TECNICHE DI VALUTAZIONE DELL ESPOSIZIONE AL RUMORE SECONDO LA NORMA UNI 9432

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1 Associazione Industriali Firenze PUNTO UNI Area Ambiente Sicurezza Energia e Qualità SEMINARIO Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro secondo le metodiche della norma UNI 9432 Firenze - 26 Novembre 2003 TECNICHE DI VALUTAZIONE DELL ESPOSIZIONE AL RUMORE SECONDO LA NORMA UNI 9432 Sergio Luzzi Esperto CICPND ceritficato di livello III in Acustica Suono e Vibrazioini Consigliere dell Associazione Italiana degli Igienisti Industriali TER I. INTRODUZIONE Nella legislazione e nella normativa di riferimento per la sicurezza nei luoghi di lavoro il rumore e la sua valutazione rappresentano uno dei temi maggiormente e più specificamente trattati. La progressiva meccanizzazione della produzione ha portato al moltiplicarsi delle fonti di rumore e a un aumento della percentuale di lavoratori esposti a questo fattore di rischio e dei livelli di inquinamento acustico dell ambiente. La legislazione nazionale in materia di valutazione del rischio da esposizione al rumore negli ambienti di lavoro si è sviluppata secondo lo schema che prevede il recepimento di quanto stabilito dalle direttive europee e la successiva elaborazione di approfondimenti e aggiustamenti interpretativi ricavati dall esperienza applicativa, in forma di decreti attuativi, linee guida, manuali di buona pratica. Parallelamente anche la normativa di settore si è sviluppata e, in un certo senso, evoluta, rappresentando in modo esplicito lo strumento tecnico necessario per la corretta effettuazione delle prestazioni. Il caposaldo del sistema legislativo di settore è oggi il: DECRETO LEGISLATIVO n. 277 del 15 agosto 1991, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200 relativo alla Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n Entro il 5 febbraio 2006 dovrà essere integrato o sostituito da un nuovo decreto, attuativo della: DIRETTIVA 2003/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n.42 del 15 febbraio 2003, relativa alle Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) - diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE Dal punto di vista delle metodiche attuative il caposaldo della normativa tecnica è la: NORMA UNI 9342, nella revisione dell ottobre 2002, relativa alla Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell mabiente di lavoro A questa si aggiungono le: LINEE GUIDA ISPESL PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE, promosse dall ISPESL nel 2000 e recentemente aggiornate. Nella figura 1 è rappresentata la cronologia di emanazione dei principali disposti legislativi e normativi con i relativi collegamenti Sergio Luzzi Tecniche di valutazione dell esposizione al rumore secondo la norma uni

2 II. L ESPOSIZIONE AL RUMORE NEI LUOGHI DI LAVORO SECONDO LA LEGISLAZIONE VIGENTE Il Decreto Legislativo 15 Agosto 1991 n. 277 al Capo IV detta le regole per la valutazione dell esposizione dei lavoratori al rumore. Il decreto prevede la definizione dei parametri fisici da prendere in considerazione e loro misurazione. In particolare viene scelto come indicatore dell esposizione del lavoratore il livello equivalente ponderato A e vengono definiti i livelli L ep,d = esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore e L ep,w = esposizione settimanale di un lavoratore al rumore. L espressione matematica di questi indicatori è illustrata all art. 39, comma 1.a del Decreto: è riferita a 8 ore di lavoro giornaliere e, nel caso di tempi di esposizione inferiori o superiori, viene corretta con un fattore che normalizza logaritmicamente il livello di esposizione riportandolo alla base temporale standard (giornata di 8 ore e settimana di 5 giorni). Secondo le indicazioni del decreto l effettuazione della valutazione dell esposizione si basa sull analisi acustica preliminare dell ambiente e delle postazioni di lavoro e sulla compilazione di schede personali all interno delle quali è definita la giornata (o la settimana) di lavoro standard di ciascun addetto. La procedura di valutazione è rappresentata nello schema di flusso riportato in figura 2. FIGURA 2 