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1 INDENNITÀ DI FUNZIONI SUPERIORI, DI REGGENZA e di DIREZIONE Riferimenti normativi: art. 69 del scuola tutt'ora in vigore in quanto richiamato esplicitamente dall'art. 146 del scuola 29/11/07 art. 142 del CCNI comparto scuola del tutt'ora in vigore in quanto richiamato esplicitamente dall'art. 146 del scuola 29/11/07 accordo di interpretazione autentica del 19/2/ sottoscritto in via definitiva il 2/2/2005 Circ. n. 363 del circolare MIUR prot del 11/6/ L funzioni superiori (detta anche presidenza), è stata istituita con l art. 69 del del comparto scuola dal 1995 che testualmente recita: Art Indennità di funzioni superiori e di reggenza 1. Al personale docente incaricato dell ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l intera durata dell incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. 2. Qualora si dia luogo all affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una pari importo. La vigenza dell articolo è poi stata confermata dal 24/7/2003, all art. 142, e dall art Gli importi dell funzioni superiori L indennità è pari al differenziale di livello tra lo stipendio del dirigente e lo stipendio iniziale del docente al momento vigenti (differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento). L funzioni superiori mette a confronto stipendi iniziali docente (al netto IIS e in 12 esimi) /dirigente (al netto IIS e in 12 esimi ed al netto ind dir conglobata). Tecnicamente occorre: 1) calcolare lo stipendio iniziale del docente al netto della I.I.S inglobata 2) calcolare lo stipendio iniziale del dirigente al netto della I.I.S inglobata e dell importo di euro 1.105,22 (corrispondente alla parte di direzione conglobata) 3) stipendio del Dirigente deve essere riportato in dodicesimi (poiché espresso in tredicesimi, per renderlo confrontabile con quello del docente 4) confronto tra i due stipendi e calcolo del differenziale. Quindi in occasione di incrementi retributivi stipendiali dei docenti l minuisce mentre in occasione di incrementi retributivi stipendiali dei dirigenti l indennità aumenta. STIPENDIO DIRIGENTE IIS CONGLOBATA CONGLOBAMENTO INDENNITA DIREZIONE STIPENDIO DIRIGENTE DEPURATO STIPENDIO DIRIGENTE DEPURATO STIPENDIO INIZIALE DOCENTE 1 e 2 grado esclusa IIS DIFFERENZIALE ANNUO DIFFERENZIALE MENSILE INDENNITA (12 mensilità) (12 mensilità)

2 L indennità è rideterminata con provvedimento dal Mef e comunicato dal Miur in occasione dei rinnovi contrattuali dei docenti o dei dirigenti. INFATTI Con comunicazione MEF del 3 agosto 2010 l Amministrazione ha comunicato che : Sono stati rideterminati gli importi dell assegno 622 per il personale del Comparto Scuola con funzioni superiori e di reggenza, in base agli aumenti contrattuali stabiliti dal contratto in argomento. Gli arretrati sono stati registrati in banca dati con i seguenti codici: 4F0 APPL. DIRIGENTI SCUOLA AC (ARRETRATI 2010) 4F1 APPL. DIRIGENTI SCUOLA AP (ARRETRATI ) PERIODO DI SEGUITO LE TABELLE RELATIVE AL RICALCOLO INDENNITA A SEGUITO AREA V 15 LUGLIO 2010 INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI DOCENTI LIVELLO VI anz. Scuola STIPENDIO docente ANNUO 12 MENSILITA' netto di IIS retribuzione complessiva DIRIGENTE NETTO IIS. funzioni superiori (art ) funzioni superiori (art ) MENSILE 01/01/2006 SCUOLA , , , ,17 01/04/2006 DS , , , ,91 01/07/2006 DS , , , ,41 01/01/2007 DS/DOC , , , ,55 01/02/2007 DOC , , , ,65 01/01/2008 DS/DOC , , , ,76 01/04/2008 DS/DOC , , , ,59 01/07/2008 DS/DOC , , , ,82 01/01/2009 DS/DOC , , , ,48 PERIODO *** INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI DOCENTI LIVELLO VII anz. Scuola STIPENDIO docente ANNUO 12 MENSILITA' netto di IIS retribuzione complessiva DIRIGENTE NETTO IIS. funzioni superiori (art ) funzioni superiori (art ) MENSILE 01/01/2006 SCUOLA , , , ,86 01/04/2006 DS , , , ,60 01/07/2006 DS , , , ,10 01/01/2007 DS/DOC , , , ,85 01/02/2007 DOC , , , ,46 01/01/2008 DS/DOC , , , ,73 01/04/2008 DS/DOC , , , ,89 01/07/2008 DS/DOC , , , ,66 01/01/2009 DS/DOC , , , ,36 Inoltre secondo il parere dello scrivente, in considerazione che dall aprile 2010, e 1 luglio 2010, è corrisposta ai dirigenti scolastici ed al personale docente l INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE, LE INDENNITA dovrebbero essere ulteriormente aggiornate. 