TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI - REGIME SANZIONATORIO - UFFICIO STUDI ASAPS

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1 TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI - REGIME SANZIONATORIO - UFFICIO STUDI ASAPS L inosservanza dei tempi di guida e di riposo è sanzionata dagli artt. 174 e 178 del Codice della Strada, mentre le violazioni riguardanti l uso dell apparecchio di controllo (tachigrafo analogico e tachigrafo digitale) sono sanzionate ai sensi dell art. 179 dello stesso Codice, integrati - per quanto concerne le violazioni al Regolamento (CEE) n. 3821/85 [abrogato dal Regolamento (UE) n. 165/2014 che, fatte salve le misure transitorie di cui all art. 46, ha effetto a decorrere dal 2 marzo 2016] - dalla Legge 13 novembre 1978, n. 727 (si precisa che l art. 179, comma 10, del Codice della Strada ha disposto l abrogazione degli artt. 15, 16 e 20 della legge n. 727/1978 e che per le restanti norme di tale legge, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo Codice). L art. 142 del Codice della Strada sanziona, invece, il superamento dei limiti di velocità rilevabile dall esame delle risultanze dell apparecchio di controllo: al valore della velocità deve sempre essere applicata a favore del trasgressore una tolleranza fissa di 6 km/h (ai sensi dell art. 142, comma 11, CdS: «Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179»). Particolare attenzione deve essere posta all art. 3, comma 55, lettera c), della legge 15 luglio 2009, n. 94 dove: «Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: c) all articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all articolo 208, comma 1, primo periodo è destinato ad alimentare il Fondo di cui all articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni"». Ai sensi dell art. 202 del Codice della Strada: comma 1: «Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida» (gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall art. 20, comma 5-bis, lettera a, del

2 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98); comma 2: «Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l ufficio dal quale dipende l agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico» (il riferimento alla possibilità di pagamento con strumenti di pagamento elettronico è stato introdotto dall art. 20, commi 5-bis, lettera b, numeri 1 e 2, del decretolegge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013); comma 2.1: «Qualora l agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo» (tale comma è stato aggiunto dall art. 20, comma 5-bis, lettera c, del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013); comma 2-bis: «In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell esercizio dell attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. Qualora l agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico» (tale comma è stato introdotto dall art. 37/1 comma della legge 29 luglio 2010, n. 120, mentre l ultimo periodo è stato aggiunto dall art. 20, comma 5-bis, lettera d, del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013); comma 2-ter: «Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l agente accertatore dipende» (tale comma è stato introdotto dall art. 37/1 comma della legge n. 120/2010. L entità della cauzione dal 21 agosto 2013 pari al minimo edittale previsto per la violazione commessa anziché alla metà del massimo edittale è stata così rideterminata dall art. 20, comma 5-bis, lettera e, del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013); comma 2-quater: «In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell art. 214-bis» (tale comma è stato introdotto dall art. 37/1 comma della legge n. 120/2010). In materia di «pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell accertatore, ai sensi dell articolo 207 e 202, comma 2-bis, del C.d.S.», con la circolare n. 300/A/5631/11/101/3/3/9 del

3 24 giugno 2011 (che ha sostituito la circolare pari categoria ed oggetto n del 15/6/2011, come comunicato con la circolare n. 300/A/5633/11/101/3/3/9 del 24/6/2011) il Ministero dell Interno ha fornito delle precise precisazioni (vedasi punto 5). In merito alla «modifica dell art. 202 del Codice della Strada» introdotta dalla legge di conversione n. 98/2013 del decreto-legge n. 69/2013 (cosiddetto decreto-legge «del fare»), con la circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12 agosto 2013 lo stesso Ministero dell Interno ha fornito «le prime indicazioni applicative, con riserva di eventuali ulteriori precisazioni. 