Attività di tipo civile, industriale e a rischio di incidente rilevante. Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti
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1 Attività di tipo civile, industriale e a rischio di incidente rilevante. Analisi di rischio e individuazione delle misure di sicurezza equivalenti Ing. Roberto Emmanuele roberto.emmanuele@vigilfuoco.it Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
2 ATTIVITA DI TIPO INDUSTRIALE
3 APPROCCIO TRADIZIONALE ATTIVITA DI TIPO INDUSTRIALE APPROCCIO CON IL CODICE DI PI (DM )
4 D.M. 3 Agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n 139. Nuovo approccio alla prevenzione incendi Applicabile per il momento a solo una serie di attività del DPR 151/2011; applicabile in alternativa alle disposizioni di prevenzione incendi vigenti
5 Alcune delle attività del DPR 151/2011 che rientrano nel campo di applicazione del DM 3 Agosto 2015 N. Attività Denominazione 9 Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. 14 Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiamma-bili e/o combustibili con oltre 5 addetti. 27 Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a kg. 28 Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a kg
6 Alcune delle attività del DPR 151/2011 che rientrano nel campo di applicazione del DM 3 Agosto 2015 N. Attività Denominazione 29 Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè 30 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a kg Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti. Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
7 Alcune delle attività del DPR 151/2011 che rientrano nel campo di applicazione del DM 3 Agosto 2015 N. Attività Denominazione 53 Officine per la riparazione di: -veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; -materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a m2; 76 Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti. Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
8 ATTIVITA DI TIPO INDUSTRIALE: APPROCCIO TRADIZIONALE
9 ATTIVITA DI TIPO INDUSTRIALE: APPROCCIO TRADIZIONALE - FONTI NORMATIVE D.M D.Lgs 81/2008 e s.m.i. D.M D.M Norme verticali Linee guida Ministeriali Criteri generali Norme UNI di settore
10 DM 10 MARZO 1998 CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO
11 ART.3 DEL DM 10 MARZO 1998 MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO 1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a: a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II; b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, di seguito denominato DPR n. 547/1955, così come modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III; c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;
12 ART.3 DEL DM 10 MARZO 1998 MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V; e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI; f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII. 2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).
13 UTILIZZO DEL DM 10 MARZO 1998 Tuttavia, anche se non cogenti nelle attività soggette al controllo dei VVF, le disposizioni presenti nel: Allegato III Misure relative alle vie d uscita in caso d incendio Allegato IV Misure per la rivelazione e l allarme in caso d incendio Allegato V Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi COSTITUISCONO UN UTILE RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO DI ATTIVITA SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VVF E NON NORMATE DA DISPOSIZIONI VERTICALI DI PREVENZIONE INCENDI ATTIVITA DI TIPO INDUSTRIALE
14 DM 09 MARZO 2007 PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE COSTRUZIONI NELLE ATTIVITA SOGGETTE AL CONTROLLO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
15 DM 09 MARZO 2007 ART.1 CO.1 IL PRESENTE DECRETO STABILISCE I CRITERI PER DETERMINARE LE PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO CHE DEVONO POSSEDERE LE COSTRUZIONI NELLE ATTIVITA SOGGETTE AL CONTROLLO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, AD ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA PER LE QUALI LE PRESTAZIONI DI RESISTENZA AL FUOCO SONO ESPRESSAMENTE STABILITE DA SPECIFICHE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI ATTIVITA DI TIPO INDUSTRIALE
16 ACCESSIBILITA ALL AREA Lungo il perimetro del fabbricato sia assicurata la possibilità di accesso e circolazione dei mezzi antincendio dei VV.F.; gli accessi abbiano i seguenti requisiti minimi: larghezza mt. 3,50 altezza libera mt. 4,00 raggio di volta mt. 13,00 pendenza non superiore al 10% resistenza al carico almeno 20 tonnellate
17 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE Le strutture portanti e quelle di separazione devono avere resistenza al fuoco compatibile con le classi antincendio dei compartimenti. VEDI DM 9 MARZO 2007 Non devono esistere comunicazioni tra ambienti di pertinenza dell'attività soggetta a controllo con altri locali che non abbiano relazione diretta o indiretta con l'attività stessa.
18 COMPARTIMENTAZIONI Separazione (REI 120) reciproca tra uffici, depositi e lavorazione I compartimenti antincendio devono avere superficie massima funzione del carico d incendio e della eventuale presenza di impianti di spegnimento automatici.
19 I locali ove si effettuano lavorazioni con sostanze che possono dare luogo a miscele infiammabili e/o esplosive abbiano almeno una parete attestata verso l'esterno; Il rapporto tra superficie di pavimento e superficie di aerazione rispetti la relazione A=1/40 S Nel caso di utilizzo di gas la cui densità rispetto all'aria è maggiore di 0,8 tale ventilazione dovrà essere equamente suddivisa in alto ed in basso. AERAZIONE
20 IMPIANTI ANTINCENDIO Rete idrica antincendio ad anello chiuso Alimentazione (UNI 9490) Prestazioni UNI (10779) IDRANTE A COLONNA IDRANTE INTERRATO
21 impianti antincendio (segue) Attacco motopompa Impianti automatici eventualmente asserviti da impianti di rivelazione
22 ATTREZZATURE ANTINCENDIO Estintori portatili e carrellati in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. Eventuale scorta di liquido schiumogeno compatibile con le sostanze infiammabili presenti con corredo d uso. Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati: il numero dei piani (non meno di un estintore a piano); la superficie in pianta; lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio); la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).