2. L reggenza L reggenza, sempre per effetto dell art. 146 dell ultimo contratto del comparto scuola, continua ad essere quantificata come indicato dall art. 69 del /95. Ai sensi dell O.M. n. 44 del 17 aprile 2002, art. 5 c. 13 è possibile ricorrere all istituto della reggenza. "Nell ipotesi di assenza o impedimento del titolare, per un periodo superiore a due mesi." Per il medesimo articolo "la funzione direttiva, nei casi di

3 riconosciuta esigenza, va attribuita per reggenza, ad altro Dirigente scolastico ai sensi dell art. 40, c.1, punto 2) del Contratto Collettivo Nazionale integrativo, comparto scuola, 1998/2001, sottoscritto in data 31/8/1999 e dell art. 26, c.1, lett. c) del della V area della Dirigenza Scolastica, sottoscritto il 1 marzo A chi spetta: a) al dirigente scolastico che assuma la reggenza di un'altra istituzione scolastica è attribuita, per l'intera durata della reggenza, un'indennità pari al 50% dell'indennità per funzioni superiori; b) la stessa indennità, per il medesimo importo, è corrisposta al docente vicario dell'istituzione scolastica affidata in reggenza, in relazione ai giorni di servizio effettivamente prestati; c) in caso di assenza o impedimento del Capo d'istituto reggente per periodi superiori a 15 giorni, al docente vicario della sede affidata in reggenza è attribuito l'intero importo (100%) dell'indennità stessa per tutto il periodo della sostituzione. La misura dell reggenza va corrisposta nella misura percentuale del 50% della funzioni superiori. Riportiamo la tabella con importi in relazione ai vari periodi. PERIODO anz. (tab. 2 Scuola 2003) INDENNITA' DI REGGENZA stipendio STIPENDIO ANNUO 12 MENSILITA' netto di IIS retribuzione complessiva DIRIGENTE NETTO IIS. funzioni superiori (art ) indennità di funzioni superiori (art ) MENSILE funzioni superiori (art ) MENSILE REGGENZA 01/01/2006 SCUOLA , , , ,86 691,93 01/04/2006 DS , , , ,60 699,80 01/07/2006 DS , , , ,10 705,05 01/01/2007 DS/DOC , , , ,85 747,43 01/02/2007 DOC , , , ,46 725,23 01/01/2008 DS/DOC , , , ,73 719,87 01/04/2008 DS/DOC , , , ,89 723,45 01/07/2008 DS/DOC , , , ,66 725,83 01/01/2009 DS/DOC , , , ,36 739,18 L reggenza viene liquidata mensilmente agli aventi diritto, anche se il criterio per la determinazione è stabilito su base annua, nel modo seguente: posto che il compenso in parola non è compreso fra quelli accessori di cui al Capo II del Tit. I della parte seconda del /95 situazione confermata dall art. 77 del Capo VIII del del 27/11/2007, ne consegue che detta indennità conferita al Dirigente incaricato della reggenza, va considerata quale emolumento fondamentale fisso e continuativo e spetta per tutta la durata della reggenza. E stante la natura di emolumento fisso e continuativo dell cui trattasi, essa deve essere liquidata dalla competente DPSV ai Dirigenti Scolastico cui risulta affidata la reggenza di una istituzione scolastica diversa da quella di titolarità, e ciò a prescindere che la reggenza venga conferita per l intero anno scolastico o per il periodo di tempo inferiore. Infatti il Ministero della Pubblica Istruzione, con la Circ. n. 363 del , ha fornito indicazioni operative sull applicazione dell art. 69 del Nella suddetta Circolare, che è stata concordata con il Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P. e con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro. Quanto esposto risulta confermato dal MEF Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro che, rispondendo ad uno specifico quesito, con nota prot. n del 15/11/2006 si è così espresso Ciò premesso, si rammenta che il Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 363 del 23/07/1996, concordata con l IGOP e con la scrivente, ha precisato che l indennità in argomento, per la sua natura di emolumento fisso e

