PERSONS WITH ACCESS TO INSIDE INFORMATION OF ENI S.P.A.

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1 KEEPING AND UPDATING THE REGISTER OF PERSONS WITH ACCESS TO INSIDE INFORMATION OF ENI S.P.A. 1. Foreword Pursuant to the provisions of art. 115-bis of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (hereafter, the "T.U.F.") and Consob Regulation No , Regulations on Issuers, issued on 28 February 2006 (abstracts are provided in Annex A), Eni S.p.A. ( Eni ) Board of Directors has established a "Register of Persons with access to inside information within Eni" (hereafter, the "Register") and approved this procedure regulating the "Keeping and Updating the Register of persons with access to inside information of Eni S.p.A. (hereafter, the "Procedure"). The definition of inside information is that provided in art. 114, comma 1 of T.U.F. (see footnote in Annex A). The Procedure is strictly linked to the "Procedure for advising the market of inside information and documents concerning Eni Group's issuer companies and their financial instruments" and to the "Procedure Concerning Identification of the Relevant Persons and the Transactions Carried out directly or through nominees in respect of shares issued by Eni S.p.A. or other related financial instruments (Internal Dealing Procedure)", both approved by the Board of Directors on 28 February The Procedure takes effect on 1 April 2006 and is available on Eni's website at 2. Natural and Legal Persons on the Register ("Persons") The Register is divided into two sections:

2 - the first contains the general data of Persons who, by virtue of their position or profession, i.e. the work they perform, have access to inside information ( Information ) on a regular basis (Section A); - the second contains the names of Persons who, by virtue of their position or profession, i.e. the work they perform, have access to inside information on an occasional basis (Section B). In each section, persons are subdivided into company employees and self-employed personnel. Section A of the Register includes the names of: a) the Chairman of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, the Board Directors, the Chairman of the Board of Statutory Auditors and the Statutory Auditors of Eni S.p.A. as well as the Magistrate of the Court of Auditors delegated to the control of Eni S.p.A. b) the Assistants of the Chairman of the Board of Directors and of the Chief Executive Officer of Eni S.p.A.; c) the managers reporting directly to the Chairman and to the Chief Executive Officer; d) the managers reporting directly to managers listed under c); e) the external auditing firm responsible for the review of Eni s financial statements S.p.A. (hereafter, the "Auditing Company"); f) consultants whose contracts exceed one year, who have access to the Information. This category includes banks organising and executing financing programs for the issuer that shall be considered significant for its financial stability or because they need a consulting activity, such as structured financing, financing of debt restructuring programs or financing of extraordinary operations. Section B of the Register includes the general data of: g) employees of Eni S.p.A. who, with reference to specific activities, have access to the Information on an occasional basis;

3 h) consultants whose contracts last less than one year, who have access to the Information (hereafter, together with those listed under f), "Consultants"). This category includes banks organising and executing financing programs for the issuer that shall be considered significant for its financial stability or because they need a consulting activity, such as structured financing, financing of debt restructuring programs or financing of extraordinary operations. 3. Register upkeep Only one Register exists. This is kept by Eni's Personnel and Organisational Department, which also defines the criteria and methods for its upkeep, update and tagging, so as to ensure ease of access, management, research, extraction and printing of data. The Personnel and Organisational Department Senior Vice President identifies the person responsible for keeping and updating the Register (hereafter, the "Data Processor"). The Data Processor ensures that the Register is updated immediately after notification of communication is received, in compliance with Group regulations regarding data protection. The Register contains the following personal information: - registration number; - registration date; - personal details (surname, name, tax ID code, in case of a legal person, company name, registered office, entry number in the Register of Companies and tax ID code). With regard to legal persons, entities or professional associations, details include personal data of the individual able to identify persons who have had access to inside information; - the name of the company they are employed by; - reason(s) for inclusion on the Register; - date on which the registration notice was sent to the Person; - date on which the information contained in the Register was updated (if any); - date on which the information update notice was sent (if any); - date on which the Person was deleted from the Register (if any); - reason(s) for deleting the Person (if any);