1. Riduzione del 30 per cento della sanzione amministrativa pecuniaria L'integrazione del comma 1 dell'art. 202, ha di fatto statuito che, per le violazioni alle norme del Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30 per cento, se il pagamento della sanzione è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. La riduzione in esame deve ritenersi applicabile anche ai casi di pagamento immediato obbligatorio previsti dall'art. 202, comma 2-bis, per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose; nonché dall'art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE. È consentita, altresì, nei seguenti casi: la violazione è stata commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all'art. 195, comma 2-bis; di pagamento ridotto previsto dall'art. 193, comma 3, C.d.S., applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sull'importo ottenuto dopo la riduzione ad un quarto, sempre che il pagamento della sanzione cosi determinata avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Non si applica, invece: o alle violazioni della disciplina giuridica della circolazione stradale, c.d. complementare, non compresa nel Codice della Strada, salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del titolo VI del C.d.S. (2) ; o a tutte le violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non sia consentito (3) ; o alle violazioni del Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 210, comma 3, C.d.S. (4), o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (5). Deve ritenersi ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario effettuare una nuova notifica del verbale. Per le violazioni contestate o notificate dopo l'entrata in vigore della presente legge, nelle more di una modifica dei modelli dei verbali, dovrà invece indicarsi, quale ulteriore modalità di pagamento, quella in forma agevolata, ridotta del 30 per cento, entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione. Si allega, a tale scopo, una tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni previste per le varie modalità di pagamento (All. 2). (2) È il caso ad esempio del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 e della Legge 13 novembre 1978, n (3) Cfr. art. 202, commi 3 e 3-bis, del C.d.S. (4) Non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, comma 4, del C.d.S. (5) Il dato letterale parrebbe ammettere al beneficio le più gravi ipotesi per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Sono altresì ammessi al beneficio della riduzione i soggetti diversi dal conducente/trasgressore e dall'obbligato in solido che sono chiamati, in alcuni casi, a rispondere della stessa violazione che da luogo alla sanzione accessoria della sospensione della patente (ad es. il committente ed il proprietario del veicolo nell'ipotesi di cui all'art. 10, comma 23, C.d.S.; i soggetti della filiera del trasporto nei casi di responsabilità concorsuale di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286).

4 2. Riduzione della cauzione dovuta dal conducente professionale ai sensi dell'art. 202, comma 2-ter del C.d.S. Come è noto, l'art. 37 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto nell'ordinamento, per alcune violazioni ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale, un meccanismo di pagamento immediato delle relative sanzioni amministrative pecuniarie analogo a quello previsto dall'articolo 207 del C.d.S. per i conducenti dei veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. In sostanza, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 (in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico) 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente deve effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dal comma 1 dell'articolo 202. Qualora non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In mancanza del pagamento immediato e del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo, presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. L'indicazione, a suo tempo, da parte del legislatore, di una somma pari alla metà del massimo, ha generato una disparità di trattamento rispetto all'analoga previsione dell'art. 207, comma 2-bis, che riguarda il conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato membro dell'unione europea o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo. Oggi, con la modifica del comma 2-ter dell'art. 202, si è eliminata tale disparità di trattamento, prevedendosi che il conducente professionale che commetta una delle suddette violazioni e che non si avvalga, per qualsiasi ragione, della facoltà del pagamento in misura ridotta, versi all'organo accertatore, a titolo di cauzione, non più una somma pari alla metà del massimo bensì al minimo della sanzione pecuniaria prevista». Il Ministero dell Interno con le successive circolari: n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 del 19 agosto 2013 nel premettere che «la legge di conversione con modificazioni del D.L , n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell economia, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche all art. 202 C.d.S., consentendo al trasgressore e all obbligato in solido il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta con lo sconto del 30%, se effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale», precisando «vale a dire: sanzione al minimo edittale - 30% = somma da versare entro 5 gg. per estinguere il procedimento amministrativo» (cfr. nota a piè di pagina n. 1) ha tracciato (per tutti gli Uffici periferici della Polizia di Stato) «le disposizioni operative che riguardano sia gli operatori che effettuano la contestazione immediata dell illecito previsto dal codice della strada e/o riscuotono su strada i pagamenti in misura ridotta nei casi previsti dagli artt. 202, comma 2-bis e 207 C.d.S., sia le Sezioni della Polizia Stradale che devono trattare tutte le incombenze del procedimento sanzionatorio successive agli accertamenti svolti dal personale della Polizia di Stato nella provincia», rammentando fra l altro che «la riduzione del 30% spetta anche nei casi di pagamento immediato obbligatorio previsti dall art. 202, c. 2-bis, C.d.S., per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell esercizio dell attività di autotrasporto di persone o cose; nonché dall art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all estero o munito di targa EE. La riduzione del 30% va applicata anche alle violazioni elencate all art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l illecito è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7» (cfr. nota a piè di pagina n. 4);

5 n. 300/A/6464/13/101/20/21/1 del 20 agosto 2013 facendo «seguito alla circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del , con la quale sono state fornite le prime indicazioni applicative del provvedimento legislativo recante disposizioni urgenti per il rilancio dell economia, che ha, tra l altro, profondamente modificato ed integrato l art. 202 del Codice della Strada, introducendo la possibilità di ridurre del 30 per cento le sanzioni amministrative per molte violazioni del Codice della Strada» ha colto «l occasione per ribadire, in esito ai primi quesiti pervenuti, che il trasgressore può corrispondere la somma ridotta del 30 per cento direttamente nelle mani dell agente accertatore, in contanti, solo nelle ipotesi di pagamento obbligatorio previste dall art. 202, comma 2-bis, per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell esercizio dell attività di autotrasporto di persone o cose, nonché dall art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all estero o munito di targa EE»; n. 300/A/6724/13/101/20/21/1 del 30 agosto 2013 nel premettere che «le recenti modifiche normative apportate dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 hanno introdotto la possibilità, per determinate fattispecie sanzionatorie del Codice della Strada, del pagamento in misura ulteriormente ridotta del 30% se effettuato entro 5 giorni dalla notifica» (o dalla contestazione) «al fine di fornire uno strumento di agevole e pronta consultazione agli operatori [in servizio presso le Sezioni Polizia Stradale - n.d.r.] che si trovino a dover procedere per le ipotesi contravvenzionali sopra descritte» ha elaborato un vademecum operativo («per la gestione della riduzione del 30% delle sanzioni amministrative del Codice della Strada ad uso dell Ufficio Verbali») allegato alla citata circolare del 30/8/2013. «A tal riguardo, si specifica che l uso del predetto dovrà essere riservato esclusivamente agli operatori di Polizia, preventivamente istruiti sui contenuti a mezzo delle circolari di riferimento in materia elaborate da questo Servizio e citate nel medesimo». Alla medesima circolare del 30/8/2013 è stata allegata, altresì, «la tabella (all. 1) riassuntiva degli importi sanzionatori al C.d.S. con indicazione dei relativi valori decurtati del 30% nelle ipotesi di pagamento in misura ridotta ed in caso di infrazione commessa durante la fascia notturna. Da ultimo, si allega (all. 2) la tabella riassuntiva degli importi stabiliti per le ipotesi sanzionatorie di cui all art. 142 C.d.S., con relative indicazioni dei valori decurtati del 30%»; n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16 settembre 2013 ha fatto «seguito alle indicazioni già fomite con le circolari n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del e n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 del , per fornire ulteriori direttive e precisazioni su numerose problematiche applicative che sono state rappresentate in questo primo periodo di vigenza delle disposizioni di cui all'oggetto. 