NOVITÀ SOVRANAZIONALI SUPRANATIONAL NEWS

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1 Processo penale e giustizia n NOVITÀ SOVRANAZIONALI SUPRANATIONAL NEWS di Daniela Vigoni I RECENTI TRATTATI DI COOPERAZIONE IN MATERIA PENALE CON BRASILE E MESSICO Lo sviluppo degli accordi bilaterali di cooperazione in materia penale ha riguardato anche i rapporti fra l Italia e due Paesi latinoamericani: il Brasile e il Messico. Con il Brasile si annoverano già due Trattati, di estradizione e di assistenza giudiziaria. Entrambi gli accordi, sottoscritti a Roma nel 1989, sono entrati in vigore il 1 agosto 1993 (si possono leggere anche in Pisani-Mosconi-Vigoni, Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, IV ed., Milano, 2004, 78 ss.). Si aggiunge il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritto a Brasilia il 27 marzo 2008: la legge di ratifica ed esecuzione è la 10 febbraio 2015, n. 17 (Gazz. Uff., 4 marzo 2015, n. 52). Dai lavori parlamentari (D.d.l. S Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 23) risulta che nel 2014 erano circa 120 i cittadini brasiliani detenuti in Italia e 80 i cittadini italiani detenuti in Brasile. Nel quadro degli accordi di cooperazione in materia penale di contrasto al crimine transnazionale, i due trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria stipulati con il Messico mirano a intensificare i rapporti di cooperazione, al momento piuttosto ridotti: dai lavori parlamentari (D.d.l. S Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 8) risulta che vi sono stati 3 casi di estradizione; 6 richieste di autorizzazione all esecuzione di rogatorie attive; 1 caso di trasferimento di persone condannate (frutto di un accordo ad hoc). Con il Trattato di estradizione fra Italia e Messico, fatto a Roma il 28 luglio 2011, si è elaborato un accordo più moderno, dettagliato e organico rispetto al precedente trattato bilaterale per l estradizione dei delinquenti (Città del Messico, 1899). La legge di ratifica ed esecuzione è la n. 89 del 15 giugno 2015 (in Gazz. Uff., 3 luglio 2015, n. 152). Tale nuovo accordo abroga e sostituisce, quello più risalente; tuttavia, le richieste di estradizione pendenti alla data di entrata in vigore del trattato del 2011 saranno comunque disciplinate e decise secondo le disposizioni del trattato del 1899 fino «alla conclusione della relativa procedura» (art. 23, par. 5). Sempre il 28 luglio 2011, l Italia e il Messico hanno sottoscritto anche un Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale: la legge di ratifica ed esecuzione è la n. 90 del 15 giugno 2015 (anche questa legge è in Gazz. Uff. 3 luglio 2015, n. 152). Nulla è scritto in questo accordo circa le disposizioni del Trattato di estradizione del 1899 relative a rogatorie finalizzate all audizione di testimoni, all esecuzione di atti istruttori alla notifica di atti o decisioni, alla produzione di atti o documenti giudiziali (artt ). Anche per la parte relativa all assistenza giudiziaria, comunque, il Trattato del 1899 è da intendersi implicitamente abrogato, in quanto il nuovo accordo in materia di assistenza viene a sostituire la precedente disciplina pattizia. Peraltro, a differenza della procedura di estradizione (v. art. 23, par. 5), non vi è un regime convenzionale diretto a regolare le richieste di assistenza giudiziaria pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo Trattato. Si riscontra, invece, in entrambi i Trattati del 2011, la stessa regola per cui essi si applicheranno ad ogni richiesta presentata dopo la loro entrata in vigore, anche se relativa a reati commessi prima (per l estradizione, art. 23, par. 4; per l assistenza giudiziaria, art. 25, par. 4). A) Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile del 2008 è composto da 19 articoli, e redatto nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facendo ugualmente fede (art. 19). Italia e Brasile s impegnano a consentire che la persona condannata nel territorio di una delle Parti possa essere trasferita nel territorio dell altra Parte, che rappresenta il suo Paese d origine, per scontarvi una pena o una misura privativa della liber-

2 Processo penale e giustizia n tà inflitta con sentenza definitiva (art. 2): si favorisce così la «riabilitazione sociale della persona condannata» (art. 8). Il trasferimento è subordinato a taluni presupposti di fondo: la persona condannata deve essere cittadina o aver la residenza permanente nello Stato di esecuzione (art. 3, lett. a); i fatti devono costituire reato in entrambi gli ordinamenti nazionali (principio di doppia incriminazione ) (art. 3, lett. e); la pena da scontare deve essere di almeno dodici mesi (art. 3, lett. c). Come di consueto, fra le condizioni per il trasferimento vi è il consenso del condannato. Si prefigura prima una «petizione nella quale la persona condannata manifesta la propria volontà» (art. 