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1 L 172/38 Appendice 3 Controllo della conformità in servizio 1. INTRODUZIONE La presente appendice fissa i criteri di cui ai punti 9.3 e 9.4 del presente regolamento relativi ai veicoli da sottoporre a prova e le procedure di controllo della conformità in servizio. 2. CRERI DI SELEZIONE I criteri di accettazione di un veicolo selezionato sono indicati nei punti da 2.1 a 2.8 della presente appendice per quanto concerne le emissioni allo scarico e nei punti da 2.1 a 2.5 della presente appendice per l'iupr M. Le informazioni necessarie sono ottenute mediante l'esame del veicolo e un colloquio con il proprietario/ conducente Il veicolo deve appartenere a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento e deve essere accompagnato da un certificato di conformità a norma dell'accordo del Il veicolo deve essere immatricolato e utilizzato nel paese di una parte contraente Il veicolo deve aver percorso almeno km o avere almeno sei mesi di età, a seconda di quale condizione si verifichi per ultima, e deve avere percorso meno di km o avere meno di cinque anni di età, a seconda di quale condizione si verifichi per prima Per la verifica dell'iupr M, il campione di prova comprende solo veicoli: a) per i quali sono stati raccolti dati sufficienti sul funzionamento per sottoporre a prova il sistema di monitoraggio. Per i sistemi di monitoraggio che devono rispettare il rapporto di efficienza in uso nonché tenere traccia e presentare i dati sulla relazione conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto del presente regolamento, dati sufficienti sul funzionamento del veicolo significa che il denominatore soddisfa i criteri indicati di seguito. Il denominatore, quale definito all'allegato 11, appendice 1, punti 7.3 e 7.5 del presente regolamento, per sottoporre a prova il sistema di monitoraggio deve avere un valore uguale o superiore a uno dei valori seguenti: i) 75 per sistemi di monitoraggio del sistema di controllo dell'evaporazione, del sistema dell'aria secondaria e che utilizzano un denominatore aggiornato conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto 7.3.2, lettera a), b) o c), del presente regolamento (sistemi di monitoraggio dell'avviamento a freddo, dei sistemi di aria condizionata ecc,); oppure ii) 25 per sistemi di monitoraggio dei filtri antiparticolato e dei catalizzatori di ossidazione che utilizzano un denominatore aggiornato conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto 7.3.2, lettera d), del presente regolamento; oppure iii) 150 per i sistemi di monitoraggio di catalizzatore, sensore di ossigeno, EGR, VVT e di tutti gli altri componenti; b) che non sono stati manomessi o dotati di parti aggiuntive o modificate che causerebbero la non conformità del sistema OBD ai requisiti dell'allegato 11 del presente regolamento Deve essere tenuto un registro di manutenzione dal quale risulti che il veicolo è stato revisionato correttamente, ad esempio secondo le istruzioni del costruttore Non si devono rilevare segni di impiego scorretto (ad esempio: competizioni, sovraccarico, uso di carburante non adatto o altri usi impropri) o di altri interventi (ad esempio manomissioni) che possano incidere sul livello delle emissioni. Si tiene conto dei dati relativi ai codici di guasto e al chilometraggio memorizzati dal sistema. Se dai dati memorizzati nel sistema risulta che il veicolo è rimasto in funzione dopo la memorizzazione dei codici di guasto e che non è stato riparato in tempi relativamente brevi, esso non viene selezionato per la prova Non devono essere state eseguite importanti riparazioni non autorizzate del motore o importanti riparazioni del veicolo Il contenuto di piombo e il contenuto di zolfo del campione di carburante prelevato dal serbatoio del veicolo devono soddisfare le norme applicabili e non devono esserci elementi che indichino l'uso di un carburante inadeguato. Possono essere effettuati controlli sullo scarico ecc.

