvertenza: si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Polizza relative alle informazioni rese dal Contraente/Assicurato sul suo stato di salute e sulla necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dalla Dichiarazione di Buono Stato di Salute. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Le Condizioni di Assicurazione stabiliscono l incidenza sulla prestazione di determinate variazioni di rischio legate alla professione dei Contraenti, come dichiarata al momento della sottoscrizione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. Resta fermo in ogni caso, quanto previsto dagli artt e 1898 del codice Civile per le ipotesi ivi regolate. 7. Premi Il Premio è periodico, mensile anticipato, costante ed è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all età dell assicurato al suo stato di salute ed alle attività professionali svolte. Il pagamento del Premio avverrà mediante addebito RID mensile permanente sul conto corrente bancario del Contraente. Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o accollo liberatorio del Mutuo eventualmente sottoscritto il Contraente può comunicare la volontà di recedere, il cui effetto sarà alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è ricevuta dalle Compagnie. L esercizio del diritto di recesso dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers Rappresentanza Generale per l Italia implica altresì, necessariamente, il recesso anche dal Contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l Italia, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Si rinvia all art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 8. Sconti di premio Non è prevista la possibilità di applicare sconti di Premio. Pagina 3 di 7

12 9. Diritto di recesso Il Contraente/Assicurato può recedere dal Contratto entro 90 giorni dalla data di pagamento del premio dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif Back Office Protezione Via Tolmezzo, Milano. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione al Contraente del premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. L esercizio del diritto di recesso dal Contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers implica altresì, necessariamente, il recesso anche dal Contratto di assicurazione sulla vita con Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l Italia, costituendo tali Contratti un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. Ai sensi dell art del Codice Civile l Assicuratore può proporre la sottoscrizione di contratti di assicurazione danni di durata poliennale qualora accordi un premio ridotto rispetto alla corrispondente tariffa annuale. In tal caso, il Contraente potrà recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, mediante comunicazione da inviare all Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito. L art. 4 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio del diritto di recesso. Avvertenza: dopo ogni Sinistro da Inabilità Temporanea Totale da infortunio o da Perdita d Impiego, denunciato a termini di Contratto e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, il Contraente o la Compagnia possono recedere dall assicurazione dandone preavviso all altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 11. Legge applicabile e lingua del contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l italiano. 12. Regime fiscale Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana che prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Assurances Risques Divers, un imposta sui premi versati nella misura del 2,50% del relativo Premio imponibile. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif Back Office Protezione Ufficio Sinistri Via Tolmezzo, Milano, fax n Il Contraente/Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero Gli artt. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione riportano le indicazioni di dettaglio relative alla procedura Pagina 4 di 7

13 liquidativa. 14. Reclami Reclami all impresa Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o all Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti: Cardif Assurances Risques Divers Rappresentanza Generale per l Italia - Ufficio Reclami - Via Tolmezzo, Milano - n fax indirizzo reclami@cardif.com. La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'ivass - via del Quirinale 21, Roma, secondo le modalità sottoelencate previste per i reclami presentati direttamente all IVASS ed inviando altresì copia del reclamo presentato all Impresa nonché dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. Reclami all IVASS I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all IVASS al recapito sopraindicato. Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito e sul sito della Compagnia nella sezione dedicata ai reclami. Il reclamo inviato all IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n 28 del 4 marzo 2010 e di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: direttamente all Autorità di vigilanza / sistema competente del paese dello stato membro in cui ha sede legale l impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: all IVASS che provvede all inoltro alla suddetta Autorità / sistema, dandone notizia al reclamante. Autorità di vigilanza del paese di origine dell Assicuratore è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Il Rappresentante Generale per l Italia Isabella Fumagalli Pagina 5 di 7