6, par. 2, lett. a), informata e consapevole anche delle conseguenze legali del trasferimento (artt. 4 e 7) e poi «una volta messa a conoscenza delle conseguenze legali del trasferimento, secondo le informazioni trasmesse» dallo Stato di esecuzione, il «consenso definitivo al trasferimento» (art. 6, par. 4). Un altra condizione di base per il trasferimento è l assenso dello Stato di esecuzione (nel Trattato denominato «Parte ricevente») comunicato, unitamente alle conseguenze legali dello stesso secondo la propria legislazione, allo Stato di condanna (nel Trattato denominato «Parte mittente») (art. 6, par. 3). Nel decidere sul trasferimento, in linea con l obiettivo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, le autorità competenti di entrambi gli Stati dovranno considerare, fra gli altri elementi, la gravità del reato, i precedenti penali, i rapporti socio-familiari che la medesima abbia mantenuto con il proprio ambiente di origine e le sue condizioni di salute (art. 8). Le autorità centrali designate a corrispondere per il trasferimento sono, per l Italia, la Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia, e, per il Brasile, il Ministero della giustizia (art. 5). Oltre alle informazioni funzionali alla procedura di trasferimento (art. 6), che comprendono la richiesta di trasferimento e i documenti relativi, accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte ricevente (salvo diverso accordo) (art. 17), nel Trattato sono regolati gli effetti del trasferimento della persona condannata per lo Stato di condanna e per lo Stato di esecuzione. Nella prima prospettiva, la presa in carico della persona condannata da parte delle autorità della Parte ricevente ha l effetto di sospendere l esecuzione della pena nella Parte mittente e di impedire, al fine di garantire il rispetto del ne bis in idem sul piano esecutivo penitenziario, l esecuzione della pena quando la Parte ricevente ritenga che la pena sia stata interamente scontata (art. 9). Nella seconda prospettiva, ossia quella della Parte ricevente, l adozione del criterio della continuazione dell esecuzione, comporta il vincolo circa la natura giuridica e la durata della sanzione, così come definite dalle Parte mittente; si prevede, tuttavia, che qualora, per natura o durata, vi sia incompatibilità della sanzione con la legge della Parte ricevente, la persona condannata non sarà trasferita, salvo il consenso delle Parti (art. 10). Il Trattato prevede anche il criterio di specialità, per cui il condannato non potrà scontare una pena o essere sottoposto a una misura privativa della libertà personale per un reato diverso e anteriore a quello che ha motivato il trasferimento, salve le cause di risoluzione del criterio convenzionalmente previste (estradizione mancato allontanamento, rientro nel territorio della Parte ricevente) (art. 11). Sulla domanda di revisione della sentenza potrà decidere soltanto lo Stato che ha inflitto la condanna (art. 12). Invece, le misure clemenziali (amnistia, indulto, grazia) potranno essere concesse da entrambe le Parti (art. 13). Lo Stato nel cui territorio la persona condannata è stata trasferita per l esecuzione della pena dovrà informare lo Stato in cui sia stata inflitta la sanzione sull esecuzione della condanna quando: consideri terminata l esecuzione della pena; la persona condannata sia evasa prima che l esecuzione della pena sia terminata; lo Stato di condanna richieda un rapporto speciale (art. 14). Le spese derivanti dall applicazione del Trattato saranno a carico dello Stato ricevente, salvo i costi sostenuti esclusivamente nel territorio dello Stato mittente (art. 15). Le controversie relative all applicazione o all interpretazione del Trattato vanno risolte per via diplomatica (art. 18). Il Trattato, che si applicherà anche a condanne precedenti alla sua entrata in vigore (art. 16), entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica; ha una durata illimitata, salvo denuncia, la quale avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l altra Parte ne ha ricevuto notifica, e senza pregiudizio per l eventuale procedura di trasferimento in corso (art. 19, parr. 1 e 2). B) Il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani del 2011, che si compone di 23 articoli, è redatto nelle lingue italiana e spagnola ed entrambi i testi fan-

