PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori"

Transcript

1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori 30 aprile 2002 PE /1-11 EMENDAMENTI 1-11 Progetto di raccomandazione per la seconda lettura (PE ) di Emmanouil Bakopoulos Posizione comune in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici) Posizione comune del Consiglio (15079/1/01 C5-0071/ /0269(COD)) Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento Emendamento 1 Considerando 4 bis (nuovo) (4 bis) Nel suo parere del 12 giugno 2001 il comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (CSTEA) ha affermato che, sulla base degli studi disponibili, nel peggior caso di esposizione ad ammine aromatiche rilasciate da giocattoli prodotti con materiali diversi dai tessili e dal cuoio, sono prevedibili rischi di carcinogenicità estremamente elevati. Esso ha inoltre segnalato che i giocattoli di plastica, gomma, legno o metallo, i dentaruoli per neonati, le argille modellabili, gli inchiostri da scrittura e la carta colorata sono possibili fonti di esposizione a coloranti azoici. AM\ doc PE /1-11

2 Nuovo emendamento presentato a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, lettera d) del regolamento del Parlamento europeo. Il parere del comitato scientifico, adottato dopo la prima lettura del Parlamento, è un importante fatto nuovo cui occorre fare riferimento. I giocattoli prodotti con materiali diversi dai tessili e dal cuoio per i quali si considera prevedibile un rischio di carcinogenicità estremamente elevato sono i colori per dipingere con le dita, i sistemi a spruzzo d'aria e i finti tatuaggi. Emendamento 2 Considerando 7 (7) Per l'applicazione della presente direttiva sono necessari metodi di prova armonizzati. Detti metodi dovrebbero essere elaborati dalla Commissione conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 76/769/CEE. È preferibile che i metodi di prova siano elaborati a livello europeo, eventualmente dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). (7) Per l'applicazione della presente direttiva sono necessari metodi di prova armonizzati. Detti metodi dovrebbero essere elaborati dalla Commissione conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 76/769/CEE al più tardi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. È preferibile che i metodi di prova siano elaborati a livello europeo, eventualmente dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Il Consiglio ha sostituito il riferimento ai metodi tedeschi esistenti per l'attuazione della direttiva con un riferimento a metodi di prova armonizzati che non esistono ancora. Ciò va in senso contrario al parere del comitato scientifico, secondo cui l'obiettivo di minimizzare o eliminare totalmente l'uso dei 22 coloranti azoici non deve essere subordinato al previo sviluppo di una metodologia analiticamente convalidata. Tuttavia, vista la decisione di elaborare un metodo di prova armonizzato a livello europeo, occorre almeno assicurare che l'attuazione della direttiva non sia ritardata dai tempi di sviluppo di tale metodo, che dovrebbe essere introdotto prima che gli Stati membri debbano attuare la direttiva. PE /1-11 2/9 AM\ doc

3 Emendamento 3 Considerando 8 (8) Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche si dovrebbero rivedere i metodi di prova, compresi i metodi di prova per l'analisi del 4-amino azobenzene. (8) Alla luce delle conoscenze scientifiche si dovrebbero rivedere i metodi di prova, compresi i metodi di prova per l'analisi del 4-amino azobenzene. Anche le conoscenze scientifiche già esistenti devono essere tenute in considerazione nell'ambito della revisione. Emendamento 4 Considerando 9 (9) Le disposizioni relative a taluni coloranti azoici dovrebbero essere rivedute alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, in particolare per quanto riguarda la necessità di includere altre sostanze non contemplate dalla presente direttiva nonché altre ammine aromatiche. Gli eventuali rischi per i bambini dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione. (9) Le disposizioni relative a taluni coloranti azoici dovrebbero essere rivedute alla luce delle conoscenze scientifiche, in particolare per quanto riguarda la necessità di includere altre sostanze non contemplate dalla presente direttiva nonché altre ammine aromatiche. Gli eventuali rischi per i bambini dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione. Anche le conoscenze scientifiche già esistenti devono essere tenute in considerazione nell'ambito della revisione. AM\ doc 3/9 PE /1-11