14 GLOSSARIO DANNI Anno assicurativo Assicurato Beneficiario Carenza Condizioni generali di assicurazione Contraente Contratto di assicurazione Costi di emissione Decorrenza della garanzia Detraibilità fiscale del premio Dichiarazione di Buono Stato di Salute Esclusioni Fascicolo informativo Franchigia Indennizzo, indennità o prestazione Intermediario di assicurazione IVASS Liquidazione Massimale Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto. Periodo di tempo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e l effettiva decorrenza della garanzia. Insieme delle clausole che disciplinano in via generale il contratto di assicurazione. Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, eventualmente in forma di polizza collettiva. Contratto attraverso il quale l assicurato trasferisce all assicuratore un rischio al quale egli è esposto. Oneri generalmente costituiti da importi fissi per l emissione del contratto assicurativo. Momento nel quale le garanzie assicurative cominciano ad avere effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Possibilità di portare in detrazione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, nella misura prevista dalla normativa vigente, una parte del premio versato per il contratto di assicurazione. Si veda la definizione di Questionario Sanitario Rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, elencati nelle condizioni generali di assicurazione. Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da consegnare al contraente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto, contenente la nota informativa, il glossario, le condizioni di assicurazione e, eventualmente, il modulo di adesione. Clausola contrattuale che limita sul piano quantitativo la garanzia prestata dall assicuratore, sulla base della quale una parte del danno rimane a carico dell assicurato. Somma dovuta dall assicuratore in caso di sinistro. Persona fisica o giuridica che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; è un Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni. Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Limite dell esposizione finanziaria dell assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell assicurato. Pagina 6 di 7

15 Polizza Polizza collettiva Polizza di assicurazione danni Premio Premio unico Prescrizione Questionario sanitario (o anamnestico) Cessazione della garanzia Sinistro Documento cartaceo che prova l esistenza del contratto di assicurazione. Contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell interesse di più assicurati. Contratto con il quale l assicurato viene garantito contro i rischi ai quali sono esposti singoli beni del suo patrimonio, il patrimonio nel suo complesso, la sua disponibilità economica o la sua stessa persona. Somma dovuta all assicuratore come corrispettivo per l assunzione dei rischi previsti dal contratto. Premio corrisposto in un'unica soluzione all assicuratore al momento della conclusione del contratto. Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Documento che l assicurato deve compilare, ove richiesto dall assicuratore, prima della stipulazione dell assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Momento nel quale le garanzie assicurative cessano di avere effetto. Verificarsi dell evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio l inabilità dell assicurato conseguente ad infortunio. Pagina 7 di 7

16 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ASSICURA MUTUO del contrattoo di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance A Viee e del contratto di assicurazione e danni di Cardif Assurances Risques Divers DEFINIZIONI Assicurato - Contraente: la persona fisica per la quale è prestata l assicurazione e che altresì sottoscrive i Contratti e si impegna al pagamento del Premio. Assicuratore/i Compagnia/e: per le l garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale, relative all Contratto di assicurazione sulla vita, CARDIF ASSURANCE VIE, Rappresentanza Generale per l Italia, con sede egale al n 15 Palazzo D di Via Tolmezzo Milano, PEC cardifvie@pec.cardif.it, Capitale Socialee di Euro ,00,, iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P. IVAA R.E.A , autorizzata all esercizio dellee assicurazionii con D.M. del , iscritta nell Elenco I annesso all Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I , società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Per le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Perdita d Impiego, relative al Contratto di assicurazione danni, CARDIF ASSURANCES RISQUESS DIVERS, Rappresentanza Generale per l Italia, con sede legalee al n 15 Palazzo D di Via Tolmezzo Milano, PEC cardifrd@pec.cardif.it, Capitale Sociale di Euro ,00, P. IVA, C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano , R.E.A. n iscritta nell Elencoo I annesso all Albo dellee imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00011, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif. Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione. Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l efficacia dellee coperture assicurative è sospesa. Contratti: il contratto di assicurazione sulla vita di Cardif Assurance Vie e il contratto di assicurazione danni di Cardif Assurances Risques Divers, insieme considerati. Data di Decorrenza: data indicata sul Modulo di Polizza dalla quale i Contratti sono efficaci. Debito Residuo: debito residuo in linea capitale risultante alla data del Sinistro, secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di Mutuo, con esclusione di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stataa concordata la sospensionee del pagamento. Decesso: la morte dell Assicurato. Dichiarazione di Buono Stato di Salute: documento che l Assicurato deve compilare, ove richiesto dall Assicuratore, prima della stipulazione dell assicurazione, contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dello stesso alla Data di Decorrenza. Le informazioni fornite dal dichiarante servono all Assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Durata di Ammortamento: il periodo di ammortamento riferito allaa Somma Assicurata dichiarato dal Cliente ed indicato come tale nel Modulo di Polizza. Fumatore: la persona che fuma o ha fumato (sigarette, sigari, pipa o altro), anche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la Data di Decorrenza. Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporaneaa e in misura totale della capacità dell'assicurato ad attendere allaa propria Professione o mestiere, ovvero,, qualora Nonn Lavoratore, di attendere autonomamenta te alle normali attività della vita quotidiana. Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall Assicuratore in base alle condizioni di assicurazione. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta edd esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. c Invalidità Permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell Assicurato, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta. Istituto di Cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzatii all'erogazionee di prestazioni sanitarie, riabilitative e comunque al ricovero dei malati. Non si considerano Istituto di Cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenzac a e le case di cura aventi finalità esclusivamente dietologiche ed estetiche. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza v nei confronti delle imprese di Pagina 1 di 15

