FASCICOLO INFORMATIVO

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1 FASCICOLO INFORMATIVO (Regolamento IVASS N. 35 del 26 maggio 2010) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DELL ESERCENTE, IN FORMA SOCIETARIA, L ATTIVITA DI STUDIO ODONTOIATRICO OVVERO DI GABINETTO MEDICO IN CUI SI EFFETTUANO ANALISI, DIAGNOSI E TERAPIE Il presente fascicolo informativo contenente: 1. Nota Informativa comprensiva del Glossario 2. Condizioni di Assicurazione DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Pag. 1 di 21

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A) INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Torus Insurance (U.K.) Limited è una Società costituita nel 2008 secondo la legge del parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna ed è regolata dalla FSA Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, che esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività assicurative. b) la Torus Insurance (U.K.) Limited ha sede legale in Londra EC3A 3BP, 5th floor, 88 Leadenhall Street. c) Il recapito telefonico, fax ed il sito internet di Torus Insurance (U.K.) Limited sono rispettivamente: Centralino: +44 (0) Fax: +44 (0) d) La Torus Insurance (U.K.) Limited è autorizzata a svolgere attività in Italia in regime di Stabilimento (Cod. IVASS impresa no. D896R, No. di iscrizione I di data 19/07/2011). e) La Torus Insurance (U.K.) Limited ha una Sede secondaria in Italia, Milano, Via Matteo Bandello, Informazioni sulla situazione patrimoniale della Torus Insurance (U.K.) Limited. Torus ha conseguito il rating di A- (Excellent) dall Agenzia di rating A.M. Best sin dal momento della fondazione nel Questo è il rating più elevato che una Compagnia possa conseguire al momento del proprio esordio. Come riportato nel bilancio relativo all anno 2011, il patrimonio netto della Società ammonta ad Usd. 131,3 milioni, mentre il capitale sociale ammonta ad Usd. 200 milioni. L indice di solvibilità riferito alla gestione dei danni, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è del 332%. Pag. 2 di 21

3 B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto, è stipulato in forma standardizzata, a durata annuale, in quanto prevede garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del Contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione. Avvertenza Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 30 giorni prima della scadenza della polizza. Termini e modalità sono regolati dall Art Proroga dell'assicurazione delle Condizioni Generali di Polizza. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI L assicurazione tutela l Assicurato per i danni cagionati a terzi conseguenti ad un fatto derivante da una responsabilità civile inerente all attività esercitata. Si rimanda, per maggiore dettaglio, all Art Oggetto dell Assicurazione, delle Condizioni Generali di Polizza. L Assicurazione copre altresì le richieste di risarcimento derivanti all Assicurato per gli infortuni subiti sul lavoro da parte degli addetti mentre lavorano per conto dello stesso. Si rimanda per maggiore dettaglio all Art. 15 delle Condizioni Generali di Polizza. AVVERTENZA Sono previste limitazioni, esclusioni e condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Consultare i seguenti Articoli delle Condizioni Generali di polizza per maggiori dettagli: Art. 3 - Pagamento del premio Art. 4 - Regolazione del premio Art. 6 - Aggravamento del rischio Art. 7 - Diminuzione del rischio Art. 8 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro Art Disdetta in caso di sinistro Art Oggetto dell Assicurazione Art Rischi Esclusi AVVERTENZA Le suddette garanzie sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per i cui dettagli, si rinvia agli Articoli delle Condizioni Generali di polizza ed al Modulo di Proposta. Pag. 3 di 21