4 Emendamento 5 Articolo 2 I metodi di prova per l'applicazione del punto 43 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono adottati dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 2 bis di tale direttiva. I metodi di prova per l'applicazione del punto 43 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono adottati dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 2 bis di tale direttiva al più tardi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Il Consiglio ha sostituito il riferimento ai metodi tedeschi esistenti per l'attuazione della direttiva con un riferimento a metodi di prova armonizzati che non esistono ancora. Ciò va in senso contrario al parere del comitato scientifico del 18 gennaio 1999, secondo cui l'obiettivo di minimizzare o eliminare totalmente l'uso dei 22 coloranti azoici non deve essere subordinato al previo sviluppo di una metodologia analiticamente convalidata. Tuttavia, vista la decisione di elaborare un metodo di prova armonizzato a livello europeo, occorre almeno assicurare che l'attuazione della direttiva non sia ritardata dai tempi di sviluppo di tale metodo, che dovrebbe essere introdotto prima che gli Stati membri debbano attuare la direttiva. Emendamento 6, PUNTO 1 Allegato I, punto 43, paragrafo 1 (Direttiva 76/769/CEE) 1. I coloranti azoici che, per scissione di uno 1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'articolo 2bis elaborato conformemente all'articolo 2bis della presente direttiva, non devono essere della presente direttiva, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che usati nei seguenti articoli che potrebbero potrebbero entrare in contatto diretto e entrare in contatto diretto e prolungato con prolungato con la pelle o la cavità orale PE /1-11 4/9 AM\ doc

5 umana, ad esempio: - abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo, - calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo, - giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio, - filati e tessuti destinati al consumatore finale. la pelle o la cavità orale umana, ad esempio: - abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo, - calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo, - giocattoli, - filati e tessuti destinati al consumatore finale. Si ripristinano alcune parti dell'emendamento 3 della prima lettura. A proposito dell'allegato I, punto 43, la Commissione ha dichiarato di aver preso atto delle preoccupazioni espresse in merito ai coloranti azoici presenti in materiali diversi dai tessili e dal cuoio e, in particolare, in merito alla possibile esposizione dei bambini ai coloranti azoici carcinogenici rilasciati da giocattoli prodotti con altri materiali. Essa ha affermato che sta esaminando i possibili rischi posti dai coloranti azoici nei giocattoli prodotti con altri materiali e che conferirà priorità alla questione nel 2002, in vista dell'adozione di misure di riduzione del rischio ove necessario. In altre parole, benché si sappia che i coloranti azoici sono utilizzati in materiali diversi dai tessili e dal cuoio, anche nella produzione di giocattoli, sia il Consiglio che la Commissione hanno deciso di non introdurre restrizioni per questi altri usi. Viene data priorità al mantenimento dell'uso di sostanze carcinogeniche in prodotti destinati ai consumatori, inclusi i giocattoli, rispetto ad una efficace protezione della salute. Questa inazione è giustificata con la non disponibilità di una valutazione globale dei rischi per ciascun uso specifico. Questo approccio è incompatibile con il principio di precauzione sancito dal trattato CE nonché con la nuova politica sui prodotti chimici convenuta dal Consiglio e dalla Commissione. La progressiva eliminazione di queste sostanze carcinogeniche non deve essere ulteriormente ritardata. Ciò è confermato dai risultati del comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente, che ha affermato nel suo parere del 12 giugno 2001 che, nel peggior caso di esposizione ad ammine aromatiche rilasciate da giocattoli prodotti con materiali diversi dai tessili e dal cuoio, sono prevedibili rischi di carcinogenicità estremamente elevati. Esso ha inoltre segnalato che i giocattoli di plastica, gomma, legno o metallo, i dentaruoli per neonati, le argille modellabili, gli inchiostri da scrittura e la carta colorata sono possibili fonti di esposizione a coloranti azoici. AM\ doc 5/9 PE /1-11

