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1 LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO COME CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ NELLA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 2015, N.28, DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA 28 APRILE 2014, N.67.* DI CARLO RINALDI *La presente relazione espone gli argomenti trattati nel corso del Convegno di Studi organizzato dalla Struttura Territoriale di Salerno della Scuola Superiore della Magistratura - sul tema La non punibilità per particolare tenuità del fatto. Prime riflessioni sul decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28, svoltosi in data 1 aprile 2015 presso il Palazzo di Giustizia di Salerno, integrati con alcuni aggiornamenti successivi alla recente entrata in vigore del citato decreto. PREMESSA. Il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2015 n. 64, dà attuazione all'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014 n.67 contenente, fra l'altro, deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Il decreto è entrato in vigore il 2 aprile 2015 e reca modifiche sia al codice penale che al codice di procedura penale. Il contenuto della legge delega n.67 del 28 aprile 2014 può essere così sinteticamente riepilogato: art. 1 Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie: delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene; art. 2 Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civile (depenalizzazione, tra gli altri, dell art. 2, comma 1-bis, d.l. n.463/1983, conv. dalla l.n. 683/1983, purchè l omesso versamento non ecceda il limite complessivo di euro annui; abrogazione di alcune fattispecie di reato); sospensione del procedimento con messa alla prova; sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili; processo in absentia. Ciò premesso, nell ambito della delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, per la riforma del sistema delle pene, l articolo 1 comma 1 lettera m) fissa i seguenti principi e criteri direttivi: escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio dell azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale. Non si tratta di una depenalizzazione, a differenza di quanto previsto nell art. 2 della L. n.67/2014, contenente, per l appunto, la delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria.

2 Il D. Lgs. n.28/2015 contiene: MODIFICHE AL CODICE PENALE (art. 1 d. lgs. n.28/2015) consistenti nella INTRODUZIONE DELL ARTICOLO 131-BIS C.P. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), con sostituzione della denominazione del Titolo V e del Capo I del Libro I del Codice penale MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE (art. 2 d. lgs. n.28/2015) consistenti nella MODIFICA DELL ARTICOLO 411 C.P.P. (Altri casi di archiviazione), mediante: modifica del COMMA 1 introduzione del COMMA 1-BIS DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO PROCESSUALE (art. 3 d. lgs. n.28/2015) costituite dalla: MODIFICA DELL ARTICOLO 469 C.P.P. (Proscioglimento prima del dibattimento), mediante l introduzione del COMMA 1-BIS INTRODUZIONE DELL ARTICOLO 651-BIS C.P.P. (Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno) MODIFICHE alle norme in tema di casellario giudiziale di cui al D.P.R. n.313/2002 (art. 4 d. lgs. n.28/2015). In particolare, l'articolo 4 del D. Lgs. n.28/2015 prevede che i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell art. 131-bis c.p. vengano iscritti nel casellario giudiziale, ai fini della valutazione della abitualità della condotta (per ulteriori osservazioni sul punto, si rimanda a quanto precisato nel prosieguo della presente relazione con specifico riferimento alla modifica dell art. 3 del D.P.R. n.313/2002). Tale previsione normativa è finalizzata ad evitare possibili applicazioni reiterate dell'istituto in favore della medesima persona, il che risulterebbe in evidente ed aperto contrasto con la ratio dell istituto stesso. LA NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO DI CUI ALL ART. 131-BIS C.P.. L INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELL ISTITUTO. La nuova disciplina sostanziale di cui all art. 131-bis cp è stata inserita in apertura del Titolo V del Libro I del Codice penale, che conseguentemente cambia denominazione nel modo seguente: Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. Capo I Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena. L art. 131-bis c.p., dunque, è stato inserito subito prima degli articoli concernenti l esercizio del potere discrezionale del giudice nell applicazione della pena, atteso che esso rappresenta un istituto introdotto in attuazione della più ampia delega conferita al Governo per la riforma del sistema delle pene.