4 4. Dichiarazione del Contraente e dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio. AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell indennizzo, nonché la cessazione stessa dell Assicurazione, fatta salva la facoltà della Società di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. Per maggiori dettagli consultare l Art. 1 delle Condizioni Generali di polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio. L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento o diminuzione del rischio ai sensi dell Art. 6 Aggravamento del Rischio, delle Condizioni Generali del Rischio e diminuzione del rischio ai sensi dell Art del c. c.. In caso di aggravamento del rischio, cioè nel caso in cui per sopravenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, tale per cui se la Società fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l avrebbe prestata a condizioni diverse, la Società a seguito della comunicazione dell Assicurato può recedere dal contratto. Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l avviso alla Società o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l efficacia del recesso, la Società può non pagare l indennizzo qualora l aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso la Società avrebbe richiesto un maggior premio al momento della stipula del contratto) ridurre l importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto. In caso di diminuzione del rischio ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, la Società, a seguito della comunicazione dell Assicurato, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima. Si rimanda alle disposizioni di cui agli Articoli 1897 e 1898 del c.c.. 6. Modalità di pagamento dei premi La periodicità del pagamento del premio è annuale. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore) fatta salva la disponibilità dell intermediario ad accettare i seguenti mezzi di pagamento: - assegni bancari e circolari - bonifici bancari Pag. 4 di 21

5 AVVERTENZA L Intermediario non ha la facoltà di prevedere specifici sconti. Tale facoltà è demandata esclusivamente alla Società. 7. Rivalse Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato, fatti salvi eventuali ipotesi previste dalla legge. 8. Diritto di recesso AVVERTENZE Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del Contraente che della Società. Si rimanda per gli aspetti di maggior dettaglio all Art. 10 Disdetta in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Polizza. 9. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto, in conformità dell Art. 180 del D. lgs. 209/2005 è quella italiana. 10. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Le garanzie coperte da questo contratto sono soggette alle imposte sulle assicurazioni nella misura attualmente in vigore: - Responsabilità Civile verso Terzi: 21.25% (oltre a 1% quale addizionale anti-racket s.m.i.). Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche. C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE 11. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro l Assicurato dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall Art. 8 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, delle Condizioni Generali di Polizza. 12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Spettabile Torus Insurance (U.K.) Limited e per essa, su espressa delega, alla Spettabile: MARINTEC S.r.l. P.zza G. Alessi, 1/ GENOVA (GE) Tel Fax info@marintec.it Pag. 5 di 21

6 Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizi Tutela degli Utenti Via del Quirinale, ROMA corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In caso di controversia con un impresa di Assicurazioni con sede in uno Stato membro dell Unione Europea diverso dall Italia, l interessato può presentare reclamo all IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET. Oppure direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet sezione per i consumatori. I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: - Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico. - Individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l operato. - Breve descrizione del motivo di lamentela. - Copia del reclamo già presentato alla Società corredato dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. - Ogni documento utile a descrivere le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell IVASS: - i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative all attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzate direttamente alla Società. In caso di ricezione l IVASS provvederà ad inoltrarli alla Società entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti. - I reclami per i quali sia già stata adita l autorità giudiziaria. L IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliatori. 13) Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di arbitrato. Pag. 6 di 21

7 GLOSSARIO Indicazione del significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi. Assicurato: la persona giuridica la cui responsabilità è protetta dall assicurazione. Contraente: la persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Danno corporale: morte o lesione personale. Danno Materiale: distruzione o deterioramento di cose. Franchigia: importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell Assicurato per ogni singolo sinistro. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Intermediario: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all Art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n Limite di indennizzo: massimo importo, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società per un singolo sinistro o, quando precisato, a più sinistri verificatisi in un periodo di tempo. Massimale: la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito. Perdite Patrimoniali: ogni pregiudizio economico causato a terzi, che non sia l effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni. Polizza: il documento che prova l assicurazione. Premio: il costo della copertura assicurativa. Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l assicurazione. Società: TORUS INSURANCE (U.K.) Limited. Torus Insurance (U.K.) Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Pag. 7 di 21