3 Processo penale e giustizia n no ugualmente fede. Le Parti s impegnano alla reciproca consegna di persone che si trovano sul proprio territorio sia per procedere penalmente nei loro confronti, sia per eseguire una sentenza di condanna a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale (art. 1). Per l estradizione processuale occorre che il reato sia punibile, secondo la legislazione di entrambi i Paesi, con una pena detentiva di almeno un anno (art. 2, par. 1, lett. a); per l estradizione esecutiva è necessario che la pena ancora da espiare sia di almeno sei mesi (art. 2, par. 1, lett. b). Nell ipotesi di pluralità di reati, l estradizione è consentita per tutti i reati purché uno di essi soddisfi le condizioni sopra menzionate (art. 2, par. 5). In ogni caso, vige il principio di doppia incriminazione, per cui il fatto deve essere previsto come reato dalla legge da entrambe le legislazioni nazionali, pur non rilevando che esso rientri nella stessa categoria di reato o che abbia identica qualificazione (art. 2, par. 2). Solo in materia di tasse e imposte, dazi e cambi sussiste una deroga al citato principio, in quanto si prevede che l estradizione non possa essere rifiutata solo perché la disciplina dello Stato richiesto sia diversa da quella dello Stato richiedente (art. 2, par. 3). Peraltro, l estradizione può essere concessa anche se il reato oggetto della richiesta sia stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, sempre che la legge nazionale dello Stato richiesto consenta di perseguire reati della stessa natura commessi fuori dal proprio territorio (art. 2, par. 4). Il Trattato prevede motivi di rifiuto obbligatorio e facoltativo della richiesta di estradizione. L estradizione non è concessa, in base all art. 3, nei casi di: reato politico (o connesso a reato politico) (lett. a) o reato militare (lett. g); possibile trattamento discriminatorio o persecutorio (per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità o opinioni politiche) (lett. b); reato punibile con una pena vietata dalla legge dello Stato richiesto (lett. c); fondato motivo per ritenere che la persona sia sottoposta a un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa, o a un trattamento crudele inumano o degradante o che vengano violati i suoi diritti fondamentali (precisando che «la circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto») (lett. d); persona già giudicata in via definitiva nello Stato richiesto per lo stesso fatto oggetto della richiesta di estradizione (lett. e); intervenuta causa di estinzione del reato o della pena (lett. f); concessione di rifugio o asilo politico da parte dello Stato richiesto (lett. h); possibile pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza nazionale, all ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto o possibili conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell ordinamento nazionale dello Stato richiesto (lett. i). L estradizione può essere rifiutata, in base all art. 4, in due casi: qualora lo Stato richiesto intenda procedere o sia pendente un procedimento penale nei confronti della stessa persona e per il medesimo fatto oggetto della richiesta di estradizione (lett. a); per valutazioni di carattere umanitario, legate all età, alle condizioni di salute o ad altre condizioni personali della persona richiesta (lett. b). La posizione del cittadino è considerata in una specifica disposizione convenzionale (art. 5), in cui si prevede il rifiuto di estradizione in termini facoltativi: più precisamente, al «diritto» di rifiutarne la consegna, si prospetta, per lo Stato richiesto, l impegno, in conformità al principio aut dedere aut punire e in base alla legge interna, di procedere penalmente e di comunicare l esito del processo; per lo Stato richiedente, l onere di trasmettere prove, documentazione ed altri elementi utili. In base al principio di specialità, nello Stato richiedente la persona estradata non potrà essere perseguita, giudicata, detenuta per l esecuzione di una condanna o sottoposta a provvedimenti restrittivi della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello oggetto di estradizione (art. 10, par. 1). Compaiono nel Trattato le consuete eccezioni all operatività del principio, per cui la garanzia non opera se: la persona estradata dopo aver lasciato il territorio dello Stato vi abbia fatto volontariamente ritorno (lett. a); non abbia lasciato tale territorio entro 45 giorni da quello in cui abbia avuto la possibilità di farlo (lett. b); vi sia il consenso dello Stato richiesto (lett. c). Resta salva la possibilità per lo Stato richiedente di adottare le misure necessarie, secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione (art. 10, par. 2). Si precisa altresì che quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del processo, la persona estradata possa essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, sempre che anche per tale nuovo reato sia consentita l estradizione in base al Trattato (art. 10, par. 3). Il Trattato prevede che la richiesta di estradizione sia formulata per iscritto e disciplina puntualmente il contenuto della richiesta (art. 7, par. 1), che comprende, oltre ai necessari riferimenti soggettivi (lett. b) e oggettivi (lett. c), i testi delle disposizioni applicabili (lett. d) e gli ulteriori documenti a corredo del-