6 Emendamento presentato da Rosemarie Müller Emendamento 7 Allegato I, punto 43, paragrafo 1 bis (nuovo) (Direttiva 76/769/CEE) 1 bis. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'articolo 2bis della presente direttiva, non devono essere usati in articoli che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, ad esempio i giocattoli, a meno che si possa dimostrare che non vi è motivo di preoccupazione. Si ripristina lo spirito dell'emendamento 3 della prima lettura integrandovi una clausola "stile Ries" - "a meno che si possa dimostrare che non vi è motivo di preoccupazione" - nel tentativo di raggiungere un compromesso con il Consiglio. Nei suoi commenti sull'allegato I, la Commissione ha dichiarato di aver preso atto delle preoccupazioni espresse in merito ai coloranti azoici presenti in materiali diversi dai tessili e dal cuoio e, in particolare, in merito alla possibile esposizione dei bambini ai coloranti azoici carcinogenici rilasciati da giocattoli prodotti con altri materiali. La Commissione sta esaminando i possibili rischi posti dai coloranti azoici nei giocattoli prodotti con altri materiali e che conferirà priorità alla questione nel 2002, in vista dell'adozione di misure di riduzione del rischio ove necessario. Sembra che, anche se si sa che i coloranti azoici sono utilizzati in materiali diversi dai tessili e dal cuoio, anche nella produzione di giocattoli, sia il Consiglio che la Commissione hanno deciso di non introdurre restrizioni. La spiegazione fornita per questa inazione è la non disponibilità di una valutazione globale dei rischi per ciascun uso specifico. Questo approccio è incompatibile con il principio di precauzione come sancito dal trattato CE. L'onere della prova dovrebbe esser invertito - l'uso di queste sostanze carcinogeniche deve essere progressivamente eliminato, a meno che non si possa dimostrare che esse sono sicure. PE /1-11 6/9 AM\ doc

7 Emendamento presentato da Rosemarie Müller Emendamento 8 Allegato I, punto 43, paragrafo 2, comma 1 (Direttiva 76/769/CEE) 2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. 2. Inoltre gli articoli di cui al punto 1 ed 1 bis possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. Si ripristina lo spirito dell'emendamento 3 della prima lettura integrandovi una clausola "stile Ries" - "a meno che si possa dimostrare che non vi è motivo di preoccupazione" - nel tentativo di raggiungere un compromesso con il Consiglio. Nei suoi commenti sull'allegato I, la Commissione ha dichiarato di aver preso atto delle preoccupazioni espresse in merito ai coloranti azoici presenti in materiali diversi dai tessili e dal cuoio e, in particolare, in merito alla possibile esposizione dei bambini ai coloranti azoici carcinogenici rilasciati da giocattoli prodotti con altri materiali. La Commissione sta esaminando i possibili rischi posti dai coloranti azoici nei giocattoli prodotti con altri materiali e che conferirà priorità alla questione nel 2002, in vista dell'adozione di misure di riduzione del rischio ove necessario. Sembra che, anche se si sa che i coloranti azoici sono utilizzati in materiali diversi dai tessili e dal cuoio, anche nella produzione di giocattoli, sia il Consiglio che la Commissione hanno deciso di non introdurre restrizioni. La spiegazione fornita per questa inazione è la non disponibilità di una valutazione globale dei rischi per ciascun uso specifico. Questo approccio è incompatibile con il principio di precauzione come sancito dal trattato CE. L'onere della prova dovrebbe esser invertito - l'uso di queste sostanze carcinogeniche deve essere progressivamente eliminato, a meno che non si possa dimostrare che esse sono sicure. Emendamento 9 Allegato I, punto 43, paragrafo 2, comma 1 (Direttiva 76/769/CEE) 2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. 2. Inoltre gli articoli di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. AM\ doc 7/9 PE /1-11

