IL CONSIGLIO COMUNALE

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1 IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che risulta vigente un Piano Programmatico Cimiteriale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/06/2012 ad oggetto Approvazione Piano Programmatico Cimiteriale ; RILEVATO: - che con D.P.R. n. 285 in data è stato approvato il nuovo regolamento nazionale di Polizia mortuaria; - che, in materia, nel tempo sono state emanate diverse disposizioni, tra le quali recentemente le seguenti normative: - L , n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" - D.P.R. N. 254 del 10/07/2003; - Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali"; - Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3, "Attività funebri e cimiteriali", attuativo della legge regionale n. 3/2005 CONSIDERATO che il Comune di Montemonaco consta di numero 6 cimiteri: Cimitero del Capoluogo, Cimitero di Tofe, Cimitero di Vallegrascia, Cimitero di San Giorgio all Isola, Cimitero di Foce, Cimitero di Isola San Biagio; Il regolamento di polizia mortuaria, redatto in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si propone di regolamentare tutto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali. Per servizi cimiteriali si intendono quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati al sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme o ceneri dei defunti. Premesso quanto sopra, RILEVATO che si rende necessario procedere all'approvazione di un regolamento comunale di polizia mortuaria, per dare quanto prima una doverosa risposta alle richieste dei cittadini in ordine alla regolamentazione interna del cimitero e alle disposizioni testamentarie dei propri defunti, relative alla definitiva posizione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con norme in vigore;

2 PRESO ATTO della legge n. 130 del 30/03/2001 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto; VISTA la legge regionale delle Marche n. 3 del 01/02/2005 in riferimento alle Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali; VISTA la sentenza n del 29/10/2003 del C.d.S. - I sez. in riferimento all Igiene e Sanità di Polizia Mortuaria in riferimento a Cremazione e dispersione ceneri Urna Cineraria Affidamento ai Familiari Legittimità; VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 45 in data 08/05/2013 ad oggetto Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali. Proposta di approvazione. ; Il Sindaco ritiene necessario modificare l art. 53 ad oggetto Dispersione delle ceneri all art. 1 lettera b escludendo il Lago di Pilato, da sempre meta turistica di rilievo per il Comune di Montemonaco; si apre la discussione ed il Consigliere Sansonetti propone di escludere anche il Laghetto di Palazzo Borghese; interviene anche il Consigliere Fortuni proponendo di escludere anche la Zona Torrioni, il Parco Conte Montiguarnieri e Villa Curi; Dopo breve discussione si decide di modificare l art. 53 ad oggetto Dispersione delle ceneri all art. 1 lettera b con le seguenti esclusioni: - Lago di Pilato - Zona Torrioni - Parco Conte Montiguarnieri - Villa Curi - Laghetto di Palazzo Borghese VISTO il T.U. delle Leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 344 e 345; VISTO l'articolo 824 del Codice Civile; VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; VISTO il Decreto Ministeriale 28 giugno 2007; VISTA la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24; VISTO il Decreto Ministeriale 18 novembre 1998 n. 514 VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42, comma 2, lettera a), ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell art. 49, I comma, del D.lgs. 267/2000; Con la seguente votazione: Consiglieri presenti 9 Consiglieri votanti 8 Consiglieri favorevoli 8 Consiglieri astenuti 1 (Sansonetti Liberato) DELIBERA DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag. 2 - COMUNE DI MONTEMONACO

3 1) DI RECEPIRE le premesse esposte in narrativa quale parte integrante e sostanziale; 2) DI APPROVARE lo schema di regolamento "Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali", così come modificato all art. 53 ad oggetto Dispersione delle ceneri all art. 1 lettera b, che allegato alla presente proposta (Allegato "A"), ne costituisce parte integrante e sostanziale, e quindi: a) di trasmettere il presente regolamento, ai sensi dell'art. 345 del TULLSS, al Prefetto per il successivo invio al Ministero della Salute - Dipartimento di Prevenzione b) di trasmettere il presente regolamento alla Regione Marche per il provvedimento di omologazione. Inoltre con la seguente votazione resa nelle forme di legge: Consiglieri presenti 9 Consiglieri votanti 8 Consiglieri favorevoli 8 Consiglieri astenuti 1 (Sansonetti Liberato) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 del D.Lgs. 267/2000. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag. 3 - COMUNE DI MONTEMONACO

4 COMUNE DI MONTEMONACO (Provincia di Ascoli Piceno) REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag. 4 - COMUNE DI MONTEMONACO