Schema di intervento per la verifica dell esposizione al rumore dei lavoratori in una generica azienda in base a quanto previsto dal D.Lgs. 277/91 L analisi acustica dell ambiente di lavoro, precedente le misure fonometriche prevede lo studio dei cicli di lavoro, delle modalità di esecuzione del lavoro, dei macchinari e delle altre sorgenti primarie e secondarie, cioè tali da influenzare il livello di rumore diffuso che caratterizza nell ambiente di lavoro, i diversi locali e le singole postazioni. Si devono quindi riempire a cura del lavoratore e del datore di lavoro, meglio se firmate da entrambi, le schede di esposizione, indicando la giornata standard o la settimana standard, come composizione di sottoperiodi di tempo destinati a una determinata mansione. Sergio Luzzi Tecniche di valutazione dell esposizione al rumore secondo la norma uni

3 Si effettuano quindi le misure di rumore ponendo il microfono di un fonometro integratore nella posizione occupata dalla testa del lavoratore, in sua assenza. Se la presenza del lavoratore è indispensabile per il mantenimento della situazione di esposizione abituale di riferimento, il microfono deve essere posto a circa 0,1 m di fronte all orecchio esposto al livello di rumore più alto. Il rapporto tecnico conclusivo deve contenere un resoconto descrittivo della metodologia di valutazione utilizzata, dell analisi acustica degli ambienti con indicazione delle sorgenti e delle postazioni di lavoro, e un resoconto di prova dove sono da riportare le seguenti informazioni tecniche derivate dai sopralluoghi e dalle campagne di misura - data, luogo e ora dei rilievi, - tempi di misura e tempi di esposizione, - strumentazione impiegata, relativa classe e data dell ultima taratura, - condizioni di funzionamento delle sorgenti di rumore, - valori di livello equivalente rilevati in tutte le postazioni esaminate, - schede personali dei lavoratori comprendenti le suddivisioni temporali della giornata e/o della settimana standard, - livelli calcolati di esposizione quotidiana, ed eventuali scostamenti rilevati nell arco della settimana lavorativa, - valori del picco massimo, - il nome dell addetto ai rilevamenti e firma del responsabile. L art. 40 del D.Lgs. 277/91 stabilisce che la valutazione dell esposizione al rumore deve essere ripetuta a opportuni intervalli di tempo, precisando che si ha l obbligo di ripetizione della valutazione ogni qualvolta vengano introdotte nelle lavorazioni modifiche che influiscano in modo sostanziale sul rumore. Nelle linee guida ISPESL è poi stabilito che la periodicità di ripetizione della valutazione sia 5 anni se nessun lavoratore è esposto a valori superiori agli 80 db(a) e di 3 anni negli altri casi (salvo diversa prescrizione della ASL) e comunque ogni qualvolta intervengano variazioni nei macchinari, nel layout, nell organico e nelle mansioni. Il decreto fissa i doveri del datore di lavoro. Fra questi, una serie di adempimenti conseguenti alla valutazione dell esposizione al rumore dei lavoratori durante l attività lavorativa (Art. 40, comma 1). Nella tabella 1 è riportato uno schema degli adempimenti previsti dal D.Lgs 277/91 conseguenti al risultato della valutazione. TABELLA 1 Gli adempimenti previsti dal D.Lgs.277/91 Livello di esposizione quotidiana personale < 80 db(a) tra 80 e 85 db(a) tra 85 e 90 db(a) > 90 db(a) Valutazione esposizione Informazione ai lavoratori Calcolo dell esposizione, periodico e in caso di modifiche nell organico, nelle macchine, ecc. La relazione aggiornata sulla valutazione del rumore deve essere tenuta a disposizione dell organo di vigilanza e dei lavoratori. Informazione ai lavoratori su : - rischi derivanti all udito dall esposizione al rumore - misure adottate per ridurre il rumore - risultati della valutazione Controllo sanitario Il lavoratore può fare richiesta del controllo sanitario Controllo sanitario obbligatorio con frequenza biennale Controllo sanitario obbligatorio con frequenza annuale Mezzi di protezione individuali Dotazione di mezzi di protezione individuali per l udito (tappi, cuffie) Uso dei mezzi di protezione individuali messi in dotazione l uso è facoltativo l uso è obbligatorio Sergio Luzzi Tecniche di valutazione dell esposizione al rumore secondo la norma uni