4 - date on which the deletion notice was sent (if any). Personal data are kept for five years from the date when the reasons for a person s registration on the List, or update of their data, have become void. Procedures relating to the establishment and update of the Register are as follows: - the relevant functions in the Personnel Department of Eni Corporate and the Divisions of Eni S.p.A. send prompt written notification to the Data Processor containing information on Persons as listed under paragraph 2, letters from b) to d); - persons as listed under paragraph 2, letters from a) to d) send prompt written notification to the Data Processor advising of information on: (i) Consultants or (ii) employees to be registered under Section B); - the Corporate Affairs Senior Vice President promptly notifies the Data Processor of updated information on Directors, Statutory Auditors, the Magistrate from the Court of Auditors in charge of supervising financial management of Eni S.p.A., and the Auditing Company. The Data Processor promptly notifies the interested party that they have been included in the Register and/or that their personal data have been deleted or updated in compliance with the procedures enclosed (Annex B). The Data Processor provides copy of personal information included in the Register upon the person s request. Persons take the necessary measures to prevent third parties gaining access to the Information other than those who are required to do so as part of their work. In particular, in order to ensure confidentiality, they shall acquire, manage and keep the Information: (i) that is absolutely necessary and sufficient to fulfil the obligations conferred on them for no longer than is absolutely necessary, ensuring that the Information is promptly filed as soon as the requirement is met for which said Information has been acquired (ii) use prudence and professional diligence as well as absolute confidentiality; (iii) use adequate

5 methods to prevent unauthorised third parties from acquiring the Information as well as to prevent access by anyone other than those requiring said Information in order to perform their respective tasks and functions. Consultants shall sign specific confidentiality clauses with regard to the knowledge, management and retention of Information. Persons disclose the Information according to the "Procedure for advising the market of inside information and documents concerning Eni Group's issuer companies and their financial instruments. 4. Flow of information from the Persons to the Data Processor Each Person is required to: - sign and return a copy of this Procedure; - adhere to the provisions contained herein. 5. Sanctions Pursuant to art. 170-bis (Obstruction of Consob s supervisory functions), paragraph 1, of the T.U.F.: Except as provided for by art of the Italian Civil Code, any person who obstructs the supervisory functions entrusted to Consob shall be punished by imprisonment for a term of up to two years and a fine of between ten thousand and two hundred thousand euros. 6. Final Provisions The Chief Executive Officer reserves the right to amend this procedure, should modifications be required following the introduction of new legal provisions or organisational modifications within Eni.

6 ANNEX A LEGISLATIVE DECREE NO. 58 OF 24 FEBRUARY 1998 Article 115-bis (Lists of persons having access to inside information) 1. Listed issuers and persons in a control relationship with them and persons acting on their behalf or for their account shall draw up and keep regularly updated the list of the persons who, in the exercise of their employment, profession or duties, have access to information referred to in Article 114(1) [editor s note: inside information]. Consob shall establish the procedures for drawing up, keeping and updating such list. CONSOB REGULATION NO OF 14 MAY 1999 IMPLEMENTING LEGISLATIVE DECREE NO. 58 OF 24 FEBRUARY 1998 Title VII Insiders Chapter I List of Insiders Article 152-bis (Establishment and content of lists) 1. Lists referred to in Article 115-bis of the Consolidated Law [editor s note: T.U.F.] shall be kept in a manner ensuring easy access to and the retrieval of data. 2. They shall contain at least the following information: a) the identity of any person who has access to inside information on a regular or occasional basis; b) the reason why the person is on the list; c) the date on which the person was registered in the list; d) the date of every update of the information concerning the person. 3. Persons required to draw up lists shall record the methods used in keeping the list and the procedures for managing and retrieving data. Article 152-ter (Updating of lists) 1. Lists shall be promptly updated: a) whenever there is a change in the reason why any person is on the list; b) whenever any person has to be registered in the list; c) whenever it is necessary to record that any person on the list no longer has access to inside information and the date when this event has happened.

