Il punto sugli ammortizzatori sociali in deroga

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1 Articolo pubblicato sul numero del 26/01/2015 Copia ad uso esclusivo di: BELLINI GESUELE Il punto sugli ammortizzatori sociali in deroga di Gesuele Bellini La tematica degli ammortizzatori sociali è stata oggetto di diversi interventi da parte del Legislatore, in particolare negli ultimi anni, finalizzati a far fronte alle situazioni di crisi, che hanno generato un susseguirsi di provvedimenti, molto spesso in deroga, creando una copiosa e disomogenea produzione normativa, che di seguito cerchiamo di riassumere in attesa dei decreti attuativi del job act Lavoro : Previdenza : Ammortizzatori sociali Cod. civ. art Cod. civ. art Legge n. 92 del 2012, art. 2 D.M. n del 2014, art. 1 Legge n. 164 del 1975, art. 6 Legge n. 223 del 1991, art. 1 Circ. MinLavoro n. 19 del 11 settembre 2014 Nota MinLavoro n del 24 novembre 2014 La delega che il governo ha richiesto in materia di ammortizzatori sociali si inserisce nel solco della riforma Fornero, recuperandone per certi versi lo spirito originario: al ridimensionamento della CIG (divieto di ricorso ad essa quando si prospetti la cessazione dell'attività, revisione dei limiti di durata, previo utilizzo delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro) si aggiungono il potenziamento dell'aspi (estensione dell'ambito di applicazione alle collaborazioni coordinate e continuative, incremento della durata massima per i lavoratori con le contribuzioni più elevate) e l'introduzione di un pilastro assistenziale dedicato a coloro che abbiano esaurito l'aspi e si trovino in condizioni di particolare bisogno. Le finalità della delega, sono comunque quelle di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro. Nel frattempo la disciplina degli ammortizzatori sociali è stata affidata a diverse misure normative, elaborate spesso con un sistema basato sulle deroghe, che è ormai ultradecennale. La sua nascita viene fatta risalire al 2001 in occasione della "sindrome della mucca pazza" (encefalopatia spongiforme bovina) per le imprese non rientranti nel campo d'applicazione degli ammortizzatori ordinari o che comunque avessero esaurito il "tetto" temporale. pagina 1 di

2 Da quell occasione gli ammortizzatori in deroga furono non solo confermati ma anche ampliati, invero, ogni fine anno c'è stata una conferma "provvisoria" di anno in anno, in modo sostanzialmente conforme. In ultimo, importanti novità nei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alle normative vigenti, sono stati previsti dal decreto interministeriale n del 1 agosto 2014, concertato tra Ministero del Lavoro e Ministero dell Economia, in vigore dal 4 agosto In merito a tale provvedimento, il Ministero del lavoro, rispondendo a diversi quesiti presentati dalle Regioni, ha fornito opportuni chiarimenti operativi con la circolare prot. n. 40/ del 24 novembre 2014, dettando le regole - che saranno esaminate più avanti - per la fruizione dei trattamenti di cassa e mobilità in deroga per gli anni 2014 e Preliminarmente, appare opportuno fornire alcuni accenni agli strumenti di risposta alle situazione di crisi economica. Cassa integrazione e mobilità in deroga I principali ammortizzatori sociale di questo tipo sono: la cassa integrazione guadagni in deroga la mobilità in deroga. La cassa integrazione guadagni in deroga, gestita dalle Regioni e finanziata anche con risorse del Fondo Sociale Europeo - i cui fondi vanno utilizzati per fare formazione e quindi richiede che i destinatari svolgano attività formative - è uno strumento che permette di estendere temporaneamente la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione a tutte le imprese del settore privato, senza limiti di settore e di dimensioni. Con l istituto della mobilità in deroga, invece, l'indennità di mobilità viene estesa anche a quei lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità; tale indennizzo si percepisce dopo aver concluso l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, qualora sussistano i requisiti. Possono beneficiarne inoltre i lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali, sulla base di accordi regionali, è prevista una proroga del trattamento. Anche la mobilità in deroga è gestita dalle Regioni e finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo, richiedendo anche in questo caso che, a fronte del sussidio, i beneficiari partecipino ad attività formative. Sotto il profilo normativo, le tipologie di ammortizzatori sociali in deroga hanno trovato le fonti nell art. 2, co. 36, della Legge n. 203/2008, nell art. 19 della Legge n.2/2009, nell art. 7-ter della Legge n.33/2009 e nella Legge n. 92/2012 cd. Riforma Fornero. In particolare, l'art. 2, co. 36 della Legge n. 203/2008 (Legge finanziaria 2009) aveva stabilito che, nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, il Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, potesse disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi - in deroga alla vigente normativa - la concessione, anche senza pagina 2 di

