PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato. 14 febbraio /0080(COD) PE1

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1 PARLAMENTO EUROPEO Documento legislativo consolidato 14 febbraio /0080(COD) PE1 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 14 febbraio 2001 in vista dell'adozione della direttiva 2001/ /CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (2000/0080(COD) PE1) PE IT IT

2 POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 14 febbraio 2001 in vista dell'adozione della direttiva 2001/ /CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione 1, visto il parere del Comitato economico e sociale 2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 3, considerando quanto segue: (1) Sono commercializzati in numero crescente nella Comunità prodotti alimentari contenenti fonti concentrate di sostanze nutritive, proposti quali supplementi delle sostanze nutritive assunte con la normale alimentazione. (2) Questi prodotti sono assoggettati negli Stati membri a disposizioni nazionali eterogenee, che possono ostarne la libera circolazione ed instaurare condizioni di concorrenza ineguali, con dirette ripercussioni sul buon funzionamento del mercato interno; è pertanto necessario disciplinare a livello comunitario i prodotti di questo tipo commercializzati come prodotti alimentari. (3) In circostanze normali, una dieta adeguata ed equilibrata è in grado di fornire, nelle proporzioni considerate idonee e raccomandate da studi scientifici generalmente riconosciuti, tutti gli elementi necessari al normale sviluppo e al mantenimento in buona salute dell'organismo; le indagini indicano tuttavia che tale situazione ideale non trova riscontro pratico per tutte le sostanze nutritive e presso tutti i gruppi della popolazione della Comunità GU C 311 E del , pag GU C 14 del , pag. 42. Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio

3 (4) I consumatori, in ragione di un particolare stile di vita o per motivi diversi, possono decidere di integrare l'apporto di determinati nutrienti della loro dieta mediante integratori alimentari. (5) Per garantire ai consumatori un elevato livello di tutela e una maggior facilità di scelta, i prodotti commercializzati devono essere sicuri e recare opportuna e corretta etichettatura. (6) Esiste un'ampia gamma di sostanze nutritive e di altri ingredienti che possono far parte della composizione degli integratori alimentari, ad esempio vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi, fibre ed estratti di origine vegetale; tuttavia, in una prima fase, la presente direttiva dovrebbe riguardare esclusivamente gli integratori alimentari contenenti vitamine e minerali. Gli integratori alimentari contenenti sostanze diverse da quelle contemplate dalla presente direttiva dovrebbero essere soggetti a disposizioni nazionali. Regole specifiche concernenti altri nutrienti o altre sostanze impiegate come ingredienti negli integratori alimentari dovrebbero essere adottate non appena siano disponibili dati scientifici sufficienti e appropriati. I prodotti contenenti sia vitamine e/o minerali sia altri ingredienti dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva solo per quanto riguarda il loro contenuto di vitamine e/o minerali. (7) Esiste un'ampia gamma di nutrienti e di altri ingredienti contenuti negli integratori alimentari correntemente commercializzati negli Stati membri che non sono stati ancora valutati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2 e pertanto non sono compresi nell'allegato II. La Commissione dovrebbe sottoporre queste sostanze al comitato scientifico dell'alimentazione umana non appena gli interessati presenteranno i rispettivi fascicoli. La Commissione dovrebbe far sì che le valutazioni di queste sostanze siano completate con la massima urgenza. (8) Solo le vitamine e i minerali normalmente presenti nei cibi e quindi assunti con la dieta andrebbero consentiti negli integratori alimentari, senza peraltro renderne tassativa la presenza; andrebbe evitata ogni possibile controversia sull'identificazione dei nutrienti; risulta quindi opportuno elaborare un elenco che contenga nominalmente tali vitamine e minerali. (9) Le sostanze chimiche utilizzate come fonti di vitamine e minerali per la fabbricazione degli integratori alimentari devono essere sicure e disponibili all'assorbimento da parte dell'organismo; per questo motivo occorre elaborare anche per queste sostanze un elenco che le contenga nominalmente; possono inoltre essere utilizzate per la fabbricazione di integratori alimentari anche le sostanze che, sulla base dei criteri esposti, sono già state approvate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana per la fabbricazione di alimenti destinati ai lattanti, alla prima infanzia o a diete particolari. 2