3 Il fondamento costituzionale della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dal D. Lgs. n.28/2015, può rinvenirsi nei principi di proporzione ed economia processuale. L istituto in esame rappresenta un momento di bilanciamento tra il principio costituzionale della obbligatorietà dell azione penale (art. 112 Cost.) e la finalità rieducativa della pena (articolo 27 Cost.), che presuppone, appunto, la proporzionalità fra la sanzione irrogata e la condotta commessa. Inoltre, nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo, si precisa che l istituto in esame realizza il principio, anch esso di rango costituzionale, secondo cui la sanzione penale è l extrema ratio dell ordinamento giuridico. Si viene, così, ad ampliare il novero delle cause di non punibilità, anche in relazione alle previsioni normative in tema di arresto, giudizio di convalida, direttissime e richieste di applicazione di misure cautelari personali (artt. 385, 389, 273 c.p.p.; art. 121 disp. att. c.p.p.). SINTETICA DISAMINA DEL CONTENUTO DELL ART.131-BIS C.P., ANCHE MEDIANTE RAFFRONTO TRA IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO ED IL TESTO DEL PRECEDENTE SCHEMA DI DECRETO APPROVATO IL 1 DICEMBRE Delimitazione dell ambito applicativo dell istituto. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. Stante il riferimento ai reati, non v è dubbio circa l applicabilità dell istituto anche al delitto tentato, quale figura autonoma di reato, nel rispetto dei su indicati limiti edittali massimi. Nella prospettiva della prevista riforma del sistema delle pene, stando ai principi e criteri direttivi fissati nell art.1, comma 1, lettere a), b), c) della L. n.67/2014, contenente la delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, la non punibilità per particolare tenuità sembrerebbe essere destinata ad operare per i reati puniti con la pena della reclusione o della reclusione domiciliare o dell arresto domiciliare non superiori nel massimo a 5 anni. Criteri di determinazione della pena ai fini della individuazione del perimetro di applicabilità dell istituto. Ai fini della determinazione della pena detentiva massima che consente l applicazione del nuovo istituto, non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale. In sede di stesura del testo definitivo, inoltre, è stata espressamente prevista la esclusione del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all art. 69 c.p. in presenza delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale. L istituto si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. A tale proposito, posso richiamarsi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi: - art. 311 c.p. (lieve entità del fatto nei delitti contro la personalità dello Stato), limitatamente ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni; - art. 323-bis c.p. (particolare tenuità del fatto in alcuni delitti dei pp.uu. contro la p.a.), in relazione, ad es., al peculato d uso (314 cpv cp); peculato mediante profitto dell errore altrui (316 cp); malversazione a danno dello Stato (316-bis cp); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316-ter cp); abuso d ufficio (323 cp); - art c.c. (offesa di particolare tenuità nei reati in materia di società e consorzi);

4 - art. 12, comma 1, lett. b) d. lgs. N.231/2001 (danno patrimoniale di particolare tenuità in alcuni illeciti societari). Resta escluso dall ambito di operatività dell istituto in esame l ipotesi di ricettazione di particolare tenuità di cui all art. 648, comma 2, c.p., non risultando rispettati i limiti massimi di pena stabiliti dall art. 131-bis c.p.. E appena il caso di osservare che il furto aggravato ex art. 625 c.p. (ad es. furto in supermercato ) di merce di modico valore resta escluso dall ambito di operatività della particolare tenuità del fatto, ricorrendo un aggravante ad effetto speciale in relazione alla quale non opera, per espressa previsione del legislatore, il bilanciamento ex art. 69 c.p.. Come anticipato, i due indici-criteri (così definiti nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo) indicati nella legga delega sono: - La particolare tenuità dell offesa e - La non abitualità del comportamento. Nel testo definitivo del decreto legislativo il primo indice-criterio, ossia la particolare tenuità dell offesa, è ulteriormente specificato in riferimento a due indici-requisiti (parametri): - modalità della condotta e - esiguità del danno o del pericolo valutati ai sensi dell articolo 133, primo comma, c.p. Il riferimento all art. 133, comma 1, c.p.p. è stato inserito nel testo definitivo del decreto legislativo, così come sono stati inseriti nel testo definitivo i commi 2 e 3 dell art. 133-bis cp, relativi, rispettivamente, alle cause ostative al riconoscimento della particolare tenuità dell offesa ed ai criteri di individuazione del comportamento abituale, quale ulteriore causa ostativa alla operatività della causa di non punibilità. Il riferimento espresso al solo primo comma dell art. 133 c.p. induce a ritenere rilevante, ai fini dell applicabilità dell istituto, l elemento psicologico del reato (sotto il profilo, precisamente, dell intensità del dolo e del grado della colpa), ma non anche la condotta contemporanea o susseguente al reato, con la conseguenza di dover escludere dal novero dei parametri di valutazione della particolare tenuità eventuali condotte riparatorie, restitutorie, risarcitorie, ripristinatorie. Sempre in relazione alla specificazione del primo indice-criterio contenuto nella legge delega, il comma 2 dell art. 131-bis c.p. individua espressamente i casi in cui l offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità: si tratta, in buona sostanza, delle ipotesi in cui ricorrono determinate circostanze aggravanti comuni (avere agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali; avere adoperato sevizie; avere profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all età della stessa) e delle ipotesi in cui la condotta ha cagionato, o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona (omicidio colposo, lesioni colpose gravissime e ogni altra ipotesi di evento di tal tipo che derivi, quale conseguenza non voluta, dalla commissione di un delitto doloso, secondo quanto previsto dall art. 586 c.p.). Per quanto attiene al secondo indice-criterio, costituito dalla non abitualità del comportamento, il comma 3 dell art. 131-bis c.p. specifica che il comportamento è abituale nel caso in cui l autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di

