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1 Page 1 of 9 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare numero 20 del htm Il Ministero del lavoro, con decreto 3 dicembre 1999, ha disposto la revisione triennale degli importi giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi e l'inserimento di nuove attività lavorative nell'elenco allegato al DPR n. 602/1970. DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE Roma, 1 febbraio 2000 Circolare n. 20 Allegati 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: D.M 3/12/1999. Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, riformulazione dell'elenco delle attività lavorative soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30/4/1970, n SOMMARIO: Il Ministero del lavoro, con decreto 3 dicembre 1999, ha disposto la revisione triennale degli importi giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi

2 Page 2 of 9 e l'inserimento di nuove attività lavorative nell'elenco allegato al DPR n. 602/1970. Il decreto 3 dicembre 1999 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (pubblicato sulla G.U. 20 dicembre 1999, n. 297, all. 1) dispone, dal 1/1/2000: l'inserimento di nuove attività lavorative alle quali sono applicate le disposizioni contenute nel DPR n. 602/1970; la revisione triennale degli importi giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile dei lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, rientranti nel campo di applicazione del DPR n. 602/ ) Nuove attività lavorative soggette al DPR n. 602/1970. L'art. 1 del D.M. 3/12/1999 ha modificato, in modo più adeguato alle mutate realtà lavorative, la tabella merceologica allegata al D.M. 6/12/1993, attraverso i seguenti inserimenti: punto 1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o "con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e prodotti"; punto 1) lett. a) viene inserita, dopo "attività preliminari e complementari", l'attività "facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle Compagnie e Gruppi portuali in base alla legge n. 84/1994, art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni" lett. b) vengono inserite dopo le parole "mattazione, scuoiatura", le parole "toelettatura e macellazione" in quanto connesse alla mattazione; punto 4) viene inserita dopo le parole "guide turistiche e simili", l'attività "gestione dei servizi di accoglienza nei musei od altri luoghi di cultura". Per tale attività si intende quella culturale che accompagna il visitatore nei musei od altri luoghi di cultura: non sono, invece, comprese, le attività di ristoro del visitatore, quali ad es. bar, ristorante, vendite varie, e simili attività commerciali; la parola netturbini viene sostituita con i termini aggiornati "operatori ecologici". Le attività risultano ora essere quelle contenute nell'allegato al decreto ministeriale in argomento. Tabella delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 Facchinaggio portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei

3 Page 3 of 9 svolto anche con l ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari Attività accessorie delle precedenti Attività varie carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari Trasporto di persone: vetturini, barcaioli, gondolieri e simili; tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili Trasporto di merci per conto terzi: autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili); trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione interiale (da trasportare, guardianaggio e simili) addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale 2) Imponibile medio giornaliero e periodi di occupazione media mensile ai fini della contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 602/1970. L art. 4 del DPR n. 602/1970 stabilisce che per le categorie di lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto, i contributi per le varie forme di previdenza e assistenza sociale sono dovuti su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile determinati con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale sulla base dell art. 35 del T.U. delle norme sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