7 Article 152-quater (Retention of lists) 1. The data on persons on the list shall be retained for at least five years from the time when the circumstances that led to their inclusion or the updating of their data on the list cease to exist. Article 152-quinquies (Provision of information obligation) 1. Persons subject to the obligations referred to in Article 115-bis of the Consolidated Law shall promptly inform persons on the list: a) of their registration in the list and the updates concerning them; b) of the duties deriving from their having access to inside information and of the sanctions established for offences provided for in Part V, Title 1-bis, of the Consolidated Law or for the unauthorized dissemination of inside information. COMUNICAZIONE N. DME/ DEL (ITALIAN VERSION ONLY) OGGETTO: INFORMAZIONE AL PUBBLICO SU EVENTI E CIRCOSTANZE RILEVANTI E ADEMPIMENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI ABUSI DI MERCATO - RACCOMANDAZIONI E CHIARIMENTI OMISSIS VI - Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate a) Ambito di applicazione 97. Il capo I del Titolo VII del RE contiene la disciplina di attuazione dell art. 115-bis del TUF, relativa ai registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate applicabile agli emittenti quotati, ai soggetti in rapporto di controllo e ai soggetti che agiscono in loro nome o per loro conto. La finalità di detta disciplina è quella di sviluppare una maggiore attenzione degli operatori sul valore delle informazioni privilegiate di cui dispongono e, quindi, di stimolare la costituzione di adeguate procedure interne sulla circolazione e il monitoraggio di tali informazioni, ciò anche al fine di realizzare una riduzione del fenomeno dei rumour di mercato. La stessa disciplina consente al contempo di agevolare lo svolgimento dell attività di vigilanza da parte della Consob sul rispetto delle norme previste a tutela dell integrità dei mercati. 98. In relazione all ambito di applicazione della disciplina in esame, si rileva che sono tenuti ad istituire e mantenere un registro, ai sensi dell art. 115-bis, in via primaria gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi. In relazione a questi ultimi si evidenzia che sono da ritenere soggetti agli obblighi in questione sia i controllanti sia le società controllate. 99. Gli emittenti quotati sono le società come definite dall art. 1, comma 1, lett. w), del TUF, e pertanto tutti i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani. Atteso che l estensione degli obblighi di informazione al pubblico, agli emittenti per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, è stabilita dal comma 12 dell art. 114 del TUF, soltanto con riferimento agli adempimenti previsti dal medesimo articolo, la disciplina di legge

8 non prevede un obbligo di tenuta dei registri per la fase precedente l ammissione. Al riguardo tenuto conto dell importanza che anche in tale fase il citato strumento può avere al fine della regolare gestione dell informazione, da parte dei soggetti interessati, si raccomanda agli emittenti per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, ai loro controllanti e controllati nonché ai soggetti che agiscono in loro nome o per loro conto di anticipare la predisposizione e tenuta dei registri a partire dalla data di formulazione della richiesta di ammissione Con riferimento ai controllanti le informazioni rilevanti sono quelle relative ad eventi o complessi di circostanze, riguardanti operazioni decise dagli stessi soggetti, direttamente idonee, alla luce delle circostanze concrete, ad influenzare il prezzo dei titoli quotati della controllata. Parimenti, in relazione alle società controllate rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la controllante quotate, alla luce della significatività delle attività delle predette società controllate. Nel caso in cui una società controllata abbia strumenti finanziari quotati in un paese comunitario diverso dall Italia si ritiene sufficiente ai fini del rispetto dell obbligo in esame che siano effettuati i relativi adempimenti previsti nel paese estero di quotazione L art. 152-bis, comma 4, del RE, consente, sia alle società in rapporto di controllo con l'emittente sia allo stesso emittente, di delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi. Al riguardo si precisa che per utilizzare tale facoltà è necessario che la gestione del registro, nell interesse del soggetto tenuto all adempimento, avvenga nel rispetto dei doveri posti a garanzia della riservatezza delle informazioni privilegiate e dei divieti sugli abusi di mercato, restando pertanto applicabile l art. 114, comma 4, del TUF in caso di intenzionale o non intenzionale divulgazione delle informazioni al pubblico La disciplina si applica anche al controllante persona fisica; in questo caso tale persona dovrà mantenere evidenza di tutti i soggetti che hanno agito in suo nome o per suo conto. b) Soggetti che agiscono in nome o per conto dell emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso 103. In relazione ai soggetti che agiscono in nome o per conto dell emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso si rileva che i primi hanno la piena responsabilità dei registri da essi predisposti. L emittente o il soggetto in rapporto di controllo sono tenuti ad indicare nei propri registri il nome del consulente, se persona fisica, ovvero della società di consulenza unendo, in tale caso, il nominativo di un diretto responsabile dell attività prestata dalla stessa società di consulenza. I soggetti che agiscono nel loro nome o per il loro conto devono predisporre un registro contenente tutte le informazioni richieste dall art. 152-bis del RE Tali soggetti devono istituire i registri nel momento in cui abbiano possibilità di accesso all informazione privilegiata. Tale adempimento è agevolato dagli emittenti attraverso la formulazione di avvisi a coloro che espletano una funzione per loro conto quando vengano ad essi trasmesse informazioni privilegiate. Gli emittenti, infatti, al momento della comunicazione delle citate informazioni devono iscrivere nel proprio registro i predetti soggetti e darne loro notizia, attivando di conseguenza l adempimento da parte dei terzi. Quanto sopra non esclude la possibilità che, ad esempio, i consulenti che prestino la loro attività in via continuativa per un emittente quotato istituiscano un registro relativo a tale cliente avendo accesso a singole o a gruppi di informazioni privilegiate attinenti il medesimo cliente.