8 POLIZZA No. PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DELL ESERCENTE, IN FORMA SOCIETARIA, L ATTIVITA DI STUDIO ODONTOIATRICO OVVERO DI GABINETTO MEDICO IN CUI SI EFFETTUANO ANALISI, DIAGNOSI E TERAPIE CONTRAENTE RAGIONE SOCIALE PARTITA I.V.A. DOMICILIO VIA NUMERO LOCALITA COMUNE PROV. C.A.P. DESCRIZIONE ATTIVITA MASSIMALI DI GARANZIA PER SINISTRO E PER ANNO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI ( R.C.T. ) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) PER EVENTO ED IN AGGREGATO ANNUO PER EVENTO IN AGGREGATO ANNUO FATTURATO FATTURATO ANNO PRECEDENTE FATTURATO PREVENTIVATO PREMIO (INCLUSO ACCESSORI ED IMPOSTE) ED ELEMENTI RELATIVI PREMIO DECORRENZA DALLE ORE 24 DEL SCADENZA ALLE ORE 24 DEL FRAZIONAMENTO (incluse imposte del 22.25%) ANNUALE Pag. 8 di 21

9 DEFINIZIONI: ASSICURATO: L Esercente, in forma giuridica societaria, l attività di Studio Odontoiatrico o di Gabinetto Medico in cui si effettuano analisi, diagnosi e terapie. COMPAGNIA: La Compagnia di Assicurazione che ha sottoscritto il rischio. INTERMEDIARIO: MARINTEC S.r.l., soggetto che gestisce i rapporti con l Assicurato e con la Compagnia BROKER, soggetto mandatario dell'assicurato PARTI: Il Contraente, l Assicurato, la Compagnia POLIZZA: L attestato della Compagnia contenente condizioni, termini e premi concordati fra le Parti QUESTIONARIO: Il documento preparato da MARINTEC e compilato dagli Assicurati che intendono stipulare la polizza. DANNO: La perdita economica risultante da infortunio, morte o danni a beni. ATTI NON INVASIVI: Piccoli interventi chirurgici eseguiti senza accesso alla sala operatoria e senza l uso di anestesia generale. RECLAMO: La prima richiesta, fra le seguenti, di cui l Assicurato è venuto a conoscenza: a) la comunicazione scritta all Assicurato con la quale un Terzo ha manifestato l intenzione di addebito di responsabilità per danni o perdita patrimoniale causati da fatti colposi o errori o omissioni ricondotti all Assicurato, o a chiunque altro per suo conto, o la comunicazione con cui il Terzo presenta una formale richiesta di risarcimento per tali danni o perdite. b) la citazione o la chiamata in un procedimento dell Assicurato per negligenza o errore o omissione; c) l inchiesta giudiziaria nei confronti dell Assicurato rispetto a profili di responsabilità nei termini previsti dalla presente polizza; SINISTRO: L evento sul quale il reclamante basa la richiesta di risarcimento, come definito sopra, e di cui l Assicurato ha consapevolezza per la prima volta durante il periodo di assicurazione. PERIODO DI ASSICURAZIONE: Durata di un anno più l'eventuale frazione di anno che precede o segue l'annualità intera. Pag. 9 di 21

10 CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Codice Civile). ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art del Codice Civile). In caso di disdetta data da una delle parti l assicurazione cessa invece dalle ore 24,00 del giorno della scadenza. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all articolo 1901 Codice Civile. In caso di frazionamento del premio può essere prevista un addizione nella misura indicata nel contratto. Il premio deve essere pagato secondo il frazionamento concordato a mezzo di assegni bancari, postali o circolari, muniti di clausola di non trasferibilità intestati o girati all Impresa oppure all Intermediario espressamente in tale qualità ed ancora ordini di bonifico od altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati precedentemente. E consentito altresì pagare in contanti i premi aventi importo non superiore a.999,00 annui per ciascun contratto. ART. 4 REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio è calcolato sulla base del valore del fatturato (con l'esclusione dell'iva) notificato dal Contraente/Assicurato in sede di negoziazione della polizza, applicando i tassi previsti al successivo Art. 20. Tuttavia, ove in sede di rinnovo, il fatturato consuntivo relativo all annualità assicurativa decorsa risultasse maggiore del 25% rispetto al fatturato preventivo utilizzato per il calcolo del premio della stessa annualità, l Assicuratore addebiterà al Contraente/Assicurato una somma corrispondente al rapporto esistente fra il fatturato preventivato preso a base per il calcolo del premio ed il fatturato effettivamente realizzato. Tale somma sarà calcolata su tutti i danni risarcibili, denunciati nel periodo di assicurazione cui ci si riferisce, nonché su quelli che dovessero manifestarsi successivamente, ma riconducibili alla stessa annualità assicurativa. La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'assicurato o il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessarie (quali ad esempio: il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). Pag. 10 di 21

