Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

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1 Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N Il lavoro accessorio dopo il Jobs Act Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Rapporto di lavoro A cura di Daniele Bonaddio Il lavoro accessorio, attualmente disciplinato dagli artt (Capo IV) del D.Lgs. n. 81/2015, è stato recentemente interessato da significative novità, che ne hanno notevolmente ampliato l utilizzo; si ricorda, infatti, che il limite economico massimo è passato da euro a euro netti (9.333 euro lordi), con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1 gennaio 31 dicembre). Ma non solo. È stata introdotta anche una stabilizzazione dell utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite complessivo di euro di corrispettivo per anno civile. È chiaro, dunque, che in un contesto nel quale il costo del lavoro è aumentato a dismisura ormai, le aziende cercano sempre di più misure alternative ai contratti di lavoro; e quale migliore viatico dei buoni lavoro? Più che inventarsi una comunicazione obbligatoria telematica, seppur apprezzabile, sarebbe opportuno rendere più appetibili i contratti di lavoro subordinato, e indicare sui voucher giornata e orario di utilizzo del buono lavoro (come affermato dall ANCL in un recente comunicato stampa). Di recente, infatti, il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha dichiarato che i voucher saranno resi pienamente tracciabili e le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l'indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata. Ciò porrà sicuramente un freno all utilizzo distorto dei buoni lavoro che sono nati principalmente con l intento di far emergere il lavoro nero ma sono purtroppo finiti per alimentare il precariato. Dunque, con le modifiche che il Governo si appresta ad apportare, si punta ad impedire possibili comportamenti

2 illegali ed elusivi da parte di aziende che - al pari di un cittadino che utilizza il biglietto dell'autobus solo se sale a bordo il controllore - acquistano il voucher, comunicano l'intenzione di utilizzarlo ma poi lo usano solo in caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro. Questi ultimi, si ricorda, non potranno neanche entrare nel merito di utilizzo dei voucher, in quanto se il committente indica la data presunta di impiego, il compenso che prevede di erogare al prestatore e il lavoratore, previa comunicazione obbligatoria all INPS (quella alla Dtl è ancora temporaneamente sospesa), si trova sul posto di lavoro, l ispettore del lavoro non potrà investigare ulteriormente considerando, di conseguenza, genuino il rapporto di lavoro. Premessa Il lavoro accessorio, nato con l intento di diminuire il fenomeno del lavoro nero, poggia le sue fondamenta nel D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi ). Si tratta, in particolare, di rapporti di lavoro che non possono essere ricondotte a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, poiché vengono prestate in via del tutto saltuaria. La caratteristica principale del lavoro accessorio è sicuramente rappresentato dal meccanismo di pagamento, che prevede la consegna ai lavoratori di buoni lavoro (c.d. voucher ), aventi un valore nominale (attualmente pari a 10 euro lordi all ora), i quali potranno essere successivamente riscossi presso gli uffici postali, bancari ovvero tabaccai. Inizialmente tale metodo di pagamento era piuttosto limitato e circoscritto a determinati soggetti, in quanto poteva essere utilizzato per determinate attività (es. vendemmia, baby-sitting, piccoli lavori domestici, ecc.) e applicabile soltanto a precise tipologie di lavoratori (pensionati, casalinghe, ecc.). Da allora, però, lo scenario dei buoni lavoro è mutato completamente, perdendo la rotta per la quale erano stati introdotti. Infatti, con la L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), e il D.Lgs. n. 81/2015 poi, si è completamente liberalizzato il lavoro accessorio, abrogando di conseguenza i paletti contenuti negli artt del D.Lgs. n. 276/2003. Limite economico Come precisato in premessa, la novità principale contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 (art. 48, co, 1) riguarda l aumento del limite economico massimo percepibile dal prestatore di lavoro, che passa da euro a euro netti (lordo 9.333), con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1 gennaio 31 dicembre). Mentre la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei euro annui, non può comunque superare i netti. Tali importi sono annualmente rivalutati sulla base dell indice Istat. Dunque, i committenti dovranno stare particolarmente attenti a non far superare al lavoratore il predetto limite, poiché, in caso contrario, scatterebbe la