8 Si ripristinano alcune parti dell'emendamento 3 della prima lettura. A proposito dell'allegato I, punto 43, la Commissione ha dichiarato di aver preso atto delle preoccupazioni espresse in merito ai coloranti azoici presenti in materiali diversi dai tessili e dal cuoio e, in particolare, in merito alla possibile esposizione dei bambini ai coloranti azoici carcinogenici rilasciati da giocattoli prodotti con altri materiali. Essa ha affermato che sta esaminando i possibili rischi posti dai coloranti azoici nei giocattoli prodotti con altri materiali e che conferirà priorità alla questione nel 2002, in vista dell'adozione di misure di riduzione del rischio ove necessario. In altre parole, benché si sappia che i coloranti azoici sono utilizzati in materiali diversi dai tessili e dal cuoio, anche nella produzione di giocattoli, sia il Consiglio che la Commissione hanno deciso di non introdurre restrizioni per questi altri usi. Viene data priorità al mantenimento dell'uso di sostanze carcinogeniche in prodotti destinati ai consumatori, inclusi i giocattoli, rispetto ad una efficace protezione della salute. Questa inazione è giustificata con la non disponibilità di una valutazione globale dei rischi per ciascun uso specifico. Questo approccio è incompatibile con il principio di precauzione sancito dal trattato CE nonché con la nuova politica sui prodotti chimici convenuta dal Consiglio e dalla Commissione. La progressiva eliminazione di queste sostanze carcinogeniche non deve essere ulteriormente ritardata. Ciò è confermato dai risultati del comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente, che ha affermato nel suo parere del 12 giugno 2001 che, nel peggior caso di esposizione ad ammine aromatiche rilasciate da giocattoli prodotti con materiali diversi dai tessili e dal cuoio, sono prevedibili rischi di carcinogenicità estremamente elevati. Esso ha inoltre segnalato che i giocattoli di plastica, gomma, legno o metallo, i dentaruoli per neonati, le argille modellabili, gli inchiostri da scrittura e la carta colorata sono possibili fonti di esposizione a coloranti azoici. Emendamento 10 Allegato I, punto 43, paragrafo 3 (Direttiva 76/769/CEE) 3. Entro il...*, la Commissione rivede le disposizioni in materia di coloranti azoici alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. 3. Entro il...*, la Commissione rivede le disposizioni in materia di coloranti azoici alla luce delle conoscenze scientifiche. PE /1-11 8/9 AM\ doc

9 Anche le conoscenze scientifiche già esistenti devono essere tenute in considerazione nell'ambito della revisione. Emendamento presentato da Rosemarie Müller Emendamento 11 Allegato I, punto 43, paragrafo 3 (Direttiva 76/769/CEE) 3. Entro il...*, la Commissione rivede le disposizioni in materia di coloranti azoici alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. 3. Entro il...*, la Commissione rivede le disposizioni in materia di coloranti azoici alla luce delle conoscenze scientifiche. Anche le conoscenze scientifiche già esistenti devono essere tenute in considerazione nell'ambito della revisione. AM\ doc 9/9 PE /1-11

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 119 E/7 POSIZIONE COMUNE (CE) N. 31/2002. definita dal Consiglio il 18 febbraio 2002

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 119 E/7 POSIZIONE COMUNE (CE) N. 31/2002. definita dal Consiglio il 18 febbraio 2002 22.5.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 119 E/7 POSIZIONE COMUNE (CE) N. 31/2002 definita dal Consiglio il 18 febbraio 2002 in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento

Dettagli

Pagina 1 di 5 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 17 ottobre 2003 Recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente la ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 4 luglio 2005 Recepimento della direttiva 2004/21/CE, recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato. 6 settembre /0018(COD) PE1

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato. 6 settembre /0018(COD) PE1 PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Documento legislativo consolidato 6 settembre 2001 2001/0018(COD) PE1 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 6 settembre 2001 in vista dell'adozione

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE L 302/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 19.11.2005 REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell uso di alcuni derivati epossidici in materiali

Dettagli

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 13 ottobre 2010

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 13 ottobre 2010 Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2.12.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/25 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009 recante adozione di decisioni comunitarie sull importazione di alcune sostanze chimiche a norma

Dettagli

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1991 relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (91/157/CEE)

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1991 relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (91/157/CEE) DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 marzo 1991 relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (91/157/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 23 novembre 2005 (06.12) (OR. FR) 14793/05 ADD 1. Fascicolo interistituzionale: 2003/0262 (COD)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 23 novembre 2005 (06.12) (OR. FR) 14793/05 ADD 1. Fascicolo interistituzionale: 2003/0262 (COD) CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 23 novembre 2005 (06.12) (OR. FR) Fascicolo interistituzionale: 2003/0262 (COD) 14793/05 ADD 1 CODEC 1063 DENLEG 59 SAN 186 ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A" del:

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 5.9.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 237/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 854/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2013 che modifica l'allegato I

Dettagli

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT 2009/0070(COD) Progetto di parere Damien Abad (PE v01-00)

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT 2009/0070(COD) Progetto di parere Damien Abad (PE v01-00) PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per i bilanci 2009/0070(COD) 4.2.2010 EMENDAMENTI 7-13 Progetto di parere Damien Abad (PE431.174v01-00) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del

Dettagli

Il legno a contatto con gli alimenti. Programma e analisi a cura dell Istituto Superiore di Sanità

Il legno a contatto con gli alimenti. Programma e analisi a cura dell Istituto Superiore di Sanità Il legno a contatto con gli alimenti. Programma e analisi a cura dell Istituto Superiore di Sanità Stati generali dell imballaggio di legno. Futuro, riciclo,qualità Verona M.R.Milana Istituto Superiore

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. 26.7.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/31 REGOLAMENTO (UE) N. 717/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en) 13062/16 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 6 ottobre 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: D047413/01 Oggetto: Segretariato

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE 16.12.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/31 REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni

Dettagli

18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23 18.10.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23 REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2008 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.9.2016 COM(2016) 613 final 2016/0292 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea in sede di sottocomitato

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 7.7.2015 L 176/29 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1089 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2015 che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO PROGETTO DI PARERE. Commissione giuridica PROVVISORIO 2004/0097(COD) della commissione giuridica

PARLAMENTO EUROPEO PROGETTO DI PARERE. Commissione giuridica PROVVISORIO 2004/0097(COD) della commissione giuridica PARLAMENTO EUROPEO 2004 ««««««««««««Commissione giuridica 2009 PROVVISORIO 2004/0097(COD) 22.2.2005 PROGETTO DI PARERE della commissione giuridica destinato alla commissione per i problemi economici e

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043371/02.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D043371/02. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 18 marzo 2016 (OR. en) 7253/16 ENV 177 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 17 marzo 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: D043371/02 Oggetto: Segretariato

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 185/6 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1136 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 5.09.00 COM(00) 55 definitivo 00/00 (CNS) Volume I Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/88/CEE, con riguardo alla proroga della

Dettagli

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE IT IT IT COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C Progetto REGOLAMENTO (UE) n..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE L 168/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 20.6.2013 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2013 che approva la sostanza attiva geraniolo, a norma del

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE) 23.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 343/65 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2011 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati

Dettagli

PROGETTO DI PARERE. IT Unita nella diversità IT 2013/0371(COD) della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

PROGETTO DI PARERE. IT Unita nella diversità IT 2013/0371(COD) della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 20.1.2014 2013/0371(COD) PROGETTO DI PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia destinato alla commissione

Dettagli

La filiera cosmetica: spunti per una corretta comunicazione. La comunicazione nella filiera cosmetica è efficace? I punti di debolezza

La filiera cosmetica: spunti per una corretta comunicazione. La comunicazione nella filiera cosmetica è efficace? I punti di debolezza Milano, 8 giugno 2016 La filiera cosmetica: spunti per una corretta comunicazione La comunicazione nella filiera cosmetica è efficace? I punti di debolezza relatore: Matteo Locatelli Pink Frogs Cosmetics

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 17 marzo 2010 (OR. fr) 7637/10 AGRILEG 28 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 15 marzo 2010 Destinatario: Segretariato Generale del Consiglio

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048144/02.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048144/02. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 gennaio 2017 (OR. en) 5610/17 ENV 61 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 24 gennaio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: D048144/02 Oggetto:

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del IT IT IT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 10.12.2008 C(2008) 7932 definitivo DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10.12.2008 che approva, per l'italia, il programma pluriennale 2007-2013, il programma

Dettagli

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.10.2012 COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale

Dettagli

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del... Il Dipartimento federale dell interno (DFI), ordina:

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del... Il Dipartimento federale dell interno (DFI), ordina: Attenzione: [QR Code] questa[signature] versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE 24.10.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 280/5 REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del