11 ART. 5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art Codice Civile. ART. 7 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ( art Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 8 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art Codice Civile). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l'assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione, o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Compagnia ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art Codice Civile). ART. 9 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese di difesa sostenute dall'assicurato saranno a carico della Compagnia se da essa preventivamente autorizzate. ART. 10 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, essa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. ART. 11 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente. Pag. 11 di 21

12 ART. 12 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 13 FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'intermediario cui è assegnata la polizza. ART. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge Pag. 12 di 21

13 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. RISCHI DIVERSI ART. 15 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato nella sua qualità di Esercente l attività di Studio Odontoiatrico, Gabinetto Medico in cui si effettuano analisi, diagnosi e terapie, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di Legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: A) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 13 del D. Lgs n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR n 1124 e successive modifiche ed integrazioni, e D. Lgs n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una Invalidità Permanente non inferiore al 5%. La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'inps ai sensi degli art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n ART. 16 ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per i danni che avvengano in Italia, San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. ART. 17 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: a) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'assicurato; b) quando l'assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i sub-appaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione. Pag. 13 di 21

14 ART. 18 RISCHI ESCLUSI L'assicurazione RCT non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate; b) da proprietà ed uso di natanti e di unità naviganti a motore; c) da impiego di aeromobili; d) da impiego di veicoli a motore, natanti, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; conseguenti a: e) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; f) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; g) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; h) esercizio dell'attività venatoria. ART. 19 RISCHI ASSICURABILI SOLO CON PATTO SPECIALE L'assicurazione RCT non comprende i danni: a) alle colture e alle opere sulle quali si eseguono i lavori ed alle opere in costruzione; b) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo; c) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; d) ai mezzi di trasporto ed agli animali sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate; e) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; f) a condutture ed impianti sotterranei; g) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazione del terreno; h) da furto; i) a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt bis-1786 del Codice Civile; l) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; n) provocati da soggetti diversi da lui dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'assicurato della cui opera lo stesso si avvalga; cagionati da: o) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione; p) opere, installazioni in genere dopo l'ultima azione dei lavori; q) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori; s) responsabilità derivanti all'assicurato a sensi dell'applicazione del Decreto Legislativo n. 626 e successive modifiche ed integrazioni. L'assicurazione R.C.O. non vale per: t) le malattie professionali. L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende, inoltre, i danni derivanti da: u) detenzione o impiego di esplosivi; v) trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. Pag. 14 di 21

15 ART. 20 MASSIMALI E TASSI DI PREMIO I limiti massimi delle esposizioni degli Assicuratori, intesi per evento e in aggregato annuo s intendono fissati come segue: 1. Studi Odontoiatrici - Massimale unico RCT/RCO Euro Tasso 4,80% (quattro virgola ottanta pro mille) E tuttavia data facoltà alla Spett. Assicurata di optare per massimali alternativi : MASSIMALI Tassi di EURO RCT RCO Premio pro mille Opzione Per evento ed in aggregato In aggregato Per evento annuo annuo 1a b c Studi Medici dove non vengono praticate attività invasive - Massimale unico RCT/RCO Euro Tasso 5,40% (cinque virgola quaranta pro mille) E tuttavia data facoltà alla Spett. Assicurata di optare per massimali alternativi : MASSIMALI Tassi di EURO RCT RCO Premio pro mille Opzione Per evento ed in aggregato In aggregato Per evento annuo annuo 2a b c Altre realtà non contemplate nella presente polizza (es. ambulatori con day surgery, centri trasfusionali, ospizi, istituti e stabilimenti termali) saranno valutati caso per caso. ART. 21 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AMICHEVOLE In caso di sinistro, l Assicurato potrà, d intesa con gli Assicuratori, esperire un Tentativo amichevole di Conciliazione, da promuoversi anche eventualmente davanti ad uno degli Organismi a ciò preposti, e prima di adire alle vie legali; gli Assicuratori decideranno, nei termini previsti, se partecipare o non alla procedura. Qualora decidano di non partecipare al tentativo di conciliazione amichevole ancorché autorizzato, gli Assicuratori s impegnano a considerare valida, anche nei loro confronti, la decisione assunta in sede di conciliazione amichevole. Art. 22 PLURALITA DI ASSICURATI Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Pag. 15 di 21