3 trasformazione in un contratto a tempo indeterminato. È bene, quindi, che il committente si faccia rilasciare dal lavoratore un autodichiarazione in cui si indicano i compensi già ricevuti durante l anno. Il Decreto Legislativo, inoltre, introduce anche una stabilizzazione dell utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite complessivo di euro di corrispettivo per anno civile. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. I NUOVI LIMITI ECONOMICI Prima del Jobs Act Dopo il Jobs Act Il lavoratore poteva ricevere buoni Ora il lavoratore può ricevere buoni lavoro (i c.d. voucher) per un importo lavoro (i c.d. voucher) per un importo non superiore a 5.060, nei non superiore a netti, nei confronti della totalità dei confronti della totalità dei committenti committenti nel corso di un anno nel corso di un anno civile (1 gennaio solare. 31 dicembre). La prestazione resa nei confronti di Ora la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il professionista, fermo restando il limite limite dei euro annui, non dei euro annui, non può superare poteva superare i i N.B. I lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di euro. Voucher agricoli Il Decreto Legislativo conferma la disciplina della Riforma Fornero in merito all utilizzo del lavoro accessorio nel settore agricolo. Infatti, i voucher si applicano: alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

4 se svolte a favore di produttori agricoli con volume d affari non superiore a euro, a condizione che i soggetti non fossero iscritti l anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD). Divieto lavoro accessorio La nuova disciplina, inoltre, ha previsto un esplicito divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del MLPS, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I voucher Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari (c.d. voucher), numerati progressivamente e datati. Differente è il discorso per i committenti non imprenditori o professionisti, i quali possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Dunque, bisogna fare un distinguo tra: committenti imprenditori o liberi professionisti; e committenti non imprenditori o professionisti. In particolare, i primi possono acquistare i buoni esclusivamente attraverso: la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico); tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo; banche popolari abilitate. L art 49, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 ha previsto, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti possono continuare ad acquistare i buoni, oltreché attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale. MODALITÀ DI ACQUISTO DEI VOUCHER Soggetti Committenti imprenditori o professionisti Committenti non imprenditori o professionisti Modalità Esclusivamente in maniera telematica In via telematica e presso le rivendite autorizzate

5 Nuovo concetto di committente L INPS, con un messaggio istituzionale ha precisato che l eliminazione dell aggettivo commerciale rispetto a quanto previsto dal vecchio impianto normativo non è significativo ai fini dell individuazione dei soggetti imprenditori. Infatti, l espressione imprenditore commerciale voleva in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l aggettivo commerciale possa in qualche modo circoscrivere l ambito settoriale dell attività d impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni. Dunque, l espressione imprenditori risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall art e ss. del codice civile, dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette. Per meglio comprendere l importante precisazione dell Istituto previdenziale, è stato stilato un elenco di committente che possono utilizzare i voucher, tra i quali rientrano: i committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno); le ambasciate; i partiti e movimenti politici; i gruppi parlamentari; le associazioni sindacali; le associazioni senza scopo di lucro; le chiese o associazioni religiose; le fondazioni che non svolgono attività d impresa; i condomini; le associazioni e società sportive dilettantistiche; le associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.); i comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc.

6 Il committente persona giuridica per utilizzare la procedura telematica ovvero per acquistare i voucher presso tabaccai e altri soggetti abilitati, è necessario che richieda alla sede INPS della propria provincia tramite modello SC53, l'abbinamento tra l'azienda ed il codice fiscale di un delegato persona fisica che opererà per conto dell'impresa. IL VALORE NOMINALE Il valore nominale dei voucher è fissato con Decreto del MLPS, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In attesa dell emanazione del decreto, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. PAGAMENTO VOUCHER Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. Tale rapporto impone in capo al concessionario l obbligo di versare per conto della persona che presenta i voucher: i contributi previdenziali all INPS (13%); i contributi assicurativi contro gli infortuni all'inail (7%); 0,50 euro a titolo di rimborso spese. IL VALORE NOMINALE 10 nominali in caso di voucher singolo il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, sarà quindi pari a 7, nominali in caso di voucher multiplo il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50.