23 attrezzature antincendio (segue) ESTINTORI tipo di estintore SUPERFICIE PROTETTA DA UN ESTINTORE rischio basso rischio medio rischio elevato 13A - 89B 100 m A - 113B 150 m2 100 m2-34a - 144B 200 m2 150 m2 100 m2 55A - 233B 250 m2 200 m2 200 m2
24 SISTEMA DELLE VIE D ESODO LUNGHEZZA DELLE VIE DI ESODO Ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso Con almeno due uscite: metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato; metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio, metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.
25 sistema delle vie d esodo (segue) LUNGHEZZA DELLE VIE DI ESODO Le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro Qualora presenti, i percorsi unidirezionali mai oltre: 6 15 metri per aree a rischio elevato 9 30 metri per aree a rischio medio metri per aree a rischio basso Le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti (L = A / 50 x 0,60)
26 sistema delle vie d esodo (segue) LUNGHEZZA DELLE VIE DI ESODO Le scale devono essere generalmente protette, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso. Il verso di apertura delle porte sempre concorde con quello dell esodo. Percorso/Uscita di Emergenza
27 sistema delle vie d esodo (segue) NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano. Eccezioni a tale principio sussistono quando: a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone; b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite; c) la lunghezza dei percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i 6-15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato; 9-30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio; metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.
28 sistema delle vie d esodo (segue) NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO La larghezza minima di una uscita: 0,80 metri Con rischi di esplosione o specifici rischi d incendio: 120 cm ogni 5 lavoratori
29 sistema delle vie d esodo (segue) PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo. In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando: l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone; la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala; la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura (anche asservita da sistemi automatici di rivelazione).
30 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO VERNICIATURA SPECIFICO Il reparto verniciatura con compartimentazione REI 120 Il rapporto tra superficie di pavimento e superficie di aerazione rispetti la relazione A=1/30 S Bruciatori all esterno o in locale ad uso esclusivo opportunamente aerato Per la parte impiantistica si rammentano le norme UNI- CIG e le norme CEI.
31 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO I depositi di vernici e/o solventi infiammabili abbiano le seguenti caratteristiche: fino a 100 kg in armadio metallico ventilato (0,05 mq); oltre i 100 kg in locale esterno REI 120; superficie di aerazione A= 1/30 S; soglia rialzata; porta metallica; eventuale comunicazione REI 120; oltre i 500 kg, come sopra ma senza alcuna comunicazione. verniciatura (segue) SPECIFICO
32 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO Resistenza al fuoco in funzione del carico di incendio A=1/40 S con una aliquota permanente o apribile automaticamente Disposizione delle merci su scaffali o cataste senza ostruire aperture ed a meno di un metro dall intradosso del soffitto Nei locali sia vietato tenere in deposito sostanze infiammabili e tossiche nonché fare uso di fiamme libere LOCALI DI DEPOSITO SPECIFICO
33 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE E RETE DI ADDUZIONE GAS COMBUSTIBILE Nei tratti fuori terra la condotta sia opportunamente protetta contro eventuali danneggiamenti da azioni esterne e contro l azione del fuoco e lontana da sostanze o materiali con cui potrebbe interagire una eventuale fuga di gas. La posa in opera a seconda della specie sia conforme alle normative tecniche di riferimento La condotta non sottopassi edifici e li attraversi entrando nel corpo degli stessi secondo il tratto più breve. SPECIFICO
34 Il vano corsa entro compartimento AREE ED IMPIANTI A RISCHIO ASCENSORI E MONTACARICHI Le aperture per il passaggio delle funi e delle catene (se esistenti) nel vano corsa siano le più piccole possibili Il vano corsa ed il locale del macchinario siano dotati in alto di una apertura o un camino per scaricare, all'aria libera, il fumo che si formasse in essi a causa di un eventuale incendio SPECIFICO
35 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO IMPIANTI TERMICI SPECIFICO L'impianto di produzione calore sia conforme ai disposti della normativa di sicurezza in vigore in particolare per quanto riguarda: accesso; ubicazione; attestazione dispositivi di controllo e sicurezza, automatici e manuali. Per impianti di potenzialità superiore a 116 kw dovrà essere presentato un progetto completo per la sua preventiva approvazione.