5 TITOLO I SERVIZI-STRUTTURE-TRASPORTI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO 1) Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui: a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni; b) al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, e successive modificazioni, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile ai sensi dell art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997 n. 127 ; c) al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; d) alla legge 30 marzo 2001 n. 130, recante: Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri, e successive modificazioni ed integrazioni; e) alla legge regionale Marche 1 febbraio 2005 n. 3, recante: Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali ; f) al regolamento regionale Marche 9 febbraio 2009, n. 3, recante Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell art. 11 della legge regionale 1 febbraio 2005 n. 3 ; i servizi funebri e cimiteriali di questo Comune e precisamente: 1. le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e delle camere mortuarie, nonché le modalità di fornitura dei servizi pubblici cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria; 2. le condizioni e le modalità di fornitura dei servizi di trasporto delle salme e dei cadaveri; 3. le prescrizioni relative all affidamento personale delle urne cinerarie di cui all art. 6, comma 4, della legge regionale n. 3/2005. ART. 2 COMPETENZE 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. ART. 3 GESTIONE SERVIZI 1) La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, è effettuata in economia diretta o indiretta. 2) I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate non possono, in ogni caso, essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, le attività funebri previste dall art. 7 della legge regionale n. 3/2005. ART. 4 RESPONSABILITA' 1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag. 5 - COMUNE DI MONTEMONACO

6 persone e alle cose, e non assume responsabilità per gli atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio e per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 2) Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc. ART. 5 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e/o specificati dal regolamento. 2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.19 comma 1; d) l'uso delle celle frigorifere se il Comune ne dispone; e) inumazione in campo comune; f) la deposizione delle ossa in ossario comune; g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune; h) il feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10. 3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe nella misura stabilita nelle tabelle approvate dalla Giunta Comunale. 4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale. ART. 6 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nei cimiteri: a) l'orario di apertura e chiusura; b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno; c) l'elenco delle concessioni cimiteriali; d) l'elenco delle tombe; e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI ART. 7 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei della DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag. 6 - COMUNE DI MONTEMONACO

7 competente ASUR. 2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dell'autorità giudiziaria. 3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. 4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. 5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica dell'asur, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964 n ) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. CAPO III FERETRI ART. 8 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art ) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 4) Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASUR detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. ART. 9 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI 1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. 2) Il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASUR o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art ) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere. ART. 10 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI 1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag. 7 - COMUNE DI MONTEMONACO

8 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3; - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285; - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione: - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero; d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km: - é sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30, punto 5 del D.P.R n.285; e) cremazione: - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. 2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. 3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASUR, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660. 4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 5) Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.10/09/1990 n ) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. 7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. ART. 11 FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI 1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 10 lettera a) e lettera b) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag. 8 - COMUNE DI MONTEMONACO

9 disinteresse da parte dei familiari. 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. ART. 12 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 2) Per la salma di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. 3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento. CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI ART. 13 MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO 1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco. 2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 t.u. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione e dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 3) Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. 4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. 5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Vigile Urbano adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. 6) Il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASUR vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità. ART. 14 TRASPORTI FUNEBRI 1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10/09/1990 n.285. ART. 15 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag. 9 - COMUNE DI MONTEMONACO

10 TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO 1) I trasporti funebri sono a pagamento. Sono gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, nei casi di persone bisognose o di disinteresse dei familiari. 2) I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria. 3) Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune. ART. 16 ORARIO DEI TRASPORTI 1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti. 2) Il responsabile del servizio cimiteriale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario dell'ora di decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e assumerà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. 3) I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata. ART. 17 NORME GENERALI PER I TRASPORTI 1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 10; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90,salvo sia stata imbalsamata. 2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. 3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio cimiteriale. 4) Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento di cui all'art. 21 deve restare in consegna al vettore. 5) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre. ART. 18 RITI RELIGIOSI 1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. 2) La salma può sostare nel luogo di celebrazione del rito per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa. ART. 19 TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE 1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

11 condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno. 2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. 3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'asur, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. 4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa. 5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc... ed il trasporto ai cimiteri di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma. ART. 20 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA' 1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'asur prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le dinsinfezioni. 2) Quando per le misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinchè il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione la cremazione. 3) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'asur dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. ART. 21 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE 1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con provvedimento a seguito di domanda degli interessati. 2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3) Al provvedimento è successivamente allegato il nulla osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASUR o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 9. 4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 10, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. 6) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

12 ART. 22 TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO 1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con provvedimento a seguito di domanda degli interessati. ART. 23 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO 1) Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/07/1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato. ART. 24 TRASPORTO DI CENERI E RESTI 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco. 2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. 3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. 4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa in saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, 'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 55. ART. 25 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO 1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione. 2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASUR, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi. 3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio idoneo. Per il servizio è previsto il pagamento del corrispettivo fissato in tariffa. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

13 TITOLO II CIMITERI CAPO I CIMITERI ART. 26 ELENCO CIMITERI 1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D n.1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri di: Montemonaco- Capoluogo, Tofe, S. Giorgio all Isola, Vallegrascia, Foce e Isola S.Biagio. ART. 27 DISPOSIZIONI GENERALI-VIGILANZA 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n ) L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco. 3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime. 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. 5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n ) Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'asur controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. ART. 28 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO 1) Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. 2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune,sono a carico delle comunità richiedenti. 3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata. 4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. ART. 29 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI 1) Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

