COMUNE DI CASTEL GIORGIO
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- Aureliano Poletti
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1 COMUNE DI CASTEL GIORGIO PROVINCIA DI TERNI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (art.28) Legge Regionale 20 gennaio 2000, n. 6 Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 15 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del
2 TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Validità del regolamento Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Soggetti ammessi all esercizio dell attività Rappresentanza TITOLO II MERCATI Art. 4 Mercati settimanali e posteggi fuori mercato Art. 5 Assegnazione di posteggi per miglioria Art. 6 Assegnazione di posteggi decennali Art. 7 Assegnazione di posteggi a titolo temporaneo Art. 8 Registrazione delle presenze nei mercati TITOLO III FIERE Art. 9 - Fiere annuali Art Assegnazione dei posteggi nelle fiere TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI Art. 9 Autorizzazioni temporanee Art Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore Art Rinnovo e revoca delle concessioni di posteggio Art Uso del posteggio Art Prodotti alimentari Art Uso di veicoli e circolazione Art. 15 Obblighi di esposizione e divieto di vendita Art. 16 Vigilanza e sanzioni Art. 17 Rilascio delle autorizzazioni TITOLO V COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE Art Permanenza nel medesimo luogo Art Zone vietate Art. 20 Produttori Agricoli Art. 21 Soppressione del mercato o di posteggi Art. 22 Ampliamento dei posteggi TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
3 Art. 1 Validità del regolamento 1. Il presente regolamento, emanato in attuazione di quanto disposto dall art. 13 della Legge Regionale 20 gennaio 2000, n. 6, dalla Legge Regionale n. 15/2010 e dalla Legge n. 122/2010, disciplina l esercizio del commercio su aree pubbliche svolto sul territorio del Comune di Castel Giorgio. 2. Il regolamento, all occorrenza, è aggiornato con la medesima procedura di approvazione. 3. Il presente regolamento abroga qualsiasi precedente determinazione del Comune di Castel Giorgio in materia di commercio su aree pubbliche. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per Decreto, il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,n. 59 ; b) per Legge, la Legge Regionale dell Umbria 20 gennaio 2000, n. 6, Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 15/2010 e dalla Legge 122/2010; c) per comparti di un mercato o di una fiera, ciascuno dei gruppi di posteggi, non necessariamente contigui, in cui il mercato o la fiera è eventualmente suddiviso con riferimento al settore merceologico trattato.; d) per concessione di posteggi stagionali, le concessioni utilizzabili per un periodo di tempo non inferiore a due mesi né superiore a sei mesi in un anno; e) per registro delle imprese, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 2. Sono fatte salve le altre definizioni previste all art. 27 del decreto ed all art. 2 della Legge. Art. 3 Soggetti ammessi all esercizio dell attività Rappresentanza 1. Sono ammessi all esercizio del commercio su aree pubbliche sul territorio comunale: a) i soggetti titolari di autorizzazioni di tipo A ed i produttori agricoli con posteggio decennale all interno di uno dei mercati previsti sul Comune di Castel Giorgio; b) i soggetti titolari di autorizzazioni di tipo A, di tipo B ed i produttori agricoli nell ipotesi di assegnazione temporanea di posteggi di un mercato, limitatamente al giorno ed orario di assegnazione; c) i soggetti titolari di autorizzazioni di tipo A o B o produttori agricoli, limitatamente all esercizio del commercio in forma itinerante nel Comune di Castel Giorgio, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento. 2. In conformità a quanto disposto dall art. 4, comma 5, della Legge, è ammessa la rappresentanza del titolare dell autorizzazione nell esercizio dell attività, a condizione che: a) si tratti di soci di società di persone o di capitali, dipendenti, collaboratori familiari del titolare iscritti all INPS, in possesso di apposita procura, avente la sottoscrizione autenticata da notaio o negli altri modi previsti dalla normativa; b) siano in possesso dell originale dell autorizzazione. 3. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti coadiutore iscritto all INPS; Art. 4 Mercati settimanali e posteggi fuori mercato TITOLO II - MERCATI