5 particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Da tale disposizione si ricava che non possono beneficiare della causa di non punibilità in esame non soltanto i soggetti recidivi specifici e reiterati ex art. 99 c.p., ma anche i soggetti che abbiano riportato condanne definitive per contravvenzioni e delitti colposi (beninteso, sempre della stessa indole) e, cioè, per reati in relazione ai quali non possa muoversi formale contestazione di recidiva ex art. 99 c.p., essendo quest ultima limitata, com è noto, ai delitti non colposi. Il riferimento, inoltre, all aver commesso più reati della stessa indole, induce a porsi l interrogativo se anche una sentenza non ancora passata in giudicato o un carico pendente (e, dunque, un procedimento in corso) possano costituire causa ostativa all applicazione della causa di non punibilità in questione. V è da segnalare, inoltre, che, proprio nell ottica della disciplina introdotta dal d. lgs. n. 28/2015, possono rilevare, sotto il profilo della valutazione della abitualità del comportamento, anche precedenti procedimenti archiviati per particolare tenuità del fatto (e ciò anche a prescindere dalle questioni interpretative che possono porsi in ordine alla necessità o meno di iscrivere formalmente nel certificato del casellario il provvedimento di archiviazione e sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo della presente relazione); del resto, la rilevanza in senso ostativo all applicabilità dell art.131-bis c.p. di una precedente archiviazione per particolare tenuità del fatto giustificherebbe la previsione normativa contenuta nel novellato art. 411, comma 1-bis, c.p.p., che legittima anche l indagato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto. L esplicito richiamo, poi, ai reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, conduce ad escludere l applicabilità dell istituto di cui all art.131-bis c.p. nelle ipotesi di concorso materiale di reati, continuazione tra reati, reati abituali e reati caratterizzati dalla reiterazione di condotte (ad es. art.612-bis cp). L ipotesi del concorso formale di reati (e, in particolar modo, di concorso formale omogeneo), essendo caratterizzata dalla unicità della azione od omissione, può risultare ostativa alla valutazione del fatto in termini di particolare tenuità non tanto sotto il profilo dell aver commesso reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, quanto sotto il profilo dell aver commesso più reati della stessa indole, mediante, per l appunto, una sola azione od omissione (specie se in violazione della medesima disposizione di legge). Da questo punto di vista, anche la natura permanente del reato può assumere rilevanza quale causa ostativa all applicazione dell art.131-bis c.p., nel senso di escludere la particolare tenuità dell offesa quale specifico indice-criterio dettato dal legislatore. Ad ogni modo, nella relazione illustrativa del decreto legislativo in esame ( 4), si precisa che si può ipotizzare che il concetto di non abitualità del comportamento implichi che la presenza di un precedente giudiziario non sia di per sé sola ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente degli altri presupposti ; tale precisazione consente, dunque, di distinguere la non abitualità di cui all art. 131-bis c.p. dalla occasionalità prevista dall art.27 del d.p.r. n.448/1988 in tema di irrilevanza del fatto e dall art. 34 del d. lgs. n.274/2000 in tema di particolare tenuità quale causa di esclusione della procedibilità.

6 In conclusione, può osservarsi che l istituto in esame non si fonda, evidentemente, sulla inoffensività del fatto, normativamente riconducibile all art. 49, comma 2, c.p., ma se ne differenzia: difatti, l art. 49 comma 2 c.p. esclude la punibilità quando l evento dannoso o pericoloso è impossibile per la inidoneità dell azione o per la inesistenza dell oggetto di essa; l istituto di cui all art. 131-bis cp, invece, esclude la punibilità del fatto che presenta tutti gli elementi costitutivi del reato ma che è caratterizzato dalla particolare tenuità dell offesa (e, quindi, non dalla totale inoffensività) in uno con la non abitualità del comportamento. MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE (ART. 2 D. LGS. N.28/2015). La non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell art. 131-bis c.p. è stata inserita tra gli altri casi di archiviazione previsti dall art. 411, comma 1, c.p.p. Inoltre, nell art. 411 c.p.p. è stato aggiunto il comma 1-bis, il quale dispone che, in caso di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa, precisando che nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Rispetto, quindi, alla disciplina generale dettata dall art. 408 c.p.p., l art. 411, comma 1-bis c.p.p. individua quali soggetti legittimati a ricevere l avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto e, dunque, a proporre opposizione alla stessa - sia l indagato che la persona offesa dal reato. L avviso all indagato è giustificato dal fatto che i provvedimenti, anche di archiviazione, con i quali viene applicato il nuovo istituto, vanno iscritti nel casellario giudiziale - stando all interpretazione che si ricava dalla relazione illustrativa del decreto delegato e fatto salvo quanto si preciserà nel prosieguo della presente relazione in ordine alle questioni interpretative insorte a seguito delle modifiche apportate all art.3 del D.P.R. n.313/2002 e, comunque, possono costituire una causa ostativa ad una successiva ed ulteriore applicazione dell istituto in parola ex art. 131-bis, comma 3, c.p.; ne consegue che l indagato può avere interesse ad opporsi per evitare tali effetti pregiudizievoli, ostativi ad una successiva fruizione del beneficio, mirando ad ottenere un provvedimento di archiviazione piena, ossia con diversa motivazione e, perciò, priva di risvolti negativi. Quanto alla persona offesa, si segnala che nel testo definitivo del decreto legislativo è stato previsto che il P.M. debba dare avviso della richiesta di archiviazione alla p.o. a prescindere dal fatto che quest ultima ne abbia fatto richiesta ex art. 408, comma 2, c.p.p., come avviene, del resto, in caso di richiesta di archiviazione per reati commessi con violenza alla persona ex art. 408, comma 3-bis, c.p.p.. Ulteriore particolarità della disciplina dell opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto risiede nei requisiti di ammissibilità. Difatti, diversamente da quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 408, comma 3, c.p.p. e 410 c.p.p. - in base al quale, con l opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa chiede la prosecuzione delle indagini preliminari, indicando, a pena di inammissibilità, l oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova - l art. 411, comma 1-bis, c.p.p., stabilisce che l interessato (l indagato e persona offesa) indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. La disciplina in esame, dunque, mira ad instaurare un contraddittorio tra i soggetti interessati incentrato sul merito