4 Processo penale e giustizia n la domanda di estradizione, e cioè, nel caso di estradizione processuale, la copia autentica dell ordine di arresto (par. 2, lett. b), e, nel caso di estradizione esecutiva, la copia autentica della sentenza esecutiva, con l indicazione della pena eventualmente già eseguita. Lo Stato richiesto, quando le informazioni fornite non siano sufficienti, può richiedere le informazioni supplementari necessarie per decidere in merito all estradizione (art. 8). Quanto alle modalità di presentazione si prevede che la richiesta sia trasmessa per via amministrativa e le autorità centrali competenti al riguardo sono il Ministero della giustizia per l Italia e il Ministero degli Affari esteri per il Messico, che comunicheranno direttamente tra loro (art. 6). In caso di urgenza, è possibile domandare per iscritto, sempre attraverso le autorità centrali, l arresto provvisorio della persona richiesta, cui farà seguito richiesta formale di estradizione entro sessanta giorni, pena la caducazione dell arresto provvisorio e delle eventuali misure cautelari adottate (art. 12). Lo Stato richiesto «informa prontamente» lo Stato richiedente della sua decisione sulla richiesta di consegna (art. 9, par. 1): quando rifiuti in tutto o in parte la consegna deve render noti allo Stato richiedente i motivi del rifiuto (art. 9, par. 2); quando concede l estradizione, gli Stati «si accordano prontamente» su ogni aspetto relativo all esecuzione dell estradizione (art. 14, par. 1). Il termine per la consegna è di sessanta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente è stato informato della concessione dell estradizione (art. 14, par. 2); tale Stato è impegnato alla presa in carico dell estradando, dovendo diversamente disporsi l immediata liberazione di quest ultimo, cui può conseguire, a fronte di una nuova richiesta di estradizione nei confronti della stessa persona e per il medesimo reato, il rifiuto della consegna (art. 14, par. 3). Una volta concessa l estradizione, sono possibili sia il differimento della consegna, quando nello Stato richiesto sia in corso nei confronti dell estradando un procedimento penale o l esecuzione della pena per un reato diverso, oppure se le condizioni di salute della persona richiesta lo motivano (art. 15, parr. 1 e 3), sia la consegna temporanea allo Stato richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso (art. 15, par. 2). È anche prevista la procedura semplificata di estradizione (art. 16) che si prospetta quando l estradando presti il proprio consenso, valido se reso con l assistenza di un difensore di fronte ad un autorità competente dello Stato richiesto, la quale dovrà informare la persona richiesta del diritto di avvalersi di un procedimento formale di estradizione, della protezione offerta dal principio di specialità e del carattere irrevocabile della dichiarazione stessa. In questo caso, l estradizione potrà essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio, senza che sia necessario presentare tutta la documentazione prevista dall art. 7 del Trattato, fermo restando che è sempre consentito richiedere le ulteriori informazioni necessarie per accordare l estradizione. Altre disposizioni regolano: il concorso di richieste di estradizione presentate da più Stati nei confronti della stessa persona, anche per reati diversi, dettando specifici criteri selettivi (art. 13); la riestradizione ad uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna, vincolandola, di regola, al consenso dello Stato richiesto (art. 11); il transito sul territorio di una delle Parti di una persona estradata da uno Stato terzo, prevedendone l autorizzazione, fatta salva l ipotesi di trasporto aereo senza scalo (art. 18). Ulteriori previsioni riguardano la consegna di cose sequestrate all estradando rinvenute nel territorio dello Stato richiesto (art. 17), nonché l impegno dello Stato richiedente di informazione circa lo svolgimento e l esito del processo, l esecuzione della condanna e l eventuale estradizione ad uno Stato terzo (art. 20). Si provvede, come di consueto, anche a ripartire le spese per l estradizione (art. 19). Il Trattato non pone vincoli agli Stati nella cooperazione in materia di estradizione conformemente ad altri trattati di cui entrambi siano Parte (art. 21). Le controversie sull interpretazione o applicazione del Trattato saranno risolte mediante consultazione per via diplomatica (art. 22). L accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, potrà essere modificato mediante accordo scritto, ha durata illimitata, salva la facoltà di recesso, dandone comunicazione scritta trasmessa per via diplomatica, che avrà effetto centottanta giorni dopo la data della comunicazione (art. 23). C) Con il Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani del 2011 s intende «migliorare e rafforzare» la cooperazione in materia penale, assicurandone la realizzazione «in modo rapido ed efficace».