1. Pagamento in misura agevolata in caso di mancanza di copertura assicurativa Nel caso di circolazione in violazione dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'art. 193, comma 2, C.d.S., il pagamento in misura ridotta è sempre ammesso. Pertanto, conformemente alle nuove disposizioni dell'art. 202, comma 1, C.d.S., e come indicato nella circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del , se il pagamento della sanzione amministrativa avviene entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, è sempre consentito il pagamento con lo sconto del 30 per cento. Tale pagamento, tuttavia, ha effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, invece, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, la sanzione pagata con lo sconto non ha effetto sull'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria (1). Come indicato nella circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del , il pagamento della sanzione amministrativa in forma ulteriormente ridotta del 30 per cento, è ammesso anche nei casi indicati dall'art. 193, comma 3, C.d.S., di scadenza della copertura assicurativa da meno di 30 giorni o di rottamazione del veicolo entro i 30 giorni successivi all'accertamento. In tali casi, lo sconto previsto dall'art. 202, comma 1, C.d.S., si applica sulla somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa già ridotta ad un quarto per effetto del concretizzarsi delle predette

6 condizioni. Tuttavia, la relativa procedura di pagamento richiede alcune precisazioni, allo scopo di garantire l'applicazione di una prassi uniforme sul territorio. a) Per quanto riguarda il primo caso, cioè la copertura assicurativa scaduta da meno di 30 giorni, il pagamento dell'importo sopra indicato, scontato del 30 per cento, ha effetto estintivo dell'obbligazione solo nel caso in cui il pagamento avvenga nei 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione e la riattivazione della copertura assicurativa avvenga, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni dalla scadenza (2) b) Per quanto riguarda il secondo caso, di rottamazione del veicolo entro 30 giorni dall'accertamento della violazione, il trasgressore dovrà versare la cauzione per intero al momento della richiesta di rottamazione che, per accedere al beneficio dello sconto ulteriore del 30 per cento, dovrà essere versata entro 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione. Se questa operazione è effettuata in tale termine, dopo che la rottamazione è avvenuta con i modi richiesti dalla norma, l'ufficio che ha in deposito la cauzione la restituisce al trasgressore trattenendo una somma pari ad un quarto della sanzione ulteriormente scontato del 30 per cento. (1) In tali ipotesi, la somma versata è trattenuta a titolo di acconto. Il restante ammontare sarà recuperato con le ordinarie procedure di riscossione coattiva. (2) In tali casi, il pagamento di ¼ della sanzione amministrativa, scontato del 30%, può avvenire entro 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione sulla base del verbale originariamente redatto dall'organo di polizia stradale procedente ai sensi dell'art. 193, comma 2, C.d.S. Successivamente, al momento della dimostrazione della riattivazione della copertura assicurativa ed in occasione della restituzione del veicolo, la violazione potrà essere formalmente derubricata in quella prevista dal comma 3 dell'art 193 C.d.S. solo se la riattivazione stessa è stata effettuata entro 30 giorni successivi alla scadenza della copertura. In quell'occasione. l'ufficio procedente avrà l'onere di verificare la tempestività del pagamento scontato, ai fini della definizione amministrativa dell'illecito. In caso di mancata riattivazione della copertura assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la somma scontata già versata sarà trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare non corrisposto, qualora non sia effettuato il pagamento ordinario (cioè nell'ammontare previsto dal comma 2 dell'art. 193 C.d.S) entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà recuperato con le procedure ordinarie di riscossone coattiva. 2. Pagamento con sconto del 30 per cento in caso di sospensione della patente Come precisato nella nota n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del , il pagamento in misura ridotta con lo sconto del 30 per cento non è ammesso quando la norma violata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Essendo tale condizione un parametro astratto per valutare la gravità dell'illecito, il beneficio del pagamento con lo sconto del 30 per cento è applicabile in caso di sospensione cautelare della patente disposta ai sensi dell'art. 223, comma 2, C.d.S., quando essa deriva da una violazione di una norma che non prevede astrattamente tale sanzione accessoria. Infatti, in tale caso, la sospensione di patente assume natura eventuale e cautelare e non può configurarsi come sanzione amministrativa prevista direttamente per la violazione commessa. La stessa considerazione deve essere riconosciuta in