4 1. Per la durata di validità del presente regolamento è confermato lo svolgimento dei sotto indicati mercati settimanali articolati nei due comparti degli operatori su area pubblica del settore alimentare, del settore non alimentare e dei produttori agricoli: LUOGO SVOLGIMENTO CASTEL GIORGIO P.zza Anne Frank CASTEL GIORGIO I SABATO MENSILE Piazza del Municipio e tratto di Via Marconi Evento Speciale GIORNO Operatori settore alimentare Operatori settore non alimentare Produttori agricoli Tot. SABATO SABATO I posteggi previsti nei singoli mercati, con individuazione del numero d ordine, della dimensione e dei settori merceologici sono riportati nelle apposite piantine planimetriche allegate, facenti parte integrante del presente atto. Nelle piantine planimetriche i singoli posteggi sono individuati con la lettera V se il posteggio risulta vacante o con la lettera C se risulta già dato in concessione (allegati dal n. 1 al n.2). 3. Le piantine planimetriche relative ai mercati sono continuamente aggiornate dal responsabile del servizio in seguito a rilascio, revoca, decadenza o cessazione della concessione di posteggio. 4. L orario dei mercati settimanali è fissato dalle ore 7.00 alle ore in tutto l anno. 5. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un ora dal termine del mercato. L operatore che lascia libero il posteggio prima delle ore 11.00, salvo cause di forza maggiore, viene considerato assente. 6. Qualora il giorno di mercato cada in una festività lo stesso non avrà svolgimento. 7. Il titolare della concessione viene considerato assente qualora il posteggio non risulti occupato entro le ore L accesso degli spuntisti è consentito a partire dalle ore 8.00, previa ricognizione del mercato da parte degli operatori di Polizia Municipale. 9. Non sono previsti posteggi fuori mercato con concessione decennale. Art. 5 Assegnazione dei posteggi per miglioria 1. L assegnazione nel mercato dei posteggi liberi all entrata in vigore del presente regolamento, o che si rendessero tali nel corso della sua vigenza, è effettuata, in primo luogo, a favore di coloro che già concessionari intendano migliorare le caratteristiche economico commerciali del proprio posteggio contestualmente rinunciato (miglioria). 2. Nell ipotesi di posteggi liberi, il responsabile del servizio dà notizia di tale evento agli operatori del mercato che, se interessati, possono inoltrare comunicazione scritta, entro 15 giorni dall avviso, indicando il nuovo posteggio che vorrebbero occupare. 3. In base alle comunicazioni ricevute viene redatta una apposita graduatoria concepita sulla base del numero di presenze e dell anzianità di iscrizione al registro imprese o, trattandosi di produttori agricoli, di anzianità di attività, sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi sin dall inizio o resisi tali in seguito alle scelte dell operatore che l ha preceduto. Art. 6 Assegnazione dei posteggi decennali
5 1. Esaurita la procedura di cui al precedente articolo, i posteggi liberi in ciascuno dei comparti del mercato, sono assegnati in concessione decennale mediante l esperimento, in occasione della più prossima tra le date del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, della procedura di bando ivi prevista e con le seguenti priorità: a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, intesa come numero di volte che l operatore su aree pubbliche si è presentato a prescindere dalla presenza effettiva; b) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese in qualità di commerciante su area pubblica; c) ordine cronologico dell istanza. 2. Ai fini di quanto disposto dall art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge, le istanze sono esaminate entro 30 giorni dal termine ultimo per il loro valido inoltro ed inserite in apposita graduatoria, distinta per comparto merceologico, approvata con determinazione dirigenziale. Le domande si intendono accolte se non è comunicato provvedimento di diniego entro 90 giorni dal loro ricevimento. 3. Per l assegnazione dei posteggi decennali ai produttori agricoli, gli interessati inoltrano istanza al comune in carta semplice entro 30 giorni da quello in cui il responsabile del servizio dà notizia che uno o più posteggi sono disponibili. Le istanze sono valutate comparativamente entro i successivi 30 giorni sulla base dei seguenti criteri: a) maggiore anzianità di presenza del produttore agricolo nel mercato, intesa come numero di volte che si è presentato per operare; b) maggiore anzianità di autorizzazione o denuncia di attività; c) ordine cronologico dell istanza. Art. 7 Assegnazione dei posteggi a titolo temporaneo 1. L assegnazione temporanea nei mercati di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, di cui all art. 16, comma 1, della legge viene effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche. 2. Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità: a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata; b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole, trattandosi di produttori agricoli, della maggiore anzianità di autorizzazione o denuncia di attività; c) sorteggio. 3. L anzianità di iscrizione al registro delle Imprese e, precedentemente al Registro delle Ditte, non si trasferisce in caso di subingresso o di conferimento di azienda. 4. Fatti salvi i diritti acquisiti, non può essere concessa, ai sensi dell art. 5 comma 4, della legge, all interno dello stesso mercato, più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio, a favore di uno stesso operatore. In caso di società il limite è fissato nella misura di due autorizzazioni. 5.Ai sensi dell art. 5, comma 8, della legge è consentito lo scambio consensuale di posteggi tra concessionari previa richiesta al comune.
