Ordinanza del DFI sull aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari

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1 Ordinanza del DFI sull aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari del 23 novembre 2005 (Stato 1 gennaio 2014) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visto l articolo 18 capoverso 2 dell ordinanza del 23 novembre sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso (ODerr), ordina: Art. 1 Oggetto e campo d applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l aggiunta alle derrate alimentari di sostanze essenziali o fisiologica-mente utili come vitamine, sali minerali e altre sostanze, nonché la loro caratterizzazione e le menzioni pubblicitarie. 2 2 Per l utilizzo di sostanze essenziali o fisiologicamente utili come additivi sono applicabili le disposizioni dell ordinanza del 23 novembre sugli additivi. Art. 2 4 Aggiunte permesse e vietate 1 Per conservare o migliorare il valore nutritivo oppure per tutelare la salute della popolazione, è permesso aggiungere alle derrate alimentari le vitamine, i sali minerali e le altre sostanze che figurano nell allegato 1. 2 Sono ammessi i composti di vitamine, sali minerali e altre sostanze secondo l allegato 2. 3 È vietato aggiungere vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari che figurano nell allegato 4. 4 Sono fatte salve le disposizioni concernenti le singole derrate alimentari. Art. 3 Quantità massima ammessa L aggiunta di sostanze deve essere dosata in modo che la dose giornaliera raccomandata per gli adulti secondo l allegato 1 non sia superata nella razione giornaliera secondo l allegato 3. RU RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore il 1 apr [RU RU art. 7]. Vedi ora l O del DFI del 22 giu sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (RS ). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore il 1 apr

2 Derrate alimentari e oggetti d uso Art. 3a 5 Nuovi oli commestibili Per i nuovi oli commestibili di cui agli articoli 5b 5j dell ordinanza del DFI del 23 novembre concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti, utilizzati per arricchire le derrate alimentari con specifici acidi grassi, valgono le specifiche, gli usi e le quantità massime di cui agli articoli 5c, 5d, 5e e 5h dell ordinanza menzionata. Art. 4 7 Dosaggio in eccesso Affinché sia possibile compensare le perdite di vitamine durante il deposito, il tenore iniziale di ogni vitamina nella razione giornaliera può essere al massimo del 300 per cento della dose giornaliera raccomandata. Per la vitamina A è permesso solo un dosaggio in eccesso fino al 200 per cento della dose giornaliera raccomandata. Art. 5 Aggiunte al sale commestibile e all acqua potabile 1 Al sale commestibile possono essere aggiunti fluoruri, ioduri o iodati, sempre che ciò sia indicato per motivi di salute pubblica. 2 Il sale commestibile cui sono aggiunti fluoruri, ioduri o iodati deve contenere 250 mg di fluoruro, calcolato come fluoro, o mg di ioduro o iodato, calcolato come iodio, per kg. 3 All acqua potabile possono essere aggiunti fluoruri, sempre che ciò sia indicato per motivi di salute pubblica. 4 L acqua potabile cui sono stati aggiunti fluoruri può contenere al massimo 1 mg di fluoruro per litro, calcolato come fluoro. Art. 6 Caratterizzazione 1 Nell elenco degli ingredienti della derrata alimentare deve essere indicata l aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. 1bis Le derrate alimentari alle quali sono aggiunti vitamine, sali minerali o altre sostanze devono obbligatoriamente recare una caratterizzazione del valore nutritivo conformemente agli articoli dell ordinanza del DFI del 23 novembre sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari. È eccettuato l utilizzo di sale commestibile, sale da cucina o sale iodato oppure di sale commestibile, sale da cucina o sale fluorato. 9 5 Introdotto dal n. I dell O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1 gen RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1 gen RS Introdotto dal n. I dell O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore il 1 apr

3 Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. O del DFI Il tenore di vitamine indicato non può essere superiore alla dose giornaliera raccomandata nella razione giornaliera, anche nel caso di un dosaggio in eccesso secondo l articolo Per quanto concerne il tenore di vitamine, deve essere indicato il tenore al momento della consegna ai consumatori Il sale commestibile iodato o fluorato deve essere designato come «sale commestibile/sale da cucina/sale iodato» oppure come «sale commestibile/sale da cucina/sale fluorato» Per quanto riguarda il sale da cucina sono ammesse le seguenti indicazioni: a. per il sale da cucina iodato: «Un apporto sufficiente di iodio impedisce la formazione del gozzo»; b. per il sale da cucina fluorato: «Il fluoro agisce contro la carie dentale». Art. 7 Autorizzazione di sostanze in singoli casi 1 L Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può autorizzare su richiesta ulteriori sostanze essenziali o fisiologicamente utili oltre a quelle menzionate nell allegato L USAV 14 verifica l ineccepibilità per la salute, l idoneità allo scopo, la caratterizzazione e le menzioni pubblicitarie delle aggiunte in questione Per la procedura di autorizzazione si applicano per analogia gli articoli 5 capoversi 3 e 4 e 6 capoversi 1, 2 e 4 ODerr. 16 Art Adeguamento degli allegati L USAV adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. A tal fine tiene conto delle decisioni dell Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority, EFSA). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore il 1 apr Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore il 1 apr Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1 gen La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov sulle pubblicazioni ufficiali (RS ), con effetto dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore il 1 apr Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore il 1 apr Nuovo testo giusta il n. I dell O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1 gen