caso di violazioni che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, di cui all'art. 216 C.d.S. In tali casi, infatti, la misura non è finalizzata all'applicazione di una sanzione accessoria di sospensione della patente e, quindi, è da considerarsi meno grave rispetto alla violazione di una norma che prevede tale sanzione. Il beneficio del pagamento scontato deve essere riconosciuto anche in caso di violazioni che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione patente di guida solo in caso di recidiva. In tali casi, alla prima violazione deve essere senza dubbio riconosciuto il beneficio mentre, in caso di recidiva, il beneficio può essere escluso solo se l'operatore che accerta la violazione, al momento della redazione del verbale, è a conoscenza dell'esistenza di

7 un'altra violazione, già definita, che può dare luogo all'applicazione della sospensione della patente. In ogni caso di dubbio circa l'esistenza dei presupposti della recidiva, l'utente deve essere comunque ammesso al beneficio (3). In ragione della circostanza che, sia pure astrattamente, la violazione preveda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di patente e, quindi, determini la gravità della stessa in base a tale sanzione, si deve escludere l'applicazione del beneficio del pagamento scontato anche nel caso in cui la violazione che prevede tale sanzione amministrativa accessoria sia commessa alla guida di un veicolo che non richiede la patente di guida (es. velocipede). A nulla rileva, infatti, come meglio sopra precisato, che la sanzione accessoria prevista in astratto dalla norma, in concreto, non trovi applicazione. Per le medesime ragioni, quando una violazione che prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è commessa da un trasgressore minorenne, il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, chiamato a rispondere dell'illecito limitatamente alla sanzione pecuniaria, non può essere ammesso al beneficio del pagamento in forma scontata entro 5 giorni ma è in ogni caso tenuto a corrispondere la somma prevista per il pagamento in misura ridotta di cui al primo periodo dell'art. 202, comma 1, C.d.S. (3) In tali casi, tuttavia, il trasgressore deve essere sempre informato che, in caso di accertata recidiva, verrà recuperata, ai sensi dell'art. 389 Regolamento C.d.S. la differenza tra quanto dovuto (con le eventuali maggiorazioni maturate) e quanto versato. 3. Pagamento con sconto del 30 per cento in caso di confisca del veicolo L'astratta previsione della confisca del veicolo quale sanzione amministrativa accessoria per la violazione di una norma del Codice, così come accade per la sospensione della patente, rappresenta un indice della gravità astratta della violazione che, secondo l'indicazione fornita dal legislatore con la richiamata modifica dell'art. 202 C.d.S., esclude la possibilità del pagamento scontato del 30 per cento Sulla base di tale chiave ermeneutica, il beneficio del pagamento scontato resta comunque escluso anche nel caso in cui, per motivi contingenti, la confisca del veicolo, astrattamente prevista dalla norma violata, non possa essere in concreto disposta, ad esempio come accade nel caso del veicolo appartenente a persona estranea all'illecito. 4. Pagamento scontato in caso di rateizzazione Il pagamento con lo sconto del 30 per cento previsto dall'art. 202, comma 1, C.d.S., non è applicabile in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 202 bis C.d.S. Infatti, in tali casi, la stessa richiesta esclude la volontà di provvedere al pagamento immediato entro il termine di 5 giorni che, ai sensi della citata disposizione, costituisce il presupposto per l' applicazione del beneficio»; n. 300/A/8799/13/101/20/21/1 del 22 novembre 2013 ha fatto «seguito alle indicazioni già fomite con la circolare n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del e seguenti, concernenti l'oggetto», comunicando che: «È stato segnalato che, in alcuni casi, il trasgressore o l'obbligato in solido, nell'effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria presso l'ufficio postale, ha versato, entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione, una somma pari al minimo edittale previsto dalle singole norme, senza cioè la consentita riduzione del 30 per cento, così come previsto dall'art. 202, comma 1, del C.d.S., in seguito alle modifiche apportate dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69. Considerato che la sanzione amministrativa genera un'obbligazione pecuniaria che si estingue con la corresponsione dell'importo dovuto, ne consegue che se l'interessato paga nei cinque giorni una somma pari al minimo edittale (non ridotta del 30 per cento) estingue l'obbligazione e allo stesso tempo fa sorgere una legittima pretesa alla restituzione di quanto indebitamente versato.