7 della richiesta di archiviazione e, segnatamente, sulla valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. Quanto, poi, ai poteri del GIP sulla richiesta di archiviazione per particolare tenuità, l art. 411, comma 1-bis, c.p.p. stabilisce che, se l opposizione non è inammissibile, il giudice procede ai sensi dell art. 409, comma 2, c.p.p. (fissazione di camera di consiglio, con avviso al P.M., all indagato ed alla persona offesa) e, dopo aver sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o se questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità, ossia de plano, e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell articolo 409, commi 4 e 5 c.p.p., ossia indicando ulteriori indagini, con fissazione del termine indispensabile per il loro compimento, ovvero disponendo la c.d. imputazione coatta. L utilizzo dell avverbio eventualmente lascia intendere che, in caso di mancato accoglimento della richiesta, il GIP possa anche limitarsi alla mera restituzione degli atti al PM, senza indicare ulteriori indagini e senza disporre l imputazione coatta. Sul punto, nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto delegato si legge che qualora il giudice non ritenga di archiviare per la particolare tenuità del fatto è prevista la restituzione degli atti al p.m., senza alcuna ulteriore specificazione o chiarimento in ordine al contenuto di siffatto provvedimento di mera restituzione degli atti al PM e, soprattutto, in ordine ai poteri del PM a seguito della ritrasmissione degli atti. Tale profilo costituisce, dunque, una ulteriore particolarità della disciplina dell opposizione introdotta dal comma 1-bis dell art. 411 c.p.p. rispetto alla disciplina generale di cui all art. 409 c.p.p., in base alla quale, in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, il giudice può, a seguito di camera di consiglio, indicare nuove indagini o ordinare al PM di formulare l imputazione, non essendo prevista l ipotesi di mera restituzione degli atti. Sul punto risulta interessante riportare quanto osservato nel corso della audizione dei rappresentanti ANM in Commissione giustizia della Camera dei Deputati: A seguito di queste due modifiche (relative all art. 411 c.p.p., n.d.r.), la causa di non punibilità diviene un ulteriore ragione di archiviazione e partecipa della disciplina generale dell archiviazione, con due eccezioni: l opposizione della persona offesa è ammissibile a prescindere dall indicazione di nuovi mezzi di prova e purché siano indicate le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta (e in tal caso il giudice per le indagini preliminari deve fissare udienza camerale per la decisione); quando il giudice d ufficio non condividesse l apprezzamento di particolare tenuità del fatto, ove non debba fissare udienza a seguito dell opposizione della persona offesa (o nei casi in cui questa sia dichiarata inammissibile), può provvedere de plano anche con la mera restituzione degli atti al pubblico ministero (qualora non intenda procedere ai sensi del quarto e del quinto comma dell art. 409); allo stesso modo può procedere in esito all udienza camerale. DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO PROCESSUALE (ART. 3 D. LGS. N.28/2015). Di seguito si riporta sinteticamente il contenuto delle disposizioni di coordinamento processuale dettate dall art. 3 del d. lgs. n.28/2015: Aggiunta del comma 1-bis nell art. 469 c.p.p. sentenza di non doversi procedere predibattimentale per particolare tenuità del fatto previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare;

8 Inserimento dell art. 651-bis cpp sulla efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno, con esclusivo riferimento alla sentenza pronunciata in seguito a dibattimento. Il nuovo articolo 651-bis del codice di procedura penale prevede, dunque, che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all affermazione che l imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato o che sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in sede di giudizio abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato. Nell originario schema di decreto era prevista, in luogo della introduzione di un nuovo articolo nel codice di rito, la modifica dell articolo 652 c.p.p., rubricato Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno. Evidentemente, la particolarità della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto contenente, comunque, l accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua attribuibilità all imputato ha determinato la necessità di introdurre un articolo ad hoc che disciplinasse l efficacia di una tale pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno. Appare opportuno segnalare, infine, il mancato inserimento, nel testo definitivo del decreto legislativo n.28/2015, della modifica dell art. 129 c.p.p., originariamente presente nello schema di decreto approvato il 1 dicembre 2014 e che prevedeva l aggiunta, al comma 1 di tale articolo, delle seguenti parole: o che l imputato non è punibile ai sensi dell articolo 131 bis del codice penale. Da ciò sembra potersi ricavare che, una volta instaurata la fase processuale, la non punibilità per particolare tenuità del fatto non possa essere pronunciata in ogni stato e grado del processo, ma soltanto in sede di proscioglimento predibattimentale ex art. 469, comma 1-bis c.p.p., o all esito del dibattimento ex art. 530 c.p.p.. E appena il caso di osservare, infine, che nelle ipotesi di reati per i quali sia prevista la celebrazione dell udienza preliminare la non punibilità per particolare tenuità del fatto potrà essere pronunciata dal GUP con sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., la cui attuale formulazione che non è stata, invero, oggetto di modifica da parte del d. lgs. n. 28/2015 già consente una tale soluzione ( quando risulta che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere ). MODIFICHE AL D.P.R. N.313/2002, RECANTE TESTO UNICO IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI (ART. 4 D. LGS. N.28/2015). Come accennato in premessa, l art. 4 del d. lgs. n.28/2015 introduce modifiche al D.P.R. n.313/2002, ossia al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