2 L 172/ Non devono esserci elementi che indichino problemi di natura tale da compromettere la sicurezza del personale di laboratorio Tutti i componenti del sistema antinquinamento del veicolo devono essere conformi al tipo omologato. 3. DIAGNOSI E MANUTENZIONE Prima della misurazione delle emissioni allo scarico, i veicoli ammessi alle prove sono sottoposti a diagnosi e agli eventuali interventi di manutenzione ordinaria necessari secondo il procedimento di cui ai punti da 3.1 a 3.8 della presente appendice Viene controllata l'integrità dei seguenti elementi: filtro dell'aria, tutti gli organi flessibili di trasmissione, livello di tutti i liquidi, tappo del radiatore, tubi a depressione, cavi elettrici connessi con il sistema antinquinamento; vengono inoltre accertate eventuali manomissioni o regolazioni non corrette dell'accensione, del dosaggio del carburante e/o dei componenti del dispositivo di controllo dell'inquinamento. Tutte le discordanze devono essere annotate Controllare il corretto funzionamento del sistema OBD. Annotare tutti i dati relativi al cattivo funzionamento contenuti nella memoria OBD ed effettuare le necessarie riparazioni. Se la spia di malfunzionamento dell'obd registra una anomalia durante il ciclo di precondizionamento, il guasto può essere individuato e riparato. La prova può essere eseguita nuovamente sul veicolo riparato e i risultati sono validi Il sistema di accensione viene controllato e vengono sostituiti i componenti difettosi, ad esempio, candele, cavi ecc Viene controllata la compressione. Se il risultato non è soddisfacente, il veicolo è respinto I parametri del motore sono controllati in base alle specifiche del costruttore e, se necessario, adeguati Se al veicolo mancano meno di 800 km a un intervento di manutenzione programmata, tale intervento è effettuato in base alle istruzioni del costruttore. Il filtro dell'olio e il filtro dell'aria possono essere sostituiti su richiesta del costruttore qualunque sia il chilometraggio percorso All'accettazione del veicolo, il carburante deve essere sostituito con un carburante di riferimento idoneo per la prova sulle emissioni, a meno che il costruttore non accetti un carburante disponibile sul mercato Nel caso di veicoli muniti di sistema a rigenerazione periodica definita al punto 2.20 del presente regolamento, ci si accerta che il veicolo non si stia avvicinando a un periodo di rigenerazione. (Il costruttore deve poter confermare questa condizione) In tale eventualità, si fa funzionare il veicolo fino al termine della rigenerazione. Se durante la misurazione delle emissioni si innesca la rigenerazione, si effettua un'ulteriore prova per verificare che la rigenerazione sia terminata. Successivamente si esegue una nuova prova completa; i risultati della prima e della seconda prova sono scartati In alternativa a quanto disposto dal precedente punto 3.8.1, se il veicolo è prossimo a una rigenerazione il costruttore può chiedere che sia utilizzato un ciclo di condizionamento specifico per assicurare la rigenerazione (tale ciclo può comportare ad esempio l'utilizzo a velocità e con carichi elevati). Il costruttore può chiedere che la prova sia eseguita subito dopo la rigenerazione o dopo il ciclo di condizionamento indicato dal costruttore e il normale precondizionamento previsto per la prova. 4. PROVE SUI VEICOLI IN SERVIZIO 4.1. Qualora si ritenga necessario effettuare un controllo sui veicoli, le prove sulle emissioni svolte ai sensi dell'allegato 4a del presente regolamento sono eseguite sui veicoli selezionati in applicazione dei punti 2 e 3 della presente appendice, previo precondizionamento dei veicoli stessi. Cicli di precondizionamento ulteriori rispetto ai cicli indicati al punto 6.3. dell'allegato 4a del presente regolamento sono consentiti solo se ritenuti rappresentativi di una modalità di guida normale.