9 105. In merito all individuazione dei soggetti da includere tra quelli che agiscono in nome o per conto dell emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso, si osserva che, ai fini di un prudente adempimento della disciplina in esame, è opportuno attenersi ad un interpretazione non meramente formale delle caratteristiche che qualificano i predetti rapporti. E da ritenere, pertanto, che rientrino tra tali soggetti, sia pure in modo non esaustivo, le seguenti figure: a) i consulenti vari dell emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso relativamente ad operazioni riguardanti l emittente (in materia legale, fiscale, economico aziendale ecc.); b) le banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento dell emittente la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria dell emittente ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie; c) i soggetti abilitati che detengano informazioni privilegiate relative all emittente, in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di trading nell ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione; d) le società di revisione; e) i soggetti abilitati che svolgono la funzione di sponsor a favore di un emittente Si osserva, inoltre, che anche le agenzie di rating dovrebbero predisporre adeguate procedure relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate detenute in relazione agli emittenti oggetto di valutazione. Si rammenta che lo stesso CESR nel documento di consultazione degli advice per la Commissione europea ("Market Abuse Additional Level 2 Implementing Measures" CESR/03-102b), ai fini della descrizione dell ambito di applicazione dei registri, aveva incluso in un elenco esemplificativo dei soggetti che agiscono in nome o per conto degli emittenti anche le società di rating, elenco che non figura nelle misure adottate. Al riguardo si rileva che l esigenza di applicare la disciplina in esame alle società di rating è analoga a quella che si pone per le società di revisione e per gli sponsor, cioè per una tipologia di soggetti che, da un lato, devono essere considerati indipendenti, dall altro, vengono remunerati dall emittente stesso e che, anche per tale ragione, sono stati inclusi tra i soggetti sottoposti all obbligo in esame I soggetti che agiscono in nome o per conto degli emittenti quotati in Italia o dei soggetti in rapporto di controllo con essi sono tenuti ad adempiere agli obblighi di istituzione e mantenimento dei registri secondo le modalità previste dalla disciplina italiana anche se detti soggetti sono quotati in altri paesi comunitari. c) Caratteristiche delle persone da iscrivere 108. Da un punto di vista generale si osserva che l universo delle persone da iscrivere nei registri non coincide con quello dei soggetti tenuti a comunicare le operazioni di compravendita di azioni emesse dall emittente medesimo o altri strumenti finanziari ad esse collegati ai sensi dell art. 114, comma 7, del TUF. In particolare, per quanto riguarda i soggetti interni all emittente è da ritenere che il numero di quelli che vanno iscritti nei registri sia significativamente e abitualmente più ampio di quello relativo al secondo adempimento. I soggetti da includere nei registri sono infatti tutti quelli che hanno accesso alle informazioni privilegiate, prescindendo dal livello funzionale ricoperto nell ambito dell organizzazione aziendale dell emittente e dei soggetti in rapporto di controllo con esso ovvero dei terzi rilevanti. Le persone soggette agli obblighi di informazione inerenti al c.d. internal dealing sono individuati, invece, in funzione dell appartenenza a livelli apicali dell emittente (amministrazione,