4 Page 4 of 9 Dal 1 gennaio 2000, a seguito delle innovazioni apportate con D.M. 3/12/1999 ( artt. 2 e 3), viene individuata una duplice retribuzione convenzionale ex art. 4 DPR n. 602/1970: retribuzione ex art. 2 D.M. 3/12/1999 valevole ai soli fini IVS; retribuzione ex art. 3 D.M. 3/12/1999 valevole ai fini delle contribuzioni minori. 2.1.) Imponibile giornaliero determinato ex art. 4 del DPR n. 602/1970 ai fini IVS. L'art. 2 del D.M. 3/12/1999 stabilisce che, dal 1 gennaio 2000, ai soli fini del versamento dei contributi IVS per tutti i lavoratori soci di cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR n. 602/1970, l'imponibile medio giornaliero non può essere inferiore al limite di retribuzione per assicurare la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, nel rispetto dell'art. 7, c. 1, primo periodo, della legge 11/11/1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge 7/12/1989, n Tale limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è stabilito, come è noto, nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD. ai fini del versamento dei contributi IVS Lire Euro Limite per l accredito dei contributi ,07 Imponibile medio giornaliero ex art. 4 DPR 602/ ,85 Imponibile mensile 26 giornate ,02 Imponibile mensile 16 giornate ,55 Imponibile mensile 14 giornate ,85 Sono fatte salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del già citato DPR n. 602/1970. Si coglie l'occasione per rammentare la rilevanza del nuovo imponibile giornaliero, non soltanto agli effetti dell'art. 4 del DPR 30 aprile 1970, n. 602, ma anche agli effetti del 2 comma dell'art. 6 dello stesso DPR n. 602/1970. Come indicato nella circolare n. 40 del 7/2/1994, infatti, qualora l'importo della retribuzione fissata dagli appositi decreti ai sensi del primo comma del citato art. 6, per i soci con anzianità inferiore ad otto anni, risulti minore di quella stabilita dall'art. 2 del DM 3/12/1999 (imponibile giornaliero di categoria moltiplicato per il periodo di occupazione mensile), esso dovrà essere automaticamente elevato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, a tale ultimo livello. S'intende che, ove la retribuzione così calcolata venga a collocarsi in una classe di contribuzione superiore a quella determinata dai decreti sopra menzionati, la circostanza comporterà lo slittamento anche delle classi previste per i soci con anzianità superiore, secondo la progressione di cui al terzo comma dello stesso art. 6 (circ. n. 121 del 5 giugno 1989). Con riferimento alle assicurazioni coperte ed alle aliquote da applicare, il decreto nulla ha innovato. 2.2.) Imponibile giornaliero ex art. 4 DPR n. 602/1970 valido ai fini delle contribuzioni minori. L'art. 3 del D.M. 3/12/1999 ha stabilito l'imponibile giornaliero ai fini del versamento della contribuzione diversa dall'ivs, per l'anno 2000, in L (E. 19,73). Imponibile medio giornaliero ex art. 4 DPR 602/1970 Lire Euro ai fini del versamento della contribuzione diversa dall'ivs ,73

5 Page 5 of 9 3.) Periodi di occupazione media mensile. L'art. 2, c. 3 del D.M. 3/12/1999, conferma in n. 26 giornate lavorative il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza ed assistenza sociale. L'art. 4 del D.M. 3/12/1999 conferma, per l'anno 2000, il periodo di occupazione media mensile in n. 16 e n. 14 giornate lavorative, rispettivamente nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U 6 marzo 1978 n. 218 e nelle regioni Campania e Basilicata. Lo stesso art. 4 prevede, per i territori di cui sopra, un piano di riallineamento, a partire dall'anno 2001, al numero delle giornate stabilito per il restante territorio nazionale, secondo il seguente schema Anno territori del T.U. n. 218/1978 Numero giornate Campania Basilicata E' lasciata la possibilità agli organismi cooperativi di optare, in presenza di condizioni socio-economiche più favorevoli, per i periodi di occupazione stabiliti per il restante territorio nazionale. 4.) Opzione per le retribuzioni effettive (art. 6, ultimo comma del DPR n. 602/1970). Gli organismi associativi possono continuare a versare i contributi IVS sulle retribuzioni effettive, purché non inferiori a quelle convenzionali stabilite per i soci con anzianità assicurativa inferiore agli otto anni. Nel caso in cui non siano stati emanati i decreti provinciali ex art. 6 continua a farsi riferimento al valore convenzionale ex art. 4, come modificato dall'art.2 del D.M in oggetto. L'opzione deve essere esercitata per tutti i soci indistintamente ed è vincolante anche per i nuovi soci. E' consentito modificare la base imponibile, fermo restando che l'opzione deve riguardare tutti i soci. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato 1 Decreto direttoriale 3 dicembre 1999 (G.U. Serie generale n. 297 del 20 dicembre 1999) Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di