6 6. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda in bollo presentata congiuntamente dagli operatori interessati. 7. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica: a) Il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi; b) Conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari. Art. 8 Registrazione delle presenze nei mercati 1. Sono considerati presenti al mercato, ai fini del conteggio dell anzianità di presenza gli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all orario di inizio del mercato e che: a) vi abbiano effettivamente esercitato; b) non abbiano potuto parteciparvi per mancanza di posteggi disponibili. 2. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea. 3. Il computo delle presenze è effettuato, dagli operatori della Polizia Municipale, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell autorizzazione, del numero e data di rilascio della stessa. Art. 9 Fiere annuali TITOLO III FIERE 1. È confermato lo svolgimento delle seguenti fiere annuali: DENOMINAZIONE PERIODO 1. Fiera di S. Giorgio 24 APRILE 2. Fiera di S. Pancrazio Martire 13 MAGGIO 3. Fiera dell 8 Agosto 8 AGOSTO 4. Fiera della Madonna Addolorata 17 SETTEMBRE 2. I posteggi previsti nelle singole fiere, con individuazione delle aree, del numero e dimensione, sono riportati nelle apposite piantine planimetriche allegate, facenti parte integrante del presente atto (allegati dal n. 4 al n. 5). 3. L orario di vendita è fissato, per tutte le fiere, dalle ore 8.00 alle ore L accesso degli operatori alle fiere per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire da un ora prima dell orario di inizio della fiera. Gli spazi dovranno essere lasciati liberi, e le operazioni di pulizia ultimate entro le ore Le verifiche dell occupazione dei posteggi, ai fini delle assegnazioni temporanee degli stessi sono effettuate, alle ore 7.30, salvo che per motivi meteorologici o altri motivi eccezionali gli organi di polizia municipale dispongano la posticipazione. Art. 10 Assegnazione dei posteggi nelle fiere 1. Le domande di partecipazione alle fiere debbono essere inoltrate almeno 60 giorni prima della data di ciascuna fiera alle quali dovrà essere allegato copia del bollettino di avvenuto pagamento degli oneri previsti. E possibile presentare una domanda cumulativa fermo restando la redazione di distinte graduatorie. Non sono previste graduatorie di validità pluriennale. 2. La concessione di posteggio ha validità per i soli giorni di svolgimento della fiera ed è rilasciata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
7 a) anzianità di presenza effettiva alla fiera nel decennio precedente. b) anzianità di iscrizione al registro ditte imprese di qualità di operatore su aree pubbliche o di attività, trattandosi di produttori agricoli; c) ordine cronologico di spedizione dell istanza. 3. La graduatoria viene affissa all albo on-line del Comune 10 giorni prima della manifestazione. 4. L assegnazione temporanea nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi avviene, per la sola giornata di svolgimento della fiera stessa sulla base dei medesimi criteri di cui all art. 6 comma 4 della legge e precisamente: a) inserimento, seguendo l ordine di graduatoria, di coloro che hanno inoltrato domanda e non sono risultati assegnatari; b) del più alto numero delle presenze effettive tra coloro che non hanno presentato istanza; c)anzianità di iscrizione al Registro Ditte tra coloro che non hanno presentato istanza; d)sorteggio. 5. L anzianità di iscrizione al registro delle Imprese e, precedentemente al Registro delle Ditte, non si trasferisce in caso di subingresso o di conferimento di azienda. Art. 9 Autorizzazioni temporanee TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI 1. In occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone, il responsabile del servizio può rilasciare concessioni temporanee di posteggi ad operatori di commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, previo parere della Giunta Municipale. 2. Le istanze di partecipazione previste al presente articolo, da presentare almeno 10 giorni prima di ciascuna manifestazione, sono inoltrate al Comune che, per le domande concorrenti, redige la graduatoria sulla base dell anzianità di presenza e, in caso di parità, di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche. Art. 10 Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore 1. Qualora si verifichino eventi imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento di un mercato o di una fiera nell ordinaria ubicazione o orario, il responsabile del servizio, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario dandone avviso agli operatori. 2. In caso di spostamento temporaneo l assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione decennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell assetto ordinario del mercato o della fiera, con facoltà del responsabile del servizio di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quanto altro necessario per far fronte all emergenza transitoria. Art. 11 Rinnovo e revoca delle concessioni di posteggio 1. Le concessioni di posteggio decennali, alla scadenza, sono di norma rinnovate, su istanza in bollo degli interessati da inoltrare almeno tre mesi prima della scadenza stessa, salvo che il Comune ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse per il non rinnovo. 2. Le concessioni di posteggio sono revocate per mancata utilizzazione nei casi previsti dall art. 29 del decreto e dell art. 9 della legge, salvo i casi di assenze per malattia, gravidanza.