8 Il dato normativo, secondo cui "Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione", non sembrerebbe del resto lasciare dubbi sul fatto che l'importo indebitamente versato debba essere restituito all'interessato. La restituzione avverrà secondo le modalità in uso presso ciascun Ufficio»; n. 300/A/4843/14/101/20/21/1 dell 1 luglio 2014 facendo «seguito alla circolare prot. n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 del , concernente le disposizioni operative per la verbalizzazione di violazione al C.d.S., alla luce dei provvedimenti modificativi introdotti dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del D.L n. 69, cd "Decreto del Fare"» ha rinnovato «l inciso che la facoltà di pagamento su strada della sanzione pecuniaria in misura ridotta ulteriormente scontata del 30%, statuita per le ipotesi sanzionatorie di cui agli artt. 202, comma 2-bis e 207 C.d.S., è prevista altresì per tutte le fattispecie sanzionatorie contemplative dell ipotesi di riduzione 30%, nei casi in cui l organo accertatore sia munito di appositi strumenti per l accettazione del pagamento in formato elettronico (terminali P.O.S. portatili)». Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (direzione Generale per l Attività Ispettiva Divisione III Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica) con la lettera circolare prot. n. 37/ /MA003.A004 dell 11 novembre 2013, avente per oggetto: «Art. 20, comma 5-bis, lett. a), D.L. 21 giugno n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Modifica all'art. 202 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Prime indicazioni operative», ha comunicato ai propri uffici ispettivi periferici quanto segue: «L'art. 20, comma 5-bis, lett. a), D.L. n. 69/2013, convertito con modificazione dalla Legge n. 98/2013, ha modificato l art. 202, D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), rubricato "Pagamento in misura ridotta", introducendo una particolare ipotesi di riduzione dell'importo da corrispondere in caso di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione. Ciò premesso, si ritiene utile fornire agli Uffici in indirizzo le prime indicazioni operative. Pagamento in misura ridotta, ulteriore riduzione ed ambito di applicazione Il primo periodo dell art. 202, C.d.s. prevede che, nel caso in cui sia accertata una violazione per la quale lo stesso Codice stabilisca una sanzione amministrativa pecuniaria, e ferma restando l applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, "il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme". Il secondo ed il terzo periodo della citata disposizione, di recente introdotti nel testo dell art. 202, comma 1, C.d.s., prevedono una ulteriore riduzione percentuale, stabilendo rispettivamente che: la suddetta somma, pari al minimo edittale, è "ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione"; detta riduzione non si applica per le violazioni "... del presente codice" per cui è prevista la confisca del veicolo (ex art. 210, comma 3, C.d.s.) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida" (art. 202, comma 1, ultimo periodo). Con particolare riferimento alle violazioni del cui accertamento è competente il personale ispettivo di questo Ministero, stante il tenore letterale dell'art. 202, comma 1 ("Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria") la recente forma di misura ridotta di pagamento si ritiene applicabile, tanto nei confronti del trasgressore, quanto del responsabile in solido, alle sole violazioni sanzionate dal Codice della strada D.LGS. 30 aprile 1992, n Si tratta, in particolare, delle violazioni delle disposizioni contenute: nel Reg. (CE) n. 561/2006 e nel Reg. (CEE) n. 3821/85, sanzionate dagli artt. 174 e 179 del C.d.s.; nel D.Lgs. n. 144/2008, in considerazione del rinvio alle ''disposizioni del titolo VI e dell'art. 180, comma 8" del C.d.s., contenuto nell'art. 9, comma 5, dello stesso D. Lgs. n. 144/2008;

9 nell art. 19, L. n. 727/1978, in considerazione del fatto che l art. 179, comma 10. C.d.s. non richiama tale norma tra quelle in esso espressamente abrogate e prevede che "per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI". In tal senso si veda anche la circolare Ministero Interno n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12/08/2013 (pag. 4, nota 2). Al contrario, l anzidetta possibilità di riduzione è esclusa con riferimento alle violazioni delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 234/2007 che prevedono direttamente anche le norme sanzionatone, senza alcun rinvio al capo VI del C.d.s.. Criterio temporale per l applicazione della riduzione La norma prevede che l agevolazione della riduzione del 30% sul minimo edittale si applichi qualora il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. In