4 (10) Per tenersi al passo con il progresso tecnico-scientifico, è importante procedere tempestivamente, se del caso, alla modifica di tali elenchi; tali modifiche consisterebbero in provvedimenti di attuazione di natura tecnica, e la loro adozione, nella fattispecie su richiesta del fabbricante alla Commissione, e previa consultazione dei comitati pertinenti, andrebbe affidata alla Commissione in modo da semplificare ed accelerare le procedure. (11) L'assunzione di vitamine e minerali in quantità eccessive può dar luogo a reazioni avverse; occorre pertanto fissarne i livelli massimi che possono essere contenuti negli integratori alimentari in condizioni di sicurezza; tali livelli devono garantire che il normale uso del prodotto nelle modalità indicate dal fabbricante non comporti rischi per il consumatore. (12) Per questo motivo, nel fissare i livelli massimi di sicurezza, occorre tener conto a un tempo dei livelli tollerabili delle vitamine o dei minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti, del livello di assunzione di questi nutrienti mediante la normale alimentazione e infine del fatto che per alcuni nutrienti il livello tollerabile è quasi equivalente al livello di assunzione raccomandato; quest'ultima considerazione è di particolare rilievo laddove sia scientificamente provato che l'assunzione delle vitamine e dei minerali in questione in quantità eccessive può provocare reazioni avverse. (13) Gli integratori alimentari sono acquistati dai consumatori per concorrere all'apporto della normale dieta; per poter svolgere tale funzione, è necessario che le vitamine e i minerali eventualmente riportati sull'etichetta del prodotto siano presenti nel prodotto stesso in quantità significative. (14) L'adozione, sulla base dei criteri esposti nella presente direttiva e degli opportuni pareri scientifici, di valori specificanti i livelli massimi e minimi di vitamine e minerali consentiti negli integratori alimentari costituirebbe un provvedimento di attuazione da affidare alla Commissione. (15) Non occorre riprendere le disposizioni generali in materia di etichettatura e le relative definizioni, essendo esse contenute nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità 1 ; occorrerà pertanto inserire nella presente direttiva solo le disposizioni aggiuntive necessarie. 1 GU L 109 del , pag

5 (16) La direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari 1 non si applica agli integratori alimentari; l'informazione sul contenuto nutrizionale degli integratori alimentari è essenziale per consentire ai consumatori di acquistarli in base ad una scelta informata e di utilizzarli in modo corretto e sicuro; vista la natura dei prodotti in questione, tale informazione deve riguardare soltanto i nutrienti effettivamente presenti nel prodotto ed essere obbligatoria. (17) Data la particolare natura degli integratori alimentari, dovrebbero essere predisposti ulteriori mezzi oltre a quelli normalmente a disposizione delle autorità di vigilanza per agevolare l'effettivo controllo di questi prodotti. (18) Taluni Stati membri non hanno regolamentazioni in materia di integratori alimentari. Gli Stati membri possono consentire un numero maggiore di prodotti sui loro mercati rispetto a quelli compresi nella presente direttiva. I produttori che desiderano commercializzare prodotti che non rispettano la presente direttiva in un altro Stato membro dovrebbero sottoporre i loro ingredienti alle procedure di analisi stabilite nella presente direttiva. (19) Dal momento che le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva risultano essere di carattere generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 2, esse dovrebbero essere adottate ricorrendo alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata decisione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva si applica agli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari preconfezionati e come tali presentati. 2. Esulano dal campo di applicazione della presente direttiva: a) i prodotti alimentari destinati a diete particolari di cui alla direttiva 89/398/CEE del Consiglio 3 ; b) i medicinali di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio GU L 276 del , pag. 40. GU L 184 del , pag. 23. GU L 186 del , pag. 27. GU 22 del , pag

6 Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si intende per: a) integratori alimentari, prodotti alimentari costituiti dalle fonti concentrate di determinate sostanze nutritive o altre sostanze aventi una funzione nutritiva o fisiologica, sia monocomposti sia pluricomposti, commercializzati in forma di dosaggio allo scopo di concorrere all'apporto di tali sostanze nutritive nella dieta normale; b) sostanze nutritive, o "nutrienti", le seguenti sostanze: i) le vitamine elencate al punto 1 dell'allegato I, ii) i minerali elencati al punto 2 dell'allegato I, iii) altri ingredienti aventi una funzione nutritiva o fisiologica, che siano compresi nell'allegato I, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4; c) forma di dosaggio, forme quali capsule, pastiglie, compresse, pillole o simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale o bottiglie contagocce, preparati liquidi e in polvere somministrati mediante cucchiaino o misurino e altre forme analoghe di misurazione della quantità. Articolo 3 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli integratori alimentari contenenti le sostanze nutritive di cui all'articolo 2 lettera b) possano essere commercializzati nella Comunità solo se conformi con il disposto della presente direttiva. 2. Gli integratori alimentari di cui al paragrafo 1 che non sono conformi alla direttiva e che possono contenere sostanze diverse da quelle contemplate dalla presente direttiva sono soggetti alle disposizioni nazionali. I prodotti contenenti sia vitamine e/o minerali sia altri ingredienti sono soggetti alla presente direttiva solo per quanto riguarda il loro contenuto di vitamine e/o minerali. Articolo 4 1. Solo le vitamine e i minerali elencati nell allegato I e le sostanze vitaminiche e minerali consentite elencate nell allegato II possono essere usati nella fabbricazione di integratori alimentari. 5