9 Di seguito si riportano gli articoli del citato testo unico nella parte interessata dalle modifiche introdotte dall art. 4 del D. Lgs. n.28/2015: Articolo 3, comma 1: per effetto della modifica della lettera f), nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell articolo 131-bis del codice penale. Questa, almeno, è la interpretazione contenuta nella relazione allegata al decreto delegato. Tale interpretazione, tuttavia, non appare pacifica. Per fare chiarezza sul punto, appare opportuno riportare per intero l attuale contenuto dell art. 3, comma 1, lett. f) del D.P.R. n.313/2002, come risulta a seguito delle modifiche introdotte dall art. 4, comma 1, lett. a) del D. lgs. n.28/2015 (modifiche di seguito evidenziate in grassetto e corsivo): Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell articolo 131-bis del codice penale. Il riferimento a tali ultimi provvedimenti ( quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell articolo 131-bis del codice penale ) sembrerebbe, dunque, ricollegato ai provvedimenti giudiziari definitivi richiamati all inizio della disposizione in esame. Orbene, per provvedimento giudiziario definitivo deve intendersi, secondo la definizione contenuta nell art. 2 co.1 lett. g) del medesimo D.P.R., il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non più soggetto ad impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione, con la ovvia conseguenza che in tale definizione non rientrano i provvedimenti di archiviazione (e, quindi, anche quelli per particolare tenuità del fatto), non essendo suscettibili di passare in giudicato. Tuttavia, come detto, nella relazione illustrativa allegata al decreto delegato si afferma che anche il provvedimento di archiviazione ex art. 131-bis c.p. deve essere iscritto nel casellario: stando, dunque, all interpretazione fornita in tale relazione, l espressione inserita dall art. 4 d. lgs. n.28/2015 ( nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell articolo 131-bis del codice penale ) andrebbe riferita ai provvedimenti giudiziari tout court e non solo a quelli definitivi. Tale interpretazione, invero, risulterebbe più coerente con la ratio dell istituto e giustificherebbe talune peculiarità della disciplina introdotta dal d. lgs. n.28/2015, tra cui, in particolare, la legittimazione dell indagato a ricevere avviso della richiesta di archiviazione e, dunque, a presentare opposizione e, più in generale, lo svolgimento del subprocedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione secondo regole in parte diverse da quelle dettate per gli altri casi di archiviazione. Ad ogni modo, il dubbio interpretativo in questione è stato espressamente segnalato nel parere tecnico dell ufficio studi della Camera, in cui si è osservato che, per giungere alla conclusione esposta nella relazione illustrativa, sarebbe stata opportuna un ulteriore specifica previsione che avesse chiarito in tal senso la disposizione dell art. 4 dello schema del decreto delegato. In mancanza, la lettera f) dell art. 3 D.P.R. n.313/2002 sembrerebbe fare riferimento ai provvedimenti giudiziari definitivi, con conseguente esclusione dell iscrizione nel casellario del provvedimento di archiviazione ex art. 131-bis c.p..

10 Articolo 5, comma 2: per effetto dell inserimento della lettera d-bis), sono eliminate le iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia; Articolo 24, comma 1: per effetto dell inserimento della lettera f-bis), nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall interessato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; Articolo 25, comma 1: per effetto dell inserimento della lettera f-bis), nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall interessato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata. All esito, dunque, di una prima disamina delle disposizioni contenute nel d. lgs. n.28/2015, coordinate con le norme processuali vigenti, le ipotesi di definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. possono così sinteticamente riepilogarsi: archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art.411, commi 1 e 1-bis, c.p.p. il provvedimento di archiviazione viene iscritto nel casellario (secondo l interpretazione fornita nella relazione illustrativa) e può rilevare come causa ostativa all applicazione successiva dell istituto in virtù del disposto dell art. 131-bis, comma 3, c.p.p.; nei casi di udienza preliminare: sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. la sentenza definitiva viene iscritta nel casellario, rileva quale causa ostativa ad una futura ed ulteriore applicazione dell istituto ma non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno; sentenza di proscioglimento predibattimentale inappellabile ex art. 469, comma 1-bis, c.p.p. la sentenza definitiva viene iscritta nel casellario, rileva quale causa ostativa ad una futura ed ulteriore applicazione dell istituto ma non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno; sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p. la sentenza definitiva viene iscritta nel casellario, rileva quale causa ostativa ad una futura ed ulteriore applicazione dell istituto ed ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno.