16 GARANZIE ADDIZIONALI (SEMPRE VALIDE ED OPERANTI) A) LAVORI PRESSO TERZI Nonostante quanto eventualmente convenuto in difformità in questa polizza, l'assicurazione è estesa ai danni: a) alle cose (trovantisi nell'ambito dell esecuzione di lavori) che, per volume o peso, non possono essere rimosse; b) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Queste estensioni sono prestate con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro per ciascun periodo assicurativo annuo. B) PROPRIETA' DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA' L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50. L'assicurazione non comprende i danni derivanti: da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; da spargimento d'acqua derivante da rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; da rigurgiti di fogne; da attività esercitate nei fabbricati, diverse da quelle per le quali è stata stipulata l assicurazione. C) DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA O DA RIGURGITO DI FOGNE L'assicurazione comprende i danni a cose da spargimento di acqua, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture, e quelli prodotti da rigurgito di fogne. Questa estensione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 pe ogni danneggiato. D) RESPONSABILITA' PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti compresi dirigenti e quadri dell'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell'assicurato sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. E) RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMMITTENTE PER DANNI PROVOCATI A TERZI DA DIPENDENTI ALLA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art del Codice Civile Per danni involontariamente cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. L'assicurazione vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Pag. 16 di 21

17 E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili. F) INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL A parziale deroga dell'art. 17 lettera c), sono considerati terzi anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno n e successive modifiche ed integrazioni, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subiti in occasione di lavoro o servizio. G) ESTENSIONI VARIE L'assicurazione è estesa ai rischi derivanti: dalla proprietà e relativa manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, l'assicurazione opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani; dalla proprietà e dalla gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande o simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi; dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore; dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio; dall'impiego di apparecchi a raggi X; dalla gestione della mensa aziendale, spacci, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi restando però esclusa qualora la gestione venga affidata a terzi la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che l'assicurazione vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti. Della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei; dall'impiego da parte dell'assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e veicoli a mano usati all'interno delle aree occupate dall'assicurato o all'esterno per conto dell'assicurato stesso; dall'esistenza di magazzini, uffici e depositi purché inerenti all'attività dichiarata; dall'organizzazione di corsi di istruzione ed addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nell'azienda. H) COSE IN CONSEGNA A parziale deroga dell'art. 19 lettera i), e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, l'assicurazione comprende, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di Euro 500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate all'assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Pag. 17 di 21

18 I) ESTENSIONE DELLE GARANZIE ALLE PERSONE NON ASSOCIATE A parziale deroga di quanto previsto dalla condizione di cui all Art. 19) Rischi assicurabili solo con patto speciale, si conviene che l'assicurazione è valida anche quando alle attività indicate in polizza vengano ammesse persone non associate. Per queste persone valgono le stesse condizioni stabilite per gli associati nella predetta condizione speciale. L) BUONA FEDE INAIL Non costituisce motivo di decadenza l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia e, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere. Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'inail per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nel limite del massimale espresso in polizza per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.), e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.). M) DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' A parziale deroga dell'art. 19 lettera m), l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione è prestata con uno scoperto del 10 % per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di Euro ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. N) RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 (e successive modifiche ed integrazioni) A parziale deroga dell'art. 19 lettera s), l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante al responsabile della sicurezza a sensi del Decreto Legislativo n. 626 e successive modifiche ed integrazioni. O) RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 675 (e successive modifiche ed integrazioni) L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi della Legge n. 675 e successive modifiche ed integrazioni per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi, con esclusione delle multe e delle ammende inflitte direttamente all'assicurato. L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10 % per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo di Euro ,00. Genova, L ASSICURATO LA COMPAGNIA. Pag. 18 di 21