36 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO DEPOSITI DI OSSIGENO LIQUIDO SPECIFICO L'impianto di stoccaggio dell'ossigeno liquido sia collocato su spazio a cielo libero pianeggiante con cordolo di protezione e messa a terra. L'impianto sia installato in modo che sia facilmente accessibile per il controllo da parte del personale autorizzato. Fra i contenitori di accumulo di ossigeno e la zona circostante intercorrano le seguenti distanze minime di sicurezza: da costruzioni in materiali combustibili, da depositi di materiali combustibili od infiammabili, locali aperti al pubblico, viadotti, depositi di gas compressi o liquefatti metri 15; da fabbricati con pareti perimetrali incombustibili e resistenti al fuoco metri 7,5. da strutture incombustibili e resistenti al fuoco metri 3,00.
37 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO DEPOSITO GAS COMPRESSI INERTI SPECIFICO Entro compartimento REI 180 e con ventilazione su parete attestata verso spazio a cielo libero. Accesso dall'esterno o dall'interno a mezzo filtro a prova di fumo e impianto di raffreddamento ad acqua nebulizzata con comando manuale esterno.
38 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO S I L O S SPECIFICO Il silos sia ubicato in posizione isolata rispetto ai fabbricati sia di pertinenza dell'attività che esterni alle stesse e sia garantita la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso nonchè la possibilità di intervenire per le squadre VV.F. Il silos in muratura o calcestruzzo, posto in adiacenza al fabbricato, abbia una parete completamente a cielo libero e di facile cedimento rispetto a quelle che lo isolano dal fabbricato. Le rimanenti pareti abbiano resistenza al fuoco almeno 180' e siano resistenti all'esplosione.
39 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO s i l o s (segue) Il silos sia dotato dei seguenti dispositivi di sicurezza: a) Rilevatori di scintille. b) Rilevatori di incendio termici differenziali e/o velocimetrici all'interno del silos, collegati ad allarmi acustici e visivi. c) Impianto idrico di irrorazione a pioggia, con comando manuale e ugelli tipo sprinkler a protezione dell'area sottostante. d) Idonei sportelli antiscoppio e) Dispositivo di apertura manuale posto a debita distanza dal portellone di scarico. f) Un idrante UNI 70 a colonna da posizionare nelle sue immediate vicinanze. SPECIFICO
40 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO CABINE DI DECOMPRESSIONE GAS METANO La cabina venga collocata in un'area cintata con rete metallica alta almeno 2 mt. a distanza di protezione non inferiore a 2 mt. I muri perimetrali della cabina siano costruiti con calcestruzzo (semplice armato) o muratura, la copertura della cabina sia di tipo leggero. A=1/10S
41 IMPIANTI ELETTRICI L'impianto elettrico venga realizzato in conformità alle norme di cui alla legge 1/03/68 N.186. Il quadro di manovra sia installato in posizione sufficientemente lontana da sostanze combustibili e sia accessibile soltanto al personale addetto. L'impianto elettrico sia provvisto di interruttore generale installato in prossimità dell ingresso o comunque in posizione tale che, in caso d'intervento dei Vigili del Fuoco, sia possibile, dall esterno, porre fuori tensione i circuiti interni.
42 impianti elettrici (segue) Le condutture elettriche siano rispettose dei compartimenti L'impianto elettrico sia dotato di impianto di messa a terra e, qualora necessario, di protezione contro le scariche atmosferiche (CEI 81/1). Eventuali impianti di trasformazione di energia vengano collocati in apposito locale avente strutture REI ed accesso da disimpegno aerato o meglio dall'esterno
43 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA Tutti i locali siano dotati di impianto di illuminazione d'emergenza del sistema delle vie di esodo tale da garantire 5 lux nelle zone antistanti le uscite di sicurezza e lungo le vie di esodo e 2 lux nelle altre zone ove è richiesto.