8 3. L assenza dal mercato è considerata giustificata solo laddove l interessato produca al Comando di polizia Municipale, a mezzo raccomandata postale o consegna a mano direttamente al responsabile del mercato, idonea documentazione delle cause della mancata presentazione entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi dell evento. 4. L assenza è considerata validamente giustificata esclusivamente in caso di: - malattia; - malattia di familiare (sino al 2 grado di parentela) che necessita di assenza continuativa; - lutti (sino al 2 grado di parentela); - nascita di figli (sino al 60 giorno dalla nascita) - gravidanza; - detenzione, qualora il procedimento penale si concluda con sentenza definitiva di assoluzione. 5. Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche. 6. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio, dall art. 29 comma 4, lettera b) del D. Lgs. 114/98 per mancato utilizzo dello stesso, non si computano altresì le assenze effettuate dall operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell arco dell anno. La relativa comunicazione al Comune deve essere effettuata prima dell inizio del periodo di ferie. Le singole assenze devono essere motivate e preventivamente comunicate per iscritto al responsabile del mercato. 7. Le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempre che gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato. 8. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi. 9. Quanto alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 2, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Art. 12 Uso del posteggio 1. Il concessionario del posteggio o suo familiare o incaricato deve essere costantemente presente nel posteggio nell orario di svolgimento della fiera o del mercato, durante i quali, in assenza di rappresentanti, l attività di vendita deve essere sospesa. 2. E vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo. 3. L ammissione al posteggio di operatori ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Municipale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato. 4. È fatto obbligo, in conformità a quanto disposto dall art. 3 del decreto di rispettare l ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori. 5. L operatore deve mantenere interamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi all interno degli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende. 6. L operatore ha l obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori, Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell attività di vendita, comprese eventuali
9 macchie al suolo, anche facendo uso all occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario. 7. È fatto divieto anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori. 8. È vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere ove vengano superati i limiti di normale tollerabilità. Art. 13 Prodotti alimentari 1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari. 2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a 50 cm. dal suolo. 3. I prodotti alimentari, diversi da quelli ortofrutticoli, debbono essere coperti da appositi teli o collocati in contenitori chiusi. 4. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani, esponendo apposito cartello in posizione ben visibile a chiunque e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un recipiente con guanti monouso e apposito contenitore per il deposito dei guanti usati. Art. 14 Uso di veicoli e circolazione 1. E consentita la collocazione, all interno del posteggio assegnato, di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Municipale. 2. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. 3. Qualora gli organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l entrata in ritardo o l abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria. Art Obblighi di esposizione e divieto di vendita 1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo ben chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita. 2. E ammesso esporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore. 3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo. 4. E fatto assoluto divieto di vendere, detenere per la vendita o comunque esporre alla visione del pubblico: a) articolo da pornoshop ed articoli audiovisivi, immagini ed altro materiale pornografico comunque configurato; b) prodotti ed articoli che deridano, dileggino o offendano qualsiasi religione, istituzione religiosa o loro ministri di culto o appartenenti. Art. 16 Vigilanza e sanzioni 1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del servizio, spetta agli organi di Polizia Municipale e agli organi di vigilanza.