Dettagli

Attività ispettiva sul territorio

Attività ispettiva sul territorio Attività ispettiva sul territorio ASL LATINA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DOTT. CHIM. CARLO MUSCARELLA Piano Regionale dei Controlli 2016 Lazio Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione ECHA

Dettagli

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.3.2016 COM(2016) 138 final RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio della delega conferita alla Commissione conformemente al regolamento

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 17 luglio 2013 (18.07) (OR. en) 12448/13 DENLEG 83 SAN 279 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 12 luglio 2013 Destinatario: Segretariato generale

Dettagli

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016 Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016 Titolo IX Il D.lgs 39/2016 entrato in vigore il 29 marzo 2016, modifica così il Testo Unico Sicurezza Riferimento TU Testo ante modifiche Testo modificato

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE 28.3.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 90/71 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni

Dettagli

Laboratori Chelab. Test chimici sui prodotti tessili. Dr. Andrea Boscolo Viceresponsabile ATS non food & Laboratorio Test Prestazionali non-food

Laboratori Chelab. Test chimici sui prodotti tessili. Dr. Andrea Boscolo Viceresponsabile ATS non food & Laboratorio Test Prestazionali non-food Laboratori Chelab Test chimici sui prodotti tessili Dr. Andrea Boscolo Viceresponsabile ATS non food & Laboratorio Test Prestazionali non-food 1 TEST CHIMICI: PERCHE? I capi di abbigliamento e gli accessori

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39 DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39 Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE,

Dettagli

Sudan III (C.I )

Sudan III (C.I ) Pagina 1 di 7 SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE LA SOSTANZA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA. 1.1 Identificatore del prodotto. Nome prodotto: Sudan III (C.I. 26100) Codice di prodotto: 116960 Nome chimico: Sudan III (C.I.

Dettagli

DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE L 27/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 31.1.2008 DIRETTIVE DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2008 relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di

Dettagli

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 7 marzo 2008. Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina:

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 7 marzo 2008. Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI 19.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 48/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 151/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 novembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 novembre 2015 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 novembre 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 29 ottobre 2015 Destinatario: Segretariato generale

Dettagli

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 10 marzo 2005 Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048142/02.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048142/02. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 gennaio 2017 (OR. en) 5609/17 ENV 60 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 24 gennaio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: D048142/02 Oggetto:

Dettagli

Le schede dati di sicurezza secondo il REACH

Le schede dati di sicurezza secondo il REACH L applicazione del Regolamento REACH: il caso dell Acetone Schede di sicurezza e scenari di esposizione Le schede dati di sicurezza secondo il REACH Roma, 10 giugno 2010 Federica Ceccarelli Esperta REACH

Dettagli

Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3)

Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3) Decreto Ministeriale 20/12/2012 (Gazzetta ufficiale 04/01/2013 n. 3) Ministero dell'interno - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle

Dettagli

I s t i t u to S u p eriore di Sanità Centro Nazionale Sostanze Chimiche

I s t i t u to S u p eriore di Sanità Centro Nazionale Sostanze Chimiche ALLEGATO VI REQUISITI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI ETICHETTATURA 7.1. Dopo che una sostanza o un preparato sono stati classificati, l'etichetta da

Dettagli

Gli articoli in ambito REACH

Gli articoli in ambito REACH Corso di Formazione I DIPARTIMENTI DI SANITA PUBBLICA E L APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP: CONTROLLO DELLE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI Gli articoli in ambito REACH Cesena, 23 novembre 2010 Paolo

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 21.6.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 161/29 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2011 recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri

Dettagli

Decreto del Ministero della difesa 25 marzo 2015

Decreto del Ministero della difesa 25 marzo 2015 Decreto del Ministero della difesa 25 marzo 2015 Procedura per l'esenzione, nell'interesse della difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE 18.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 46/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva acido L-ascorbico a norma del regolamento

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia 30 gennaio 2004 PE 337.416/36-46 EMENDAMENTI 36-46 Progetto di relazione (PE 337.416) di Luis Berenguer

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COSENZA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato COSENZA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3454 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato COSENZA Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disposizioni concernenti

Dettagli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048570/03.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048570/03. Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 gennaio 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 20 gennaio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: D048570/03