11 ULTERIORI SPUNTI DI RIFLESSIONE E QUESTIONI PROBLEMATICHE NELLA CONCRETA APPLICAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO CON RIFERIMENTO A DETERMINATE FATTISPECIE DI REATO. 1. Applicabilità dell art. 131-bis c.p. ai reati per i quali sono previste soglie o indicatori tecnici e/o tabellari per distinguere le condotte penalmente rilevanti da quelle punite amministrativamente o del tutto irrilevanti. Con riferimento, ad esempio, alle fattispecie di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d. lgs. n.74/2000, può porsi la questione se, malgrado il superamento della soglia fissata dal legislatore per individuare le condotte penalmente rilevanti (così distinguendole da quelle amministrativamente sanzionate o, addirittura, del tutto irrilevanti), possa comunque farsi applicazione dell istituto della particolare tenuità del fatto. L operatività di tale istituto, infatti, introduce inevitabilmente un elemento di discrezionalità nell esercizio dell azione penale pur in presenza di una valutazione già astrattamente effettuata dal legislatore in ordine alla rilevanza penale di alcune condotte, ritenute evidentemente più gravi di altre (che, perciò, non risultano penalmente sanzionate). Analoga questione può essere posta anche in relazione alla guida in stato di ebbrezza o alle disposizioni in tema di scarichi industriali, di immissioni in atmosfera o di acque reflue (artt. 137, comma 5, e art. 279, comma 2, d. lgs. n. 152/2006). In proposito, si ritiene possa propendersi per la soluzione affermativa, in quanto, comunque, si fa applicazione di criteri ed indici normativi espressamente previsti dall art. 131-bis c.p. e che non escludono, a priori, la applicabilità dell istituto alle condotte la cui rilevanza penale sia subordinata al superamento di soglie o di parametri. In altri termini, con l introduzione della disciplina di cui all art. 131-bis c.p., il legislatore consente che, pur in presenza del superamento di un valore-soglia - che determina la rilevanza penale della condotta - il fatto, nel suo insieme, possa essere ritenuto di particolare tenuità e, quindi, non punibile. Del resto, ciò già accade, ad esempio, in relazione alla fattispecie di cui all art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato): in questa ipotesi, infatti, pur essendo fissata una soglia di punibilità ( 3.999,96), è, altresì, previsto che, in caso di superamento della stessa - e, quindi, di rilevanza penale del fatto - possa riconoscersi la particolare tenuità del fatto, con conseguente diminuzione di pena ex art. 323-bis c.p.. Peraltro, in virtù di quanto espressamente stabilito nell ultimo comma dell art. 131-bis c.p., la previsione della circostanza attenuante speciale di cui all art. 323-bis c.p. non impedisce l applicazione dell istituto della particolare tenuità del fatto quale causa di esclusione della punibilità. In senso conforme, del resto, si è espressa Cass. Sent. n del 28/4/2006, Rv , con riferimento alla applicabilità alla guida in stato di ebbrezza (originariamente di competenza del G.d.P.) dell art. 34 d. lgs. n. 274/2000: Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la causa di improcedibilità di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000 (particolare tenuità del fatto) trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, perché anche per essi il principio di necessaria offensività consente l'individuazione in concreto di un'offesa anche minima al bene protetto, e perché la particolare tenuità si appezza per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli elementi normativamente indicati e che si individuano nell'esiguità del danno o del pericolo, nell'occasionalità della condotta, nel basso grado di colpevolezza e