10 direzione e controllo) nonché sulla base della concorrente capacità di incidere sull evoluzione e sulle prospettive future dello stesso emittente, oltre che, per altre persone, in relazione allo stretto collegamento con i primi soggetti L art. 115-bis del TUF prevede che devono essere iscritte nei registri le persone che "in ragione dell attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte" hanno accesso alle informazioni privilegiate. La direttiva europea sugli abusi di mercato specifica che le persone che devono essere iscritte nel registro sono solo quelle che lavorano "per" il soggetto obbligato in virtù di un contratto di lavoro o altro. Appare pertanto evidente che è fatto obbligo di indicare nei registri soltanto le persone che lavorano per conto, vale a dire nell interesse di soggetti tenuti alla loro tenuta. Non dovranno quindi, ad esempio, essere inclusi nel registro le controparti in un operazione di fusione o di acquisizione. Si evidenzia, tuttavia, che i nominativi delle persone che non lavorano per il soggetto obbligato ma che, comunque, hanno accesso a informazioni privilegiate relative all emittente potrebbero essere oggetto di richiesta da parte della Consob nel corso di eventuali indagini in materia di abusi di mercato. d) Caratteristiche dell accesso alle informazioni privilegiate 110. L art. 115-bis del TUF stabilisce che i soggetti iscritti nei registri sono quelli che "hanno accesso alle informazioni privilegiate". Tale acceso non implica necessariamente il possesso effettivo di informazioni privilegiate, che è invece requisito essenziale dei comportamenti di abuso di tali informazioni previsti dal TUF. Per altro verso, l accesso a informazioni privilegiate non deve essere inteso come mera "eventualità" di avere accesso a informazioni privilegiate, altrimenti nei registri verrebbero inclusi, ad esempio, tutti i dipendenti di una società quotata e, quindi, la disciplina perderebbe ogni valore Per una corretta applicazione delle disposizioni in esame occorre considerare le procedure interne del soggetto obbligato in materia di gestione dei flussi interni delle informazioni privilegiate. Nei registri devono essere indicati quindi le persone che in base a tali procedure hanno effettivamente possibilità di accesso a informazioni privilegiate, tipicamente i soggetti che possono entrare in possesso di informazioni privilegiate in modo lecito e autorizzato. Nei registri, inoltre, andranno indicati anche tutti i soggetti che entrano effettivamente in possesso delle informazioni privilegiate, sia pure in modo occasionale Al riguardo si rappresenta che la disciplina in esame ha anche l obiettivo di incentivare i soggetti obbligati ad intraprendere un attiva politica aziendale in materia di circolazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate Si evidenzia che l informazione privilegiata che comporta l iscrizione nel registro di chi vi abbia accesso coincide con la tipologia di informazione definita dall art. 181 del TUF. In particolare, lo stesso articolo stabilisce che un informazione è di carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze o eventi verificatisi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno. E pertanto necessario provvedere alla registrazione delle persone che dispongano delle informazioni privilegiate relative sia ad eventi o complessi di circostanze già verificatisi, per i quali, pertanto, si realizza l obbligo della diffusione al pubblico, sia ad eventi o complessi di circostanze di probabile realizzazione. e) Struttura dei registri 114. In generale i criteri per la tenuta dei registri dovrebbero riflettere le scelte adottate dai soggetti obbligati in materia di circolazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate e potrebbero essere,