44 ATTIVITA A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
45 "incidente rilevante" un evento quale un rilascio, un incendio o un'esplosione, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose 28/04/
46 28/04/
47 Alcuni incidenti rilevanti del passato , Oppau (Germania), esplosione di una di una miscela 50/50 di nitrato di ammonio e solfato di ammonio, con 430 morti di cui 50 fra la popolazione. 1947, rada di Texas City, esplosione del carico di nitrato di ammonio di una nave, con 522 morti soprattutto fra la popolazione. 1974, Flixborough (Gran Bretagna), esplosione di una nube di cicloesano, con 28 morti fra gli addetti alla sala controllo. 1976, Seveso (Italia), fall-out di una nube contenente diossina, nessun morto, 250 colpiti da cloracne. 1984, San Juanico, Mexico City, incendio in un impianto di trattamento e distribuzione del GPL, 550 morti 1984, Cubatao, San Paolo del Brasile, rottura di un oleodotto e incendio conseguente, con 508 morti, soprattutto bambini 1984, Bhopal (India), nube tossica di Metil-Isocianato, 1754 morti ufficiali, soprattutto fra la popolazione (forse ) 28/04/
48 Seveso - Italia 28/04/
49 PRIMO STADIO Idrolisi alcalina dell 1,2,4,5-tetraclorobenzene con NaOH con formazione di 2,4,5- triclorofenato di sodio in presenza di glicole etilenico a C SECONDO STADIO Acidificazione del 2,4,5-triclorofenato con acido cloridrico con formazione di 2,4,5-triclorofenolo e purificazione per distillazione 28/04/
50 Seveso - Italia 28/04/
51 Seveso - Italia 28/04/
52 Lasciare il reattore carico di materiale ad elevata temperatura per un lungo periodo di tempo aveva consentito al glicole etilenico e alla soda caustica di dare origine, probabilmente, ad una reazione incontrollata da cui si produsse sufficiente gas da superare il limite di pressione per l apertura del disco di rottura posto sul reattore. Tale reazione inoltre incrementò la temperatura nel reattore fino a C, consentendo un imprevisto incremento della sintesi di 2,3,7,8 tetraclorodibenzodiossina, prodotto da una reazione secondaria. 28/04/
53 Seveso - Italia 28/04/
54 GRAVI EVENTI :FLIXBOROUGH, SEVESO, ECC.: RISPOSTA SEVESO I (1982) (82/501/CEE) NOTIFICA DETENZIONE SOSTANZE PERICOLOSE; 5 4 ANALISI DI SICUREZZA E DIMOSTRAZIONE ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI MIGLIORATIVI; INFORMAZIONE POPOLAZIONE; ELEMENTI PER PIANIFICAZIONE EMERGENZA ESTERNA; ATTENZIONE PUNTATA ESSENZIALMENTE SU ELEMENTI IMPIANTISTICI 28/04/
55 Bhopal India 28/04/
56 Bhopal India 28/04/
57 GRAVI EVENTI :BHOPAL, CHERNOBYL, ECC.: RISPOSTA SEVESO II (1996) (96/82/CE) ( CONSTATAZIONE DI RADICI GESTIONALI E ORGANIZZATIVE INCIDENTI E DI GRAVITA INCIDENTI PER INADEGUATO RAPPORTO STABILIMENTI / TERRITORIO): SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA CONTROLLO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTENZIONE SPOSTATA SU ELEMENTI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI, ED INSIEME INTEGRATO STABILIMENTO / TERRITORIO 28/04/
58 altri incidenti più recenti. Il 30 gennaio 2000 cede la diga di contenimento di un bacino di sterili nella fonderia di una miniera d oro a Baia Mare, Romania, Secondo le stime, m 3 di fanghi e di acque reflue con un tenore di cianuro pari a 126 mg/litro si riversano attraverso i canali di drenaggio, nel fiume Lapus, un affluente del fiume Szamos, e da lì raggiungono il fiume Tibisco e il tratto di Danubio a monte di Belgrado, per sfociare successivamente nel Mar Nero. Il 13 maggio 2000 si verifica un esplosione in un deposito di fuochi d artificio a Enschede (una città di circa abitanti nell est dell Olanda). L esplosione ed il conseguente incendio distrussero completamente il comprensorio residenziale circostante, un area di 40 ha: 22 morti, migliaia di feriti, migliaia di persone evacuate per uno o più giorni, più di 1200 persone persero la casa. Il 21 settembre 2001 si verifica un esplosione nello stabilimento di fertilizzanti Grand Paroisse di Tolosa. Il materiale all origine dell incidente è nitrato di ammonio fuori specifica. L incidente causa la morte di 30 persone ed il ferimento di 2500.
59 28/04/
60 Direttive Seveso e decreti di recepimento 82/501/CEE D.P.R. 175/88 Seveso I Seveso II 96/82/CE D.Lgs. 334/ /105/CE D.Lgs. 238/05 piccole modifiche alla Seveso II effettuate anche in virtù degli eventi di Baia Mare e Tolosa
61 altri incidenti ancora più recenti. Buncefeld (Gran Bretagna), 11 dicembre 2005: esplosione in un deposito di prodotti petroliferi (coinvolti oltre 20 serbatoi): nessun decesso oltre 40 feriti E In Italia. Città Sant Angelo (PE) - 25 Luglio 2013: esplosione in una fabbrica prodotti pirotecnici (art.6 D.Lgs 334/99): 4 morti tra cui un vigile del fuoco Tagliacozzo (AQ) - 9 Luglio 2014: esplosione in una fabbrica prodotti pirotecnici (art.6 D.Lgs 334/99): 3 morti
62 2012/18/CE DIRETTIVA Seveso III Recepita in Italia con il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105 Perché una nuova direttiva? Adeguamento al nuovo sistema internazionale di classificazione delle sostanze chimiche GHS, recepito nell Unione Europea con il regolamento CLP (reg. 1272/2008) Aggiornamento in base all evoluzione della normativa europea in materia di partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia (direttive 2003/4/CE, 2003/35/CE in applicazione della convenzione di Aarhus) Miglioramento in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, allo scopo di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, migliorare la leggibilità