4 continuativo, deve essere liquidata ai titolari della reggenza dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari ; L analoga indennità, da corrispondersi al docente collaboratore delegato alla sostituzione del D.S. dell istituzione scolastica affidata in reggenza, va invece liquidata dall istituzione scolastica di appartenenza, atteso che per detto personale il diritto all cui trattasi è legato all effettiva prestazione del servizio da parte degli interessati. In particolare la circolare n. 363 del 23/07/1996 ha chiarito che l reggenza al docente vicario deve essere corrisposta in relazione ai giorni di servizio effettivamente prestati ; mentre in caso di assenza o impedimento del capo d Istituto reggente per periodi superiori a 15 giorni, al docente vicario della sede affidata in reggenza è attribuito l intero importo (100%) dell indennità stessa per tutto il periodo della sostituzione. 3. l direzione Riferimenti normativi art. 69 del scuola tutt'ora in vigore in quanto richiamato esplicitamente dall'art. 146 del scuola 29/11/07 art. 21 comparto scuola del tutt'ora in vigore in quanto richiamato esplicitamente dall'art. 146 del scuola 29/11/07 art. 33 CIN comparto scuola tutt'ora in vigore in quanto richiamato esplicitamente dall'art. 146 del scuola 29/11/07 C.M. n.118, prot del 14/04/2000 accordo di interpretazione autentica del 19/2/ sottoscritto in via definitiva il 2 febbraio 2005 nota MIUR n del 21/10/2003 circolare MIUR n. 118 del 14/4/2000 L' direzione è stata introdotta dal del 1999, all'art. 21, e definita dall'art. 33 del CIN, sempre del Con la C.M. n.118, prot del 14/04/2000, il MIUR ha emanato le disposizioni applicative e prevedeva per la corresponsione dell'indennità i seguenti aventi diritto: al capo d istituto, al direttore dei Conservatori di musica e delle Accademie e ai Coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche; ai docenti incaricati dell ufficio di presidenza o di direzione (presidi incaricati); ai vice-rettori e alle vice-direttrici degli istituti di educazione; dirigenti scolastici a cui è stata affidata la reggenza di altra scuola nella misura del 50%; vicari o altri docenti che sostituiscono il dirigente durante i periodi di assenza (per assenza o impedimento deve intendersi un periodo di mancato esercizio della funzione), di qualsiasi durata; docente vicario di istituzione scolastica affidata la reggenza- nella misura del 50% (in caso di assenza o impedimento del reggente, a detti docenti compete l intera indennità, al netto del compenso individuale accessorio spettante in relazione allo status di docente. Il conguaglio viene effettuato direttamente dall istituzione scolastica - art. 33, commi 4 e 10). Aspetto normativo e validità delle norme La questione è stata ripresa in occasione della stipula del 24/07/2003, in quanto l indennità non era più ripresa negli articoli del contratto. Per uscire dall impasse, il MIUR ha chiesto un parere all ARAN, che si è espressa in modo favorevole ai presidi incaricati e ai docenti, affermando che l art.21 del del 1999 e l art.33 del CIN dello stesso anno rimanevano in vigore, rientrando in modo implicito tra le norme non abrogate, al pari di quelle esplicitamente citate dall art.142 del del L art. 21 del 26 maggio 1999 e l art. 33 del CCNI del 31 agosto 1999 non sono stati richiamati nell anzidetto art. 142 del 24 luglio 2003, in quanto, ciò, a comune parere delle parti contraenti, sarebbe stato ridondante. Infatti sia l art. 21 del 26 maggio 1999 che l art. 33 del CCNI del 31 agosto 1999 disciplinano solo le modalità di pagamento di coloro