4 Il Decreto fissa quindi una serie di detta norme generali da osservare per la progettazione e costruzione di nuovi macchinari e nuovi impianti (Art. 46), che devono tener presente l obiettivo di minimizzare il rumore ed essere corredati di adeguata informativa. Il datore di lavoro dovrà privilegiare l acquisto di quei macchinari che producono, nelle normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio gli Art. 50 e 51 riportano le contravvenzioni a cui sono soggetti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti per l inosservanza delle norme relative al Decreto. Per i datori di lavoro ed i dirigenti è sanzionata l inosservanza dell obbligo di valutare l esposizione dei lavoratori al rumore e di programmare la ripetizione delle misure ad opportuni intervalli di tempo, di ridurre al minimo i rischi derivanti dal rumore, di fornire i mezzi individuali di protezione dell udito, di comunicare all organo di vigilanza il superamento dei 90 db e le tecniche adottate; di acquistare macchinari a bassa rumorosità. Anche per il lavoratori sono previste sanzioni per l inosservanza dell obbligo di utilizzare i mezzi individuali di protezione dell udito quando l esposizione personale supera i 90 db. III. LA DIRETTIVA 2003/10/CE Questa direttiva stabilisce le prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito. Tra le caratteristiche notevoli della direttiva è importante evidenziare che nell articolo 5 si stabilisce che il datore di lavoro deve eliminare alla fonte i rischi derivanti dall'esposizione al rumore o ridurli al minimo, facendo riferimento ai principi generali di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE, che ha originato il D.Lgs. 626 e il sistema legislativo sulla sicurezza e la valutazione del rischio. In particolare il datore di lavoro deve intervenire considerando: a) altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro soggette alle disposizioni comunitarie il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) la riprogettazione della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; d) l'opportuna informazione e formazione, al fine di istruire i lavoratori, sull'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro per ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) le misure tecniche per il contenimento del rumore: - trasmesso per via aerea, ad esempio mediante schermature, involucri rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; - trasmesso per via strutturale, ad esempio mediante sistemi di smorzamento o di isolamento; f) gli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del posto di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) la riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro: - limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; - orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. La direttiva fissa i nuovi valori limite di esposizione e i valori di soglia dell esposizione che fanno scattare l'azione con riferimento al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco. Questi sono riportati schematicamente nella tabella 2. TABELLA 2 Nuovi limiti fissati dalla Direttiva 2003/10/CE L EX,8h p peak Valori limite di esposizione 87 db(a) 200 Pa 140 db(a) Valori superiori di esposizione (che fanno scattare l'azione) Valori inferiori di esposizione (che fanno scattare l'azione) 85 db(a) 140 Pa 137 db(a) 80 db(a) 112 Pa 135 db(a) Sergio Luzzi Tecniche di valutazione dell esposizione al rumore secondo la norma uni