5 Processo penale e giustizia n L accordo si compone di 25 articoli, ed è redatto nelle lingue italiana e spagnola; entrambi i testi fanno ugualmente fede (art. 25, par. 4). Le Parti s impegnano a prestarsi «la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale», che in particolare comprende: la notifica di citazioni e di altri atti giudiziari (lett. a); l acquisizione di atti e documenti o l informazione sul loro contenuto (lett. b); l assunzione di testimonianze e di interrogatori (lett. c); le perizie (lett. d); le altre attività di assunzione di prove (ispezioni, esami di luoghi e persone, perquisizioni e accertamenti documentali) (lett. e); il sequestro e la confisca (lett. f); la trasmissione di sentenze, certificati penali e informazioni estratte dagli archivi giudiziari (lett. g); la citazione di testimoni, persone offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti (lett. h). L assistenza, che si estende anche a ipotesi non tipizzate, purché conformi con le finalità del Trattato e non contrastanti con la legislazione nazionale (art. 1, par. 1, lett. i), non comprende, invece, l esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, né l esecuzione di pene o misure coercitive (art. 1, par. 3). Specifiche e dettagliate previsioni convenzionali sono dedicate a disciplinare: la notificazione di atti (art. 7); la trasmissione di atti e documenti (art. 8), le perquisizioni, i sequestri e la confisca (art. 9); l assunzione probatoria nel territorio dello Stato richiesto (prevedendo l assistenza di un interprete se si tratti di persona da ascoltare e la facoltà di non rispondere quando sia prevista nell una o nell altra legislazione interna) (art. 10); l assunzione probatoria nel territorio dello Stato richiedente (con specifiche garanzie predisposte a favore della persona da ascoltare) (art. 11); la comparizione e audizione mediante videoconferenza di testimoni, periti, persone sottoposte a procedimento penale (art. 12); il trasferimento temporaneo di persone detenute per rendere dichiarazioni o partecipare ad atti processuali (art. 13); lo scambio di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti dei cittadini dell altra Parte (art. 15); lo scambio di informazioni sulla legislazione (art. 16); la trasmissione di sentenze e certificati penali (art. 16). Se il principio di doppia incriminazione subisce, in via generale, un temperamento per cui l assistenza può essere prestata anche quando il fatto non costituisce reato nello Stato richiesto riacquista forza operativa, quando la richiesta di assistenza si riferisce all esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni, e ad altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose (art. 2). Viene considerata anche l eventualità che la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invochi immunità, prerogative, diritti o incapacità (art. 5). Si stabilisce altresì che, quando sia necessario, la Parte richiedente assicuri la protezione delle persone citate o trasferite sul suo territorio (art. 14). L assistenza giudiziaria può essere rifiutata, in base all art. 3, par. 1, oltre che nel caso in cui la domanda di assistenza non rispetta i requisiti previsti dal Trattato stesso (lett. g), in una serie di casi: quando l esecuzione della domanda sia contraria alla legislazione nazionale dello Stato richiesto, o non sia conforme a quanto previsto dal Trattato o contraria agli obblighi internazionali dello Stato richiesto (lett. a); quando il reato per cui si procede sia punito con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto (lett. b); quando si tratti di reato politico (o connesso a reato politico) o reato militare (lett. c); se vi sia fondato motivi di ritenere possibile un trattamento discriminatorio o persecutorio (per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità o opinioni politiche) (lett. d); se nei confronti della persona contro cui si procede sia già stata emessa una sentenza definitiva per lo stesso fatto dallo Stato richiesto (sempre che la persona non si sia sottratta all esecuzione della pena) (lett. e); se vi possa essere pregiudizio alla sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi nazionali essenziali dello Stato richiesto (lett. f). Può esservi rifiuto anche quando l esecuzione