Carte credito, vaglia postale veloce,carta
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- Barbara Bertini
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1 Carte di credito, vaglia postale veloce,carta di Pagamento,penale,pagamenti,internet,legalgeek Cassazione Feriale Penale del 15 settembre 12 dicembre 2011, n testo Civile.it " I reati sono stati consumati nel web, utilizzando il sistema operativo internet, per simulare operazioni di vendita di prodotti a prezzo vantaggioso ma in realtà volte solo ad acquisir il denaro dei clienti, utilizzando illecitamente strumenti di pagamento virtuali" (ndm Spataro:!) " l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, della carta di credito o del documento analogo,da parte di chi non ne sia titolare, integra il reato di cui all'art. 55 co 9 d.lgs n.231 del 2007, indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine " " la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (art. 95, art. 79, lett. c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio (art. 96, comma 1), perché solo l'istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato. L'inganno potenziale, della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell'istanza le condizioni di reddito, sussiste quand'anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio".
2 (Presidente Chieffi Relatore Taddei) Osserva 1.La difesa di M.G.M. ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Gup di Milano, del , di condanna dell'imputato per una serie di falsi, truffe, illecito utilizzo di documenti che abilitano al prelievo di denaro, inosservanza delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, alla pena di anni cinque, mesi sei e gg.20 di reclusione ed Euro 3200,00 di multa. 1.1 I reati sono stati consumati nel web, utilizzando il sistema operativo internet, per simulare operazioni di vendita di prodotti a prezzo vantaggioso ma in realtà volte solo ad acquisir il denaro dei clienti, utilizzando illecitamente strumenti di pagamento virtuali, e l'illecita condotta ascritta al M. è continuata anche dopo che, con misura di prevenzione, era stato imposto al M. l'obbligo di non operare commercialmente, nel web. Con i motivi, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza, deducendo: a)la violazione degli artt. 125 co. 3, 129, 469, 529 c.p.p., 640 per non essere stata dichiarata la improcedibilità del reato di truffa contestato ai capi D 23, D1, D2, D3, D4, D5, D8, D9, D10, D14, D16, per difetto di querela; Deduce il ricorrente che P.C. e B.S. non sono i soggetti passivi della truffa contestata al capo D23 e pertanto non sono legittimati a sporgere querela per il reato ritenuto in sentenza. Per i restanti reati la querela non è richiamata nella parte motiva a differenza delle altre truffe e, pertanto, dovrebbe mancare. b) La violazione di cui all'art. 606 co 1 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 2 c.p. e 55 co 9 D.Lvo n.231 del 2007 in relazione ai capi a) e c) dell'imputazione.
3 I fatti di cui al capo c) sono stati commessi il 12 dicembre 2007 e quelli del capo a) il (OMISSIS) e pertanto, prima dell'entrata in vigore del decreto Lvo n.231/2007 mentre è noto che la legge penale dispone solo per l'avvenire. c) La violazione di cui all'art. 606 co 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.55 comma 9 D.Lvo n.231 del Deduce il ricorrente che il vaglia postale veloce non è né una carta di credito né una carta di pagamento ai sensi dell'art.55 co 9 D.Lvo 231/2007 perché non ne ha le caratteristiche e perché il legislatore non ha richiamato specificamente il vaglia veloce nel predetto articolo che, comunque, non può applicarsi al caso in esame perché l'indebito utilizzo è qualificato dalla non titolarità della carta di credito o di pagamento ed i vaglia veloci riscossi erano invece titolati e destinati proprio al M. d) La violazione di cui all'art. 606 co 1 lett. b) ed e) c.p.p. per illogicità e e carenza di motivazione in relazione all'art.55 comma 9 D.Lvo n.231 del 2007 ed al connesso art.640 c.p. perché il danno patrimoniale, secondo la contestazione formulata e ritenuta in sentenza, sarebbe conseguente esclusivamente al reato di cui all'art.55 co 9 e, perciò la truffa deve intendersi non consumata perché mancando di un elemento essenziale è rimasta al livello di tentativo; e) La nullità ex art. 125 co 3 e 546 co 1 lett. e) c.p.p. e violazione dell'art. 606 co 1 lett. e) c.p.p. per vizio di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale del M. per i capi J e K che non ha motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; f) La nullità ex art. 125 co 3 e 546 co 1 lett. e) c.p.p. e violazione dell'art.606 co 1 lett. b), c) e) c.p.p. per vizio di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche che è giustificata unicamente dalla ripetitività della condotta;