5 che esercitano l incarico di presidenza. La vigenza di questi due articoli, quindi, è salvaguardata, oltre che dall intima dipendenza logica e d operativa con l art. 69 del 4 agosto 1995, dal principio generale che un trattamento economico/contrattuale non ammette vacatio legis e può essere sostituito solo da una successiva rivisitazione legislativa o contrattuale che non è sinora avvenuta. Il MIUR ha fatto propria questa posizione dell ARAN, cui la questione è stata ripresa con l accordo di sequenza contrattuale del 19/02/2004, dove si stabilisce che gli articoli 21 del e 33 del CIN del 1999 rimangono in vigore per quanto riguarda la determinazione degli importi dell direzione; viene anche specificato che i fondi necessari non sono a carico del contratto. Quindi la questione poteva dirsi ormai risolta in via definitiva a seguito della stipula dell'accordo di interpretazione autentica. Inoltre dal primo dell AREA V, a partire dal 01/01/2001 non è stata naturalmente più corrisposta ai dirigenti, dato che ormai non ricadevano più nel contratto di comparto. Fermo restando che la quota fissa viene pagata ai Presidi Incaricati direttamente sullo stipendio, le scuole DOVREBBERO liquidare: per i presidi incaricati la quota variabile per docenti che sostituiscono capo di istituto per i periodi di assenza o impedimento, in proporzione ai periodi assenza per il docente vicario di istituzione scolastica affidata la reggenza - nella misura del 50% L' direzione è suddivisa in : direzione quota fissa annua dell indennità, pari ad euro 2441,81 corrisposta mensilmente per dodici mensilità di euro 203,48 direzione quota variabile, corrisposta per anno scolastico, in base alla complessità della scuola. La cifra annuale spettante non ha gradoni dipende dalla complessità della scuola (da non confondere con fasce di complessità CIR DS), ed è calcolata secondo i parametri previsti dal già citato art.33 del CCNI. Complessità organizzativa : scuole con più di 35 posti docenti in organico di diritto = euro 18,08 x docenti in organico di diritto Ist.Tecnici, Professionali e d arte con lab.reparti lav. euro 774,69 (misura fissa) Azienda agraria euro 1.549,37 (misura fissa) Istituti verticalizzati e/o Convitti annessi euro 1.032,91 (misura fissa) Ai fini del calcolo della parte variabile della predetta direzione, vista la nota del MIUR prot. n del 21/10/2003 le istituzioni scolastiche dovrebbero utilizzare quindi la Tabella B di cui al CCNI del 31/8/1999 con riferimento ai docenti in organico di diritto e a particolari tipologie di istituto per l assegnazione del Fondo di istituto. Il compenso in esame spetta, agli aventi diritto, in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. In caso di servizio o situazioni assimilate di durata inferiore al mese, per ciascun giorno compete 1/30 del compenso. Il preside incaricato non percepiscono, per il periodo interessato, la voce di stipendio relativa alla RPD (Retribuzione Professionale Docenti), Dall direzione spettante al collaboratore vicario in caso di assenza del dirigente scolastico va detratto il compenso retribuzione professionale docente in godimento. Aspetti finanziari delle indennità corrisposte dalle scuole problemi e prospettive Naturalmente, le scuole dovevano richiedere i fondi necessari. Fino all'esercizio finanziario 2006, le somme relative venivano accreditate annualmente degli USP alle scuole, e da queste "girate" ai preside incaricati. Dal 1/1/07 i finanziamenti per corrispondere le indennità fanno parte del "capitolone" e le scuole dovevano richiedere al MIUR fondi aggiuntivi in occasione dei "monitoraggi" che lo stesso MIUR fa sulla situazione finanziaria delle scuole.