3 soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Successivamente, l art.19, co. 9-bis, della Legge n.2/2009 aveva attribuito al Ministero del Lavoro il potere di assegnare quota parte dei fondi disponibili direttamente alle Regioni o alle Province, nelle more della definizione degli accordi con le Regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni. Il Governo con le Regioni e le Province autonome, in data 12 febbraio 2009, avevano poi concluso un Accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio A tal fine, lo Stato si era impegnato a stanziare risorse nazionali per 5,35 miliardi (di cui 1,4 dal fondo per l occupazione e 3,95 dal fondo per le aree sottoutilizzate), mentre le Regioni avrebbero contribuito per 2,65 miliardi, a valere sui programmi regionali FSE. Sulla base di tale intesa erano stati stipulati gli accordi tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni e, nell ambito di essi, le parti hanno stabilito che alla Regione sarebbe spettato il finanziamento del 30% dell importo erogato, fermo restando l onere a carico dei fondi nazionali per quanto riguarda il restante 70%, nonché l intero costo legato alla contribuzione figurativa. Pertanto, l autorizzazione della concessione dell ammortizzatore in deroga è stato affidato alla Regione o, per le Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla rispettiva Direzione Regionale del Lavoro, alla quale spetta la decisione sulle domande presentate dalle aziende. Successivamente, questo meccanismo di intervento è stato reiterato di anno in anno. Da ultimo, la Riforma Fornero, all art. 2 commi 64-67, ne ha previsto un ulteriore rinnovo per il periodo compreso fra il 2013 ed il 2016, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma stessa in relazione agli ammortizzatori sociali. In particolare, la legge n.92/2012 ha stabilito che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell Economia e delle finanze, possa disporre la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente e anche con riferimento a singoli settori produttivi o specifiche aree regionali. Tale concessione deve avvenire sulla base di specifici accordi per periodi non superiori a 12 mesi e comunque nei limiti delle risorse finanziarie stabilite per questo fine (nel rispetto delle autorizzazioni di spesa previste dall art. 2 co. 65 Legge n. 92/2012). Peraltro, gli interventi così concessi possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello dell Economia, purché ciò avvenga sulla base di specifici accordi governativi, per periodi non superiori ai dodici mesi e sempre nei limiti previsti. Con l art 1, co. 183 della Legge n.147/2013, l'autorizzazione di spesa viene incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Per quanto riguarda i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, pagina 3 di

4 l art. 4, co. 2 del D.L. n. 54/2013 prevede che debbano essere determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle competenti Commissioni parlamentari e sentite le parti sociali. Criteri che - come anticipato in premessa - sono stati fissati con decreto interministeriale n del 1 agosto Sulla base dei predetti criteri l'inps, al fine di verificare gli andamenti di spesa, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Aspetti applicativi dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al D.I. n del 1 agosto 2014 Come è stato sopra accennato nel Decreto Interministeriale n del 1 agosto 2014, alla luce delle disposizioni normative di cui all art. 4, co. 2, D.L. n. 54/2013, convertito nella legge n.85/2013, sono stati individuati i criteri concessivi e le procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. Tali disposizioni si applicano agli accordi stipulati in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola Regione e in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate, dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo; al riguardo, per meglio chiarire le disposizioni contenute nel predetto decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circ. n. 19 dell 11 settembre 2014 in cui ha esplicitato l ambito di applicazione dei i nuovi criteri degli ammortizzatori sociali. Va preliminarmente ricordato che in base all art. 4 del decreto interministeriale i trattamenti in deroga non possono essere concessi in favore di lavoratori per i quali sono previste, in via prioritaria, analoghe prestazioni in altre disposizioni, tra cui l intervento dei fondi bilaterali o di quello residuale (art. 3 della legge n. 92/ 2012); inoltre, secondo la circ. n. 19 in argomento, è escluso il riconoscimento della mobilità in deroga in presenza di determinati presupposti ed in particolare non soltanto in presenza dei requisiti per l accesso all ASpI o alla c.d. mini ASpI ma anche per l indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari o ridotti. Ambito di applicazione del decreto interministeriale La circ. n. 19 del Ministero del Lavoro, nel precisare che le disposizioni del decreto interministeriale si applicano ferme restando talune limitazioni per il regime transitorio agli accordi stipulati dal giorno della data di pubblicazione dello stesso, esordisce individuando i soggetti interessati sia dal lato datoriale che da quello dei lavoratori. In riferimento al trattamento di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga e alla normativa vigente, viene richiamato l'art. 2, co. 3, del decreto interministeriale n del 1 agosto 2014, secondo cui possono richiedere il trattamento le imprese di cui all'art cc. e ai sensi dell'art. 3, pagina 4 di