7 2. I criteri di purezza delle sostanze di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Tali criteri devono basarsi, in quanto requisito di minima, sui principi generali dell'igiene e delle buone prassi di fabbricazione. 3. Una procedura specifica per la valutazione della sicurezza delle sostanze di cui al paragrafo 1 è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Questa procedura deve rispettare il principio di trasparenza e introdurre la possibilità per le parti interessate di fornire dati ulteriori prima dell'adozione del parere finale del comitato scientifico dell'alimentazione umana. 4. Non appena siano disponibili i necessari dati scientifici, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono, fatte salve le competenze della Commissione, sull estensione della presente direttiva a altri ingredienti aventi funzione nutritiva o fisiologica continuando quindi a perseguire gli obiettivi della direttiva stessa. 5. La Commissione fa sì che i nutrienti e gli ingredienti contenuti negli integratori alimentari commercializzati nell'unione europea prima della approvazione della presente direttiva ed elencati nella parte B dell'allegato II, ma non soggetti alla presente direttiva, siano sottoposti a valutazione scientifica non appena gli interessati presenteranno i documenti necessari. Gli ingredienti approvati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2 saranno trasferiti dalla parte B alla parte A dell'allegato II. Articolo 5 1. I livelli massimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari per ogni porzione giornaliera raccomandata dal fabbricante sono stabiliti tenendo conto di quanto segue: a) i livelli tollerabili di vitamine e minerali risultanti da valutazioni dei rischi condotte nell'ambito di studi scientifici generalmente riconosciuti; b) i valori di riferimento per la popolazione relativamente alle vitamine e ai minerali in questione, qualora siano prossimi ai livelli tollerabili; c) l'apporto di vitamine e minerali da altre fonti alimentari; d) il fabbisogno rispettivo dei bambini e degli adulti. 6

8 2. Per garantire che gli integratori alimentari contengano quantità significative di vitamine e minerali, è opportunamente fissato un livello quantitativo minimo per porzione giornaliera raccomandata dal fabbricante. 3. Le quantità massime e minime di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. La procedura deve rispettare il principio di trasparenza. Articolo 6 1. L'etichettatura dei prodotti oggetto di questa direttiva comprende la parola integratore alimentare nonché il nome della classe di nutriente o di nutrienti che compone il prodotto e/o dell ingrediente o degli ingredienti che lo compongono. Il nome della classe può essere completato o sostituito dal nome del o dei nutrienti e/o dal nome dell ingrediente o degli ingredienti specifici che compongono il prodotto. 2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità del prodotto non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane, né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà. 3. Fermo restando il disposto della direttiva 79/112/CEE, l'etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori: a) la porzione di prodotto raccomandata per l'assunzione giornaliera; b) un'indicazione di non eccedere le porzioni giornaliere raccomandate; gli eventuali rischi per la salute in caso di consumo eccessivo devono essere indicati nel foglietto illustrativo; in mancanza di tale foglietto le indicazioni devono figurare sul prodotto; c) l indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori della portata di bambini; d) l'indicazione che il prodotto può essere ingerito da bambini di età inferiore a 1 anno o donne in stato di gravidanza previo accordo del medico o della puericultrice. 7

9 Articolo 7 L'etichettatura degli integratori alimentari non reca diciture che affermino o sottintendano che una dieta adeguata ed equilibrata non è in grado di apportare sostanze nutritive in quantità sufficienti, a meno che non sia scientificamente provato il contrario. Articolo 8 1. Le quantità della o delle sostanze nutritive di cui all'articolo 2, lettera b) contenute nel prodotto devono essere espresse numericamente sull'etichetta. Le unità di misura da utilizzare sono specificate all'allegato I. 2. Le quantità della o delle sostanze nutritive riportate sull'etichetta sono le quantità di ogni porzione giornaliera raccomandata o per forma di dosaggio unitaria, a seconda dei casi. Le quantità riportate sono quelle del prodotto al momento della vendita. 3. I dati sulle vitamine e sui minerali sono anche espressi in percentuale dei rispettivi valori di riferimento riportati in allegato alla direttiva 90/496/CEE. Articolo 9 1. I valori da riportare ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 sono i valori riscontrati dal fabbricante nell'analisi della composizione media. Le disposizioni di attuazione del presente paragrafo, in particolare per quanto riguarda le eventuali discrepanze fra i valori dichiarati e quelli riscontrati nel corso di verifiche ufficiali, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. A tal fine, occorre evitare dosaggi eccessivi pericolosi per il consumatore. Per le sostanze che non presentano problemi di stabilità è sufficiente l'indicazione del peso netto entro un limite di tolleranza del 10%. 2. La percentuale rispetto ai valori di riferimento per le vitamine e i minerali di cui all'articolo 8, paragrafo 3 può essere fornita in forma grafica. Le disposizioni di attuazione del presente paragrafo possono essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo Gli integratori alimentari devono essere prodotti secondo le buone prassi di fabbricazione decise con la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. 8