degli atti richiesti «interferisce con un indagine o un giudizio penale in corso» nello Stato richiesto; è comunque possibile che tale Stato proponga un differimento nell esecuzione (art. 3, par. 2). In ogni caso, prima del rifiutare una richiesta di assistenza o di rinviarne l esecuzione, lo Stato richiesto può valutare se l assistenza possa essere concessa a determinate condizioni: se lo Stato richiedente accetta l assistenza a tali condizioni, è tenuto poi a rispettarle (art. 3, par. 4). Quando lo Stato richiesto rifiuta o rinvia l assistenza giudiziaria deve informare «immediatamente» lo Stato richiedente e motivare il rifiuto o il rinvio (art. 3, par. 3); si specifica che il segreto bancario o tributario «non può essere utilizzato come argomento per rifiutare l assistenza giudiziaria» (art. 3, par. 5). L esecuzione della domanda di assistenza avviene secondo la lex loci e conformemente alle disposizione del Trattato (art. 4, par. 1). Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda sarà informato della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti (senza prevedere però, a differenza dell art. 4 CEAG,

6 Processo penale e giustizia n la possibilità per le autorità e gli interessati di assistere all esecuzione, previo consenso della Parte richiesta) (art. 4, par. 3). L assunzione delle prove e la loro trasmissione dovrà avvenire «in tempi brevi», e perciò tempestivamente (art. 4, par. 3). Quanto alla forma, si prevede che l assistenza sia fornita su «domanda scritta» dello Stato richiedente (art. 18, par. 1), il cui contenuto è specificamente previsto in dettaglio (art. 18, par. 3 e 4); vi è la possibilità per lo Stato richiesto di richiedere ulteriori informazioni (art. 18, par. 5). Lo Stato richiesto «dà luogo immediatamente all esecuzione della domanda di assistenza» non appena la riceve via fax, posta elettronica o analogo mezzo telematico; lo Stato richiedente è impegnato a trasmettere l originale della domanda entro i dieci giorni successivi e lo Stato richiesto è tenuto ad informare degli esiti dell esecuzione della domanda di assistenza solo dopo aver ricevuto tale originale. Le domande di assistenza sono inoltrate attraverso le Autorità centrali dei rispettivi Stati: per l Italia, il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale; per il Messico, la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica (art. 19). La domanda, gli atti e i documenti allegati devono essere accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato richiesto e recare firma e timbro dell autorità competente dello Stato richiedente (art. 20). Le Parti sono impegnate a mantenere la riservatezza circa la domanda di assistenza e gli atti relativi (art. 6, par. 1); lo Stato richiedente è altresì impegnato a non utilizzare atti, documenti, informazioni ottenuti per finalità diverse da quelle specificate, a meno che non richieda il consenso dello Stato richiesto, il quale deciderà in merito (art. 6, par. 2). Quanto alle spese (art. 21), sono a carico dello Stato richiesto i costi sostenuti per la prestazione dell assistenza: tuttavia, le spese di trasferimento per la comparizione di una persona nello Stato richiedente (art. 11, par. 3) e le spese per effettuare la videoconferenza (salvo rinuncia al rimborso) (art. 12, par. 4) saranno a carico dello Stato richiedente. La soluzione delle controversie sulla interpretazione o applicazione del Trattato avverrà mediante consultazioni tra le Autorità centrali; qualora esse non raggiungano un accordo, la controversia sarà risolta tramite consultazione per via diplomatica (art. 24). Il Trattato, in primo luogo, non pregiudica l applicazione di disposizioni che risultino più favorevoli sia contenute in altri accordi bilaterali o multilaterali, sia stabilite nelle legislazioni nazionali (art. 22). Esso, inoltre, non impedisce agli Stati di prestarsi forme di collaborazione in base ad altri accordi, conformemente ai rispettivi ordinamenti interni e ai trattati internazionali a cui aderiscono (art. 23). Circa l entrata in vigore, la modifica e la cessazione, la durata e il recesso vi sono disposizioni convenzionali del tutto corrispondenti a quelle previste nel Trattato di estradizione (v., supra, sub B).

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