3 L 172/ Sui veicoli dotati di sistema OBD si può controllare il corretto funzionamento in servizio della spia di malfunzionamento ecc., in relazione ai livelli delle emissioni (ad esempio: limiti stabiliti nell'allegato 11 del presente regolamento per l'indicazione di un malfunzionamento), rispetto alle specifiche a cui si riferisce l'omologazione Per il sistema OBD, il controllo può ad esempio essere inteso a stabilire i livelli di emissione che superano i valori limite applicabili senza indicazione di malfunzionamento, l'attivazione sistematicamente errata della spia di malfunzionamento e, infine, i componenti guasti o deteriorati del sistema OBD Se il funzionamento di un componente o di un sistema non corrisponde a quello specificato nel certificato di omologazione e/o nel fascicolo informativo per i tipi di veicolo su cui è montato, e se la differenza non è autorizzata ai sensi dell'accordo del 1958, e non vi è alcuna indicazione di malfunzionamento da parte del sistema OBD, detto componente o sistema non deve essere sostituito prima di eseguire le prove di emissione, a meno che si constati che il componente o il sistema è stato manomesso o impiegato in modo talmente scorretto che il sistema OBD non può rilevare il malfunzionamento che ne risulta. 5. VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE RELATIVE ALLE EMISSIONI 5.1. I risultati delle prove sono oggetto della procedura di valutazione di cui all'appendice 4 del presente regolamento I risultati delle prove non devono essere moltiplicati per i fattori di deterioramento Nel caso dei sistemi a rigenerazione periodica definiti al punto 2.20 del presente regolamento, i risultati devono essere moltiplicati per i fattori K i ottenuti all'epoca del rilascio dell'omologazione. 6. PIANO DI INTERVENTI CORRETTIVI 6.1. L'autorità di omologazione chiede al costruttore di presentare un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del veicolo nei seguenti casi Allorché constati che più di un veicolo è fonte di emissioni fuori linea e sussistano le seguenti condizioni: a) condizioni di cui al punto dell'appendice 4 del presente regolamento, quando l'autorità di omologazione e il costruttore convengono che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa; oppure b) condizioni di cui al punto dell'appendice 4 del presente regolamento, quando l'autorità di omologazione ha stabilito che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa. L'autorità di omologazione chiede al costruttore di presentare un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del veicolo nei seguenti casi Per l'iupr M di un particolare sistema di monitoraggio M, le seguenti condizioni statistiche sono soddisfatte in un campione di prova la cui dimensione è determinata conformemente al punto del presente regolamento: a) per i veicoli certificati per un rapporto di 0,1 conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto del presente regolamento, i dati raccolti dai veicoli indicano per almeno un sistema di monitoraggio M nel campione di prova che la media dei rapporti di efficienza in uso del campione di prova è inferiore a 0,1 o che il 66 % o più dei veicoli del campione di prova ha un rapporto di efficienza in uso inferiore a 0,1. b) per i veicoli certificati a rapporto pieno conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto del presente regolamento, i dati raccolti dai veicoli indicano per almeno un sistema di monitoraggio M nel campione di prova che la media dei rapporti di efficienza in uso del campione di prova è inferiore al valore Test min (M) o che il 66 % o più dei veicoli del campione di prova ha un rapporto di efficienza in uso inferiore al valore Test min (M).