10 2. Ai sensi dell art. 29 del decreto e dell art. 21, commi 1 e 2, della legge, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto nell autorizzazione stessa, nonché senza l autorizzazione o il permesso di cui all art. 28, commi 9 e 10 di detto decreto o in violazione delle norme sulla rappresentanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 ad ,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, escluso l automezzo non adibito esclusivamente al trasporto di merci. 3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, disposte ai sensi dell art. 28 del decreto, nelle quali sono ricomprese le disposizioni di cui all art. 29, commi 3 e 4 della legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 ad 3.098, E punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 ad 1.549,00 chiunque violi il disposto della legge in materia di comunicazioni specificate all art. 21, comma 7, della legge stessa. 5. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 ad 300,00 le violazioni al presente regolamento non previste dal decreto o dalla legge. 6. L Autorità competente a ricevere il rapporto è il Comune al quale possono essere fatti pervenire entro 30 giorni dalla constatazione o notificazione scritti difensivi o può essere chiesta audizione ai sensi della Legge n. 689/ Il mancato pagamento di tasse e tributi inerenti il posteggio comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto. Art. 17 Rilascio della autorizzazione 1. Le autorizzazioni amministrative all esercizio della attività di commercio su aree pubbliche di tipo A sono rilasciate a norma delle disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni con posteggio. 2. Le autorizzazioni di tipo B sono rilasciate entro 90 giorni dalla data della domanda, termine decorso il quale l istanza stessa deve ritenersi accolta. 3. Le autorizzazioni sono rilasciate previo accertamento d ufficio dei requisiti previsti dalle vigenti normative. 4. Ai sensi del D.Lgs n.59/2010, D.L. n.78/2010, L. 122/2010 e della L.R. n. 15/2010 le autorizzazioni sono sostituite dalla SCIA. Art. 18 Permanenza nel medesimo luogo TITOLO V COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE 1. In conformità a quanto disposto dall art.8, comma 4, della legge, la sosta nel medesimo luogo è ammessa per tempo strettamente necessario e per non più di 30(trenta) minuti, senza porre a terra la merce, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nello stesso punto nell arco della stessa giornata. 2. In ogni caso l orario di vendita dovrà rispettare quello vigente per le attività in sede fissa sul territorio: ore 08,00-13,00-16,00-19,00 (invernale) - 08,00-13,00 17,00-20,00 (estivo). Art. 19 Zone vietate 1. Per motivi di ordine pubblico e sicurezza è previsto il divieto di esercitare il commercio itinerante ad una distanza inferiore a 500 ml dal luogo dove si sta svolgendo una fiera o un mercato con generi già presenti nel mercato. 2. E fatto obbligo di effettuare la pulizia, al termine dell attività,dell area utilizzata.
11 3. E vietata ogni forma di pubblicità sonora con apparecchi di amplificazione, che rechi disturbo alla quiete pubblica. 4. E fatto obbligo di assicurare l assoluta osservanza delle vigenti norme del codice della strada e la sosta deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, nel rispetto altresì delle norme igienico -sanitarie vigenti. Presso il Comando di Polizia Municipale ed URP è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante, e di quelle consentite. Art. 20 Produttori agricoli 1. I produttori agricoli, iscritti nel registro della imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento. 2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. 3. L attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui al presente regolamento subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 2 al Comune in cui ha sede l'azienda agricola. Art Soppressione del mercato o di posteggi 1. Il consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni e nel rispetto dei diritti acquisiti con le concessioni:caduta sistematica della domanda; a. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato; b. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche rispetto ai settori merceologici effettivamente svolti, ed anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi. Art Ampliamento dei posteggi 1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento o trasferimento viene accolta dal responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio 2. In caso di sub-ingresso al soggetto entrante spetterà la stessa superficie di occupazione di suolo pubblico del soggetto cedente titolare della concessione.
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