17 assicurazione. Lavoratore Autonomo: la persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente (come determinato nelle definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono altresì considerati autonomi i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione. Lavoratore Dipendente Privato: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente. Lavoratore Dipendente Pubblico: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente. Lavoro Manuale Leggero: attività a prevalente contenuto di manualità leggera con utilizzo eventuale di semplici strumenti e macchinari utensìli, che comunque richieda l accesso abituale in laboratori, negozi, piccoli magazzini o depositi. Lavoro Manuale Pesante: attività comportanti lavori ad elevata manualità, lavori con macchine operatrici, lavori su impalcature e tetti, lavori in cantieri, porti, complessi industriali o grandi depositi commerciali di stoccaggio e movimentazione merci ovvero in agricoltura e/o allevamento. Libero Professionista: è il Lavoratore Autonomo il quale svolge una professione liberale a prevalente contenuto intellettuale in maniera autonoma o in studi professionali (ad es.: avvocato, notaio, medico, commercialista, ingegnere, architetto, ecc.). Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Modulo di Polizza: documento predisposto dalle Compagnie contenente la dichiarazione di sottoscrizione della copertura da sottoscriversi a cura del Contraente. Mutuo: il finanziamento bancario garantito da ipoteca sottoscritto in Euro, in Italia e con istituto bancario autorizzato dalla Banca d Italia, ai fini dell acquisto o della ristrutturazione di un immobile, dal Contraente/Assicurato nel periodo intercorrente tra il 30 giorno antecedente la Data di Decorrenza dei Contratti e il 90 giorno successivo a tale Data di Decorrenza. Non Lavoratore: il benestante, il pensionato, la casalinga o altro soggetto che non esercita alcuna attività lavorativa a scopo di lucro. Parti: Assicurato/Contraente, Assicuratore. Perdita d Impiego: la cessazione del rapporto di Lavoro Dipendente. Periodo di Franchigia: periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità. Piano di Ammortamento Francese: piano di restituzione graduale di un debito mediante il pagamento periodico di rate costanti. Premio: la somma dovuta all Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Pagina 2 di 15