14 le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. 3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi. CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE ART. 30 DISPOSIZIONI GENERALI 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R.10/09/1990 n ) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R.10/09/1990 n ) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, dal successivo art. 31 e dal regolamento regionale 9 febbraio 2009 n. 3. ART. 31 PIANO CIMITERIALE 1) Il piano cimiteriale è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/06/2012 ad oggetto Approvazione piano programmatico cimiteriale con parere dell Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Prot. n del 15/12/2011, acquisito al Prot. comunale n in data 20/12/2011, e dell Agenzia regionale protezione dell ambiente Marche (ARPAM) Prot. n del 14/03/2012, acquisito al Prot. comunale n in data 22/03/2012,. ART. 32 COSTRUZIONE CIMITERI 1) I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. 2) Nei casi di reale necessità, in deroga a quanto previsto al comma 1, il comune può approvare, sentita l ASUR, la costruzione di nuovi cimiteri, l ampliamento di quelli esistenti a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso di cimiteri di urne. ART. 33 FASCIA DI RISPETTO 1) Nella fascia di rispetto di cui al precedente articolo 32 è consentita la sola attività edilizia riconducibile alla manutenzione ordinaria di edifici esistenti. 2) L attività edilizia riconducibile alla manutenzione straordinaria potrà essere assentita solo su conforme parere dell ASUR. ART. 34 CAMERA MORTUARIA DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

15 1) Ogni cimitero deve essere munito di una camera mortuaria per l eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze. 2) La camera deve possedere i requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4 dell art. 5 del regolamento regionale 9 febbraio 2009 n. 3. ART. 35 AREE E FOSSE PER INUMAZIONE 1) Le aree per inumazione sono divise in riquadri. I vialetti fra le fosse devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 centimetri che separano le singole fosse destinate all accoglimento delle salme e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalla fosse di inumazione. 2) Le fosse per l inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 150 centimetri. Nella parte più profonda hanno una lunghezza d almeno 220 centimetri e la larghezza di almeno 80 centimetri e distano l una dall altra almeno 50 centimetri per ogni lato. 3) Le fosse per l inumazione di cadaveri di bambini fino a 10 anni di età hanno una profondità di almeno 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di 150 centimetri e la larghezza di 50 centimetri e distano l una dall altra almeno 50 centimetri per ogni lato. 4) Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l inumazione, si utilizzano fosse di misura adeguata alla dimensione del feretro con una distanza tra l una e l altra fossa di non meno di 50 centimetri per ogni lato. 5) Per l inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza l obbligo di distanze l una dall altra purchè ad una profondità di 70 centimetri. 6) Ogni cadavere destinato all inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. ART. 36 LOCULI PER TUMULAZIONE 1) I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne. 2) In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una sola cassa. 3) Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. ART. 37 SALE PER IL COMMIATO 1) Il Comune può promuovere la realizzazione di strutture nell ambito delle quali possono tenersi riti per il commiato e possono essere fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazione di alcun tipo in ordine all accesso. 2) Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l esposizione delle salme. 3) Possono essere realizzate da soggetti pubblici o privati e devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubblico e private accreditate. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

16 4) L autorizzazione all apertura è rilasciata dal Comune, previo parere favorevole dell ASUR. Con l autorizzazione all apertura è approvato anche il regolamento interno di funzionamento. 5) Le sale di commiato sono dotate di servizi igienici adeguati. 6) Il gestore della sala di commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato. 7) Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l art. 12 della legge regionale n. 12/2005. CAPO III INUMAZIONE, TUMULAZIONE E CREMAZIONE ART. 38 INUMAZIONI E TUMULAZIONI - NORMATIVA 1) Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali. 2) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: a) sono comuni le sepolture della durata di anni 10 dal giorno del seppellimento,assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree di concessione. 3) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie-loculi o cripte-costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. 4) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento. 5) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m.2,25,altezza m.0,70 e larghezza m.0,75.a detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n ) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n ART. 39 CIPPO 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. 2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome,data di nascita e di morte del defunto. 3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.80 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

17 4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n ART. 40 AUTORIZZAZIONE ALL INUMAZIONE E ALLA TUMULAZIONE 1) L autorizzazione all inumazione o alla tumulazione di cadaveri o nati morti è rilasciata dall ufficiale dello stato civile, come previsto dall art. 6 d.p.r. n. 285/90, nel rispetto della normativa nazionale vigente. 2) Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti di concepimento di età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di chiedere la sepoltura. 3) Nei casi previsti dal precedente comma 2 l ASUR rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l evento. ART. 41 ONEROSITÀ DEL SERVIZIO 1) L inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dall art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001 n. 26. ART. 42 INUMAZIONI E TUMULAZIONI - TERMINI 1) Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri. 2) Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell ASUR, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di due giorni. In quest'ultimo caso il gestore del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni. L'accordo risulta in calce alla richiesta. 3) Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n ART. 43 EPIGRAFI 1) Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. 2) Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. 3) Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché queste ultime siano seguite dalla traduzione in italiano. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