7 La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con Decreto del MLPS, di concerto con il MEF, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'inps. GLI ELEMENTI DEL BUONO LAVORO 10 x 13% = 1,3 contribuzione Inps 10 x 7% = 0,70 copertura assicurativa Inail 10 x 5% = 0,50 compenso al concessionario Inps 10-1,3-0,70-0,50 = 7,50 somma netta per il lavoratore I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. CASI PARTICOLARI Il Ministero del Lavoro può stabilire con decreto specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari. In particolare, stiamo parlando: di soggetti correlati allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da Pubbliche Amministrazioni. Voucher telematici Ma come si acquistano i voucher telematici sul sito dell INPS? Qual è la procedura da seguire? Ebbene, la procedura per l utilizzo telematico dei buoni lavoro si compone di sei fasi che andremo a illustrare di seguito. PRIMA FASE (REGISTRAZIOE COMMITTENTE) Innanzitutto, il committente dovrà registrarsi presso l INPS (direttamente o per il tramite dell associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalità: sportelli INPS; sito internet ( nella sezione Servizi OnLine -> Per il cittadino -> Lavoro Accessorio (se già in possesso del PIN); Contact Center INPS/INAIL (numero gratuito da telefono fisso

8 oppure da cellulare al n , con tariffazione a carico dell utenza chiamante); associazioni di categoria dei datori di lavoro. SECONDA FASE (ACCREDITAMENTO PRESTATORE) Allo stesso modo, anche il prestatore dovrà registrarsi presso l INPS utilizzando i suddetti canali. Successivamente, il prestatore (maggiorenne) riceve da Poste Italiane, a cui sono inviati i dati così registrati: la carta (INPS card c.d. Postepay virtual ) sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite; l accreditamento del compenso sulla carta richiede la sua attivazione presso qualunque ufficio postale con un caricamento minimo di 5 euro; il materiale informativo. La registrazione dei prestatori se effettuata tramite accesso al sito - richiede una attività di verifica dei dati da parte del Contact center, che contatta i potenziali prestatori. Questa operazione richiede 2-3 giorni. Una volta verificati, i dati anagrafici del prestatore saranno trasmessi a Poste italiane, che provvederà entro circa 25 giorni lavorativi - ad inviare presso il domicilio degli interessati la INPS card (Postepay). La fase di registrazione si chiude con la sottoscrizione del contratto relativo all utilizzo della carta da parte del prestatore e l attivazione della carta presso un ufficio postale. Se il prestatore non attiva la carta, il pagamento avverrà automaticamente attraverso bonifico domiciliato riscuotibile presso tutti gli uffici postali. La riscossione del bonifico deve avvenire entro il termine di scadenza (mese successivo alla data di emissione). In caso di impossibilità a riscuotere entro i termini di scadenza del bonifico, è necessario rivolgersi alla sede INPS per chiederne la riemissione. Il prestatore minorenne, che in quanto tale non può ricevere la INPS Card, riceverà da Poste italiane una lettera di bonifico domiciliato con la quale riscuotere, presso tutti gli uffici postali, gli importi spettanti per lo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie.

9 TERZA FASE (VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEI VOUCHER) Arrivati alla terza fase, il committente dovrà versare, prima dell inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore. A tal fine, il committente potrà utilizzare: il modello F24, indicando nella sezione INPS del modello il codice sede e il codice fiscale la causale LACC appositamente istituita; In caso di committente persona giuridica, nel campo matricola INPS del mod. F24 vanno riportati - in base alle indicazioni dell Agenzia delle Entrate - o il cap dell azienda o il codice della sede INPS, dopo aver premesso gli 0 (zero) necessari a completare i 17 caratteri numerici previsti dal campo. In alternativa, si può inserire il codice fiscale del committente oppure il seguente codice: il bonifico sul conto corrente postale intestato a INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10. In questo caso la registrazione del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, può essere effettuata recandosi presso una sede provinciale INPS. Nel caso che la procedura venga attivata da una Associazione, il bollettino deve essere comunque intestato al singolo committente; il pagamento online. QUARTA FASE (RICHIESTA DEI VOUCHER E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DA PARTE DEL COMMITTENTE) A questo punto, il committente è chiamato ad effettuare sempre prima dell inizio delle attività di lavoro accessorio - la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali. La dichiarazione, in particolare, dovrà contenere: l anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale; la data di inizio e di fine presunta dell attività lavorativa; il luogo di svolgimento della prestazione. Nel caso in cui dopo la dichiarazione - si verifichino delle variazioni relativamente ai periodi di inizio e fine lavoro ovvero ai lavoratori impiegati, tali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente dal committente attraverso i canali sopra indicati.