18 Professione: attività svolta dall assicurato con carattere abituale, continuativo e remunerativo. Ricovero Ospedaliero: la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio. Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione. Somma Assicurata: la somma, non superiore a ,00 Euro, dichiarata dal Cliente con riferimento alla quale sono stati stipulati i Contratti ed indicata come tale nel Modulo di Polizza. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto della copertura L Assicuratore, tramite i Contratti, riconosce all Assicurato, alle condizioni di cui all Art. 5, le seguenti garanzie: A. Copertura per Decesso, per tutti gli Assicurati, garanzia prestata da Cardif Assurance Vie; B. Copertura per Invalidità Permanente Totale, per tutti gli Assicurati, garanzia prestata da Cardif Assurance Vie. L Assicuratore riconosce altresì agli Assicurati, alle condizioni di cui all art. 5, in funzione del loro stato lavorativo al momento del Sinistro, una delle seguenti garanzie: C. Copertura per Inabilità Temporanea Totale, per Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi, Lavoratori Dipendenti Pubblici o Non Lavoratori, garanzia prestata da Cardif Assurances Risques Divers; D. Copertura per Perdita d Impiego, per Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati, garanzia prestata da Cardif Assurances Risques Divers. Infatti, come meglio indicato nella tabella che segue, le garanzie diverse dal Decesso e dall Invalidità Permanente Totale sono attivate alternativamente in base allo stato lavorativo dell Assicurato al momento del Sinistro. GARANZIE LAVORATORI AUTONOMI LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI NON LAVORATORI Inabilità Temporanea Totale SI SI NO SI Perdita d'impiego NO NO SI NO Le garanzie di cui ai punti A., B. e C. sono valide in tutti i paesi del mondo; la garanzia di cui al punto D. è valida per contratti di lavoro dipendente privato di diritto italiano. I Contratti, che includono le garanzie sopra elencate, sono offerti solo congiuntamente alla clientela ed essi, pertanto, possono essere stipulati soltanto con un unico atto di sottoscrizione. Art. 2 Requisiti di assicurabilità e ammissione alla copertura assicurativa Art Requisiti di assicurabilità È assicurabile la persona fisica: a) di età, al momento della sottoscrizione, non superiore ai 50 anni; b) che abbia un età al termine della copertura non superiore agli 80 anni; c) che possa, unitamente al Modulo di Polizza, rilasciare in modo affermativo tutte (nessuna esclusa) le dichiarazioni contenute nella Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalle Compagnie; d) che, qualora sia un Lavoratore Dipendente Privato, non abbia ricevuto da parte del medesimo datore nei 12 mesi prima dell'adesione, un intimazione di licenziamento o una comunicazione scritta nella quale viene individuato come lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione; e) che non svolga una Professione implicante, abitualmente ovvero necessariamente, il ricorrere di una o più delle circostanze previste tra le cause di esclusione di cui all Art. 6.1.; Per la stessa operazione di Mutuo, non sarà possibile assicurare più di 2 persone (siano esse cointestarie e/o coobbligate). La massima somma assicurabile per ogni persona è pari a Euro ,00 tenendo conto del cumulo di ogni altra somma assicurata dall assicurando con l Assicuratore. Pagina 3 di 15

19 Art Formalità di sottoscrizione L assicurando manifesta l interesse a sottoscrivere i Contratti mediante la sottoscrizione del Modulo di Polizza e della Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalle Compagnie. Art. 3 Decorrenza, Durata e Cessazione delle garanzie Art Data di decorrenza delle garanzie I contratti sono efficaci dalle ore 24 della Data di Decorrenza a condizione che: a) il Modulo di Polizza e la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, sottoscritti in originale dall Assicurato/Contraente, siano inviati alle Compagnie, per il tramite dell intermediario, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla stessa Data di Decorrenza, ovvero consegnati al momento della sottoscrizione; b) la Dichiarazione di Buono Stato di Salute contenga dichiarazioni esclusivamente affermative; c) il premio sia pagato alle Compagnie entro 90 (novanta) giorni dalla stessa Data di Decorrenza. Art Durata delle garanzie La durata delle garanzie assicurative previste dai Contratti è pari a quanto previsto nel Modulo di Polizza. In ogni caso, la durata delle sole garanzie assicurative Perdita d Impiego e Inabilità Temporanea Totale è limitata ai primi 120 mesi decorrenti dalla Data di Decorrenza indicata nel Modulo di Polizza. Art Cessazione delle garanzie La copertura assicurativa ha termine: a) alle ore 24 dell ultimo giorno dell ultimo mese di durata indicata nel Modulo di Polizza; b) in caso di Decesso; c) in caso di liquidazione della Prestazione di cui alla garanzia Invalidità Permanente Totale prestata da Cardif Assurance Vie in forza del contratto di assicurazione sulla vita; d) in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione; e) in caso di estinzione anticipata o accollo liberatorio del Mutuo laddove il Contraente/Assicurato comunichi alle Compagnie la volontà di recedere dai Contratti, alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è ricevuta dalle Compagnie. Le garanzie Perdita d Impiego ed Inabilità Totale Temporanea hanno, inoltre, termine in ogni caso alle ore 24 dell ultimo giorno del centoventesimo mese dalla data di Decorrenza. Art. 4 Diritto di recesso Il Contraente/Assicurato può recedere dai Contratti entro 90 giorni dalla data di pagamento del Premio dandone comunicazione alle Compagnie a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione al Contraente del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. In caso di durata poliennale della copertura, a fronte della riduzione di Premio che l Assicuratore ha concesso nella misura indicata sul Modulo di Polizza, il Contraente può recedere annualmente dal contratto a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione, mediante comunicazione da inviare all Assicuratore con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito. Stante la sottoscrizione necessariamente congiunta dei Contratti, il diritto di recesso comunque esercitato implica la cessazione degli effetti di entrambi i Contratti. Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative Le coperture assicurative vengono prestate alle condizioni specificate ai seguenti punti A, B, C e D: Pagina 4 di 15