4 Derrate alimentari e oggetti d uso Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio Disposizione transitoria della modifica del 7 marzo Le derrate alimentari non conformi alle modifiche del 7 marzo 2008 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 marzo Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. Disposizione transitoria della modifica del 27 aprile Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 aprile 2009 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate, caratterizzate e consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore sino al 31 ottobre Disposizione transitoria della modifica del 12 ottobre Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 12 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate, caratterizzate e consegnate ai consumatori secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2012 Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 25 novembre 2013 della presente ordinanza possono essere fabbricate, importate e caratterizzate conformemente al diritto anteriore fino al 31 dicembre Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte secondo il diritto anteriore. 18 RU RU RU RU

5 Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. O del DFI Allegato 1 22 (art. 2 cpv. 1 e art. 3) Vitamine, sali minerali e altre sostanze ammessi e dosi giornaliere raccomandate per adulti Sostanza Dose giornaliera raccomandata per adulti 1 Vitamine Vitamina A 800 µg B-Carotene (provitamina A) 4,8 mg Vitamina D 5 µg Vitamina E 12 mg Vitamina C 80 mg Vitamina K 75 µg Vitamina B 1 (tiamina) 1,1 mg Vitamina B 2 (riboflavina) 1,4 mg Niacina (vitamina PP) 16 mg Vitamina B 6 1,4 mg Acido folico/folacina 200 µg Vitamina B 12 2,5 µg Biotina 50 µg Acido pantotenico 6 mg 2 Sali minerali Calcio 800 mg Fosforo 700 mg Ferro 14 mg Magnesio 375 mg Zinco 10 mg Iodio 150 µg Selenio 55 µg Rame 1 mg Manganese 2 mg Cromo 40 µg Molibdeno 50 µg Fluoruro 3,5 mg 22 Nuovo testo giusta il n. II dell O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1 gen

6 Derrate alimentari e oggetti d uso Sostanza Dose giornaliera raccomandata per adulti Potassio 2000 mg Cloruro 800 mg 3 Altre sostanze Colina 550 mg Betaina 1,5 g Licopina 15 mg Acidi grassi: Acidi grassi polinsaturi (n-6) Acido alfalinoleico (n-3) Somma dell acido eicosapentaenoico e dell acido docosaesaenoico (EPA + DHA) (n-3) 10 g 2 g 500 mg 6

7 Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. O del DFI Allegato 2 23 (art. 2 cpv. 2) Composti ammessi di vitamine, sali minerali e altre sostanze Categoria 1: vitamine Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene Vitamina D Vitamina D 3 (colecalciferolo) Vitamina D2 (ergocalciferolo) Vitamina E D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa-tocoferilacetato D-alfa-tocoferil succinato Vitamina K Fillochinone (fitomenadione) Menachinone 24 Vitamina B 1 Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato Vitamina B 2 Riboflavina Riboflavina-5 -fosfato di sodio Niacina Acido nicotinico Nicotinamide 23 Nuovo testo giusta il n. II dell O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1 gen Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6. 7

8 Derrate alimentari e oggetti d uso Acido pantotenico D-pantotenato di calcio D-pantotenato di sodio D-pantenolo Vitamina B 6 Piridossina cloridrato Piridossina-5 -fosfato Dipalmitato di piridossina Acido folico Acido pteroilglutammico L-metil-folato di calcio Vitamina B 12 Cianocobalamina Idrossocobalamina Biotina D-biotina Vitamina C Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio L-ascorbato di potassio 6-palmitato di L-ascorbile Categoria 2: sali minerali Boro Acido borico Borato di sodio Calcio Carbonato di calcio Cloruro di calcio Citrato-malato di calcio Sali di calcio dell acido citrico Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Sali di calcio dell acido ortofosforico Idrossido di calcio Malato di calcio Ossido di calcio 8