63 Recepimento italiano della Direttiva Seveso III Il DLgs 26 giugno 2015, n 105 è stato pubblicato sul S.O. n.35/l alla G.U. n.161 del 14 luglio 2015: entrato in vigore il 29 luglio 2015 Esso è costituito da: - articolato: n 33 articoli - 6 allegati numerici: allegati 1-6 :allegati della direttiva - 11 allegati letterali: Allegati A-M : sostituiscono i decreti attuativi del D.Lgs 334/99 Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
64 DLgs. 105/2015:struttura articolato - Capo I: principi generali e campo di applicazione (articoli 1-4) - Capo II: competenze (articoli 5-11) - Capo III: adempimenti (articoli 12-27) - Capo IV: sanzioni, disposizioni finanziarie e transitorie ed abrogazioni (articoli 28-33) Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
65 DLgs 105/2015: allegati numerici Allegato 1: elenco delle sostanze pericolose e relative soglie per l assoggettabilità alla normativa Seveso Allegato 2: dati e informazioni minime da riportare nel rapporto di sicurezza Allegato 3: principi e i contenuti minimi del sistema di gestione della sicurezza Allegato 4: dati che devono figurare nei piani di emergenza interna ed esterna Allegato 5: dati della notifica e della scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori Allegato 6: criteri per la notifica di un incidente alla Commissione Europea Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
66 DLgs 105/2015: allegati letterali Allegato A: Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante ai fini della comunicazione alla Commissione europea. Allegato B: Linee guida per l attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti. Allegato C: Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza. Allegato D: Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti. Allegato E: Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l effetto domino. Allegato F: Regolamento per la consultazione del personale sui piani di emergenza interna. Allegato G: Regolamento per la consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna. Allegato H: Criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni. Allegato I: Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli. Allegato L: Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore. Allegato M: Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite. Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
67 D.Lgs 105/15 : campo di applicazione La norma si applica agli stabilimenti. "stabilimento": tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse. "presenza di sostanze pericolose": la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1;
68 Campo di applicazione: Allegato 1 Nell allegato 1 parte 1 sono individuate 21 categorie di sostanze (nel D.Lgs 334/99 le categorie erano nella parte 2 ed erano 10) Nell allegato 1 parte 2 sono individuate 48 sostanze specifiche (nel D.Lgs 334/99 le sostanze specifiche erano nella parte 1 ed erano 34) alle quali sono associati due distinti limiti di soglia che determinano i differenti obblighi dei gestori degli stabilimenti: STABILIMENTI DI SOGLIA SUPERIORE STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE
69 Stralcio dell allegato 1 parte 1
70 Stralcio dell allegato 1 parte 2
71 La regola della sommatoria Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto al D.Lgs.105/15, si applica la seguente regola: 1 q / Q n Un 1 1 q / Q n Ln 1
72 L Inventario Nazionale Industrie a Rischio Stabilimenti Seveso soglia superiore 556 soglia inferiore aggiornamento, 31 DICEMBRE 2015 fonte ISPRA
73 Attività a rischio di incidente rilevante: distribuzione percentuale sicilia 6% sardegna 3% toscana 5% umbria 2% veneto 9% abruzzo 3% aosta 0% basilicata 1% calabria 2% campania 6% emilia 9% friuli 3% puglia 4% piemonte 9% trento 1% bolzano 0% molise 1% marche 2% lombardia 26% lazio 6% liguria 3%
74 ALTRO ACCIAIERIE STOCCAGGI SOTTERRANEI IMPIANTI TRATTAMENTO E/O RECUPERO Aziende art. 8 Aziende art. 8 OLI MINERALI FITOFARMACI TOSSICI GALVANICHE ESPLOSIVI RAFFINERIE GPL CHIMICO O PETROLCHIMICO
75 Capo II: competenze (articoli 5-11) Art.5 Funzioni del Ministero dell ambiente Art.6 Funzioni del Ministero dell interno Art.7 Funzioni della Regione Art.8 Funzioni degli altri enti territoriali Art.9 Organi tecnici nazionali e regionali Art.10 Comitato tecnico regionale Art.11 Coordinamento per l uniforme applicazione sul territorio nazionale
76 Art.6 Funzioni del Ministero dell interno Comitati tecnici regionali Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Prefetti
77 Art.6 Funzioni del Ministero dell interno 1. Per l espletamento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministero dell interno istituisce, nell ambito di ciascuna regione, un Comitato tecnico regionale (CTR).
78 Comitati Tecnici regionali (CTR) STABILIMENTI DI SOGLIA SUPERIORE: istruttorie sui rapporti di sicurezza (ART.15-18) programmazione e svolgimento delle ispezioni (ART.27) applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (ART.28)
79 Comitati Tecnici regionali (CTR) STABILIMENTI DI SOGLIA SUPERIORE ED INFERIORE: pareri di compatibilità territoriale (ART.22) Aree ad effetto domino e ad elevata concentrazione di stabilimenti (ART.19)
80 Art.6 Funzioni del Ministero dell interno 2. Il Ministero dell interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l ISPRA, predispone il piano nazionale di ispezioni di cui all articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai CTR.