20 A Copertura assicurativa per Decesso (I) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. (II) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all Art. 6, il rischio coperto è il Decesso qualunque possa esserne la causa. (III) Prestazione assicurativa Fermi i Massimali di cui all Art. 9: a) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida o sia superiore alla durata del Mutuo, l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo (con esclusione di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento), calcolata in proporzione al rapporto esistente tra la Somma Assicurata e l intero importo di capitale finanziato del Mutuo (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione); b) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza sia inferiore alla durata del Mutuo, ovvero al momento del sinistro non vi sia un Mutuo ((e cioè anche nel caso in cui sia stato contratto un mutuo trascorsi oltre novanta giorni successivi, o prima di 30 giorni antecedenti, alla Data di Decorrenza)), l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50% (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione). B Copertura assicurativa per Invalidità Permanente Totale (I) Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. (II) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all Art. 6 il rischio coperto è l Invalidità Permanente che derivi, per una percentuale non inferiore al 66%, conseguente a Malattia o Infortunio verificatasi dopo la Data di Decorrenza; eventuali stati di Invalidità Permanente pregressa alla sottoscrizione dei Contratti non saranno computati ai fini della valutazione dell Invalidità Permanente. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n e successive modifiche ed integrazioni in base alle tabelle relative all indennizzo del danno biologico di cui all art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni. (III) Prestazione assicurativa Fermi i massimali di cui all Art. 9 e quanto espressamente disposto dall Art. 10: a) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza coincida o sia superiore alla durata del Mutuo, l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo (con esclusione di eventuali importi di rate insolute o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento), calcolata in proporzione al rapporto esistente tra la Somma Assicurata e l intero importo di capitale finanziato del Mutuo (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione); b) nel caso in cui la Durata di Ammortamento in mesi indicata nel Modulo di Polizza sia inferiore alla durata del Mutuo, ovvero al momento del sinistro non vi sia un Mutuo (e cioè anche nel caso in cui sia stato contratto un mutuo trascorsi oltre novanta giorni successivi, o prima di 30 giorni antecedenti, alla Data di Decorrenza), l Assicuratore liquida una somma, pari ad una quota del Debito Residuo calcolata sulla base di un Piano di Ammortamento Francese, a frazionamento mensile, determinato con riferimento alla Somma Assicurata, alla Durata di Ammortamento e ad un tasso annuo nominale fisso pari al 6,50% (si veda esempio a margine delle presenti Condizioni di Assicurazione). C Copertura assicurativa per Inabilità Temporanea Totale (I) Assicurati garantiti La garanzia opera con riferimento ai soli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi, Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici. (II) Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all Art. 6, il rischio coperto è l Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio o Malattia. Pagina 5 di 15

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