19 GARANZIE SPECIALI (comprese nel premio) I) RC INDIVIDUALE DEL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO NON DIPENDENTE E compresa in garanzia la responsabilità civile professionale del personale medico (con esclusione delle specializzazioni diverse da Odontoiatria o da quelle accettate dalla Compagnia nella descrizione del rischio) e paramedico non dipendente che effettua prestazioni retribuite per conto del Contraente. In presenza di altra assicurazione operante per il medesimo evento, la presente garanzia viene concessa per l eccedenza rispetto ai massimali indicati nella polizza. Questa garanzia è prestata nell ambito del massimale di polizza mediante applicazione di una franchigia assoluta di Euro 3.000,00 (tremila/00) a carico del beneficiario della garanzia. II) DANNI VERSO I PRESTATORI DI LAVORO A CONTRATTO L Assicurato può avvalersi, nell ambito dell attività dichiarata nella Scheda, di Prestatori di lavoro con contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 (in attuazione della cosiddetta Legge Biagi ) o successive modificazioni, di: a. prestatori di lavoro temporaneo non dipendenti dall Assicurato stesso, ma assunti da un agenzia di somministrazione di lavoro; b. prestatori di lavoro in altre forme ( a progetto, con prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio, ecc.) assunti con contratto stipulato nell ambito e nel rispetto del Decreto Legislativo n.276 del e successive modifiche e/o integrazioni. In tal caso l assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato per: - danni cagionati e/o subiti dalle persone di cui al punto a; - danni causati dalle persone di cui al punto b, mentre per quanto riguarda i danni da queste subiti, le stesse vengono equiparate a prestatori di lavoro e pertanto l assicurazione si intende fornita nell ambito della garanzia R.C.O., sempre che la stessa sia operante. La presente garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro con le persone elencate ai punti a e b risultino da regolare contratto. III) RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ASSICURATO CONSEGUENTE ALLA DETENZIONE E IMPIEGO DI RAGGI X Ad integrazione delle Garanzie Addizionali (sempre valide ed operanti) l assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato per i danni conseguenti alla detenzione e impiego di apparecchi a raggi X e dall uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia e dall uso di ogni altra apparecchiatura riferita all attività assicurata. IV) RIFIUTI SPECIALI E/O TOSSICI A modifica parziale della lett. e) dell Art. 18 Rischi Esclusi sono invece compresi i casi di responsabilità connessa con la sorveglianza delle attività di deposito temporaneo, smaltimento, stoccaggio, e/o accumulo dei rifiuti speciali e/o tossici nocivi del proprio ambulatorio/studio medico, di cui alle relative leggi. Pag. 19 di 21

20 V) PAGAMENTO DEL PREMIO A deroga dell Art. 3 Pagamento del premio si conviene che la garanzia resta sospesa dalle ore 24,00 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio. Genova, L ASSICURATO LA COMPAGNIA. Norme da approvare specificamente per iscritto. Agli effetti degli Art e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di conoscere il contenuto delle Condizioni sopra menzionate e di approvare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali, e Addizionali di polizza: Art. 8) Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro Art. 10) Disdetta in caso di sinistro Art. 16) Estensione territoriale Art. 17) Persone non considerate terzi Art. 18) Rischi Esclusi Art. 19) Rischi assicurabili solo con patto speciale Art. 20) Massimali e tassi di premio Art. 21) Tentativo di Conciliazione amichevole Art. 22) Pluralità di Assicurati Franchigie e Scoperti Garanzie Addizionali: Lettere A, C, M, O Garanzie Speciali: Numeri I L ASSICURATO LA COMPAGNIA. Allegato: questionario/proposta Pag. 20 di 21

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