11 quindi, molto differenziati in base alle specifiche soluzioni individuate. L emittente è, pertanto, libero di predisporre e gestire il registro secondo le esigenze della propria struttura organizzativa A tale riguardo, pertanto, è possibile mantenere tali strumenti su supporto cartaceo o informatico. Le modalità di tenuta dei registri devono tuttavia essere idonee ad assicurare sufficienti requisiti di qualità in ordine alla: i) certezza della data di ogni annotazione; ii) immodificabilità del contenuto. E da ritenere comunque che per gli emittenti quotati lo strumento informatico risponda in modo migliore alle esigenze di pronta esibizione e agevole consultazione in caso di apposita verifica disposta dalla Consob Per quanto concerne le modalità di iscrizione e aggiornamento dei registri si può osservare che è possibile predisporre registri sia "permanenti" o "funzionali" sia "occasionali" relativamente alle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate in ragione dei ruoli e delle funzioni svolti. E pertanto possibile che un soggetto venga iscritto nel registro in considerazione del fatto che esso lavora presso una specificata unità organizzativa che, in base alle procedure interne dell emittente sulla circolazione delle informazioni privilegiate, ha accesso a particolari categorie, tipi o gruppi di informazioni privilegiate I registri possono anche essere suddivisi per "categorie" di informazioni privilegiate, piuttosto che per singole specifiche informazioni. In particolare si potrebbero individuare liste contenenti persone in possesso di informazioni privilegiate che si trovano in uno stadio iniziale (ad esempio le unità organizzative che presso una merchant bank si occupano della ricezione via posta di informazioni eventualmente privilegiate), medio (ad esempio, le unità organizzative che si occupano specificatamente dei fatti sottostanti alle informazioni privilegiate), avanzato (ad esempio, i consiglieri di amministrazione) o terminale (ad esempio, le unità organizzative che si occupano della diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate); si potrebbe inoltre adottare un criterio misto, anche in funzione delle diverse attività dell emittente o della distribuzione territoriale degli uffici o degli stabilimenti. Potrebbe inoltre risultare opportuno predisporre un registro delle persone che stabilmente hanno accesso a informazioni relative a eventi rilevanti allo stato iniziale che possano successivamente avere un concreto sviluppo La costituzione di tali registri "permanenti" o "funzionali" non esonera i soggetti obbligati dall iscrivere nel registro le persone che hanno accesso occasionale a informazioni privilegiate. Queste ultime persone potranno essere, ad esempio, quelle che si occupano di specifiche informazioni privilegiate (ad esempio quelle che si occupano di un determinato progetto di acquisizione o fusione) o quei dipendenti che sono entrati in possesso di una informazione privilegiata al di fuori delle procedure sulla circolazione delle informazioni privilegiate sottostanti a "registri permanenti" o "funzionali". Appare appropriato quindi che il soggetto obbligato preveda una procedura interna che richieda ai dipendenti già iscritti nel registro, che dovessero comunicare un informazione privilegiata a soggetti non tenuti, in base alle disposizioni interne, ad avere accesso a tale informazione privilegiata, di comunicare tale circostanza alla funzione che si occupa della gestione del registro Considerato che la funzione del registro è strettamente connessa all evidenziazione del collegamento tra informazione privilegiata e soggetto che vi ha accesso è evidente che la necessità della registrazione si presenta nel momento in cui detto acceso si determina. f) Modalità di iscrizione e cancellazione 120. I soggetti obbligati a istituire e mantenere i registri devono prevedere modalità di iscrizione nel registro che siano sufficientemente efficaci in termini di individuazione dei soggetti interessati e di

12 verifica dell effettivo funzionamento dei presidi volti a mantenere la confidenzialità delle informazioni privilegiate. A tale riguardo è da ritenere non adeguato un meccanismo che preveda l esistenza di una mera funzione di "auto-denuncia", sulla base della quale le persone che si trovino in possesso di informazioni privilegiate comunicano tale circostanza a una funzione incaricata della gestione del registro. Tale meccanismo potrebbe invece essere previsto dalle norme interne del soggetto obbligato come uno degli strumenti di monitoraggio della circolazione delle informazioni privilegiate L art. 152-quater del RE prevede che i dati relativi alle persone iscritte nel registro siano mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento. Sulla base di tale disposizione si fa osservare che l eventuale cessazione di un particolare incarico (ad esempio, direttore amministrativo) che fa venire meno l accesso a una data informazione privilegiata (ad esempio, elaborazione delle situazioni contabili) costituisce anch esso un evento soggetto a registrazione. In tale caso il nominativo del citato dipendente dovrà restare per altri cinque anni nel registro a far data dall ultima registrazione coincidente con la predetta cessazione dell incarico. * * * OMISSIS Per effetto della presente comunicazione è abrogata la comunicazione n. DME/ del IL PRESIDENTE Lamberto Cardia