81 Art.6 Funzioni del Ministero dell interno 6. Il Prefetto competente per territorio predispone i piani di emergenza esterna per gli stabilimenti di soglia superiore ed inferiore e ne dispone l attuazione, secondo quanto previsto agli articoli 21 e 25.
82 Art.10 Comitato tecnico regionale: composizione Direttore regionale VVF con funzione di presidente Comandante provinciale VVF 3 funzionari tecnici VVF di cui almeno due con qualifica di dirigente 1 Direzione territoriale del lavoro 1 rappresentante dell'ordine degli ingegneri 1 rappresentante della regione 2 rappresentanti ARPA 1 rappresentante INAIL 1 rappresentante ASL 1 rappresentante Comune 1 rappresentante UNMIG, per gli stoccaggi sotterranei 1 rappresentante dell autorità marittima per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali 1 rappresentante dell ente territoriale di area vasta
83 Art.10 Comitato tecnico regionale: funzionamento Presenza dei 2/3 e delibera a maggioranza Regolamento di funzionamento Designazione dei 4 componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie Designazione dei 3 componenti delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni
84 Capo III: adempimenti (articoli 12-26)
85 I principali adempimenti dei Gestori I gestori di tutti gli stabilimenti soggetti al D.Lgs 105/15 (soglia inferiore e superiore) devono Presentare una Notifica e le informazioni sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori ; - art.13 Predisporre il Documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ; - art.14 attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) art.14 Solo i gestori degli stabilimenti di soglia superiore devono Presentare il Rapporto di Sicurezza (RdS) art.15-18
86 La Notifica ex articolo 13 del D.Lgs. 105/15
87 La Notifica L art. 13 del D.Lgs 105/15 prevede l obbligo per i Gestori di presentare, nelle forme dell autocertificazione, una Notifica, che rappresenta una sorta di autodenuncia dei potenziali rischi di incidente rilevante connessi con lo stabilimento. La Notifica deve essere trasmessa a: CTR; Regione; MATTM; Prefettura; Comune; Comando Provinciale VVF; a regime: utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico attraverso l inventario predisposto da ISPRA Nelle more della predisposizione di tali servizi: via PEC
88 La Notifica La Notifica contiene le seguenti informazioni: Nome/Ragione Sociale del Gestore indirizzo dello stabilimento; Sede legale del gestore, con l indirizzo completo; Nome/Funzione del responsabile dello stabilimento, se diverso del Gestore; Informazioni sulle sostanze pericolose o le categorie di sostanze pericolose, la loro quantità e il loro stato fisico; L'attività, in corso o prevista,dello stabilimento; Informazioni sull ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori possibili di causare un incidente rilevante
89 Le informazioni sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 1, invia ai medesimi destinatari le ulteriori informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5;
90 ALLEGATO 5 SEZIONI A1 e A2 INFORMAZIONI GENERALI SEZIONE B - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL ART. 3, COMMA 1, LETTERA n) SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N 445) SEZIONE D INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E SOGGETTO LO STABILIMENTO SEZIONE E PLANIMETRIA SEZIONE F - DESCRIZIONE DELL AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO
91 ALLEGATO 5 SEZIONE G - INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE SEZIONE H DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL ALLEGATO 1 SEZIONE I - INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE SEZIONE L - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL ESTERNO DELLO STABILIMENTO SEZIONE M - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL ESTERNO DELLO STABILIMENTO SEZIONE N - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE H
92 Il Documento sulla Politica di Prevenzione e i Sistemi di Gestione della Sicurezza
93 Il Documento di politica e l SGS Il D.Lgs. 105/15 prescrive, tra gli obblighi per il gestore, quello di: redigere un documento che definisca la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti attuare un sistema di gestione della sicurezza (SGS) in conformità all allegato 3 ed alle linee guida definite all allegato B
94 Linee guida per l attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti Allegato B L allegato B fornisce le indicazioni al gestore per lo sviluppo dei parametri essenziali di un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (sostituisce il DM 9/08/2000 e il DM 16/03/1998)
95 Allegato B PREMESSA 1. POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 2. REQUISITI GENERALI E STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 3. CONTENUTI TECNICI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA 4.GRADO DI APPROFONDIMENTO APPENDICE 1 ATTIVITA DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE CHE LAVORA IN STABILIMENTO (ex DM )
96 Allegato B: Contenuti tecnici del sisitema di gestione della sicurezza a) organizzazione e personale; b) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti; c) controllo operativo; d) modifiche e progettazione; e) pianificazione di emergenza; f) controllo delle prestazioni; g) controllo e revisione.
97 Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni Allegato H stabilisce i criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni al fine di accertare: l adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti; i relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, le misure e i mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze.
98 I Rapporti di Sicurezza ex articolo 15 del D.Lgs. 105/15
99 Il Rapporto di Sicurezza Il D.Lgs. 105/15 prescrive al gestore degli stabilimentidi soglia superiore, di redigere un Rapporto di Sicurezza (RdS) che evidenzi che: è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza; i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze (ANALISI DEL RISCHIO CON INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI SCENARI INCIDENTALI E VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE) è stato predisposto il PEI e sono stati forniti all autorità competente gli elementi utili per l'elaborazione del PEE.