6 Qualche Ufficio scolastico regionale ha suggerito di inserire la spesa per le indennità nel monitoraggio per le supplenze. Ciò anche in forza del disposto della circolare MIUR n. 724 del , che, riferendosi all funzioni superiori di cui all art. 69 da corrispondersi all assistente amministrativo che sostituisca il d.s.g.a. da liquidarsi da parte dell istituzione scolastica, ha previsto l imputazione alla voce di spesa relativa alle supplenze brevi. Ciò che è certo è, comunque, che il finanziamento deve essere specifico e aggiuntivo e non può gravare a carico dei fondi accreditati in via ordinaria all Istituzione scolastica. In tal senso si sono espressi anche l Ufficio scolastico regionale della Toscana (con nota prot del ) e l Ufficio scolastico regionale della Campania, (con nota prot del ) che hanno previsto la segnalazione agli Uffici scolastici Provinciali del fabbisogno per il pagamento dell cui trattasi. A peggiorare le cose ci pensa il Miur La Nota MIUR , prot. n esplicita: 2. Indennità di funzioni superiori (art.69 del ), direzione e indennità di reggenza- (art. 21, comma 1, del e 'art 33 CCNI ). L'articolo 146 del 29 novembre 2007 contempla tra la normativa che continua a trovare applicazione nel Comparto Scuola anche gli articoli 69 del , 21, comma 1, del e 33 CCNI con la precisazione che essa è solo "ai fini della determinazione dell'importo... (fondi non a carico del Comparto Scuola 24 luglio 2003 della scuola)". Conseguentemente nessuna risorsa aggiuntiva è stata prevista nei successivi contratti collettivi per retribuire dette attività. Pertanto anche per questo articolo è stato inoltrato alla competente Direzione Generale per il personale scolastico una richiesta di chiarimenti, eventualmente d'intesa con le Organizzazioni Sindacali e l'aran, in merito alla copertura finanziaria dell'onere di spesa che scaturisce dall'applicazione della citata normativa. POSIZIONE DELLA FLC Monitoraggi indennità al sostituto del dsga e indennità funzioni superiori. E stata chiesta la copertura, tramite monitoraggio, di queste voci che risultano non finanziate da molto tempo. Si tratta di spese obbligatorie, quindi, da considerare al pari delle supplenze. Non è condivisibile l atteggiamento rimandista del Miur che, durante le trattative del Ccnl 2007, si era impegnato ad imputare tali spese al capitolo degli stipendi dovuti al personale. Il Miur dopo ripetute sollecitazioni e proteste della FLC e degli altri sindacati si era impegnato a monitorare, entro il mese di dicembre 2010, la spesa per l indennità al sostituto del dsga e l direzione e per funzioni superiori. Questo, ha sostenuto il Miur, ai soli fini conoscitivi e comunque in attesa di trovare soluzioni positive alla copertura di spesa. I punti oggetto dell informativa ministeriale DOVEVANO ESSERE esplicitati attraverso una nota operativa che doveva essere inviata alle scuole. Nulla di tutto questo è avvenuto e invece in risposte date direttamente alle scuole e negli incontri con le organizzazioni sindacali la Direzione generale per il bilancio ha iniziato a sostenere che in assenza di specifici finanziamenti comunicati formalmente dal MIUR non si dovrebbero dare incarichi di sostituzione ai docenti e nessun docente dovrebbe essere incaricato di collaborare con il dirigente reggente. Una condizione impossibile da realizzare e nota a chiunque conosca quali siano i compiti che svolge il dirigente ogni giorno e che richiedono che debba sempre esserci un soggetto che assume la responsabilità di scelte, decisioni e atti formali che non possono essere rinviati. I docenti che hanno svolto dei compiti che il contratto prevede debbano essere retribuiti hanno un diritto che non può essere leso in alcun modo.

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