4 g) art. 606 co 1 lett. b), c), e) c.p.p. per vizio di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. perché, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito l'attenuante si applica anche ai reati diversi da quelli che offendono il patrimonio e va riferita ad ogni singolo reato e non alla fattispecie continuata. h) art. 606 co 1 lett. b), c), e) c.p.p. per vizio di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt.132 e 133, 81 cpv. c.p. non avendo la Corte tenuto conto degli elementi a favore dell'imputato evidenziati nei motivi di appello; i) art. 606 co 1 lett. b), c), e) c.p.p. per vizio di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'aumento di pena inflitto per gli episodi dei Capi D1 e D2 relativi a R., B., e P. che sono richiamati cumulativamente nella imputazione di cui al capo A); l) motivo analogo al precedente per i capi E ed F; m) motivo analogo al precedente per i capi G ed H. Motivi della decisione 2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato: alcuni motivi, poi, sono manifestamente infondati o perché generici o perché contrastanti con la giurisprudenza di legittimità, datata e costantemente ripetuta. Analizzando i singoli motivi, va rilevato che: 2.1 è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso: agli atti ci sono tutte le denunce querele, che il ricorrente, sia pure in modo perplesso e inammissibile, afferma essere mancanti: (R. (D1), B. (D2), P. (D2), M. (D3), Po. (D4), F. (D5), L. (D8), La. (D9), S. (D 10), Ro. (D 14), Pl. (D16). Del pari, manifestamente infondata è la doglianza relativa al capo D23: va, infatti, rilevato che le querele di Pe. e, per B.S., di D.D., non pongono limiti alla richiesta di perseguire i reati emergenti dai fatti denunciati e che comunque, spetta al giudice verificare a quali, tra i fatti denunciati, si riferisca la volontà che si proceda (Rv ) e trattandosi quest'ultima di una
5 valutazione di merito la doglianza viola anche il divieto del "novum" nel giudizio di legittimità, non essendo stata proposta in appello. 2.2 infondato è il motivo di ricorso sub b). Invero, prescindendo dal nomen juris, che nessuna rilevanza può avere rispetto alla conformazione letterale della fattispecie delittuosa, sussiste continuità normativa, come già ritenuto da questa Corte, tra la previsione dettata dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 convertito dalla L. 5 luglio 1991, n. 197 e quella del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9, sostitutiva della prima,della quale è la pedissequa trasposizione (vedi sentenza n del 2009 rv ). 2.3 Il motivo sub c) è generico perché formulato in modo assertivo ed apodittico. Non sussiste,infatti, alcuna ragione (né il ricorrente ne individua una) per negare ai vaglia postali veloci natura di documento analogo alle carte di credito o di pagamento, posto che come queste ultime esso è caratterizzato dall'imprimatur di un codice alfanumerico che attribuisce, solo a chi conosce la sequenza dei numeri, la possibilità di prelevare il denaro, sia pure per il tramite dell'operatore allo sportello. 2.4 Con riferimento al motivo sub d) questa Corte ha già individuato un principio ermeneutico, datato e ripetuto, al quale si ritiene di doversi rifare che, secondo cui l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, della carta di credito o del documento analogo,da parte di chi non ne sia titolare, integra il reato di cui all'art. 55 co 9 d.lgs n.231 del 2007, indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (Sentenza N del 2003 Rv ; sentenza N del 2004 Rv ; sentenza N del 2001 Rv ) e comunque, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. Un , n , ric. Tizzi, riv ), il reato di truffa non è assorbito in quello di indebito utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo 0 pagamento, se la condotta incriminata non si esaurisca nel mero utilizzo del documento predetto ma sia connotata, come nel caso in esame, da un quid pluris, ossia dall'artifizio consistente nel carpire ed utilizzare, invito domino, il codice alfanumerico. Nelle intenzioni dei clienti, infatti,
6 quest'ultimo doveva restare segreto fino alla consegna della merce, oggetto della transazione commerciale. 2.5 Anche la doglianza sub e) prospetta una questione sulla quale si sono già pronunciate le SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza n del 2009 affermando che " la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (art. 95, art. 79, lett. c) è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio (art. 96, comma 1), perché solo l'istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato. L'inganno potenziale, della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell'istanza le condizioni di reddito, sussiste quand'anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio". 2.6 I motivi di doglianza relativi ai vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p., alla dosimetria della pena ed al fatto che i giudici non hanno fatto riferimento ai parametri indicati nell'appello (f, g, h) sono manifestamente infondati perché si risolvono in un giudizio, alternativo a quello formulato dai giudici della Corte di merito, sulla condotta illecita tenuta dall'imputato e sugli aspetti qualificanti della stessa. Tanto più che la Corte ha reso in merito alle analoghe doglianze formulate in appello una motivazione che, rifacendosi alla giurisprudenza di questa Corte, (l'obbligo di motivazione riguarda gli elementi che consentono di riconoscere le attenuanti e non la situazione opposta) non merita censure. Dal ricorrente, invece, tale motivazione non è stata in nessun modo considerata, rendendo così la doglianza generica e priva del necessario requisito di specificità. 2.7 Le doglianze sub i, l, m sono manifestamente infondate perché negano la sussistenza di una continuazione interna, che peraltro appare evidente alla semplice lettura dei capi di imputazione, senza indicare puntualmente, ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., le ragioni di tali doglianze. I motivi di ricorso sono pertanto generici ed inammissibili.
7 2.8 Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno,
L'indebita utilizzazione a fini di profitto della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui alla Legge n. 143 del 1991, articolo 12, indipendentemente dal conseguimento
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