10 Articolo 10 Per agevolare e rendere efficace il controllo degli integratori alimentari, quando un prodotto è immesso sul mercato il fabbricante o, qualora il prodotto sia fabbricato in un paese terzo, l'importatore informa le autorità competenti degli Stati membri in cui il prodotto è commercializzato trasmettendo loro un campione dell'etichetta del prodotto stesso. Articolo Gli Stati membri si astengono dal vietare o dall'introdurre restrizioni, per ragioni connesse a composizione, specifiche di fabbricazione, presentazione o etichettatura, agli scambi di prodotti di cui all'articolo 1 che siano conformi alla presente direttiva e, se del caso, alle disposizioni comunitarie di esecuzione della stessa. 2. Ferme restando le disposizioni in materia contenute nel trattato CE, in particolare gli articoli 28 e 30, il paragrafo 1 lascia impregiudicate le normative nazionali applicabili in assenza di disposizioni comunitarie di esecuzione della presente direttiva. Articolo Se uno Stato membro, in base a nuovi dati o ad un riesame di dati preesistenti effettuato successivamente all'adozione della presente direttiva o di disposizioni comunitarie di esecuzione della stessa, constata con motivazione circostanziata che un prodotto di cui all'articolo 1, pur ottemperando a dette disposizioni, presenta un pericolo per la salute umana, può in via provvisoria sospendere o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la decisione. 2. La Commissione esamina entro tre mesi i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari, quindi emette tempestivamente un parere e prende i provvedimenti del caso entro un mese dalla consultazione. 9

11 3. Se la Commissione ritiene che per porre rimedio alla situazione di cui al paragrafo 1 e per garantire la tutela della salute umana siano necessarie modifiche della presente direttiva o delle relative disposizioni di esecuzione, essa avvia a tal fine la procedura prevista all'articolo 13, paragrafo 2. In tal caso lo Stato membro che abbia adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all'adozione delle modifiche. Articolo La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito dalla decisione 69/414/CEE Quanto venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CEE, tenuto conto dell articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della stessa. 3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi. Articolo 14 Le disposizioni aventi implicazioni per la salute pubblica sono adottate previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana. Il comitato fissa e pubblica le linee direttrici relative ai criteri, alla procedura e al calendario che adotta per la valutazione delle sostanze. Esso è aperto e trasparente nella comunicazione con i richiedenti. Articolo 15 Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio Essi ne informano immediatamente la Commissione. Dette disposizioni sono applicate come segue: a) consentono il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1 giugno 2002; b) vietano il commercio di prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1 giugno Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 1 GU L 291 del , pag

12 Articolo 16 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 17 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a, il Per il Parlamento europeo La Presidente Per il Consiglio Il Presidente 11

13 ALLEGATO I Vitamine e minerali consentiti nella fabbricazione di integratori alimentari 1. Vitamine 2. Minerali Vitamina A (µg RE o UI) Vitamina D (µg o UI) Vitamina E (mg α-te) Vitamina K Vitamina B1 (mg) Vitamina B2 (mg) Niacina (mg NE) Acido pantotenico (mg) Vitamina B6 (mg) Acido folico (µg) Vitamina B12 (µg) Biotina (µg) Vitamina C (mg) Calcio (mg) Magnesio (mg) Ferro (mg) Rame (µg o mg) Iodio (µg) Zinco (mg) Manganese (mg) Sodio (mg) Potassio (mg) Selenio (µg) Cromo (µg) Molibdeno (µg) Fluoro (mg) Cloro (mg) Fosforo (mg) Boro (µg o mg) Nichel (µg o mg) Silicio (µg o mg) Vanadio (µg o mg) Stagno (µg o mg) 12