5 co. 1, del medesimo decreto, possono accedere al trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che provengono da imprese di cui all'art cc.. La natura imprenditoriale, com è noto, per consolidata giurisprudenza sussiste ogni qualvolta l'attività economica organizzata, esercitata in via esclusiva o prevalente, sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente alla attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, atteso che lo scopo di lucro riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività; mentre deve essere esclusa la suddetta natura nel caso che l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. Viene comunque precisato che rientrano nell'ambito di applicazione definito dal comma 3 anche i piccoli imprenditori, sottoposti allo statuto generale dell'imprenditore, di cui all'art cc., pertanto coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti ma anche le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, evidentemente con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, in quanto rientranti nella nozione di impresa di cui all'art cc. Nella circolare si puntualizza che sono invece escluse dalla possibilità di richiedere il trattamento, in via meramente esemplificativa, tra le altre, le associazioni sindacali o datoriali e gli studi professionali. Dal lato dei lavoratori destinatari del trattamento d'integrazione salariale in deroga, la circolare precisa che esso può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un anzianità presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo d'intervento, che, in base all'articolo 6, co. 1 del decreto si riducono a 8 mesi per le prestazioni in deroga relative all'armo Riguardo al computo per particolari tipologie di lavoratori, quali quelli in somministrazione, il calcolo dell'anzianità di servizio del prestatore viene verificata presso l'agenzia di somministrazione in quanto suo datore di lavoro. In merito ai lavoratori destinatari va però precisato i trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono in nessun caso essere concessi in favore di coloro per cui ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente. Dunque sono da escludere i lavoratori in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla Legge n. 223/1991, alle indennità ASpI e MiniASpi, alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti. Parimenti, si chiarisce che non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell'indennità ASpI o MiniASpi, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti. Limiti massimi di durata del trattamento d'integrazione pagina 5 di

6 salariale in deroga In relazione alla durata massima di concessione nella circ. n. 19 si richiama l'art. 2 del decreto interministeriale n del 1o agosto 2014, il quale ai commi 9 e 10, individua i limiti in relazione alle unità produttive coinvolte, facendo la distinzione tra imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria o alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e imprese, invece, soggette a tale disciplina. Per i primi, il Ministero del lavoro precisa che la disposizione è applicabile alle imprese in cui risulti istituito un Fondo di solidarietà di settore e a quelle che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale, istituito con decreto interministeriale n del 7 febbraio 2014, a far data dalla sua piena operatività, fermo restando che siano stati preventivamente utilizzati gli strumenti ordinari di flessibilità (permessi, banca ore, etc.), compresa la fruizione delle ferie residue dell'anno precedente e maturate, con esclusione delle ferie programmate che coincidono ad esempio con le chiusure aziendali. Per la seconda casistica, in caso di superamento dei limiti temporali disposti dall'art. 6 della Legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall'art. 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, le imprese che hanno superato i limiti temporali di cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria, o previsti dalla disciplina dei fondi di cui all art. 3, commi da 4 a 41 della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono accedere unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell attività produttiva, sempre tenendo presente che in nessun caso il trattamento in deroga può essere concesso in caso di cessazione dell attività dell impresa o di parte della stessa. Per il computo della durata massima di concessione del trattamento, il cui riferimento è per ciascun anno solare, si tiene conto di tutti i periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente concessi, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa. Tenendo anche conto che non vi sono state date altre indicazioni, la circ. n. 19 precisa che in sede di prima applicazione del decreto e, comunque fino alla data dell emanazione della stessa, su richiesta delle Regioni e P.A., sì possono conteggiare i periodi di CIG effettivamente fruiti dall'azienda richiedente, specificando che sono da intendere i periodi temporali che vanno dalla prima sospensione effettuata del primo lavoratore in CIG all'ultima sospensione dell'ultimo lavoratore in CIG. In merito alla mobilità in deroga la nota del Ministero del lavoro rispondendo ai quesiti posti precisa che il trattamento può essere concesso, ai lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, nel corso dell'anno 2014 per ulteriori sette mesi non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. n.218/1978. Nel corso del periodo successivo, che va dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 i limiti di durata sono 6 mesi ovvero 6 mesi più 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al DPR n.218/ pagina 6 di

7 Tempistica e procedura di presentazione delle domande La disciplina sui tempi e procedure di presentazione delle domande di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga sono contenute nei commi che vanno dal n. 6 al n.11 dell art. 2 del decreto interministeriale in argomento. La procedura prevede innanzitutto che le Regioni e le P.A., al fine di permettere una verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, comunichino all'inps gli accordi stipulati presso le proprie sedi o ad esse comunque inviati. Ricevuta assicurazione della predetta compatibilità finanziaria, le Regioni possono emanare il provvedimento di concessione. A questo punto, le aziende interessate possono presentare la domanda, che ai sensi del comma 7 deve essere corredata dell'accordo, in via telematica - o, nelle more del rilascio della procedura telematica con altre modalità disciplinate da ciascuna Regione e P.A. - all'inps e alla Regione entro il termine di venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro; l eventuale presentazione tardiva prevede una decurtazione del trattamento, in quanto il trattamento di CIG in deroga, in caso di decorso del termine di decadenza di cui sopra, sarà concesso dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Resta fermo l obbligo, ai sensi dell art. 2, comma 14, del decreto citato per le aziende destinatarie dei provvedimenti di concessione di trasmettere mensilmente all'inps i modelli per l'erogazione del trattamento entro il termine ordinatorio di venticinque giorni dal mese successivo a quello di fruizione del trattamento. Per quel che riguarda la mobilità in deroga le istanze di mobilità in deroga devono essere invece presentate dagli stessi lavoratori interessati all'inps dando comunicazione alla Regione a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o, se successiva, dalla data in cui è stato emesso il provvedimento di concessione della prestazione da parte della Regione o P.A. ovvero dalla data del decreto interministeriale, nel caso di imprese plurilocalizzate. pagina 7 di

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