Dettagli

TESSILE E MODA ARTIGIANATO

TESSILE E MODA ARTIGIANATO TESSILE E MODA ARTIGIANATO TABELLA A - CALZATURIERI - TESSILI - STUDI DI DISEGNI TESSILI AGGIORNAMENTI ccnl: maggio 2016 ccril: aprile 2000 Campo di applicazione: Il presente contratto si applica ai lavoratori

Dettagli

Giocattoli in sicurezza GRUPPO

Giocattoli in sicurezza GRUPPO Giocattoli in sicurezza Milano, 11 maggio 2011 Procedure di valutazione della conformità (e di controllo interno secondo 768/2008/CE) Testing Analisi rischi Documentazione tecnica specifica. Schede sicurezza

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 10 maggio 2006, n.230 Regolamento recante recepimento della direttiva 2004/14/CE del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti

Dettagli

Cosa devono fare e come si stanno preparando le imprese: le cartiere

Cosa devono fare e come si stanno preparando le imprese: le cartiere Cosa devono fare e come si stanno preparando le imprese: le cartiere Massimo Ramunni Assocarta L industria cartaria e il Reach L industria cartaria e il Reach LE CARTIERE SONO FONDAMENTALMENTE: utilizzatrici

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 marzo 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 marzo 2015 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 marzo 2015 (OR. en) 6701/15 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 27 febbraio 2015 Destinatario: n. doc. Comm.: D038087/02 Oggetto: Segretariato

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE L 293/62 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 11.11.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2010 che modifica la parte 1 dell allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) 27.7.2016 IT L 201/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1220 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2016 relativo all'autorizzazione della L-treonina ottenuta da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati

Dettagli

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 13 giugno 2014 (OR. en) 10992/14 DENLEG 110 AGRI 448 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 12 giugno 2014 Destinatario: n. doc. Comm.: D033636/04

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'occupazione e gli affari sociali PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'occupazione e gli affari sociali 16 ottobre 2002 PE 316.373/1-13 EMENDAMENTI 1-13 Progetto di parere di Luciana Sbarbati Ruolo delle regioni nella costruzione

Dettagli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, Direttiva 97/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 4 LUGLIO 2012, SULL'ESPORTAZIONE

Dettagli

Codice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113

Codice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113 Codice del Consumo Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 TITOLO I Sicurezza dei prodotti da articolo 102 ad articolo 113 1 FINALITA Assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli

Dettagli

RACCOMANDAZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 1

RACCOMANDAZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 1 Raccomandazione 197 RACCOMANDAZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio

Dettagli

Classificazione dei Rifiuti

Classificazione dei Rifiuti Classificazione dei Rifiuti Classi di Pericolo H4 H8 2010 6 ottobre Legislazione Legislazione di riferimento : D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale Direttiva CEE n 548 del 27/06/1967

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2016 (OR. en) 15170/16 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 30 novembre 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2016) 7650 final Oggetto: COMPET 643 CHIMIE

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 gennaio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 gennaio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 gennaio 2016 (OR. en) 5209/16 AGRILEG 3 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 8 gennaio 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: D042746/16 Oggetto:

Dettagli

REGOLAMENTO EMITTENTI MODALITA E TERMINI DEL CONTROLLO SULL INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI (ART.

REGOLAMENTO EMITTENTI MODALITA E TERMINI DEL CONTROLLO SULL INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI (ART. REGOLAMENTO EMITTENTI MODALITA E TERMINI DEL CONTROLLO SULL INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI (ART. 118-BIS DEL TUF) DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 2 marzo 2007 Le osservazioni al presente

Dettagli

Rischio Chimico. Definizioni

Rischio Chimico. Definizioni Rischio Chimico Definizioni a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come

Dettagli

Il controllo delle dichiarazioni di conformità. Valutazione delle principali non conformità

Il controllo delle dichiarazioni di conformità. Valutazione delle principali non conformità Il controllo delle dichiarazioni di conformità Valutazione delle principali non conformità Reg. CEE/UE 1935/04 Art. 16 - Dichiarazione di conformità 1. Le misure specifiche di cui all articolo 5 prevedono

Dettagli

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell Unione europea, in sede di Comitato misto