14 ALLEGATO II A. Sostanze vitaminiche e minerali consentite per la fabbricazione di integratori alimentari 1. Vitamine VITAMINA A - retinolo - acetato di retinile - palmitato di retinile - beta-carotene VITAMINA D - colecalciferolo - ergocalciferolo VITAMINA E - D-alfa-tocoferolo - DL-alfa-tocoferolo - acetato di D-alfa-tocoferile - acetato di DL-alfa-tocoferile - succinato acido di D-alfa-tocoferile VITAMINA K - fillochinone (fitomenadione) VITAMINA B1 - cloridrato di tiamina - mononitrato di tiamina VITAMINA B2 - riboflavina - riboflavina-5'-fosfato, sodio NIACINA - acido nicotinico - nicotinamide VITAMINA B6 - cloridrato di piridossina - piridossina-5'-fosfato ACIDO FOLICO - acido pteroil-monoglutammico VITAMINA B12 - cianocobalamina - idrossocobalamina BIOTINA - D-biotina VITAMINA C - acido L-ascorbico - L-ascorbato di sodio - L-ascorbato di calcio - L-ascorbato di potassio - 6-palmitato di L-ascorbile 2. Minerali carbonato di calcio cloruro di calcio sali di calcio dell'acido citrico gluconato di calcio glicerofosfato di calcio lattato di calcio sali di calcio dell'acido ortofosforico idrossido di calcio ossido di calcio ACIDO PANTOTENICO - D-pantotenato, calcio - D-pantotenato, sodio - dexpantenolo 13

15 acetato di magnesio carbonato di magnesio cloruro di magnesio sali di magnesio dell'acido citrico gluconato di magnesio glicerofosfato di magnesio sali di magnesio dell'acido ortofosforico lattato di magnesio idrossido di magnesio ossido di magnesio solfato di magnesio carbonato ferroso citrato ferroso citrato ferrico di ammonio gluconato ferroso fumarato ferroso difosfato ferrico di sodio lattato ferroso solfato ferroso difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) saccarato ferrico ferro elementare (carbonile+elettrolitico+ riduzione con idrogeno) carbonato rameico citrato rameico gluconato rameico solfato rameico complesso rame-lisina ioduro di sodio iodato di sodio ioduro di potassio iodato di potassio acetato di zinco cloruro di zinco citrato di zinco gluconato di zinco lattato di zinco ossido di zinco carbonato di zinco solfato di zinco carbonato di manganese cloruro di manganese citrato di manganese gluconato di manganese glicerofosfato di manganese solfato di manganese bicarbonato di sodio carbonato di sodio cloruro di sodio citrato di sodio gluconato di sodio lattato di sodio idrossido di sodio sali di sodio dell'acido ortofosforico bicarbonato di potassio carbonato di potassio cloruro di potassio citrato di potassio gluconato di potassio glicerofosfato di potassio lattato di potassio idrossido di potassio sali di potassio dell'acido ortofosforico seleniato di sodio selenito acido di sodio selenito di sodio cloruro di cromo (III) solfato di cromo (III) molibdato di ammonio (molibdeno (VI) ) molibdato di potassio (molibdeno (VI) ) fluoruro di potassio fluoruro di sodio 14

16 B. Sostanze vitaminiche e minerali commercializzate nella UE da sottoporre a valutazione scientifica 1. Vitamine VITAMINA A - carotenoidi VITAMINA D - colecalciferolo-colesterolo VITAMINA B1 - monofosfato di tiamina VITAMINA C - ascorbato di magnesio 2. Minerali chelato amminoacido di boro borato di sodio fosfato di calcio fosfato dicalcico pidolato di calcio chelato amminoacido dolomite di calcio chelato amminoacido di cromo picolinato di cromo polinicotinato di cromo pidolato di magnesio chelato amminoacido di magnesio ossido di ferro chelato amminoacido di ferro chelato amminoacido di rame ossido di rame cloruro di stagno solfato di nichel solfito di nichel cloruro stannoso stearato di zinco lievito di zinco chelato amminoacido di zinco pidolato di manganese orotato di potassio ioduro di potassio iodato di potassio solfato di potassio chelato amminoacido di potassio aspartato di potassio orotato di magnesio chelato amminoacido di molibdeno caseinato di sodio lievito di selenio seleniometionina chelato di cromo ossido di cromo (III) nitrato di cromo (III) chelato di boro metasilicato di sodio molibdato di sodio diossido di silicio metavanadato di sodio silice colloidale acido ortosilicico lattobacillo di selenio chelato amminoacido di vanadio solfato vanadilico chelato amminoacido di zinco picolinato di zinco 15

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