5 In particolari circostanze, per le attività in cui l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, il livello di esposizione giornaliero al rumore potrà essere sostituito dal livello di esposizione settimanale. Questo potrà avvenire a condizione che: il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 db(a); e siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. Attualmente, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 227/91, vengono superati i valori limite quando l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore a 90 db(a) o se il valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 140 db (200Pa). Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 15 febbraio IV. LA NORMA UNI 9432 Nell ottobre del 2002 è stata pubblicata la nuova edizione della norma UNI 9432 "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro". E una revisione della norma UNI 9432 del 1989 necessaria per aggiornare lo strumento tecnico tenendo in considerazione le problematiche applicative emerse in più di 10 anni di applicazione del Decreto Legislativo n. 277 del 15 agosto La norma, elaborata congiuntamente dalle Commissioni Acustica e Sicurezza dell UNI, prevede la possibilità di valutare l'esposizione personale di un lavoratore al rumore per periodi superiori alla settimana cercando così di rimediare alle difficoltà applicative del D.Lgs. 277/91 legate alle tipologie di lavoro discontinue (edilizia, impiantistica) e alle attività con organico molto variabile, fornendo una metodologia più "realistica" per la valutazione dell esposizione al rumore di un lavoratore che opera in realtà dove è difficile definire la giornata (o la settimana) lavorativa standard. Un altra novità importante è la possibilità di valutare l'esposizione al rumore di gruppi di lavoratori, attraverso un metodo statistico che permette di determinare, con un errore massimo di 2 db(a), il valore dell esposizione di un gruppo di lavoratori che svolgono attività simili e acusticamente uguali. La norma prevede poi che in sede di valutazione dell esposizione al rumore si tenga conto dell effetto di attenuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale indispensabili per determinate lavorazioni. Altre novità, di carattere tecnico, contenute nella norma sono la considerazione del livello di picco non ponderato e lo scostamento accettabile del livello di calibrazione dello strumento che passa da 0.3 a 0.5 db. In appendice la norma fornisce un metodo per la determinazione dell esposizione di gruppi di lavoratori, due esempi di relazione tecnica e un metodo per stima dell errore strumentale. In pratica la norma UNI 9432 fornisce uno strumento per calcolare il livello di esposizione quotidiana o settimanale personale al rumore in relazione al rischio di danno uditivo associato al rumore nei luoghi di lavoro, nel rispetto della legislazione vigente. La norma si basa su un articolazione principale in sei moduli, nei quali vengono descritti: 1. lo scopo e il campo di applicazione, 2. i riferimenti normativi (alle norme connesse), 3. i termini e le definizioni, 4. la strumentazione da utilizzare, 5. il metodo di misura, 6. la relazione tecnica, A questa si aggiungono importanti appendici, riguardanti: A. l'esposizione al rumore di gruppi di lavoratori, B. esempi di relazione tecnica da allegare al documento di valutazione del rischio di esposizione al rumore (D.Lgs. 277/91), C. la valutazione dell'errore strumentale L edizione del 1989, pubblicata prima dell emanazione del D.Lgs 277/91, aveva come scopo fornire la metodologia, delegando alle Autorità competenti dello Stato la definizione dei valori limite. Con l emanazione del D.Lgs. 277/91 si è resa necessaria una revisione integrale della norma, allo scopo di: - eliminare qualsiasi elemento di contrasto con i disposti del D.Lgs. 277/91; - integrarne le carenze metodologiche per quanto attiene sia la tecnica di rilevamento e misura, sia il possibile errore strumentale, sia la possibilità di snellire la procedura in presenza di grandi quantità di lavoratori. In particolare, la norma interviene sulle definizioni di alcune grandezze, stabilendo cosa si intende per: livello di pressione sonora istantanea non ponderata di picco, rumore costante, rumore impulsivo, rumore fluttuante (durata maggiore di 1 secondo), rumore ciclico, attività acusticamente uguale, esposizione al rumore di gruppi di lavoratori che svolgono attività simili ma acusticamente uguali. Sergio Luzzi Tecniche di valutazione dell esposizione al rumore secondo la norma uni