4 L 172/41 Il valore Test min (M) è pari a: i) 0, 230 se il sistema di monitoraggio M deve avere un rapporto in uso di 0,26; ii) 0,460 se il sistema di monitoraggio M deve avere un rapporto in uso di 0,52; iii) 0,297 se il sistema di monitoraggio M deve avere un rapporto in uso di 0,336; conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto del presente regolamento Il programma degli interventi necessari deve essere inviato all'autorità di omologazione entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al precedente punto 6.1. L'autorità di omologazione dispone di un periodo di 30 giorni lavorativi per approvare o rifiutare il suddetto programma di interventi di ripristino. Tuttavia, qualora il costruttore possa comprovare all'autorità di omologazione competente che è necessario più tempo per compiere indagini sulla non conformità onde presentare un programma di interventi di ripristino, viene concessa una proroga Gli interventi di ripristino devono applicarsi a tutti i veicoli che potrebbero presentare lo stesso difetto. Occorre valutare se debbano essere modificati i documenti relativi all'omologazione Il costruttore deve fornire una copia di tutte le notifiche relative al programma di interventi, deve tenere un registro relativo alla campagna di richiamo dei veicoli e deve presentare regolarmente all'autorità di omologazione una relazione sullo stato di avanzamento della stessa Il programma degli interventi di ripristino deve contenere quanto richiesto ai punti da a che seguono. Il costruttore deve assegnare al programma di interventi di ripristino un numero o un nome identificativo unico Una descrizione di tutti i tipi di veicolo compresi nel programma di interventi di ripristino Una descrizione delle modifiche, alterazioni, riparazioni, correzioni, aggiustamenti o qualsiasi altro cambiamento specifico da effettuare per ripristinare la conformità dei veicoli, compreso un riassunto dei dati e degli studi tecnici su cui si è basato il costruttore per decidere gli interventi specifici destinati a ripristinare la conformità del veicolo Una descrizione delle modalità secondo le quali il costruttore informerà i proprietari dei veicoli Una descrizione della manutenzione o dell'impiego corretti, se del caso, che il costruttore pone come condizione per godere del diritto alle riparazioni nel contesto del programma di interventi, nonché la spiegazione dei motivi di tali condizioni. Non possono essere imposti interventi di manutenzione o condizioni di impiego se non è dimostrato che essi sono connessi alla non conformità e agli interventi correttivi Una descrizione della procedura che i proprietari del veicolo devono seguire per ottenere il ripristino della conformità. Tale descrizione deve includere la data a partire dalla quale possono essere praticati gli interventi correttivi, i tempi previsti dall'officina per la loro esecuzione e il luogo in cui essi possono essere effettuati. La riparazione va eseguita nei modi opportuni, entro un termine ragionevole dalla consegna del veicolo Una copia della comunicazione inviata al proprietario del veicolo Una descrizione succinta del sistema seguito dal costruttore per garantire un approvvigionamento adeguato dei componenti o dei sistemi necessari ad effettuare la riparazione. Si deve indicare la data in cui sarà disponibile una fornitura adeguata dei componenti o dei sistemi necessari per iniziare la campagna Una copia di tutte le istruzioni da inviare alle persone che effettuano la riparazione Una descrizione degli effetti dei proposti interventi di ripristino contenuti nel programma sulle emissioni, sul consumo di carburante, sulla guidabilità e sulla sicurezza di ciascun tipo di veicolo, corredata dai dati, dagli studi tecnici ecc. su cui sono basate le conclusioni Qualsiasi altra informazione, relazione o dato ritenuti necessari, entro limiti ragionevoli, dall'autorità di omologazione per valutare il programma di interventi correttivi.

5 L 172/ Qualora il programma implichi il richiamo dei veicoli, all'autorità di omologazione deve essere presentata una descrizione delle modalità di registrazione degli interventi. Nel caso in cui si utilizzi un'etichetta, deve essere presentato un esemplare della medesima Può essere chiesto al costruttore di eseguire, sui componenti e sui veicoli che hanno subito una modifica, una riparazione o una sostituzione, prove che siano contenute entro limiti ragionevoli e che siano necessarie per dimostrare l'efficacia della sostituzione, della riparazione o della modifica proposte Il costruttore è tenuto a costituire un registro relativo a tutti i veicoli richiamati e riparati con l'indicazione dell'officina che ha eseguito le riparazioni. L'autorità di omologazione deve poter consultare tali registri, su richiesta, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'attuazione del programma di interventi di ripristino La riparazione e/o la modifica o il montaggio di nuove attrezzature devono essere annotati in un certificato rilasciato dal costruttore al proprietario del veicolo.

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