13 ANNEX B Pursuant to the provisions of art. 152-quinquies of Consob Regulation No implementing Legislative Decree 24 February 1998, No. 58 (T.U.F.) as well as the Eni procedure Upkeep and update of the Register of persons having access to inside information within Eni" (see attachments), I would like to inform you, in my capacity as the Data Processor responsible for the above mentioned Register, that your personal data have been entered in the above mentioned Register for the following reason (to be specified). I would like to remind you that persons having access to inside information regarding Eni, are required, vis-à-vis its disclosure, to comply with the provisions of the Procedure for the communication to the market of privileged information and documents concerning the Group's issuer companies and their financial instruments which is attached here to and is also available on the website Also non-compliance with the provisions on market disclosure will result in criminal and administrative sanctions under market abuse regulation (art quater of T.U.F.) and may result in administrative liability on the part of the company (art. 187-quinquies of T.U.F. and 25-sexies of Legislative Decree 231/01. In the event of criminal and administrative sanctions, notification will be sent to the direct superior and to Eni's Personnel and Organization Department. Furthermore, failure to comply with these provisions could result in disciplinary sanctions being imposed on employees of Eni S.p.A. Pursuant to art. 13 of Legislative Decree 196/03 ( Decree ), Personal Data Protection Code, Eni S.p.A. ( Eni ), as data controller, is required to provide interested parties with information on the processing of their personal data ( Processing ) the company holds. This information will allow you to know the nature of your personal data being processed, the purposes and methods of the processing, the persons who receive these data as well as your rights under the Decree. Personal data subject to Processing that is on the Register in accordance with the above mentioned provisions are: surname, name, tax identification number, company where the person works, reason for registration on the Register. Only the data listed above will be processed. Personal data of the same nature may be collected and processed in the future for purposes indicated. Processing is carried out by Eni Personnel Department in order to comply with provisions of law and regulations, Eni being a company listed on regulated markets. Methods of processing personal data Data is processed, in compliance with current provisions on the subject, manually and electronically by the collection and cataloguing as well as the custody of documents containing said data. The data in question will be kept at Eni's registered office in Rome, Piazzale Enrico Mattei, No. 1, in Eni S.p.A. Personnel Department files in locked cabinets; personnel has been trained in order to guarantee confidentiality and to avoid the loss, destruction, unauthorized access or unlawful processing of the data in question.

14 Refusal to allow the processing of your data will prevent Eni from fulfilling its legal obligations. Processing is carried out solely according to logic and by means of organizational forms strictly related to the obligations, duties and purposes of this report. Data will be retained for a period of time not exceeding the provisions for which they have been gathered; subsequently, data will be processed in compliance with the legal provisions and destroyed after five years from the date on which the reason for their processing has ceased to exist. You will be informed in due course of erasure from the Register. The Data Controller of personal data at Eni S.p.A. is the Chief Executive Officer, located at the registered office in Piazzale Enrico Mattei, No. 1, Rome. The Data Processor of personal data for keeping and updating the Register is the Data Processor for the upkeep and updating of the Register and operates in the registered office located in Piazzale Enrico Mattei, No. 1, Rome. Categories of entities to whom personal data must be communicated Your personal data will be communicated to Consob, for the sole legal purposes as described above. We guarantee that the utmost care will be taken to ensure that only the personal data necessary to achieve the result for which they were collected will be communicated to the above mentioned recipients. The Decree states that people whose personal data are processed may exercise their rights per art. 7of the Decree, a copy of which is attached to this letter. In the spirit of total transparency and honesty, with which it is Eni's desire to handle this subject, we would like to assure you that we are at your complete disposal to answer questions you may have and we would like to ensure our complete co-operation in fullfilling all obligations required by the current legislation. Yours Faithfully, Data Processor

15 Personal Data Protection Code Section 7 (Right to access personal data and other rights) 1. A data subject shall have the right to obtain confirmation as to whether or not personal data concerning him exist, regardless of their being already recorded, and communication of such data in intelligible form. 2. A data subject shall have the right to be informed: a) of the source of the personal data; b) of the purposes and methods of the processing; c) of the logic applied to the processing, if the latter is carried out with the help of electronic means; d) of the identification data concerning the data controller, data processors and the representative designated as per Section 5(2); e) of the entities or categories of entity to whom or which the personal data may be communicated and who or which may get to know said data in their capacity as designated representative(s) in the State's territory, data processor(s) or person(s) in charge of the processing. 3. A data subject shall have the right to obtain: a) updating, rectification or, where interested therein, integration of the data; b) erasure, anonymization or blocking of data that have been processed unlawfully. including data whose retention is unnecessary for the purposes for which they have been collected or subsequently processed; c) certification to the effect that the operations as per letters a) and b) have been notified, as also related to their contents, to the entities to whom or which the data were communicated or disseminated, unless this requirement proves impossible or involves a manifestly disproportionate effort compared with the right that is to be protected. 4. A data subject shall have the right to object, in whole or in part: a) on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning him/her, even though they are relevant to the purpose of the collection b) to the processing of personal data concerning him/her, where it is carried out for the purpose of sending advertising materials or direct selling or else for the performance of market surveys or commercial communication.

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