10 Tale adempimento è di estrema importanza, poiché la mancata comunicazione all INPS/INAIL prevede l applicazione della maxisanzione, di cui all art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro ). Non bisogna dimenticare che - in caso di committente persona giuridica (o di committente persona fisica che intenda avvalersi di un delegato) per utilizzare la procedura telematica, è necessario richiedere alla sede INPS della propria provincia (tramite modello SC53 scaricabile dal sito Internet Inps), l abbinamento tra il c.f./p.iva dell azienda ed il codice fiscale di un delegato persona fisica (munito di Pin), che opererà per conto dell azienda o ente committente. Una volta effettuato tale abbinamento, il delegato dovrà: 1. entrare nella procedura online con il suo C.F. ed il suo PIN ed accedere alla sezione: Servizi OnLine -> Per tipologia di utente -> Cittadino -> Lavoro Accessorio oppure alla sezione Come fare per utilizzare i buoni lavoro -> Servizi on line -> Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali); 2. inserire il CF/P.IVA dell'azienda/ente committente; 3. operare come delegato dell'azienda/ente committente. QUINTA FASE (RENDICONTAZIONE DEI VOUCHER) Al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all INPS (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta, quindi l effettivo utilizzo dei buoni lavoro. La procedura di gestione INPS, ricevuta la comunicazione a consuntivo del committente, effettuerà le seguenti operazioni: verificherà preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima della conclusione del rapporto lavorativo accessorio con il complessivo onere dovuto per lo stesso; in relazione all esito della verifica di cui al punto precedente: nel caso in cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell onere), invierà le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la modalità conseguenti all avvenuta attivazione o meno della INPS Card); nel caso in cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o

11 presenza a copertura soltanto parziale dell onere), rappresenterà al committente l impossibilità a procedere alla consuntivazione fino a quando la somma disponibile non consentirà la copertura della operazione di rendicontazione. La procedura è progettata in modo che la disponibilità sul conto può essere utilizzata in momenti diversi, quindi in fase di consuntivazione non è obbligatorio arrivare ad un saldo pari a zero, ma è consentito che permanga una somma residua da spendere per successive richieste di prestazioni di lavoro accessorio. SESTA FASE (ACCREDITO DEI CONTRIBUTI) Il processo si conclude con l accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. Ciò avviene, una volta reperita l informazione di avvenuta riscossione dei buoni lavoro da parte del prestatore, mediante l invio di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata. L INPS, infine, provvede al riversamento a INAIL del contributo del 7% destinato all assicurazione contributo del 7% destinato all assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Riscossione voucher La riscossione dei buoni lavoro si differenzia in base al luogo nel quale il committente li ha acquisitati, come dei seguito descritto: Buoni cartacei, Riscossione presso tutti gli uffici postali sul territorio distribuiti presso le nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell emissione. Sedi INPS Voucher telematici Riscossione tramite l INPSCard (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali. Voucher acquistati Riscossione presso la relativa rete tabaccai dal presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell emissione. Voucher acquistati Riscossione, dopo 24 ore dal termine della presso gli sportelli bancari abilitati prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell emissione, esclusivamente dal medesimo circuito bancario. Voucher acquistati Riscossione dal secondo giorno successivo alla fine presso gli Uffici della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno Postali dell emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.

12 Comunicazione preventiva Altra importante novità concerne la preventiva comunicazione telematica delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, la quale dovrà essere resa alla direzione territoriale del lavoro competente (DTL), attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica. La comunicazione dovrà contenere: i dati anagrafici; il codice fiscale del lavoratore; il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. Tuttavia, il giorno stesso dell entrata in vigore del Decreto Legislativo in trattazione è arrivato il tempestivo intervento da parte del Ministero del Lavoro (nota protocollo n. 3337/2015) il quale ai fini dei necessari approfondimenti in ordine all attuazione dell obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche - ha decretato la temporanea sospensione della nuova modalità di comunicazione preventiva. Pertanto, i committenti potranno continuare ad assolvere a tale obbligo presso gli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure. - Riproduzione riservata -

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