6 Page 6 of 9 inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970. IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi; Visto l art. 1 del citato decreto presidenziale che prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, l elenco di attività lavorative allegato al decreto presidenziale medesimo; Considerata la necessità di apportare talune variazioni alle attività indicate nella tabella risultante dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 dicembre 1993; Visto, altresì, l art. 4 del citato decreto presidenziale che prevede, con le medesime formalità, che siano stabiliti imponibili giornalieri e periodi di occupazione media mensile, soggetti a revisione triennale, sui quali sono dovuti i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale; Considerato che il secondo comma del predetto articolo consente che il decreto ministeriale riguardi singole attività lavorative e particolari zone del territorio nazionale nonché singoli settori di attività merceologica; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1993 di revisione degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per le categorie di lavoratori di cui sopra; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1996, con il quale, a decorrere dal 1 gennaio 1996, stata elevata al 32 per cento l aliquota contributiva di finanziamento dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall Istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; Considerata la necessità di provvedere alla revisione degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione media mensile; Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1982 con il quale sono stati determinati i periodi di occupazione media mensile per i territori del Mezzogiorno, individuati ai sensi del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218; Considerata la necessità di pervenire, in un ottica di omogeneizzazione sul territorio nazionale, ad un graduale riallineamento dei periodi di occupazione media mensile nelle regioni Basilicata e Campania e nei restanti territori del Mezzogiorno; Visto l art 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall art 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389; Sentite le organizzazioni sindacali interessate che hanno rilevato la necessità di determinare, ai soli fini dell assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, un imponibile contributivo che rispetti, ogni anno, il parametro introdotto dalla norma indicata al comma precedente, ed assicuri la copertura delle 52 settimane utili ai fini pensionistici; Visto l art 1 del decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206; Acquisito il parere favorevole del Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti dell Inps espresso nella seduta dell 8 novembre 1999;

7 Page 7 of 9 Ritenuto di dover procedere alla determinazione di imponibili giornalieri e periodi di occupazione media mensile per la categoria di lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; Decreta: Art. 1 A decorrere dal 1 gennaio 2000, l elenco delle attività lavorative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, come modificato con decreto 6 dicembre 1993, è quello risultante dalla tabella allegata. Art. 2 A decorrere dal 1 gennaio 2000, ai soli fini del versamento dei contributi dovuti per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l imponibile medio giornaliero, per tutte le categorie di lavoratori, soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi, cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, non potrà essere inferiore all importo che garantisca, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall art. 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389; Restano comunque salve le determinazioni di miglior favore adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, è fissato in 26 giornate lavorative. Art. 3 Ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, diversi da quelli indicati nell art. 2, l imponibile giornaliero è stabilito in lire , pari ad euro 19,73. Art. 4 Nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1982 e nelle regioni della Basilicata e Campania, il periodo di occupazione media mensile, è fissato, rispettivamente, in sedici e quattordici giornate lavorative, elevato a ventisei, secondo il seguente schema: Anno 2000 invariato; Anno giornate lavorative mensili; Anno giornate lavorative mensili; Anno giornate lavorative mensili; Anno 200± 26 giornate lavorative mensili. Nei suddetti territori, in presenza di situazioni occupazionali più favorevoli e relativamente a singole attività lavorative e particolari zone territoriali nonché singoli settori merceologici, i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, potranno optare per la misura del periodo medio occupazionale in vigore per il restante territorio nazionale. Allegato Tabella delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del

8 Page 8 of 9 decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n ) FACCHINAGGIO SVOLTO ANCHE CON L AUSILIO DI MEZZI MECCANICI O DIVERSI, O CON ATTREZZATURE TECNOLOGICHE, COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ PRELIMINARI E COMPLEMENTARI ALLA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI E DEI PRODOTTI: a. portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni ed integrazioni; b. insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari. 2) TRASPORTO IL CUI ESERCIZIO SIA EFFETTUATO PERSONALMENTE DAI SOCI SU MEZZI DEI QUALI I SOCI STESSI O LA LORO COOPERATIVA RISULTINO PROPRIETARI OD AFFITTUARI. Trasporto di persone: a. vetturini, barcaioli, gondolieri e simili; b. tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili. Trasporto di merci per conto terzi: a. autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili); b. trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione interiale (da trasportare, guardianaggio e simili); 3) ATTIVITÀ ACCESSORIE DELLE PRECEDENTI: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili. 4) ATTIVITÀ VARIE: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.

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