Dettagli

COSMETICI Analisi chimiche. Sara Coluccia

COSMETICI Analisi chimiche. Sara Coluccia COSMETICI Analisi chimiche Sara Coluccia Belli Sicuri: cosmetici e rischi emergenti in campo estetico - Torino 22-28 maggio 2014 Arpa e cosmetici supporto analitico e tecnico-scientifico alle ASL e agli

Dettagli

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L 52/8 IT 22.2.2001 REGOLAMENTO (CE) N. 347/2001 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2001 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 gennaio 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea Data: 9 gennaio 2014

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 gennaio 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25. NOTA DI TRASMISSIONE Commissione europea Data: 9 gennaio 2014 CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 15 gennaio 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 9 gennaio 2014 Destinatario: n. doc. Comm.: D029989/02 Oggetto:

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI 24.9.2014 L 280/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 994/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2014 che modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 13.2.2004 COM(2004) 98 definitivo 2004/0036 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle restrizioni in materia di immissione

Dettagli

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en) Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en) 11462/16 DENLEG 68 AGRI 429 SAN 301 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 22 luglio 2016 Destinatario: n. doc. Comm.:

Dettagli

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 6 agosto 2012 (07.08) (OR. en) 13082/12 DENLEG 76 AGRI 531 NOTA DI TRASMISSIONE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 6 agosto 2012 (07.08) (OR. en) 13082/12 DENLEG 76 AGRI 531 NOTA DI TRASMISSIONE CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 6 agosto 2012 (07.08) (OR. en) 13082/12 DENLEG 76 AGRI 531 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 27 luglio 2012 Destinatario: Segretariato generale

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 5.2.2016 IT L 30/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/146 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2016 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2006R2023 IT 17.04.2008 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre

Dettagli

Esercizio Attuazione del SGA

Esercizio Attuazione del SGA Esercizio Attuazione del SGA Sulla base dei criteri di redazione allegati (allegato 1) redigere una sintetica procedura di gestione dei rifiuti prodotti dall attività di seguito descritta (allegato 2).

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE L 358/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.12.2004 COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2004 che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea 6.5.2015 IT L 115/25 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/724 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2015 relativo all' di acetato di retinile, palmitato di retinile e propionato di retinile come additivi per mangimi

Dettagli

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI L 359/30 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1329/2014 DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 2014 che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento

Dettagli

Normativa comunitaria

Normativa comunitaria Rassegna normativa Maggio 2008 S.A.L.U.Te. RASSEGNA NORMATIVA in materia di igiene e sicurezza del lavoro e ambiente A cura dello sportello CGIL Verona Normativa comunitaria N.: 1 TIPOLOGIA: Raccomandazione

Dettagli

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.8.2015 C(2015) 5903 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 17.8.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Veneto FESR 2014-2020"

Dettagli

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 20 marzo 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del

Dettagli

LA NORMATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE: IL REGOLAMENTO REACH

LA NORMATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE: IL REGOLAMENTO REACH LA NORMATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE: IL REGOLAMENTO REACH Cosa si intende per REACH? REACH è l acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006,

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni

Dettagli

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei

Dettagli

Regolamento (CE) N. 3259/94

Regolamento (CE) N. 3259/94 Regolamento (CE) N. 3259/94 Regolamento (CE) N. 3259/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci. IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione giuridica e per il mercato interno PROGETTO DI PARERE. della commissione giuridica e per il mercato interno

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione giuridica e per il mercato interno PROGETTO DI PARERE. della commissione giuridica e per il mercato interno PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione giuridica e per il mercato interno PROVVISORIO 2003/0179(CNS) 24 ottobre 2003 PROGETTO DI PARERE della commissione giuridica e per il mercato interno destinato

Dettagli

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PROVVISORIO 2001/0255(COD) 23 ottobre 2003 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

Dettagli

Indice generale. Prefazione

Indice generale. Prefazione Indice generale Prefazione Autori XI XIII Capitolo 1: Contesto istituzionale e normativo dell Unione Europea 1 1 Trattati e Stati membri 1 2 Le istituzioni dell Unione Europea 3 2.1 Parlamento Europeo

Dettagli