9 Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. O del DFI Solfato di calcio Cromo Cloruro di cromo (III) e il suo esaidrato Solfato di cromo (III) e il suo esaidrato Picolinato di cromo Fluoro Fluoruro di sodio Fluoruro di potassio Potassio Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio Cloruro di potassio Citrato di potassio Gluconato di potassio Glicerofosfato di potassio Lattato di potassio Idrossido di potassio Sali di potassio dell acido ortofosforico Magnesio Acetato di magnesio Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Sali di magnesio dell acido citrico Gluconato di magnesio Glicerofosfato di magnesio Sali di magnesio dell acido ortofosforico Lattato di magnesio Idrossido di magnesio Ossido di magnesio Citrato di potassio e magnesio Solfato di magnesio Molibdeno Molibdato di ammonio (molibdeno [VI]) Molibdato di sodio (molibdeno [VI]) Ferro Bisglicinato ferroso Carbonato ferroso Citrato ferroso Citrato ferrico di ammonio Gluconato ferroso Fumarato 9

10 Derrate alimentari e oggetti d uso Difosfato ferrico di sodio Lattato ferroso Fosfato di ammonio ferroso Sodio ferrico EDTA Solfato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico) Saccarato ferrico Ferro elementare (elettrolitico, carbonile o riduzione con idrogeno) Iodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Ioduro di sodio Iodato di sodio Rame Carbonato rameico Citrato rameico Gluconato rameico Solfato rameico Complesso rame-lisina Manganese Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese Gluconato di manganese Glicerofosfato di manganese Solfato di manganese Sodio Bicarbonato di sodio Carbonato di sodio Citrato di sodio Gluconato di sodio Lattato di sodio Idrossido di sodio Sali di sodio dell acido ortofosforico Selenio Lievito al selenio Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma in polvere commercializzata, non più di 2,5 mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina (tra il 60 % e l 85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 % del tenore complessivo di selenio estratto. I livelli di selenio inorganico non superano normalmente l 1 % del tenore complessivo di selenio estratto. 10

11 Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. O del DFI Seleniato di sodio Idrogenoselenito di sodio Selenito di sodio Zinco Acetato di zinco Bisglicinato di zinco Cloruro di zinco Citrato di zinco Carbonato di zinco Gluconato di zinco Lattato di zinco Ossido di zinco Solfato di zinco Categoria 3: altre sostanze Betaina Cloridrato di betaina Colina Colina Cloruro di colina Tartrato di colina Citrato di colina Acidi grassi Acidi grassi di oli commestibili tradizionali e di nuovi oli commestibili secondo l ordinanza del DFI del 23 novembre concernente l olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti. Licopina Specificazioni secondo le decisioni 2009/355/CE 27, 2009/362/CE 28 e 2009/365/CE RS Decisione 2009/355/CE della Commissione, del 28 aprile 2009, che autorizza la commercializzazione dell oleoresina di licopene estratta dal pomodoro in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 109 del , pag Decisione 2009/362/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, che autorizza la commercializzazione del licopene in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 110 del , pag Decisione 2009/365/CE della Commissione, del 28 aprile 2009, che autorizza la commercializzazione del licopene ottenuto da Blakeslea trispora in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 111 del , pag

12 Derrate alimentari e oggetti d uso Allegato 3 30 (art. 3) Razioni giornaliere Derrata alimentare Razione giornaliera in g Latte di tutte le categorie di tenori di grasso 500 Latti aciduli 250 Formaggi, preparazioni di formaggi 100 Burro, margarina, minarina 50 Oli e grassi commestibili 30 Estratti di lievito, lievito secco 10 Cereali, prodotti della macinazione da consumare secchi, come germi di frumento 30 per preparazioni contenenti acqua 100 Bevande per la prima colazione (preparati secchi) 40 Cereali per la prima colazione 50 Pane e prodotti di panetteria 100 Prodotti di panetteria di lunga conservazione 100 Paste alimentari (paste secche) 100 Frutta e verdura lavorate 200 Patate, lavorate 150 Succhi di frutta, nettari 300 Succo di limone 30 Gazose, tè freddo, bevande da tavola, energy drink, ecc. 500 Succhi di verdura 200 Confetture, gelatine, prodotti da spalmare sul pane 50 Preparazioni di carne 150 Dolciumi 25 Tè, tè di erbe e tè di frutti nonché bevande calde simili Nuovo testo giusta il n. II dell O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1 gen

13 Aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. O del DFI Allegato 4 31 (art. 2 cpv. 3) Elenco delle derrate alimentari a cui non devono essere aggiunti vitamine, sali minerali o altre sostanze Alle seguenti derrate alimentari non devono essere aggiunti vitamine, sali minerali o altre sostanze: 1. frutta, verdure, carne compreso il pollame e pesce; 2. bevande con un tenore alcolico superiore a 1,2 per cento in volume. 31 Introdotto dal n. III cpv. 2 dell O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore il 1 apr

14 Derrate alimentari e oggetti d uso 14

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