100 Rapporto di Sicurezza: stabilimenti nuovi Prima della costruzione: Presentazione del rapporto di sicurezza preliminare ai fini dell ottenimento del nulla osta di fattibilità (NOF) Il permesso di costruire non può essere rilasciato in mancanza del nulla osta di fattibilità Prima dell avvio dell attività: Presentazione del rapporto di sicurezza definitivo (che integra quello preliminare) ai fini dell ottenimento del parere tecnico conclusivo (PTC)
101 Rapporto di Sicurezza: stabilimenti esistenti Presentazione del rapporto di sicurezza (da ripresentare ogni 5 anni) Anche qui si effettua un istruttoria ed emissione di un parere tecnico conclusivo (PTC)
102 Il Rapporto di Sicurezza Allegato C L Allegato C riporta Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del rapporto preliminare di sicurezza
103 Struttura dell Allegato C L Allegato C è suddiviso in 3 parti: - parte 1: Contenuti richiesti per il Rapporto di sicurezza - parte 2: Contenuti richiesti per il Rapporto preliminare di sicurezza - parte 3: Criteri di valutazione dei Rapporti di sicurezza ai fini delle verifiche di conformità della documentazione e di idoneità ed efficacia dell analisi dei rischi effettuata e delle relative misure di sicurezza adottate
104 Allegato C parte 1 A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI F. CERTIFICAZIONI E MISURE ASSICURATIVE ALLEGATI
105 Allegato C parte 2 (RdS preliminare) Contiene quindi solo alcune parti del RdS A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO (Relativamente ai seguenti punti) DATI GENERALI A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO A.2.1 A.2.2 A.2.3
106 Allegato C parte 3 La parte 3 riporta i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza. Vengono richiamate e approfondite, partendo dal testo della direttiva, alcune considerazioni relative alle finalità del RdS, quale documento tramite il quale il gestore dimostra di aver attuato idonee misure per prevenire, controllare e limitare le conseguenze di un eventuale incidente rilevante. Inoltre la parte 3 stabilisce le finalità del procedimento di valutazione da parte dell organo di controllo. Viene quindi proposta una procedura generale per la valutazione dei contenuti del RdS. Ripercorrendo per sezioni principali i contenuti del RdS vengono quindi fornite alcune indicazioni sulle modalità di valutazione dei contenuti tecnici del rapporto di Sicurezza, ai fini delle verifiche richieste.
107 Gruppi di Lavoro per l esame dei rapporti di sicurezza 4 componenti componenti del CTR funzionari analisti di rischio enti rappresentati nel CTR Compiti dei Gruppi di Lavoro esame del rapporto di sicurezza effettuazione di sopralluoghi presso gli stabilimenti stesura relazione da presentare alla riunione del CTR
108 Struttura di relazione (gruppi di lavoro)
109
110 Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore Nell ottica della semplificazione, è stato previsto che il procedimento di prevenzione incendi costituirà un endoprocedimento dell istruttoria sul rapporto di sicurezza
111 Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore Art.17 Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza 6. L istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità comprende la valutazione del progetto delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e a verificare l ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi.
112 Allegato L Procedure di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore
113 Allegato L ATTIVITA DPR 151/2011 Individuabili come impianti e depositi dove sono prodotte, utilizzate, maneggiate, immagazzinate, depositate le sostanze pericolose (oggetto dell analisi di rischio contenuta nel RdS) Non individuabili come impianti e depositi altro (potrebbero essere centrali termiche, gruppi elettrogeni, distributori di carburanti, autorimesse, palazzina uffici.non oggetto dell analisi di rischio contenuta nel RdS)
114 Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto L istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità comprende la valutazione del progetto di tutte le attività di cui al DPR 151/2011. Le conclusioni del CTR vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini dell emissione del parere di cui all articolo 3, comma 3 del DPR 151/2011.
115 Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto (Allegato L punto 2.3) Le attività di cui all allegato I del DPR 151/2011 individuabili come impianti o depositi di cui all art.3, e quindi oggetto dell analisi di rischio nel Rapporto preliminare di Sicurezza, sono documentate, cosi come previsto all allegato C
116 Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto (Allegato L punto 2.3) Documentazione prevista nell allegato C (parte 2) All.I.9 Elenco delle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa vigente; tali attività devono essere individuate nella planimetria dello stabilimento di cui al punto A.2.3 (oppure in altra planimetria tematica); All.I.11 Documentazione, di cui all allegato I del decreto del Ministero dell interno del 7 Agosto 2012, relativa alle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all allegato I. 9, che sono oggetto dell analisi del rischio.
117 Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto (Allegato L punto 2.2) Le attività di cui all allegato I del DPR 151/2011 non individuabili come impianti o depositi di cui all art.3, e quindi non oggetto dell analisi di rischio nel Rapporto preliminare di Sicurezza, dovranno essere documentate ai sensi del decreto del Ministero dell interno 7 agosto 2012.