18 4) Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte. 5) Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi. 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo fatta salva l applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 1.000,00 Euro. ART. 44 INUMAZIONI E TUMULAZIONI - ONERI 1) Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dal Comune. 2) È data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti. 3) Sono sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali. ART. 45 CREMAZIONI 1) La materia è disciplinata: dall art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987 n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987 n. 440; dall art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000 n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001 n. 26; dalla legge 30 marzo 2001 n. 130; dalle circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; dalla legge regionale n. 34 del 15/12/2008; dalla legge regionale - Marche - n. 3 del 1 febbraio 2005; dal regolamento regionale - Marche - n. 3 del 9 febbraio ) Le relative tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge. ART. 46 RILASCIO AUTORIZZAZIONE CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI 1) Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l autorizzazione viene rilasciata dall ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 recante: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. 2) Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato. 3) La destinazione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova il cimitero. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

19 ART. 47 DIVIETO DI CREMAZIONE 1) Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livello superiore a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all allegato 1 del D. Lgs. 17/03/1995 n. 230 recante: Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Eurotom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.. ART. 48 FERETRI PER LA CREMAZIONE 1) In caso di cremazione può essere utilizzato l uso di feretri in legno dolce non verniciato, autorizzati dalla competente zona territoriale dell ASUR al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione. 2) Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l art. 12 della legge regionale n. 3/2005. ART. 49 CREMAZIONE PER INSUFFICIENZA DI SEPOLTURE 1) Può essere autorizzata, da parte dell ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni. 2) Per la cremazione di cui al primo comma è necessario il previo consenso dei familiari; in caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso all albo pretorio del comune. ART. 50 CREMATORI 1) Questo Comune non è interessato alla costruzione del crematorio. ART. 51 COSTRUZIONE E GESTIONE DEI CREMATORI 1) Il progetto di costruzione dei crematori è approvato dal Comune, sentita l ASUR nel rispetto delle disposizioni regionali. 2) Per i crematori di nuova costruzione deve essere prevista una sala attigua per consentire commemorazioni civili o religiose. 3) La gestione e la manutenzione dei crematori, sono svolte da soggetti pubblici o privati; qualora l erogazione del servizio di cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche attività funebri è d obbligo la separazione societaria, come stabilito dalla norma per la tutela della concorrenza e del mercato (L. 10 ottobre 1990 n. 287). ART. 52 DESTINAZIONE DELLE CENERI 1) Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere: a. collocate nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, in sepoltura privata o nel cinerario comune; b. accolte in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione costruite in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione. Le associazioni anzidette devono depositare presso il servizio cimiteri l elenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e in DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

20 questi colombari possono essere collocate esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi; c. interrate all interno del cimitero; d. disperse; e. affidate per la conservazione a famigliare o ad altro parente a ciò autorizzato. 2) Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un urna sigillata avente le caratteristiche di cui al successivo art. 53 e recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l affidamento ai familiari. 3) La consegna dell urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale l affidatario dichiara la destinazione finale dell urna e delle ceneri. Tale documento è conservato presso l impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell autorità sanitaria. 4) Le generalità del defunto e dell affidatario sono annotati in apposito registro. 5) Per le violazioni di cui al presente articolo, comma 3, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l art. 12 della legge regionale n. 3/2005. ART. 53 DISPERSIONE DELLE CENERI 1) In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse: a) Nelle zone libere dei campi di inumazione dei cimiteri; b) in natura, nel mare, nei laghi, nei fiumi o nell aria è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti, con esclusione dei seguenti luoghi: - Lago di Pilato - Zona Torrioni - Parco Conte Montiguarnieri - Villa Curi - Laghetto di Palazzo Borghese c) in aree private fuori dai centri abitati. La dispersione in aree private deve avvenire all aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro. 2) La dispersione è eseguita, entro trenta giorni dal ritiro dell urna, dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, da personale comunale appositamente autorizzato o dalle imprese che esercitano l attività funebre di cui all art. 7 della legge regionale n. 3/2005. ART. 54 AFFIDAMENTO DELL URNA PER LA CONSERVAZIONE 1) Nel caso in cui il defunto abbia disposto l affidamento dell urna con le ceneri, o sia manifestata volontà in tal senso dal coniuge, in difetto, dal parente più prossimo, viene redatto apposito verbale, con il quale il congiunto dichiara: di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l abbandono dell urna; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del Pag COMUNE DI MONTEMONACO

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