considerazione della natura procedimentale della norma ed in conformità con l'orientamento espresso dal Ministero dell'interno (cfr. in particolare le circolari n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12/08/2013; n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 del 19/08/2013), si ritiene ammissibile al beneficio chiunque possa utilmente effettuare il pagamento nella misura agevolata a partire dalla data di entrata in vigore della L n. 98/2013 (21 agosto 2013). Ciò significa che il personale ispettivo del Ministero applicherà la "riduzione del 30 per cento" alle sanzioni irrogate con i verbali di contestazione notificati a partire da tale data, indipendentemente dal tempo della commissione della violazione, dal tempo di accertamento della stessa e dal tempo di instaurazione del procedimento ispettivo in corso. Qualora i verbali di contestazione notificati successivamente all entrata in vigore della nuova disciplina non contemplino la facoltà del pagamento in misura ridotta del 30%, si ritiene che, in autotutela ovvero su richiesta del trasgressore/obbligato in solido che non abbia ancora pagato e che manifesti la volontà di avvalersi della misura agevolata, e salvo il rispetto dei termini stabiliti dall art. 201 Cds, codesti Uffici possano procedere alla notifica di un nuovo verbale di contestazione, con contestuale annullamento del precedente, rimettendo il richiedente nel termine di cinque giorni per il pagamento in forma ridotta. Modalità di pagamento della sanzione ridotta ai sensi dell art. 202 C.d.s. Le peculiarità procedimentali che caratterizzano l attività di accertamento da parte degli ispettori del lavoro anche nel settore dell autotrasporto, nonché l assenza di apposita apparecchiatura, non consentono, ad oggi, l operatività delle specifiche modalità di pagamento nelle mani dell'agente accertatore mediante strumenti di pagamento elettronico, previste dal novellato art. 202, comma 2, C.d.s. Pertanto, salvi futuri adeguamenti, in assenza di conto corrente postale o di conto corrente bancario il pagamento della sanzione amministrativa ridotta del 30% potrà effettuarsi attraverso il modello F23 tuttora in uso. Inoltre, in conformità con quanto già precisato dal Ministero dell interno con circolare 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16/09/2013, il pagamento con sconto del 30 per cento non è applicabile in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa ai sensi dell art. 202 bis del C.d.s.. La richiesta di rateizzazione è, infatti, incompatibile con la fruizione dello sconto del 30 per cento, la cui finalità presuppone il pagamento entro un breve termine dalla contestazione o dalla notificazione della violazione. Modifica al verbale di contestazione Nell allegato al verbale in cui sono indicate le violazioni accertate dovranno essere indicati, violazione per violazione, gli importi nella misura ridotta del 30 per cento, alla cui corresponsione è ammesso il trasgressore (o l'obbligato in solido) che effettui il pagamento entro cinque giorni dalla notificazione del verbale. La riduzione dovrà essere calcolata mediante decurtazione del 30 per cento dall'importo stabilito per il minimo edittale in relazione a ciascuna violazione, senza apportare al risultato alcun arrotondamento, né "troncamento".

10 Al fine di rendere edotti i destinatari della notificazione della violazione in ordine alla possibilità di riduzione dell'importo del 30 per cento, la sezione del verbale contenente le avvertenze dovrà essere integrata con l'indicazione chiara: della facoltà di avvalersi della misura agevolata ai sensi dell'art. 202, comma 1, C.d.s., come modificato dall'art. 20, comma 5 bis, lett. a), Decreto Legge n. 69/2013, conv. con mod. dalla L. n. 98/2013, e del termine utile per potersi avvalere della misura agevolata ("Ai sensi del comma 1 dell'articolo 202 Cds, il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna violazione contestata, l importo minimo previsto, ridotto del 30%, qualora il pagamento sia effettuato entro cinque storni dalla notificazione del presente atto"); dei casi in cui la medesima procedura non si applica ("La riduzione del 30% non si applica alle violazioni del Cds per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida"); dell'importo minimo ridono del 30 per cento (applicando la decurtazione del 30 per cento secondo il suddetto criterio). Al contempo, nell allegato al verbale in cui sono riportate le specifiche violazioni in materia di autotrasporto, le sanzioni oggetto di riduzione dovranno essere elencate specificando l'importo del pagamento in forma ridotta. La scrivente Direzione Generale si riserva di fornire ulteriori specifiche istruzioni, ove necessario». UFFICIO STUDI ASAPS

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