118 Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto La documentazione deve essere presentata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco unitamente all attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi, relativi alle sole attività non individuabili come impianti o depositi. (le altre attività rientrano nell istruttoria del rapporto di sicurezza il gestore verserà le tariffe per l istruttoria secondo l allegato I)
119 Parere tecnico conclusivo, controlli di prevenzione incendi e rilascio certificato di prevenzione incendi I controlli di prevenzione incendi di cui all articolo 4 del DPR 151/11 vengono effettuati nell ambito dell attività istruttoria e dei sopralluoghi previsti dall art. 17. L obbligo di presentazione della SCIA di cui all art. 4 del DPR 151/11 è assolto con la presentazione del rapporto di sicurezza di cui all art. 15, nella versione definitiva.
120 Parere tecnico conclusivo, controlli di prevenzione incendi e rilascio certificato di prevenzione incendi (Allegato L punto 3.3) Le attività di cui all allegato I del DPR 151/2011 individuabili come impianti o depositi di cui all art.3, e quindi oggetto dell analisi di rischio nel Rapporto definitivo di Sicurezza, sono documentate, cosi come previsto all allegato C
121 Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto (Allegato L punto 3.3) Documentazione prevista nell allegato C (parte 1) All.I.9 Elenco delle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa vigente; tali attività devono essere individuate nella planimetria dello stabilimento di cui al punto A.2.3 (oppure in altra planimetria tematica); All. I.10 Certificazioni e dichiarazioni di cui all allegato II del decreto del Ministero dell interno del 7 Agosto 2012, ove non già acquisite dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco o Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, relative alle attività di cui all allegato I. 9, che sono oggetto dell analisi del rischio
122 Parere tecnico conclusivo, controlli di prevenzione incendi e rilascio certificato di prevenzione incendi Il gestore, unitamente al RdS nella versione definitiva, presenta le certificazioni e dichiarazioni di cui all Allegato II del D.M. 7 agosto 2012, per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco non individuabili come impianto o deposito. Per queste ultime attività il gestore presenta attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi.
123 Parere tecnico conclusivo, controlli di prevenzione incendi e rilascio certificato di prevenzione incendi Il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento: del parere tecnico conclusivo espresso dal Comitato tecnico regionale ai sensi dell art. 17. della comunicazione, da parte del Comitato tecnico regionale, dell esito positivo del sopralluogo di verifica degli adempimenti prescritti, nel caso in cui il parere tecnico conclusivo contenga prescrizioni.
124 Riesame periodico del rapporto di sicurezza ed attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio L obbligo di presentazione dell attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all articolo 5 del DPR 151/2011, per le attività individuabili come impianto o deposito, in possesso del Certificato di prevenzione incendi, è assolto con la presentazione del rapporto di sicurezza aggiornato ai sensi dell art. 15.
125 Riesame periodico del rapporto di sicurezza ed attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio Per le attività non individuabili come impianto o deposito, in possesso del Certificato di prevenzione incendi l obbligo di presentazione dell attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all articolo 5 del DPR 151/11, deve essere assolto con: a)dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio di cui all articolo 5 del decreto del Ministero dell Interno 7 agosto 2012; b)asseverazione di cui all articolo 5 del decreto del Ministero dell Interno 7 agosto Tale documentazione deve essere presentata alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco unitamente all attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi
126 Modifiche senza aggravio del rischio ai sensi dell Allegato D Allegato D: Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, nonché procedure e termini di cui all articolo 18, comma 2. Sostituisce il DM 09/08/2000
127 Modifiche senza aggravio del rischio ai sensi dell Allegato D 1. modifiche alle attività, individuabili come impianti o depositi, di cui all allegato I del DPR 151/11, senza aggravio di rischio ai sensi dell allegato D punto 2 2. modifiche alle attività di cui al DPR 151/2011, non individuabili come impianti o depositi 3. modifiche di cui all allegato D punto 3 - interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, etc.), macchine o altri componenti, con altri di capacità non superiore e aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di sicurezza, l'accessibilità dell'area.
128 1. Modifiche alle attività individuabili come impianti e depositi l obbligo di presentazione della Scia è assolto con la presentazione della dichiarazione di non aggravio di rischio di cui all allegato D punto 2. Alla suddetta dichiarazione sono allegati: a)la documentazione di cui agli allegati I e II al DM ; b)l attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi.
129 1. Modifiche alle attività individuabili come impianti e depositi E richiesta la presentazione dell esame progetto al Comando VVF nel caso di: a) modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti, tali da determinare un incremento della classe esistente; b) modifiche di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino una modifica sostanziale della tipologia o layout di un impianto; c) modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio: - modifica sostanziale della destinazione d uso o del layout dei locali dell attività; - modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo; - incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l attività; - modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali; - modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l incendio. d) modifica delle misure di protezione per le persone: modifica sostanziale dei sistemi di vie d uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell accesso all area ed accostamento dei mezzi di soccorso.
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