6 In quest ultimo caso la norma, con caratteristica innovativa, definisce quando sia possibile sostituire alla misura dell esposizione individuale misure ambientali estendibili a più lavoratori, mediante l applicazione di procedure di campionamento statistico; questa procedura assume sicura ed indiscutibile validità specie nella fase iniziale di accertamento, quando si deve decidere se procedere ed in quale misura, o meno, ad accertamenti individuali, sicuramente più onerosi sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda la strumentazione la norma prevede la possibilità di impiegare in aggiunta ai fonometri integratori e non integratori (uniti a filtri di ottava o terzo di ottava) l uso di strumenti fissati sulla persona, con la condizione che siano di classe 1 e che il microfono sia posizionato in modo opportuno. La norma introduce un criterio per la valutazione dell errore strumentale, che viene stimato compreso tra l incertezza di misura riportata sul certificato di taratura e più o meno 0.7 db. La norma dovrebbe, in linea generale, intervenire sui margini di libertà e fantasia nella valutazione dell esposizione, che rappresentano una delle più gravi carenze applicative del D.Lgs. 277/91, evitando da un lato a chi non ha dimestichezza con le misure acustiche, grossolani errori sia nella tecnica di impiego della strumentazione che nell esposizione dei risultati conseguiti; dall altro lato richiedendo comunque un livello di conoscenza minimo per poter applicare correttamente le procedure previste. Con l emanazione della direttiva 2003/10/CE, nella misura in cui verrà eventualmente modificata in sede di recepimento, si renderà necessaria una ulteriore revisione della norma UNI per far fronte ad ulteriori motivi di incertezza, tra i quali si ricordano in particolare - il comma 5 dell art. 4, che affronta il problema dell imprecisione di misura rinviandone la quantificazione alla prassi metrologica - la opportunità o meno di differenziare tra rumore fluttuante e rumore impulsivo, alla cui esposizione, secondo la norma, si deve prestare particolare attenzione - corrispondenza tra livelli di picco ponderati C e pressione sonora espressa in Pascal, con una corrispondenza riportata in nota a valori espressi in db(a) - efficacia dei protettori individuali e reale possibilità di tenerne conto, in termini di attenuazione prodotta, nel misurare e valutare l esposizione al rumore di chi li indossa. V. CONCLUSIONI Concludiamo queste note con le parole del Presidente della Commissione Sicurezza dell UNI e coordinatore del Gruppo di Lavoro 3 / Acustica - Rumore nell ambiente di lavoro: La speranza di tutti coloro che hanno contribuito alla revisione della norma è che l utilizzo della norma stessa permetta da un lato una semplificazione delle metodiche di valutazione e dall altro una normalizzazione dei rapporti di prova ed un più elevato livello qualitativo delle prestazioni effettuate dai consulenti incaricati dalle aziende ad effettuare queste valutazioni Perché ciò avvenga, è necessario che della nuova metodologia di valutazione, derivante dall evoluzione della normativa e della legislazione che fa capo al D.Lgs. 277/91 siano a conoscenza tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza in azienda: datori di lavoro, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione, consulenti, responsabili e addetti alla produzione, responsabili e addetti alla manutenzione, personale tecnico, autorità di controllo e vigilanza. VI. BIBLIOGRAFIA S. Luzzi Vivere e Lavorare in Sicurezza ; Editrice San Marco, Bergamo, febbraio 2002, pp AA.VV. Le nuove direttive riguardanti l esposizione a vibrazioni e a rumore Gruppo di Acustica Ambientale dell Associazione Italiana di Acustica, gaa/8, Modena, luglio 2003 AA.VV. Linee Guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro in dbaincontri2000; Atti del Seminario promosso da Regione Emilia-Romagna, ISPESL, INAIL, AIA-gaa e Az.USL di Modena; Ed. Az.USL di Modena, settembre 2000 A. Cocchi, A. Cocchi Entro il 2006 sarà recepita la direttiva 2003/10/CE sulla protezione da rumore ; Ambiente e Sicurezza n.6/2003; ed. Il Sole 24 Ore, marzo AA.VV. Atti del Convegno dba 2002 promosso da Regione Emilia-Romagna, ISPESL, INAIL e Az.USL di Modena; Ed. Az.USL di Modena, settembre Sergio Luzzi Tecniche di valutazione dell esposizione al rumore secondo la norma uni

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