12 nell'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato. Nel caso di specie, in applicazione del suesposto principio, la Corte ha ritenuto la sussistenza della causa di improcedibilità per una condotta di guida in stato di ebbrezza, in ragione dell'esiguità del tasso alcolimetrico, valutato unitamente agli altri indici di tenuità del fatto. La questione si può porre anche con riferimento al reato di cui all art. 2, comma 1-bis, d.l. n.463/83, conv. in L. n.638/1983, tenuto conto della prevista depenalizzazione (in virtù della delega al Governo contenuta nell art.2, commi 1 e 2 lett. c, della L. n.67/2014) degli omessi versamenti non eccedenti il limite complessivo di ,00 euro annui. Al riguardo, può ritenersi che, allo stato, il criterio-soglia individuato dal legislatore delegante possa utilmente orientare l interprete nel valutare la particolare tenuità dell offesa, quale uno degli indici-criteri previsti dall art. 131-bis c.p.. Una volta intervenuta la depenalizzazione, non sembra sussistano a priori cause ostative all applicabilità dell istituto di cui all art. 131-bis c.p. alle condotte penalmente rilevanti, ossia alle condotte che risulteranno essere al di sopra della soglia dei ,00 euro annui, sempre che, ovviamente, ricorrano tutti gli altri presupposti richiesti per la operatività dell istituto in esame. 2. Rapporti tra l art. 131-bis c.p. e l art. 73, comma 5, D.P.R. n.309/90. Nell esaminare i rapporti tra le due disposizioni normative in questione occorre osservare, in primo luogo, che il fatto di lieve entità di cui al comma 5 dell art. 73 D.P.R. n.309/90 costituisce autonoma fattispecie di reato e non circostanza attenuante. Ne consegue, dunque, che non trova applicazione l ultimo comma dell art. 131-bis c.p. Inoltre, la fattispecie di cui all art. 73, comma 5, D.P.R. n.309/90 costituisce delitto autonomo che già include al proprio interno, quale elemento costitutivo, una valutazione di lieve entità. Tale valutazione, tuttavia, è commisurata a parametri solo in parte coincidenti con quelli della particolare tenuità. Qualora, pertanto, dovessero ricorrere gli indici-criteri della particolare tenuità del fatto ben potrà configurarsi, in concreto, un fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. n.309/90 non punibile ex art. 131-bis c.p.. 3. Particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p. e reati paesaggistici. I reati paesaggistici (art. 181, commi 1 e 1-bis, d. lgs. n.42/2004) sono considerati reati formali e di pericolo (astratto) che si perfezionano indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati (in quanto del tutto sprovvisti di autorizzazione o difformi dall autorizzazione rilasciata) idonei ad incidere negativamente sull originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione. In tema di reati paesaggistici, e con specifico riferimento all ipotesi delittuosa di cui all art. 181 comma 1-bis d. lgs. n.42/2004, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato il concetto di interventi di minima entità per individuare gli interventi di entità talmente minima ed irrilevante da risultare inidonei, già in via astratta, a porre in pericolo il paesaggio e a pregiudicare il bene paesaggistico ambientale : solo in caso di siffatti interventi la giurisprudenza esclude la punibilità della condotta, in quanto trattasi di interventi irrilevanti e, quindi, inoffensivi (Cass. n /2014 e Cass. n. 7343/2014). A ben vedere, quindi, il paradigma normativo di riferimento del concetto giurisprudenziale della minima entità quale causa di esclusione della punibilità, è pur sempre l art. 49, comma 2, c.p., ossia il c.d. reato impossibile, figura ontologicamente e giuridicamente

13 diversa dalla particolare tenuità del fatto quale causa di esclusione della punibilità prevista dall art. 131-bis c.p.. Gli interventi di lieve entità, ossia di minore impatto, invece, trovano una loro tipizzazione nell ambito della disciplina di tutela del paesaggio e, in particolar modo, nell art. 181, comma 1-ter, d. lgs. n.42/2004 e nel D.P.R. n.139/2010, ossia nel regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica previsto proprio per gli interventi di lieve entità a norma dell art. 146, comma 9, d.lgs. n.42/2004. Dunque, anche nelle ipotesi di interventi minori, è comunque prescritto il rilascio dell autorizzazione paesaggistica (sia pure all esito di una procedura semplificata ), la cui mancanza configura reato; nel caso, poi, degli interventi di cui all art. 181, comma 1-ter, d. lgs. n.42/2004, è ammesso l accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, con conseguente non applicazione della sola fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1 dello stesso art. 181, ferma restando l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Pertanto, in tema di reati paesaggistici, la lieve entità dell intervento, di per sé, non costituisce, in senso tecnico-giuridico, una circostanza attenuante speciale, né una causa di esclusione della punibilità; si pone, dunque, il problema di conciliare, in via interpretativa, il concetto normativo di lieve entità vigente in materia di reati paesaggistici con quello di particolare tenuità del fatto quale causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p.. 4. Rapporti tra l istituto della particolare tenuità del fatto e la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Occorre chiedersi se l istituto introdotto dall art. 131-bis c.p. possa operare anche come causa di non punibilità per le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica e, cioè, se la non punibilità della persona fisica per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. possa determinare, nel caso di reati rientranti fra i reati presupposto (artt d. lgs. n. 231/2001), la non punibilità dell ente a titolo di illecito amministrativo derivante da reato. Al quesito sembra potersi fornire risposta affermativa, atteso che, ai sensi dell art. 8 d. lgs. n. 231/2001, che disciplina l autonomia delle responsabilità dell ente, la responsabilità dell ente sussiste indipendentemente dalla punibilità del reato-presupposto anche quando: a) l autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall amnistia. Giacchè l istituto della particolare tenuità del fatto integra una causa di non punibilità non ricompresa nelle ipotesi espressamente menzionate nell articolo 8 cit., può concludersi nel senso che la non punibilità del reato-presupposto per particolare tenuità del fatto determina la non punibilità dell ente per l illecito amministrativo dipendente da reato. Difatti, l applicazione dell art. 131-bis cp determina la non punibilità del fatto-reato su cui si fonda la responsabilità amministrativa dell ente e, dunque, il presupposto di quest ultima. 5. Particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p. e reati di competenza del giudice di pace. Rapporti con l art. 34 del d. lgs. n.274/2000 (esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). L art. 34 del D. Lgs. n.274/2000, collocato nell ambito delle Definizioni alternative del procedimento, così recita:

14 «1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. 2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. 3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.» Quindi, la particolare tenuità del fatto, nell ambito della disciplina del D. Lgs. n.274/2000, opera come causa di esclusione della procedibilità, nell ambito delle definizioni alternative del procedimento; è legata alla occasionalità della condotta (laddove la legge delega n.67/2014 fa riferimento alla non abitualità ), nonché al grado di colpevolezza e alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato (aspetti, questi ultimi, non contemplati nella legge delega n.67/2014, né nel decreto legislativo attuativo n.28/2015); può essere applicata anche dopo l'esercizio dell'azione penale, ma in tal caso è subordinata alla mancata opposizione dell'imputato e della parte offesa (mentre il decreto legislativo n.28/2015 stabilisce che l opposizione debba essere valutata dal giudice). Inoltre, l art. 34 d.lgs. 274/2000 stabilisce che l interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento osta al provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto. L introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. pone un problema di coordinamento tra quest ultima norma e l art. 34 d. lgs. n.274/2000. Se è vero, infatti, che, in linea generale, l articolo 2 del D. Lgs. n.274/2000 che detta i Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace, contiene la clausola in base alla quale nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal decreto stesso, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei Titoli I e II del D. Lgs. n.271/1989 (ad eccezione di alcune disposizioni specificamente elencate nello stesso articolo 2), è altrettanto vero che l art. 17 del D. Lgs. n.274/2000, relativo alla Archiviazione, espressamente prevede tra i casi di archiviazione, oltre alla ipotesi della infondatezza della notizia di reato, anche i casi previsti dall art. 411 c.p.p. - tra cui rientra, a far data dal 2 aprile 2015, anche la particolare tenuità del fatto - e dall art.125 disp. att. C.p.p., nonché dall articolo 34, commi 1 e 2, dello stesso D. Lgs. n. 274/2000. Sembrerebbe, dunque, che l inciso in quanto applicabili contenuto nell art. 2 d. lgs. n. 274/2000, volto evidentemente ad evitare conflitti tra la disciplina del procedimento davanti al giudice di pace e quella prevista dal Codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione, sia destinato ad operare nei casi in cui il d. lgs. n. 274/2000 non contenga espresse previsioni su taluni aspetti del procedimento ed occorra, dunque, colmare dei vuoti di disciplina. Al contrario, nel caso che ci occupa, l art. 17 del d. lgs. n. 274/2000, in

15 tema di archiviazione, contiene un espresso richiamo all art. 411 c.p.p., che, nella sua attuale formulazione, prevede la particolare tenuità del fatto come ipotesi di archiviazione del procedimento; per effetto di tale espresso richiamo, dunque, la nuova ipotesi di archiviazione finisce per aggiungersi alla particolare tenuità quale causa di non procedibilità ex art. 34 dello stesso d. lgs. n. 274/2000, ponendo, così, dei problemi di coordinamento tra le rispettive discipline. Sul punto può risultare utile richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n.25 del 28 gennaio 3 marzo 2015 (G.U. n.10 del ) relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell art. 529 c.p.p. promossa dal Tribunale ordinario di Brindisi in composizione monocratica sez. distaccata di Fasano per la mancata previsione della causa di proscioglimento per la tenuità del fatto nei procedimenti di competenza del tribunale. In particolare, il Tribunale ordinario di Brindisi, in composizione monocratica, sezione distaccata di Fasano, con ordinanza del 5 dicembre 2012 (r.o. n. 122 del 2014), aveva sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 529 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede una formula di proscioglimento per la "particolare tenuita' del fatto", «simmetrica ed analoga» a quella prevista, per i soli procedimenti penali di competenza del giudice di pace, dall'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n Il procedimento a quo riguardava un caso di furto in supermercato di merce di modico valore economico ed in parte anche pagata. La Corte Costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile per mancanza di motivazione sulla sua rilevanza, in quanto l'ordinanza è stata ritenuta priva di una esauriente descrizione del fatto oggetto del giudizio nonché delle indicazioni sull'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 34 per l'applicabilita' di tale formula. Nella motivazione, la Corte Costituzionale evidenzia nei termini appresso riportati la diversità tra la particolare tenuità del fatto prevista dalla legge delega n.67/2014 e dallo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 1 dicembre 2014 e la particolare tenuità del fatto prevista dall art. 34 del D. Lgs. n. 274/2000: Certo, il legislatore ben puo' introdurre una causa di proscioglimento per la "particolare tenuita' del fatto" strutturata diversamente e senza richiedere tutte le condizioni previste dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, ed e' quello che ha fatto con la legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili). Con l'art. 1, comma 1, lettera m), di tale legge, infatti, il legislatore ha conferito al Governo una delega per «escludere la punibilita' di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento». Si tratta di una disposizione sensibilmente diversa da quella dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, perche' configura la «particolare tenuita' dell'offesa» come una causa di non punibilita', invece che come una causa di non procedibilita', con una formulazione che, tra l'altro, non fa riferimento al grado della colpevolezza, all'occasionalita' del fatto (sostituita dalla «non abitualita' del comportamento»), alla volonta' della persona offesa e alle varie esigenze dell'imputato.

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